CA
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 17/11/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Maria Sechi Consigliere dott. Valentina Santa Cruz Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 195 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2023, promossa da:
, titolare dell'impresa individuale SM di Parte_1
NN SA AS, residente in [...]ed elettivamente domiciliato in
Carbonia, presso lo studio dell'avv. Nicolino Garau, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti da intendersi posta in calce all'atto di citazione in appello appellante contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 sede in Alghero e ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Controparte_2 che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti da intendersi posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellata
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza appellata:
a) dichiarare tenuta la al pagamento a favore del Sig. Controparte_1 [...]
titolare della Ditta SM della complessiva somma di € 43.065,00 Parte_1
(pari alla differenza fra la somma di € 57.499,20 richiesta col ricorso per decreto
1 ingiuntivo e ribadita nelle conclusioni assunte in primo grado, e la somma di € 14.434,20 riconosciuta dalla sentenza impugnata), oltre interessi ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza di ciascuna mensilità al saldo;
b) rideterminare le spese del primo grado del giudizio, riconoscendole integralmente a favore del sig. e liquidandole in misura corrispondente Parte_1 allo scaglione da oltre € 52.000,00, e con vittoria delle spese del presente grado del giudizio, oltre rimborso forfettario e accessori di legge”.
Nell'interesse dell'appellata: “la Corte, respinta ogni contraria istanza eccezione, deduzione, conclusione, voglia accogliere le seguenti richieste:
1) Adversis Reiectis
PREGIUDIZIALMENTE – PRELIMINARMENTE
2) Per i motivi cui al capo A) dell'espositiva dichiarare l'inammissibilità, l'illegittimità dell'avverso appello;
Per mero tuziorismo ed in via subordinata,
3) NEL MERITO, per i motivi cui al capo B), rigettare ogni avversa pretesa poiché infondata, sia in fatto che in diritto, confermando la Sentenza impugnata.
4) Per l'effetto ordinare alla SM di NN di restituire alla Parte_1 le somme eccedenti la liquidazione operata dal Giudice delle prime Controparte_1 cure oltre interessi moratori.
5) In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio oltre accessori di legge e
Spese Generali in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , quale titolare dell'impresa individuale SM, ottenne dal Parte_1
Tribunale di Cagliari il decreto ingiuntivo n. 1542/2015, con cui fu ingiunto alla
(di seguito, anche il pagamento, in suo favore, della Controparte_1 CP_1 somma di € 54.291,60, oltre interessi e spese, per i canoni maturati dall'agosto 2013 all'ottobre 2014 in forza di un contratto di locazione di macchina industriale senza operatore (Dumper articolato ribaltabile marca Astra), stipulato il 30 giugno 2013 per la durata di cinque mesi a decorrere dal 1° luglio 2013, che, secondo quanto esposto dall'istante, si era tacitamente prorogato in assenza di disdetta e riconsegna del mezzo.
2. La società ingiunta propose opposizione, deducendo, nel merito, che il rapporto contrattuale era stato risolto consensualmente in data antecedente alla scadenza prevista, in quanto il mezzo si era incendiato il 23 luglio 2013 ed era stato restituito, nella medesima data, alla SM, poiché inservibile dopo appena 23 giorni di utilizzo.
2 L'opponente aggiunse, inoltre, che il macchinario era assicurato e la controparte aveva già ottenuto dalla compagnia di assicurazione sia la liquidazione del valore del bene sia il risarcimento di ogni danno connesso all'incendio.
3. Nel resistere, la parte opposta contestò le avverse deduzioni, precisando che il bene oggetto del contratto, acquistato in leasing per la somma di € 179.685,00, era stato incendiato all'interno del cantiere della conduttrice a causa dell'assenza di custodia e vigilanza da parte di quest'ultima, con conseguente responsabilità della stessa ai sensi dell'art. 1588 del codice civile. In secondo luogo, negò che il mezzo le fosse stato restituito, con conseguente esclusione della dedotta risoluzione consensuale, atteso che l'opponente aveva direttamente incaricato la SA LI LI (venditrice del bene) di prelevarne la parte anteriore e condurla in Piacenza, mentre la parte posteriore era rimasta all'interno del cantiere. Espose, infine, di aver percepito dalla compagnia di assicurazione la somma di € 82.500,00, pur ammontando i costi per la totale riparazione all'importo di € 177.513,00, riservandosi di procedere in separato giudizio per il risarcimento dei danni relativi alla “ulteriore somma residua quale danno causato al veicolo”.
4. Istruita la causa con interrogatorio formale, prove testimoniali e produzioni documentali, il Tribunale, con sentenza n. 695/2023 del 28.03.2023, revocò il decreto ingiuntivo e condannò la al pagamento, in favore dell'opposto, Controparte_1 della somma di € 14.434,20, dichiarando quest'ultimo tenuto alla restituzione delle maggiori somme già versate per effetto della provvisoria esecutorietà concessa su istanza ex art. 648 c.p.c., oltre agli interessi in misura legale con decorrenza dalla data del pagamento.
In particolare, per quel che qui rileva, applicate le norme dettate in materia di locazione, il giudice affermò la responsabilità di ai sensi dell'art. 1588 c.c. per Controparte_1
l'incendio subito dal mezzo in data 23 luglio 2013, in assenza di prova liberatoria circa la riconducibilità del sinistro ad una causa esterna ad essa non imputabile. Quindi, ritenuta indimostrata la risoluzione consensuale del contratto, richiamò l'insegnamento di cui alla pronuncia n. 11972/2010 della Corte di Cassazione, in forza del quale il perimento del bene a seguito di incendio comporta l'estinzione della locazione per la permanente impossibilità di godimento, per il periodo successivo, da parte del conduttore, che, laddove sia responsabile ex art. 1588 c.c. (e la risoluzione del contratto derivi, quindi, da fatto al medesimo addebitabile a titolo di inadempimento), pur non essendo obbligato alla corresponsione del corrispettivo, rimane peraltro tenuto al risarcimento del danno patito,
3 comprensivo anche della perdita del canone previsto sino alla scadenza del rapporto, quale originariamente stabilita. Sulla scorta di tale premessa, riqualificata la domanda di pagamento formulata dall'opposto quale “risarcimento del danno sub specie di omessa percezione dei corrispettivi dovuti per la locazione”, il giudice quantificò il risarcimento dovuto dalla conduttrice nella misura corrispondente ai canoni previsti sino alla scadenza del rapporto, individuata al 30 novembre 2013, “non essendo dato ipotizzare, a cagione della concreta sopravvenuta inutilizzabilità del bene, rinnovi taciti rispetto alla scadenza ab origine fissata”.
Ancora, quanto alle questioni sollevate dall'opponente, il Tribunale affermò, da un lato, che non vi era prova che il mezzo fosse stato restituito alla SM in data 23 luglio 2013, in quanto, per la parte anteriore, prelevato e trasportato su iniziativa di a CP_1
Piacenza al fine di eseguire le riparazioni;
dall'altro, escluse la rilevanza, ai fini del decidere, degli indennizzi assicurativi ricevuti dalla SM, trattandosi di importi attinenti a profili estranei ai fatti di causa giacché corrisposti per i danni riportati dal veicolo.
5. Avverso tale decisione ha proposto tempestivo appello , Parte_1 quale titolare della SM, concentrando le proprie doglianze sulla errata quantificazione del risarcimento del danno, perché circoscritta al periodo dal 1° agosto al 30 novembre
2013.
Sotto un primo profilo, l'appellante ha censurato il mancato riconoscimento del rinnovo tacito del contratto e la conseguente ritenuta cessazione del rapporto alla scadenza originaria, sostenendo che la locazione avrebbe dovuto intendersi proseguita ben oltre, quantomeno fino all'ottobre 2014. A tal proposito, ha, per un verso, denunciato l'erronea applicazione degli artt. 5 e 8 delle condizioni di contratto, sul rilievo che non vi era stata una valida disdetta da parte della conduttrice e che il mezzo non era stato restituito e, per altro verso, ha dedotto l'inapplicabilità, ai fini dello scioglimento del vincolo contrattuale, dell'indirizzo giurisprudenziale affermato in tema di perimento totale della cosa locata, evidenziando che l'incendio aveva causato solo il danneggiamento, seppur notevole, del mezzo che, poiché ancora riparabile, era stato trasportato, quanto alla porzione danneggiata, presso la ditta fornitrice SAM.
Sotto un secondo profilo, l'appellante ha evidenziato che, anche ammettendo l'intervenuta cessazione del contratto, il combinato disposto dell'art. 5 delle condizioni generali e dell'art. 1590 c.c. avrebbe dovuto comportare l'obbligo, per la conduttrice, di corrispondere i canoni fino alla effettiva riconsegna del bene.
4 6. La si è costituita in giudizio al solo fine di resistere al gravame, Controparte_1 deducendo l'inammissibilità dello stesso ex art. 348 bis e ter c.p.c. e contrastando le avverse censure nel merito, con conseguente richiesta di conferma della decisione impugnata.
7. All'udienza del 19 settembre 2025, tenutasi davanti al Consigliere istruttore, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni sopra trascritte, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c..
8. Quanto alla eccezione sollevata in via preliminare, concernente la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello, è sufficiente osservare che è venuto meno ogni interesse alla pronuncia richiesta, relativamente alla quale si sarebbe dovuto provvedere con ordinanza all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c..
9. Ai fini del decidere, occorre anzitutto sottolineare che l'appellante ha prestato acquiescenza rispetto all'applicazione dell'art. 1588 c.c. alla fattispecie in esame e alla riqualificazione della propria domanda, all'esito della linea difensiva prospettata nel giudizio a cognizione piena, in termini risarcitori, dolendosi esclusivamente del passaggio motivazionale della sentenza nel quale il risarcimento del lucro cessante era stato parametrato al periodo compreso tra il 1° agosto e il 30 novembre 2013, quale scadenza naturale del contratto, senza che ne fosse stato riconosciuto l'avvenuto rinnovo tacito (cfr. pagg. 4 e 5 dell'atto di citazione in appello). A sostegno del gravame ha evidenziato che, poiché il bene non era andato completamente distrutto, il rapporto era proseguito oltre la scadenza originariamente fissata, dovendo farsi applicazione della clausola di rinnovo prevista dall'art. 5, in assenza di ricevimento di una valida disdetta e di riconsegna del macchinario.
10. Ebbene, tale impostazione reca, anzitutto, un'intrinseca contraddizione nel momento in cui presuppone la formulazione di una domanda di risarcimento del danno, sub specie di lucro cessante, correlata alla responsabilità per inadempimento della conduttrice ex art. 1588 c.c. (a sua volta costituente una declinazione della regola generale di cui all'art. 1218 c.c.) e, al contempo, sostiene l'avvenuta prosecuzione del contratto quantomeno sino al mese di ottobre 2014: quest'ultima circostanza giustificherebbe, semmai, la diversa domanda di condanna al pagamento dei canoni maturati e non corrisposti in adempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta e la censura costituisce l'inammissibile tentativo di recuperare, in questa sede, l'originaria causa petendi di cui al ricorso per ingiunzione, poi modificata, secondo la ricostruzione compiuta dal giudice di primo grado, nel corso del procedimento di opposizione.
5 Ed infatti, la condanna della al pagamento di una determinata somma, pari CP_1 all'ammontare dei canoni che sarebbero stati versati a titolo di corrispettivo del godimento del bene fino allo spirare del termine stabilito, è stata pronunciata in virtù dell'obbligo di risarcire i danni derivanti da un fatto addebitabile al conduttore a titolo di inadempimento, quale importo riconosciuto al locatore per il suo mancato guadagno in conseguenza di un evento risolutivo della locazione da lui non voluto né altrimenti determinato (tale principio è stato affermato, ancor prima di Cass. 11972/2010, anche da
Cass. n. 4799/2001, Cass. n. 4794/89 e Cass. n. 7059/82).
11. Ad ogni modo, la tesi non è condivisibile per le seguenti ragioni.
11.1. La ratio della clausola di proroga automatica in caso di omessa disdetta, contenuta nell'art. 5 del contratto di noleggio (“in caso di mancata riconsegna del macchinario, senza alcuna preventiva segnalazione, la locazione si intenderà di volta in volta tacitamente prorogata alle medesime condizioni contrattuali”), va ravvisata nella comune intenzione delle parti di conservare in vita il rapporto locativo e la sua operatività postula, secondo criteri di interpretazione ed esecuzione del contratto improntati a buona fede,
l'esistenza di un rapporto contraddistinto dal normale funzionamento del vincolo sinallagmatico;
diversamente, la disposizione pattizia non può trovare applicazione qualora il rapporto entri in una fase patologica, come quella verificatasi nel caso di specie, giacché una condizione di inutilizzabilità del bene locato, manifestatasi molto tempo prima del momento attuativo della clausola, è senz'altro idonea ad incidere in misura determinante sull'oggetto di una delle prestazioni dedotte in contratto.
11.2. GI infatti rammentare che, per opinione largamente condivisa in giurisprudenza,
l'esegesi contrattuale, in quanto volta alla ricerca della effettiva o reale volontà comune delle parti, non può limitarsi alla ricerca del solo elemento letterale, ma deve considerare il comportamento complessivo delle parti, anche dopo la conclusione del contratto, nonché l'intero contesto negoziale di riferimento, tramite il ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici, tra i quali quelli relativi all'interpretazione funzionale e all'interpretazione secondo la buona fede oggettiva (cfr., solo tra le più recenti, Cass. n. 656/2025 e Cass. n.
13799/2024). Passando, poi, dal piano interpretativo a quello esecutivo, l'operazione si traduce nella necessità di applicare le clausole coerentemente alla funzione del contratto e secondo correttezza, necessità che si traduce, per quel che qui rileva, nel non pretendere di dare attuazione ad espressioni puramente letterali, in una direzione non rispondente alle intese raggiunte e secondo un significato contrastaste con la causa concreta dell'accordo negoziale.
6 11.3. Alla luce di tali considerazioni deve escludersi, come ritenuto dal primo giudice, la possibilità di configurare una proroga tacita del contratto (che, volendo seguire la prospettazione dell'appellante, si sarebbe dovuto protrarre addirittura oltre il mese di ottobre 2014, in assenza di ulteriori sopravvenienze), atteso che al 1° dicembre 2013 non era ipotizzabile la rinnovazione di una locazione alle “medesime condizioni” di quella precedente, in presenza di una radicale modifica dell'assetto di interessi tale da precludere la realizzazione dello scopo pratico perseguito dalle parti, essendo venuto meno il godimento, anche solo potenziale, di un bene integro e funzionante al momento della scadenza del termine ab origine previsto (cfr. anche art. 1597 c.c.). Né il locatore poteva ragionevolmente presumere, pur in assenza di formale disdetta, la persistenza di una volontà concludente della controparte al prolungamento del rapporto, essendo pienamente a conoscenza dell'evento distruttivo e del venir meno della disponibilità della cosa locata in capo al conduttore ben prima del sopraggiungere della naturale scadenza, come desumibile dal fatto che, alla data del 1° ottobre 2013, aveva già percepito l'indennizzo assicurativo conseguente all'incendio (v. doc. 7/g in fascicolo di primo grado di SM).
11.4. Quanto alla contestazione sollevata dall'appellante in ordine al perimento del bene
– che, si badi, non comporta la negazione della diversa circostanza della inutilizzabilità dello stesso a seguito dell'incendio, pacifica e acclarata in sentenza - deve rilevarsi che, sebbene l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal primo giudice faccia testuale riferimento al concetto di perdita definitiva del bene locato a seguito della sua totale distruzione, la relativa nozione, quale causa di cessazione del vincolo contrattuale, non deve intendersi limitata alla ipotesi della immediata distruzione materiale, totale e assoluta. Infatti, in disparte la considerazione per cui lo stesso art. 1588 c.c., qui applicato, contempla sia la perdita che il deterioramento della cosa locata, il necessario collegamento con i principi generali espressi dagli artt. 1256 e ss. e 1463 c.c. in tema di impossibilità sopravvenuta della prestazione (o di una delle prestazioni corrispettive) comporta che la definizione di perimento totale del bene vada vista in una prospettiva relativa e coerente con il profilo funzionale del sinallagma contrattuale. Ne discende che, da un lato, l'impossibilità temporanea può portare all'estinzione dell'obbligazione, al pari di quella ab origine definitiva, se perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla e che, dall'altro, l'ipotesi della perdita definitiva del bene, qui in discussione, “ricorre non solo quando il bene locato sia totalmente distrutto, ma anche quando la rovina, pur
7 essendo parziale, riguardi gli elementi principali e strutturali del bene pregiudicandone definitivamente la funzionalità e l'attitudine a prestarsi al godimento previsto dalle parti con il contratto, fermo restando che la distruzione di un singolo elemento essenziale o strutturale non equivale a distruzione parziale dell'immobile locato solo se gli altri elementi, rimasti in efficienza, assicurino la consistenza complessiva dell'immobile e la sua funzionalità” (cfr. Cass. 3974/2019).
Ora, nella vicenda in esame risulta incontestato, oltre che esplicitamente riconosciuto dallo stesso (v. pag. 7 dell'atto di appello: “il bene noleggiato non è Parte_1 affatto andato completamente distrutto a seguito dell'incendio ma è stato solo danneggiato, seppur in modo notevole”), che a seguito dell'incendio il veicolo era risultato totalmente inservibile, in quanto colpito da un danneggiamento così grave da renderne necessario il trasferimento della porzione anteriore presso una officina specializzata per la riparazione;
non solo, ma alla luce delle stesse asserzioni dell'appellante (ancora, v. pag. 7 dell'atto d'appello: “in realtà il macchinario è ancora in attesa di esser riparato”), ad oggi, a distanza di oltre dieci anni dall'evento dannoso, il mezzo risulta ancora depositato nel medesimo luogo e tuttora da sottoporre a non meglio precisati interventi di riparazione.
Considerato, dunque, che l'impedimento verificatosi deve ritenersi di natura non transitoria, può ritenersi corretta la valutazione effettuata dal primo giudice, che ha acclarato la cessazione della locazione a causa della totale inutilizzabilità del bene, rimasto allora privo di funzionalità per la mancanza di una parte fondamentale all'uso pattuito e ancora non ripristinato, dubitandosi, pertanto, del fatto che lo stesso sia effettivamente recuperabile con un intervento non antieconomico di mera riparazione.
12. Non può, infine, essere utilmente invocata la responsabilità del conduttore ex artt.
1590 e 1591 c.c. per inadempimento dell'obbligo di restituzione del bene a seguito della cessazione del contratto, che trova la propria fonte in un fatto costitutivo diverso da quello sotteso alla domanda proposta in primo grado.
Dall'esame del ricorso per ingiunzione, contenente allegazioni circoscritte all'omesso pagamento dei canoni dovuti in forza di un contratto ancora in corso, e da quelle di cui alla comparsa di costituzione e risposta, che hanno portato alla riqualificazione della domanda sub specie di risarcimento del danno, a fronte dell'evento dannoso ascritto ex art. 1588 c.c. alla conduttrice, si evince, infatti, che la questione relativa all'obbligo di riconsegna del mezzo non è stata tempestivamente introdotta quale elemento fondante un'altra ipotesi di responsabilità per inadempimento della conduttrice (o per parametrarvi,
8 procrastinandolo in avanti, il limite temporale cui avere riguardo ai fini della liquidazione del danno da lucro cessante), ma è stata affrontata al solo fine di contestare l'avvenuta risoluzione consensuale, siccome eccepita dall'opponente; tant'è che entro questi termini
è stata analizzata dal primo giudice, che si è limitato ad accertare l'assenza di prova “circa la restituzione del veicolo come effettuata in favore della SM alla data del 23.7.2013” ed il fatto che fosse stata la a incaricare la SAM di prelevare la parte CP_1 danneggiata del mezzo per condurlo a Piacenza, al fine di disattendere gli assunti in merito all'intervenuta risoluzione consensuale del contratto alla data del 23.07.2013 e alla conseguente cessazione di ogni obbligo della conduttrice, per presunti accordi raggiunti con la SM (cfr. pag. 10 della motivazione). Ne discende che non possono trovare ingresso in questa sede le nuove circostanze di fatto indicate a pagg. 8 e 9 dell'atto d'appello, inserite all'interno di una serie di richiami testuali ed astratti a massime giurisprudenziali, aventi ad oggetto la responsabilità del conduttore per la mancata restituzione del bene e finanche la legittimità del rifiuto, da parte del locatore, di ricevere la restituzione della cosa locata sino a quando il conduttore non abbia eseguito le opere di ripristino comportanti esborsi di notevole entità, con conseguente debenza del risarcimento del danno parametrato al canone ex art. 1591 c.c., in quanto estranee al tema di indagine su cui si è ritualmente sviluppato il contraddittorio nel primo grado di giudizio.
Ad ogni modo, preme sottolineare che non vi sono riscontri probatori circa precedenti richieste di restituzione del macchinario, anche se danneggiato, o, ancora, di riparazione diretta a cura e carico della conduttrice, legittimanti in caso contrario il rifiuto della consegna e la debenza degli ulteriori importi ex art. 1591 c.c. “per tutto il periodo necessario all'esecuzione e al completamento di tali lavori”, la cui tempistica è rimasta del tutto indeterminata. Il ritardo nella restituzione effettiva del veicolo si tradurrebbe, allora, in un ritardo ad libitum che darebbe adito ad una pretesa risarcitoria abusiva e contraria all'ordinaria diligenza, a fronte del ben noto ricovero del mezzo presso il centro riparazioni sin dall'anno 2013 e della prolungata inerzia del locatore, che si è limitato a riservarsi, in sede giudiziaria, la futura richiesta di risarcimento del danno emergente per la perdita o il deterioramento della cosa locata, ma non risulta essersi prontamente attivato nel richiedere alla conduttrice la restituzione del bene previa integrale riparazione ed il pagamento, in difetto, di una indennità per la protratta mancata disponibilità del bene.
9 13. In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata, che ha revocato il decreto ingiuntivo opposto in ragione della rideterminazione della somma dovuta dalla società opponente.
Per quanto concerne la domanda inserita tra le conclusioni formulate dalla
[...] nella comparsa di costituzione e risposta in appello, volta ad ottenere l'ordine CP_1 di restituzione delle “somme eccedenti la liquidazione operata dal giudice di prime cure”, perché versate in corso di opposizione alla SM di in forza Parte_1 dell'originaria concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, deve rilevarsi che il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di un provvedimento provvisoriamente esecutivo, poi riformato o revocato, sorge ai sensi dell'art. 336 c.p.c. per il solo fatto della riforma del provvedimento medesimo, con conseguente neutralizzazione degli effetti dell'ordinanza di assegnazione delle somme emessa in data 19.06.2018 (cfr. allegato alla comparsa conclusionale dell'opponente in primo grado), quale diritto (e speculare obbligo) già riconosciuto nella pronuncia di accertamento contenuta al terzo capo del dispositivo della sentenza di primo grado, unitamente alla individuazione della misura degli interessi e della loro decorrenza.
L'espressa statuizione richiesta – limitata alla somma eccedente la liquidazione effettuata dal primo giudice – è, dunque, consequenziale alla caducazione dell'originario titolo provvisoriamente esecutivo in epoca successiva al pagamento ed accede necessariamente al decisum complessivo della controversia, stante la differenza tra la somma corrisposta in sede esecutiva (a fronte del decreto ingiuntivo esecutivo azionato) e quella rideterminata dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, qui confermata.
14. In conseguenza del rigetto dell'appello, le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (da comprendersi nello scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00, in relazione alla somma oggetto di contesa in sede di gravame) e della complessiva attività difensiva svolta, secondo parametri medi per le prime due fasi del giudizio, minimi per la fase di trattazione/istruzione, perché limitata all'esame dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, e compresi tra i medi ed i minimi per la fase decisionale, in ragione della ripetitività degli argomenti trattati negli scritti conclusivi, con distrazione delle stesse in favore del difensore avv. Controparte_2 dichiaratosi antistatario.
Si dà atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. n. 115/2002, comportanti l'obbligo di parte appellante di provvedere al
10 versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta l'appello proposto da , quale titolare dell'impresa Parte_1 individuale SM di e conferma la sentenza n. 695/2023 del Parte_1
Tribunale di Cagliari, con la quale è stata disposta la revoca del decreto ingiuntivo n.
1542/2015 reso dal medesimo Tribunale in data 23.06.2025 e rideterminata in euro
14.434,20, oltre interessi ex art. 5 D. Lgs. n. 231/2002, la somma dovuta da
[...]
condannando l'appellante alla restituzione, in favore dell'appellato, delle CP_1 somme ricevute in eccesso per effetto del pagamento in corso di causa, oltre interessi nella misura legale con decorrenza dall'avvenuto pagamento e fino al saldo effettivo;
2. condanna , quale titolare dell'impresa individuale SM Parte_1 di NN SA AS, alla rifusione, in favore della Controparte_1 delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 7.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. dichiaratosi difensore antistatario;
Controparte_2
3. dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, comportanti l'obbligo dell'appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.
Il Presidente dott. Maria Teresa Spanu
Il Consigliere estensore dott. Valentina Santa Cruz
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Maria Sechi Consigliere dott. Valentina Santa Cruz Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 195 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2023, promossa da:
, titolare dell'impresa individuale SM di Parte_1
NN SA AS, residente in [...]ed elettivamente domiciliato in
Carbonia, presso lo studio dell'avv. Nicolino Garau, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti da intendersi posta in calce all'atto di citazione in appello appellante contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 sede in Alghero e ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Controparte_2 che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti da intendersi posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellata
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza appellata:
a) dichiarare tenuta la al pagamento a favore del Sig. Controparte_1 [...]
titolare della Ditta SM della complessiva somma di € 43.065,00 Parte_1
(pari alla differenza fra la somma di € 57.499,20 richiesta col ricorso per decreto
1 ingiuntivo e ribadita nelle conclusioni assunte in primo grado, e la somma di € 14.434,20 riconosciuta dalla sentenza impugnata), oltre interessi ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza di ciascuna mensilità al saldo;
b) rideterminare le spese del primo grado del giudizio, riconoscendole integralmente a favore del sig. e liquidandole in misura corrispondente Parte_1 allo scaglione da oltre € 52.000,00, e con vittoria delle spese del presente grado del giudizio, oltre rimborso forfettario e accessori di legge”.
Nell'interesse dell'appellata: “la Corte, respinta ogni contraria istanza eccezione, deduzione, conclusione, voglia accogliere le seguenti richieste:
1) Adversis Reiectis
PREGIUDIZIALMENTE – PRELIMINARMENTE
2) Per i motivi cui al capo A) dell'espositiva dichiarare l'inammissibilità, l'illegittimità dell'avverso appello;
Per mero tuziorismo ed in via subordinata,
3) NEL MERITO, per i motivi cui al capo B), rigettare ogni avversa pretesa poiché infondata, sia in fatto che in diritto, confermando la Sentenza impugnata.
4) Per l'effetto ordinare alla SM di NN di restituire alla Parte_1 le somme eccedenti la liquidazione operata dal Giudice delle prime Controparte_1 cure oltre interessi moratori.
5) In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio oltre accessori di legge e
Spese Generali in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , quale titolare dell'impresa individuale SM, ottenne dal Parte_1
Tribunale di Cagliari il decreto ingiuntivo n. 1542/2015, con cui fu ingiunto alla
(di seguito, anche il pagamento, in suo favore, della Controparte_1 CP_1 somma di € 54.291,60, oltre interessi e spese, per i canoni maturati dall'agosto 2013 all'ottobre 2014 in forza di un contratto di locazione di macchina industriale senza operatore (Dumper articolato ribaltabile marca Astra), stipulato il 30 giugno 2013 per la durata di cinque mesi a decorrere dal 1° luglio 2013, che, secondo quanto esposto dall'istante, si era tacitamente prorogato in assenza di disdetta e riconsegna del mezzo.
2. La società ingiunta propose opposizione, deducendo, nel merito, che il rapporto contrattuale era stato risolto consensualmente in data antecedente alla scadenza prevista, in quanto il mezzo si era incendiato il 23 luglio 2013 ed era stato restituito, nella medesima data, alla SM, poiché inservibile dopo appena 23 giorni di utilizzo.
2 L'opponente aggiunse, inoltre, che il macchinario era assicurato e la controparte aveva già ottenuto dalla compagnia di assicurazione sia la liquidazione del valore del bene sia il risarcimento di ogni danno connesso all'incendio.
3. Nel resistere, la parte opposta contestò le avverse deduzioni, precisando che il bene oggetto del contratto, acquistato in leasing per la somma di € 179.685,00, era stato incendiato all'interno del cantiere della conduttrice a causa dell'assenza di custodia e vigilanza da parte di quest'ultima, con conseguente responsabilità della stessa ai sensi dell'art. 1588 del codice civile. In secondo luogo, negò che il mezzo le fosse stato restituito, con conseguente esclusione della dedotta risoluzione consensuale, atteso che l'opponente aveva direttamente incaricato la SA LI LI (venditrice del bene) di prelevarne la parte anteriore e condurla in Piacenza, mentre la parte posteriore era rimasta all'interno del cantiere. Espose, infine, di aver percepito dalla compagnia di assicurazione la somma di € 82.500,00, pur ammontando i costi per la totale riparazione all'importo di € 177.513,00, riservandosi di procedere in separato giudizio per il risarcimento dei danni relativi alla “ulteriore somma residua quale danno causato al veicolo”.
4. Istruita la causa con interrogatorio formale, prove testimoniali e produzioni documentali, il Tribunale, con sentenza n. 695/2023 del 28.03.2023, revocò il decreto ingiuntivo e condannò la al pagamento, in favore dell'opposto, Controparte_1 della somma di € 14.434,20, dichiarando quest'ultimo tenuto alla restituzione delle maggiori somme già versate per effetto della provvisoria esecutorietà concessa su istanza ex art. 648 c.p.c., oltre agli interessi in misura legale con decorrenza dalla data del pagamento.
In particolare, per quel che qui rileva, applicate le norme dettate in materia di locazione, il giudice affermò la responsabilità di ai sensi dell'art. 1588 c.c. per Controparte_1
l'incendio subito dal mezzo in data 23 luglio 2013, in assenza di prova liberatoria circa la riconducibilità del sinistro ad una causa esterna ad essa non imputabile. Quindi, ritenuta indimostrata la risoluzione consensuale del contratto, richiamò l'insegnamento di cui alla pronuncia n. 11972/2010 della Corte di Cassazione, in forza del quale il perimento del bene a seguito di incendio comporta l'estinzione della locazione per la permanente impossibilità di godimento, per il periodo successivo, da parte del conduttore, che, laddove sia responsabile ex art. 1588 c.c. (e la risoluzione del contratto derivi, quindi, da fatto al medesimo addebitabile a titolo di inadempimento), pur non essendo obbligato alla corresponsione del corrispettivo, rimane peraltro tenuto al risarcimento del danno patito,
3 comprensivo anche della perdita del canone previsto sino alla scadenza del rapporto, quale originariamente stabilita. Sulla scorta di tale premessa, riqualificata la domanda di pagamento formulata dall'opposto quale “risarcimento del danno sub specie di omessa percezione dei corrispettivi dovuti per la locazione”, il giudice quantificò il risarcimento dovuto dalla conduttrice nella misura corrispondente ai canoni previsti sino alla scadenza del rapporto, individuata al 30 novembre 2013, “non essendo dato ipotizzare, a cagione della concreta sopravvenuta inutilizzabilità del bene, rinnovi taciti rispetto alla scadenza ab origine fissata”.
Ancora, quanto alle questioni sollevate dall'opponente, il Tribunale affermò, da un lato, che non vi era prova che il mezzo fosse stato restituito alla SM in data 23 luglio 2013, in quanto, per la parte anteriore, prelevato e trasportato su iniziativa di a CP_1
Piacenza al fine di eseguire le riparazioni;
dall'altro, escluse la rilevanza, ai fini del decidere, degli indennizzi assicurativi ricevuti dalla SM, trattandosi di importi attinenti a profili estranei ai fatti di causa giacché corrisposti per i danni riportati dal veicolo.
5. Avverso tale decisione ha proposto tempestivo appello , Parte_1 quale titolare della SM, concentrando le proprie doglianze sulla errata quantificazione del risarcimento del danno, perché circoscritta al periodo dal 1° agosto al 30 novembre
2013.
Sotto un primo profilo, l'appellante ha censurato il mancato riconoscimento del rinnovo tacito del contratto e la conseguente ritenuta cessazione del rapporto alla scadenza originaria, sostenendo che la locazione avrebbe dovuto intendersi proseguita ben oltre, quantomeno fino all'ottobre 2014. A tal proposito, ha, per un verso, denunciato l'erronea applicazione degli artt. 5 e 8 delle condizioni di contratto, sul rilievo che non vi era stata una valida disdetta da parte della conduttrice e che il mezzo non era stato restituito e, per altro verso, ha dedotto l'inapplicabilità, ai fini dello scioglimento del vincolo contrattuale, dell'indirizzo giurisprudenziale affermato in tema di perimento totale della cosa locata, evidenziando che l'incendio aveva causato solo il danneggiamento, seppur notevole, del mezzo che, poiché ancora riparabile, era stato trasportato, quanto alla porzione danneggiata, presso la ditta fornitrice SAM.
Sotto un secondo profilo, l'appellante ha evidenziato che, anche ammettendo l'intervenuta cessazione del contratto, il combinato disposto dell'art. 5 delle condizioni generali e dell'art. 1590 c.c. avrebbe dovuto comportare l'obbligo, per la conduttrice, di corrispondere i canoni fino alla effettiva riconsegna del bene.
4 6. La si è costituita in giudizio al solo fine di resistere al gravame, Controparte_1 deducendo l'inammissibilità dello stesso ex art. 348 bis e ter c.p.c. e contrastando le avverse censure nel merito, con conseguente richiesta di conferma della decisione impugnata.
7. All'udienza del 19 settembre 2025, tenutasi davanti al Consigliere istruttore, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni sopra trascritte, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c..
8. Quanto alla eccezione sollevata in via preliminare, concernente la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello, è sufficiente osservare che è venuto meno ogni interesse alla pronuncia richiesta, relativamente alla quale si sarebbe dovuto provvedere con ordinanza all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c..
9. Ai fini del decidere, occorre anzitutto sottolineare che l'appellante ha prestato acquiescenza rispetto all'applicazione dell'art. 1588 c.c. alla fattispecie in esame e alla riqualificazione della propria domanda, all'esito della linea difensiva prospettata nel giudizio a cognizione piena, in termini risarcitori, dolendosi esclusivamente del passaggio motivazionale della sentenza nel quale il risarcimento del lucro cessante era stato parametrato al periodo compreso tra il 1° agosto e il 30 novembre 2013, quale scadenza naturale del contratto, senza che ne fosse stato riconosciuto l'avvenuto rinnovo tacito (cfr. pagg. 4 e 5 dell'atto di citazione in appello). A sostegno del gravame ha evidenziato che, poiché il bene non era andato completamente distrutto, il rapporto era proseguito oltre la scadenza originariamente fissata, dovendo farsi applicazione della clausola di rinnovo prevista dall'art. 5, in assenza di ricevimento di una valida disdetta e di riconsegna del macchinario.
10. Ebbene, tale impostazione reca, anzitutto, un'intrinseca contraddizione nel momento in cui presuppone la formulazione di una domanda di risarcimento del danno, sub specie di lucro cessante, correlata alla responsabilità per inadempimento della conduttrice ex art. 1588 c.c. (a sua volta costituente una declinazione della regola generale di cui all'art. 1218 c.c.) e, al contempo, sostiene l'avvenuta prosecuzione del contratto quantomeno sino al mese di ottobre 2014: quest'ultima circostanza giustificherebbe, semmai, la diversa domanda di condanna al pagamento dei canoni maturati e non corrisposti in adempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta e la censura costituisce l'inammissibile tentativo di recuperare, in questa sede, l'originaria causa petendi di cui al ricorso per ingiunzione, poi modificata, secondo la ricostruzione compiuta dal giudice di primo grado, nel corso del procedimento di opposizione.
5 Ed infatti, la condanna della al pagamento di una determinata somma, pari CP_1 all'ammontare dei canoni che sarebbero stati versati a titolo di corrispettivo del godimento del bene fino allo spirare del termine stabilito, è stata pronunciata in virtù dell'obbligo di risarcire i danni derivanti da un fatto addebitabile al conduttore a titolo di inadempimento, quale importo riconosciuto al locatore per il suo mancato guadagno in conseguenza di un evento risolutivo della locazione da lui non voluto né altrimenti determinato (tale principio è stato affermato, ancor prima di Cass. 11972/2010, anche da
Cass. n. 4799/2001, Cass. n. 4794/89 e Cass. n. 7059/82).
11. Ad ogni modo, la tesi non è condivisibile per le seguenti ragioni.
11.1. La ratio della clausola di proroga automatica in caso di omessa disdetta, contenuta nell'art. 5 del contratto di noleggio (“in caso di mancata riconsegna del macchinario, senza alcuna preventiva segnalazione, la locazione si intenderà di volta in volta tacitamente prorogata alle medesime condizioni contrattuali”), va ravvisata nella comune intenzione delle parti di conservare in vita il rapporto locativo e la sua operatività postula, secondo criteri di interpretazione ed esecuzione del contratto improntati a buona fede,
l'esistenza di un rapporto contraddistinto dal normale funzionamento del vincolo sinallagmatico;
diversamente, la disposizione pattizia non può trovare applicazione qualora il rapporto entri in una fase patologica, come quella verificatasi nel caso di specie, giacché una condizione di inutilizzabilità del bene locato, manifestatasi molto tempo prima del momento attuativo della clausola, è senz'altro idonea ad incidere in misura determinante sull'oggetto di una delle prestazioni dedotte in contratto.
