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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 05/11/2024, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 1216/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di RI, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1216 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione con provvedimento del 28.10.2024, vertente sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata a [...] il giorno 01.07.1987, elettivamente domiciliata Parte_1
in Reggio Calabria, alla via Del Gelsomino n. 22, presso lo studio degli Avv.ti Maria
Teresa Mannarino e Roberto C. Zoccali, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato CP_1
in Taurianova (RC), alla via Pentolai, n. 17, presso lo studio dell'Avv. Maria Rosa
Crocitti, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
1 RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di RI
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il giorno 07.12.2023, , sulla premessa Parte_1
della intervenuta separazione tra i due, ha chiesto che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , oltre che l'adozione di CP_1
ulteriori provvedimenti accessori, quali: la previsione del regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore nata a [...] il Persona_1
26.09.2016, con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre;
l'obbligo di pagamento in capo al resistente e a favore della ricorrente di una somma mensile pari ad euro 300,00 a titolo di mantenimento della figlia minorenne, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito il resistente, il quale si è associato alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla ricorrente e ha concluso chiedendo che il proprio diritto di visita fosse regolamentato nei soli fine settimana, attesa la distanza tra l'abitazione del resistente e quella della ricorrente, nonché una riduzione dell'assegno di mantenimento previsto in favore della figlia, in considerazione del peggioramento delle sue condizioni economiche, nella misura di
€ 150,00, oltre il versamento dell'intero assegno unico di € 110,00 per una somma complessiva pari ad € 260,00, oltre le spese straordinarie al 50%.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del giorno 08.04.2024, constatato il fallimento del tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha confermato le condizioni di separazione stabilite con l'accordo di negoziazione assistita sottoscritto dalle parti in data 16.09.2022 e, disattesa la richiesta di Ctu, ha rinviato la causa per la rimessione in decisione.
2 Con le note di precisazione delle conclusioni, parte ricorrente, in parziale modifica delle conclusioni rassegnate negli atti introduttivi, ha chiesto l'affidamento esclusivo della minore alla madre, allegando un peggioramento dei rapporti tra i coniugi.
Con provvedimento del 28.10.2024, lette le note scritte depositate dalle parti, il
Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
§ 2. Passando all'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la stessa è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, e cioè la separazione tra i coniugi cristallizzata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita (accordo sottoscritto il 16.09.2022 e depositato presso la Procura presso il
Tribunale di RI in data 21.09.2022, con rilascio del nullaosta in data 22.09.2022)
e che da allora perdura lo stato di separazione, senza che i coniugi si siano mai riconciliati.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
§ 3. Per quanto riguarda l'affidamento della figlia minorenne e il Persona_1
diritto di visita del genitore non collocatario, va osservato quanto segue.
È noto che con la l. 54/2006 il legislatore ha ribadito e ampliato il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione o del divorzio dei coniugi o si tratti di figlio nato fuori dal matrimonio in
3 una coppia di genitori non più conviventi more uxorio. Tale principio è stato introdotto già da tempo nel nostro ordinamento con la l. n. 176/1991 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori.
Successivamente nella Risoluzione dell'Unione europea per una Carta europea dei diritti del fanciullo (1992) si stabilisce, fra l'altro, che il fanciullo, in caso di separazione o divorzio dei genitori, ha il “diritto di mantenere contatti diretti e permanenti con i due genitori”.
È, quindi, oggi pacifica la preferenza accordata dal legislatore per l'affidamento condiviso, regime dal quale il giudice potrà discostarsi, al limite giungendo a una decisione favorevole all'affidamento esclusivo a uno dei genitori, soltanto qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ne consegue che al giudice è imposto di valutare, a contrario, sulla premessa della preferenza accordata dal legislatore all'affidamento condiviso, se nel caso oggetto del suo esame sussistano circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore il regime di affidamento condiviso. E, infatti, “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, co. 1, c.c.).
Nell'ambito dell'alternativa così delineata tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo, al giudice è data inoltre la possibilità di graduare l'esercizio della responsabilità genitoriale, partendo dall'opzione dell'affidamento condiviso e quindi dalla più piena forma di esercizio bi-genitoriale della responsabilità rispetto ai figli.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che il regime dell'affidamento condiviso non sia contrario all'interesse della minore, in mancanza di elementi di segno contrario. Invero, deve rilevarsi che non sono stati acquisiti al giudizio elementi tali da far ritenere che la condivisione della genitorialità da parte dei coniugi in causa possa essere pregiudizievole per la minore, considerato inoltre che l'affidamento condiviso è stato posto dalle parti alla bese dell'accordo di separazione e chiesto dalle stesse nelle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi. Del resto, parte ricorrente, chiedendo nei propri scritti conclusionali l'affidamento esclusivo della minore, a
4 sostegno della richiesta, allega un peggioramento dei rapporti tra i genitori che non è sfociato in un contrasto nell'esercizio della responsabilità genitoriale, con una conseguente situazione pregiudizievole per la minore tale da legittimare la deroga al regime dell'affidamento condiviso. In altri termini, la conflittualità registrabile tra le parti ad avviso del Tribunale non è sufficiente a determinare la previsione di un regime di affidamento esclusivo della minore a favore dell'uno o dell'altro genitore.
Va pertanto confermato il regime di affidamento condiviso a entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre, dove la minore gode di uno stabile equilibrio di vita.
Quanto al diritto di visita del padre, il Tribunale ritiene opportuno prevedere una regolamentazione completa, nel rispetto del principio di bi-genitorialità, per cui il padre, salvo migliori accordi tra le parti, potrà vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana, il martedì e il venerdì, dalle ore 16.30 alle ore 19.30, nonché
a settimane alterne dalle ore 16.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica, pernottamento compreso, nonché, ad anni alterni con la madre, nelle giornate di
Natale o S. Stefano, Capodanno o Epifania, Pasqua o Pasquetta e nelle altre giornate di festa già individuate nell'accordo di separazione e per un periodo continuativo di quindici giorni durante l'estate che, in caso di disaccordo tra le parti, viene fissato nel periodo dal giorno 1 luglio al giorno 15 luglio, oppure dal giorno 1 agosto al giorno
15 agosto.
§ 4. In merito al mantenimento della figlia e al dovere di contribuzione alle spese straordinarie, va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento della figlia minorenne Persona_1
Pertanto, la madre, convivendo con la ragazza, provvederà direttamente al suo sostentamento, mentre va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per il mantenimento della figlia.
Ciò premesso, quanto alla misura dell'assegno soccorrono i criteri di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 337 ter, comma IV, c.c..
5 Passando alla disamina dei singoli criteri indicati dal legislatore per la determinazione del quantum del contributo paterno al mantenimento della figlia, va evidenziato quanto segue.
In primo luogo, l'età della bambina (8 anni) e i relativi impegni di studio, di vita e di relazione della stessa, hanno determinato un inevitabile, quanto notorio, incremento delle sue esigenze e, dunque, delle spese per il suo mantenimento.
In secondo luogo, tenuto conto della durata della convivenza coniugale (circa 7 anni in base alle risultanze agli atti), deve dirsi che dal giudizio non sono emersi dati che consentano di ricavare elementi dai quali desumere, con precisione, il tenore di vita goduto dalla figlia in costanza di tale convivenza.
In terzo luogo, i tempi di permanenza della figlia presso il genitore non convivente, considerato il regime di visite previsto, appaiono certamente inferiori rispetto a quelli del genitore convivente, così come la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dal padre.
Infine, quanto alla condizione reddituale del ricorrente, lo stesso ha dichiarato, in sede di prima udienza di comparizione, di svolgere l'attività lavorativa con contratto part-time e quindi di aver subito una riduzione delle proprie entrate rispetto al momento in cui è intervenuto l'accordo di separazione, quando prestava attività lavorativa a tempo pieno. Tale modifica, intervenuta per espressa richiesta del resistente, tuttavia, è già stata vagliata nella sentenza n. 29/2024 del 02.05.2024, emessa dal Tribunale di RI sulla domanda di modifica delle condizioni di separazione in relazione alla determinazione dell'assegno di mantenimento in favore della minore In tale pronuncia, il Tribunale ha escluso, sulla base Persona_1
delle risultanze istruttorie, una modifica peggiorativa delle condizioni economiche di
, confermando l'ammontare dell'assegno previsto in sede di accordo di CP_1
separazione. Ciò posto e considerato che nel presente giudizio non sono stati offerti elementi ulteriori e sopravvenuti tali da ritenere che vi è stata, successivamente alla pronuncia del 02.05.2024, una modifica in pejus delle condizioni patrimoniali del resistente, il Tribunale ritiene congruo confermare l'importo di euro 300,00
(trecento/00) mensili quale contributo di mantenimento da porre a carico del
6 resistente nell'interesse della figlia. Tale assegno sarà rivalutato annualmente come per legge in base agli indici ISTAT. Tale somma andrà versata alla madre della minore entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del
50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e straordinarie per la figlia, purché debitamente documentate.
§ 5. Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della materia trattata, con necessità di ricorso al giudice, e tenuto conto degli esiti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno
30.12.2015 a RI (RC) da nata a [...] il giorno Parte_1
01.07.1987, e , nato a [...] il [...]; CP_1
b) dispone l'affidamento condiviso della minore a entrambi i Persona_1
genitori, con collocazione abitativa presso la madre e diritto di visita del padre come disciplinato in parte motiva;
c) dispone che versi mensilmente a entro e non CP_1 Parte_1
oltre il giorno cinque di ogni mese, un assegno di euro 300,00 (trecento/00),
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minorenne Per_1
somma rivalutabile automaticamente e annualmente in base agli
[...]
indici ISTAT Foi;
d) dispone che contribuisca alle spese mediche non coperte dal CP_1
servizio sanitario nazionale, a quelle scolastiche, ricreative ed a quelle straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia nella misura del 50 %, purché debitamente documentate;
e) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
7 f) manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RI (RC) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 20, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 30.10.2024 tenutasi in modalità video collegamento tramite applicativo Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di RI, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1216 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione con provvedimento del 28.10.2024, vertente sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata a [...] il giorno 01.07.1987, elettivamente domiciliata Parte_1
in Reggio Calabria, alla via Del Gelsomino n. 22, presso lo studio degli Avv.ti Maria
Teresa Mannarino e Roberto C. Zoccali, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato CP_1
in Taurianova (RC), alla via Pentolai, n. 17, presso lo studio dell'Avv. Maria Rosa
Crocitti, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
1 RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di RI
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il giorno 07.12.2023, , sulla premessa Parte_1
della intervenuta separazione tra i due, ha chiesto che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , oltre che l'adozione di CP_1
ulteriori provvedimenti accessori, quali: la previsione del regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore nata a [...] il Persona_1
26.09.2016, con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre;
l'obbligo di pagamento in capo al resistente e a favore della ricorrente di una somma mensile pari ad euro 300,00 a titolo di mantenimento della figlia minorenne, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito il resistente, il quale si è associato alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla ricorrente e ha concluso chiedendo che il proprio diritto di visita fosse regolamentato nei soli fine settimana, attesa la distanza tra l'abitazione del resistente e quella della ricorrente, nonché una riduzione dell'assegno di mantenimento previsto in favore della figlia, in considerazione del peggioramento delle sue condizioni economiche, nella misura di
€ 150,00, oltre il versamento dell'intero assegno unico di € 110,00 per una somma complessiva pari ad € 260,00, oltre le spese straordinarie al 50%.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del giorno 08.04.2024, constatato il fallimento del tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha confermato le condizioni di separazione stabilite con l'accordo di negoziazione assistita sottoscritto dalle parti in data 16.09.2022 e, disattesa la richiesta di Ctu, ha rinviato la causa per la rimessione in decisione.
2 Con le note di precisazione delle conclusioni, parte ricorrente, in parziale modifica delle conclusioni rassegnate negli atti introduttivi, ha chiesto l'affidamento esclusivo della minore alla madre, allegando un peggioramento dei rapporti tra i coniugi.
Con provvedimento del 28.10.2024, lette le note scritte depositate dalle parti, il
Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
§ 2. Passando all'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la stessa è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, e cioè la separazione tra i coniugi cristallizzata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita (accordo sottoscritto il 16.09.2022 e depositato presso la Procura presso il
Tribunale di RI in data 21.09.2022, con rilascio del nullaosta in data 22.09.2022)
e che da allora perdura lo stato di separazione, senza che i coniugi si siano mai riconciliati.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
§ 3. Per quanto riguarda l'affidamento della figlia minorenne e il Persona_1
diritto di visita del genitore non collocatario, va osservato quanto segue.
È noto che con la l. 54/2006 il legislatore ha ribadito e ampliato il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione o del divorzio dei coniugi o si tratti di figlio nato fuori dal matrimonio in
3 una coppia di genitori non più conviventi more uxorio. Tale principio è stato introdotto già da tempo nel nostro ordinamento con la l. n. 176/1991 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori.
Successivamente nella Risoluzione dell'Unione europea per una Carta europea dei diritti del fanciullo (1992) si stabilisce, fra l'altro, che il fanciullo, in caso di separazione o divorzio dei genitori, ha il “diritto di mantenere contatti diretti e permanenti con i due genitori”.
È, quindi, oggi pacifica la preferenza accordata dal legislatore per l'affidamento condiviso, regime dal quale il giudice potrà discostarsi, al limite giungendo a una decisione favorevole all'affidamento esclusivo a uno dei genitori, soltanto qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ne consegue che al giudice è imposto di valutare, a contrario, sulla premessa della preferenza accordata dal legislatore all'affidamento condiviso, se nel caso oggetto del suo esame sussistano circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore il regime di affidamento condiviso. E, infatti, “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, co. 1, c.c.).
Nell'ambito dell'alternativa così delineata tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo, al giudice è data inoltre la possibilità di graduare l'esercizio della responsabilità genitoriale, partendo dall'opzione dell'affidamento condiviso e quindi dalla più piena forma di esercizio bi-genitoriale della responsabilità rispetto ai figli.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che il regime dell'affidamento condiviso non sia contrario all'interesse della minore, in mancanza di elementi di segno contrario. Invero, deve rilevarsi che non sono stati acquisiti al giudizio elementi tali da far ritenere che la condivisione della genitorialità da parte dei coniugi in causa possa essere pregiudizievole per la minore, considerato inoltre che l'affidamento condiviso è stato posto dalle parti alla bese dell'accordo di separazione e chiesto dalle stesse nelle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi. Del resto, parte ricorrente, chiedendo nei propri scritti conclusionali l'affidamento esclusivo della minore, a
4 sostegno della richiesta, allega un peggioramento dei rapporti tra i genitori che non è sfociato in un contrasto nell'esercizio della responsabilità genitoriale, con una conseguente situazione pregiudizievole per la minore tale da legittimare la deroga al regime dell'affidamento condiviso. In altri termini, la conflittualità registrabile tra le parti ad avviso del Tribunale non è sufficiente a determinare la previsione di un regime di affidamento esclusivo della minore a favore dell'uno o dell'altro genitore.
Va pertanto confermato il regime di affidamento condiviso a entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre, dove la minore gode di uno stabile equilibrio di vita.
Quanto al diritto di visita del padre, il Tribunale ritiene opportuno prevedere una regolamentazione completa, nel rispetto del principio di bi-genitorialità, per cui il padre, salvo migliori accordi tra le parti, potrà vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana, il martedì e il venerdì, dalle ore 16.30 alle ore 19.30, nonché
a settimane alterne dalle ore 16.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica, pernottamento compreso, nonché, ad anni alterni con la madre, nelle giornate di
Natale o S. Stefano, Capodanno o Epifania, Pasqua o Pasquetta e nelle altre giornate di festa già individuate nell'accordo di separazione e per un periodo continuativo di quindici giorni durante l'estate che, in caso di disaccordo tra le parti, viene fissato nel periodo dal giorno 1 luglio al giorno 15 luglio, oppure dal giorno 1 agosto al giorno
15 agosto.
§ 4. In merito al mantenimento della figlia e al dovere di contribuzione alle spese straordinarie, va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento della figlia minorenne Persona_1
Pertanto, la madre, convivendo con la ragazza, provvederà direttamente al suo sostentamento, mentre va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per il mantenimento della figlia.
Ciò premesso, quanto alla misura dell'assegno soccorrono i criteri di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 337 ter, comma IV, c.c..
5 Passando alla disamina dei singoli criteri indicati dal legislatore per la determinazione del quantum del contributo paterno al mantenimento della figlia, va evidenziato quanto segue.
In primo luogo, l'età della bambina (8 anni) e i relativi impegni di studio, di vita e di relazione della stessa, hanno determinato un inevitabile, quanto notorio, incremento delle sue esigenze e, dunque, delle spese per il suo mantenimento.
In secondo luogo, tenuto conto della durata della convivenza coniugale (circa 7 anni in base alle risultanze agli atti), deve dirsi che dal giudizio non sono emersi dati che consentano di ricavare elementi dai quali desumere, con precisione, il tenore di vita goduto dalla figlia in costanza di tale convivenza.
In terzo luogo, i tempi di permanenza della figlia presso il genitore non convivente, considerato il regime di visite previsto, appaiono certamente inferiori rispetto a quelli del genitore convivente, così come la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dal padre.
Infine, quanto alla condizione reddituale del ricorrente, lo stesso ha dichiarato, in sede di prima udienza di comparizione, di svolgere l'attività lavorativa con contratto part-time e quindi di aver subito una riduzione delle proprie entrate rispetto al momento in cui è intervenuto l'accordo di separazione, quando prestava attività lavorativa a tempo pieno. Tale modifica, intervenuta per espressa richiesta del resistente, tuttavia, è già stata vagliata nella sentenza n. 29/2024 del 02.05.2024, emessa dal Tribunale di RI sulla domanda di modifica delle condizioni di separazione in relazione alla determinazione dell'assegno di mantenimento in favore della minore In tale pronuncia, il Tribunale ha escluso, sulla base Persona_1
delle risultanze istruttorie, una modifica peggiorativa delle condizioni economiche di
, confermando l'ammontare dell'assegno previsto in sede di accordo di CP_1
separazione. Ciò posto e considerato che nel presente giudizio non sono stati offerti elementi ulteriori e sopravvenuti tali da ritenere che vi è stata, successivamente alla pronuncia del 02.05.2024, una modifica in pejus delle condizioni patrimoniali del resistente, il Tribunale ritiene congruo confermare l'importo di euro 300,00
(trecento/00) mensili quale contributo di mantenimento da porre a carico del
6 resistente nell'interesse della figlia. Tale assegno sarà rivalutato annualmente come per legge in base agli indici ISTAT. Tale somma andrà versata alla madre della minore entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del
50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e straordinarie per la figlia, purché debitamente documentate.
§ 5. Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della materia trattata, con necessità di ricorso al giudice, e tenuto conto degli esiti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno
30.12.2015 a RI (RC) da nata a [...] il giorno Parte_1
01.07.1987, e , nato a [...] il [...]; CP_1
b) dispone l'affidamento condiviso della minore a entrambi i Persona_1
genitori, con collocazione abitativa presso la madre e diritto di visita del padre come disciplinato in parte motiva;
c) dispone che versi mensilmente a entro e non CP_1 Parte_1
oltre il giorno cinque di ogni mese, un assegno di euro 300,00 (trecento/00),
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minorenne Per_1
somma rivalutabile automaticamente e annualmente in base agli
[...]
indici ISTAT Foi;
d) dispone che contribuisca alle spese mediche non coperte dal CP_1
servizio sanitario nazionale, a quelle scolastiche, ricreative ed a quelle straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia nella misura del 50 %, purché debitamente documentate;
e) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
7 f) manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RI (RC) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 20, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 30.10.2024 tenutasi in modalità video collegamento tramite applicativo Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
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