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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/07/2025, n. 4205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4205 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3367/2020
All'udienza collegiale del giorno 02/07/2025 ore 12:50
Presidente Dott. Antonio Perinelli Relatore Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
CP_1
Avv. GIACOMETTI MONICA avv. FE Federica sost.
AVV. FELICI FEDERICA pres.
AVV. FELICI EEURIALO
Appellato/i
Controparte_2
Avv. MOSETTI ANTONIO avv. Panicci sost.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 2 luglio 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3367 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
Pa
) con sede in Verona Via Cosimo del Fante 21, in persona del Controparte_1 P.IVA_1 proprio Procuratore Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Giacometti Controparte_3
(C.F. – PEC: e dall'Avv. C.F._1 Email_1
EU FE (CE: – PEC: ) ed C.F._2 Email_2 elettivamente domiciliata presso l'Avv. Federica FE (PEC:
) con studio in Roma, Largo della Gancia 5, giusta procura in Email_3 atti;
- APPELLANTE -
e
(P.I.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Controparte_2 P.IVA_2
Mosetti (C.F.: - PEC: ed C.F._3 Email_4 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Frosinone – Viale Mazzini n. 120 sc. D, giusta procura in atti;
- APPELLATA - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 26/06/2020 ha proposto Controparte_1 appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunciata dal Tribunale ordinario di Frosinone in data 01.06.2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 1019/2019, promosso da Controparte_2 nei confronti di
[...] Controparte_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nell'ordinanza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. la ha convenuto in giudizio la Controparte_2 deducendo che: a) il 12 novembre 2014 la ricorrente ha sottoscritto con la Controparte_1 CP_1 un contratto di assicurazione sulla vita in favore di (amministratore unico
[...] Persona_1 della denominato “Arca Valore Impresa Key Man” n. 808119, di durata Controparte_2 quinquennale;
b) quale beneficiario della prestazione - in caso di morte dell'assicurato Persona_1
– è stata indicata la contraente c) è deceduto il
[...] Controparte_2 Persona_1
1° marzo 2018; d) nonostante la denuncia del sinistro da parte dell'odierna ricorrente, la compagnia di assicurazione non ha provveduto a liquidare il sinistro giustificando il proprio rifiuto con il mancato deposito della documentazione comprovante le ragioni del decesso;
e) la
[...]
è impossibilitata a reperire la documentazione ulteriore richiesta dall' Controparte_2 CP_1
f) le clausole contrattuali che prevedono l'onere del deposito della documentazione medica de
[...] qua sono da ritenersi nulle - in ragione della loro gravosità e vessatorietà - e non sono opponibili al terzo beneficiario, sia perché impongono oneri eccessivamente gravosi allo stesso, sia perché non sono state sottoscritte dalla La ricorrente ha concluso domandando Controparte_4 la condanna della al pagamento in proprio favore della somma di 75.000,00 €, oltre Controparte_1 rivalutazione monetaria ed interessi “di mora e/o legali”. Si è costituita in giudizio la CP_1
deducendo che: a) la mancata liquidazione dell'indennizzo relativo al sinistro de quo è
[...] giustificata dall'omessa consegna, da parte del beneficiario della polizza, della documentazione medica di cui all'art. 16 delle condizioni di assicurazione, la quale è prodromica alla valutazione dell'operatività della polizza stessa;
b) le clausole contrattuali sono opponibili all'odierna ricorrente, quale parte contraente che ha sottoscritto il contratto di assicurazione;
c) l'art. 16 delle condizioni della polizza vita de qua - che subordina il pagamento della prestazione assicurata alla consegna della documentazione necessaria alla valutazione della richiesta - è valido ed efficace, in quanto risulta specificatamente sottoscritto ex artt. 1341 e 1342 c.c. dalla Controparte_2
d) nell'ipotesi in cui tale clausola fosse ritenuta nulla, dovrebbe ritenersi nullo l'intero contratto di assicurazione, per difetto di causa e per indeterminatezza dell'oggetto. La resistente ha concluso domandando il rigetto della domanda della ricorrente e, in subordine, la dichiarazione di nullità del contratto di assicurazione”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta ordinanza ha così deciso: “1) condanna la Controparte_1
a pagare in favore della la somma di 75.000,00 €, oltre interessi legali a Controparte_2 decorrere dal 10 aprile 2018; 2) condanna la al pagamento delle spese processuali Controparte_1 in favore dell'attrice, liquidandole in complessivi 8.450,0 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'lll.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: IN VIA D'URGENZA visto ed applicato l'art. 351 commi II e III CPC, ritenuti ricorrenti i giusti motivi di urgenza con provvedimento immediato inaudita altera parte, ovvero previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti prima della fissata prima comparizione nel proposto gravame disporre, per le ragioni in atti, la sospensione integrale dell'efficacia esecutiva, nei confronti dell'istante della Controparte_1 ordinanza nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. nr. RG 1019/2019 emessa dal Tribunale di
Frosinone - Giudice Dott. Mauro Pellegrini - in data 1 .06.2020 IN VIA PRINCIPALE In totale riforma dell'impugnata ordinanza, accertata e dichiarata la validità della clausola 16 del contratto assicurativo, dichiarare che non è tenuta al pagamento di euro 75.000,00, né di Controparte_1 eventuali ulteriori somme in favore dell'appellata in assenza della Controparte_2 documentazione medica richiesta ai fini della valutazione dell'inclusione del sinistro costituito dalla morte dell'assicurato Sig. in quanto tale documentazione non è mai stata Per_1 Per_1 prodotta dalla beneficiaria, pur in assenza di qualsiasi inversione dell'onere della prova tra le contraenti;
IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi di dichiarazione di nullità della clausola prevista all'art. 16 della polizza in questione, per l'effetto dichiarare nullo l'intero contratto per le motivazioni esposte in narrativa. IN VIA ISTRUTTORIA Ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dei documenti inerenti lo stato di salute ed i motivi del decesso del signor Persona_1 all'A.S.L. di Frosinone. IN OGNI CASO Condannare in persona del
[...] Controparte_2 legale rappresentante pro tempore a restituire ad le somme che la stessa avrà versato Controparte_1 in adempimento alla sentenza di primo grado, oltre a interessi legali dal versamento al saldo. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio oltre al rimborso spese generali, oneri previdenziali e fiscali come per legge”.
§ 5. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata Controparte_2 in data 22/10/2020, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento delle ragioni sopra spiegate: Preliminarmente: 1) Rigettare l'istanza di accoglimento di un provvedimento di sospensione, in quanto la società ha già provveduto al pagamento della sorte e delle CP_1 spese così come disposto nell'ordinanza del 01/06/2020 del Tribunale di Frosinone, oggetto di impugnazione;
2) Rigettare, anche sotto il profilo dell'inammissibilità, l'istanza di emissione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ex adverso formulato, poiché proposta in termini generici, per i motivi di cui al punto 1) delle questioni preliminari;
3) Dichiarare inammissibile il punto 1) dell'avversario atto di citazione nella parte in cui l'odierna appellante argomenta con riferimento all'art. 2698 c.c. e al principio di vicinanza alla prova, poiché motivi nuovi, mai oggetto di formulazione nel giudizio di primo grado. Nel merito: 1) Sempre per le ragioni tutte esposte, rigettare l'avversario atto di appello e le eccezioni e domande tutte ex adverso formulate in quanto inammissibili e comunque prive dei necessari presupposti in fatto ed in diritto con conseguente conferma integralmente della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi anche del presente giudizio”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — L'appello si articola in quattro motivi.
§ 7.1. — Con il primo motivo di appello viene dedotta la: “ERRONEITA' DELLA
MOTIVAZIONE NEL DICHIARARE NULLA LA CLAUSOLA 16 DEL CONTRATTO EX ART.
2698 C.C.”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Nel caso di specie, la richiesta da parte della della documentazione medica attestante le cause del decesso di Controparte_1 Persona_1
è, per espressa ammissione della stessa compagnia di assicurazione, finalizzata a valutare “se le cause del decesso erano conseguenze o meno di pregresse patologie rispetto alla data di stipula e se tali cause fossero conosciute da parte dell'assicurato. L'accertamento di queste circostanze potrebbe dare luogo all'inoperatività della garanzia contrattuale qualora influisca sulla formazione del consenso in capo all'assicuratore” (v. pagine 7 e 8 della comparsa di costituzione). La richiesta della documentazione de qua è cioè finalizzata a fornire la prova del fatto che il rischio avveratosi non rientra nei rischi esclusi, mancando la quale l'indennizzo non viene erogato. L'articolo 16.2 delle condizioni generali di polizza, nella misura in cui pone a carico del beneficiario l'onere di dimostrare che la morte dell'assicurato non sia dipesa da una delle cause che ai sensi dell'art. 11.3 delle condizioni generali esclude l'operatività della polizza, determina quindi un'inversione dell'onere probatorio quanto alla riconducibilità del sinistro nell'alveo dei cd. rischi esclusi. Ora, secondo quanto previsto dall'art. 2698 c.c. “sono nulli i patti con i quali è invertito ovvero è modificato l'onere della prova, quando si tratta di diritto di cui le parti non possono disporre o quando l'inversione o la modificazione ha per effetto di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l'esercizio del diritto”. Nel caso di specie l'art. 16.2 delle condizioni generali di polizza – subordinando la liquidazione dell'indennizzo alla produzione di documentazione medica attestante le cause del decesso dell'assicurato – rende eccessivamente difficile l'esercizio del diritto vantato dal beneficiario della polizza, in quanto alla è stato chiesto di consegnare documentazione Controparte_2 medica difficilmente reperibile da parte di coloro che non siano stretti congiunti dell'assicurato deceduto. Premesso che l'accesso alla cartella clinica è regolato dal d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 recante il “regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi”, si osserva che l'art. 3 del d.P.R. cit., nel regolare il diritto di accesso, consente ai controinteressati di presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso (ciò che può in concreto impedire l'acquisizione della documentazione medica richiesta). Nel caso di specie, l'eccessiva difficoltà di reperire la documentazione medica attestante le cause della morte di – indispensabile al fine Persona_1 della liquidazione dell'indennizzo - è comprovata dal rifiuto dell'ASL di fornire tale Parte_2 documentazione sia alla ricorrente che alla (v. il documento n. 8 allegato alla Controparte_1 comparsa di costituzione). Rifiuto che deve ritenersi legittimo proprio alla luce di quanto previsto dal d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, atteso che – trattandosi di dati cd “super sensibili” – il diritto di accesso deve essere contemperato con il diritto alla protezione dei dati personali tutelato dall'art. 4 della legge 8 marzo 2017, n. 24. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'eccezione di nullità dell'art. 16 delle condizioni generali di assicurazione – nella parte in cui subordina la liquidazione dell'indennizzo alla produzione di documentazione medica attestante le cause del decesso dell'assicurato - va dunque accolta, stante l'eccessiva gravosità degli obblighi posti a carico del beneficiario ai fini della liquidazione dell'indennizzo, che si traduce in una inversione dell'onere probatorio non consentita dalla legge (art. 2698 c.c.)”.
Deduce l'appellante che: “Il tenore dell'ordinanza emessa è del tutto censurabile in quanto si fonda su una parziale e distorta lettura delle norme eccezionali in materia di onere della prova e trascura la natura giuridica del contratto di assicurazione sulla vita, le cui regole sono state consacrate nel contratto sottoscritto dalle parti contraenti in virtù della loro autonomia contrattuale”.
L'appellante afferma di aver chiesto - in base all'art. 16 delle condizioni generali di polizza
" Valore Impresa Key Man n. 808119" - alla la “documentazione CP_1 Controparte_2 necessaria per procedere alla liquidazione”.
Secondo l'appellante “contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure,
l'acquisizione della documentazione è necessaria sia per valutare che il sinistro verificatosi fosse
"incluso" nella copertura assicurativa sia per valutare che il sinistro "non fosse incluso" nella stessa, ovvero tale pattuizione non integra l'inversione dell'onere probatorio ma rientra nelle pattuizioni contrattuali che prevedono obbligazioni a carico di entrambe le parti contraenti” con conseguente non applicabilità della previsione di cui all'articolo 2698 c.c.”.
Il motivo è infondato.
Deve innanzitutto osservarsi che la questione dell'applicabilità dell'articolo 2698 c.c. veniva sollevata dal ricorrente sin nel ricorso ex articolo 702-bis cpc (pagina 4) e, successivamente nelle note autorizzate (pagine 1-4) senza che la compagnia nulla deducesse al riguardo.
Inoltre, nell'assicurazione per la morte, il rischio assicurato è, appunto, la morte dell'assicurato.
Il beneficiario deve quindi provare esclusivamente tale evento.
Invero “Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore - avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo - è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza;
per converso, spetta all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole cd. di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa attorea” (Cass. Sez. 3, 09/11/2023, n. 31251, Rv. 669464 - 01).
Inoltre “la circostanza che l'evento dannoso rientri tra i rischi inclusi è fatto costitutivo della pretesa, e va provato dall'assicurato. La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi “non compresi” costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore.
Tale circostanza infatti non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo della eccezione di non indennizzabilità e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare…” (Cass. n. 1558/2018).
Ancora” La previsione per cui il beneficiario deve produrre una relazione medica sulla morte del portatore di rischio non solo pone un non irrilevante onere economico a carico del beneficiario, ma per di più pone a suo carico l'onere di documentare le cause del sinistro, onere che per legge non ha.
Nell'assicurazione sulla vita, infatti, il beneficiario ha il solo onere di provare l'avverarsi del rischio, e quindi la morte della persona sulla cui cita è stata stipulata l'assicurazione (c.d. portatore di rischio).
La circostanza che la morte possa essere avvenuta per cause che escludano l'indennizzabilità secondo le previsioni contrattuali, in quanto fatto estintivo della pretesa attorea, va provato dall'assicuratore, non dal beneficiario” (Cass. 17024/2015).
Nel caso di specie la richiesta di documentazione medica attestante le condizioni di salute dell'assicurato e le cause della morte riguardano una limitazione del rischio indennizzabile (morte dell'assicurato) e dovevano pertanto essere provate dall'assicuratore.
Dunque, l'art. 16 delle condizioni generali di polizza ha introdotto un'inversione dell'onere della prova con conseguente nullità della clausola ai sensi dell'articolo 2698 cc.
Inoltre, l'articolo 16 prevedeva che la richiesta di documentazione medica dovesse avvenire solo “in presenza di particolari esigenze istruttorie” che tuttavia non sono mai state esplicitate.
Deduce ancora l'appellante che erroneamente il Tribunale avrebbe applicato tale norma senza considerare se, nel caso in esame, si fosse verificato uno “squilibrio dei poteri probatori delle parti”.
Secondo l'appellante “Non si è quindi creato uno squilibrio tra le parti contraenti ma l'acquisizione della prova era egualmente difficoltosa per entrambi i soggetti processuali”.
La deduzione è infondata.
Quello che rileva è che la clausola prevedesse un aggravamento eccessivo dell'esercizio del diritto a carico del beneficiario.
Anzi nel caso in esame la clausola prevedeva una prestazione impossibile atteso che il beneficiario non avrebbe potuto comunque accedere a dati ultrasensibili dell'assicurato e, infatti, la
ASL ha opposto un legittimo diniego alla richiesta pervenuta dalle Iniziative editoriali.
Ne può ritenersi che la per la sua semplice condizione di beneficiaria, si Controparte_2 trovasse più vicina alla prova in quanto comunque non era erede dell'assicurato.
§ 7.2. — Con il secondo motivo di appello viene dedotta la: “ERRONEITA' DELLA
MOTIVAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA CONTRARIETA' AGLI ART. 1892 C.C. E 1893
C.C.”.
Deduce l'appellante che “Alla luce di quanto sopra, il giudice di prime cure avrebbe quindi dovuto valutare la portata applicativa degli artt. 1892 e 1893 c.c., come già rilevato dall'odierna appellante nel corso del giudizio di primo grado, e dichiarare che aveva Controparte_1 correttamente sospeso la liquidazione dell'indennizzo, non avendo avuto la possibilità di verificare la rispondenza delle dichiarazioni dell'assicurato con la disciplina prevista dagli artt. 1892 e 1893 cc”.
Il motivo è infondato per le ragioni espresse nel punto che precede.
L'assicurazione avrebbe dovuto chiedere la produzione della documentazione medica relativa allo stato di salute dell'assicurato al momento della stipula della polizza.
Una volta verificatosi il rischio (morte dell'assicurato) non può “ribaltare” tale adempimento a carico del beneficiario il quale, in ogni caso, non avrebbe potuto ottenere informazioni sulle condizioni di salute di un terzo.
§ 7.3. — Con il terzo motivo di appello viene dedotta la: “ERRONEITA' DELLA
MOTIVAZIONE IMPUGNATA IN PUNTO DI MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA
RICHIESTA Dl MUTAMENTO DEL RITO E DELL'ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210
C.P.C.”. Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “Premesso che l'accesso alla cartella clinica
è regolato dal dpr 12 aprile 2006, n. 184 recante il "regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi", si osserva che l'art. 3 del D.P.R. cit., nel regolare il diritto all'accesso, consente ai controinteressati di presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso (ciò che può in concreto impedire l'acquisizione della documentazione medica richiesta). Nel caso di specie,
l'eccessiva difficoltà di reperire la documentazione medica attestante le cause della morte di Per_1
- indispensabile al fine della liquidazione dell'indennizzo - è comprovata dal rifiuto
[...] dell'ASL di fornire tale documentazione sia alla ricorrente che alla (v. Parte_2 Controparte_1 il documento n. 8 allegato alla comparsa di costituzione). Rifiuto che deve ritenersi legittimo proprio alla luce di quanto previsto dal D.p.r. 12 aprile 2006 n. 184 atteso che - trattandosi di dati cd super sensibili - il diritto di accesso deve essere contemperato con il diritto alla protezione dei dati personali tutelato dall'ad. 4 della legge 8 marzo 2017 n. 24. (...)".
Deduce l'appellante che “In considerazione a tutte le argomentazioni esposte nel presente atto di appello circa la natura del contratto di assicurazione, è di palese evidenza che, a fronte dell'osservazione formulata dal primo giudice circa la troppa onerosità dell'onere probatorio a carico di parte beneficiaria e l'impossibilità dichiarata da parte della Compagnia di assolvere a tale onere, risulta illegittimo il mancato accoglimento della richiesta di mutamento del rito allo scopo di ordinare ex art. 210 c.p.c. la richiesta documentazione”.
Il motivo è infondato.
L'art. 94 delle disposizioni attuative del cpc prevede che “L'istanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa e, quando è necessario, l'offerta delle prova che la parte o il terzo possiede”.
Infatti (“L'ordine di esibizione può essere impartito ad una delle parti del processo con esclusivo riguardo ad atti "la cui acquisizione al processo sia necessaria" ovvero "concernenti la controversia", e, quindi, ai soli atti o documenti specificamente individuati o individuabili, dei quali sia noto, o almeno assertivamente indicato, un preciso contenuto, influente per la decisione della causa” (Cass. Sez. 1, 08/09/2003, n. 13072, Rv. 566625 - 01).
Nel caso di specie l'appellata ha chiesto, nel giudizio di primo grado, di “ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dei documenti inerenti lo stato di salute ed i motivi del decesso del signor Per_1
all'ASL di Frosinone…”.
[...]
Non viene inoltre chiarita la rilevanza di tale documentazione se non ai fini di un'ipotetica esistenza di una delimitazione del rischio assicurato.
È inoltre evidente che tale richiesta è priva del requisito della specificità (a. 94 disp. att.) e pertanto correttamente è stata respinta dal Tribunale.
Comunque, l'ordine di esibizione di un documento costituisce una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, che non è tenuto a specificare le ragioni per le quali ritiene di non avvalersene.
§ 7.4. — Con il quarto motivo di appello viene dedotta la: “ERRONEITA' DELLA
MOTIVAZIONE IMPUGNATA IN PUNTO DI MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA
RICHIESTA DI DICHIARAZIONE DELLA NULLITA' DEL CONTRATTO ASSICURATIVO”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata:"(...) La declaratoria di nullità della clausola contenuta nell'art. 16.2 delle condizioni generali di polizza non comporta infatti l'annullamento del c. d. rischio demografico (che costituisce un elemento tipico del contratto di assicurazione sulla vita) limitandosi a ripristinare la corretta ripartizione dell'onere probatorio (...)".
Deduce l'appellante che “Come più volte ribadito, il filo conduttore di questa impugnazione e la palese illegittimità dell'ordinanza alla luce della natura del contratto di assicurazione e delle regole codicistiche che sottendono allo stesso. Sulla scorta di ciò è necessario ulteriormente osservare che se la Compagnia assicurativa fosse ritenuta obbligata al pagamento della prestazione assicurata anche in assenza della necessaria documentazione per la valutazione del rischio - come largamente esposto sopra - il contratto sarebbe privo di causa.
La causa del contratto di assicurazione privata consiste, infatti, nel trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore. Si trasferisce cioè alla compagnia assicuratrice la probabilità, statisticamente valutabile, che si verifichi l'evento temuto, nel caso in esame il rischio morte. Nel caso di specie, se fosse obbligata a pagare la prestazione dovuta in caso di morte, CP_1 indipendentemente dalla documentale valutazione della posizione assicurata, si vanificherebbe l'alea giuridica che costituisce l'essenza stessa del contratto di assicurazione … Sfugge al Giudice di prime cure che l'evento morte (rischio demografico) è un evento futuro ma certo e che, se fosse assicurato indipendentemente dalla ragione del decesso, sarebbe in ogni caso fonte di liquidazione della prestazione assicurata. In questo modo, cioè, si eliminerebbe il rischio e il contratto assicurativo diverrebbe un contratto cui viene meramente apposto un termine, allo scadere del quale il contratto stesso produrrebbe i propri effetti.
L'affermazione contenuta nell'ordinanza equivale ad affermare che la compagnia assicurativa
è obbligata a pagare in ogni caso, la cui conseguenza sarebbe quella di privare della causa aleatoria il contratto di assicurazione e quindi rendere quest'ultimo un contratto nullo”.
Aggiunge l'appellante che “Seppure non si condividessero tali argomentazioni, va valutato altresì un ulteriore profilo di illegittimità della sentenza impugnata, ovvero che l'esonero dall'allegazione della documentazione medica determinerebbe la nullità dell'intero contratto di assicurazione per mancata determinazione dell'oggetto contrattuale. Infatti, la evidente conseguenza dell'ordinanza impugnata è quella di considerare tutti i rischi inclusi, vincolando la compagnia assicurativa all'esecuzione di una prestazione diversa da quella pattuita … In definitiva, la società si
è obbligata a pagare la prestazione dovuta in caso di morte dell'assicurato escluse alcune ipotesi dettagliatamente indicate;
se fosse obbligata al pagamento senza verificare la sussistenza di una delle ipotesi di esclusione, dovrebbe eseguire una prestazione diversa da quella pattuita, e CP_1 cioè pagare in ogni caso per il decesso dell'assicurato. Quindi, verrebbe meno l'alea contrattuale che caratterizza proprio il contratto assicurativo e rappresenta l'essenza della causa contrattuale”.
Il motivo non coglie nel segno.
Infatti, rimangono le cause delimitative del rischio e dunque l'alea del contratto solo che la prova di esse, come da regola generale, è a carico dell'assicuratrice.
Se essa non riesce a provare tali circostanze delimitative (es. suicidio o la morte dovuta ad una malattia taciuta al momento della contrattazione) non per questo viene meno l'alea contrattuale.
Anche questo motivo deve essere respinto.
§ 8. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 9. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 52.001 ad € 260.000, tabella 12, 5° scaglione, compensi medi, ad eccezione della fase istruttoria/trattazione per cui viene applicato il compenso minimo non essendo stata espletata alcuna istruttoria) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio: € 1.911,00
Fase istruttoria/trattazione: € 2.163,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare € 12.154,00
§ 10. — Gli appellanti sono altresì tenuti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Controparte_1 avverso l'ordinanza definitiva del Tribunale ordinario di Frosinone del Controparte_2
01.06.2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 1019/2019, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a rifondere alla le spese di lite che liquida in Controparte_1 Controparte_2 complessivi € 12.154,00 per onorari, oltre a rimborso spese generali ed oneri di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico della Controparte_1
Così deciso in Roma il 2 luglio 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli
Sezione VI civile
R.G. 3367/2020
All'udienza collegiale del giorno 02/07/2025 ore 12:50
Presidente Dott. Antonio Perinelli Relatore Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
CP_1
Avv. GIACOMETTI MONICA avv. FE Federica sost.
AVV. FELICI FEDERICA pres.
AVV. FELICI EEURIALO
Appellato/i
Controparte_2
Avv. MOSETTI ANTONIO avv. Panicci sost.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 2 luglio 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3367 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
Pa
) con sede in Verona Via Cosimo del Fante 21, in persona del Controparte_1 P.IVA_1 proprio Procuratore Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Giacometti Controparte_3
(C.F. – PEC: e dall'Avv. C.F._1 Email_1
EU FE (CE: – PEC: ) ed C.F._2 Email_2 elettivamente domiciliata presso l'Avv. Federica FE (PEC:
) con studio in Roma, Largo della Gancia 5, giusta procura in Email_3 atti;
- APPELLANTE -
e
(P.I.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Controparte_2 P.IVA_2
Mosetti (C.F.: - PEC: ed C.F._3 Email_4 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Frosinone – Viale Mazzini n. 120 sc. D, giusta procura in atti;
- APPELLATA - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 26/06/2020 ha proposto Controparte_1 appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunciata dal Tribunale ordinario di Frosinone in data 01.06.2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 1019/2019, promosso da Controparte_2 nei confronti di
[...] Controparte_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nell'ordinanza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. la ha convenuto in giudizio la Controparte_2 deducendo che: a) il 12 novembre 2014 la ricorrente ha sottoscritto con la Controparte_1 CP_1 un contratto di assicurazione sulla vita in favore di (amministratore unico
[...] Persona_1 della denominato “Arca Valore Impresa Key Man” n. 808119, di durata Controparte_2 quinquennale;
b) quale beneficiario della prestazione - in caso di morte dell'assicurato Persona_1
– è stata indicata la contraente c) è deceduto il
[...] Controparte_2 Persona_1
1° marzo 2018; d) nonostante la denuncia del sinistro da parte dell'odierna ricorrente, la compagnia di assicurazione non ha provveduto a liquidare il sinistro giustificando il proprio rifiuto con il mancato deposito della documentazione comprovante le ragioni del decesso;
e) la
[...]
è impossibilitata a reperire la documentazione ulteriore richiesta dall' Controparte_2 CP_1
f) le clausole contrattuali che prevedono l'onere del deposito della documentazione medica de
[...] qua sono da ritenersi nulle - in ragione della loro gravosità e vessatorietà - e non sono opponibili al terzo beneficiario, sia perché impongono oneri eccessivamente gravosi allo stesso, sia perché non sono state sottoscritte dalla La ricorrente ha concluso domandando Controparte_4 la condanna della al pagamento in proprio favore della somma di 75.000,00 €, oltre Controparte_1 rivalutazione monetaria ed interessi “di mora e/o legali”. Si è costituita in giudizio la CP_1
deducendo che: a) la mancata liquidazione dell'indennizzo relativo al sinistro de quo è
[...] giustificata dall'omessa consegna, da parte del beneficiario della polizza, della documentazione medica di cui all'art. 16 delle condizioni di assicurazione, la quale è prodromica alla valutazione dell'operatività della polizza stessa;
b) le clausole contrattuali sono opponibili all'odierna ricorrente, quale parte contraente che ha sottoscritto il contratto di assicurazione;
c) l'art. 16 delle condizioni della polizza vita de qua - che subordina il pagamento della prestazione assicurata alla consegna della documentazione necessaria alla valutazione della richiesta - è valido ed efficace, in quanto risulta specificatamente sottoscritto ex artt. 1341 e 1342 c.c. dalla Controparte_2
d) nell'ipotesi in cui tale clausola fosse ritenuta nulla, dovrebbe ritenersi nullo l'intero contratto di assicurazione, per difetto di causa e per indeterminatezza dell'oggetto. La resistente ha concluso domandando il rigetto della domanda della ricorrente e, in subordine, la dichiarazione di nullità del contratto di assicurazione”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta ordinanza ha così deciso: “1) condanna la Controparte_1
a pagare in favore della la somma di 75.000,00 €, oltre interessi legali a Controparte_2 decorrere dal 10 aprile 2018; 2) condanna la al pagamento delle spese processuali Controparte_1 in favore dell'attrice, liquidandole in complessivi 8.450,0 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'lll.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: IN VIA D'URGENZA visto ed applicato l'art. 351 commi II e III CPC, ritenuti ricorrenti i giusti motivi di urgenza con provvedimento immediato inaudita altera parte, ovvero previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti prima della fissata prima comparizione nel proposto gravame disporre, per le ragioni in atti, la sospensione integrale dell'efficacia esecutiva, nei confronti dell'istante della Controparte_1 ordinanza nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. nr. RG 1019/2019 emessa dal Tribunale di
Frosinone - Giudice Dott. Mauro Pellegrini - in data 1 .06.2020 IN VIA PRINCIPALE In totale riforma dell'impugnata ordinanza, accertata e dichiarata la validità della clausola 16 del contratto assicurativo, dichiarare che non è tenuta al pagamento di euro 75.000,00, né di Controparte_1 eventuali ulteriori somme in favore dell'appellata in assenza della Controparte_2 documentazione medica richiesta ai fini della valutazione dell'inclusione del sinistro costituito dalla morte dell'assicurato Sig. in quanto tale documentazione non è mai stata Per_1 Per_1 prodotta dalla beneficiaria, pur in assenza di qualsiasi inversione dell'onere della prova tra le contraenti;
IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi di dichiarazione di nullità della clausola prevista all'art. 16 della polizza in questione, per l'effetto dichiarare nullo l'intero contratto per le motivazioni esposte in narrativa. IN VIA ISTRUTTORIA Ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dei documenti inerenti lo stato di salute ed i motivi del decesso del signor Persona_1 all'A.S.L. di Frosinone. IN OGNI CASO Condannare in persona del
[...] Controparte_2 legale rappresentante pro tempore a restituire ad le somme che la stessa avrà versato Controparte_1 in adempimento alla sentenza di primo grado, oltre a interessi legali dal versamento al saldo. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio oltre al rimborso spese generali, oneri previdenziali e fiscali come per legge”.
§ 5. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata Controparte_2 in data 22/10/2020, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento delle ragioni sopra spiegate: Preliminarmente: 1) Rigettare l'istanza di accoglimento di un provvedimento di sospensione, in quanto la società ha già provveduto al pagamento della sorte e delle CP_1 spese così come disposto nell'ordinanza del 01/06/2020 del Tribunale di Frosinone, oggetto di impugnazione;
2) Rigettare, anche sotto il profilo dell'inammissibilità, l'istanza di emissione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ex adverso formulato, poiché proposta in termini generici, per i motivi di cui al punto 1) delle questioni preliminari;
3) Dichiarare inammissibile il punto 1) dell'avversario atto di citazione nella parte in cui l'odierna appellante argomenta con riferimento all'art. 2698 c.c. e al principio di vicinanza alla prova, poiché motivi nuovi, mai oggetto di formulazione nel giudizio di primo grado. Nel merito: 1) Sempre per le ragioni tutte esposte, rigettare l'avversario atto di appello e le eccezioni e domande tutte ex adverso formulate in quanto inammissibili e comunque prive dei necessari presupposti in fatto ed in diritto con conseguente conferma integralmente della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi anche del presente giudizio”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — L'appello si articola in quattro motivi.
§ 7.1. — Con il primo motivo di appello viene dedotta la: “ERRONEITA' DELLA
MOTIVAZIONE NEL DICHIARARE NULLA LA CLAUSOLA 16 DEL CONTRATTO EX ART.
2698 C.C.”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Nel caso di specie, la richiesta da parte della della documentazione medica attestante le cause del decesso di Controparte_1 Persona_1
è, per espressa ammissione della stessa compagnia di assicurazione, finalizzata a valutare “se le cause del decesso erano conseguenze o meno di pregresse patologie rispetto alla data di stipula e se tali cause fossero conosciute da parte dell'assicurato. L'accertamento di queste circostanze potrebbe dare luogo all'inoperatività della garanzia contrattuale qualora influisca sulla formazione del consenso in capo all'assicuratore” (v. pagine 7 e 8 della comparsa di costituzione). La richiesta della documentazione de qua è cioè finalizzata a fornire la prova del fatto che il rischio avveratosi non rientra nei rischi esclusi, mancando la quale l'indennizzo non viene erogato. L'articolo 16.2 delle condizioni generali di polizza, nella misura in cui pone a carico del beneficiario l'onere di dimostrare che la morte dell'assicurato non sia dipesa da una delle cause che ai sensi dell'art. 11.3 delle condizioni generali esclude l'operatività della polizza, determina quindi un'inversione dell'onere probatorio quanto alla riconducibilità del sinistro nell'alveo dei cd. rischi esclusi. Ora, secondo quanto previsto dall'art. 2698 c.c. “sono nulli i patti con i quali è invertito ovvero è modificato l'onere della prova, quando si tratta di diritto di cui le parti non possono disporre o quando l'inversione o la modificazione ha per effetto di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l'esercizio del diritto”. Nel caso di specie l'art. 16.2 delle condizioni generali di polizza – subordinando la liquidazione dell'indennizzo alla produzione di documentazione medica attestante le cause del decesso dell'assicurato – rende eccessivamente difficile l'esercizio del diritto vantato dal beneficiario della polizza, in quanto alla è stato chiesto di consegnare documentazione Controparte_2 medica difficilmente reperibile da parte di coloro che non siano stretti congiunti dell'assicurato deceduto. Premesso che l'accesso alla cartella clinica è regolato dal d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 recante il “regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi”, si osserva che l'art. 3 del d.P.R. cit., nel regolare il diritto di accesso, consente ai controinteressati di presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso (ciò che può in concreto impedire l'acquisizione della documentazione medica richiesta). Nel caso di specie, l'eccessiva difficoltà di reperire la documentazione medica attestante le cause della morte di – indispensabile al fine Persona_1 della liquidazione dell'indennizzo - è comprovata dal rifiuto dell'ASL di fornire tale Parte_2 documentazione sia alla ricorrente che alla (v. il documento n. 8 allegato alla Controparte_1 comparsa di costituzione). Rifiuto che deve ritenersi legittimo proprio alla luce di quanto previsto dal d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, atteso che – trattandosi di dati cd “super sensibili” – il diritto di accesso deve essere contemperato con il diritto alla protezione dei dati personali tutelato dall'art. 4 della legge 8 marzo 2017, n. 24. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'eccezione di nullità dell'art. 16 delle condizioni generali di assicurazione – nella parte in cui subordina la liquidazione dell'indennizzo alla produzione di documentazione medica attestante le cause del decesso dell'assicurato - va dunque accolta, stante l'eccessiva gravosità degli obblighi posti a carico del beneficiario ai fini della liquidazione dell'indennizzo, che si traduce in una inversione dell'onere probatorio non consentita dalla legge (art. 2698 c.c.)”.
Deduce l'appellante che: “Il tenore dell'ordinanza emessa è del tutto censurabile in quanto si fonda su una parziale e distorta lettura delle norme eccezionali in materia di onere della prova e trascura la natura giuridica del contratto di assicurazione sulla vita, le cui regole sono state consacrate nel contratto sottoscritto dalle parti contraenti in virtù della loro autonomia contrattuale”.
L'appellante afferma di aver chiesto - in base all'art. 16 delle condizioni generali di polizza
" Valore Impresa Key Man n. 808119" - alla la “documentazione CP_1 Controparte_2 necessaria per procedere alla liquidazione”.
Secondo l'appellante “contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure,
l'acquisizione della documentazione è necessaria sia per valutare che il sinistro verificatosi fosse
"incluso" nella copertura assicurativa sia per valutare che il sinistro "non fosse incluso" nella stessa, ovvero tale pattuizione non integra l'inversione dell'onere probatorio ma rientra nelle pattuizioni contrattuali che prevedono obbligazioni a carico di entrambe le parti contraenti” con conseguente non applicabilità della previsione di cui all'articolo 2698 c.c.”.
Il motivo è infondato.
