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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 20/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 488/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di AR, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n. 488/2022 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. DONELLI VALERIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
ATTORE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. MACERANI GENNY presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Separazione personale”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente del seguente tenore:
Per parte ricorrente : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, recepita e confermata la Parte_1 sentenza non definitiva n. 1293/2022, resa dal Tribunale di AR in data 24.11/27.12.2022 con declaratoria di separazione personale dei coniugi e , disporre, Parte_1 CP_1 respinta ogni contraria istanza ed eccezione, a modifica del provvedimento presidenziale del
pagina 1 di 15 29.05.2022 e del provvedimento del Giudice Istruttore del 22.03.24, la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra le parti ed i figli minori, alle seguenti CONDIZIONI:
Per_ 1) Affidamento condiviso ai genitori dei figli minori e , con collocazione abitativa Per_1 presso la residenza della madre, sita in AN (VA), qualora ritenuta tuttora rispondente all'interesse dei figli la collocazione abitativa degli stessi in ambiente altamente pregiudizievole a danno dei minori e del rapporto padre/figli. In subordine, disporre la collocazione abitativa presso la residenza del padre, sita a AR: nell'immediato con riferimento al figlio minore , anche Per_1 in considerazione della sede dell'istituto scolastico frequentato dal minore (Gavirate - VA) e della società sportiva cui risulta iscritto (Daverio - VA); dal prossimo anno scolastico (2025/2026) anche Per_ con riferimento alla figlia minore , in occasione dell'inizio della scuola superiore.
Determinare di conseguenza il calendario di frequentazione madre/figli. 2) In caso di conferma della collocazione abitativa di entrambi in minori presso la residenza materna: - il padre potrà Per_ vedere e tenere con sé la figlia il lunedì dalle ore 18,00 alle ore 21,30 durante la frequenza scolastica;
sino alle ore 23,00 in periodo di chiusura della scuola;
- il padre potrà vedere e tenere con sé il mercoledì dalle ore 18,00 (o dal termine dell'allenamento di basket) sino alla Per_1 mattina successiva quando lo accompagnerà alla stazione di AR in tempo perché possa recarsi Per_ a scuola. In periodi non scolastici il pernottamento sarà previsto anche per ed il rientro al mattino presso l'abitazione materna alle ore 8,00 sarà a carico del padre se il pernottamento coinvolge entrambi i figli, mentre se sarà presente solo potrà sperimentarsi con rientri in Per_1 autonomia;
- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a week alternati prelevando i figli alle ore Per_ 18,00 del venerdì ( alle ore 19,00 se impegnata per il corso di danza) sino alle ore 22,00 della domenica;
nei fine settimana di spettanza della madre, il padre potrà vedere e tenere con sé entrambi i figli dal venerdì sera (stessi orari e modalità di cui sopra) sino al sabato mattina, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna entro le ore 12,30 dopo il pernottamento presso la propria abitazione. Al termine dell'anno scolastico, il padre potrà prendere entrambi i figli con sé i venerdì suddetti dalle ore 18,00 e riaccompagnarli dalla madre il sabato mattina entro le ore 12,30.Festività natalizie: con un genitore dal primo giorno di festività scolastica alle ore
10,00 fino al 30.12 alle ore 22,00, e con l'altro genitore dal 31.12 alle ore 10,00 fino al 06.01 alle ore 22,00, seguendo l'alternanza annuale già in essere. In caso di viaggi nei periodi suddetti, le date e destinazioni dovranno essere comunicate tra i coniugi entro il 05.12 di ogni anno. Festività pasquali: alternativamente di anno in anno, con un genitore dalla chiusura della scuola alla domenica di Pasqua alle ore 22,00 e con l'altro genitore dal Lunedì dell'Angelo alle ore 10,00 al termine delle vacanze scolastiche alle ore 22,00. Vacanze estive: con ciascun genitore per due settimane anche non consecutive. Ciascun coniuge comunicherà all'altro i periodi ed i luoghi di destinazione delle rispettive ferie con i figli entro il 31 maggio di ogni anno. -Le trasferte tra le abitazioni dei genitori rimarranno a carico degli stessi in pari misura. Il padre si recherà a prendere i figli presso la casa materna e la madre si recherà a riprenderli presso la casa paterna. -
Per quanto riguarda gli eventi cui i minori parteciperanno (partite di basket, ritrovi, saggi, compleanni, open day, ecc), i minori verranno accompagnati dal genitore con cui si troveranno di settimana in settimana, come da calendario ordinario, ferma la facoltà per l'altro genitore di presenziare. 3) Assegnazione alla moglie della casa famigliare, cointestata ai coniugi, sita a
AN (VA) in Via Pozzo 5, unitamente al 50% dei beni mobili (arredamento ed elettrodomestici), che attualmente l'arredano e corredano, anch'essi in comproprietà tra i coniugi, fissando a favore del marito un termine per l'asporto del restante 50% dei beni mobili presenti in casa. 4)Disporre, a
pagina 2 di 15 rettifica del provvedimento presidenziale del 29.05.22, a carico del genitore non convivente il versamento all'altro genitore di contributo al mantenimento dei figli minori pari a €. 300,00 mensili (€. 150,00 per ciascun figlio) alla luce della documentazione fiscale depositata in atti. In caso di collocazione abitativa presso la residenza paterna del figlio minore , onerare ciascun Per_1 genitore del mantenimento mensile del figlio rispettivamente convivente. 5)Disporre che le spese straordinarie (mediche, scolastiche, extrascolastiche e ludico-sportive) utili e necessarie per Per_1 Per_ e , siano ripartite in misura del 50% tra i genitori, come da linee guida in uso al Tribunale di
AR, prevedendo che il coniuge anticipatario trasmetta all'altro i relativi giustificativi contabili entro l'ultimo giorno di ogni mese e l'altro coniuge provveda alla refusione pro quota entro il mese successivo. 6) Dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e nulla hanno reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento. 7)Alla luce della condotta reiteratamente tenuta dalla madre ai danni dei figli minori e del rapporto di affezione padre/figli, in CP_1 spregio ai principi posti alla base del regime di affidamento condiviso, come documentato in atti e risultante dagli accertamenti peritali condotti dalla CTU Drs accogliere le istanze ex art. Per_3
709ter cpc del 23.09.22 (in corpore alla memoria integrativa del ricorrente) e del 23.03.23 (in corpore alla memoria ex art. 183 VI comma n. 1 cpc del ricorrente), adottando a carico della convenuta i provvedimenti di cui all'art. 709ter II comma nn. 1 e 2 cpc, quest'ultimo nella misura da determinarsi a discrezione del Tribunale. Adottare altresì a carico della madre i CP_1 provvedimenti di cui all'art. 614bis cpc, fissando una somma di denaro, da quantificarsi a discrezione del Giudicante, dovuta dalla stessa per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti di separazione. IN VIA ISTRUTTORIA: -
Preso atto delle risultanze della CTU redatta a cura della Drs Marina Franzetti, disporsi, se ritenuto utile ai fini del decidere, il richiamo a chiarimenti della CTU Drs Marina Franzetti. -
Nominarsi un COORDINATORE GENITORIALE per guidare, coordinare ed assistere i genitori nello sviluppo e nell'implementazione del rapporto genitoriale nel rispetto del principio della bigenitorialità; facilitare la risoluzione delle dispute riguardanti questioni pratiche/organizzative relative ai minori;
aiutare i genitori a comunicare e negoziare con l'altro e con i figli;
aiutare i genitori a identificare le fonti del conflitto. In subordine, conferire ai Servizi Sociali, cui è già stata demandata attività di supervisione e verifica circa il rispetto da parte della madre del principio della bigenitorialità, incarico di svolgere attività di coordinazione genitoriale tra le parti nel preminente interesse dei minori. - Ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) “Vero che ho frequentato e frequento tutt'oggi il SI unitamente ai di lui figli e Parte_1 Per_1 Per_
?”; 2) “Vero che nelle occasioni in cui ho avuto modo di frequentare il SI e i di lui Parte_1 Per_ figli e , i minori partecipano alle iniziative proposte dal padre integrandosi ed Per_1 Per_ interagendo con i miei figli?”; 3) “Vero che e dimostrano entusiasmo nel corso delle Per_1 giornate trascorse insieme?”; 4) “Vero che nel corso delle festività natalizie del 2022 e/o delle festività pasquali 2023 ho trascorso le giornate con il SI e i di lui figli e Parte_1 Per_1 Per_
, partecipando a pranzi, passeggiate, gite?”; 5) “Vero che ogni settimana, nella giornata di Per_ lunedì, incontro i minori e per pranzo o cena e/o momenti di studio e di gioco?”; 6) Per_1 Per_
“Vero che in tali occasioni i minori e partecipano alle iniziative proposte e Per_1 interagiscono con affetto con il papà ?”; 7) “Vero che nel periodo Parte_1
23.07/28.07.2022 ho trascorso le ferie estive presso la località di Montesilvano in compagnia del Per_ SI. e dei di lui figli e ?”; 8) “Vero che in tale periodo i minori Parte_1 Per_1 Per_
e hanno goduto della vacanza al mare partecipando con entusiasmo e serenità alle Per_1 iniziative proposte ed interagendo con affetto con il padre SI ?”; 9) “Vero che Parte_1
pagina 3 di 15 in data 06.04.23 mi sono recato presso la località di Celle Ligure in compagnia del SI.
[...] Per_ Per_
e dei di lui figli e ?”;10) “Vero che in tale occasione i minori e Parte_1 Per_1 Per_1 hanno goduto della gita al mare partecipando con entusiasmo e serenità alle iniziative proposte ed interagendo con affetto con il padre SI ?”;11) “Vero che il SI Parte_1 Parte_1 Per_
si occupa di accompagnare i figli e ad attività ed eventi che li riguardano
[...] Per_1
(partite, feste di compleanno, ritrovi e cene con gli amici), a loro richiesta?”;12) “Vero che il SI
ha organizzato attività di assistenza nello studio e nei compiti di matematica per Parte_1 il figlio nelle giornate di lunedì?”Si indicano a testimoni i SIg.ri e Per_1 Testimone_1
di AR, Via Campo dei Fiori, 11/b – Brinzio (VA) - quanto ai capitoli da 1 Testimone_2
a 12; di AR, Vicolo San Michele 21 - quanto ai capitoli 1-2-3-4; Tes_3 Testimone_4
e di AR, Via Valle Luna 4 - quanto ai capitoli 1-2-3-4; di Testimone_5 Testimone_6
Burago di MO (MB), Via Piave 5 – quanto ai capitoli 1-2-3. Ammettersi l'attore a prova contraria sul capitolo n. 10 articolato da controparte con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc mediante escussione dei Carabinieri intervenuti in data 28.11.22.Ordinare alla convenuta
, ex art. 210 cpc, la produzione in giudizio dei seguenti documenti: contratto di CP_1 lavoro e dichiarazione di diniego resa dal datore di lavoro circa la possibilità di passare al tempo pieno lavorativo (v. dichiarazione a verbale udienza 26.01.23); documentazione attestante la (e chiarimenti in merito alla) dichiarata “esclusione” (v. pag 8 comparsa di risposta ctp 14.10.22) dall'eredità del padre, la cui successione risulta tutt'oggi non trascritta. Ai fini Persona_4 del decidere tragga il Tribunale elementi di convincimento ex artt. 116 cpc dal rifiuto opposto dalla madre in data 18.07.24 a prendere parte al percorso di coordinazione genitoriale CP_1 indicato dal Tribunale in data 29.05.24 e 18.06.24. Tragga altresì il Tribunale elementi di convincimento ex artt. 116 cpc dalla mancata produzione da parte della convenuta delle dichiarazioni dei redditi (2024-2023-2022) che consentirebbero di accertare l'integrale capacità economica e la consistenza patrimoniale della stessa, limitatasi a produrre in data 14.09.24 documentazione attestante i redditi da lavoro. IN OGNI CASO:- autorizzare i competenti Uffici
Anagrafici al rilascio ai coniugi di documenti di identità e validi per l'espatrio anche per i figli minori. - con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge e rimborso forfettario spese generali 15%, con maggiorazione del 30% ex art. 4, comma I bis DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018.
Per parte resistente : “rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione ex adverso CP_1 formulata: affidare, congiuntamente, e , ai genitori Testimone_1 Persona_5 CP_1
e con collocazione prevalente dei minori presso la residenza della madre come Parte_1 statuito dall'Ordinanza presidenziale e come da provvedimento – Ordinanza del 23.03.2024 emessa
a seguito della CTU. Assegnare la casa coniugale, come già disposto con sentenza parziale di separazione, in comproprietà dei coniugi, sita a AN (VA), Via Pozzo n.5, alla SInora
[...]
con ogni bene mobile ivi staggito e, conseguentemente, rigettare l'istanza di controparte CP_1 sulla divisione dei beni mobili al 50% tra i coniugi in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Determinare e confermare in capo al SInore il contributo al mantenimento dei Parte_1 Per_ figli e in € 550,00 (€ 275,00 per ciascun figlio), detto importo dovrà essere corrisposto, Per_1
a mezzo bonifico bancario, alla SInora entro il giorno 5 di ogni mese;
oltre le CP_1 spese straordinarie nella misura del 50% così come individuate dalle Linee Guida del Tribunale di
AR del dì 01.02.2018, con conseguente detrazione fiscale al 50% tra i genitori e, conseguentemente, rigettare ogni domanda avversa diretta a diminuire l'importo del contributo,
pagina 4 di 15 per tutte le ragioni argomentate dalla scrivente difesa e documentate in atti;
disporre in favore della SInora l'assegno per il nucleo familiare nella misura del 100%. CP_1
Regolamentare le visite tra padre e figli come segue: in via preliminare, stante l'età anagrafica di
(anni 16) e il positivo rapporto e dialogo tra il ragazzo ed il padre, le visite saranno libere e Per_1 verranno concordate tra gli stessi in base alle rispettive esigenze lavorative, scolastiche e sportive;
in via subordinata, come già in uso, il padre potrà vedere e tenere con sé il mercoledì dalle Per_1 ore 18.00 (o dal termine degli allenamenti di basket) sino alla mattina successiva quando lo accompagnerà alla stazione di AR in tempo utile affinché possa recarsi a scuola;
al termine Per_ dell'anno scolastico il pernottamento potrà essere previsto anche per ed il rientro al mattino presso l'abitazione materna sarà previsto alle ore 8.00 a carico del padre se il pernottamento coinvolge entrambi i figli, mentre se sarà presente solo potrà sperimentarsi con rientri in Per_1 Per_ autonomia;
Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il lunedì dalle ore 18.00 alle ore
21.30 durante la frequenza scolastica, sino alle ore 23.00 in periodo di chiusura della scuola. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a week alternati prelevando alle ore 18.00 del Per_1 Per_ venerdì (oppure alle ore 18.45 quando è impegnato nelle lezioni di inglese) e alle ore 19.00
(al termine del corso di danza) sino alle ore 22.00 della domenica quando li riaccompagnerà presso il domicilio materno. Al termine delle lezioni di danza e di inglese (nella pausa estiva, anche se non coincidente con la fine della scuola) il padre potrà prelevare i minori alle ore 18.00 direttamente presso la loro abitazione in AN. In via preliminare, al fine di consentire alla madre di gestire e trascorrere il proprio fine settimana integralmente con i figli, la madre si intratterrà con i minori dal venerdì sera sino alla domenica sera. In via subordinata, come già in uso, nel fine settimana di spettanza della madre (in caso di impegni lavorativi al sabato mattina), il padre potrà vedere e tenere con sé entrambi i figli dal venerdì sera (stessi orari e modalità di cui sopra) sino al sabato mattina quando li riaccompagnerà presso la casa materna entro le ore 12.30.
Qualora la NOa non dovesse lavorare potrà intrattenersi con i minori dal CP_1 venerdì alle ore 18.00 sino alla domenica sera, detta circostanza dovrà essere comunicata al
SInor – a mezzo messaggistica – entro il mercoledì sera del week end di spettanza Parte_1
. Durante le vacanze natalizie: i minori, con alternanza annuale, si intratterranno con un CP_1 genitore dal 23 dicembre al 31 dicembre (ore 12.00) e con l'altro dal 31 dicembre sino al 6 gennaio. Durante le vacanze pasquali: i minori, con alternanza annuale, si intratterranno con un genitore dal giovedì alla domenica di Pasqua e con l'altro dal Lunedì dell'Angelo sino alla ripresa della scuola. Durante le vacanze estive: i minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non consecutive. I periodi di vacanza dovranno essere concordati e comunicati tra
i coniugi entro il 30 gennaio di ogni anno. Incaricare il Nucleo Tutela Minori della Comunità del
nonché i Servizi Sociali del Comune di AR a proseguire con il monitoraggio Parte_2 dell'intero nucleo familiare al fine di attivare ogni percorso più opportuno nell'interesse dei minori. Disporre che l'autovettura Renault Megane tg. ES541KH, cointestata ai coniugi, rimanga assegnata in uso esclusivo alla moglie con assunzione di ogni onere (bollo, assicurazione, carburante, riparazioni). Per l'effetto, disporre che le parti procedano alla rettifica mediante voltura presso gli Uffici competenti. Autorizzare i coniugi al rispettivo rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti di identità equipollenti nonché alla presentazione di richiesta per far conseguire ai figli un proprio passaporto personale. In via istruttoria: si insite sull'ammissione dei mezzi di prova così come formulati con le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.. Rigettare l'istanza ex artt. 709 ter II comma c.p.c. e 614 bis c.p.c. formulata dal ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni rappresentate con le memorie di costituzione e con la memoria ex
pagina 5 di 15 art. 183 VI comma n.1 c.p.c.. Rigettare ogni ulteriore istanza ex adverso formulata in difetto di giusto contraddittorio con la difesa di parte resistente. Con vittoria di spese (legali e tecniche) e competenze professionali di causa”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente in data 28/02/2022 ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere nei confronti di la pronuncia di CP_1
separazione personale.
A fondamento della domanda l'attore, dato atto di aver contratto matrimonio con rito civile con la sig.ra in data 30.07.2010 in AN (Va), e che dall'unione sono nati i figli CP_1 Per_1
Per_ (23/07/2008) e (28/06/2011), ha dedotto che nel corso degli anni la relazione coniugale si era deteriorata, a causa di incompatibilità di carattere ed incomprensioni nonché problemi di ingerenza nella vita familiare della madre della sig.ra , fino al punto che era venuta meno l'unione CP_1
Per_ affettiva e sentimentale. Chiedeva, quindi, l'affido condiviso dei figli minori e con Per_1
collocamento presso la madre - previa CTU sulla idoneità genitoriale della stessa - con regolamentazione delle frequentazioni con il padre;
l'assegnazione alla moglie della casa coniugale, cointestata ai coniugi. In via subordinata, domandava l'affidamento condiviso della prole con collocamento presso il padre e frequentazioni con la madre. Quanto al mantenimento dei figli minori, l'attore chiedeva di porre a carico del genitore non convivente l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di €. 400,00= (in ragione di €. 200= per ciascuno), oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida del Tribunale di AR. Domandava, inoltre, di: dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti;
provvedere circa l'assegnazione delle due autovetture di proprietà di entrambi i coniugi;
autorizzare i competenti uffici anagrafici al rilascio ai coniugi dei documenti d'identità e validi per l'espatrio anche per i figli minori.
Con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 29/04/2022, si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di pronuncia della separazione giudiziale e CP_1
chiedendo l'affido condiviso dei figli minori con collocamento presso di sé nonché la regolamentazione del diritto di visita paterno e l'assegnazione della casa coniugale. Domandava di porre a carico del marito il pagamento a titolo di contributo al mantenimento della prole dell'importo complessivo di €. 600,00 oltre al 50% delle spese extra assegno. Chiedeva
l'assegnazione a sé dell'autovettura Renault Megane e al marito della Lancia SI e di provvedere sul rilascio dei documenti di identità.
Alla prima udienza del 04/05/2022 fissata per la comparizione personale dei coniugi, il Presidente del Tribunale - sentite liberamente le parti che si accordavano in ordine all'assegnazione della casa coniugale e alla regolamentazione del diritto di visita a favore del padre - con ordinanza in data pagina 6 di 15 31/05/2022 autorizzava i coniugi a vivere separatamente ed assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse della prole (affido condiviso dei figli con collocamento presso la madre;
regolamentazione delle frequentazioni padre – figli;
assegnazione della casa coniugale alla madre;
contributo mensile al mantenimento dei figli a carico del padre di €. 550= complessivi, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno;
incarico ai servizi sociali territorialmente competenti di effettuare un monitoraggio sul nucleo familiare) rimettendo la causa avanti al Giudice Istruttore.
Integrato il contradditorio, con memoria integrativa del 23/9/2022 parte ricorrente introduceva una istanza diretta a modificare l'ordinanza presidenziale in punto quantificazione del contributo al mantenimento dei minori e formulava istanza ex art. 709 ter e 614 bis c.p.c..
Alla prima udienza del 25/10/2022 parte ricorrente chiedeva la modifica dell'ordinanza presidenziale in punto contributo al mantenimento, l'immediata pronuncia sullo status e la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.; parte resistente si associava alla richiesta di sentenza parziale e si opponeva alla modifica dell'ordinanza presidenziale.
Il giudice rimetteva la causa al collegio che pronunciava sentenza non definitiva di separazione personale delle parti n. 1293/2022 in data 27/12/2022, con contestuale ordinanza di rimessione della causa avanti al GI anche per la trattazione dell'istanza di modifica che, con provvedimento del
16/02/2023, veniva rigettata.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., all'udienza del 16/05/2023, acquisita relazione da parte dei soli Servizi Sociali di AN (i Servizi di competenza del padre, e cioè di AR, nulla depositavano), reiterata l'istanza di riduzione del contributo al mantenimento a carico del padre e rilevata la necessità di modificare il regime di visita in considerazione del mutamento degli impegni lavorativi del padre, il Giudice sollecitava le parti a trovare un accordo sulle questioni dibattute. Le parti raggiungevano un'intesa sia con riferimento agli aspetti delle frequentazioni dei minori, sia per gli aspetti economici (il contributo al mantenimento rimaneva invariato ma veniva posticipato di un anno l'aggiornamento Istat e cioè a partire dal giugno 2024) e il Giudice si riservava sulla richiesta di nomina di un CTU. Con ordinanza in data 19/05/2023 il giudice disponeva CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare e provvedeva a nominare il consulente che successivamente dichiarava di non poter accettare l'incarico. Seguivano una serie di nomine di CTU che, a causa di rappresentati motivi di incompatibilità o impossibilità, dichiaravano di non essere disponibili ad assumere l'incarico. In data 27/09/2023 la psicologa dott.ssa Marina Franzetti assumeva l'incarico e prestava il giuramento di rito. Il Giudice, confermato il quesito già previsto in sede di nomina, assegnava al
CTU termine per il deposito della relazione peritale definitiva al 19/03/2024.
pagina 7 di 15 Nelle more parte attrice depositava istanze in via d'urgenza volte a risolvere questioni di volta in volta insorte tra le parti, oltre che a reiterare le richieste già svolte di condanna della NOa ex art. 709 ter e 614 bis c.p.c. stante gli su asseriti comportamenti ostacolanti della CP_1
NOa e atti ad arrecare pregiudizio sia al padre che ai figli minori.
Discusse e parzialmente risolte le questioni di gestione dei figli insorte tra le parti (quali ad esempio l'iscrizione di al basket presso una società sportiva piuttosto che un'altra; avvio dei percorsi Per_1
psicologici indicati sia dai Servizi che dal CTU a favore dei minori, ecc.), con ordinanza in data
Per_ 22/03/2024 il giudice, confermato l'affido condiviso dei minori e introdotti alcuni Per_1
ampliamenti del regime di frequentazioni tra il padre e i figli, confermato l'incarico ai servizi sociali di AN e di AR di proseguire l'attività di monitoraggio sul nucleo familiare, fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il 24/09/2024 con richiesta alle parti di provvedere ad aggiornare la propria posizione reddituale.
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportato, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
* * * * * * *
Essendo già stata emessa sentenza non definitiva n. 1293/2022 in data 27/12/2022 di separazione personale dei coniugi e la presente decisione ha ad oggetto Parte_1 CP_1
esclusivamente la regolamentazione della responsabilità genitoriale e la determinazione del contributo al mantenimento dei figli, oltre che la delibazione sulle ulteriori domande accessorie.
La causa è matura per la decisione, con conseguente rigetto delle istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di pc.
1. La responsabilità genitoriale: affido – collocamento.
Ritiene il collegio di dover confermare l'affido condiviso ai genitori dei minori (nato a Per_1
Per_ AR il 23/07/2008) e (nata a [...] il [...]).
Invero, pur dovendo tener conto delle considerazioni e delle risultanze della CTU espletata in corso di causa (la quale ha concluso i propri accertamenti suggerendo un affido dei ragazzi all'Ente “… affinché possa essere predisposto un progetto futuro ed attuata una calendarizzazione diversa, che includa maggiormente la figura paterna…”) nonché di quanto relazionato dai Servizi Sociali di
AN e di AR (i suddetti Servizi hanno concordemente concluso ritenendo opportuno il mantenimento di un monitoraggio del nucleo familiare anche al fine di verificare il rispetto del diritto di visita paterno e la prosecuzione dei percorsi attivati sino a questo momento) e pur dovendo dare atto che ancora oggi permane una non trascurabile litigiosità tra i coniugi e una incapacità di risolvere in autonomia le questioni quotidiane attinenti ai figli, rileva il Tribunale che i rapporti e le frequentazioni tra i minori (non più in tenera età, è quasi diciassettenne) e il genitore non Per_1
pagina 8 di 15 collocatario non si sono mai interrotti, avvengono regolarmente e, anzi, si sono nel corso del giudizio incrementati – situazione che denota la mancanza di una preoccupante, recisa volontà di esclusione dell'uno o dell'altro genitore dalla vita dei figli. A ciò deve aggiungersi come, pur essendo emerse discordanze su decisioni da assumere, le parti abbiano in più occasioni - pur se con l'aiuto dei legali e del giudice - raggiunti degli accordi, ciò che denota non tanto la necessità di un differente regime di affido ma la necessità di perseguire l'obiettivo di un miglioramento del dialogo/confronto tra i coniugi (obiettivo che, come si dirà oltre, dovrebbe passare attraverso lo strumento della coordinazione genitoriale che il Collegio sollecita in maniera ferma, percorso rispetto al quale le parti, ancora in sede di comparse conclusionali, si sono dette disponibili).
Alla luce di ciò, tenuto conto che entrambi i coniugi non presentano profili di compromissione o alterazione psicopatologica (pur in presenza di differenti fragilità), che sono stati - finalmente - avviati i percorsi di sostegno psicologico a favore dei minori (i quali, in questa situazione di tensione tra i genitori, presentano nuclei di sofferenza emotiva meritevoli di supporto psicologico;
Per_ in particolare, per quanto riguarda il CTU ha sottolineato come la stessa necessiti di un sostegno per rimanere estranea ad un tipo di relazione esclusiva con la madre e per elaborare le tematiche emerse e i propri vissuti emotivi) e che gli stessi NOi e Parte_1 CP_1
hanno/dovrebbero aver intrapreso un proprio percorso di sostegno (si da atto che il percorso era già iniziato da parte del sig. nell'ultima fase del giudizio, mentre la convenuta si era Parte_1 CP_1
impegnata in tal senso;
si auspica che la NOa abbia tenuto fede all'impegno, nell'interesse dei figli e suo, dal momento che il CTU ha sottolineato l'importanza di un “…percorso psicoterapeutico regolare e duraturo come opportunità di spazio elaborativo della propria storia personale, affettiva e relazionale”), si ritiene che non vi siano le condizioni per limitare il principio della bigenitorialità ma che, piuttosto, debbano essere offerti strumenti volti a monitorare/sostenere il nucleo familiare per il tramite dei servizi sociali territorialmente competenti.
Si ricorda che l'affidamento condiviso è previsto dal nostro ordinamento quale regola generale, espressione del diritto alla bigenitorialità, di cui ogni minore è portatore;
ciò è ben espresso dallo stesso dato letterale della norma, che all'art. 337 ter c.c. prevede che il giudice disponga circa l'affidamento della prole “…valutata prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”.
Al contrario, l'affidamento esclusivo o all'Ente risulta essere un regime da adottarsi in casi eccezionali, qualora ex art. 337 quater c.c. il regime di affidamento condiviso risulti pregiudizievole per il minore, assumendo quale parametro l'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sancito anche a livello internazionale;
occorre, pertanto, che sussistano concrete ragioni di natura oggettiva e non mere soggettive difficoltà.
pagina 9 di 15 Nel caso di specie non si ritiene che la conflittualità/difficoltà di dialogo della coppia, presente e non ancora sopita, possa assurgere a situazione tale da alterare e porre in serio pericolo l'equilibrio psicofisico dei minori, pregiudicando il loro superiore interesse (cfr. Cass. n. 6535/2019).
In continuità con l'attuale assetto, in assenza di elementi che possano indurre ad alterare le attuali consuetudini di vita e tenuto conto del fatto che la NOa risulta essere “… CP_1
identificabile come immagine stabile, in grado di investire risorse ed energie che analizzate sui
Per_ processi di crescita di e , garantendo loro attenzioni affettive e materiali e costruendo, Per_1
perciò, un legame di attaccamento funzionale ai bisogni evolutivi…”, ritiene il Tribunale di mantenere il collocamento dei figli minori presso la madre.
Per quanto riguarda le facoltà di visita a favore del padre, fermo il fatto che i ragazzi – e soprattutto
- sono ormai in grado di prendere accordi con il genitore non collocatario – si ritiene di Per_1
dover disciplinare le frequentazioni standard (che potranno essere oggetto di modifica su accordo delle parti/con i minori) secondo le statuizioni di cui all'ordinanza in data 22/3/2024 (esclusa soltanto l'introduzione del venerdì sera/sabato mattina nei week end di spettanza della madre, apparendo tale previsione eccessivamente limitante il diritto della madre di stare con i figli a week end alternati -pur se spesso impegnata al sabato mattina per turni di lavoro – ed essendosi rivelata tale possibilità troppo aleatoria e, come tale, suscettibile di confusione per i ragazzi, oltre che di attriti tra le parti) e di cui all'ordinanza presidenziale per le ulteriori previsioni.
Pertanto, le frequentazioni a favore del genitore non collocatario dovranno seguire la seguente regolamentazione:
Per_
• Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il lunedì dalle ore 18.00 alle ore 21.30 durante la frequenza scolastica, sino alle ore 23 in periodo di chiusura della scuola (la presenza della zia paterna non è condizione per le frequentazioni ma costituisce sicuramente un elemento prezioso per consolidare le relazioni tra la minore, il padre e la di lui famiglia);
• Il padre potrà vedere e tenere con sé il mercoledì dalle ore 18.00 (o dal termine degli Per_1 allenamenti di basket) sino alla mattina successiva quando lo accompagnerà alla stazione di AR in tempo perché possa recarsi a scuola;
al termine dell'anno scolastico il pernottamento Per_ potrà essere previsto anche per ed il rientro al mattino presso l'abitazione materna alle ore 8.00 sarà a carico del padre se il pernottamento coinvolge entrambi i figli, mentre se sarà presente solo potrà sperimentarsi con rientri in autonomia;
Per_1
• Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a week alternati prelevando alle ore 18 del Per_1 Per_ venerdì (oppure alle ore 18,45 quando è impegnato nelle lezioni di inglese) e alle ore 19 (al termine del corso di danza) sino alle ore 22 della domenica quando li riaccompagnerà presso il domicilio materno;
• Durante le vacanze natalizie: i minori, con alternanza annuale, si intratterranno con un genitore dal 23 dicembre al 31 dicembre (ore 12.00) e con l'altro dal 31 dicembre sino al 6 gennaio;
pagina 10 di 15 • Durante le vacanze pasquali: i minori, con alternanza annuale, si intratterranno con un genitore dal giovedì alla domenica di Pasqua e con l'altro dal Lunedì dell'Angelo sino alla ripresa della scuola;
• Durante le vacanze estive: i minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non consecutive. I periodi di vacanza dovranno essere concordati e comunicati tra i coniugi entro il
30 aprile di ogni anno;
• ulteriori festività civili e religiose secondo il criterio dell'alternanza; ciascun genitore potrà trascorrere il proprio compleanno con i figli;
festa del papà con il padre, festa della mamma con la madre;
il compleanno dei figli verrà suddiviso tra i genitori (un anno si intratterranno con i festeggiati per il pranzo, l'anno successivo per la cena), salvo che i ragazzi abbiano altri impegni o che si trovino in vacanza.
Essendo condivisa da tutti gli esperti che si sono occupati del caso nonché dalle stesse parti la necessità che venga mantenuto l'incarico ai Servizi territorialmente competenti di proseguire il monitoraggio e di curare la prosecuzione/attivazione di ogni percorso ritenuto opportuno nell'interesse dei minori, deve essere disposta la prosecuzione dell'incarico ai Servizi di AN
(luogo di residenza dei minori e della madre) e di AR (luogo di residenza del padre) con il compito di monitorare la situazione familiare, di curare la prosecuzione dei percorsi di sostegno
Per_ psicologico in favore di e di nonché dei percorsi intrapresi da parte dei genitori. I Per_1
Servizi dovranno altresì vigilare sulla regolare osservanza delle frequentazioni tra il padre e i minori, intervenendo ogni qualvolta vi siano tentativi di ostacolare le disposizioni dettate per garantire una serena ed effettiva frequentazione.
Se ritenuto necessario, i Servizi dovranno sollecitare le parti a rivolgersi a un CO.GE. per meglio gestire le loro difficoltà di dialogo/collaborazione e cioè per:
- supportare i genitori nelle modalità comunicative funzionali ad un più efficiente esercizio della genitorialità condivisa;
- assistere le parti allo scopo di risolvere i contrasti organizzativi, educativi e decisionali relativi alla salute, educazione, istruzione e formazione, anche extrascolastica, dei figli minori;
- coadiuvare le parti -con specifica possibilità di effettuare raccomandazioni- nelle scelte in tema di salute, educazione, istruzione e formazione dei minori.
Si ritiene superfluo disporre l'ascolto dei minori da parte del giudicante, in considerazione dei plurimi interventi posti in essere, in favore degli stessi, attraverso diverse figure professionali che hanno avuto modo di ascoltarli, relazionando sul punto.
2. Il mantenimento dei figli
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, a seguito della separazione personale dei coniugi, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore pagina 11 di 15 non collocatario per il mantenimento dei figli minori, ovvero maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto (Cfr. Cass. Sez. VI-I, ord. 1°.3.2018, n. 4811).
Nel caso di specie, la situazione economico reddituale delle parti risulta come di seguito compendiabile:
- il NO , operatore ecologico, percepisce una retribuzione mensile che si Parte_1
aggira intorno a €. 1.350/1.400= al mese;
egli ha prodotto la documentazione reddituale che riporta un reddito lordo di €. 27.177 per l'anno 2022 e di €. 23.640= per l'anno 2023; egli è proprietario al 50% dell'ex casa coniugale e del 50% della casa di famiglia, ove attualmente vive, ereditata a seguito del decesso della madre;
- la NOa , cassiera part time presso un supermercato Tigros, percepisce una CP_1
retribuzione mensile che si aggira intorno a €. 900/1000= al mese;
ella ha prodotto la documentazione reddituale che riporta un reddito lordo di €. 13.602= per l'anno 2022 e di €.
14.287= per l'anno 2023; è comproprietaria al 50% dell'ex casa coniugale ove vive con i figli;
la NOa risulta non aver ricevuto beni ereditari, per libera scelta del congiunto, a seguito del decesso del padre.
Valutata la situazione di cui sopra, tenuto conto del fatto che nel corso del giudizio la retribuzione del è leggermente diminuita e che sono aumentate le frequentazioni con i figli (con Parte_1
conseguenti maggiori spese di trasferta), tenuto conto del fatto che i ragazzi non necessitano più di una maggiore presenza della madre e che pertanto la NOa ben potrebbe chiedere una CP_1
modifica del contratto di lavoro da part time a full time (è notorio che i supermercati non vivono la crisi e che spesso preferiscono ampliare gli orari di lavoro con dipendenti in forza piuttosto che operare nuove assunzioni), ritiene il collegio di dover rideterminare il contributo al mantenimento a carico del padre in €. 500= da versare entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio 2025, somma soggetta a rivalutazione annuale Istat di legge, oltre al 50% delle spese straordinarie. Come per legge, l'AU resta a favore dei genitori per le necessità dei figli in misura del
50% ciascuno.
3) Assegnazione casa coniugale
La casa coniugale in comproprietà tra i coniugi sita in AN, via Pozzo n. 5, resta assegnata alla moglie, genitore collocatario dei minori, con tutto l'arredo ivi presente che risulta essere funzionale alle esigenze di vita e che sarà oggetto di divisione in altra sede (la domanda proposta nel presente giudizio di suddivisione al 50% dei beni mobili deve essere dichiarata inammissibile).
pagina 12 di 15 4) Istanze ex art. 709 ter e 614 bis c.p.c.
L'attore ha chiesto, sin dal deposito della memoria integrativa e, successivamente, con il deposito della memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c., l'adozione dei provvedimenti cui all'art. 709 ter c.p.c. e 614 bis c.p.c. contestando alla moglie condotte dannose per sé e per i figli minori siccome lesive del rapporto di affezione padre/figli. In particolare l'istante ha rievocato la difficoltà di poter esprimere la propria opinione in occasione dell'iscrizione di alle scuole superiori e in Per_1
relazione alla scelta, operata unilateralmente dalla NOa , di far perdere al figlio i primi CP_1
giorni del nuovo ciclo di studi presso il liceo scientifico a Gavirate. Nella comparsa conclusionale la difesa dell'attore ha rimarcato come l'atteggiamento escludente la figura paterna sia emersa in più occasioni anche nel corso del giudizio (es. iscrizione di a differente società di basket senza Per_1
consultare il padre) e come la tendenza della a ledere il ruolo dell'altro genitore sia stata CP_1
riscontrata anche dal CTU dott. Per_3
E' pacifico che le misure contenute nei predetti articoli di legge assolvono ad una funzione sostanzialmente sanzionatoria a garanzia dell'interesse primario del corretto esercizio dell'affidamento genitoriale. Presupposto, pertanto, per la loro applicazione sono le condotte di un genitore irrispettose delle regole concordate dalle parti o disposte dal giudice sulle modalità di esercizio della genitorialità che si traducono di fatto in una lesione del diritto del minore a mantenere un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, indispensabile per il suo sano percorso di crescita.
Osserva il Tribunale che, a prescindere dalla genericità della richiesta (non è dato sapere se è richiesto un ammonimento piuttosto che una condanna risarcitoria o al pagamento di una sanzione pecuniaria;
con riferimento alla richiesta ex art. 614 bis c.p.c. per determinare la misura di coercizione indiretta è necessario che sia indicato lo specifico obbligo sotteso), la stessa non sia meritevole di accoglimento dal momento che in parte non risultano provate le condotte inadempienti attribuite alla convenuta (ci si riferisce all'esclusione del padre dalla scelta della scuola superiore) e in parte appaiono rientrare nel contesto di una litigiosità/differente veduta educativa pacificamente esistente tra le parti, situazione sulla quale occorre intervenire con gli strumenti sopra indicati.
5) Ulteriori domande e richieste svolte in giudizio.
Devono essere dichiarate inammissibili le domande relative al rilascio/rinnovo dei passaporti e dei documenti d'identità dei figli spettando la relativa competenza funzionale, in assenza di accordo tra le parti, al giudice tutelare ex art. 3 legge 21 novembre 1967, n. 1185. Pure inammissibile è la richiesta di assegnazione delle auto;
è onere delle parti recarsi negli appositi uffici per effettuare l'aggiornamento dell'intestazione, secondo l'utilizzo che stanno facendo delle autovetture.
pagina 13 di 15 5) Sulle spese di lite
Le spese di lite vengono integralmente compensate attesa la natura del giudizio e la reciproca soccombenza.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, vengono poste in via definitiva a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna e in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di AR, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, dato atto che con sentenza non definitiva n.
1293/2022 è stata pronunciata la separazione personale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide: Per_
1. affida i figli minorenni e congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente presso la madre;
2. dispone, salvo diversi accordi, le seguenti facoltà di visita a favore del genitore non collocatario:
Per_
• Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il lunedì dalle ore 18.00 alle ore 21.30 durante la frequenza scolastica, sino alle ore 23 in periodo di chiusura della scuola (la presenza della zia paterna non è condizione per le frequentazioni ma costituisce sicuramente un elemento prezioso per consolidare le relazioni tra la minore, il padre e la di lui famiglia);
• Il padre potrà vedere e tenere con sé il mercoledì dalle ore 18.00 (o dal termine degli Per_1 allenamenti di basket) sino alla mattina successiva quando lo accompagnerà alla stazione di AR in tempo perché possa recarsi a scuola;
al termine dell'anno scolastico il pernottamento Per_ potrà essere previsto anche per ed il rientro al mattino presso l'abitazione materna alle ore 8.00 sarà a carico del padre se il pernottamento coinvolge entrambi i figli, mentre se sarà presente solo potrà sperimentarsi con rientri in autonomia;
Per_1
• Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a week alternati prelevando alle ore 18 del Per_1 Per_ venerdì (oppure alle ore 18,45 quando è impegnato nelle lezioni di inglese) e alle ore 19
(al termine del corso di danza) sino alle ore 22 della domenica quando li riaccompagnerà presso il domicilio materno;
• Durante le vacanze natalizie: i minori, con alternanza annuale, si intratterranno con un genitore dal 23 dicembre al 31 dicembre (ore 12.00) e con l'altro dal 31 dicembre sino al 6 gennaio;
• Durante le vacanze pasquali: i minori, con alternanza annuale, si intratterranno con un genitore dal giovedì alla domenica di Pasqua e con l'altro dal Lunedì dell'Angelo sino alla ripresa della scuola;
• Durante le vacanze estive: i minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non consecutive. I periodi di vacanza dovranno essere concordati e comunicati tra i coniugi entro il 30 aprile di ogni anno;
• ulteriori festività civili e religiose secondo il criterio dell'alternanza; ciascun genitore potrà trascorrere il proprio compleanno con i figli;
festa del papà con il padre, festa della mamma con la madre;
il compleanno dei figli verrà suddiviso tra i genitori (un anno si
pagina 14 di 15 intratterranno con i festeggiati per il pranzo, l'anno successivo per la cena), salvo che i ragazzi abbiano altri impegni o che si trovino in vacanza.
3. Incarica i Servizi Sociali di AN e di AR di proseguire l'attività di monitoraggio già disposta e di svolgere le attività dettagliatamente indicate in parte motiva;
4. Dispone che il padre contribuisca al mantenimento indiretto dei figli mediante la corresponsione dell'importo di €. 500= (€. 250= per ciascun figlio) entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal febbraio 2025, con la rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di AR;
AU al 50% a favore di ciascun genitore;
5. Assegna la casa coniugale alla NOa con tutto l'arredo; CP_1
6. Dichiara inammissibili, in questa sede, le ulteriori domande svolte delle parti;
7. Respinge le istanze ex art. 709 ter e 614 bis c.p.c.;
8. Spese di lite integralmente compensate tra le parti;
9. Spese di CTU a carico delle parti in via definitiva in ragione del 50% ciascuna in via solidale.
Si comunichi alle parti, ai Servizi Sociali di AN e AR.
Cosi deciso, in AR il 16/1/2025
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di AR, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n. 488/2022 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. DONELLI VALERIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
ATTORE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. MACERANI GENNY presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Separazione personale”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente del seguente tenore:
Per parte ricorrente : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, recepita e confermata la Parte_1 sentenza non definitiva n. 1293/2022, resa dal Tribunale di AR in data 24.11/27.12.2022 con declaratoria di separazione personale dei coniugi e , disporre, Parte_1 CP_1 respinta ogni contraria istanza ed eccezione, a modifica del provvedimento presidenziale del
pagina 1 di 15 29.05.2022 e del provvedimento del Giudice Istruttore del 22.03.24, la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra le parti ed i figli minori, alle seguenti CONDIZIONI:
Per_ 1) Affidamento condiviso ai genitori dei figli minori e , con collocazione abitativa Per_1 presso la residenza della madre, sita in AN (VA), qualora ritenuta tuttora rispondente all'interesse dei figli la collocazione abitativa degli stessi in ambiente altamente pregiudizievole a danno dei minori e del rapporto padre/figli. In subordine, disporre la collocazione abitativa presso la residenza del padre, sita a AR: nell'immediato con riferimento al figlio minore , anche Per_1 in considerazione della sede dell'istituto scolastico frequentato dal minore (Gavirate - VA) e della società sportiva cui risulta iscritto (Daverio - VA); dal prossimo anno scolastico (2025/2026) anche Per_ con riferimento alla figlia minore , in occasione dell'inizio della scuola superiore.
Determinare di conseguenza il calendario di frequentazione madre/figli. 2) In caso di conferma della collocazione abitativa di entrambi in minori presso la residenza materna: - il padre potrà Per_ vedere e tenere con sé la figlia il lunedì dalle ore 18,00 alle ore 21,30 durante la frequenza scolastica;
sino alle ore 23,00 in periodo di chiusura della scuola;
- il padre potrà vedere e tenere con sé il mercoledì dalle ore 18,00 (o dal termine dell'allenamento di basket) sino alla Per_1 mattina successiva quando lo accompagnerà alla stazione di AR in tempo perché possa recarsi Per_ a scuola. In periodi non scolastici il pernottamento sarà previsto anche per ed il rientro al mattino presso l'abitazione materna alle ore 8,00 sarà a carico del padre se il pernottamento coinvolge entrambi i figli, mentre se sarà presente solo potrà sperimentarsi con rientri in Per_1 autonomia;
- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a week alternati prelevando i figli alle ore Per_ 18,00 del venerdì ( alle ore 19,00 se impegnata per il corso di danza) sino alle ore 22,00 della domenica;
nei fine settimana di spettanza della madre, il padre potrà vedere e tenere con sé entrambi i figli dal venerdì sera (stessi orari e modalità di cui sopra) sino al sabato mattina, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna entro le ore 12,30 dopo il pernottamento presso la propria abitazione. Al termine dell'anno scolastico, il padre potrà prendere entrambi i figli con sé i venerdì suddetti dalle ore 18,00 e riaccompagnarli dalla madre il sabato mattina entro le ore 12,30.Festività natalizie: con un genitore dal primo giorno di festività scolastica alle ore
10,00 fino al 30.12 alle ore 22,00, e con l'altro genitore dal 31.12 alle ore 10,00 fino al 06.01 alle ore 22,00, seguendo l'alternanza annuale già in essere. In caso di viaggi nei periodi suddetti, le date e destinazioni dovranno essere comunicate tra i coniugi entro il 05.12 di ogni anno. Festività pasquali: alternativamente di anno in anno, con un genitore dalla chiusura della scuola alla domenica di Pasqua alle ore 22,00 e con l'altro genitore dal Lunedì dell'Angelo alle ore 10,00 al termine delle vacanze scolastiche alle ore 22,00. Vacanze estive: con ciascun genitore per due settimane anche non consecutive. Ciascun coniuge comunicherà all'altro i periodi ed i luoghi di destinazione delle rispettive ferie con i figli entro il 31 maggio di ogni anno. -Le trasferte tra le abitazioni dei genitori rimarranno a carico degli stessi in pari misura. Il padre si recherà a prendere i figli presso la casa materna e la madre si recherà a riprenderli presso la casa paterna. -
Per quanto riguarda gli eventi cui i minori parteciperanno (partite di basket, ritrovi, saggi, compleanni, open day, ecc), i minori verranno accompagnati dal genitore con cui si troveranno di settimana in settimana, come da calendario ordinario, ferma la facoltà per l'altro genitore di presenziare. 3) Assegnazione alla moglie della casa famigliare, cointestata ai coniugi, sita a
AN (VA) in Via Pozzo 5, unitamente al 50% dei beni mobili (arredamento ed elettrodomestici), che attualmente l'arredano e corredano, anch'essi in comproprietà tra i coniugi, fissando a favore del marito un termine per l'asporto del restante 50% dei beni mobili presenti in casa. 4)Disporre, a
pagina 2 di 15 rettifica del provvedimento presidenziale del 29.05.22, a carico del genitore non convivente il versamento all'altro genitore di contributo al mantenimento dei figli minori pari a €. 300,00 mensili (€. 150,00 per ciascun figlio) alla luce della documentazione fiscale depositata in atti. In caso di collocazione abitativa presso la residenza paterna del figlio minore , onerare ciascun Per_1 genitore del mantenimento mensile del figlio rispettivamente convivente. 5)Disporre che le spese straordinarie (mediche, scolastiche, extrascolastiche e ludico-sportive) utili e necessarie per Per_1 Per_ e , siano ripartite in misura del 50% tra i genitori, come da linee guida in uso al Tribunale di
AR, prevedendo che il coniuge anticipatario trasmetta all'altro i relativi giustificativi contabili entro l'ultimo giorno di ogni mese e l'altro coniuge provveda alla refusione pro quota entro il mese successivo. 6) Dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e nulla hanno reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento. 7)Alla luce della condotta reiteratamente tenuta dalla madre ai danni dei figli minori e del rapporto di affezione padre/figli, in CP_1 spregio ai principi posti alla base del regime di affidamento condiviso, come documentato in atti e risultante dagli accertamenti peritali condotti dalla CTU Drs accogliere le istanze ex art. Per_3
709ter cpc del 23.09.22 (in corpore alla memoria integrativa del ricorrente) e del 23.03.23 (in corpore alla memoria ex art. 183 VI comma n. 1 cpc del ricorrente), adottando a carico della convenuta i provvedimenti di cui all'art. 709ter II comma nn. 1 e 2 cpc, quest'ultimo nella misura da determinarsi a discrezione del Tribunale. Adottare altresì a carico della madre i CP_1 provvedimenti di cui all'art. 614bis cpc, fissando una somma di denaro, da quantificarsi a discrezione del Giudicante, dovuta dalla stessa per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti di separazione. IN VIA ISTRUTTORIA: -
Preso atto delle risultanze della CTU redatta a cura della Drs Marina Franzetti, disporsi, se ritenuto utile ai fini del decidere, il richiamo a chiarimenti della CTU Drs Marina Franzetti. -
Nominarsi un COORDINATORE GENITORIALE per guidare, coordinare ed assistere i genitori nello sviluppo e nell'implementazione del rapporto genitoriale nel rispetto del principio della bigenitorialità; facilitare la risoluzione delle dispute riguardanti questioni pratiche/organizzative relative ai minori;
aiutare i genitori a comunicare e negoziare con l'altro e con i figli;
aiutare i genitori a identificare le fonti del conflitto. In subordine, conferire ai Servizi Sociali, cui è già stata demandata attività di supervisione e verifica circa il rispetto da parte della madre del principio della bigenitorialità, incarico di svolgere attività di coordinazione genitoriale tra le parti nel preminente interesse dei minori. - Ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) “Vero che ho frequentato e frequento tutt'oggi il SI unitamente ai di lui figli e Parte_1 Per_1 Per_
?”; 2) “Vero che nelle occasioni in cui ho avuto modo di frequentare il SI e i di lui Parte_1 Per_ figli e , i minori partecipano alle iniziative proposte dal padre integrandosi ed Per_1 Per_ interagendo con i miei figli?”; 3) “Vero che e dimostrano entusiasmo nel corso delle Per_1 giornate trascorse insieme?”; 4) “Vero che nel corso delle festività natalizie del 2022 e/o delle festività pasquali 2023 ho trascorso le giornate con il SI e i di lui figli e Parte_1 Per_1 Per_
, partecipando a pranzi, passeggiate, gite?”; 5) “Vero che ogni settimana, nella giornata di Per_ lunedì, incontro i minori e per pranzo o cena e/o momenti di studio e di gioco?”; 6) Per_1 Per_
“Vero che in tali occasioni i minori e partecipano alle iniziative proposte e Per_1 interagiscono con affetto con il papà ?”; 7) “Vero che nel periodo Parte_1
23.07/28.07.2022 ho trascorso le ferie estive presso la località di Montesilvano in compagnia del Per_ SI. e dei di lui figli e ?”; 8) “Vero che in tale periodo i minori Parte_1 Per_1 Per_
e hanno goduto della vacanza al mare partecipando con entusiasmo e serenità alle Per_1 iniziative proposte ed interagendo con affetto con il padre SI ?”; 9) “Vero che Parte_1
pagina 3 di 15 in data 06.04.23 mi sono recato presso la località di Celle Ligure in compagnia del SI.
[...] Per_ Per_
e dei di lui figli e ?”;10) “Vero che in tale occasione i minori e Parte_1 Per_1 Per_1 hanno goduto della gita al mare partecipando con entusiasmo e serenità alle iniziative proposte ed interagendo con affetto con il padre SI ?”;11) “Vero che il SI Parte_1 Parte_1 Per_
si occupa di accompagnare i figli e ad attività ed eventi che li riguardano
[...] Per_1
(partite, feste di compleanno, ritrovi e cene con gli amici), a loro richiesta?”;12) “Vero che il SI
ha organizzato attività di assistenza nello studio e nei compiti di matematica per Parte_1 il figlio nelle giornate di lunedì?”Si indicano a testimoni i SIg.ri e Per_1 Testimone_1
di AR, Via Campo dei Fiori, 11/b – Brinzio (VA) - quanto ai capitoli da 1 Testimone_2
a 12; di AR, Vicolo San Michele 21 - quanto ai capitoli 1-2-3-4; Tes_3 Testimone_4
e di AR, Via Valle Luna 4 - quanto ai capitoli 1-2-3-4; di Testimone_5 Testimone_6
Burago di MO (MB), Via Piave 5 – quanto ai capitoli 1-2-3. Ammettersi l'attore a prova contraria sul capitolo n. 10 articolato da controparte con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc mediante escussione dei Carabinieri intervenuti in data 28.11.22.Ordinare alla convenuta
, ex art. 210 cpc, la produzione in giudizio dei seguenti documenti: contratto di CP_1 lavoro e dichiarazione di diniego resa dal datore di lavoro circa la possibilità di passare al tempo pieno lavorativo (v. dichiarazione a verbale udienza 26.01.23); documentazione attestante la (e chiarimenti in merito alla) dichiarata “esclusione” (v. pag 8 comparsa di risposta ctp 14.10.22) dall'eredità del padre, la cui successione risulta tutt'oggi non trascritta. Ai fini Persona_4 del decidere tragga il Tribunale elementi di convincimento ex artt. 116 cpc dal rifiuto opposto dalla madre in data 18.07.24 a prendere parte al percorso di coordinazione genitoriale CP_1 indicato dal Tribunale in data 29.05.24 e 18.06.24. Tragga altresì il Tribunale elementi di convincimento ex artt. 116 cpc dalla mancata produzione da parte della convenuta delle dichiarazioni dei redditi (2024-2023-2022) che consentirebbero di accertare l'integrale capacità economica e la consistenza patrimoniale della stessa, limitatasi a produrre in data 14.09.24 documentazione attestante i redditi da lavoro. IN OGNI CASO:- autorizzare i competenti Uffici
Anagrafici al rilascio ai coniugi di documenti di identità e validi per l'espatrio anche per i figli minori. - con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge e rimborso forfettario spese generali 15%, con maggiorazione del 30% ex art. 4, comma I bis DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018.
Per parte resistente : “rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione ex adverso CP_1 formulata: affidare, congiuntamente, e , ai genitori Testimone_1 Persona_5 CP_1
e con collocazione prevalente dei minori presso la residenza della madre come Parte_1 statuito dall'Ordinanza presidenziale e come da provvedimento – Ordinanza del 23.03.2024 emessa
a seguito della CTU. Assegnare la casa coniugale, come già disposto con sentenza parziale di separazione, in comproprietà dei coniugi, sita a AN (VA), Via Pozzo n.5, alla SInora
[...]
con ogni bene mobile ivi staggito e, conseguentemente, rigettare l'istanza di controparte CP_1 sulla divisione dei beni mobili al 50% tra i coniugi in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Determinare e confermare in capo al SInore il contributo al mantenimento dei Parte_1 Per_ figli e in € 550,00 (€ 275,00 per ciascun figlio), detto importo dovrà essere corrisposto, Per_1
a mezzo bonifico bancario, alla SInora entro il giorno 5 di ogni mese;
oltre le CP_1 spese straordinarie nella misura del 50% così come individuate dalle Linee Guida del Tribunale di
AR del dì 01.02.2018, con conseguente detrazione fiscale al 50% tra i genitori e, conseguentemente, rigettare ogni domanda avversa diretta a diminuire l'importo del contributo,
pagina 4 di 15 per tutte le ragioni argomentate dalla scrivente difesa e documentate in atti;
disporre in favore della SInora l'assegno per il nucleo familiare nella misura del 100%. CP_1
Regolamentare le visite tra padre e figli come segue: in via preliminare, stante l'età anagrafica di
(anni 16) e il positivo rapporto e dialogo tra il ragazzo ed il padre, le visite saranno libere e Per_1 verranno concordate tra gli stessi in base alle rispettive esigenze lavorative, scolastiche e sportive;
in via subordinata, come già in uso, il padre potrà vedere e tenere con sé il mercoledì dalle Per_1 ore 18.00 (o dal termine degli allenamenti di basket) sino alla mattina successiva quando lo accompagnerà alla stazione di AR in tempo utile affinché possa recarsi a scuola;
al termine Per_ dell'anno scolastico il pernottamento potrà essere previsto anche per ed il rientro al mattino presso l'abitazione materna sarà previsto alle ore 8.00 a carico del padre se il pernottamento coinvolge entrambi i figli, mentre se sarà presente solo potrà sperimentarsi con rientri in Per_1 Per_ autonomia;
Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il lunedì dalle ore 18.00 alle ore
21.30 durante la frequenza scolastica, sino alle ore 23.00 in periodo di chiusura della scuola. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a week alternati prelevando alle ore 18.00 del Per_1 Per_ venerdì (oppure alle ore 18.45 quando è impegnato nelle lezioni di inglese) e alle ore 19.00
(al termine del corso di danza) sino alle ore 22.00 della domenica quando li riaccompagnerà presso il domicilio materno. Al termine delle lezioni di danza e di inglese (nella pausa estiva, anche se non coincidente con la fine della scuola) il padre potrà prelevare i minori alle ore 18.00 direttamente presso la loro abitazione in AN. In via preliminare, al fine di consentire alla madre di gestire e trascorrere il proprio fine settimana integralmente con i figli, la madre si intratterrà con i minori dal venerdì sera sino alla domenica sera. In via subordinata, come già in uso, nel fine settimana di spettanza della madre (in caso di impegni lavorativi al sabato mattina), il padre potrà vedere e tenere con sé entrambi i figli dal venerdì sera (stessi orari e modalità di cui sopra) sino al sabato mattina quando li riaccompagnerà presso la casa materna entro le ore 12.30.
Qualora la NOa non dovesse lavorare potrà intrattenersi con i minori dal CP_1 venerdì alle ore 18.00 sino alla domenica sera, detta circostanza dovrà essere comunicata al
SInor – a mezzo messaggistica – entro il mercoledì sera del week end di spettanza Parte_1
. Durante le vacanze natalizie: i minori, con alternanza annuale, si intratterranno con un CP_1 genitore dal 23 dicembre al 31 dicembre (ore 12.00) e con l'altro dal 31 dicembre sino al 6 gennaio. Durante le vacanze pasquali: i minori, con alternanza annuale, si intratterranno con un genitore dal giovedì alla domenica di Pasqua e con l'altro dal Lunedì dell'Angelo sino alla ripresa della scuola. Durante le vacanze estive: i minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non consecutive. I periodi di vacanza dovranno essere concordati e comunicati tra
i coniugi entro il 30 gennaio di ogni anno. Incaricare il Nucleo Tutela Minori della Comunità del
nonché i Servizi Sociali del Comune di AR a proseguire con il monitoraggio Parte_2 dell'intero nucleo familiare al fine di attivare ogni percorso più opportuno nell'interesse dei minori. Disporre che l'autovettura Renault Megane tg. ES541KH, cointestata ai coniugi, rimanga assegnata in uso esclusivo alla moglie con assunzione di ogni onere (bollo, assicurazione, carburante, riparazioni). Per l'effetto, disporre che le parti procedano alla rettifica mediante voltura presso gli Uffici competenti. Autorizzare i coniugi al rispettivo rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti di identità equipollenti nonché alla presentazione di richiesta per far conseguire ai figli un proprio passaporto personale. In via istruttoria: si insite sull'ammissione dei mezzi di prova così come formulati con le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.. Rigettare l'istanza ex artt. 709 ter II comma c.p.c. e 614 bis c.p.c. formulata dal ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni rappresentate con le memorie di costituzione e con la memoria ex
pagina 5 di 15 art. 183 VI comma n.1 c.p.c.. Rigettare ogni ulteriore istanza ex adverso formulata in difetto di giusto contraddittorio con la difesa di parte resistente. Con vittoria di spese (legali e tecniche) e competenze professionali di causa”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente in data 28/02/2022 ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere nei confronti di la pronuncia di CP_1
separazione personale.
A fondamento della domanda l'attore, dato atto di aver contratto matrimonio con rito civile con la sig.ra in data 30.07.2010 in AN (Va), e che dall'unione sono nati i figli CP_1 Per_1
Per_ (23/07/2008) e (28/06/2011), ha dedotto che nel corso degli anni la relazione coniugale si era deteriorata, a causa di incompatibilità di carattere ed incomprensioni nonché problemi di ingerenza nella vita familiare della madre della sig.ra , fino al punto che era venuta meno l'unione CP_1
Per_ affettiva e sentimentale. Chiedeva, quindi, l'affido condiviso dei figli minori e con Per_1
collocamento presso la madre - previa CTU sulla idoneità genitoriale della stessa - con regolamentazione delle frequentazioni con il padre;
l'assegnazione alla moglie della casa coniugale, cointestata ai coniugi. In via subordinata, domandava l'affidamento condiviso della prole con collocamento presso il padre e frequentazioni con la madre. Quanto al mantenimento dei figli minori, l'attore chiedeva di porre a carico del genitore non convivente l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di €. 400,00= (in ragione di €. 200= per ciascuno), oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida del Tribunale di AR. Domandava, inoltre, di: dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti;
provvedere circa l'assegnazione delle due autovetture di proprietà di entrambi i coniugi;
autorizzare i competenti uffici anagrafici al rilascio ai coniugi dei documenti d'identità e validi per l'espatrio anche per i figli minori.
Con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 29/04/2022, si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di pronuncia della separazione giudiziale e CP_1
chiedendo l'affido condiviso dei figli minori con collocamento presso di sé nonché la regolamentazione del diritto di visita paterno e l'assegnazione della casa coniugale. Domandava di porre a carico del marito il pagamento a titolo di contributo al mantenimento della prole dell'importo complessivo di €. 600,00 oltre al 50% delle spese extra assegno. Chiedeva
l'assegnazione a sé dell'autovettura Renault Megane e al marito della Lancia SI e di provvedere sul rilascio dei documenti di identità.
Alla prima udienza del 04/05/2022 fissata per la comparizione personale dei coniugi, il Presidente del Tribunale - sentite liberamente le parti che si accordavano in ordine all'assegnazione della casa coniugale e alla regolamentazione del diritto di visita a favore del padre - con ordinanza in data pagina 6 di 15 31/05/2022 autorizzava i coniugi a vivere separatamente ed assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse della prole (affido condiviso dei figli con collocamento presso la madre;
regolamentazione delle frequentazioni padre – figli;
assegnazione della casa coniugale alla madre;
contributo mensile al mantenimento dei figli a carico del padre di €. 550= complessivi, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno;
incarico ai servizi sociali territorialmente competenti di effettuare un monitoraggio sul nucleo familiare) rimettendo la causa avanti al Giudice Istruttore.
Integrato il contradditorio, con memoria integrativa del 23/9/2022 parte ricorrente introduceva una istanza diretta a modificare l'ordinanza presidenziale in punto quantificazione del contributo al mantenimento dei minori e formulava istanza ex art. 709 ter e 614 bis c.p.c..
Alla prima udienza del 25/10/2022 parte ricorrente chiedeva la modifica dell'ordinanza presidenziale in punto contributo al mantenimento, l'immediata pronuncia sullo status e la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.; parte resistente si associava alla richiesta di sentenza parziale e si opponeva alla modifica dell'ordinanza presidenziale.
Il giudice rimetteva la causa al collegio che pronunciava sentenza non definitiva di separazione personale delle parti n. 1293/2022 in data 27/12/2022, con contestuale ordinanza di rimessione della causa avanti al GI anche per la trattazione dell'istanza di modifica che, con provvedimento del
16/02/2023, veniva rigettata.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., all'udienza del 16/05/2023, acquisita relazione da parte dei soli Servizi Sociali di AN (i Servizi di competenza del padre, e cioè di AR, nulla depositavano), reiterata l'istanza di riduzione del contributo al mantenimento a carico del padre e rilevata la necessità di modificare il regime di visita in considerazione del mutamento degli impegni lavorativi del padre, il Giudice sollecitava le parti a trovare un accordo sulle questioni dibattute. Le parti raggiungevano un'intesa sia con riferimento agli aspetti delle frequentazioni dei minori, sia per gli aspetti economici (il contributo al mantenimento rimaneva invariato ma veniva posticipato di un anno l'aggiornamento Istat e cioè a partire dal giugno 2024) e il Giudice si riservava sulla richiesta di nomina di un CTU. Con ordinanza in data 19/05/2023 il giudice disponeva CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare e provvedeva a nominare il consulente che successivamente dichiarava di non poter accettare l'incarico. Seguivano una serie di nomine di CTU che, a causa di rappresentati motivi di incompatibilità o impossibilità, dichiaravano di non essere disponibili ad assumere l'incarico. In data 27/09/2023 la psicologa dott.ssa Marina Franzetti assumeva l'incarico e prestava il giuramento di rito. Il Giudice, confermato il quesito già previsto in sede di nomina, assegnava al
CTU termine per il deposito della relazione peritale definitiva al 19/03/2024.
pagina 7 di 15 Nelle more parte attrice depositava istanze in via d'urgenza volte a risolvere questioni di volta in volta insorte tra le parti, oltre che a reiterare le richieste già svolte di condanna della NOa ex art. 709 ter e 614 bis c.p.c. stante gli su asseriti comportamenti ostacolanti della CP_1
NOa e atti ad arrecare pregiudizio sia al padre che ai figli minori.
Discusse e parzialmente risolte le questioni di gestione dei figli insorte tra le parti (quali ad esempio l'iscrizione di al basket presso una società sportiva piuttosto che un'altra; avvio dei percorsi Per_1
psicologici indicati sia dai Servizi che dal CTU a favore dei minori, ecc.), con ordinanza in data
Per_ 22/03/2024 il giudice, confermato l'affido condiviso dei minori e introdotti alcuni Per_1
ampliamenti del regime di frequentazioni tra il padre e i figli, confermato l'incarico ai servizi sociali di AN e di AR di proseguire l'attività di monitoraggio sul nucleo familiare, fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il 24/09/2024 con richiesta alle parti di provvedere ad aggiornare la propria posizione reddituale.
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportato, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
* * * * * * *
Essendo già stata emessa sentenza non definitiva n. 1293/2022 in data 27/12/2022 di separazione personale dei coniugi e la presente decisione ha ad oggetto Parte_1 CP_1
esclusivamente la regolamentazione della responsabilità genitoriale e la determinazione del contributo al mantenimento dei figli, oltre che la delibazione sulle ulteriori domande accessorie.
La causa è matura per la decisione, con conseguente rigetto delle istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di pc.
1. La responsabilità genitoriale: affido – collocamento.
Ritiene il collegio di dover confermare l'affido condiviso ai genitori dei minori (nato a Per_1
Per_ AR il 23/07/2008) e (nata a [...] il [...]).
Invero, pur dovendo tener conto delle considerazioni e delle risultanze della CTU espletata in corso di causa (la quale ha concluso i propri accertamenti suggerendo un affido dei ragazzi all'Ente “… affinché possa essere predisposto un progetto futuro ed attuata una calendarizzazione diversa, che includa maggiormente la figura paterna…”) nonché di quanto relazionato dai Servizi Sociali di
AN e di AR (i suddetti Servizi hanno concordemente concluso ritenendo opportuno il mantenimento di un monitoraggio del nucleo familiare anche al fine di verificare il rispetto del diritto di visita paterno e la prosecuzione dei percorsi attivati sino a questo momento) e pur dovendo dare atto che ancora oggi permane una non trascurabile litigiosità tra i coniugi e una incapacità di risolvere in autonomia le questioni quotidiane attinenti ai figli, rileva il Tribunale che i rapporti e le frequentazioni tra i minori (non più in tenera età, è quasi diciassettenne) e il genitore non Per_1
pagina 8 di 15 collocatario non si sono mai interrotti, avvengono regolarmente e, anzi, si sono nel corso del giudizio incrementati – situazione che denota la mancanza di una preoccupante, recisa volontà di esclusione dell'uno o dell'altro genitore dalla vita dei figli. A ciò deve aggiungersi come, pur essendo emerse discordanze su decisioni da assumere, le parti abbiano in più occasioni - pur se con l'aiuto dei legali e del giudice - raggiunti degli accordi, ciò che denota non tanto la necessità di un differente regime di affido ma la necessità di perseguire l'obiettivo di un miglioramento del dialogo/confronto tra i coniugi (obiettivo che, come si dirà oltre, dovrebbe passare attraverso lo strumento della coordinazione genitoriale che il Collegio sollecita in maniera ferma, percorso rispetto al quale le parti, ancora in sede di comparse conclusionali, si sono dette disponibili).
Alla luce di ciò, tenuto conto che entrambi i coniugi non presentano profili di compromissione o alterazione psicopatologica (pur in presenza di differenti fragilità), che sono stati - finalmente - avviati i percorsi di sostegno psicologico a favore dei minori (i quali, in questa situazione di tensione tra i genitori, presentano nuclei di sofferenza emotiva meritevoli di supporto psicologico;
Per_ in particolare, per quanto riguarda il CTU ha sottolineato come la stessa necessiti di un sostegno per rimanere estranea ad un tipo di relazione esclusiva con la madre e per elaborare le tematiche emerse e i propri vissuti emotivi) e che gli stessi NOi e Parte_1 CP_1
hanno/dovrebbero aver intrapreso un proprio percorso di sostegno (si da atto che il percorso era già iniziato da parte del sig. nell'ultima fase del giudizio, mentre la convenuta si era Parte_1 CP_1
impegnata in tal senso;
si auspica che la NOa abbia tenuto fede all'impegno, nell'interesse dei figli e suo, dal momento che il CTU ha sottolineato l'importanza di un “…percorso psicoterapeutico regolare e duraturo come opportunità di spazio elaborativo della propria storia personale, affettiva e relazionale”), si ritiene che non vi siano le condizioni per limitare il principio della bigenitorialità ma che, piuttosto, debbano essere offerti strumenti volti a monitorare/sostenere il nucleo familiare per il tramite dei servizi sociali territorialmente competenti.
Si ricorda che l'affidamento condiviso è previsto dal nostro ordinamento quale regola generale, espressione del diritto alla bigenitorialità, di cui ogni minore è portatore;
ciò è ben espresso dallo stesso dato letterale della norma, che all'art. 337 ter c.c. prevede che il giudice disponga circa l'affidamento della prole “…valutata prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”.
Al contrario, l'affidamento esclusivo o all'Ente risulta essere un regime da adottarsi in casi eccezionali, qualora ex art. 337 quater c.c. il regime di affidamento condiviso risulti pregiudizievole per il minore, assumendo quale parametro l'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sancito anche a livello internazionale;
occorre, pertanto, che sussistano concrete ragioni di natura oggettiva e non mere soggettive difficoltà.
pagina 9 di 15 Nel caso di specie non si ritiene che la conflittualità/difficoltà di dialogo della coppia, presente e non ancora sopita, possa assurgere a situazione tale da alterare e porre in serio pericolo l'equilibrio psicofisico dei minori, pregiudicando il loro superiore interesse (cfr. Cass. n. 6535/2019).
In continuità con l'attuale assetto, in assenza di elementi che possano indurre ad alterare le attuali consuetudini di vita e tenuto conto del fatto che la NOa risulta essere “… CP_1
identificabile come immagine stabile, in grado di investire risorse ed energie che analizzate sui
Per_ processi di crescita di e , garantendo loro attenzioni affettive e materiali e costruendo, Per_1
perciò, un legame di attaccamento funzionale ai bisogni evolutivi…”, ritiene il Tribunale di mantenere il collocamento dei figli minori presso la madre.
Per quanto riguarda le facoltà di visita a favore del padre, fermo il fatto che i ragazzi – e soprattutto
- sono ormai in grado di prendere accordi con il genitore non collocatario – si ritiene di Per_1
dover disciplinare le frequentazioni standard (che potranno essere oggetto di modifica su accordo delle parti/con i minori) secondo le statuizioni di cui all'ordinanza in data 22/3/2024 (esclusa soltanto l'introduzione del venerdì sera/sabato mattina nei week end di spettanza della madre, apparendo tale previsione eccessivamente limitante il diritto della madre di stare con i figli a week end alternati -pur se spesso impegnata al sabato mattina per turni di lavoro – ed essendosi rivelata tale possibilità troppo aleatoria e, come tale, suscettibile di confusione per i ragazzi, oltre che di attriti tra le parti) e di cui all'ordinanza presidenziale per le ulteriori previsioni.
Pertanto, le frequentazioni a favore del genitore non collocatario dovranno seguire la seguente regolamentazione:
Per_
• Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il lunedì dalle ore 18.00 alle ore 21.30 durante la frequenza scolastica, sino alle ore 23 in periodo di chiusura della scuola (la presenza della zia paterna non è condizione per le frequentazioni ma costituisce sicuramente un elemento prezioso per consolidare le relazioni tra la minore, il padre e la di lui famiglia);
• Il padre potrà vedere e tenere con sé il mercoledì dalle ore 18.00 (o dal termine degli Per_1 allenamenti di basket) sino alla mattina successiva quando lo accompagnerà alla stazione di AR in tempo perché possa recarsi a scuola;
al termine dell'anno scolastico il pernottamento Per_ potrà essere previsto anche per ed il rientro al mattino presso l'abitazione materna alle ore 8.00 sarà a carico del padre se il pernottamento coinvolge entrambi i figli, mentre se sarà presente solo potrà sperimentarsi con rientri in autonomia;
Per_1
• Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a week alternati prelevando alle ore 18 del Per_1 Per_ venerdì (oppure alle ore 18,45 quando è impegnato nelle lezioni di inglese) e alle ore 19 (al termine del corso di danza) sino alle ore 22 della domenica quando li riaccompagnerà presso il domicilio materno;
• Durante le vacanze natalizie: i minori, con alternanza annuale, si intratterranno con un genitore dal 23 dicembre al 31 dicembre (ore 12.00) e con l'altro dal 31 dicembre sino al 6 gennaio;
pagina 10 di 15 • Durante le vacanze pasquali: i minori, con alternanza annuale, si intratterranno con un genitore dal giovedì alla domenica di Pasqua e con l'altro dal Lunedì dell'Angelo sino alla ripresa della scuola;
• Durante le vacanze estive: i minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non consecutive. I periodi di vacanza dovranno essere concordati e comunicati tra i coniugi entro il
30 aprile di ogni anno;
• ulteriori festività civili e religiose secondo il criterio dell'alternanza; ciascun genitore potrà trascorrere il proprio compleanno con i figli;
festa del papà con il padre, festa della mamma con la madre;
il compleanno dei figli verrà suddiviso tra i genitori (un anno si intratterranno con i festeggiati per il pranzo, l'anno successivo per la cena), salvo che i ragazzi abbiano altri impegni o che si trovino in vacanza.
Essendo condivisa da tutti gli esperti che si sono occupati del caso nonché dalle stesse parti la necessità che venga mantenuto l'incarico ai Servizi territorialmente competenti di proseguire il monitoraggio e di curare la prosecuzione/attivazione di ogni percorso ritenuto opportuno nell'interesse dei minori, deve essere disposta la prosecuzione dell'incarico ai Servizi di AN
(luogo di residenza dei minori e della madre) e di AR (luogo di residenza del padre) con il compito di monitorare la situazione familiare, di curare la prosecuzione dei percorsi di sostegno
Per_ psicologico in favore di e di nonché dei percorsi intrapresi da parte dei genitori. I Per_1
Servizi dovranno altresì vigilare sulla regolare osservanza delle frequentazioni tra il padre e i minori, intervenendo ogni qualvolta vi siano tentativi di ostacolare le disposizioni dettate per garantire una serena ed effettiva frequentazione.
Se ritenuto necessario, i Servizi dovranno sollecitare le parti a rivolgersi a un CO.GE. per meglio gestire le loro difficoltà di dialogo/collaborazione e cioè per:
- supportare i genitori nelle modalità comunicative funzionali ad un più efficiente esercizio della genitorialità condivisa;
- assistere le parti allo scopo di risolvere i contrasti organizzativi, educativi e decisionali relativi alla salute, educazione, istruzione e formazione, anche extrascolastica, dei figli minori;
- coadiuvare le parti -con specifica possibilità di effettuare raccomandazioni- nelle scelte in tema di salute, educazione, istruzione e formazione dei minori.
Si ritiene superfluo disporre l'ascolto dei minori da parte del giudicante, in considerazione dei plurimi interventi posti in essere, in favore degli stessi, attraverso diverse figure professionali che hanno avuto modo di ascoltarli, relazionando sul punto.
2. Il mantenimento dei figli
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, a seguito della separazione personale dei coniugi, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore pagina 11 di 15 non collocatario per il mantenimento dei figli minori, ovvero maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto (Cfr. Cass. Sez. VI-I, ord. 1°.3.2018, n. 4811).
Nel caso di specie, la situazione economico reddituale delle parti risulta come di seguito compendiabile:
- il NO , operatore ecologico, percepisce una retribuzione mensile che si Parte_1
aggira intorno a €. 1.350/1.400= al mese;
egli ha prodotto la documentazione reddituale che riporta un reddito lordo di €. 27.177 per l'anno 2022 e di €. 23.640= per l'anno 2023; egli è proprietario al 50% dell'ex casa coniugale e del 50% della casa di famiglia, ove attualmente vive, ereditata a seguito del decesso della madre;
- la NOa , cassiera part time presso un supermercato Tigros, percepisce una CP_1
retribuzione mensile che si aggira intorno a €. 900/1000= al mese;
ella ha prodotto la documentazione reddituale che riporta un reddito lordo di €. 13.602= per l'anno 2022 e di €.
14.287= per l'anno 2023; è comproprietaria al 50% dell'ex casa coniugale ove vive con i figli;
la NOa risulta non aver ricevuto beni ereditari, per libera scelta del congiunto, a seguito del decesso del padre.
Valutata la situazione di cui sopra, tenuto conto del fatto che nel corso del giudizio la retribuzione del è leggermente diminuita e che sono aumentate le frequentazioni con i figli (con Parte_1
conseguenti maggiori spese di trasferta), tenuto conto del fatto che i ragazzi non necessitano più di una maggiore presenza della madre e che pertanto la NOa ben potrebbe chiedere una CP_1
modifica del contratto di lavoro da part time a full time (è notorio che i supermercati non vivono la crisi e che spesso preferiscono ampliare gli orari di lavoro con dipendenti in forza piuttosto che operare nuove assunzioni), ritiene il collegio di dover rideterminare il contributo al mantenimento a carico del padre in €. 500= da versare entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio 2025, somma soggetta a rivalutazione annuale Istat di legge, oltre al 50% delle spese straordinarie. Come per legge, l'AU resta a favore dei genitori per le necessità dei figli in misura del
50% ciascuno.
3) Assegnazione casa coniugale
La casa coniugale in comproprietà tra i coniugi sita in AN, via Pozzo n. 5, resta assegnata alla moglie, genitore collocatario dei minori, con tutto l'arredo ivi presente che risulta essere funzionale alle esigenze di vita e che sarà oggetto di divisione in altra sede (la domanda proposta nel presente giudizio di suddivisione al 50% dei beni mobili deve essere dichiarata inammissibile).
pagina 12 di 15 4) Istanze ex art. 709 ter e 614 bis c.p.c.
L'attore ha chiesto, sin dal deposito della memoria integrativa e, successivamente, con il deposito della memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c., l'adozione dei provvedimenti cui all'art. 709 ter c.p.c. e 614 bis c.p.c. contestando alla moglie condotte dannose per sé e per i figli minori siccome lesive del rapporto di affezione padre/figli. In particolare l'istante ha rievocato la difficoltà di poter esprimere la propria opinione in occasione dell'iscrizione di alle scuole superiori e in Per_1
relazione alla scelta, operata unilateralmente dalla NOa , di far perdere al figlio i primi CP_1
giorni del nuovo ciclo di studi presso il liceo scientifico a Gavirate. Nella comparsa conclusionale la difesa dell'attore ha rimarcato come l'atteggiamento escludente la figura paterna sia emersa in più occasioni anche nel corso del giudizio (es. iscrizione di a differente società di basket senza Per_1
consultare il padre) e come la tendenza della a ledere il ruolo dell'altro genitore sia stata CP_1
riscontrata anche dal CTU dott. Per_3
E' pacifico che le misure contenute nei predetti articoli di legge assolvono ad una funzione sostanzialmente sanzionatoria a garanzia dell'interesse primario del corretto esercizio dell'affidamento genitoriale. Presupposto, pertanto, per la loro applicazione sono le condotte di un genitore irrispettose delle regole concordate dalle parti o disposte dal giudice sulle modalità di esercizio della genitorialità che si traducono di fatto in una lesione del diritto del minore a mantenere un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, indispensabile per il suo sano percorso di crescita.
Osserva il Tribunale che, a prescindere dalla genericità della richiesta (non è dato sapere se è richiesto un ammonimento piuttosto che una condanna risarcitoria o al pagamento di una sanzione pecuniaria;
con riferimento alla richiesta ex art. 614 bis c.p.c. per determinare la misura di coercizione indiretta è necessario che sia indicato lo specifico obbligo sotteso), la stessa non sia meritevole di accoglimento dal momento che in parte non risultano provate le condotte inadempienti attribuite alla convenuta (ci si riferisce all'esclusione del padre dalla scelta della scuola superiore) e in parte appaiono rientrare nel contesto di una litigiosità/differente veduta educativa pacificamente esistente tra le parti, situazione sulla quale occorre intervenire con gli strumenti sopra indicati.
5) Ulteriori domande e richieste svolte in giudizio.
Devono essere dichiarate inammissibili le domande relative al rilascio/rinnovo dei passaporti e dei documenti d'identità dei figli spettando la relativa competenza funzionale, in assenza di accordo tra le parti, al giudice tutelare ex art. 3 legge 21 novembre 1967, n. 1185. Pure inammissibile è la richiesta di assegnazione delle auto;
è onere delle parti recarsi negli appositi uffici per effettuare l'aggiornamento dell'intestazione, secondo l'utilizzo che stanno facendo delle autovetture.
pagina 13 di 15 5) Sulle spese di lite
Le spese di lite vengono integralmente compensate attesa la natura del giudizio e la reciproca soccombenza.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, vengono poste in via definitiva a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna e in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di AR, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, dato atto che con sentenza non definitiva n.
1293/2022 è stata pronunciata la separazione personale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide: Per_
1. affida i figli minorenni e congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente presso la madre;
2. dispone, salvo diversi accordi, le seguenti facoltà di visita a favore del genitore non collocatario:
Per_
• Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il lunedì dalle ore 18.00 alle ore 21.30 durante la frequenza scolastica, sino alle ore 23 in periodo di chiusura della scuola (la presenza della zia paterna non è condizione per le frequentazioni ma costituisce sicuramente un elemento prezioso per consolidare le relazioni tra la minore, il padre e la di lui famiglia);
• Il padre potrà vedere e tenere con sé il mercoledì dalle ore 18.00 (o dal termine degli Per_1 allenamenti di basket) sino alla mattina successiva quando lo accompagnerà alla stazione di AR in tempo perché possa recarsi a scuola;
al termine dell'anno scolastico il pernottamento Per_ potrà essere previsto anche per ed il rientro al mattino presso l'abitazione materna alle ore 8.00 sarà a carico del padre se il pernottamento coinvolge entrambi i figli, mentre se sarà presente solo potrà sperimentarsi con rientri in autonomia;
Per_1
• Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a week alternati prelevando alle ore 18 del Per_1 Per_ venerdì (oppure alle ore 18,45 quando è impegnato nelle lezioni di inglese) e alle ore 19
(al termine del corso di danza) sino alle ore 22 della domenica quando li riaccompagnerà presso il domicilio materno;
• Durante le vacanze natalizie: i minori, con alternanza annuale, si intratterranno con un genitore dal 23 dicembre al 31 dicembre (ore 12.00) e con l'altro dal 31 dicembre sino al 6 gennaio;
• Durante le vacanze pasquali: i minori, con alternanza annuale, si intratterranno con un genitore dal giovedì alla domenica di Pasqua e con l'altro dal Lunedì dell'Angelo sino alla ripresa della scuola;
• Durante le vacanze estive: i minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non consecutive. I periodi di vacanza dovranno essere concordati e comunicati tra i coniugi entro il 30 aprile di ogni anno;
• ulteriori festività civili e religiose secondo il criterio dell'alternanza; ciascun genitore potrà trascorrere il proprio compleanno con i figli;
festa del papà con il padre, festa della mamma con la madre;
il compleanno dei figli verrà suddiviso tra i genitori (un anno si
pagina 14 di 15 intratterranno con i festeggiati per il pranzo, l'anno successivo per la cena), salvo che i ragazzi abbiano altri impegni o che si trovino in vacanza.
3. Incarica i Servizi Sociali di AN e di AR di proseguire l'attività di monitoraggio già disposta e di svolgere le attività dettagliatamente indicate in parte motiva;
4. Dispone che il padre contribuisca al mantenimento indiretto dei figli mediante la corresponsione dell'importo di €. 500= (€. 250= per ciascun figlio) entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal febbraio 2025, con la rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di AR;
AU al 50% a favore di ciascun genitore;
5. Assegna la casa coniugale alla NOa con tutto l'arredo; CP_1
6. Dichiara inammissibili, in questa sede, le ulteriori domande svolte delle parti;
7. Respinge le istanze ex art. 709 ter e 614 bis c.p.c.;
8. Spese di lite integralmente compensate tra le parti;
9. Spese di CTU a carico delle parti in via definitiva in ragione del 50% ciascuna in via solidale.
Si comunichi alle parti, ai Servizi Sociali di AN e AR.
Cosi deciso, in AR il 16/1/2025
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Elena Fumagalli
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