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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/12/2025, n. 4103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4103 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. VI ES IS Presidente dott. RI SI DO Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 3 dicembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3320/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro vertente
TRA
con gli avv. Riccardo Bolognesi e ES Miraglia Parte_1
APPELLANTE
E
, con l'Avvocatura Generale dello Controparte_1
Stato
APPELLATO
NONCHÉ
Controparte_2
APPELLATO-CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6498/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 17 gennaio 2023 ha adito il Tribunale di Roma Parte_1 in funzione di giudice del lavoro esponendo di essere Dirigente Area I-II fascia dell'Amministrazione civile dell'Interno; che con avviso di procedura n. 640, pubblicato
Pag. 1 di 14 ai sensi dell'art. 19, comma 1-bis, del d.lgs n. 165/2001 in data 15 dicembre 2021,
l' aveva comunicato la disponibilità della posizione Controparte_1 dirigenziale di I fascia per l'incarico di titolarità della Direzione centrale amministrazione finanziaria e logistica, invitando i dirigenti interessati a presentare domanda entro il 30 dicembre 2021; che, avendone i requisiti, il ricorrente aveva tempestivamente comunicato all' la sua manifestazione di interesse all'incarico in oggetto;
che con decreto CP_1
n. 11 del 31 gennaio 2022, il Direttore dell' aveva conferito al dott. CP_1 CP_2
l'incarico di cui all'avviso menzionato, ritenendolo in possesso di “una
[...] maggiore e specifica esperienza professionale in relazione alla natura, alle caratteristiche degli obiettivi assegnati e alla complessità della struttura interessata, oltre alle attitudini e capacità professionali dello stesso, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti”.
Ha dunque dedotto l'illegittimità della condotta della P.A e del provvedimento di conferimento dell'incarico al , in particolare, la violazione dell'art. 19 del d.lgs CP_2
n. 165/2001 e dell'art. 4 del d.d. n. 40 del 15 dicembre 2021, nonché la violazione dell'art. 1336 c.c., anche in relazione agli artt. 1353 e 1358 c.c. e la violazione degli artt. 1175 c.c.
e 1375 c.c., in quanto l'amministrazione non aveva motivato il giudizio di prevalenza del rispetto agli altri candidati e segnatamente rispetto al ricorrente secondo criteri CP_2 oggettivi e correlati alla specificità dell'incarico da conferire;
aveva inoltre attribuito l'incarico al sol perché appartenente alla stessa amministrazione procedente, in CP_2
Part palese spregio della previsione dell'avviso di procedura con cui l' aveva esteso la partecipazione anche ai dirigenti appartenenti ad altre amministrazioni.
Richiedeva, dunque, la disapplicazione e/o l'annullamento parziale del Decreto n. 11 del
31 gennaio 2022 per illegittimità, in parte qua, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs n. 165/2001
e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale, previa disapplicazione
e/o annullamento, ove necessario, del Decreto n. 11 del 31 gennaio 2022 del Direttore dell' , nella parte in cui dispone il conferimento Controparte_1 dell'incarico dirigenziale di 1^ fascia di cui all'avviso n. 640 del 15.12.2021, con mansione di Direttore della “Direzione Centrale amministrazione finanziaria e logistica” del medesimo al dott. Parte_3 CP_2
accertare e dichiarare il diritto del dott. all'assunzione nella
[...] Parte_1 posizione di Dirigente 1^ fascia, col medesimo incarico di Direttore della “Direzione
Pag. 2 di 14 Part
” dell' , con decorrenza dal 1° Parte_4 febbraio 2022, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, quale soggetto più idoneo tra quelli partecipanti alla procedura selettiva n. 640/2021; per l'effetto, sempre in via principale, condannare l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, ad adottare tutti i provvedimenti necessari all'assunzione del dott. nella posizione di Dirigente 1° fascia, a far data dal 1° febbraio Parte_1
2022 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
per l'effetto, sempre in via principale, accertare il diritto del dott. al pagamento delle retribuzioni non Parte_1 percepite quale Dirigente di 1^ fascia, con decorrenza dal 1.02.2022 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
per l'effetto, in via subordinata, condannare l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno
[...] per perdita di chance, in favore del dott. quantificato nella somma di € Parte_1
815.715,20 o, in subordine nella misura di € 305.893.20, ovvero, in ulteriore subordine, in misura determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; il tutto oltre interessi
e rivalutazione monetaria alle condizioni di legge dalla data del 1/02/2022” e con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' contestando Controparte_1 il fondamento delle domande altrui, delle quali ha richiesto il rigetto.
Il sebbene ritualmente raggiunto dalla notifica del ricorso introduttivo del CP_2 giudizio, è restato contumace.
Istruita in forma documentale, la causa è stata decisa con la sentenza n. 6498/2024, depositata il 3 giugno 2024, che ha respinto il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Con atto depositato il 3 dicembre 2024 il ha impugnato tempestivamente la Pt_1 sentenza citata.
Premesso un riepilogo dei fatti di causa, con un primo motivo ha dedotto l'erroneità della decisione per violazione di quanto previsto nell'avviso di disponibilità che aveva indetto la procedura, oltre che degli artt. 19 del d.lgs n. 165/2001, 4 del d.d. n. 40/2021, 1336,
1175 e 1375 c.c. In particolare, si è doluto di come il primo giudice avesse acriticamente aderito alla tesi difensiva del (recte, ) resistente, che si era appellato CP_3 CP_1 ad un unico criterio discretivo, vale a dire l'appartenenza del i ruoli dello stesso CP_2
nazionale e dunque l'esperienza pregressa maturata all'interno della CP_1
Pag. 3 di 14 medesima amministrazione. Infatti, tale posizione risultava illegittima e illogica in quanto per un verso non era il frutto di alcuna valutazione comparativa rispetto agli altri candidati e per un altro verso si poneva in aperto contrasto con uno dei presupposti dell'indizione della procedura, vale a dire “l'insussistenza o indisponibilità di professionalità interne”.
Ne conseguiva che l'amministrazione aveva esercitato a monte “la propria discrezionalità, decidendo di azzerare, ai fini della rilevanza nell'assegnazione Part dell'incarico, il requisito dell'appartenenza all' ” e che la scelta del in CP_2 ragione della sua inclusione nei ruoli dell' stesso risultava illegittima, in CP_1 disparte la considerazione che nel motivare la scelta di quest'ultimo non si era dato conto né degli specifici incarichi ricoperti dai quali si sarebbe rilevata la competenza maturata in relazione all'incarico da assegnare, né della valutazione comparativa con l'esperienza e professionalità maturata dagli altri candidati, né della ragione per la quale le competenze ed esperienze del sarebbero state prevalenti rispetto a quelle dell'odierno CP_2 appellante. Pertanto, il Tribunale aveva travisato i limiti del potere discrezionale attribuiti all'amministrazione che, pur avendo aperto la procedura a candidati appartenenti ad altre amministrazioni, aveva privilegiato un concorrente interno, mentre in tal caso avrebbe dovuto limitare ab origine la selezione al proprio personale.
Con un secondo motivo ha nuovamente censurato l'omessa valutazione comparativa del on gli altri candidati e in particolare con la propria posizione. Ancora una volta, CP_2 il primo giudice aveva condiviso la difesa dell'amministrazione, basata sull'unico presupposto della preferenza per il candidato interno, omettendosi di specificare “in cosa si sarebbe concretizzata questa esperienza specifica, ossia la sua declinazione pratica con riguardo ai settori di competenza dei quali il dott. i sarebbe occupato e che CP_2 ne avrebbero determinato la preferenza a confronto con l'esperienza e la professionalità degli altri candidati e, segnatamente, del ricorrente”, ciò che invece era ritenuto indefettibile anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità. Pertanto, l'obbligo motivazionale non era stato affatto assolto, se non in via del tutto formale, attribuendo prevalenza ad un criterio (l'appartenenza interna) “non previsto, neppure come prioritario (recte, subordinato), negli atti della procedura e in difetto di una concreta valutazione comparativa con gli altri candidati”. Richiamava dunque i propri titoli professionali, dedotti come superiori rispetto a quelli vantati dal analiticamente CP_2 elencati, e la valutazione positiva del proprio curriculum pur senza che il relativo giudizio
Pag. 4 di 14 di “non prevalenza” rispetto al fosse stato espressamente motivato, ancora una CP_2 volta ribadendosi che il curriculum di costui non fosse pertinente con l'incarico da ricoprire. Evidenziava infatti i tratti della neoistituita Direzione, caratterizzata da funzioni altamente specifiche nel settore finanziario-contabile, ciò che emergeva dalla sua stessa articolazione in quattro uffici – “Ufficio acquisti logistica;
Controparte_4 CP_5
Ufficio ; Ufficio;
Ufficio Controparte_6 Controparte_7 [...]
” – con particolare riferimento, dunque, al campo della Controparte_8 gestione e dei controlli finanziario-contabili. Rimarcava che nel suo caso non erano state rilevate neppure quelle notazioni negative che l'amministrazione aveva riscontrato nei confronti di ulteriori candidati in possesso di esperienze maggiormente specifiche rispetto al avendo l'ufficio concluso in maniera del tutto positiva, ciò che comportava CP_2 vizio di violazione di legge ed eccesso di potere per inosservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, nonché dei principi generali stabiliti dal legislatore, come la correttezza, la buona fede o la diligenza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.
Evidenziato che il Tribunale aveva ritenuto assorbite le altre questioni riguardanti le conseguenze derivanti dall'addotta illegittimità della condotta serbata in tale frangente dall'amministrazione, ha reiterato le deduzioni svolte nel ricorso introduttivo del giudizio e restate non esaminate dal primo giudice, sollecitando la disapplicazione dell'avviso per cui è causa e rivendicando il proprio diritto all'assegnazione dell'incarico e alla percezione delle differenze retributive maturate dal 1° febbraio 2022 o, in subordine, al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni non percepite o, in ulteriore subordine, al risarcimento del danno per perdita di chance.
Ha concluso con richiesta di riforma della sentenza e di accoglimento delle domande formulate nel ricorso introduttivo, testualmente trascritte, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
Nuovamente istituito il contraddittorio, si è costituito l' Controparte_1 richiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Il è restato contumace anche in questo grado di giudizio. CP_2
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
Pag. 5 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che si espongono a seguire.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha dedotto l'erroneità e illogicità della pronuncia di primo grado nella parte in cui ha confermato la legittimità della condotta dell'amministrazione conferente in relazione all'assegnazione dell'incarico dirigenziale oggetto del giudizio sulla base, tra l'altro, della pregressa esperienza maturata dall'assegnatario nei ruoli della stessa amministrazione. Siffatta valutazione viene, segnatamente, qualificata come contraddittoria, dal momento che secondo la prospettazione del D'ER si porrebbe in contrasto con i criteri elaborati dall'ente conferente nel d.d. n. 40/2021, ove si prevede la possibilità di estendere la selezione a dirigenti appartenenti ai ruoli di amministrazione diversa da quella conferente (tramite il richiamo all'art. 19, comma 5-bis e 6, del d.lgs n. 165/2001) “previa verifica, mediante interpello, della indisponibilità o insussistenza di professionalità interne”.
Con il secondo motivo, parte appellante ha contestato la correttezza della motivazione amministrativa, confermata dal Tribunale, a fronte della asserita omessa valutazione comparativa tra il candidato assegnatario e gli altri concorrenti e, in particolare, egli stesso.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente, dal momento che censurano, sia pure sotto diversi profili, la motivazione dell'amministrazione e la conferma della sua legittimità da parte del giudice di primo grado sottostante alla scelta, per l'assegnazione dell'incarico dirigenziale, di un candidato diverso dall'odierno appellante.
Con riguardo alla prima questione, per cui parte appellante si duole della asserita decisività, o quantomeno della prevalenza assegnata nella valutazione alla pregressa esperienza e competenza maturata dal concorrente nell'ambito dell'ente CP_2 conferente, può essere utile ripercorrere le circostanze del fatto ed esaminare la lettera della disposizione richiamata. A norma dell'art. 4, comma 1, del d.d. n. 40/2021 infatti
“Il conferimento di incarichi di cui all'art. 19 comma 5 bis e comma 6 del d.lgs. 165/01 viene effettuato previa verifica, mediante interpello, dell'insussistenza o indisponibilità di professionalità interne”.
Orbene, l'interpello costituisce strumento che fornisce all'amministrazione elementi conoscitivi utili ad effettuare scelte meditate, trasparenti e motivate, nonché una modalità
Pag. 6 di 14 mediante la quale i dirigenti sono messi in condizione di manifestare il proprio interesse a ricoprire gli incarichi disponibili (in tal senso, art. 3, comma 2, del d.d. n. 40/2021).
Nel caso di specie l'amministrazione conferente con un unico interpello (prot. 640/2021), aperto per l'invio di manifestazioni di interesse sia ai dirigenti dell' Controparte_1
sia a quelli di altre amministrazioni (“Il presente avviso è riservato a dirigenti
[...] di questa o di altra Amministrazione”), ha inteso acquisire elementi conoscitivi utili ai fini della scelta in ordine alla assegnazione dell'incarico dirigenziale di prima fascia per la neoistituita Direzione centrale amministrazione finanziaria e logistica.
La previsione di cui all'articolo 4 del d.d. n. 40/2021 dispone, come riportato, che il conferimento di incarichi dirigenziali avvenga “previa verifica, mediante interpello, della indisponibilità o insussistenza di professionalità interne”.
Nulla dice tuttavia in relazione al momento in cui siffatta preliminare verifica, mediante interpello, debba avvenire. Non è infatti specificato che con un antecedente interpello l'amministrazione debba valutare la disponibilità o la sussistenza di professionalità interne e solo con un successivo e distinto avviso aprire la procedura verso l'esterno, consentendo l'invio di manifestazioni di interesse da parte di dirigenti appartenenti ai ruoli di altra pubblica amministrazione.
Da ciò si ricava come la “previa verifica” della disponibilità o sussistenza di professionalità interne per il conferimento dell'incarico possa avvenire, come accaduto nel caso di specie, anche nell'ambito dell'unitaria valutazione delle manifestazioni di interesse presentate dai candidati in risposta ad un unico avviso veicolato dall'amministrazione conferente.
