TRIB
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/02/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
3/2/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5237/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ta Maria Fiorentino) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.te Adriana Giovanna Rizzo e Maria Grazia Sparacino) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara inammissibile l'opposizione;
◊ pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento CP_1
tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate;
◊ pone a carico dell'Erario gli onorari dell'Avv.ta Maria Fiorentino, come liquidati
Tribunale di Palermo sez. Lavoro con separato decreto di pagamento.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 4/4/2024 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 7147/2023 R.G. ed in base ai quali non è stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari legittimanti la corresponsione dell'assegno mensile di assistenza.
Ritualmente evocato in giudizio, l' convenuto si è costituito contestando la CP_2
fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso, depositato entro il termine perentorio di giorni 30 dal deposito del giorno 7/3/2024 della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4, c.p.c.
Nel merito, il ricorso è inammissibile e va respinto senza necessità di disporre il rinnovo della consulenza tecnica disposta in fase di accertamento tecnico preventivo.
Ricordato, infatti, che la sanzione dell'inammissibilità è posta a presidio della specificazione dei motivi della contestazione ed ha lo scopo di evitare la mera duplicazione di giudizi per l'accertamento del medesimo requisito sanitario,
contraria alle finalità deflattive del contenzioso previdenziale e assistenziale, non può non rilevarsi che nel caso di specie il ricorrente si è limitato a richiamare la diagnosi operata dal primo CTU non introducendo avverso la stessa alcuna puntuale contestazione e non ha neppure introdotto specifica censura alle precipue argomentazioni con cui questi, coerentemente con le risultanze documentali in atti, ha negato la sussistenza dei requisiti per accordare al ricorrente, sulla scorta dell'operata diagnosi, l'assegno mensile di assistenza.
Si legge, infatti, nel ricorso in opposizione soltanto che “il Sig. è affetto da Pt_1
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro cirrosi epatica HCV con stati di malessere generalizzati, debolezza cronica,
dolori muscolari e articolari, ai quali si aggiungono gli esiti da discopatie
multiple cervicali, come da certificati medici in atti.”, come puntualmente evidenziato anche dal CTU;
e non è dato capire la ragione per cui “tutti questi
aspetti, non sono stati adeguatamente attenzionati dal CTU incaricato in sede di
ATP” se non sulla scorta del generico rilievo che “trattasi di un soggetto affetto da
una serie di patologie che non loro insieme hanno una rilevante incidenza
funzionale, sottovalutata dal CTU incaricato.”.
Sulla base delle considerazioni che precedono, le conclusioni del consulente raccolte già in fase di atp non possono che essere nuovamente condivise, perché
immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate, non inficiate in alcun modo dai generici e tautologici rilievi espressi in fase di opposizione e sono pertanto poste alla base della presente sentenza senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio.
Respinto il ricorso, i redditi dichiarati ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
escludono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio,
incluse quelle relative alla prestazione del CTU svolta in fase di atp.
La relativa ammissione al Patrocinio a spese dello Stato impone di porre in capo all'Erario gli onorari di difesa del suo difensore.
◊
Così deciso in Palermo, il 5/2/2025.
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
3/2/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5237/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ta Maria Fiorentino) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.te Adriana Giovanna Rizzo e Maria Grazia Sparacino) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara inammissibile l'opposizione;
◊ pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento CP_1
tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate;
◊ pone a carico dell'Erario gli onorari dell'Avv.ta Maria Fiorentino, come liquidati
Tribunale di Palermo sez. Lavoro con separato decreto di pagamento.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 4/4/2024 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 7147/2023 R.G. ed in base ai quali non è stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari legittimanti la corresponsione dell'assegno mensile di assistenza.
Ritualmente evocato in giudizio, l' convenuto si è costituito contestando la CP_2
fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso, depositato entro il termine perentorio di giorni 30 dal deposito del giorno 7/3/2024 della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4, c.p.c.
Nel merito, il ricorso è inammissibile e va respinto senza necessità di disporre il rinnovo della consulenza tecnica disposta in fase di accertamento tecnico preventivo.
Ricordato, infatti, che la sanzione dell'inammissibilità è posta a presidio della specificazione dei motivi della contestazione ed ha lo scopo di evitare la mera duplicazione di giudizi per l'accertamento del medesimo requisito sanitario,
contraria alle finalità deflattive del contenzioso previdenziale e assistenziale, non può non rilevarsi che nel caso di specie il ricorrente si è limitato a richiamare la diagnosi operata dal primo CTU non introducendo avverso la stessa alcuna puntuale contestazione e non ha neppure introdotto specifica censura alle precipue argomentazioni con cui questi, coerentemente con le risultanze documentali in atti, ha negato la sussistenza dei requisiti per accordare al ricorrente, sulla scorta dell'operata diagnosi, l'assegno mensile di assistenza.
Si legge, infatti, nel ricorso in opposizione soltanto che “il Sig. è affetto da Pt_1
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro cirrosi epatica HCV con stati di malessere generalizzati, debolezza cronica,
dolori muscolari e articolari, ai quali si aggiungono gli esiti da discopatie
multiple cervicali, come da certificati medici in atti.”, come puntualmente evidenziato anche dal CTU;
e non è dato capire la ragione per cui “tutti questi
aspetti, non sono stati adeguatamente attenzionati dal CTU incaricato in sede di
ATP” se non sulla scorta del generico rilievo che “trattasi di un soggetto affetto da
una serie di patologie che non loro insieme hanno una rilevante incidenza
funzionale, sottovalutata dal CTU incaricato.”.
Sulla base delle considerazioni che precedono, le conclusioni del consulente raccolte già in fase di atp non possono che essere nuovamente condivise, perché
immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate, non inficiate in alcun modo dai generici e tautologici rilievi espressi in fase di opposizione e sono pertanto poste alla base della presente sentenza senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio.
Respinto il ricorso, i redditi dichiarati ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
escludono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio,
incluse quelle relative alla prestazione del CTU svolta in fase di atp.
La relativa ammissione al Patrocinio a spese dello Stato impone di porre in capo all'Erario gli onorari di difesa del suo difensore.
◊
Così deciso in Palermo, il 5/2/2025.
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro