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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/06/2025, n. 2414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2414 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 10930/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.re Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03.10.2024 da 1) Il Sig. (C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
09.10.1984, residente in [...], cittadino italiano, con l'Avv. Davide Pistone presso il quale ha eletto domicilio telematico, e
2) La Sig.ra (C.F. ), nata a [...], Parte_2 C.F._2 l'11.08.1983, residente in [...], cittadina italiana, con l'Avv. Davide Pistone presso il quale ha eletto domicilio telematico,
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario celebrato innanzi alla Chiesa del Comune di Vittuone e davanti a ministro di culto cattolico, presso il Comune di Vittuone (MI), con iscrizione ai registri al n. 6 della parte II, serie A, dell'anno 2014, ivi adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni,
separati consensualmente con sentenza Trib. Milano, Sez. IX, n. 2288/2024, pubbl. il 13/12/2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli: (C.F. , cittadino italiano, nato il Parte_3 C.F._3 13.11.2017 in Magenta, giusta atto di nascita n. 75, parte I, serie A, anno 2017 del Comune di Sedriano).
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30.09.24 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: “1. la dimora coniugale, ubicata nel Comune di Sedriano (MI) alla Via Monte Grappa n. 14, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Sig.ra nell'interesse del figlio minore ivi Parte_2 stabilmente convivente;
2. l'affidamento del minore, sarà condiviso tra i coniugi, i quali eserciteranno Parte_3 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che, in conformità alla legge, saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3. il minore trova collocamento prevalente presso la madre, nella dimora familiare sita in Sedriano (MI), alla
Via Monte Grappa n. 14, fermo diritto di visita paterno secondo le seguenti previsioni e salvo diverso accordo:
- a settimane alterne: la prima settimana, il martedì e il giovedì dal termine degli impegni scolastici a dopo cena e il fine settimana da sabato mattina a domenica sera dopo cena;
la seconda settimana, il martedì e il giovedì dal termine degli impegni scolastici a dopo cena;
- ad anni alterni: la vigilia di Natale e la mattina di Natale con un genitore, il pomeriggio di Natale e il 26 dicembre con l'altro; il 31 dicembre con un genitore e l'1 gennaio con l'altro; nel complesso delle festività natalizie e di primo dell'anno, compatibilmente con gli impegni scolastici, una settimana con un genitore e una settimana con l'altro (previa comunicazione dei giorni all'altro genitore entro il 10 dicembre); il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro, e per i rimanenti giorni di festività pasquale metà del tempo con un genitore e la restante metà con l'altro (previa comunicazione dei giorni all'altro genitore almeno 10 giorni prima); per le vacanze estive, con il genitore privo di collocamento fino a 20 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo libero dagli impegni scolastici (previa comunicazione dei giorni all'altro genitore entro il 31 maggio);
4. il Sig. verserà in favore della Sig.ra un contributo a titolo di concorso Parte_1 Parte_2 nel mantenimento del minore pari a € 190,00 (diconsi euro centonovanta) mensili, da versarsi, a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso, a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 5 del mese di riferimento in guisa anticipata, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
5. i coniugi contribuiranno alle spese straordinarie (cd. spese extra assegno) del minore, Parte_3 in ragione del 65% la Sig.ra e del 35% il Sig. secondo le Linee guida Parte_2 Parte_1 spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Milano, oltreché, in subordine, e per quanto compatibile, secondo le Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare pubblicate in data 29.11.2017 dal Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero della Giustizia;
6. le parti concordano che l'assegno unico di cui al D.Lgs. 29.12.21 n. 230 (ovvero assegni familiari o contributi a sostegno del nucleo familiare, comunque denominati), sia di esclusiva spettanza materna, unica legittimata ad avanzare la relativa domanda e per l'intero importo, con relativo diritto al rimborso in caso di percezione totale o parziale del Sig. Parte_1
7. i ricorrenti danno atto di non avanzare pretese reciproche di mantenimento a titolo personale;
8. la Sig.ra rimarrà proprietaria dell'autoveicolo tipo NISSAN Qashqai 2a serie Qashqai tg. Parte_4
FJ148KK e titolare del relativo rapporto assicurativo RCA a lei intestato;
9. il Sig. rimarrà proprietario dell'autoveicolo tipo HYUNDAI Kona 1.0 T-GDI Classic tg. Parte_1
FT518TS e titolare del relativo rapporto assicurativo RCA a lui intestato;
10. i coniugi reciprocamente rinunciano al diritto di credito scaturente dalla maturazione del trattamento di fine rapporto dell'altro coniuge, ex art. 12 bis L. 898/1970, maturato o maturando, secondo la presente previsione che si inserisce all'interno dei rapporti di reciproco dare e avere di cui al presente procedimento,
e, dunque, non già quale atto di liberalità;
11. il ricavato del piano di accumulo Generali Italia S.p.A. intestato a entrambi i coniugi e del valore pari a
€ 10.000,00 verrà suddiviso in parti uguali tra i coniugi e senza ritardo dall'incasso; tale operazione, dunque, non sottende alcuno spirito di liberalità e viene operata quale forma di regolazione delle reciproche pendenze in essere tra i coniugi in fase di separazione;
12. tra i coniugi non sussistono ulteriori pendenze, debenze o rapporti patrimoniali da regolare, dichiarando costoro di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altro;
13. i coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali del minore validi per l'espatrio e per l'iscrizione del figlio minore sui documenti di ciascuno;
14. spese legali compensate e spese processuali suddivise tra i coniugi al 50% ciascuno, con diritto al rimborso dell'anticipatario.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 28.11.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i Sig.ri e in data 14.06.2014 presso il Comune di Vittuone (MI); Parte_2 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vittuone (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Sedriano (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 25.06.2025 Il Presidente rel. Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.re Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03.10.2024 da 1) Il Sig. (C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
09.10.1984, residente in [...], cittadino italiano, con l'Avv. Davide Pistone presso il quale ha eletto domicilio telematico, e
2) La Sig.ra (C.F. ), nata a [...], Parte_2 C.F._2 l'11.08.1983, residente in [...], cittadina italiana, con l'Avv. Davide Pistone presso il quale ha eletto domicilio telematico,
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario celebrato innanzi alla Chiesa del Comune di Vittuone e davanti a ministro di culto cattolico, presso il Comune di Vittuone (MI), con iscrizione ai registri al n. 6 della parte II, serie A, dell'anno 2014, ivi adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni,
separati consensualmente con sentenza Trib. Milano, Sez. IX, n. 2288/2024, pubbl. il 13/12/2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli: (C.F. , cittadino italiano, nato il Parte_3 C.F._3 13.11.2017 in Magenta, giusta atto di nascita n. 75, parte I, serie A, anno 2017 del Comune di Sedriano).