Rispetto a tale ricostruzione non risulta ostativa neppure la lettera della legge, fonte primaria di riferimento, ove, all'art. 19, comma 5-bis, del d.lgs n. 165/2001, si ammette che “ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 (vale a dire per funzioni dirigenziali di livello generale o meno) possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 (vale a dire ai ruoli dell'amministrazione conferente) purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 (vale a dire altre amministrazioni pubbliche)…”.
Pag. 7 di 14 Invero, neanche in questo caso si specifica che con una procedura ad hoc debbano essere preliminarmente valutati, ai fini del conferimento dell'incarico, i dirigenti interni all'amministrazione conferente.
La scelta dell'amministrazione di valutare e individuare, mediante l'avvio di un'unica procedura di interpello riservata non solo ai dirigenti della medesima ma anche a quelli appartenenti ad altre amministrazioni, il soggetto maggiormente idoneo a ricoprire il ruolo dirigenziale oggetto dell'incarico non appare dunque censurabile sotto il profilo della ragionevolezza e correttezza. Non si rilevano infatti elementi di contraddizione né di illogicità nell'opzione adottata, essendo l'amministrazione libera, sulla base di proprie valutazioni discrezionali, di procedere a una preliminare verifica in ordine alla sussistenza o disponibilità di professionalità interne sia mediante avvio di una autonoma procedura interna ad hoc, sia nell'ambito di un'unitaria procedura di interpello, funzionale all'acquisizione di interesse da parte di dirigenti dello stesso ente conferente sia di altre amministrazioni.
La decisione assunta nel caso di specie, di valutazione contestuale di professionalità interne ed esterne ai fini dell'assegnazione dell'incarico dirigenziale presso la neoistituita
Direzione centrale amministrazione finanziaria e logistica, risulta inoltre in linea con i principi di economicità, efficienza e buon andamento che devono improntare l'agire amministrativo, posto che l'apertura di un separato interpello (esclusivamente interno) avrebbe determinato quantomeno una duplicazione di attività valutativa, qui evitata. Non Part dirimente sul punto risulta l'affermazione dell'odierno appellante per cui “ove l' avesse ritenuto di assegnare l'incarico per cui è causa a un proprio dipendente e, dunque, di ritenere decisiva, ai fini dell'assegnazione dell'incarico, l'esperienza e competenza maturata nell'ambito dell' , avrebbe potuto e dovuto limitare la selezione al Pt_5 personale interno”: l'amministrazione non era invero tenuta, né sulla base delle disposizioni interne né a norma di legge, ad operare una previa limitazione della selezione al personale interno.
Non ha dunque fondamento la prospettazione di parte appellante, secondo la quale l'acquisizione di manifestazioni d'interesse da parte di dirigenti estranei alla amministrazione conferente si fonda sul presupposto della previa verifica, mediante procedura di interpello ad hoc, della insussistenza o indisponibilità di professionalità interne. Tale ricostruzione risulta smentita dalla stessa precisazione inserita
Pag. 8 di 14 nell'interpello in oggetto, ove si specifica come l'avviso sia riservato a dirigenti di quella o di altra amministrazione. L' ha dunque inteso operare la “previa verifica” CP_1 richiesta dall'art. 4 del d.d. n. 40/2021 in ordine alla sussistenza o disponibilità di professionalità interne nell'ambito di un'unitaria procedura, aperta anche a soggetti esterni all'amministrazione medesima. Con la conseguenza che la priorità da assegnare, nell'ambito della valutazione delle manifestazioni di interesse, ai dirigenti delle amministrazioni appartenenti al Comparto funzioni centrali (art. 4, comma 2, del d.d. n.
40/2021) è stata subordinata, nel caso di specie, alla previa verifica, all'interno della medesima e unitaria procedura di interpello, della esistenza e disponibilità di professionalità interne.
Conferma della assenza dell'indefettibilità di una preliminare valutazione mediante altro interpello si ricava inoltre dalla partecipazione alla procedura in oggetto di ben cinque dirigenti su dieci appartenenti ai ruoli dell'amministrazione conferente.
Come risulta dalla relazione istruttoria prodotta in atti (prot. ris. n. 2/2022),
l'amministrazione ha quindi proceduto a una valutazione comparativa tra candidati interni ed esterni, riportando e confrontando le pregresse esperienze e competenze di ciascuno nei ruoli dirigenziali, verificando l'attinenza delle stesse rispetto al profilo richiesto nell'interpello, l'anzianità di servizio e le rispettive capacità organizzative, relazionali e manageriali.
Privo di fondamento è pertanto anche il secondo motivo di appello, con cui viene censurata la correttezza della motivazione amministrativa e la sua conferma da parte del primo giudice sotto il profilo della assenza di valutazione comparativa tra i concorrenti.
Come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e amministrativa, anche quando si tratti di nomine di tipo fiduciario, l'amministrazione deve indicare le qualità professionali che hanno condotto a ritenere i soggetti prescelti come i più adatti rispetto agli obiettivi programmati, dimostrando di aver compiuto un'attenta e seria valutazione del possesso dei requisiti prescritti, sì che risulti la ragionevolezza della scelta (v. tra molte, Cass. n.17320/2022; Cass. n. 6585/2021; Cass. 36209/2023; nonché Cons. di Stato
6388/2009).
Ebbene nel caso che ci occupa, l'ente conferente non si è limitato a esprimere una generica prevalenza per l'assegnatario, censurabile in questa sede, ma risulta aver compiuto una seria e complessiva valutazione dei curricula degli interessati, riportati in
Pag. 9 di 14 sintesi ed esaminati nella relazione istruttoria, in rapporto ai profili di rilevanza rispetto all'incarico da conferire, unitamente alle ulteriori qualità organizzative e manageriali.
Parte appellante fonda la propria “netta prevalenza” sull'esperienza acquisita e dimostrata in materia contabile e di bilancio, che a suo avviso l'amministrazione avrebbe dovuto
“univocamente” considerare centrale per l'assegnazione dell'incarico. A ben vedere, tuttavia, nonostante il nomen attribuito alla neoistituita Direzione centrale amministrazione finanziaria e logistica, le competenze richieste e valutate dall'amministrazione conferente appaiono ben più ampie.
Come emerge dall'interpello infatti:
“Si richiede il possesso dei seguenti requisiti: - attività in materia di pianificazione, programmazione e gestione del bilancio;
- gestione dei flussi finanziari;
- pianificazione degli acquisti di beni e servizi;
- gestione delle procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;
- gestione di beni e servizi generali di funzionamento e la logistica;
- attività di prevenzione in materia di salute e sicurezza in una pubblica amministrazione;
- specifica esperienza di ideazione, gestione e implementazione di reti informatiche e interoperabilità di banche dati e specificamente progettazione, sviluppo, gestione e manutenzione delle infrastrutture tecnologiche (software, hardware e reti); competenza in materia di sicurezza informatica;
gestione e coordinamento con altri Enti ed
Amministrazioni ai fini dell'integrazione dei sistemi informatici”.
I requisiti delineati, stante l'assenza di indicazione di un criterio di prevalenza dell'uno sull'altro, appaiono porsi sul medesimo piano. La circostanza che l'amministrazione, nella propria discrezionale valutazione, abbia tenuto conto di tutti i requisiti richiesti, senza assegnare preferenza all'uno o all'altro criterio, come invece sollecitato dall'appellante, non determina dunque una illogicità o contraddittorietà dell'agere amministrativo, né tantomeno una violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., ma vale anzi a dimostrare la ponderazione e ragionevolezza della condotta tenuta.
