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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 808/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Vincenza Totaro Consigliere
3) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 13.02.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.808/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
generalizzato come in atti Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv.Guido Marone
APPELLANTE
E
in persona del Controparte_1
p.t. E CP_2 Controparte_3
in persona del pro tempore,
[...] CP_4
rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Stato di Napoli
APPELLATO
OGGETTO: Spese di lite
1 CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato l'odierno appellante Parte_1
, docente a tempo determinato, adiva il Tribunale di Napoli Nord in
[...]
funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che l'Amministrazione scolastica resistente non gli aveva riconosciuto la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, c.d. Carta docenti, per gli anni scolastici dal
2021/2022 al 2023/2024, in quanto illegittimamente riservata al solo personale di ruolo. Chiedeva pertanto la condanna di parte convenuta al pagamento della somma pari ad euro 500,00 annui per la predetta causale nonché al pagamento delle spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costitutiva l'Amministrazione che resisteva al ricorso insistendo per il rigetto.
Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n.977/2024, pubblicata in data
26.02.2024, in parziale accoglimento della domanda di Parte_1
, condannava il convenuto ad erogare in favore del
[...] CP_1
ricorrente la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” dell'importo nominale di euro 500,00 per gli anni scolastici dal
2021/2022 al 2022/2023 (con esclusione, quindi, dell'anno scolastico
2023/2024) con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ognuno di tali anni scolastici, secondo le modalità e alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016 compensando le spese di lite.
Avverso tale pronuncia interponeva tempestivo Parte_1
appello con il quale censurava la sentenza di primo grado per non aver fatto, il primo Giudice, buon governo del regime delle spese, chiedendo, quindi, la
2 vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione al
Difensore dichiaratosi antistatario.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito il appellato che CP_1
opponendosi a quanto dedotto con riguardo all'unico motivo di appello, ha concluso per la conferma della sentenza impugnata.
All'odierna udienza, sostituita con la trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter cpc, acquisite le note dei procuratori costituiti, la Corte, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riguardo all'unico motivo di appello valgono le seguenti argomentazioni che portano al suo rigetto.
L'appellante deduce come motivo di doglianza in diritto la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Per un corretto inquadramento della vicenda dedotta in lite, appare opportuno rammentare che l'art. 91 c.p.c. stabilisce che il giudice, nel pronunciare la sentenza, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore della parte vittoriosa e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Il successivo art. 92, al secondo comma, prevede la possibilità, per l'organo giudicante, di compensare le spese di giudizio (per intero o parzialmente) in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza, nonché nel caso in cui concorrano altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione. Sulla scorta di tali norme la parte che risulta interamente vittoriosa ha diritto al rimborso delle spese del giudizio e che le stesse possono essere compensate, appunto, a norma dell'articolo 92, comma 2,
c.p.c.. La soccombenza reciproca si verifica quando vengono rigettate sia la
3 domanda principale che quella riconvenzionale, oppure nell'ipotesi in cui vengono accolte solo alcune delle domande proposte da una sola parte.
Nel caso in cui, invece, non sussista la soccombenza reciproca, l'art. 92, comma 2, legittima la compensazione delle spese giudiziali solo in presenza di
"gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione" (cfr. Cass. sentenza n. 319/14; Cass. sentenza n. 21951/14).
L'attuale formulazione dell'art. 92 c.p.c., comma 2, è, invero, la risultante di un processo di incessante evoluzione legislativa.
Nell'originaria formulazione codicistica, le deroghe al principio della soccombenza erano affidate ad una clausola generale, quella dei giusti motivi, che, dato il carattere di elasticità, necessitava che l'attività di prudente apprezzamento dei giudici la riempisse di contenuti concreti.
Mancando un obbligo di specifica motivazione, l'unico limite alla discrezionalità del giudicante era il divieto di porre le spese di lite a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. sez. un. 15/07/2005, n. 14989).
Il legislatore, nell'intento di ridurre gli spazi di operatività della clausola dei
“giusti motivi” è intervenuto, in un primo momento, prevedendo l'indicazione di una motivazione che esplicitasse la ricorrenza dei giusti motivi
(art.2, co.1 lett a) della legge 28 dicembre 2005 n.263).
A questa fase normativa sono seguiti gli interventi di cui alla L. n. 69 del 2009
- che ha previsto l'obbligo di indicare in motivazione la ricorrenza, oltre alla soccombenza reciproca, di altre gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione - e del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modificazioni, in L. 10 novembre 2014, n. 162 - che ha tipizzato le ipotesi di compensazione delle spese individuandole nell' “assoluta novità della questione trattata” e “nel mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” - cui va ascritta la formulazione letterale dell'art. 92, comma 2, applicabile alla fattispecie concreta.
4 E' poi intervenuta la Corte Costituzionale, sentenza n. 77 del 2018, che ha ampliato le ipotesi della compensazione delle spese in quanto ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co.2 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti anche qualora sussistano altre “analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
La Corte ha infatti ritenuto che: “ contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3 Cost., comma 1) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111 Cost., comma 1) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost., comma 1) perchè la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti. Ciò orienta la pronuncia di illegittimità costituzionale che si va a rendere nel senso che parimenti le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi - l'"assoluta novità della questione trattata" ed il
"mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti" - hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale.
Va, quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
5 Dunque, a seguito dell'intervento della Consulta al giudice è consentito compensare le spese oltre che nelle ipotesi tassative previste dall'art.92 co.2 anche nelle altre ipotesi in cui egli ravvisi le “gravi ed eccezionali ragioni”, vale a dire ipotesi, accomunate dalla medesima ratio sottesa a quelle tipizzate, espressamente individuate nell'essere caratterizzate dalla sopravvenienza di
“questioni dirimenti” o di “assoluta incertezza” parimenti gravi ed eccezionali.
Viene così ribadito, con riferimento al regolamento delle spese che, fermo il rispetto del principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, con il correttivo di cui alla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, sia provvedere alla loro quantificazione senza eccedere i limiti minimi e massimi fissati dalle tabelle vigenti (cfr. Cass.n.8936.2022; Cass. n.6502/2022; Cass. sez. 6 ordinanza n.8936.2022; Cass.n.27810.2021; Cass. sez. I, 04/08/2017, n.19613;
Cass.sez. VI,17/10/2017 n. 24502).
Ciò significa che i giudici devono esplicitare nella motivazione della sentenza le specifiche ragioni per le quali hanno deciso di derogare alla regola generale della soccombenza, in favore dell'eccezione della compensazione, non potendo più considerarsi sufficiente il mero richiamo alla apodittica formula dei giusti motivi.
La ratio del principio di soccombenza che regola il regime delle spese processuali va individuato in linea generale nella regola di giustizia secondo la quale la necessità di ricorrere al giudice non deve tornare a danno di chi ha ragione.
Ebbene, nel caso di specie, in punto di liquidazione delle spese di lite il primo giudice ha così statuito: “Le spese di lite possono essere compensate in ragione mutato orientamento giurisprudenziale alla luce della recentissima pronuncia della Corte di
Cassazione”.
6 Al riguardo il Collegio ritiene che in primo grado ricorrevano quelle gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di lite, per come individuate dal primo giudice, tenuto conto che la definitività dell'assetto giurisprudenziale in ordine alla questione dibattuta in giudizio si è avuta solo a seguito del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c. del Tribunale di Taranto su caso analogo, in ordine alla quale si è pronunciata la Suprema Corte con la sentenza Cassazione civile sez. lav. - 27/10/2023, n.
29961 affermando i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della
L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del
1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del
2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del
2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la
7 liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
Va rilevato che alla data di deposito del ricorso e della sentenza di primo grado il contesto giurisprudenziale non era ancora del tutto completato al massimo livello della giurisprudenza nazionale. La S.C. infatti, nella citata sentenza, ha dato per la prima volta risposta a numerosi quesiti in ordine alla tematica coinvolta nel presente procedimento (tra l'altro sulla platea dei beneficiari, sul carattere del beneficio e sulla natura dell'obbligazione azionata, sul rilievo dei peculiari vincoli e modalità di esercizio che il dpcm 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo e, soprattutto, profilo particolarmente incidente sul presente gravame, sulla natura e i limiti della prescrizione del diritto azionato). Dunque, la fattispecie ha attraversato una fase, fino al presente grado di appello, di formazione in itinere di un assetto giurisprudenziale univoco e completo, utile
8 anche per la definizione del presente giudizio, sì da rientrare nella previsione di compensazione contemplata dal vigente art. 92 c.p.c.. Il carattere di novità della questione ed il consolidamento dell'assetto giurisprudenziale nel corso del presente procedimento rendono legittima la determinazione di procedere alla censurata compensazione.
Tra l'altro, il giudice di prime cure ha motivato la compensazione delle spese di lite richiamando proprio il recentissimo intervento, ai sensi 363-bis c.p.c., della
Suprema Corte di Cassazione”.
L'appello va pertanto rigettato con conseguente conferma anche sul punto dell'impugnata sentenza.
Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge
228/2012.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
• condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese processuali del presente grado, che liquida in euro 337,00, oltre accessori di legge se dovuti.
