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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 24/03/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 382 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
e , rappresentato e difeso dall'Avv. FERRARA ALFONSO, Parte_1 Parte_2
giusta delega in atti
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
in data 8.09.2001 in 8.09.2001 in Quiliano (SV) trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
matrimonio del Comune di Quiliano al numero 15, parte II, serie A, anno 2001, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Quiliano di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza,
alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“a) concordemente, entrambi i ricorrenti dichiarano di essere indipendenti ed economicamente
autosufficienti, di avere ripartito fra loro ogni bene comune, di aver definito concordemente tra loro
ogni altro rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e di non avere nulla da chiedere e/o
pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, ed, in ogni caso, ritengono che non ricorrano i presupposti
per il riconoscimento di assegno divorzile: ciascuno di essi, pertanto, nulla richiede all'altro/a anche
in proprio favore a tale titolo;
b) nessuna statuizione è necessaria con riferimento alla casa coniugale, avendo già le parti
regolamentato la questione (avendo rispettato gli impegni indicati ai punti 2-6 delle condizioni di
separazione personale);
c) i signori e , si impegnano, a contribuire al mantenimento delle proprie Parte_1 Parte_2
figlia, e , entrambe maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti, Per_1 Per_2
fino al conseguimento di una propria capacità lavorativa ed indipendenza economica;
d) più precisamente, la signora provvederà con la forma del mantenimento diretto Parte_2
(considerato che entrambe le figlie, ad oggi, hanno la residenza anagrafica e vivono con la madre in
Vado Ligure, Via Leopardi n 25-7), mentre il signor si impegna a versare quale contributo Parte_1
al mantenimento delle medesime figlie, e , alla signora un assegno Per_1 Per_2 Parte_2
mensile di € 400,00 (€ 200,00 ciascuna) da corrispondersi, entro i primi cinque giorni di ogni mese,
rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche,
scolastiche sportive e ricreative, con decorrenza dalla domanda;
e) spese legali compensate.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 19.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo