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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/11/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 10/11/2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa LI US LA, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 617 /2021 R.G. promossa
DA
elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Patti, via Ambrosoli, 6 presso lo studio dell'avv.
ND LE che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_1
GHIBELLINA 48 98122 MESSINA, presso lo studio dell'avv. GRAVINA
ANNAMARIA che lo rappresenta e difende per procura in atti
APPELLATO avente per OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5/2021 del Giudice di Pace di Patti
Sono comparsi: i procuratori delle parti, i quali precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi.
I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza nr. 5/2021 Reg. Sent. del Giudice di Pace di Patti, con la quale erano state rigettate tutte le domande di risarcimento dei danni dallo stesso avanzate contro il asseritamente derivanti dalla mancata potabilità dell'acqua Controparte_1 erogata nella propria abitazione sita nella frazione di San Giorgio.
L'appellante chiedeva la riforma della sentenza, rappresentando l'adeguata prova del diritto invocato in primo grado;
in subordine chiedeva, in via istruttoria, il rinnovo della
CTU medico legale e, nel merito, formulava le seguenti conclusioni: “1) Accogliere
l'appello per le ragioni spiegate in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare che le patologie sofferte dal Sig. sono da ricondursi all'inquinamento delle acque Parte_1 somministrate dal e perciò dichiarare che ha diritto ad Controparte_1 ottenere il risarcimento del danno biologico;
2) Accogliere la presente domanda, accertando e dichiarando che l'odierno appellante ha diritto ad ottenere il risarcimento per il patema d'animo subito in quanto costantemente preoccupato per il benessere di sé
e della propria famiglia;
3) Accogliere la presente domanda, accertando e dichiarando che l'odierno appellante ha affrontato i costi per riparazioni ad elettrodomestici e per
l'acquisto di acqua imbottigliata;
4) Per l'effetto, condannare il Controparte_1 al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attore derivanti dall'inquinamento
[...] delle acque nella misura di Euro 5.000,00 o in quella che il giudice riterrà opportuna secondo equità; 5) Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio”.
Con comparsa di risposta depositata il 10.11.2021, si costituiva in giudizio il
[...]
reiterando l'eccezione di inammissibilità della domanda volta ad Controparte_1
ottenere il risarcimento del c.d. danno da timor panico, nonché quella di prescrizione della presunta pretesa risarcitoria e l'eccezione d'improponibilità dell'azione per violazione del principio dell'abuso del processo per frazionamento delle azioni avverso l'ente pubblico;
contestava, nel merito, la fondatezza dei motivi di impugnazione formulati dall Parte_1
e chiedeva il rigetto dell'appello.
Dopo aver acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di esperire attività istruttoria e, da ultimo, veniva rinviata per discussione all'odierna udienza, autorizzando le parti al deposito di note conclusive.
L'appello va rigettato. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha contestato la sentenza nella parte in cui, sulla base della documentazione prodotta in primo grado, non ha riconosciuto il danno patrimoniale asseritamente sopportato per l'acquisto e le riparazioni degli elettrodomestici e il danno non patrimoniale per il c.d. timor panico.
In particolare, al punto di cui al num. 1) dell'atto introduttivo del presente giudizio,
l' ha sostenuto l'adeguatezza della prova della non potabilità dell'acqua tramite Parte_1 le ordinanze comunali che vietavano l'impiego di acqua per usi potabili e le analisi delle acque effettuate dall di NA (cfr. documenti num. 7 e 8 allegati al fascicolo di Pt_2 primo grado di parte appellante). Da tale circostanza sarebbero derivati sia il danno c.d. da timor panico, ovvero il timore, per sé e la propria famiglia, di contrarre malattie derivanti dall'acqua inquinata, sia il danno derivante dalle spese sostenute dall Parte_1 per l'acquisto di acqua imbottigliata per tutti gli usi necessari, nonché per le riparazioni degli elettrodomestici usurati, secondo l'appellante, proprio dalle condizioni dell'acqua.
Col secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha contestato la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto il danno biologico lamentato per le patologie di cui lo stesso è affetto, asseritamente derivanti dalle condizioni dell'acqua.