• contributo unificato come in motivazione
Così deciso in Napoli, 13 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Sebastiano Napolitano dr. Raffaella Genovese
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Vincenza Totaro Consigliere
3) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 13.02.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.808/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
generalizzato come in atti Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv.Guido Marone
APPELLANTE
E
in persona del Controparte_1
p.t. E CP_2 Controparte_3
in persona del pro tempore,
[...] CP_4
rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Stato di Napoli
APPELLATO
OGGETTO: Spese di lite
1 CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato l'odierno appellante Parte_1
, docente a tempo determinato, adiva il Tribunale di Napoli Nord in
[...]
funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che l'Amministrazione scolastica resistente non gli aveva riconosciuto la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, c.d. Carta docenti, per gli anni scolastici dal
2021/2022 al 2023/2024, in quanto illegittimamente riservata al solo personale di ruolo. Chiedeva pertanto la condanna di parte convenuta al pagamento della somma pari ad euro 500,00 annui per la predetta causale nonché al pagamento delle spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costitutiva l'Amministrazione che resisteva al ricorso insistendo per il rigetto.
Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n.977/2024, pubblicata in data
26.02.2024, in parziale accoglimento della domanda di Parte_1
, condannava il convenuto ad erogare in favore del
[...] CP_1
ricorrente la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” dell'importo nominale di euro 500,00 per gli anni scolastici dal
2021/2022 al 2022/2023 (con esclusione, quindi, dell'anno scolastico
2023/2024) con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ognuno di tali anni scolastici, secondo le modalità e alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016 compensando le spese di lite.
Avverso tale pronuncia interponeva tempestivo Parte_1
appello con il quale censurava la sentenza di primo grado per non aver fatto, il primo Giudice, buon governo del regime delle spese, chiedendo, quindi, la
2 vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione al
Difensore dichiaratosi antistatario.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito il appellato che CP_1
opponendosi a quanto dedotto con riguardo all'unico motivo di appello, ha concluso per la conferma della sentenza impugnata.
All'odierna udienza, sostituita con la trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter cpc, acquisite le note dei procuratori costituiti, la Corte, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riguardo all'unico motivo di appello valgono le seguenti argomentazioni che portano al suo rigetto.
L'appellante deduce come motivo di doglianza in diritto la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Per un corretto inquadramento della vicenda dedotta in lite, appare opportuno rammentare che l'art. 91 c.p.c. stabilisce che il giudice, nel pronunciare la sentenza, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore della parte vittoriosa e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Il successivo art. 92, al secondo comma, prevede la possibilità, per l'organo giudicante, di compensare le spese di giudizio (per intero o parzialmente) in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza, nonché nel caso in cui concorrano altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione. Sulla scorta di tali norme la parte che risulta interamente vittoriosa ha diritto al rimborso delle spese del giudizio e che le stesse possono essere compensate, appunto, a norma dell'articolo 92, comma 2,
c.p.c.. La soccombenza reciproca si verifica quando vengono rigettate sia la
3 domanda principale che quella riconvenzionale, oppure nell'ipotesi in cui vengono accolte solo alcune delle domande proposte da una sola parte.
Nel caso in cui, invece, non sussista la soccombenza reciproca, l'art. 92, comma 2, legittima la compensazione delle spese giudiziali solo in presenza di
"gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione" (cfr. Cass. sentenza n. 319/14; Cass. sentenza n. 21951/14).
L'attuale formulazione dell'art. 92 c.p.c., comma 2, è, invero, la risultante di un processo di incessante evoluzione legislativa.
Nell'originaria formulazione codicistica, le deroghe al principio della soccombenza erano affidate ad una clausola generale, quella dei giusti motivi, che, dato il carattere di elasticità, necessitava che l'attività di prudente apprezzamento dei giudici la riempisse di contenuti concreti.
Mancando un obbligo di specifica motivazione, l'unico limite alla discrezionalità del giudicante era il divieto di porre le spese di lite a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. sez. un. 15/07/2005, n. 14989).
Il legislatore, nell'intento di ridurre gli spazi di operatività della clausola dei
“giusti motivi” è intervenuto, in un primo momento, prevedendo l'indicazione di una motivazione che esplicitasse la ricorrenza dei giusti motivi
(art.2, co.1 lett a) della legge 28 dicembre 2005 n.263).
A questa fase normativa sono seguiti gli interventi di cui alla L. n. 69 del 2009
- che ha previsto l'obbligo di indicare in motivazione la ricorrenza, oltre alla soccombenza reciproca, di altre gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione - e del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modificazioni, in L. 10 novembre 2014, n. 162 - che ha tipizzato le ipotesi di compensazione delle spese individuandole nell' “assoluta novità della questione trattata” e “nel mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” - cui va ascritta la formulazione letterale dell'art. 92, comma 2, applicabile alla fattispecie concreta.
4 E' poi intervenuta la Corte Costituzionale, sentenza n. 77 del 2018, che ha ampliato le ipotesi della compensazione delle spese in quanto ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co.2 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti anche qualora sussistano altre “analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
La Corte ha infatti ritenuto che: “ contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3 Cost., comma 1) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111 Cost., comma 1) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost., comma 1) perchè la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti. Ciò orienta la pronuncia di illegittimità costituzionale che si va a rendere nel senso che parimenti le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi - l'"assoluta novità della questione trattata" ed il
"mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti" - hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale.
Va, quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
5 Dunque, a seguito dell'intervento della Consulta al giudice è consentito compensare le spese oltre che nelle ipotesi tassative previste dall'art.92 co.2 anche nelle altre ipotesi in cui egli ravvisi le “gravi ed eccezionali ragioni”, vale a dire ipotesi, accomunate dalla medesima ratio sottesa a quelle tipizzate, espressamente individuate nell'essere caratterizzate dalla sopravvenienza di
“questioni dirimenti” o di “assoluta incertezza” parimenti gravi ed eccezionali.
Viene così ribadito, con riferimento al regolamento delle spese che, fermo il rispetto del principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, con il correttivo di cui alla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, sia provvedere alla loro quantificazione senza eccedere i limiti minimi e massimi fissati dalle tabelle vigenti (cfr. Cass.n.8936.2022; Cass. n.6502/2022; Cass. sez. 6 ordinanza n.8936.2022; Cass.n.27810.2021; Cass. sez. I, 04/08/2017, n.19613;
Cass.sez. VI,17/10/2017 n. 24502).
Ciò significa che i giudici devono esplicitare nella motivazione della sentenza le specifiche ragioni per le quali hanno deciso di derogare alla regola generale della soccombenza, in favore dell'eccezione della compensazione, non potendo più considerarsi sufficiente il mero richiamo alla apodittica formula dei giusti motivi.
La ratio del principio di soccombenza che regola il regime delle spese processuali va individuato in linea generale nella regola di giustizia secondo la quale la necessità di ricorrere al giudice non deve tornare a danno di chi ha ragione.
Ebbene, nel caso di specie, in punto di liquidazione delle spese di lite il primo giudice ha così statuito: “Le spese di lite possono essere compensate in ragione mutato orientamento giurisprudenziale alla luce della recentissima pronuncia della Corte di
Cassazione”.
6 Al riguardo il Collegio ritiene che in primo grado ricorrevano quelle gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di lite, per come individuate dal primo giudice, tenuto conto che la definitività dell'assetto giurisprudenziale in ordine alla questione dibattuta in giudizio si è avuta solo a seguito del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c. del Tribunale di Taranto su caso analogo, in ordine alla quale si è pronunciata la Suprema Corte con la sentenza Cassazione civile sez. lav. - 27/10/2023, n.
29961 affermando i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della
L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del
1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del
2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del
2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la
7 liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
Va rilevato che alla data di deposito del ricorso e della sentenza di primo grado il contesto giurisprudenziale non era ancora del tutto completato al massimo livello della giurisprudenza nazionale. La S.C. infatti, nella citata sentenza, ha dato per la prima volta risposta a numerosi quesiti in ordine alla tematica coinvolta nel presente procedimento (tra l'altro sulla platea dei beneficiari, sul carattere del beneficio e sulla natura dell'obbligazione azionata, sul rilievo dei peculiari vincoli e modalità di esercizio che il dpcm 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo e, soprattutto, profilo particolarmente incidente sul presente gravame, sulla natura e i limiti della prescrizione del diritto azionato). Dunque, la fattispecie ha attraversato una fase, fino al presente grado di appello, di formazione in itinere di un assetto giurisprudenziale univoco e completo, utile
8 anche per la definizione del presente giudizio, sì da rientrare nella previsione di compensazione contemplata dal vigente art. 92 c.p.c.. Il carattere di novità della questione ed il consolidamento dell'assetto giurisprudenziale nel corso del presente procedimento rendono legittima la determinazione di procedere alla censurata compensazione.
Tra l'altro, il giudice di prime cure ha motivato la compensazione delle spese di lite richiamando proprio il recentissimo intervento, ai sensi 363-bis c.p.c., della
Suprema Corte di Cassazione”.
L'appello va pertanto rigettato con conseguente conferma anche sul punto dell'impugnata sentenza.
Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge
228/2012.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
• condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese processuali del presente grado, che liquida in euro 337,00, oltre accessori di legge se dovuti.
• contributo unificato come in motivazione
Così deciso in Napoli, 13 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Sebastiano Napolitano dr. Raffaella Genovese
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