Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/03/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 1309 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA con l'avv. IACOVO BENIAMINO, Parte_1
appellante
E
, con l'avv. DENARO ANTONINO, Controparte_1
appellata oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 474/2022, pubblicata in data 16/12/2022; opposizione intimazione di pagamento.
FATTO.
1.Con ricorso depositato il 27.06.2022 davanti al Giudice del Lavoro di Paola, Parte_1
ha impugnato, nei confronti di l'intimazione di
[...] Controparte_1
pagamento nr. 07920219001429456000, notificata il 08.04.2022, relativa alla cartella esattoriale n.
07920100012559644000 avente ad oggetto, fra l'altro, sanzioni amministrative dell'Ispettorato
Territoriale del Lavoro.
A sostegno della domanda ha dedotto unicamente la prescrizione quinquennale sopravvenuta alla formazione del titolo esecutivo.
2.Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale , dopo avere rilevato che per l'opposizione a ruolo e per l'opposizione all'esecuzione legittimato passivo è l'Ente impositore mentre
[...]
lo è soltanto rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, ha dichiarato Controparte_1 inammissibile il ricorso perché < nel caso di specie, il ricorrente censura l'intervenuta prescrizione
1
2001; Cass. n. 8765 del 1997). Dall'esame degli atti risulta che la notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta in data 08.04.2022, laddove, invece, il ricorso in opposizione è stato depositato il 27.06.2022 e, quindi, ben oltre il termine perentorio di quaranta giorni prescritto dalla legge. Di tal che, ritiene il giudicante, il ricorso deve essere di chiarato inammissibile, siccome tardivo ai sensi di legge. >.
3. Il ha appellato tale decisione e ne ha chiesto l'integrale riforma, lamentando che Pt_1
l'opposizione alla intimazione è una opposizione all'esecuzione, ex art. 615 cod. civ., per la quale non è previsto alcun termine di decadenza. Ha ribadito, poi, che la pretesa creditoria fatta valere dall'opposta fosse prescritta e che, pertanto, la stessa non abbia diritto a procedere all'escussione delle somme di cui alla cartella esattoriale richiamata e indicata nell'intimazione di pagamento.
4. , ritualmente costituita, ha insistito nel rigetto dell'appello Controparte_1
poiché infondato.
5.All'udienza del 13.3.2025, sulle conclusioni delle parti che si sono riportate ai rispettivi atti introduttivi, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
DIRITTO.
6. Ha ragione l'appellante a sostenere che la domanda proposta si qualifica come opposizione all'esecuzione ex art.615, avendo con essa dedotto esclusivamente fatti estintivi successivi alla formazione del titolo esecutivo1, e che detto rimedio processuale non è assoggettato ad alcun termine di decadenza.
7. La declaratoria di inammissibilità della domanda merita tuttavia conferma, giacchè per come in motivazione già rilevato dal Tribunale, la legittimazione a contraddire sulla prescrizione del credito contributivo compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del 1 V. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 28583 del 08/11/2018: In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi.>. 2 concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito» Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o
102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo> ( sez.un. sent.n.7514/2022).
8.Ne consegue il rigetto dell'appello.
9.Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo mediante applicazione dei parametri previsti dal dm 55/2014 e succ.modif., per le cause di valore fino a
26.000 euro in relazione alle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione.
10. Stante l'esito dell'impugnazione, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020)..
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
con ricorso depositato il 29/12/2022 , avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 474/2022 , pubblicata in data 16/12/2022 , così provvede:
- rigetta l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 2906,00, oltre accessori di legge;
-si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione .
Catanzaro, 13/03/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
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