Deve innanzitutto osservarsi che la questione dell'applicabilità dell'articolo 2698 c.c. veniva sollevata dal ricorrente sin nel ricorso ex articolo 702-bis cpc (pagina 4) e, successivamente nelle note autorizzate (pagine 1-4) senza che la compagnia nulla deducesse al riguardo.
Inoltre, nell'assicurazione per la morte, il rischio assicurato è, appunto, la morte dell'assicurato.
Il beneficiario deve quindi provare esclusivamente tale evento.
Invero “Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore - avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo - è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza;
per converso, spetta all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole cd. di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa attorea” (Cass. Sez. 3, 09/11/2023, n. 31251, Rv. 669464 - 01).
Inoltre “la circostanza che l'evento dannoso rientri tra i rischi inclusi è fatto costitutivo della pretesa, e va provato dall'assicurato. La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi “non compresi” costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore.
Tale circostanza infatti non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo della eccezione di non indennizzabilità e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare…” (Cass. n. 1558/2018).
Ancora” La previsione per cui il beneficiario deve produrre una relazione medica sulla morte del portatore di rischio non solo pone un non irrilevante onere economico a carico del beneficiario, ma per di più pone a suo carico l'onere di documentare le cause del sinistro, onere che per legge non ha.
Nell'assicurazione sulla vita, infatti, il beneficiario ha il solo onere di provare l'avverarsi del rischio, e quindi la morte della persona sulla cui cita è stata stipulata l'assicurazione (c.d. portatore di rischio).
La circostanza che la morte possa essere avvenuta per cause che escludano l'indennizzabilità secondo le previsioni contrattuali, in quanto fatto estintivo della pretesa attorea, va provato dall'assicuratore, non dal beneficiario” (Cass. 17024/2015).
Nel caso di specie la richiesta di documentazione medica attestante le condizioni di salute dell'assicurato e le cause della morte riguardano una limitazione del rischio indennizzabile (morte dell'assicurato) e dovevano pertanto essere provate dall'assicuratore.
Dunque, l'art. 16 delle condizioni generali di polizza ha introdotto un'inversione dell'onere della prova con conseguente nullità della clausola ai sensi dell'articolo 2698 cc.
Inoltre, l'articolo 16 prevedeva che la richiesta di documentazione medica dovesse avvenire solo “in presenza di particolari esigenze istruttorie” che tuttavia non sono mai state esplicitate.
Deduce ancora l'appellante che erroneamente il Tribunale avrebbe applicato tale norma senza considerare se, nel caso in esame, si fosse verificato uno “squilibrio dei poteri probatori delle parti”.
Secondo l'appellante “Non si è quindi creato uno squilibrio tra le parti contraenti ma l'acquisizione della prova era egualmente difficoltosa per entrambi i soggetti processuali”.
La deduzione è infondata.
Quello che rileva è che la clausola prevedesse un aggravamento eccessivo dell'esercizio del diritto a carico del beneficiario.
Anzi nel caso in esame la clausola prevedeva una prestazione impossibile atteso che il beneficiario non avrebbe potuto comunque accedere a dati ultrasensibili dell'assicurato e, infatti, la
ASL ha opposto un legittimo diniego alla richiesta pervenuta dalle Iniziative editoriali.
Ne può ritenersi che la per la sua semplice condizione di beneficiaria, si Controparte_2 trovasse più vicina alla prova in quanto comunque non era erede dell'assicurato.
§ 7.2. — Con il secondo motivo di appello viene dedotta la: “ERRONEITA' DELLA
MOTIVAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA CONTRARIETA' AGLI ART. 1892 C.C. E 1893
C.C.”.
Deduce l'appellante che “Alla luce di quanto sopra, il giudice di prime cure avrebbe quindi dovuto valutare la portata applicativa degli artt. 1892 e 1893 c.c., come già rilevato dall'odierna appellante nel corso del giudizio di primo grado, e dichiarare che aveva Controparte_1 correttamente sospeso la liquidazione dell'indennizzo, non avendo avuto la possibilità di verificare la rispondenza delle dichiarazioni dell'assicurato con la disciplina prevista dagli artt. 1892 e 1893 cc”.
Il motivo è infondato per le ragioni espresse nel punto che precede.
L'assicurazione avrebbe dovuto chiedere la produzione della documentazione medica relativa allo stato di salute dell'assicurato al momento della stipula della polizza.
Una volta verificatosi il rischio (morte dell'assicurato) non può “ribaltare” tale adempimento a carico del beneficiario il quale, in ogni caso, non avrebbe potuto ottenere informazioni sulle condizioni di salute di un terzo.
§ 7.3. — Con il terzo motivo di appello viene dedotta la: “ERRONEITA' DELLA
MOTIVAZIONE IMPUGNATA IN PUNTO DI MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA
RICHIESTA Dl MUTAMENTO DEL RITO E DELL'ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210
C.P.C.”. Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “Premesso che l'accesso alla cartella clinica
è regolato dal dpr 12 aprile 2006, n. 184 recante il "regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi", si osserva che l'art. 3 del D.P.R. cit., nel regolare il diritto all'accesso, consente ai controinteressati di presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso (ciò che può in concreto impedire l'acquisizione della documentazione medica richiesta). Nel caso di specie,
l'eccessiva difficoltà di reperire la documentazione medica attestante le cause della morte di Per_1
- indispensabile al fine della liquidazione dell'indennizzo - è comprovata dal rifiuto
[...] dell'ASL di fornire tale documentazione sia alla ricorrente che alla (v. Parte_2 Controparte_1 il documento n. 8 allegato alla comparsa di costituzione). Rifiuto che deve ritenersi legittimo proprio alla luce di quanto previsto dal D.p.r. 12 aprile 2006 n. 184 atteso che - trattandosi di dati cd super sensibili - il diritto di accesso deve essere contemperato con il diritto alla protezione dei dati personali tutelato dall'ad. 4 della legge 8 marzo 2017 n. 24. (...)".
Deduce l'appellante che “In considerazione a tutte le argomentazioni esposte nel presente atto di appello circa la natura del contratto di assicurazione, è di palese evidenza che, a fronte dell'osservazione formulata dal primo giudice circa la troppa onerosità dell'onere probatorio a carico di parte beneficiaria e l'impossibilità dichiarata da parte della Compagnia di assolvere a tale onere, risulta illegittimo il mancato accoglimento della richiesta di mutamento del rito allo scopo di ordinare ex art. 210 c.p.c. la richiesta documentazione”.
Il motivo è infondato.
L'art. 94 delle disposizioni attuative del cpc prevede che “L'istanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa e, quando è necessario, l'offerta delle prova che la parte o il terzo possiede”.
Infatti (“L'ordine di esibizione può essere impartito ad una delle parti del processo con esclusivo riguardo ad atti "la cui acquisizione al processo sia necessaria" ovvero "concernenti la controversia", e, quindi, ai soli atti o documenti specificamente individuati o individuabili, dei quali sia noto, o almeno assertivamente indicato, un preciso contenuto, influente per la decisione della causa” (Cass. Sez. 1, 08/09/2003, n. 13072, Rv. 566625 - 01).
Nel caso di specie l'appellata ha chiesto, nel giudizio di primo grado, di “ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dei documenti inerenti lo stato di salute ed i motivi del decesso del signor Per_1
all'ASL di Frosinone…”.
[...]
Non viene inoltre chiarita la rilevanza di tale documentazione se non ai fini di un'ipotetica esistenza di una delimitazione del rischio assicurato.
È inoltre evidente che tale richiesta è priva del requisito della specificità (a. 94 disp. att.) e pertanto correttamente è stata respinta dal Tribunale.
Comunque, l'ordine di esibizione di un documento costituisce una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, che non è tenuto a specificare le ragioni per le quali ritiene di non avvalersene.
§ 7.4. — Con il quarto motivo di appello viene dedotta la: “ERRONEITA' DELLA
MOTIVAZIONE IMPUGNATA IN PUNTO DI MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA
RICHIESTA DI DICHIARAZIONE DELLA NULLITA' DEL CONTRATTO ASSICURATIVO”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata:"(...) La declaratoria di nullità della clausola contenuta nell'art. 16.2 delle condizioni generali di polizza non comporta infatti l'annullamento del c. d. rischio demografico (che costituisce un elemento tipico del contratto di assicurazione sulla vita) limitandosi a ripristinare la corretta ripartizione dell'onere probatorio (...)".
Deduce l'appellante che “Come più volte ribadito, il filo conduttore di questa impugnazione e la palese illegittimità dell'ordinanza alla luce della natura del contratto di assicurazione e delle regole codicistiche che sottendono allo stesso. Sulla scorta di ciò è necessario ulteriormente osservare che se la Compagnia assicurativa fosse ritenuta obbligata al pagamento della prestazione assicurata anche in assenza della necessaria documentazione per la valutazione del rischio - come largamente esposto sopra - il contratto sarebbe privo di causa.
La causa del contratto di assicurazione privata consiste, infatti, nel trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore. Si trasferisce cioè alla compagnia assicuratrice la probabilità, statisticamente valutabile, che si verifichi l'evento temuto, nel caso in esame il rischio morte. Nel caso di specie, se fosse obbligata a pagare la prestazione dovuta in caso di morte, CP_1 indipendentemente dalla documentale valutazione della posizione assicurata, si vanificherebbe l'alea giuridica che costituisce l'essenza stessa del contratto di assicurazione … Sfugge al Giudice di prime cure che l'evento morte (rischio demografico) è un evento futuro ma certo e che, se fosse assicurato indipendentemente dalla ragione del decesso, sarebbe in ogni caso fonte di liquidazione della prestazione assicurata. In questo modo, cioè, si eliminerebbe il rischio e il contratto assicurativo diverrebbe un contratto cui viene meramente apposto un termine, allo scadere del quale il contratto stesso produrrebbe i propri effetti.
L'affermazione contenuta nell'ordinanza equivale ad affermare che la compagnia assicurativa
è obbligata a pagare in ogni caso, la cui conseguenza sarebbe quella di privare della causa aleatoria il contratto di assicurazione e quindi rendere quest'ultimo un contratto nullo”.
Aggiunge l'appellante che “Seppure non si condividessero tali argomentazioni, va valutato altresì un ulteriore profilo di illegittimità della sentenza impugnata, ovvero che l'esonero dall'allegazione della documentazione medica determinerebbe la nullità dell'intero contratto di assicurazione per mancata determinazione dell'oggetto contrattuale. Infatti, la evidente conseguenza dell'ordinanza impugnata è quella di considerare tutti i rischi inclusi, vincolando la compagnia assicurativa all'esecuzione di una prestazione diversa da quella pattuita … In definitiva, la società si
è obbligata a pagare la prestazione dovuta in caso di morte dell'assicurato escluse alcune ipotesi dettagliatamente indicate;
se fosse obbligata al pagamento senza verificare la sussistenza di una delle ipotesi di esclusione, dovrebbe eseguire una prestazione diversa da quella pattuita, e CP_1 cioè pagare in ogni caso per il decesso dell'assicurato. Quindi, verrebbe meno l'alea contrattuale che caratterizza proprio il contratto assicurativo e rappresenta l'essenza della causa contrattuale”.
Il motivo non coglie nel segno.
Infatti, rimangono le cause delimitative del rischio e dunque l'alea del contratto solo che la prova di esse, come da regola generale, è a carico dell'assicuratrice.
Se essa non riesce a provare tali circostanze delimitative (es. suicidio o la morte dovuta ad una malattia taciuta al momento della contrattazione) non per questo viene meno l'alea contrattuale.
Anche questo motivo deve essere respinto.
§ 8. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 9. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 52.001 ad € 260.000, tabella 12, 5° scaglione, compensi medi, ad eccezione della fase istruttoria/trattazione per cui viene applicato il compenso minimo non essendo stata espletata alcuna istruttoria) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio: € 1.911,00
Fase istruttoria/trattazione: € 2.163,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare € 12.154,00
§ 10. — Gli appellanti sono altresì tenuti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Controparte_1 avverso l'ordinanza definitiva del Tribunale ordinario di Frosinone del Controparte_2
01.06.2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 1019/2019, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a rifondere alla le spese di lite che liquida in Controparte_1 Controparte_2 complessivi € 12.154,00 per onorari, oltre a rimborso spese generali ed oneri di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico della Controparte_1
Così deciso in Roma il 2 luglio 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli