TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/10/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2510 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...] CP_1 C.F._1
e
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Barbara Deborah SALMERI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: A) DICHIARANO di non volersi riconciliare;
B) CONFERMANO la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 5.07.2024 che di seguito si ripropongono:
1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile
del Comune di Vicenza.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune
di Vicenza (VI) Via Ramiro Fabiani, 14 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della sig.ra nell'interesse della figlia minore CP_1
ivi stabilmente convivente.
3. Confermare l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, i Persona_1
quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente della figlia presso la Persona_1
dimora materna.
5. Confermare che, fatti salvi diversi accordi tra i genitori da stabilirsi di volta
2 in volta e con congruo preavviso, in base alle reciproche esigenze e all'interesse prioritario della minore, il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: - trascorrerà con il padre tutti i fine Per_1
settimana: la minore starà con il padre dal sabato alla domenica per due fine settimana al mese alternandoli con altrettanti fine settimana di durata maggiore dal sabato al lunedì. Nel primo caso, il padre preleverà la figlia dall'abitazione materna il sabato mattina e ivi la riaccompagnerà la mattina del giorno successivo;
nel secondo caso, il padre preleverà la figlia dall'abitazione materna il sabato mattina e la accompagnerà a scuola la mattina del lunedì
successivo - almeno due giorni infrasettimanali, il sig. si occuperà di Per_1
accompagnare la figlia a scuola, prelevandola dall'abitazione materna. -
durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua, 25Aprile,
1Maggio ed altre festività infrannuali, ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale, da concordarsi entro il 30/11
di ogni anno e alternando annualmente, ove possibile, le giornate festive;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il
31/05 di ogni anno.
6. Confermare che il sig. provvederà al mantenimento della figlia in via Per_1
indiretta, mediante accredito su c/c intestato alla sig.ra di un contributo CP_1
al mantenimento di pari alla somma mensile anticipata di euro 250,00 Per_1
(duecentocinquanta/00), da effettuarsi entro il giorno 10 di ogni mese. Tutte le somme sono soggette a rivalutazione automatica di anno in anno al 100%
3 degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
7. Confermare che i genitori si faranno carico in pari misura delle spese straordinarie di tali intendendosi: - spese mediche (da documentare) Per_1
che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
trattamenti sanitari prescritti dal medico curante/specialista erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico prescritte dal medico curante /specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante /
specialista anche se non coperti da SSN;
- spese mediche (da documentare)
che richiedono il preventivo accordo (salvo l'urgenza): a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN ovvero previsti dal
SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo della dotazione richiesta dalla scuola per l'attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d)
dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola;
e) assicurazione scolastica, f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che dovranno essere previamente concordate (salvo l'urgenza): a) tasse scolastiche e
4 universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-
scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che dovranno essere previamente concordate: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinenti abbigliamento e attrezzature (comprese le spese di iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento di patente di guida (corso e lezioni); h)
acquisto e manutenzione (compreso bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per ricorrenze particolari quali comunione e cresima o altri eventi ai quali la bambina è chiamata a partecipare. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte della richiesta dell'altro genitore – anche via sms, e-mail o similare - potrà manifestare il suo motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (entro 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese invierà all'altro genitore (via sms, e-mail o similare) la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 gg;
il rimborso dovrà avvenire entro i 15 gg successivi alla richiesta.
5 8. Confermare che ai fini fiscali, sarà a carico dei coniugi Per_1
proporzionalmente alle spese sostenute da ciascun genitore che quindi in pari misura usufruiranno delle relative detrazioni fiscali, prestazioni e/o agevolazioni previste dalla legge;
e che l'Assegno Unico e Universale sarà
integralmente percepito dalla sig.ra in qualità di genitore collocatario. CP_1
9. Confermare che i coniugi, essendo economicamente indipendenti e avendo adeguati redditi propri, rinunziano espressamente ad ogni istanza di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro; salvo il diritto di richiedere la modifica delle presenti pattuizioni laddove ne ricorrano i presupposti.
10. Confermare che i coniugi prestano reciproco assenso/consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio con annotato il nome della figlia, in conformità alla normativa vigente. Eventuali
trasferte all'estero della minore dovranno essere sempre previamente concordate tra i genitori.
11. Confermare che i coniugi danno atto di avere definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro anche a titolo di rimborso, restituzione e/o conguaglio.
C) RINUNCIANO all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 05/07/2024 i coniugi indicati in
6 epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in VICENZA (VI) in data 02/10/2010.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui alle note del 24/10/2024,
veniva omologata con sentenza non definitiva n. 641/2024 pubblicata in data
11/12/2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 04/09/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 641/2024 del
11/12/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale
7 tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Vicenza (VI) Via Ramiro Fabiani, 14, in favore di quale CP_1
genitore convivente con la figlia minore;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al
8 rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità
valido per l'espatrio e di quelli per la figlia minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in VICENZA (VI) il 02/10/2010 alle CP_1 Parte_1
condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VICENZA (VI) al n. 109,
parte II, serie A, anno 2010;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 30.9.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
9 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2510 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...] CP_1 C.F._1
e
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Barbara Deborah SALMERI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: A) DICHIARANO di non volersi riconciliare;
B) CONFERMANO la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 5.07.2024 che di seguito si ripropongono:
1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile
del Comune di Vicenza.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune
di Vicenza (VI) Via Ramiro Fabiani, 14 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della sig.ra nell'interesse della figlia minore CP_1
ivi stabilmente convivente.
