Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 4257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4257 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n.15120/2023 R.G.L. vertente
TRA
rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, Parte_1 dall'avv. Enrico Soprano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, Via
Posillipo n. 9
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente della e legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Filomena Luongo dell'Avvocatura regionale, giusta procura generale ad lites per notaio Per_1
Rep. n. 33646 raccolta n. 15752 del 14/03/2018 (documento n.1),
[...] elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 81
RESISTENTE
OGGETTO: indebito indennità accessorie
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7 agosto 2023 la ricorrente indicata in epigrafe ha adito il
Tribunale in funzione di giudice del lavoro, per sentir accertare: a) l'inesistenza di ogni e qualsivoglia diritto della e, in ogni caso, del Controparte_1 [...]
e della , alla ripetizione Controparte_3 Controparte_4 delle somme corrisposte ad essa istante tra il febbraio 2012 e il marzo 2014, richieste
“a titolo di ripetizione del debito da ingiustificato arricchimento, a seguito dell'annullamento del titolo per l'erogazione percepita, derivante dalla sentenza n. 146/2019 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2, commi 2 e 4 della legge regionale della n. 20/2002, nonché dell'art. 1, CP_1 comma 1, della legge regionale della n. 25/2003, nella parte in cui il CP_1 primo sostituisce il comma 2 e il secondo inserisce il comma 4 nell'art. 58 della legge regionale della n. 10/2001 – Esecuzione delle decisioni della Corte CP_1 dei Conti n. 172/2019 e 217/2019”,; per sentir condannare il e/o la Controparte_3 CP_1
e la , in solido o chi di essi di ragione,
[...] Controparte_4 alla restituzione e pagamento, in suo favore, di tutti gli importi medio tempore trattenuti e/o incassati, maggiorati degli interessi legali, a titolo di pretesa restituzione delle indennità di cui alle L.R. 20/2002, 25/2003; spese vinte
Ha esposto:
-di essere dipendente della Giunta e di aver prestato Controparte_3 servizio, in posizione di comando presso il , dal Controparte_3
14.02.2012 al 31.03.2014 presso la VII commissione permanente Consiliare
1
; Controparte_3
- di aver svolto, in aggiunta alle mansioni riconducibili alla categoria di inquadramento C3, all'attualità C5, mansioni di collaboratore di segreteria, occupandosi della ricerca del materiale necessario ai consiglieri regionali per le discussioni da tenere in Consiglio Regionale per le materie di competenza, o per rispondere alle interrogazioni consiliari, del lavoro di segreteria dell'VIII commissione cui era stata assegnata, svolgendo, altresì, attività di supporto al consigliere durante le sedute consiliari;
Descritte le mansioni riconducibili alla categoria di inquadramento ha aggiunto che :
- dall'1.01.2013, il comando presso il è Controparte_3 proseguito presso la Commissione di Inchiesta Anticamorra, con gli stessi compiti svolti nell'arco temporale compreso tra il 14.02.2012 e il 31.12.2012 presso l'VIII Commissione;
- in data 26.03.2014, è stato disposto il rientro presso la Controparte_4
con decorrenza dall'1.04.2014;
[...]
- i compiti di supporto alle attività delle commissioni consiliari regionali presso le quali era stata comandata oltre ad essere qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli propri delle mansioni di inquadramento sono stati svolti ben oltre le 16.00;
Ricostruito in dettaglio il contesto normativo e contrattuale di riferimento della domanda di accertamento negativo della pretesa della P.A., ha narrato del giudizio di parificazione della Corte dei Conti nell'ambito del quale i giudici contabili hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 4 (recte: dell'art. 2) della legge regionale della n. 20/2002 e dell'art. 1, comma 1, CP_1 della legge regionale della n. 25/2003 conclusosi con sentenza della Corte CP_1
Costituzionale n. 146/2019, riassumendone la portata .
Ha sostenuto che con la decisione n. 172 del 30.07.2019, la Corte dei Conti non ha parificato, limitatamente al rendiconto 2016, le poste passive concernenti i trasferimenti al Consiglio , in relazione al trattamento accessorio del CP_3 personale “erogato senza titolo, nei termini e nelle quantità ricostruite in parte motiva” il che avrebbe dovuto comportare, la necessità di effettuare correzioni sul correlato risultato di amministrazione presunto
Con la successiva decisione n. 217 depositata in data 27.12.2019, la Corte dei Conti ha parificato il rendiconto finanziario regionale per gli esercizi 2017 e 2018 incidentalmente rilevando, che “l'attivazione di una specifica partita del fondo oneri, necessaria per dare piena attuazione alla decisione n. 172/2019, è stata rinviata al bilancio di previsione e al rendiconto 2019”.
Ha proseguito affermando :
- di aver ricevuto in data 30.5.2023 nota della Giunta Regionale prot. 273865 del
26.05.2023, avente ad oggetto ripetizione del credito, da ingiustificato arricchimento, a seguito dell'annullamento del titolo per l'erogazione percepita, derivante dalla sentenza n. 146/2019 della Corte Costituzionale in relazione agli
2 importi presuntivamente erogati a titolo di trattamento economico accessorio ex L.R.
25/2003 e/o L.R. 20/2002 per il periodo compreso tra il 2009 e il 2019, nella misura di complessivi € 10.969,40 netti, con la precisazione che tale l'importo è suscettibile di variazione in aumento o diminuzione , contestualmente preannunciando l'avvio della trattenuta mensile, nella misura di € 332,41 sino alla concorrenza del presunto credito.
Ha eccepito l'inesistenza e/o infondatezza della pretesa restitutoria stante la prescrizione quinquennale e, in subordine, l'intervenuta prescrizione decennale nel decennio anteriore al 30.05.2023; l'insussistenza della pretesa per la irretroattività degli effetti della pronunzia del Giudice delle leggi n. 146/2019 stante la natura di diritti quesiti delle indennità incamerate per prestazioni già rese, annoverabili tra i rapporti esauriti, pena la violazione del principio costituzionale sancito dall'art. 36, comma 1 della Carta, a tenore del quale il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, svolto al di fuori del normale orario di lavoro con lo svolgimento di prestazioni qualitativamente e quantitativamente diverse da quelle relative alla mansione di inquadramento: Ha evidenziato che la pronunzia di incostituzionalità è giunta a valle del giudizio intrapreso dalla Corte dei Conti - di non parificazione della sola spesa sostenuta per il personale del limitatamente all'esercizio Controparte_3 finanziario 2016, ferma l'intangibilità dei precedenti esercizi finanziari del bilancio del .Ha lamentato la lesione del principio Controparte_3 dell'affidamento nella certezza giuridica, parimenti affermato a livello costituzionale stante anche l'insussistenza di qualsivoglia condotta colposa addebitabile ad essa istante richiamando ampiamente la portata delle pronunce di incostituzionalità In subordine ha eccepito l'insussistenza dei presupposti ex art. 2041 c.c. il cui onere probatorio incombe sulla P.A. resistente comunque ostacolata dalla avvenuta esecuzione delle prestazioni lavorative come tali irripetibili pena un'inammissibile arricchimento senza causa in danno della controparte anche sotto il diverso profilo della cristallizzazione della debenza dell'indennità negli accordi sindacali susseguitisi nel tempo, nelle delibere dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio adottate in esecuzione del nuovo ordinamento. CP_3
Infine eccepito l'infondatezza della pretesa restitutoria anche alla luce della previsione contenuta nell'art. 2126 c.c., che postula la salvezza degli effetti della prestazione resa di fatto .
Ha quindi rassegnato le soprascritte conclusioni.
Nel costituirsi tempestivamente, la ha integralmente contestato Controparte_1
l'assunto attoreo concludendo per l'inammissibilità e infondatezza della domanda nel merito, spese vinte.
All'udienza di discussione, istruita la causa in via documentale, è stata decisa mediante separata sentenza all'esito della trattazione cartolare.
3 La domanda può essere accolta solo in parte anche in conformità degli orientamenti sul tema già espressi nelle sentenze emesse dall'intestato Tribunale (sent.
n.4072/2023 Giudice Picciotti e n. 1549/2024 Giudice Bonfiglio) e qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.
Trattasi di azione di accertamento negativo del diritto alla ripetizione di somme incamerate dalla ricorrente tra il febbraio 2012 e il marzo 2014 mediante recupero delle somme introitate al netto mediante trattenuta mensile di € 332,41.
Esse sono state pretese in restituzione dalla con atto notificato Controparte_1 alla ricorrente in data 30.5.2023. a titolo di “…atto ripetizione del debito da ingiustificato arricchimento, a seguito dell'annullamento del titolo per l'erogazione percepita, derivante dalla sentenza n. 146/2019 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2, commi 2 e 4 della legge regionale della n. 20/2002, nonché dell'art. 1, comma 1, della legge regionale della CP_1
n. 25/2003, nella parte in cui il primo sostituisce il comma 2 e il secondo CP_1 inserisce il comma 4 nell'art. 58 della legge regionale della n. 10/2001 – CP_1
Esecuzione delle decisioni della Corte dei Conti n. 172/2019 e 217/2019”. L'atto di recupero trova ragione d'innesco in una pronuncia della SU , la n.146 del 19.06.2019, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale della n. 20/2002, nella parte in cui sostituiva il comma 2 CP_1 dell'art. 58, legge regionale n. 10/2001, e dell'art. 1, comma 1, della legge regionale della n. 25/2003, nella parte in cui aggiungeva il comma 4 al già citato art. CP_1
58, L.R.C. 10/2001.
La questione era stata sollevata dalla Corte dei Conti, sez. regionale di controllo della con ordinanza dell'8.10.2018, nell'ambito del giudizio di Controparte_1 parificazione dei rendiconti generali della per gli esercizi Controparte_1 finanziari 2015 e 2016 ove era stato rilevato l'esborso di consistenti somme complessivamente erogate al personale in servizio nel ruolo del Consiglio regionale a titolo di indennità previste dalle leggi regionali nn. 20/2002 e 25/2003. Nel pronunciare l'illegittimità costituzionale delle norme regionali, la Corte Costituzionale rilevava che “le norme regionali richiamate, come è evidente, istituiscono nuovi fondi al fine di destinare risorse ulteriori al trattamento accessorio dei dipendenti regionali, con elargizioni indistinte destinate a tutto il personale comandato o di-staccato presso il Consiglio regionale (o presso organi dello stesso)
e a quello in servizio presso le strutture organizzative del Consiglio, in ragione della mera attività di assistenza agli organi del Consiglio stesso. Nella relazione di accompagnamento alla decisione di parifica del rendiconto regionale relativo all'esercizio 2013, la Sezione regionale di controllo per la aveva, non a CP_1 caso, già segnalato che si tratta di indennità a importo fisso, sganciata da considerazioni di rendimento. Tali previsioni, peraltro, non trovano riscontro nella contrattazione collettiva nazionale di comparto, cui il legislatore statale demanda la
4 determinazione e l'assegnazione delle risorse destinate al trattamento accessorio dei dipendenti pubblici, anche al fine di premiare il merito e il miglioramento delle prestazioni dei dipendenti, come previsto in specie dall'art. 45, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Nella disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni la fonte collettiva assume caratteristiche peculiari, proprio perché fonte di rinvio governata da precisi vincoli di spesa. In ogni caso, i criteri che essa esprime per l'attribuzione delle risorse disponibili sono vincolanti. Alla luce di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto – che individua puntualmente le risorse aggiuntive da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (artt.
15 e 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 1° aprile 1999, comparto Regioni e autonomie locali;
art. 31 del CCNL 22 gennaio 2004 del comparto Regioni e autonomie locali) e le àncora alla finalità di «promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati» (così l'art.
17 del CCNL del 1° aprile 1999) – si conferma il contrasto delle norme regionali censurate con i parametri costituzionali evocati. Le norme regionali hanno introdotto la previsione di un nuovo trattamento economico accessorio per il personale regionale che, oltre a non essere coerente con i criteri indicati dai contratti collettivi di comparto, è innanzi tutto in contrasto con la riserva di competenza esclusiva assegnata al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. in materia di ordinamento civile. A questa materia, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del
2017; n. 257 del 2016; n. 180 del 2015; n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014), deve ricondursi la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici e quindi anche regionali, «retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva» nazionale, cui la legge dello Stato rinvia (sentenza n. 196 del 2018). Non è superfluo rimarcare che lo spazio della contrattazione decentrata e integrativa, individuato dall'art. 40, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 come sede idonea per la destinazione di risorse aggiuntive relative al trattamento economico accessorio colle-gato alla qualità del rendimento individuale, è uno spazio circoscritto e de-limitato dai contratti nazionali di comparto. La contrattazione non potrà che svolgersi «sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedo-no». Come questa Corte ha recentemente evidenziato «[i] due livelli della contrattazione sono […] gerarchicamente ordinati, in specie nel settore del lavoro pubblico, poiché solo a seguito degli atti di indirizzo emanati dal e CP_5 diretti all' per l'erogazione dei fondi, secondo quanto previsto dalla CP_6 contrattazione collettiva nazionale, può aprirsi la sede decentrata e sotto-ordinata di contrattazione» (sentenza n. 196 del 2018). L'istituzione dei nuovi fondi, prevista dalle norme regionali in violazione della competenza legislativa esclusiva statale, ha
5 determinato, quale inevitabile conseguenza, un aggravio della spesa per il personale regionale che, «per la sua importanza strategica, [costituisce] non già una minuta voce di dettaglio» nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma «un importante aggregato della spesa di parte corrente» (fra le altre, sentenza n. 108 del 2011). Tale spesa, non autorizzata dal legislatore statale e dunque non divenuta oggetto di rinvio alla contrattazione di comparto, non può trovare per ciò stesso legittima copertura finanziaria. Essa incide negativamente sull'equilibrio dei bilanci e sulla sostenibilità del debito pubblico, in violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. Il nesso funzionale che connette la violazione della competenza statale in materia di
«ordinamento civile» con la tutela del bilancio inteso quale bene pubblico viene in rilievo in modo netto nello specifico caso sottoposto al vaglio di questa Corte”. Alla pronuncia di incostituzionalità, ha fatto seguito la Decisione della Corte dei
Conti n. 172/2019/PARI con cui non è stato parificato il rendiconto di bilancio, imponendo, altresì, il recupero del credito dell'Amministrazione, relativo agli emolumenti non dovuti, nei confronti dei percettori delle somme, come espressamente indicato in dispositivo nonché nella parte motiva del provvedimento
(in particolare pagg. nn. 12 e 13, lettere a), b) e c).
Di qui il recupero di somme percepite sine titulo per il quale la si Controparte_1
è dovuta adoperare in ossequio alle pronunce sia di incostituzionalità che del giudice contabile nei confronti di chi, come la ricorrente, abbia percepito pacificamente emolumenti retributivi per attività lavorative svolte in base alle leggi regionali nn.20/2002 e 25/2003, poi dichiarate incostituzionali.
Prescrizione
In limine, va esaminata l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata da parte ricorrente.
Secondo il diritto vivente, è consolidato il principio onde il diritto alla repetitio indebiti da parte della p.a., a norma dell'art. 2946 c.c., è soggetto a prescrizione ordinaria decennale il cui termine decorre dal giorno in cui le somme sono state materialmente erogate' (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 17 settembre 2014
n. 4117; nello stesso senso cfr. Consiglio di Stato sez. IV 13 aprile 2017 n.
1714;Consiglio di Stato sez. IV 03 novembre 2015 n. 5010; Consiglio di Stato sez. V
02 luglio 2010 n. 4231; T.. La., Ro., sez. III 04 maggio 2017 n. 5262; T.. Ab.,
Pescara, sez. I 20 marzo 2017 n. 104; T.. La., Ro., sez. II 02 settembre 2015 n.
10998), e, con maggiore impegno esplicativo, che 'L'azione di recupero di somme indebitamente corrisposte al pubblico dipendente da parte della p.a. è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale.
Nel caso di specie, dunque, il termine (decennale) di prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente erogate dalla parte convenuta alla parte ricorrente ha iniziato a decorrere dal momento in cui è avvenuto ciascun pagamento indebito in favore della ricorrente, poiché il difetto di causa solvendi era contestuale ai singoli pagamenti (e non sopravvenuto ad essi). La regione ha dedotto in memoria che “il Direttore Generale Risorse Umane
Finanziarie e Strumentale (RUFS) del Consiglio regionale, con nota prot. 0017587/u
6 del 07/12/2020 , inviata all'indirizzo di posta elettronica servizio egione.campania.it, ha inteso informare la sig.ra Email_1 Parte_1 per il tramite della Giunta regionale della di aver proceduto alla CP_1 determinazione delle somme erogatele, sine titulo, per il periodo 2009/2019, pari a complessivi € 22.552,21 al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali… Senonchè, è la stessa comparente che ha rimarcato più avanti che “la sopra menzionata comunicazione prot. 0017587/u del 07/12/2020 è stata acquisita al protocollo della Giunta regionale della solo in data 24/05/2023 e CP_1 trasmessa alla dipendente in menzione con nota prot. 2023. 0273865 del 26/05/2023
.
Ne deriva che il primo atto interruttivo idoneo è quello ricevuto dalla ricorrente il
31.5.2023 con conseguente prescrizione delle somme incamerate fino al 30.5.2013.
Rapporti esauriti
Quanto alle restanti somme non coperte da prescrizione, va osservato che il recupero di somme indebitamente erogate dalla Pubblica Amministrazione ai propri dipendenti ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell'art. 2033 c.c., di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate (ex pluribus Cons. Giust. Ammin. Sicilia, sez. giurisd., 15 gennaio 2002, n. 8; C.d.S., sez. 4^, 17 dicembre 2003, n. 8274; sez. 6^, 12 dicembre 2002, n. 6787; 20 dicembre
2005, n. 7221, C.d.S., sez. 4^, 4 febbraio 2008, n. 293; nonché Cass. n. 8338 del
08/04/2010).
Nel caso di specie non è neppure contestato che le somme di cui l'Amministrazione ha chiesto la restituzione siano state effettivamente corrisposte alla ricorrente, sicchè pienamente legittimo appare il relativo recupero, indipendentemente dallo stato soggettivo in cui il percipiente versava allorquando le ha erroneamente incassate, stato soggettivo che rileva solo ai fini della decorrenza degli interessi (art.2033 c.c.).
Né può convenirsi con la tesi attorea, secondo cui la irretroattività degli effetti della pronunzia del Giudice delle leggi n. 146/2019 porrebbe al riparo la ricorrente dal recupero, trattandosi di somme erogate in un passato ormai trascorso e in regime di corrispettività rispetto a prestazioni , ulteriori , già rese al di fuori dell'orario di lavoro.. E' noto , infatti, che le pronunce dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano la norma con effetto "ex tunc", con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione.
Il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo riguarda le sole ipotesi in cui si sia formato il giudicato, si sia verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo ovvero si siano prodotte preclusioni processuali, decadenze o prescrizioni
7 non direttamente investite, nei loro presupposti formativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità (Cass. Civ. Sez. Lav.
7.7.2020 n. 14085).
Nella specie, non è intervenuta alcuna pronuncia passata in giudicato dichiarativa del diritto della parte ricorrente alla corresponsione delle somme e, conseguentemente, non possono invocarsi diritti quesiti.
Buona fede dell'accipiens Nemmeno è di ostacolo alla restituzione, l'invocata buona fede della ricorrente in quanto essa, rilevante solo per la decorrenza degli interessi non richiesti dalla PA, non determina l'estinzione dell'obbligazione restitutoria dell'accipiens. Secondo la consolidata giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione, infatti, nell'impiego pubblico privatizzato nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta da un'amministrazione nei confronti di un proprio dipendente, in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l'erogazione e' avvenuta "sine titulo", la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex articolo 2033 c.c., per la buona fede dell'accipiens, buona fede che ai sensi della norma medesima vale soltanto ad escludere la restituzione dei frutti e degli interessi maturati prima della domanda giudiziale (Cassazione civile sez. lav.,
20/02/2017, n. 4323; 4230 del 2016 e n. 4086 del 2016; n. 24835 del 2015; n.