11.2. GI infatti rammentare che, per opinione largamente condivisa in giurisprudenza,
l'esegesi contrattuale, in quanto volta alla ricerca della effettiva o reale volontà comune delle parti, non può limitarsi alla ricerca del solo elemento letterale, ma deve considerare il comportamento complessivo delle parti, anche dopo la conclusione del contratto, nonché l'intero contesto negoziale di riferimento, tramite il ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici, tra i quali quelli relativi all'interpretazione funzionale e all'interpretazione secondo la buona fede oggettiva (cfr., solo tra le più recenti, Cass. n. 656/2025 e Cass. n.
13799/2024). Passando, poi, dal piano interpretativo a quello esecutivo, l'operazione si traduce nella necessità di applicare le clausole coerentemente alla funzione del contratto e secondo correttezza, necessità che si traduce, per quel che qui rileva, nel non pretendere di dare attuazione ad espressioni puramente letterali, in una direzione non rispondente alle intese raggiunte e secondo un significato contrastaste con la causa concreta dell'accordo negoziale.
6 11.3. Alla luce di tali considerazioni deve escludersi, come ritenuto dal primo giudice, la possibilità di configurare una proroga tacita del contratto (che, volendo seguire la prospettazione dell'appellante, si sarebbe dovuto protrarre addirittura oltre il mese di ottobre 2014, in assenza di ulteriori sopravvenienze), atteso che al 1° dicembre 2013 non era ipotizzabile la rinnovazione di una locazione alle “medesime condizioni” di quella precedente, in presenza di una radicale modifica dell'assetto di interessi tale da precludere la realizzazione dello scopo pratico perseguito dalle parti, essendo venuto meno il godimento, anche solo potenziale, di un bene integro e funzionante al momento della scadenza del termine ab origine previsto (cfr. anche art. 1597 c.c.). Né il locatore poteva ragionevolmente presumere, pur in assenza di formale disdetta, la persistenza di una volontà concludente della controparte al prolungamento del rapporto, essendo pienamente a conoscenza dell'evento distruttivo e del venir meno della disponibilità della cosa locata in capo al conduttore ben prima del sopraggiungere della naturale scadenza, come desumibile dal fatto che, alla data del 1° ottobre 2013, aveva già percepito l'indennizzo assicurativo conseguente all'incendio (v. doc. 7/g in fascicolo di primo grado di SM).
11.4. Quanto alla contestazione sollevata dall'appellante in ordine al perimento del bene
– che, si badi, non comporta la negazione della diversa circostanza della inutilizzabilità dello stesso a seguito dell'incendio, pacifica e acclarata in sentenza - deve rilevarsi che, sebbene l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal primo giudice faccia testuale riferimento al concetto di perdita definitiva del bene locato a seguito della sua totale distruzione, la relativa nozione, quale causa di cessazione del vincolo contrattuale, non deve intendersi limitata alla ipotesi della immediata distruzione materiale, totale e assoluta. Infatti, in disparte la considerazione per cui lo stesso art. 1588 c.c., qui applicato, contempla sia la perdita che il deterioramento della cosa locata, il necessario collegamento con i principi generali espressi dagli artt. 1256 e ss. e 1463 c.c. in tema di impossibilità sopravvenuta della prestazione (o di una delle prestazioni corrispettive) comporta che la definizione di perimento totale del bene vada vista in una prospettiva relativa e coerente con il profilo funzionale del sinallagma contrattuale. Ne discende che, da un lato, l'impossibilità temporanea può portare all'estinzione dell'obbligazione, al pari di quella ab origine definitiva, se perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla e che, dall'altro, l'ipotesi della perdita definitiva del bene, qui in discussione, “ricorre non solo quando il bene locato sia totalmente distrutto, ma anche quando la rovina, pur
7 essendo parziale, riguardi gli elementi principali e strutturali del bene pregiudicandone definitivamente la funzionalità e l'attitudine a prestarsi al godimento previsto dalle parti con il contratto, fermo restando che la distruzione di un singolo elemento essenziale o strutturale non equivale a distruzione parziale dell'immobile locato solo se gli altri elementi, rimasti in efficienza, assicurino la consistenza complessiva dell'immobile e la sua funzionalità” (cfr. Cass. 3974/2019).
Ora, nella vicenda in esame risulta incontestato, oltre che esplicitamente riconosciuto dallo stesso (v. pag. 7 dell'atto di appello: “il bene noleggiato non è Parte_1 affatto andato completamente distrutto a seguito dell'incendio ma è stato solo danneggiato, seppur in modo notevole”), che a seguito dell'incendio il veicolo era risultato totalmente inservibile, in quanto colpito da un danneggiamento così grave da renderne necessario il trasferimento della porzione anteriore presso una officina specializzata per la riparazione;
non solo, ma alla luce delle stesse asserzioni dell'appellante (ancora, v. pag. 7 dell'atto d'appello: “in realtà il macchinario è ancora in attesa di esser riparato”), ad oggi, a distanza di oltre dieci anni dall'evento dannoso, il mezzo risulta ancora depositato nel medesimo luogo e tuttora da sottoporre a non meglio precisati interventi di riparazione.
Considerato, dunque, che l'impedimento verificatosi deve ritenersi di natura non transitoria, può ritenersi corretta la valutazione effettuata dal primo giudice, che ha acclarato la cessazione della locazione a causa della totale inutilizzabilità del bene, rimasto allora privo di funzionalità per la mancanza di una parte fondamentale all'uso pattuito e ancora non ripristinato, dubitandosi, pertanto, del fatto che lo stesso sia effettivamente recuperabile con un intervento non antieconomico di mera riparazione.
12. Non può, infine, essere utilmente invocata la responsabilità del conduttore ex artt.
1590 e 1591 c.c. per inadempimento dell'obbligo di restituzione del bene a seguito della cessazione del contratto, che trova la propria fonte in un fatto costitutivo diverso da quello sotteso alla domanda proposta in primo grado.
Dall'esame del ricorso per ingiunzione, contenente allegazioni circoscritte all'omesso pagamento dei canoni dovuti in forza di un contratto ancora in corso, e da quelle di cui alla comparsa di costituzione e risposta, che hanno portato alla riqualificazione della domanda sub specie di risarcimento del danno, a fronte dell'evento dannoso ascritto ex art. 1588 c.c. alla conduttrice, si evince, infatti, che la questione relativa all'obbligo di riconsegna del mezzo non è stata tempestivamente introdotta quale elemento fondante un'altra ipotesi di responsabilità per inadempimento della conduttrice (o per parametrarvi,
8 procrastinandolo in avanti, il limite temporale cui avere riguardo ai fini della liquidazione del danno da lucro cessante), ma è stata affrontata al solo fine di contestare l'avvenuta risoluzione consensuale, siccome eccepita dall'opponente; tant'è che entro questi termini
è stata analizzata dal primo giudice, che si è limitato ad accertare l'assenza di prova “circa la restituzione del veicolo come effettuata in favore della SM alla data del 23.7.2013” ed il fatto che fosse stata la a incaricare la SAM di prelevare la parte CP_1 danneggiata del mezzo per condurlo a Piacenza, al fine di disattendere gli assunti in merito all'intervenuta risoluzione consensuale del contratto alla data del 23.07.2013 e alla conseguente cessazione di ogni obbligo della conduttrice, per presunti accordi raggiunti con la SM (cfr. pag. 10 della motivazione). Ne discende che non possono trovare ingresso in questa sede le nuove circostanze di fatto indicate a pagg. 8 e 9 dell'atto d'appello, inserite all'interno di una serie di richiami testuali ed astratti a massime giurisprudenziali, aventi ad oggetto la responsabilità del conduttore per la mancata restituzione del bene e finanche la legittimità del rifiuto, da parte del locatore, di ricevere la restituzione della cosa locata sino a quando il conduttore non abbia eseguito le opere di ripristino comportanti esborsi di notevole entità, con conseguente debenza del risarcimento del danno parametrato al canone ex art. 1591 c.c., in quanto estranee al tema di indagine su cui si è ritualmente sviluppato il contraddittorio nel primo grado di giudizio.
Ad ogni modo, preme sottolineare che non vi sono riscontri probatori circa precedenti richieste di restituzione del macchinario, anche se danneggiato, o, ancora, di riparazione diretta a cura e carico della conduttrice, legittimanti in caso contrario il rifiuto della consegna e la debenza degli ulteriori importi ex art. 1591 c.c. “per tutto il periodo necessario all'esecuzione e al completamento di tali lavori”, la cui tempistica è rimasta del tutto indeterminata. Il ritardo nella restituzione effettiva del veicolo si tradurrebbe, allora, in un ritardo ad libitum che darebbe adito ad una pretesa risarcitoria abusiva e contraria all'ordinaria diligenza, a fronte del ben noto ricovero del mezzo presso il centro riparazioni sin dall'anno 2013 e della prolungata inerzia del locatore, che si è limitato a riservarsi, in sede giudiziaria, la futura richiesta di risarcimento del danno emergente per la perdita o il deterioramento della cosa locata, ma non risulta essersi prontamente attivato nel richiedere alla conduttrice la restituzione del bene previa integrale riparazione ed il pagamento, in difetto, di una indennità per la protratta mancata disponibilità del bene.
9 13. In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata, che ha revocato il decreto ingiuntivo opposto in ragione della rideterminazione della somma dovuta dalla società opponente.
Per quanto concerne la domanda inserita tra le conclusioni formulate dalla
[...] nella comparsa di costituzione e risposta in appello, volta ad ottenere l'ordine CP_1 di restituzione delle “somme eccedenti la liquidazione operata dal giudice di prime cure”, perché versate in corso di opposizione alla SM di in forza Parte_1 dell'originaria concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, deve rilevarsi che il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di un provvedimento provvisoriamente esecutivo, poi riformato o revocato, sorge ai sensi dell'art. 336 c.p.c. per il solo fatto della riforma del provvedimento medesimo, con conseguente neutralizzazione degli effetti dell'ordinanza di assegnazione delle somme emessa in data 19.06.2018 (cfr. allegato alla comparsa conclusionale dell'opponente in primo grado), quale diritto (e speculare obbligo) già riconosciuto nella pronuncia di accertamento contenuta al terzo capo del dispositivo della sentenza di primo grado, unitamente alla individuazione della misura degli interessi e della loro decorrenza.
L'espressa statuizione richiesta – limitata alla somma eccedente la liquidazione effettuata dal primo giudice – è, dunque, consequenziale alla caducazione dell'originario titolo provvisoriamente esecutivo in epoca successiva al pagamento ed accede necessariamente al decisum complessivo della controversia, stante la differenza tra la somma corrisposta in sede esecutiva (a fronte del decreto ingiuntivo esecutivo azionato) e quella rideterminata dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, qui confermata.
14. In conseguenza del rigetto dell'appello, le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (da comprendersi nello scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00, in relazione alla somma oggetto di contesa in sede di gravame) e della complessiva attività difensiva svolta, secondo parametri medi per le prime due fasi del giudizio, minimi per la fase di trattazione/istruzione, perché limitata all'esame dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, e compresi tra i medi ed i minimi per la fase decisionale, in ragione della ripetitività degli argomenti trattati negli scritti conclusivi, con distrazione delle stesse in favore del difensore avv. Controparte_2 dichiaratosi antistatario.
Si dà atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. n. 115/2002, comportanti l'obbligo di parte appellante di provvedere al
10 versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta l'appello proposto da , quale titolare dell'impresa Parte_1 individuale SM di e conferma la sentenza n. 695/2023 del Parte_1
Tribunale di Cagliari, con la quale è stata disposta la revoca del decreto ingiuntivo n.
1542/2015 reso dal medesimo Tribunale in data 23.06.2025 e rideterminata in euro
14.434,20, oltre interessi ex art. 5 D. Lgs. n. 231/2002, la somma dovuta da
[...]
condannando l'appellante alla restituzione, in favore dell'appellato, delle CP_1 somme ricevute in eccesso per effetto del pagamento in corso di causa, oltre interessi nella misura legale con decorrenza dall'avvenuto pagamento e fino al saldo effettivo;
2. condanna , quale titolare dell'impresa individuale SM Parte_1 di NN SA AS, alla rifusione, in favore della Controparte_1 delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 7.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. dichiaratosi difensore antistatario;
Controparte_2
3. dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, comportanti l'obbligo dell'appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.
Il Presidente dott. Maria Teresa Spanu
Il Consigliere estensore dott. Valentina Santa Cruz
11