Nello specifico, l'appellante ha sostenuto l'adempimento dell'onere probatorio in merito al chiesto danno biologico per il tramite dell'espletata CTU e ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui si legge che “Il CTU ha omesso di valutare il nesso di causalità, prendendo come riferimento solo i certificati rilasciati all'attore da un sanitario di Modena, senza ricorrere a elementi obiettivamente riscontrabili e persuasivi dal punto di vista medico-scientifico, che potessero attribuire stante, la eventuale, presenza di taluni batteri inquinanti nell'acqua, il sorgere della patologia differenziandola da quella cosiddetta atopica.
Le doglianze, che meritano una trattazione congiunta, sono infondate.
Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, l'accertamento della non potabilità dell'acqua non è di per sé sufficiente al riconoscimento dei danni lamentati.
In via preliminare, giova osservare che in base al disposto di cui all'art. 2697 c.c.
“chiunque voglia far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che costituiscono il fondamento di tale diritto”. Inoltre, con riferimento alle domande aventi ad oggetto il risarcimento extracontrattuale di danni patrimoniali e non patrimoniali, va richiamato il consolidato principio della giurisprudenza per cui è onere del creditore – tranne in specifiche ipotesi eccezionali - provare gli elementi costitutivi del diritto invocato, con la precisazione che non sussistono danni “in re ipsa”.
Nel caso di specie va ribadito che il divieto di uso potabile dell'acqua non comporta, automaticamente, anche il divieto di utilizzo della stessa per fini igienici e che, in ogni caso, non vi è prova che lo stato dell'acqua abbia determinato i danni agli elettrodomestici.
La produzione documentale delle fatture concernenti l'acquisto e la riparazione di elettrodomestici non può essere ritenuta, di per sé sola, correlata alla mera carenza di potabilità dell'acqua.
Al contrario, le analisi costanti dell'acqua dimostrano che la qualità della stessa è stata sempre tenuta sotto controllo. Ne deriva che qualora l'acqua fosse stata ritenuta non idonea agli usi igienici, il così come ha fatto in merito alla potabilità, avrebbe CP_1 comunicato il relativo vizio.
Passando alle fattispecie di danno non patrimoniale lamentate, preliminarmente si ribadisce che “il danno non patrimoniale è risarcibile solo ove sussista da parte del richiedente la allegazione degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio (Cass. SU 16 febbraio 2009); in particolare tale onere di allegazione va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, perché il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici” (Cass. 13 maggio 2011, n.
10527; Cass. 21 giugno 2011, n. 13614).
Tanto premesso, nel caso in esame manca del tutto la prova del c.d. danno da timor panico.
Anche con riferimento al lamentato danno biologico vanno richiamate le conclusioni del primo giudicante, atteso che – al di là delle risultanze della CTU esperita innanzi al
Giudice di pace, le quali, anche in questa sede, non appaiono condivisibili – le lesioni lamentate non sembrano potersi collegare allo stato dell'acqua.
Invero, a tal riguardo, l'appellante già in primo grado non ha fornito prova del divieto di uso igienico dell'acqua.
Non può, dunque, ritenersi che la congiuntivite cronica di cui risulta affetto l' sia conseguenza dell'uso per fini igienici dell'acqua, anche considerato che, Parte_1 come riconosce lo stesso appellante, egli ha limitato fortemente nel corso degli anni l'utilizzo dell'acqua proveniente dalle tubazioni;
pertanto, la patologia lamentata, limitata a ben vedere alla sola zona oculare, dovrebbe essere stata causata da un mero uso occasionale della stessa che, tra l'altro, si verifica solo nei periodi dell'anno in cui l'appellante si reca nella propria abitazione sita in San Giorgio di Gioiosa Marea, considerato che per il resto dell'anno, come è anche evincibile dai certificati medici allegati, trascorre il proprio tempo nella propria residenza a Modena.
A ciò si aggiunga, inoltre, che l ha registrato consumi irrisori (131 mc in Parte_1
18 anni), con periodi di consumo pari a zero, circostanza non contestata, proprio negli anni (2009- 2012) in cui la patologia si sarebbe manifestata ed esacerbata.
Anche in merito a tale circostanza va riscontrata, dunque, l'assoluta carenza del nesso di causalità.
Tanto basta per rigettare l'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, nella causa di II grado, R.G. 617/2021, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
Rigetta l'appello per le ragioni di cui in parte motiva;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 2.552,00, oltre spese generali, IVA e CPA, ove dovuti.
Il Giudice
LI US LA
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 10/11/2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa LI US LA, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 617 /2021 R.G. promossa
DA
elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Patti, via Ambrosoli, 6 presso lo studio dell'avv.
ND LE che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_1
GHIBELLINA 48 98122 MESSINA, presso lo studio dell'avv. GRAVINA
ANNAMARIA che lo rappresenta e difende per procura in atti
APPELLATO avente per OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5/2021 del Giudice di Pace di Patti
Sono comparsi: i procuratori delle parti, i quali precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi.
I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza nr. 5/2021 Reg. Sent. del Giudice di Pace di Patti, con la quale erano state rigettate tutte le domande di risarcimento dei danni dallo stesso avanzate contro il asseritamente derivanti dalla mancata potabilità dell'acqua Controparte_1 erogata nella propria abitazione sita nella frazione di San Giorgio.
L'appellante chiedeva la riforma della sentenza, rappresentando l'adeguata prova del diritto invocato in primo grado;
in subordine chiedeva, in via istruttoria, il rinnovo della
CTU medico legale e, nel merito, formulava le seguenti conclusioni: “1) Accogliere
l'appello per le ragioni spiegate in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare che le patologie sofferte dal Sig. sono da ricondursi all'inquinamento delle acque Parte_1 somministrate dal e perciò dichiarare che ha diritto ad Controparte_1 ottenere il risarcimento del danno biologico;
2) Accogliere la presente domanda, accertando e dichiarando che l'odierno appellante ha diritto ad ottenere il risarcimento per il patema d'animo subito in quanto costantemente preoccupato per il benessere di sé
e della propria famiglia;
3) Accogliere la presente domanda, accertando e dichiarando che l'odierno appellante ha affrontato i costi per riparazioni ad elettrodomestici e per
l'acquisto di acqua imbottigliata;
4) Per l'effetto, condannare il Controparte_1 al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attore derivanti dall'inquinamento
[...] delle acque nella misura di Euro 5.000,00 o in quella che il giudice riterrà opportuna secondo equità; 5) Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio”.
Con comparsa di risposta depositata il 10.11.2021, si costituiva in giudizio il
[...]
reiterando l'eccezione di inammissibilità della domanda volta ad Controparte_1
ottenere il risarcimento del c.d. danno da timor panico, nonché quella di prescrizione della presunta pretesa risarcitoria e l'eccezione d'improponibilità dell'azione per violazione del principio dell'abuso del processo per frazionamento delle azioni avverso l'ente pubblico;
contestava, nel merito, la fondatezza dei motivi di impugnazione formulati dall Parte_1
e chiedeva il rigetto dell'appello.
Dopo aver acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di esperire attività istruttoria e, da ultimo, veniva rinviata per discussione all'odierna udienza, autorizzando le parti al deposito di note conclusive.
L'appello va rigettato. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha contestato la sentenza nella parte in cui, sulla base della documentazione prodotta in primo grado, non ha riconosciuto il danno patrimoniale asseritamente sopportato per l'acquisto e le riparazioni degli elettrodomestici e il danno non patrimoniale per il c.d. timor panico.
In particolare, al punto di cui al num. 1) dell'atto introduttivo del presente giudizio,
l' ha sostenuto l'adeguatezza della prova della non potabilità dell'acqua tramite Parte_1 le ordinanze comunali che vietavano l'impiego di acqua per usi potabili e le analisi delle acque effettuate dall di NA (cfr. documenti num. 7 e 8 allegati al fascicolo di Pt_2 primo grado di parte appellante). Da tale circostanza sarebbero derivati sia il danno c.d. da timor panico, ovvero il timore, per sé e la propria famiglia, di contrarre malattie derivanti dall'acqua inquinata, sia il danno derivante dalle spese sostenute dall Parte_1 per l'acquisto di acqua imbottigliata per tutti gli usi necessari, nonché per le riparazioni degli elettrodomestici usurati, secondo l'appellante, proprio dalle condizioni dell'acqua.
Col secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha contestato la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto il danno biologico lamentato per le patologie di cui lo stesso è affetto, asseritamente derivanti dalle condizioni dell'acqua.
Nello specifico, l'appellante ha sostenuto l'adempimento dell'onere probatorio in merito al chiesto danno biologico per il tramite dell'espletata CTU e ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui si legge che “Il CTU ha omesso di valutare il nesso di causalità, prendendo come riferimento solo i certificati rilasciati all'attore da un sanitario di Modena, senza ricorrere a elementi obiettivamente riscontrabili e persuasivi dal punto di vista medico-scientifico, che potessero attribuire stante, la eventuale, presenza di taluni batteri inquinanti nell'acqua, il sorgere della patologia differenziandola da quella cosiddetta atopica.
Le doglianze, che meritano una trattazione congiunta, sono infondate.
Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, l'accertamento della non potabilità dell'acqua non è di per sé sufficiente al riconoscimento dei danni lamentati.
In via preliminare, giova osservare che in base al disposto di cui all'art. 2697 c.c.
“chiunque voglia far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che costituiscono il fondamento di tale diritto”. Inoltre, con riferimento alle domande aventi ad oggetto il risarcimento extracontrattuale di danni patrimoniali e non patrimoniali, va richiamato il consolidato principio della giurisprudenza per cui è onere del creditore – tranne in specifiche ipotesi eccezionali - provare gli elementi costitutivi del diritto invocato, con la precisazione che non sussistono danni “in re ipsa”.
Nel caso di specie va ribadito che il divieto di uso potabile dell'acqua non comporta, automaticamente, anche il divieto di utilizzo della stessa per fini igienici e che, in ogni caso, non vi è prova che lo stato dell'acqua abbia determinato i danni agli elettrodomestici.
La produzione documentale delle fatture concernenti l'acquisto e la riparazione di elettrodomestici non può essere ritenuta, di per sé sola, correlata alla mera carenza di potabilità dell'acqua.
Al contrario, le analisi costanti dell'acqua dimostrano che la qualità della stessa è stata sempre tenuta sotto controllo. Ne deriva che qualora l'acqua fosse stata ritenuta non idonea agli usi igienici, il così come ha fatto in merito alla potabilità, avrebbe CP_1 comunicato il relativo vizio.
Passando alle fattispecie di danno non patrimoniale lamentate, preliminarmente si ribadisce che “il danno non patrimoniale è risarcibile solo ove sussista da parte del richiedente la allegazione degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio (Cass. SU 16 febbraio 2009); in particolare tale onere di allegazione va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, perché il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici” (Cass. 13 maggio 2011, n.
10527; Cass. 21 giugno 2011, n. 13614).
Tanto premesso, nel caso in esame manca del tutto la prova del c.d. danno da timor panico.
Anche con riferimento al lamentato danno biologico vanno richiamate le conclusioni del primo giudicante, atteso che – al di là delle risultanze della CTU esperita innanzi al
Giudice di pace, le quali, anche in questa sede, non appaiono condivisibili – le lesioni lamentate non sembrano potersi collegare allo stato dell'acqua.
Invero, a tal riguardo, l'appellante già in primo grado non ha fornito prova del divieto di uso igienico dell'acqua.
Non può, dunque, ritenersi che la congiuntivite cronica di cui risulta affetto l' sia conseguenza dell'uso per fini igienici dell'acqua, anche considerato che, Parte_1 come riconosce lo stesso appellante, egli ha limitato fortemente nel corso degli anni l'utilizzo dell'acqua proveniente dalle tubazioni;
pertanto, la patologia lamentata, limitata a ben vedere alla sola zona oculare, dovrebbe essere stata causata da un mero uso occasionale della stessa che, tra l'altro, si verifica solo nei periodi dell'anno in cui l'appellante si reca nella propria abitazione sita in San Giorgio di Gioiosa Marea, considerato che per il resto dell'anno, come è anche evincibile dai certificati medici allegati, trascorre il proprio tempo nella propria residenza a Modena.
A ciò si aggiunga, inoltre, che l ha registrato consumi irrisori (131 mc in Parte_1
18 anni), con periodi di consumo pari a zero, circostanza non contestata, proprio negli anni (2009- 2012) in cui la patologia si sarebbe manifestata ed esacerbata.
Anche in merito a tale circostanza va riscontrata, dunque, l'assoluta carenza del nesso di causalità.
Tanto basta per rigettare l'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, nella causa di II grado, R.G. 617/2021, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
Rigetta l'appello per le ragioni di cui in parte motiva;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 2.552,00, oltre spese generali, IVA e CPA, ove dovuti.
Il Giudice
LI US LA