3. Confermare l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, i Persona_1
quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente della figlia presso la Persona_1
dimora materna.
5. Confermare che, fatti salvi diversi accordi tra i genitori da stabilirsi di volta
2 in volta e con congruo preavviso, in base alle reciproche esigenze e all'interesse prioritario della minore, il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: - trascorrerà con il padre tutti i fine Per_1
settimana: la minore starà con il padre dal sabato alla domenica per due fine settimana al mese alternandoli con altrettanti fine settimana di durata maggiore dal sabato al lunedì. Nel primo caso, il padre preleverà la figlia dall'abitazione materna il sabato mattina e ivi la riaccompagnerà la mattina del giorno successivo;
nel secondo caso, il padre preleverà la figlia dall'abitazione materna il sabato mattina e la accompagnerà a scuola la mattina del lunedì
successivo - almeno due giorni infrasettimanali, il sig. si occuperà di Per_1
accompagnare la figlia a scuola, prelevandola dall'abitazione materna. -
durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua, 25Aprile,
1Maggio ed altre festività infrannuali, ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale, da concordarsi entro il 30/11
di ogni anno e alternando annualmente, ove possibile, le giornate festive;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il
31/05 di ogni anno.
6. Confermare che il sig. provvederà al mantenimento della figlia in via Per_1
indiretta, mediante accredito su c/c intestato alla sig.ra di un contributo CP_1
al mantenimento di pari alla somma mensile anticipata di euro 250,00 Per_1
(duecentocinquanta/00), da effettuarsi entro il giorno 10 di ogni mese. Tutte le somme sono soggette a rivalutazione automatica di anno in anno al 100%
3 degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
7. Confermare che i genitori si faranno carico in pari misura delle spese straordinarie di tali intendendosi: - spese mediche (da documentare) Per_1
che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
trattamenti sanitari prescritti dal medico curante/specialista erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico prescritte dal medico curante /specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante /
specialista anche se non coperti da SSN;
- spese mediche (da documentare)
che richiedono il preventivo accordo (salvo l'urgenza): a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN ovvero previsti dal
SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo della dotazione richiesta dalla scuola per l'attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d)
dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola;
e) assicurazione scolastica, f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che dovranno essere previamente concordate (salvo l'urgenza): a) tasse scolastiche e
4 universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-
scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che dovranno essere previamente concordate: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinenti abbigliamento e attrezzature (comprese le spese di iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento di patente di guida (corso e lezioni); h)
acquisto e manutenzione (compreso bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per ricorrenze particolari quali comunione e cresima o altri eventi ai quali la bambina è chiamata a partecipare. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte della richiesta dell'altro genitore – anche via sms, e-mail o similare - potrà manifestare il suo motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (entro 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese invierà all'altro genitore (via sms, e-mail o similare) la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 gg;
il rimborso dovrà avvenire entro i 15 gg successivi alla richiesta.
5 8. Confermare che ai fini fiscali, sarà a carico dei coniugi Per_1
proporzionalmente alle spese sostenute da ciascun genitore che quindi in pari misura usufruiranno delle relative detrazioni fiscali, prestazioni e/o agevolazioni previste dalla legge;
e che l'Assegno Unico e Universale sarà
integralmente percepito dalla sig.ra in qualità di genitore collocatario. CP_1
9. Confermare che i coniugi, essendo economicamente indipendenti e avendo adeguati redditi propri, rinunziano espressamente ad ogni istanza di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro; salvo il diritto di richiedere la modifica delle presenti pattuizioni laddove ne ricorrano i presupposti.
10. Confermare che i coniugi prestano reciproco assenso/consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio con annotato il nome della figlia, in conformità alla normativa vigente. Eventuali
trasferte all'estero della minore dovranno essere sempre previamente concordate tra i genitori.
11. Confermare che i coniugi danno atto di avere definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro anche a titolo di rimborso, restituzione e/o conguaglio.
C) RINUNCIANO all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 05/07/2024 i coniugi indicati in
6 epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in VICENZA (VI) in data 02/10/2010.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui alle note del 24/10/2024,
veniva omologata con sentenza non definitiva n. 641/2024 pubblicata in data
11/12/2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 04/09/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 641/2024 del
11/12/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale
7 tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Vicenza (VI) Via Ramiro Fabiani, 14, in favore di quale CP_1
genitore convivente con la figlia minore;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al
8 rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità
valido per l'espatrio e di quelli per la figlia minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in VICENZA (VI) il 02/10/2010 alle CP_1 Parte_1
condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VICENZA (VI) al n. 109,
parte II, serie A, anno 2010;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 30.9.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
9 10