Nonostante, dunque, la “specifica esperienza in materia di controlli contabili” e la
“consolidata competenza in materia di verifica sulla gestione amministrativa degli enti locali, di direzione e gestione di diverse procedure amministrative” riconosciute in capo al dott. l'amministrazione ha correttamente ritenuto di valorizzare anche le altre Pt_1 competenze ed esperienze richieste per la copertura dell'incarico. E le ha individuate,
Pag. 10 di 14 all'esito di una comparazione seria e complessiva tra professionalità interne ed esterne, in capo al dott. risultato assegnatario dell'incarico di dirigenza in questione. CP_2
Come emerge dall'istruttoria condotta, infatti, il dott. “evidenzia una maggiore CP_2
e specifica esperienza professionale in relazione alla natura, alle caratteristiche degli obiettivi assegnati e alla complessità della struttura interessata, oltre alle attitudini e capacità professionali dello stesso, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti”. La maggiore e specifica esperienza professionale, lungi dall'essere genericamente affermata, come sostiene l'appellante, risulta fondata su: l'acquisita competenza nella gestione e valorizzazione delle risorse umane e finanziarie, connessa al ruolo di direzione di DTL territoriali e interregionali e approfondita con l'attività di redazione di pubblicazioni in materia;
la gestione del patrimonio e delle procedure per l'affidamento di appalti e contratti di lavori, servizi e forniture, e della logistica degli
Ispettorati operanti sul territorio di competenza, anch'essa pertinente all'attività svolta dalle Direzioni interregionali dell'Ispettorato (come da competenze indicate sulla pagina Part web dell' ); il ruolo di “amministratore” dei sistemi informatici;
la maggiore anzianità di servizio nel ruolo di dirigente di seconda fascia rispetto agli altri concorrenti, e allo stesso salvo il dott. non designato per via di altre ragioni, pure esplicitate Pt_1 Per_1 nella relazione istruttoria.
Mette conto sottolineare, inoltre, come l'affermazione del in ordine alla univoca Pt_1 centralità tra le competenze della Direzione in questione dell'attività finanziaria e contabile risulta smentita, oltre che dai requisiti individuati nell'interpello, anche dal provvedimento di riorganizzazione dell' (d.d. n. 42 del 15 dicembre 2021, CP_1 prodotto sub n. 10 dall ), ove si evidenzia in particolare “la rilevanza che CP_1 assume sempre più lo sviluppo della rete informatica e l'interconnessione della stessa con la più ampia funzionalità e interoperabilità con le banche dati previste dagli artt. 8
e 99 decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 come modificati dall'art. 13 decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146”.
La rilevata esigenza di procedere all'implementazione della rete informatica e la delineazione tra le competenze principali della Direzione in esame di quella informatica risulta dunque in contrasto con la ricostruzione proposta dall'appellante e meramente funzionale, secondo la sua prospettazione, ad affermare la propria “netta prevalenza”.
Secondo l'art. 3 del d.d. citato infatti la Direzione, oltre a svolgere compiti finanziari “-
Pag. 11 di 14 cura i servizi generali di funzionamento e la logistica;
− svolge attività di prevenzione in materia di salute e sicurezza nelle sedi dell'Ispettorato con il supporto della Direzione centrale tutela, vigilanza e sicurezza del lavoro;
− cura l'ideazione, la gestione e
l'implementazione della rete informatica;
− cura la progettazione, lo sviluppo, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture tecnologiche”.
In relazione a tale fascio di competenze, il ha allegato di aver svolto il ruolo di Pt_1
“referente per l'informatizzazione” degli uffici della (si legga sul Controparte_9 punto il curriculum vitae del , seguendo e affrontando, con l'ausilio Pt_1 dell'intervento e del supporto di tecnici/ditte esterne, le tematiche dell'ideazione, della gestione e dell'implementazione della rete locale, nonché dello sviluppo e della gestione dei software e delle apparecchiature in dotazione agli uffici, oltre che delle tematiche connesse alla sicurezza. Diversamente, in riferimento al è stata valorizzata la CP_2 pregressa esperienza di direttore di numerose articolazioni locali dell' e di CP_1 amministratore dei sistemi informatici degli uffici diretti, attività, quest'ultima svolta, per ragioni di necessità determinate dalla carenza di risorse umane in forza presso le strutture dirette, “senza poter contare neppure sull'apporto di un funzionario informatico” (si veda il curriculum vitae del . CP_2
Neppure alla luce della delineata circostanza si evince dunque una irrazionalità nella valutazione effettuata dalla amministrazione per l'assegnazione dell'incarico dirigenziale oggetto di causa, posto che la stessa risulta aver valorizzato, discrezionalmente ma non illogicamente, le competenze e i risultati conseguiti dal negli ambiti rilevanti ai CP_2 fini della decisione, pur a fronte di una scarsità di risorse umane e finanziarie a disposizione.
Si aggiunga che, quanto alle competenze in materia di “di prevenzione in materia di salute
e sicurezza nelle sedi dell'Ispettorato con il supporto della Direzione centrale tutela, vigilanza e sicurezza del lavoro”, la specifica esperienza e competenza prevalenti del non appaiono seriamente revocabili in dubbio. CP_2
Priva di fondamento è peraltro l'affermazione dell'appellante in ordine alla asserita svalutazione delle proprie competenze al fine di favorire e valorizzare quelle del concorrente. La specifica esperienza e professionalità acquisita dal dott. è stata Pt_1 infatti tenuta in adeguata considerazione e ampiamente riconosciuta, non potendo dalla sola circostanza che allo stesso sia stato preferito altro candidato desumersi una
Pag. 12 di 14 ponderazione dell'amministrazione conferente non corretta e violativa del canone della buona fede.
Da tutto quanto esposto non è possibile dunque individuare, neppure sotto il profilo della asseritamente omessa valutazione comparativa, alcuna violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che di imparzialità e buon andamento, che devono improntare l'agere pubblico così come quello privato. L'adempimento dell'onere motivazionale gravante sull'amministrazione non risulta infatti essere stato assolto dalla stessa in via meramente formale, posto che, pur in mancanza di uno specifico raffronto candidato per candidato, attività per attività, appaiono chiari i profili cui si è ritenuto di attribuire preponderanza e le ragioni per cui, rispetto a tali profili, gli altri concorrenti fossero da ritenere meno preferibili.
Affermata, dunque, anche in questa sede, la correttezza e non irragionevolezza o contraddittorietà della condotta tenuta dalla amministrazione conferente nella valutazione dei candidati, sono da ritenersi assorbite e comunque infondate le ulteriori questioni riproposte, connesse alle conseguenze derivanti dall'addotta illegittimità della condotta dell'amministrazione, già ritenute assorbite dal giudice di prime cure.
Per tutte le ragioni espresse in motivazione, l'appello va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 3 dicembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
6498/2024, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano € 5.000,00 oltre
[...]
15% per spese generali ed accessori di legge;
nulla nei confronti di CP_2
[...]
Pag. 13 di 14 - dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 3 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
RI SI DO VI ES IS
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del m.o.t. dott.ssa Flavia Tatarelli
Pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. VI ES IS Presidente dott. RI SI DO Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 3 dicembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3320/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro vertente
TRA
con gli avv. Riccardo Bolognesi e ES Miraglia Parte_1
APPELLANTE
E
, con l'Avvocatura Generale dello Controparte_1
Stato
APPELLATO
NONCHÉ
Controparte_2
APPELLATO-CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6498/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 17 gennaio 2023 ha adito il Tribunale di Roma Parte_1 in funzione di giudice del lavoro esponendo di essere Dirigente Area I-II fascia dell'Amministrazione civile dell'Interno; che con avviso di procedura n. 640, pubblicato
Pag. 1 di 14 ai sensi dell'art. 19, comma 1-bis, del d.lgs n. 165/2001 in data 15 dicembre 2021,
l' aveva comunicato la disponibilità della posizione Controparte_1 dirigenziale di I fascia per l'incarico di titolarità della Direzione centrale amministrazione finanziaria e logistica, invitando i dirigenti interessati a presentare domanda entro il 30 dicembre 2021; che, avendone i requisiti, il ricorrente aveva tempestivamente comunicato all' la sua manifestazione di interesse all'incarico in oggetto;
che con decreto CP_1
n. 11 del 31 gennaio 2022, il Direttore dell' aveva conferito al dott. CP_1 CP_2
l'incarico di cui all'avviso menzionato, ritenendolo in possesso di “una
[...] maggiore e specifica esperienza professionale in relazione alla natura, alle caratteristiche degli obiettivi assegnati e alla complessità della struttura interessata, oltre alle attitudini e capacità professionali dello stesso, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti”.
Ha dunque dedotto l'illegittimità della condotta della P.A e del provvedimento di conferimento dell'incarico al , in particolare, la violazione dell'art. 19 del d.lgs CP_2
n. 165/2001 e dell'art. 4 del d.d. n. 40 del 15 dicembre 2021, nonché la violazione dell'art. 1336 c.c., anche in relazione agli artt. 1353 e 1358 c.c. e la violazione degli artt. 1175 c.c.
e 1375 c.c., in quanto l'amministrazione non aveva motivato il giudizio di prevalenza del rispetto agli altri candidati e segnatamente rispetto al ricorrente secondo criteri CP_2 oggettivi e correlati alla specificità dell'incarico da conferire;
aveva inoltre attribuito l'incarico al sol perché appartenente alla stessa amministrazione procedente, in CP_2
Part palese spregio della previsione dell'avviso di procedura con cui l' aveva esteso la partecipazione anche ai dirigenti appartenenti ad altre amministrazioni.
Richiedeva, dunque, la disapplicazione e/o l'annullamento parziale del Decreto n. 11 del
31 gennaio 2022 per illegittimità, in parte qua, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs n. 165/2001
e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale, previa disapplicazione
e/o annullamento, ove necessario, del Decreto n. 11 del 31 gennaio 2022 del Direttore dell' , nella parte in cui dispone il conferimento Controparte_1 dell'incarico dirigenziale di 1^ fascia di cui all'avviso n. 640 del 15.12.2021, con mansione di Direttore della “Direzione Centrale amministrazione finanziaria e logistica” del medesimo al dott. Parte_3 CP_2
accertare e dichiarare il diritto del dott. all'assunzione nella
[...] Parte_1 posizione di Dirigente 1^ fascia, col medesimo incarico di Direttore della “Direzione
Pag. 2 di 14 Part
” dell' , con decorrenza dal 1° Parte_4 febbraio 2022, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, quale soggetto più idoneo tra quelli partecipanti alla procedura selettiva n. 640/2021; per l'effetto, sempre in via principale, condannare l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, ad adottare tutti i provvedimenti necessari all'assunzione del dott. nella posizione di Dirigente 1° fascia, a far data dal 1° febbraio Parte_1
2022 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
per l'effetto, sempre in via principale, accertare il diritto del dott. al pagamento delle retribuzioni non Parte_1 percepite quale Dirigente di 1^ fascia, con decorrenza dal 1.02.2022 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
per l'effetto, in via subordinata, condannare l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno
[...] per perdita di chance, in favore del dott. quantificato nella somma di € Parte_1
815.715,20 o, in subordine nella misura di € 305.893.20, ovvero, in ulteriore subordine, in misura determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; il tutto oltre interessi
e rivalutazione monetaria alle condizioni di legge dalla data del 1/02/2022” e con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' contestando Controparte_1 il fondamento delle domande altrui, delle quali ha richiesto il rigetto.
Il sebbene ritualmente raggiunto dalla notifica del ricorso introduttivo del CP_2 giudizio, è restato contumace.
Istruita in forma documentale, la causa è stata decisa con la sentenza n. 6498/2024, depositata il 3 giugno 2024, che ha respinto il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Con atto depositato il 3 dicembre 2024 il ha impugnato tempestivamente la Pt_1 sentenza citata.
Premesso un riepilogo dei fatti di causa, con un primo motivo ha dedotto l'erroneità della decisione per violazione di quanto previsto nell'avviso di disponibilità che aveva indetto la procedura, oltre che degli artt. 19 del d.lgs n. 165/2001, 4 del d.d. n. 40/2021, 1336,
1175 e 1375 c.c. In particolare, si è doluto di come il primo giudice avesse acriticamente aderito alla tesi difensiva del (recte, ) resistente, che si era appellato CP_3 CP_1 ad un unico criterio discretivo, vale a dire l'appartenenza del i ruoli dello stesso CP_2
nazionale e dunque l'esperienza pregressa maturata all'interno della CP_1
Pag. 3 di 14 medesima amministrazione. Infatti, tale posizione risultava illegittima e illogica in quanto per un verso non era il frutto di alcuna valutazione comparativa rispetto agli altri candidati e per un altro verso si poneva in aperto contrasto con uno dei presupposti dell'indizione della procedura, vale a dire “l'insussistenza o indisponibilità di professionalità interne”.
Ne conseguiva che l'amministrazione aveva esercitato a monte “la propria discrezionalità, decidendo di azzerare, ai fini della rilevanza nell'assegnazione Part dell'incarico, il requisito dell'appartenenza all' ” e che la scelta del in CP_2 ragione della sua inclusione nei ruoli dell' stesso risultava illegittima, in CP_1 disparte la considerazione che nel motivare la scelta di quest'ultimo non si era dato conto né degli specifici incarichi ricoperti dai quali si sarebbe rilevata la competenza maturata in relazione all'incarico da assegnare, né della valutazione comparativa con l'esperienza e professionalità maturata dagli altri candidati, né della ragione per la quale le competenze ed esperienze del sarebbero state prevalenti rispetto a quelle dell'odierno CP_2 appellante. Pertanto, il Tribunale aveva travisato i limiti del potere discrezionale attribuiti all'amministrazione che, pur avendo aperto la procedura a candidati appartenenti ad altre amministrazioni, aveva privilegiato un concorrente interno, mentre in tal caso avrebbe dovuto limitare ab origine la selezione al proprio personale.
