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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 26/02/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
Proc. n. 1935/2020 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza.
Enna, 26 febbraio 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1935/2020 R.G. promossa da
'Parte 1 Inata a Gela il 09.04.1979 c.f. C.F. 1 ed ivi residente, nella Via
Marconi n. 45, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. Pietro
C.F. 2 del Foro di Gela (pec: Email 1 e dall'avv. d'Aleo, c.f.
,
Rosario Giordano, C.F. C.F. 3 del Foro di (pec: Email 2
Gela, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Gela, C.so Vittorio Emanuele n.
242
ricorrente contro
Controparte_1 (codice fiscale P.IVA 1 ), con sede in Enna, alla Via
S. A gata n. 54, in persona del segretario generale e legale rappresentante pro tempore, dott. CP 2
Codice Fiscale 4 ),[...] (nato a [...] il [...], codice fiscale elettivamente domiciliata in Enna, al Viale A. Diaz n. 87, presso lo studio degli avvocati Arturo
Codice Fiscale_5 () e Filippo Bevilacqua (codice fiscaleBarbarino (codice fiscale
[...]
C.F. 6 che la rappresentano unitamente e disgiuntamente;
resistente Avente ad oggetto: crediti retributivi.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti concludevano come in atti (note sostitutive di udienza ex art 127 ter cpc).
MOTIVI
Con ricorso depositato il 30.12.2020 la ricorrente di cui in epigrafe esponeva: CP 3 con contratto a tempoChe in data 06.10.2017, veniva assunta alle dipendenze della determinato e full time con la qualifica di impiegata assistente amministrativa presso la sede di Enna
in Via Sant'Agata, 54 con visita nei cantieri di lavoro, come previsto nel CCNL;
che l'orario di lavoro veniva fissato in 40 ore settimanali con la seguente distribuzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle ore 19.00 del pomeriggio;
Esponeva di aver di fatto prestato gran parte della propria attività lavorativa in trasferta presso i vari cantieri edili della provincia di Caltanissetta, Enna, Ragusa ed Agrigento, cantieri presso i quali la medesima veniva spesso destinata.
Segnatamente deduceva che verso le 8,30 di ogni giornata lavorativa partiva con il proprio mezzo per raggiungere i cantieri edili di Mussomeli, Licata, Caltanissetta, Ragusa, Agrigento ove svolgeva attività di attività di proselitismo sindacale, tesseramento con sottoscrizione delle deleghe ed assistenza agli operai per le problematiche lavorative e/o per la predisposizione del 730 e isee e/o la raccolta dei documenti a tal uopo necessari. Successivamente si recava presso la sede di Gela ove dalle 16.00 in poi svolgeva mansioni di operatrice Caf per gli operai.
Lamentava che parte datoriale, in merito all'indennità di trasferta, optava per un'indennità forfettaria e che quest'ultima non risulta essere stata pagata per tutte le giornate di trasferta prestata né tantomeno risulta essere stata pagata l'indennità per l'uso del mezzo proprio;
Ancora lamentava il mancato pagamento di tutta una serie di emolumenti ( 13^, 14^TFR permessi e ferie nonché indennità di mancato preavviso).
A giva per ottenere quanto spettantele a titolo di crediti retributivi differenziali e segnatamente per
A) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della dal 06/10/2017 al 19/06/2019, con le modalità Controparte_1
e nei termini di cui in narrativa, effettuando le trasferte presso i cantieri Caltanissetta, Enna, Ragusa
ed Agrigento nei termini e secondo le modalità di cui in narrativa;
B) Condannare la Controparte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, in favore della ricorrente, a titolo di differenze retributive, straordinario e, ai sensi degli artt. 2099 c.c. 36 Cost., la somma complessiva di Euro 21.370,73, comprensivi di indennità di trasferta, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e festività non godute, permessi non goduti nonché TFR ed indennità di preavviso, o quella maggiore o minore che riterrà di giustizia, con interessi e rivalutazione come per legge;
Vinte le spese.
La convenuta resisteva chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, la causa è stata decisa come da sentenza.
Il ricorso non può trovare accoglimento se non in minima parte.
Si premetta che la domanda con la quale il lavoratore chiede la condanna del datore di lavoro al pagamento della retribuzione è una species del genus azione di adempimento. L'orientamento della giurisprudenza civile di legittimità sul riparto dell'onere della prova in materia di azione di adempimento trova fondamento nella disposizione generale dell'art. 2697 c.c. ai sensi della quale "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento", mentre "chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è
modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda".
Se, dunque, spetta a colui che propone la domanda, provare i fatti costitutivi del diritto azionato,
mentre spetta a colui che solleva l'eccezione provare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto medesimo, è ovvio che nell'ipotesi in cui la domanda abbia ad oggetto l'esecuzione della prestazione che forma oggetto di una obbligazione, il creditore-attore deve provare la fonte del suo diritto di credito, e cioè il titolo (negozio giuridico o fattispecie legale: art. 1173 c.c.) donde lo stesso scaturisce, mentre il debitore-convenuto deve provare i fatti estintivi della sua obbligazione, ed in particolare l'avvenuto esatto adempimento della stessa.
Infatti l'inadempimento è bensì un presupposto logico della domanda, ma non è un fatto costitutivo del diritto, sicché il creditore può limitarsi ad allegarlo.
Al contrario l'adempimento, in quanto fatto estintivo del diritto, costituisce il fondamento dell'eccezione e deve essere provato dal debitore.
I principi generali elaborati dalla giurisprudenza civilistica di legittimità in materia di azione di adempimento trovano applicazione anche in quella particolare species di essa consistente nella domanda di adempimento dell'obbligazione retributiva nell'ambito del rapporto di lavoro.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Sezione lavoro della Corte di Cassazione, infatti, il lavoratore che assuma l'inadempimento o l'inesatto adempimento del datore di lavoro in ordine all'obbligo di pagamento della retribuzione contrattuale ha l'onere di provare l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché le mansioni espletate e il relativo livello retributivo.
Provati i fatti costitutivi del suo diritto, il lavoratore non deve dare la prova del mancato ricevimento della mercede, spettando al datore di lavoro l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento o gli altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi di volta in volta allegati. Sia nell'ipotesi in cui la domanda abbia ad oggetto il pagamento della retribuzione contrattuale sia nell'ipotesi in cui abbia ad oggetto il pagamento della giusta retribuzione, ai sensi dell'art.36 Cost.,
il lavoratore ha poi l'onere di provare la normativa contrattuale collettiva di riferimento.
Tornando ai fatti di causa, è a dirsi come la ricorrente, che rivendica differenze retributive dovutele in relazione al periodo di lavoro prestato alle dipendenze del resistente ( il periodo risulta documentalmente), sia nello specifico onerata di dimostrare lo svolgimento dell'attività di lavoro secondo le modalità qualitative e quantitative indicate in ricorso.
1) Viene in rilievo in primo luogo l'asserito diritto alla indennità di trasferta.
La ricorrente avrebbe prestato gran parte della propria attività lavorativa in trasferta presso vari cantieri edili delle province di Caltanisetta, Enna, Ragusa ed Agrigento, per svolgervi attività di proselitismo sindacale, tesseramento ed assistenza agli operai;
segnatamente, in seno al ricorso la
Pt 1 assume che "verso le 8:30 di ogni giornata lavorativa sarebbe partita con il proprio mezzo"
alla volta dei detti cantieri per poi, alle ore 16:00, recarsi presso la sede di Gela per svolgere le mansioni di operatrice CAF per operai.
La ricorrente muove dall'affermazione che "parte datoriale, in merito all'indennità di trasferta, ha optato per un indennità forfettaria e quest'ultima non sarebbe stata pagata per tutte le giornate di trasferta prestate".
La controparte contesta, in primo luogo, che la datrice “abbia optato per un indennità forfettaria"
unilateralmente o, peggio, arbitrariamente.
CP 4Ed invero, la allega che a norma dell'art. 56 del C.C.N.L. di riferimento, ha previamente concordato con la ricorrente l'ammontare del rimborso forfetario per trasferta, in misura pari a quella esposta nei prospetti paga (che vengono allegati).
In sostanza il pagamento di una indennità forfettaria è la conseguenza della applicazione del CCNL
di riferimento e non di una scelta unilaterale della datrice di lavoro.
Inoltre ed è questo dato dirimente, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente in seno alle note difensive, la resistente ha specificamente contestato l'allegazione secondo cui la Pt 1 avrebbe svolto quotidianamente in trasferta la sua attività lavorativa ed infatti si legge testualmente nella memoria di costituzione: contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, quest'ultima, lungi dall'essere stata comandata dalla AT in trasferta "in ogni giornata lavorativa" (cfr. ricorso,
pag. 2), si è effettivamente recata in missione esclusivamente nei giorni indicati nei prospetti paga (
pagg 4 e 5).
Quindi in sintesi si ha che: dalle buste paga risulta il pagamento di somme a titolo di indennità di trasferta;
la ricorrente sostiene che tali somme sarebbero inadeguate a remunerare le trasferte,
reputando che le spetti l'indennità di trasferta per tutti i giorni lavorativi dalla stessa effettuati e non solo per quelli indicati nelle buste paga (pag 3 delle note difensive del 17.03.2023).
All'evidenza, trattasi di un problema di quantizzazione delle trasferte.
La ricorrente assume di aver svolto la sua attività di lavoro in trasferta con cadenza quotidiana.
Posto che la resistente contesta recisamente tale circostanza, sostenendo che i giorni di trasferta sono solo quelli risultanti dai prospetti paga, a differenza di quanto ritenuto dalla Pt 1 che
impropriamente invoca il disposto dell'art 115 cpc (note del 17.03.2023 pag 2), il problema resta quello di stabilire se le trasferte effettuate siano in numero diverso da quello risultante documentalmente (ovvero dai prospetti paga).
Sul punto la parte su cui grava il relativo onere probatorio, ovvero la parte ricorrente, nulla ha provato né chiesto di provare.
La prova orale è sul punto inconducente tenuto conto che il relativo capitolo, ipoteticamente atto a provare la cadenza quotidiana delle trasferte, non viene demandato a testi, ma al solo legale rappresentante dell'azienda resistente. Attesa la più che verosimile infruttuosità di tale mezzo di prova, alla luce delle allegazioni di segno opposto di parte resistente, l'interrogatorio formale non veniva ammesso dal decidente.
2) Sulla indennità per uso del mezzo proprio.
Sostiene la lavoratrice che non le sarebbe stata corrisposta l'indennità per l'uso del mezzo proprio. Per parte sua, la resistente contesta che la Pt 1 abbia fatto uso del mezzo proprio e, comunque, che la CP 4 deducente le abbia richiesto di utilizzarlo.
Norma pattizia di riferimento è l'art 51 che prevede:
All'impiegato che, a richiesta dell'impresa, usi in via continuativa mezzi di trasporto di sua proprietà
per l'espletamento delle mansioni affidategli (personale addetto al recapito, alla sorveglianza di più
cantieri, ecc.) deve essere corrisposto, a titolo di rimborso delle spese di manutenzione e di indennizzo per usura del mezzo, un compenso da concordare tra le parti.
Anche in questo caso, in difetto di prova dell'uso continuativo del mezzo proprio della ricorrente e della richiesta in tal seno della resistente, che sarebbe stato onere della parte che agisce in giudizio per fare valere il relativo diritto dimostrare, ovvero in assenza dei presupposti di operatività della norma e di debenza della relativa indennità, nulla può essere preteso a tale titolo dalla ricorrente.
3) Sulla indennità di mancato preavviso.
Sul punto la resistente, su cui grava l'onere probatorio, circa l'intervenuto adempimento, non prova alcunchè.
La stessa si limita infatti, a rinviare rispettivamente, al prospetto paga del mese di giugno 2019 ed agli gli estratti conto che si versano in atti. Sostiene che il pagamento della suddetta indennità
"seppure frazionatamente”, pari ad euro 2066,70, emerge dal raffronto tra i suddetti documenti.
D'altra parte da un'analitica lettura degli estratti conto prodotti, da cui si esime la parte resistente,
emerge semplicemente che, a fronte di una busta paga (ci si riferisce alla busta paga di Giugno 2019)
che prevedeva un netto a pagare di € 3.933,09, parte resistente ha effettuato bonifici in favore della
Pt 1 per complessivi € 1.913,08 (il primo, dell'importo di € 1.000,00, veniva effettuato in data 10
Dicembre 2019, mentre il secondo, dell'importo di € 913,08, veniva effettuato in data 14 Gennaio
2020), somma neppure corrispondente all'importo della indennità.
Se ne trae che i documenti prodotti non provano l'adempimento della parte datrice di lavoro in ordine alla suddetta indennità che deve essere pagata alla Pt_1
Sulla mancata erogazione della tredicesima e quattordicesima mensilità. Si osserva che la resistente assume che gli importi pari ad € 861,20 (13^) e pari ad € 1.722,40 (14^),
sono stati regolarmente corrisposti “come comprovato dall'estratto conto dei mesi di dicembre 2019
e gennaio 2020".
In effetti nel periodo di riferimento risultano in favore della Pt 1 i seguenti pagamenti:
euro 1000,00 in data 10.12.2019 ( causale: acconto retribuzione giugno 2019);
euro 1000,00 in data 23.12.2019 (causale: acconto retribuzione maggio 2019);
euro 913,08 in data 14 gennaio 2020 (causale: saldo retribuzione giugno 2019).
Il fatto che la causale del 23.12.2019 sia imputabile a mero errore ( laddove si indica il mese di maggio, in luogo del mese di giugno) è comprovato dagli stessi estratti conto.
Così vedansi le causali dei bonifici effettuati in favore della ricorrente, rispettivamente, in data 11
giugno 2019, "ACC. MAGGIO 2019", per l'importo di euro 1000,00 ed il il 18 luglio 2019 con causale "SALDO RETRIBUZIONE MAGGIO 2019” per l'importo di euro 267,00. Tenuto conto del contenuto del prospetto paga del mese di maggio 2019 "netto in busta € 1.267.00", risulta evidente che la relativa retribuzione era già stata interamente corrisposta alla ricorrente e pertanto risulta documentalmente comprovato che la causale del 23.12.2019 è effettivamente frutto di refuso ed è
pertanto imputabile alla busta paga di giugno 2019.
Le somme erogate per complessivi euro 2913,00, coprono l'importo dovuto per i titoli rivendicati, di guisa che nulla è dovuto alla ricorrente in parte qua. Né la ricorrente assume che tali pagamenti siano imputabili ad altre causali.
4) In ordine al TFR dovuto per 1466,66 (vedi tabella di cui alla pag 13 del ricorso).
La datrice deduce in memoria che s'è vista notificare, in data 23 maggio 2019, un atto di pignoramento ad istanza della Controparte_5 ed in danno della lavoratrice ricorrente ed ancora che in ossequio alle norme che impongono al terzo pignorato (nella specie datore di lavoro) di accantonare, nella misura di legge, le somme dovute al debitore esecutato (ossia alla lavoratrice odierna ricorrente) – ha provveduto ad accantonare le somme dovute alla ex lavoratrice a titolo di spettanze retributive e di T.F.R., per poi pagarle in favore del creditore procedente, e ciò non d'arbitrio ma giusta ordinanza di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Gela,
per come è comprovato anche dall'estratto conto del mese di luglio 2019.
Quanto sopra risulta comprovato documentalmente, giusta produzione rispettivamente,
dell'ordinanza (doc. 31) e dell'estratto conto (doc. 27) dal quale risulta, in data 29 luglio 2019, il pagamento di un importo di euro 1491,71 con causale somme dovute per giusta ordinanza tribunale.
Ancora una volta, a fronte della mancata deduzione da parte della ricorrente (note del 17.03.2023)
circa l'imputabilità ad altre causali di tali versamenti, nulla può dirsi dovuto alla Pt 1 a titolo di
TFR.
5) In ordine infine, alla pretesa relativa a festività, ferie e permessi non goduti, la domanda risulta formulata in termini generici ed invero la ricorrente si limita ad un acritico rimando alle tabelle inserite nel corpo del ricorso, senza specificare nella parte descrittiva quanti e quali siano con esattezza le festività lavorate, e le ferie ed i permessi non goduti. A fronte del difetto allegatorio non possono non fare fede le buste paga versate in atti da cui risulta il godimento di ferie e permessi nella misura ivi indicata.
In conclusione a parte la indennità di mancato preavviso che risulta dovuta, si osserva come non siano stati offerti da parte della ricorrente, che pur ne aveva l'onere, adeguati riscontri a dimostrazione degli assunti fondanti le altre pretese avanzate in ricorso.
Le spese di lite in ragione della soccombenza reciproca vanno compensate
P.Q.M.
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
In parziale accoglimento del ricorso accerta la mancata corresponsione della indennità di mancato preavviso e per l'effetto condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente nella misura indicata in ricorso e non contestata di euro 2066,70.
rigetta per il resto il ricorso.
Compensa le spese.
Enna, 26 febbraio 2025