8338/2010).
Sul punto, occorre considerare che, secondo l'articolo 1 del protocollo 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, non e' la semplice buona fede del ricevente ad impedire alla pubblica amministrazione di ripetere l'indebito retributivo, ma il
"legittimo affidamento" del dipendente alla definitività della attribuzione, fondato sul concorso di plurime circostanze di fatto: pagamento effettuato dalla pubblica amministrazione spontaneamente ovvero su domanda del dipendente in buona fede;
apparenza del titolo del pagamento;
durata nel tempo dei versamenti;
assenza della riserva di ripetizione;
buona fede del ricevente.
Inoltre - (avendo la Corte EDU riconosciuto la legittimità dell'azione di recupero e la sua rispondenza ad uno scopo parimenti legittimo) - la violazione del diritto dell'individuo ricorre solo in caso di esito negativo del test di proporzionalità sotteso alla norma convenzionale;
a sua volta in tale test rilevano ulteriormente: l'esclusiva imputabilità alle autorità pubbliche dell'errore del pagamento, il pagamento delle retribuzioni indebite quale corrispettivo dell'attività lavorativa ordinaria, la situazione economica dell'accipiens al momento della condanna al rimborso (si vedano i punti
72 e 73 della sentenza della CORTE EDU in considerazione).
La Corte Costituzionale, con sentenza 8/2023 del 27.1.2023, ha ritenuto che “la norma che costituisce la fonte generale dell'indebito oggettivo, vale a dire l'art. 2033 cod. civ., non presenta i prospettati profili di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., rispetto al parametro interposto di cui all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte
EDU”. Per la Corte, la clausola della buona fede oggettiva consente di adeguare, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato; inoltre, in
8 presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale.
In ordine al test di proporzionalità, è agevole osservare che la PA ha richiesto somme al netto rispetto all'indebito lordo con abbattimento del 48,65% , relative alla sola sorta capitale, ed ha provveduto ad un'ampia rateizzazione del debito restitutorio ( cfr comunicazioni di ripetizione in atti), Sul punto va evidenziato come la SU abbia precisato che le condizioni personali del debitore, “ove correlate a diritti inviolabili, potrebbero far ritenere al giudice definitivamente giustificato anche un adempimento parziale, che solo in casi limite potrebbe approssimarsi alla totalità dell'importo dovuto” e con specifico richiamo ad alcune pronunce del Consiglio di
Stato (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 30 gennaio 1990, n. 57; danno applicazione a quanto sopra richiamato sezione sesta, sentenze 27 ottobre 2014, n.
5315; 12 dicembre 2002, n. 6787 e 28 maggio 2001, n. 2899) abbia rimarcato che va evitata una modalità della ripetizione ( e non la ripetizione stessa) che sia tale da compromettere le esigenze primarie dell'esistenza. In altri termini solo “in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale”, ove detta aggettivazione non lascia margini di dubbio alla estrema residualità, con onere probatorio a carico dell'accipies, delle ipotesi in cui l'irripetibilità possa riguardare l'importo dovuto e comunque mai nella sua totalità.
Ebbene , la parte ricorrente non ha dedotto né chiesto di provare in che modo la trattenuta mensile di € 332,41 mensili abbia potuto incidere, compromettendoli, su suoi diritti inviolabili.
Prestazione di fatto
Quanto poi all'applicabilità del disposto di cui all'art 2126 cc, trattasi di previsione che esclude la ripetizione dell'indebito ed è riferita a una prestazione di natura retributiva. Il fondamento di tale speciale disciplina si rinviene nella causa dell'attribuzione, costituita da una attività lavorativa che è stata, di fatto, concretamente prestata, pur se si dimostra giuridicamente non dovuta.
La peculiare protezione di simile causa attributiva, che si pone in termini sinallagmatici rispetto alla retribuzione indebita, giustifica, pertanto, sia la pretesa a conseguire il corrispettivo sia, qualora questo sia stato già erogato, l'irripetibilità del medesimo, a dispetto della nullità o dell'annullamento (totale o parziale) del contratto di lavoro e persino in presenza di una illiceità dell'oggetto o della causa, ove siano state violate norme poste a tutela del lavoratore.
L'art. 2126 cod. civ. costituisce, dunque, un presidio contro pretese restitutorie avanzate dal datore di lavoro, compresa la pubblica amministrazione (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanze 5 novembre 2021, n. 32263 e 31 agosto 2018,
n. 21523), ma a condizione che l'indebito retributivo corrisponda a una specifica
9 prestazione, effettivamente eseguita (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza
23 novembre 2021, n. 36358).
Per converso, la norma non trova applicazione qualora la prestazione si configuri quale mero aumento della retribuzione, ad es., di posizione di un incarico dirigenziale e, dunque, non si ponga in una relazione sinallagmatica con una specifica prestazione lavorativa aggiuntiva, sì da comportare - dal punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale - «il trasmodare dell'incarico originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa» (Cass. ordinanza n. 36358 del
2021).
Va, poi, ricordato il principio affermato dalla suprema Corte per cui “In caso di invalidità dei contratti collettivi integrativi, per contrasto con i limiti o i vincoli derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, sussiste il diritto dell'ente erogatore al recupero delle somme corrisposte ai lavoratori in forza di apposite previsioni dei contratti integrativi, non trovando applicazione l'art. 2126, comma 2,
c.c., in quanto la nullità non riguarda il contratto di lavoro bensì proprio la clausola di attribuzione del beneficio” (Cass. ord. 30748/2021).
Ebbene, nel caso in esame, deve, anche in questa sede, ribadirsi che le allegazioni attoree, alla cui carenza non può sopperirsi attraverso l'esame della documentazione con funzione meramente probatoria, non sono idonee, quanto alla descrizione del contenuto concreto della prestazione resa sia in termini quantitativi che qualitativi, ad esprimere un giudizio di adeguatezza del trattamento economico complessivamente percepito ed in ipotesi spettante per una attività che si assume resa oltre l'orario di lavoro.
Nel caso in esame la nullità ha riguardato proprio la fonte attributiva del beneficio e non il singolo contratto di lavoro sicchè la prima non può costituite l'utile parametro per valutare la corrispettività della congruità del trattamento economico in relazione alla qualità e quantità della prestazione resa ex art. 36 Cost.. D'altro canto è dato pacifico in causa che gli importi di cui si chiede la restituzione integrano delle 'indennità accessorie' le quali, allo stato degli atti, non è dato ritenere fossero finalizzate a remunerare attività lavorative esulanti dai compiti già disimpegnati, riconducibili alla categoria contrattuale d'appartenenza, posto che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili.
Peraltro il recupero disposto ha ad oggetto degli importi al netto delle ritenute di legge. Tali conclusioni consentono di escludere in radice anche i presupposti per l'invocata operatività dell'art. 2041 c.c., dal momento che l'impossibilità di sostenere un'autonoma remunerabilità delle attività svolte impedisce di concretizzare un ingiustificato arricchimento da parte della P.A. Conclusivamente la domanda va parzialmente accolta per la parte in cui l'indebito è estinto per prescrizione , mentre nel resto va respinta.
La parziale reciproca soccombenza e la particolarità della questione rendono equa la compensazione integrale delle spese.
Atti alla Corte dei Conti come da separato decreto.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, domanda e deduzione disattesa così provvede:
a ) accoglie in parte la domanda e dichiara non ripetibili le somme incamerate fino al
30 maggio 2013 per intervenuta prescrizione;
b)rigetta nel resto;
c) compensa tra le parti le spese del giudizio;
d) dispone trasmettersi gli atti alla Corte dei Conti
Si comunichi
Così deciso in Napoli il 29 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Santulli
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