Con un secondo motivo ha nuovamente censurato l'omessa valutazione comparativa del on gli altri candidati e in particolare con la propria posizione. Ancora una volta, CP_2 il primo giudice aveva condiviso la difesa dell'amministrazione, basata sull'unico presupposto della preferenza per il candidato interno, omettendosi di specificare “in cosa si sarebbe concretizzata questa esperienza specifica, ossia la sua declinazione pratica con riguardo ai settori di competenza dei quali il dott. i sarebbe occupato e che CP_2 ne avrebbero determinato la preferenza a confronto con l'esperienza e la professionalità degli altri candidati e, segnatamente, del ricorrente”, ciò che invece era ritenuto indefettibile anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità. Pertanto, l'obbligo motivazionale non era stato affatto assolto, se non in via del tutto formale, attribuendo prevalenza ad un criterio (l'appartenenza interna) “non previsto, neppure come prioritario (recte, subordinato), negli atti della procedura e in difetto di una concreta valutazione comparativa con gli altri candidati”. Richiamava dunque i propri titoli professionali, dedotti come superiori rispetto a quelli vantati dal analiticamente CP_2 elencati, e la valutazione positiva del proprio curriculum pur senza che il relativo giudizio
Pag. 4 di 14 di “non prevalenza” rispetto al fosse stato espressamente motivato, ancora una CP_2 volta ribadendosi che il curriculum di costui non fosse pertinente con l'incarico da ricoprire. Evidenziava infatti i tratti della neoistituita Direzione, caratterizzata da funzioni altamente specifiche nel settore finanziario-contabile, ciò che emergeva dalla sua stessa articolazione in quattro uffici – “Ufficio acquisti logistica;
Controparte_4 CP_5
Ufficio ; Ufficio;
Ufficio Controparte_6 Controparte_7 [...]
” – con particolare riferimento, dunque, al campo della Controparte_8 gestione e dei controlli finanziario-contabili. Rimarcava che nel suo caso non erano state rilevate neppure quelle notazioni negative che l'amministrazione aveva riscontrato nei confronti di ulteriori candidati in possesso di esperienze maggiormente specifiche rispetto al avendo l'ufficio concluso in maniera del tutto positiva, ciò che comportava CP_2 vizio di violazione di legge ed eccesso di potere per inosservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, nonché dei principi generali stabiliti dal legislatore, come la correttezza, la buona fede o la diligenza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.
Evidenziato che il Tribunale aveva ritenuto assorbite le altre questioni riguardanti le conseguenze derivanti dall'addotta illegittimità della condotta serbata in tale frangente dall'amministrazione, ha reiterato le deduzioni svolte nel ricorso introduttivo del giudizio e restate non esaminate dal primo giudice, sollecitando la disapplicazione dell'avviso per cui è causa e rivendicando il proprio diritto all'assegnazione dell'incarico e alla percezione delle differenze retributive maturate dal 1° febbraio 2022 o, in subordine, al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni non percepite o, in ulteriore subordine, al risarcimento del danno per perdita di chance.
Ha concluso con richiesta di riforma della sentenza e di accoglimento delle domande formulate nel ricorso introduttivo, testualmente trascritte, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
Nuovamente istituito il contraddittorio, si è costituito l' Controparte_1 richiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Il è restato contumace anche in questo grado di giudizio. CP_2
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
Pag. 5 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che si espongono a seguire.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha dedotto l'erroneità e illogicità della pronuncia di primo grado nella parte in cui ha confermato la legittimità della condotta dell'amministrazione conferente in relazione all'assegnazione dell'incarico dirigenziale oggetto del giudizio sulla base, tra l'altro, della pregressa esperienza maturata dall'assegnatario nei ruoli della stessa amministrazione. Siffatta valutazione viene, segnatamente, qualificata come contraddittoria, dal momento che secondo la prospettazione del D'ER si porrebbe in contrasto con i criteri elaborati dall'ente conferente nel d.d. n. 40/2021, ove si prevede la possibilità di estendere la selezione a dirigenti appartenenti ai ruoli di amministrazione diversa da quella conferente (tramite il richiamo all'art. 19, comma 5-bis e 6, del d.lgs n. 165/2001) “previa verifica, mediante interpello, della indisponibilità o insussistenza di professionalità interne”.
Con il secondo motivo, parte appellante ha contestato la correttezza della motivazione amministrativa, confermata dal Tribunale, a fronte della asserita omessa valutazione comparativa tra il candidato assegnatario e gli altri concorrenti e, in particolare, egli stesso.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente, dal momento che censurano, sia pure sotto diversi profili, la motivazione dell'amministrazione e la conferma della sua legittimità da parte del giudice di primo grado sottostante alla scelta, per l'assegnazione dell'incarico dirigenziale, di un candidato diverso dall'odierno appellante.
Con riguardo alla prima questione, per cui parte appellante si duole della asserita decisività, o quantomeno della prevalenza assegnata nella valutazione alla pregressa esperienza e competenza maturata dal concorrente nell'ambito dell'ente CP_2 conferente, può essere utile ripercorrere le circostanze del fatto ed esaminare la lettera della disposizione richiamata. A norma dell'art. 4, comma 1, del d.d. n. 40/2021 infatti
“Il conferimento di incarichi di cui all'art. 19 comma 5 bis e comma 6 del d.lgs. 165/01 viene effettuato previa verifica, mediante interpello, dell'insussistenza o indisponibilità di professionalità interne”.
Orbene, l'interpello costituisce strumento che fornisce all'amministrazione elementi conoscitivi utili ad effettuare scelte meditate, trasparenti e motivate, nonché una modalità
Pag. 6 di 14 mediante la quale i dirigenti sono messi in condizione di manifestare il proprio interesse a ricoprire gli incarichi disponibili (in tal senso, art. 3, comma 2, del d.d. n. 40/2021).
Nel caso di specie l'amministrazione conferente con un unico interpello (prot. 640/2021), aperto per l'invio di manifestazioni di interesse sia ai dirigenti dell' Controparte_1
sia a quelli di altre amministrazioni (“Il presente avviso è riservato a dirigenti
[...] di questa o di altra Amministrazione”), ha inteso acquisire elementi conoscitivi utili ai fini della scelta in ordine alla assegnazione dell'incarico dirigenziale di prima fascia per la neoistituita Direzione centrale amministrazione finanziaria e logistica.
La previsione di cui all'articolo 4 del d.d. n. 40/2021 dispone, come riportato, che il conferimento di incarichi dirigenziali avvenga “previa verifica, mediante interpello, della indisponibilità o insussistenza di professionalità interne”.
Nulla dice tuttavia in relazione al momento in cui siffatta preliminare verifica, mediante interpello, debba avvenire. Non è infatti specificato che con un antecedente interpello l'amministrazione debba valutare la disponibilità o la sussistenza di professionalità interne e solo con un successivo e distinto avviso aprire la procedura verso l'esterno, consentendo l'invio di manifestazioni di interesse da parte di dirigenti appartenenti ai ruoli di altra pubblica amministrazione.
Da ciò si ricava come la “previa verifica” della disponibilità o sussistenza di professionalità interne per il conferimento dell'incarico possa avvenire, come accaduto nel caso di specie, anche nell'ambito dell'unitaria valutazione delle manifestazioni di interesse presentate dai candidati in risposta ad un unico avviso veicolato dall'amministrazione conferente.
Rispetto a tale ricostruzione non risulta ostativa neppure la lettera della legge, fonte primaria di riferimento, ove, all'art. 19, comma 5-bis, del d.lgs n. 165/2001, si ammette che “ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 (vale a dire per funzioni dirigenziali di livello generale o meno) possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 (vale a dire ai ruoli dell'amministrazione conferente) purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 (vale a dire altre amministrazioni pubbliche)…”.
Pag. 7 di 14 Invero, neanche in questo caso si specifica che con una procedura ad hoc debbano essere preliminarmente valutati, ai fini del conferimento dell'incarico, i dirigenti interni all'amministrazione conferente.
La scelta dell'amministrazione di valutare e individuare, mediante l'avvio di un'unica procedura di interpello riservata non solo ai dirigenti della medesima ma anche a quelli appartenenti ad altre amministrazioni, il soggetto maggiormente idoneo a ricoprire il ruolo dirigenziale oggetto dell'incarico non appare dunque censurabile sotto il profilo della ragionevolezza e correttezza. Non si rilevano infatti elementi di contraddizione né di illogicità nell'opzione adottata, essendo l'amministrazione libera, sulla base di proprie valutazioni discrezionali, di procedere a una preliminare verifica in ordine alla sussistenza o disponibilità di professionalità interne sia mediante avvio di una autonoma procedura interna ad hoc, sia nell'ambito di un'unitaria procedura di interpello, funzionale all'acquisizione di interesse da parte di dirigenti dello stesso ente conferente sia di altre amministrazioni.
La decisione assunta nel caso di specie, di valutazione contestuale di professionalità interne ed esterne ai fini dell'assegnazione dell'incarico dirigenziale presso la neoistituita
Direzione centrale amministrazione finanziaria e logistica, risulta inoltre in linea con i principi di economicità, efficienza e buon andamento che devono improntare l'agire amministrativo, posto che l'apertura di un separato interpello (esclusivamente interno) avrebbe determinato quantomeno una duplicazione di attività valutativa, qui evitata. Non Part dirimente sul punto risulta l'affermazione dell'odierno appellante per cui “ove l' avesse ritenuto di assegnare l'incarico per cui è causa a un proprio dipendente e, dunque, di ritenere decisiva, ai fini dell'assegnazione dell'incarico, l'esperienza e competenza maturata nell'ambito dell' , avrebbe potuto e dovuto limitare la selezione al Pt_5 personale interno”: l'amministrazione non era invero tenuta, né sulla base delle disposizioni interne né a norma di legge, ad operare una previa limitazione della selezione al personale interno.
Non ha dunque fondamento la prospettazione di parte appellante, secondo la quale l'acquisizione di manifestazioni d'interesse da parte di dirigenti estranei alla amministrazione conferente si fonda sul presupposto della previa verifica, mediante procedura di interpello ad hoc, della insussistenza o indisponibilità di professionalità interne. Tale ricostruzione risulta smentita dalla stessa precisazione inserita
Pag. 8 di 14 nell'interpello in oggetto, ove si specifica come l'avviso sia riservato a dirigenti di quella o di altra amministrazione. L' ha dunque inteso operare la “previa verifica” CP_1 richiesta dall'art. 4 del d.d. n. 40/2021 in ordine alla sussistenza o disponibilità di professionalità interne nell'ambito di un'unitaria procedura, aperta anche a soggetti esterni all'amministrazione medesima. Con la conseguenza che la priorità da assegnare, nell'ambito della valutazione delle manifestazioni di interesse, ai dirigenti delle amministrazioni appartenenti al Comparto funzioni centrali (art. 4, comma 2, del d.d. n.
40/2021) è stata subordinata, nel caso di specie, alla previa verifica, all'interno della medesima e unitaria procedura di interpello, della esistenza e disponibilità di professionalità interne.
Conferma della assenza dell'indefettibilità di una preliminare valutazione mediante altro interpello si ricava inoltre dalla partecipazione alla procedura in oggetto di ben cinque dirigenti su dieci appartenenti ai ruoli dell'amministrazione conferente.
Come risulta dalla relazione istruttoria prodotta in atti (prot. ris. n. 2/2022),
l'amministrazione ha quindi proceduto a una valutazione comparativa tra candidati interni ed esterni, riportando e confrontando le pregresse esperienze e competenze di ciascuno nei ruoli dirigenziali, verificando l'attinenza delle stesse rispetto al profilo richiesto nell'interpello, l'anzianità di servizio e le rispettive capacità organizzative, relazionali e manageriali.
Privo di fondamento è pertanto anche il secondo motivo di appello, con cui viene censurata la correttezza della motivazione amministrativa e la sua conferma da parte del primo giudice sotto il profilo della assenza di valutazione comparativa tra i concorrenti.
Come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e amministrativa, anche quando si tratti di nomine di tipo fiduciario, l'amministrazione deve indicare le qualità professionali che hanno condotto a ritenere i soggetti prescelti come i più adatti rispetto agli obiettivi programmati, dimostrando di aver compiuto un'attenta e seria valutazione del possesso dei requisiti prescritti, sì che risulti la ragionevolezza della scelta (v. tra molte, Cass. n.17320/2022; Cass. n. 6585/2021; Cass. 36209/2023; nonché Cons. di Stato
6388/2009).
Ebbene nel caso che ci occupa, l'ente conferente non si è limitato a esprimere una generica prevalenza per l'assegnatario, censurabile in questa sede, ma risulta aver compiuto una seria e complessiva valutazione dei curricula degli interessati, riportati in
Pag. 9 di 14 sintesi ed esaminati nella relazione istruttoria, in rapporto ai profili di rilevanza rispetto all'incarico da conferire, unitamente alle ulteriori qualità organizzative e manageriali.
Parte appellante fonda la propria “netta prevalenza” sull'esperienza acquisita e dimostrata in materia contabile e di bilancio, che a suo avviso l'amministrazione avrebbe dovuto
“univocamente” considerare centrale per l'assegnazione dell'incarico. A ben vedere, tuttavia, nonostante il nomen attribuito alla neoistituita Direzione centrale amministrazione finanziaria e logistica, le competenze richieste e valutate dall'amministrazione conferente appaiono ben più ampie.
Come emerge dall'interpello infatti:
“Si richiede il possesso dei seguenti requisiti: - attività in materia di pianificazione, programmazione e gestione del bilancio;
- gestione dei flussi finanziari;
- pianificazione degli acquisti di beni e servizi;
- gestione delle procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;
- gestione di beni e servizi generali di funzionamento e la logistica;
- attività di prevenzione in materia di salute e sicurezza in una pubblica amministrazione;
- specifica esperienza di ideazione, gestione e implementazione di reti informatiche e interoperabilità di banche dati e specificamente progettazione, sviluppo, gestione e manutenzione delle infrastrutture tecnologiche (software, hardware e reti); competenza in materia di sicurezza informatica;
gestione e coordinamento con altri Enti ed
Amministrazioni ai fini dell'integrazione dei sistemi informatici”.
I requisiti delineati, stante l'assenza di indicazione di un criterio di prevalenza dell'uno sull'altro, appaiono porsi sul medesimo piano. La circostanza che l'amministrazione, nella propria discrezionale valutazione, abbia tenuto conto di tutti i requisiti richiesti, senza assegnare preferenza all'uno o all'altro criterio, come invece sollecitato dall'appellante, non determina dunque una illogicità o contraddittorietà dell'agere amministrativo, né tantomeno una violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., ma vale anzi a dimostrare la ponderazione e ragionevolezza della condotta tenuta.