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30.09.24 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: “1. la dimora coniugale, ubicata nel Comune di Sedriano (MI) alla Via Monte Grappa n. 14, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Sig.ra nell'interesse del figlio minore ivi Parte_2 stabilmente convivente;
2. l'affidamento del minore, sarà condiviso tra i coniugi, i quali eserciteranno Parte_3 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che, in conformità alla legge, saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3. il minore trova collocamento prevalente presso la madre, nella dimora familiare sita in Sedriano (MI), alla
Via Monte Grappa n. 14, fermo diritto di visita paterno secondo le seguenti previsioni e salvo diverso accordo:
- a settimane alterne: la prima settimana, il martedì e il giovedì dal termine degli impegni scolastici a dopo cena e il fine settimana da sabato mattina a domenica sera dopo cena;
la seconda settimana, il martedì e il giovedì dal termine degli impegni scolastici a dopo cena;
- ad anni alterni: la vigilia di Natale e la mattina di Natale con un genitore, il pomeriggio di Natale e il 26 dicembre con l'altro; il 31 dicembre con un genitore e l'1 gennaio con l'altro; nel complesso delle festività natalizie e di primo dell'anno, compatibilmente con gli impegni scolastici, una settimana con un genitore e una settimana con l'altro (previa comunicazione dei giorni all'altro genitore entro il 10 dicembre); il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro, e per i rimanenti giorni di festività pasquale metà del tempo con un genitore e la restante metà con l'altro (previa comunicazione dei giorni all'altro genitore almeno 10 giorni prima); per le vacanze estive, con il genitore privo di collocamento fino a 20 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo libero dagli impegni scolastici (previa comunicazione dei giorni all'altro genitore entro il 31 maggio);
4. il Sig. verserà in favore della Sig.ra un contributo a titolo di concorso Parte_1 Parte_2 nel mantenimento del minore pari a € 190,00 (diconsi euro centonovanta) mensili, da versarsi, a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso, a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 5 del mese di riferimento in guisa anticipata, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
5. i coniugi contribuiranno alle spese straordinarie (cd. spese extra assegno) del minore, Parte_3 in ragione del 65% la Sig.ra e del 35% il Sig. secondo le Linee guida Parte_2 Parte_1 spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Milano, oltreché, in subordine, e per quanto compatibile, secondo le Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare pubblicate in data 29.11.2017 dal Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero della Giustizia;
6. le parti concordano che l'assegno unico di cui al D.Lgs. 29.12.21 n. 230 (ovvero assegni familiari o contributi a sostegno del nucleo familiare, comunque denominati), sia di esclusiva spettanza materna, unica legittimata ad avanzare la relativa domanda e per l'intero importo, con relativo diritto al rimborso in caso di percezione totale o parziale del Sig. Parte_1
7. i ricorrenti danno atto di non avanzare pretese reciproche di mantenimento a titolo personale;
8. la Sig.ra rimarrà proprietaria dell'autoveicolo tipo NISSAN Qashqai 2a serie Qashqai tg. Parte_4
FJ148KK e titolare del relativo rapporto assicurativo RCA a lei intestato;
9. il Sig. rimarrà proprietario dell'autoveicolo tipo HYUNDAI Kona 1.0 T-GDI Classic tg. Parte_1
FT518TS e titolare del relativo rapporto assicurativo RCA a lui intestato;
10. i coniugi reciprocamente rinunciano al diritto di credito scaturente dalla maturazione del trattamento di fine rapporto dell'altro coniuge, ex art. 12 bis L. 898/1970, maturato o maturando, secondo la presente previsione che si inserisce all'interno dei rapporti di reciproco dare e avere di cui al presente procedimento,
e, dunque, non già quale atto di liberalità;
11. il ricavato del piano di accumulo Generali Italia S.p.A. intestato a entrambi i coniugi e del valore pari a
€ 10.000,00 verrà suddiviso in parti uguali tra i coniugi e senza ritardo dall'incasso; tale operazione, dunque, non sottende alcuno spirito di liberalità e viene operata quale forma di regolazione delle reciproche pendenze in essere tra i coniugi in fase di separazione;
12. tra i coniugi non sussistono ulteriori pendenze, debenze o rapporti patrimoniali da regolare, dichiarando costoro di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altro;
13. i coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali del minore validi per l'espatrio e per l'iscrizione del figlio minore sui documenti di ciascuno;
14. spese legali compensate e spese processuali suddivise tra i coniugi al 50% ciascuno, con diritto al rimborso dell'anticipatario.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 28.11.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i Sig.ri e in data 14.06.2014 presso il Comune di Vittuone (MI); Parte_2 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vittuone (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Sedriano (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 25.06.2025 Il Presidente rel. Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG