Articolo 26 della Legge 25 febbraio 1963, n. 289
Articolo 25
Versione
11 aprile 1963
Art. 26.
Ai fini dell'applicazione del penultimo capoverso dell'articolo 1, l'Amministrazione della Cassa stanziera' annualmente la somma di lire 50 milioni a favore degli avvocati e procuratori che hanno gia' conseguito la liquidazione del conto individuale in capitale ai sensi degli articoli 60 e 64 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 e che si trovino in condizioni economicamente disagiate. La somma a ciascuno spettante non potra' superare il 50 per cento della pensione spettante agli avvocati e procuratori in virtu' della presente legge.

Entrata in vigore il 11 aprile 1963