Sentenza 7 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/06/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 246/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
LIGURE (GE), il 26/06/1975, residente in [...]13A 16038
SANTA MARGHERITA LIGURE IT ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. GIORDANO PIERLUIGI (C.F. ), C.F._2
che lo rappresenta e difende, come da procura in atti e
, C.F. , nata a Controparte_1 C.F._3
SANTA MARGHERITA LIGURE (GE), il 23/03/1971, residente in [...]
MADONNETTA 13A 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE IT, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. GIORDANO
PIERLUIGI (C.F. ), che la rappresenta e la difende, C.F._2
come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordati in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciato a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in SANTA MARGHERITA LIGURE il
24/04/2004 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 10.05.2013 dal Tribunale di Chiavari, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SANTA
MARGHERITA LIGURE il 24/04/2004 dai Signori:
e Parte_1 Controparte_2
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
2 “1) La casa coniugale, di proprietà del sig. concessa in uso al Per_1
ricorrente sita in Santa Margherita Ligure (Ge) alla via Madonnette Parte_1
13/1, rimarrà nella esclusiva disponibilità del medesimo. Nel predetto immobile il figlio maggiorenne potrà, se ne avrà desiderio, conservare la Per_2
residenza ed il domicilio anagrafico e fiscale e risiedere liberamente, nulla opponendovi da ora il padre . La sig.ra ivi Parte_1 Controparte_1
risiederà con il figlio fino a quando sarà ritenuto necessario. Nessuna altra pretesa potrà vantare la anche in futuro, rispetto a detto Controparte_1
immobile, rinunciando sin da ora, nel caso di eventuali modifiche delle condizioni di vita e/o di trasferimento, ad ogni diritto sulla casa coniugale.
2) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile.
3) Le parti rinunciano sin d'ora ad ogni altra pretesa, salvo quanto espressamente previsto nel presente accordo.
4) Le parti dichiarano di aver già stabilito e convenuto ogni altro rapporto di natura patrimoniale relativo a beni mobili ed immobili, diritti e ragioni, nessuno escluso e che non vi sono ulteriori pendenze, nemmeno giudiziali, tra le stesse”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2004, Numero 5, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 06/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
3