Nonostante, dunque, la “specifica esperienza in materia di controlli contabili” e la
“consolidata competenza in materia di verifica sulla gestione amministrativa degli enti locali, di direzione e gestione di diverse procedure amministrative” riconosciute in capo al dott. l'amministrazione ha correttamente ritenuto di valorizzare anche le altre Pt_1 competenze ed esperienze richieste per la copertura dell'incarico. E le ha individuate,
Pag. 10 di 14 all'esito di una comparazione seria e complessiva tra professionalità interne ed esterne, in capo al dott. risultato assegnatario dell'incarico di dirigenza in questione. CP_2
Come emerge dall'istruttoria condotta, infatti, il dott. “evidenzia una maggiore CP_2
e specifica esperienza professionale in relazione alla natura, alle caratteristiche degli obiettivi assegnati e alla complessità della struttura interessata, oltre alle attitudini e capacità professionali dello stesso, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti”. La maggiore e specifica esperienza professionale, lungi dall'essere genericamente affermata, come sostiene l'appellante, risulta fondata su: l'acquisita competenza nella gestione e valorizzazione delle risorse umane e finanziarie, connessa al ruolo di direzione di DTL territoriali e interregionali e approfondita con l'attività di redazione di pubblicazioni in materia;
la gestione del patrimonio e delle procedure per l'affidamento di appalti e contratti di lavori, servizi e forniture, e della logistica degli
Ispettorati operanti sul territorio di competenza, anch'essa pertinente all'attività svolta dalle Direzioni interregionali dell'Ispettorato (come da competenze indicate sulla pagina Part web dell' ); il ruolo di “amministratore” dei sistemi informatici;
la maggiore anzianità di servizio nel ruolo di dirigente di seconda fascia rispetto agli altri concorrenti, e allo stesso salvo il dott. non designato per via di altre ragioni, pure esplicitate Pt_1 Per_1 nella relazione istruttoria.
Mette conto sottolineare, inoltre, come l'affermazione del in ordine alla univoca Pt_1 centralità tra le competenze della Direzione in questione dell'attività finanziaria e contabile risulta smentita, oltre che dai requisiti individuati nell'interpello, anche dal provvedimento di riorganizzazione dell' (d.d. n. 42 del 15 dicembre 2021, CP_1 prodotto sub n. 10 dall ), ove si evidenzia in particolare “la rilevanza che CP_1 assume sempre più lo sviluppo della rete informatica e l'interconnessione della stessa con la più ampia funzionalità e interoperabilità con le banche dati previste dagli artt. 8
e 99 decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 come modificati dall'art. 13 decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146”.
La rilevata esigenza di procedere all'implementazione della rete informatica e la delineazione tra le competenze principali della Direzione in esame di quella informatica risulta dunque in contrasto con la ricostruzione proposta dall'appellante e meramente funzionale, secondo la sua prospettazione, ad affermare la propria “netta prevalenza”.
Secondo l'art. 3 del d.d. citato infatti la Direzione, oltre a svolgere compiti finanziari “-
Pag. 11 di 14 cura i servizi generali di funzionamento e la logistica;
− svolge attività di prevenzione in materia di salute e sicurezza nelle sedi dell'Ispettorato con il supporto della Direzione centrale tutela, vigilanza e sicurezza del lavoro;
− cura l'ideazione, la gestione e
l'implementazione della rete informatica;
− cura la progettazione, lo sviluppo, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture tecnologiche”.
In relazione a tale fascio di competenze, il ha allegato di aver svolto il ruolo di Pt_1
“referente per l'informatizzazione” degli uffici della (si legga sul Controparte_9 punto il curriculum vitae del , seguendo e affrontando, con l'ausilio Pt_1 dell'intervento e del supporto di tecnici/ditte esterne, le tematiche dell'ideazione, della gestione e dell'implementazione della rete locale, nonché dello sviluppo e della gestione dei software e delle apparecchiature in dotazione agli uffici, oltre che delle tematiche connesse alla sicurezza. Diversamente, in riferimento al è stata valorizzata la CP_2 pregressa esperienza di direttore di numerose articolazioni locali dell' e di CP_1 amministratore dei sistemi informatici degli uffici diretti, attività, quest'ultima svolta, per ragioni di necessità determinate dalla carenza di risorse umane in forza presso le strutture dirette, “senza poter contare neppure sull'apporto di un funzionario informatico” (si veda il curriculum vitae del . CP_2
Neppure alla luce della delineata circostanza si evince dunque una irrazionalità nella valutazione effettuata dalla amministrazione per l'assegnazione dell'incarico dirigenziale oggetto di causa, posto che la stessa risulta aver valorizzato, discrezionalmente ma non illogicamente, le competenze e i risultati conseguiti dal negli ambiti rilevanti ai CP_2 fini della decisione, pur a fronte di una scarsità di risorse umane e finanziarie a disposizione.
Si aggiunga che, quanto alle competenze in materia di “di prevenzione in materia di salute
e sicurezza nelle sedi dell'Ispettorato con il supporto della Direzione centrale tutela, vigilanza e sicurezza del lavoro”, la specifica esperienza e competenza prevalenti del non appaiono seriamente revocabili in dubbio. CP_2
Priva di fondamento è peraltro l'affermazione dell'appellante in ordine alla asserita svalutazione delle proprie competenze al fine di favorire e valorizzare quelle del concorrente. La specifica esperienza e professionalità acquisita dal dott. è stata Pt_1 infatti tenuta in adeguata considerazione e ampiamente riconosciuta, non potendo dalla sola circostanza che allo stesso sia stato preferito altro candidato desumersi una
Pag. 12 di 14 ponderazione dell'amministrazione conferente non corretta e violativa del canone della buona fede.
Da tutto quanto esposto non è possibile dunque individuare, neppure sotto il profilo della asseritamente omessa valutazione comparativa, alcuna violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che di imparzialità e buon andamento, che devono improntare l'agere pubblico così come quello privato. L'adempimento dell'onere motivazionale gravante sull'amministrazione non risulta infatti essere stato assolto dalla stessa in via meramente formale, posto che, pur in mancanza di uno specifico raffronto candidato per candidato, attività per attività, appaiono chiari i profili cui si è ritenuto di attribuire preponderanza e le ragioni per cui, rispetto a tali profili, gli altri concorrenti fossero da ritenere meno preferibili.
Affermata, dunque, anche in questa sede, la correttezza e non irragionevolezza o contraddittorietà della condotta tenuta dalla amministrazione conferente nella valutazione dei candidati, sono da ritenersi assorbite e comunque infondate le ulteriori questioni riproposte, connesse alle conseguenze derivanti dall'addotta illegittimità della condotta dell'amministrazione, già ritenute assorbite dal giudice di prime cure.
Per tutte le ragioni espresse in motivazione, l'appello va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 3 dicembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
6498/2024, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano € 5.000,00 oltre
[...]
15% per spese generali ed accessori di legge;
nulla nei confronti di CP_2
[...]
Pag. 13 di 14 - dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 3 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
RI SI DO VI ES IS
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del m.o.t. dott.ssa Flavia Tatarelli
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