Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 21/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
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R.G. n.561/2024 a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi - Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
3) dott. Stefano Bergonzi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 561 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(c.f. ), elett.te dom.ta in Parte_1 C.F._1
Ronchi dei Legionari (GO), alla Via 4 Novembre n. 13, presso lo studio dell'avv.
LAURENTI MONICA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ), elett.te dom.to in Palmanova, CP_1 C.F._2
alla VIA RENIER n. 3, presso lo studio dell'avv. CANDOTTO NICOLE
VERONICA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.11.2024, i difensori delle parti hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la separazione dei coniugi, ai sensi dell'art. 151 c. 1 c.c., recependo, quanto alle statuizioni accessorie, gli accordi raggiunti dalle parti e con rimessione in istruttoria per il prosieguo del giudizio.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.7.2024, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio il 30/05/2009 con , in Ronchi dei Legionari, CP_1
nel corso del quale sono nati i figli (il 09/10/2004), maggiorenne ma non Per_1
economicamente indipendente, (nato il [...]) ed (nato il Per_2 Per_3
09/11/2010), ha adito il Tribunale di Gorizia per la pronuncia della separazione personale dei coniugi, chiedendo, quanto alle statuizioni accessorie, l'addebito della separazione al resistente, l'affidamento esclusivo dei figli minori con l'assegnazione della casa coniugale, sita in Ronchi dei Legionari (GO), alla Salita
Ottone Pecorari n. 3, la regolamentazione del diritto di visita paterno ai figli minori secondo un articolato calendario, e, quanto alle questioni economiche, il versamento di un assegno mensile di complessivi € 700,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, di cui € 100,00 per il proprio mantenimento ed € 600,00 per il mantenimento dei tre figli (ossia € 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate dal
Protocollo del Tribunale di Gorizia, con il riconoscimento del diritto a percepire per intero l'assegno unico per i figli e con la previsione dell'obbligo di ciascuna parte di provvedere al pagamento delle rate del mutuo fondiario nella misura del
50%, mediante versamento delle relative somme sul conto corrente cointestato, acceso presso a Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse Filiale.
In particolare, la ricorrente ha posto a fondamento della domanda di affidamento esclusivo dei minori il comportamento disinteressato del padre nei confronti dei figli successivamente al suo allontanamento dell'abitazione familiare, avvenuto tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, a seguito dell'avvio di una relazione sentimentale con un'altra donna.
Si è costituito nel presente procedimento , il quale, senza opporsi CP_1
pronuncia della separazione, alla regolamentazione del diritto di visita ai minori secondo le modalità proposte dalla controparte e all'assegnazione della casa coniugale alla madre, ha chiesto il rigetto sia dell'avversa domanda di addebito che della domanda della ricorrente volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore, chiedendo, in subordine, la riduzione ad € 50,00 mensili per un periodo non superiore a sei mesi, nonché, in via riconvenzionale,
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dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, una volta decorso il termine previsto dalla legge.
Per quanto riguarda le questioni relative ai figli, il resistente ha contestato le circostanze poste dalla ricorrente a fondamento della domanda di affidamento esclusivo, chiedendo disporsi l'affidamento condiviso dei minori, con collocamento prevalente presso la residenza materna, nonché di contribuire al mantenimento dei tre figli, con il versamento di un assegno mensile di complessivi
€ 360,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate dal protocollo del
Tribunale di Gorizia, aderendo alle ulteriori domande della ricorrente relative all'assegno unico e al pagamento delle rate del mutuo.
Ciò posto, all'udienza del 26.11.2024, le parti, comparse personalmente, hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato nei termini di seguito riportati:
1. I coniugi chiedono di essere autorizzati a vivere separati:
2. I figli minori ed sono affidati ad entrambi i genitori, con Persona_4 Per_3
collocamento prevalente presso la residenza della madre, alla quale viene assegnata la casa familiare, sita in Ronchi dei Legionari (GO), alla salita Ottone Pecorari n. 3, tavolarmente individuata alla P.T. 605 c.t. 2 di VERMEGLIANO, p.c.e. 54/4;
3. Salvo diversi e migliori accordi e subordinatamente alla volontà dei minori,
potrà vedere e tenere con sé i figli ed a weekend CP_1 Per_2 Per_3
alternati, dal venerdì sera alle ore 19.00 alla domenica sera alle ore 21.00, e li riaccompagnerà presso l'abitazione materna nonché un pomeriggio infrasettimanale, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi dei figli. Le vacanze pasquali saranno trascorse alternativamente di anno in anno con i genitori. Durante le festività natalizie, i figli staranno alternativamente di anno in anno con uno dei due genitori nelle giornate che vanno dalla mattina del 23 dicembre alla sera del 26 dicembre e dalla sera del 30 dicembre alla sera del 2 gennaio con l'altro. Nel periodo estivo, i figli trascorreranno con ciascun genitore almeno due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno;
4. verserà, in favore di l'assegno mensile di CP_1 Parte_1 complessivi € 450,00, quale contributo per il mantenimento dei tre figli (ossia €
150,00 per ciascun figlio), entro il giorno 5 di ogni mese, somma che sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT;
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5. le spese straordinarie come individuate dal protocollo del Tribunale di Gorizia saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%;
6. verserà, in favore di , un assegno mensile CP_1 Parte_1 di € 50,00 per il suo mantenimento, entro il 5 di ogni mese, somma che sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT;
7. continuerà a percepire per intero l'assegno unico e Parte_1
universale per i figli;
8. La rata del mutuo fondiario sarà pagata al 50% dai coniugi con versamento delle relative somme sul C/C di appoggio cointestato acceso presso a Banca di Credito
Cooperativo di Staranzano e Villesse Filiale di Ronchi dei Legionari;
9. rinuncia alla domanda di addebito della separazione e Parte_1
accetta la rinuncia. CP_1
Orbene, la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., avendo la ricorrente rinunciato alla domanda di addebito con accettazione della controparte.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Tribunale intende recepire l'accordo sottoscritto dai coniugi all'udienza del 26.11.2024, nei termini indicati in dispositivo, in quanto non contrario ad alcuna norma imperativa e conforme all'interesse dei minori.
Si dà atto di non aver provveduto all'audizione dei minori, in quanto da ritenersi superflua, in considerazione del contenuto dell'accordo.
Atteso che il giudizio deve proseguire per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, si provvede alla rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
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Vanno disposte la formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
Si provvederà sulle spese al definitivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Gorizia, non definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c. 1
c.c. alle condizioni concordate tra le parti, integralmente riportate nella parte motiva, cui si rinvia;
- assegna, in favore di la casa coniugale, sita in Parte_1
Ronchi dei Legionari (GO), alla salita Ottone Pecorari n. 3, tavolarmente individuata alla P.T. 605 c.t. 2 di VERMEGLIANO, p.c.e. 54/4;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ronchi dei
Legionari per gli incombenti di legge (atto n. 6, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009);
- provvede alla rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 16/01/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Laura Di Lauro) (dott. Riccardo Merluzzi)
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