Articolo 28 della Legge 11 marzo 1988, n. 67
Articolo 27Articolo 29
Versione
14 marzo 1988
Art. 28.
1. A decorrere dall'anno 1988, e' autorizzato un contributo massimo di lire 7.000 milioni in favore della regione autonoma della Sardegna da destinare ai comuni dell'Isola che si trovano nelle condizioni in- dicate nell' articolo 6, settimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 . La relativa documentazione, a firma del sindaco e del segretario generale del comune, deve essere presentata, a pena di decadenza, alla Regione entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascuno anno per l'esercizio precedente.
Nota all' art. 28, comma 1 :
Il settimo comma dell'art. 6 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) prevede che: "Ai comuni che abbiano provveduto all'assorbimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in base a norme di leggi regionali e che non abbiano usufruito dei benefici di cui all' art. 26- bis del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153 , e' corrisposto per l'anno 1985 un contributo straordinario pari agli oneri per il personale da esse provenienti. I comuni sono tenuti a comunicare al Ministero dell'interno, con apposita certificazione a firma del sindaco e del segretario comunale, l'importo relativo alla predetta spesa entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 28 febbraio 1985. Gli importi sono prelevati dalla quota del fondo perequativo di cui alla lettera c) dell'art. 4- bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 ".
Entrata in vigore il 14 marzo 1988
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