Sentenza 6 novembre 2002
Massime • 1
Nel rito del lavoro, la nullità della sentenza per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo non si verifica allorché il contrasto tra di essi è solo apparente, perché può essere risolto attraverso l'interpretazione del dispositivo, a prescindere dalle improprietà terminologiche utilizzate, ed alla luce della motivazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto solo apparente il contrasto, in quanto, benché nel dispositivo fosse stato dato atto del "rigetto" dell'appello, era stato altresì anche ridotto l'importo del credito riconosciuto dalla sentenza di primo grado, in coerenza con la motivazione, che dava conto del parziale accoglimento dell'appello stesso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/11/2002, n. 15586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15586 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. DONATO FIGURELLI - rel. Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI IO DE, elettivamente domiciliato in Roma alla via delle Montagne Rocciose n. 69 presso lo studio dell'avv. Prof. Bruno Donatone che. unitamente all'avv. Lorenzo Cantone del foro di Verona, lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
Rete Ferroviaria Italiana - Società per azioni (già Ferrovie dello Stato S.p.A società di Trasporti e Servizi per Azioni), in persona dell'avv. Giancarlo Alvino, procuratore speciale per atto notar dottor Paolo Castellini di Roma del 23 febbraio 1999, rep. n. 56911, con sede in Roma alla piazza della Croce Rossa 1, ed elettivamente domiciliata in Roma alla via di Ripetta n. 22 presso lo studio dell'avv. Gerardo Vesci, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Verona in data 22 ottobre - 9 dicembre 1999, n. 1987/99, n. 74/1998 R.G.;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Donato Figurelli nella pubblica udienza del 28 giugno 2002;
udito l'avv. Bruna Donatone per il ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Orazio Frazzini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 24 settembre 1996 il signor DE Di AG conveniva avanti il Pretore di Verona, in funzione di giudice del lavoro, le Ferrovie dello Stato SPA e premettendo di essere dipendente di tale società con la qualifica di macchinista di settima categoria, settima classe;
che dal 26 marzo 1985 fino all 24 marzo 1991, era stato ininterrottamente addetto presso il deposito locomotive di AN, siccome inviato in missione ai sensi dell'art. 14 DPR n. 752/76; che l'assegnazione prevista per la durata di un anno ed inizialmente proseguita su istanza di esso ricorrente si era protratta tacitamente negli anni successivi;
tutto ciò premesso chiedeva che fosse dichiarata l'illegittimità del provvedimento di revoca della missione con conseguente condanna di parte convenuta a corrispondergli l'indennità di missione dal 24 marzo 1991, con le statuizioni accessorie di legge e le spese del giudizio. Costituendosi, la società FS chiedeva la reiezione del ricorso, assumendo che, per effetto della trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni, in virtù dell'art. 1 D.L.. n. 386/919 convertito nella legge 359/92 erano divenute inapplicabili le norme invocate dal ricorrente, in quanto oltretutto superate dal successivo accordo 20 dicembre 1993, stipulato dalla società suddetta con le OO.SS.
Con sentenza del 18 giugno 1997 l'adito pretore, in accoglimento delle domande del ricorrente, condannava la società FS a corrispondergli la richiesta indennità di missione. Avverso tale sentenza interponevano, appello le FS, con ricorso depositato in data 8 febbraio 1998, chiedendone la totale riforma. Dal canto suo l'appellato resisteva.
Disposta consulenze tecnica di ufficio al fine di accertare l'entità delle somme spettanti all'appellato dal 24 marzo 1991 (data della revoca della missione) fino alla trasformazione dell'Ente suddetto in SPA, con sentenza in data 29 ottobre - 9 dicembre 1999 il Tribunale di Verona rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento in favore del Di AG della complessiva somma di lire 16.936.538, così determinato il credito dello stesso.
Osservava il Tribunale che è pacifica la circostanza che, per effetto delle. trasformazione in SPA l'Ente P.S. non è più tenuto ad applicare da tale data la disposizione dell'art. 14 DPR n. 752 del 1976, ma tale norma tuttavia, era ancora operativa nell'epoca antecedente;
che il più recente art. 7 1^ comma D.lgs 21.1.1991 n. 32 fuga ogni eventuale dubbio sul punto;
che la suddetta interpretazione trova ulteriore conferma in quanto stabilito al punto 4 dell'accordo OO.SS. e Ferrovie dello Stato del 13.2.1991; che il contenuto del foglio disposizioni n. 199 del 1988 aveva natura di accordo sindacale ed era quindi vincolante per le parti interessate;
che per effetto della previsione dettata dall'art. 3 legge 30.7.90 n. 218 poteva riconoscersi l'ultrattività del pregresso regime normativo, perlomeno fino alla data di trasformazione dell'Ente in SPA (12.8.92).
Egualmente infondato era il secondo motivo di gravame svolto dall'appellante estinzione del preteso credito per intervenuta prescrizione quinquennale, trattandosi di questione oggetto di contenzioso tra le parti.
Infondata era l'eccezione dell'appellato di inammissibilità della costituzione della società appellata nel giudizio di prime cure (Cass. S.U. 12.2.98, n. 4666). Il credito andava determinato in complessive lire 16.936.538 come da ipotesi A indicata nella relazione del c.t.u.
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 4 aprile 2000, il Di AG ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi. La società intimata ha resistito con controricorso notificato il 12 maggio 2000. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c., il ricorrente tardivamente in data 24.6.2002.
Motivi della decisione.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente, denunziando violazione dell'art. 75, 3^ comma c.p.c. e dell'art. 83 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., deduce l'inammissibilità del ricorso in appello proposto dalle Ferrovie dello Stato per difetto di rappresentanza, per mancata produzione della procura alle liti sottoscritta dall'avv. Maria Teresa Fantola.
Direttore dell'Ufficio Legale della società Ferrovie dello Stato. Il motivo è infondato. L'espressa attribuzione del potere di rappresentanza processuale al capo dell'ufficio legale territoriale di una grande azienda (nella specie le Ferrovie dello Stato SPA) implica il potere di agire nel presupposto di una contemplatio domini e di impegnare la responsabilità dell'impresa per gli atti che rientrano nell'esercizio delle sue funzioni, indipendentemente dal conferimento di specifiche procure, in quanto il potere di rappresentanza sostanziale costituisce effetto naturale della sua collocazione nell'organizzazione dell'impresa (Cass. 17 marzo 2001 n. 3867). Con il secondo motivo il ricorrente deduce contraddittorietà della motivazione della sentenza d'appello circa un punto decisivo della controversia e insanabile contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione depositata in cancelleria in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. La sentenza di appello ha parzialmente riformato le sentenza di primo grado, assegnando al lavoratore un importo di molto inferiore a quello percepito in forza della sentenza di primo grado, perché la sentenza di primo grado aveva stabilito il diritto del ricorrente all'indennità di missione fino al momento della reintegra, peraltro mai avvenuta. Nella sentenza di secondo grado si afferma infatti che si rigetta l'appello, mentre nella motivazione, stabilendo che l'indennità di missione è dovuta al lavoratore solo fino alla privatizzazione delle Ferrovie dello Stato, si accoglie quantomeno parzialmente l'appello proposto dalla società datrice di lavoro.
Il motivo è infondato. Trattasi infatti di un contrasto solo apparente tra dispositivo e motivazione. Nel rito del lavoro, infatti, la nullità della sentenza per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo non si verifica allorché il contrasto tra di essi è solo apparente, perché pub essere risolto attraverso l'interpretazione del dispositivo, a prescindere dalle improprietà terminologiche utilizzate, ed alla luce della motivazione offerta dal giudice (Cass. 23 settembre 1998 n. 9528). Nella specie, invero, sebbene sia indicato nel dispositivo il "rigetto" dell'appello, risulta evidente, alla luce della motivazione, che l'appello risulta parzialmente accolto, in quanto nella motivazione è indicato che l'indennità di missione è dovuta al lavoratore solo fino alla privatizzazione delle Ferrovie dello Stato (e non fino al momento della reintegra, come indicato in primo grado). Ed in relazione, a tale parziale accoglimento dell'appello, è indicato sia in dispositivo che in motivazione l'ammontare del credito del Di AG nei confronti delle Ferrovie nell'importo di lire 16.936.538, importo "di molta inferiore" a quello indicato nella sentenza di primo grado (come deduce nella censura lo stesso ricorrente).
Con il terzo motivo il ricorrente, denunziando omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'applicabilità soltanto fino alla data di trasformazione dell'ente s.p.a. Secondo il ricorrente, se il provvedimento di rientro per cui è causa è illegittimo nel momento in cui è stato preso, come peraltro correttamente stabilito dal Tribunale, non si vede come si possa ritenere che la predetta illegittimità sia stata automaticamente sanata in conseguenza della trasformazione della resistente in società per azioni.
Il motivo è infondato.
Il rientro in sede dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato comandati in missione provvisoria in provincia di AN nelle more dell'espletamento dei concorsi da effettuarsi nel rispetto della proporzionale etnica ai sensi dell'art. 14 DPR n. 752 del 1976 può essere disposto senza dover attendere la graduale copertura dei relativi posti da parte dei nuovi assunti, come invece previsto dall'art. 7 D.Lgs. n. 32 del 1991, atteso che la trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in SPA esclude ogni obbligo della suddetta società sia di procedere alle assunzioni tramite concorso, sia di procedere alle suddette assunzioni nel rispetto della proporzionale etnica di cui all'art. 89 dello Statuto speciale del Trentino Alto Adige (trattandosi di disposizioni concernenti esclusivamente i ruoli del personale degli uffici statali), con conseguente inapplicabilità anche della disposizione di cui all'art. 7 D. Lgs n. 32 del 1991, prevedente un rientro graduale alle sedi di provenienza del personale in missione, in relazione alle nuove assunzioni (Cass. 19 ottobre 2000 n. 13867). Le disposizioni dell'art. 7 del D.Lgs. n. 32 del 1991 (contenente norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige riguardo alla cosiddetta proporzionale etnica delle assunzioni presso l'Ente Ferrovie dello Stato), che - sviluppando la disciplina dell'art. 14 del DPR n. 752 del 1976 - escludono che il personale ferroviario in trasferta o trasloco temporaneo nella provincia di AN faccia parte del relativo organico e prevedono la sua restituzione graduale alle sedi di provenienza, in correlazione con le nuove assunzioni, sono divenute inapplicabili a seguito della privatizzazione delle Ferrovie dello Stato (realizzata mediante la sua trasformazione da ente pubblico in società per azioni), anche prima dell'abrogazione espressa di detto decreto legislativo da parte dell'art. 1 comma 2^, del D.Lgs. n. 354 del 1997 (che disciplina la proporzionale etnica negli enti privatizzati), stante la loro incompatibilità con la libertà di organizzazione del lavoro garantita dall'art. 41 della Costituzione (cfr, Corte costituzionale n. 260 del 1993). Il provvedimento di rientro, poi, è sorto per facta concludentia all'atto della privatizzazione, questa volta in forma pienamente legittima, stante il permanere della relativa volontà della società (il provvedimento di rientro non richiedeva infatti forma alcuna, potendo emergere, appunto, per facta concludentia). Con il quarto motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 3, 2^ comma della legge del 30.7.1990 n. 218 e dell'art. 2, comma 5 del d.l. 21.6.1993 n. 198, nonché dell'art. 14, 2^ comma del DPR 26.7.1976 n. 752 e dell'art. 7 D.LGS 21.1.1991 n. 32, e omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Il ricorrente deduce: che ai sensi dell'art. 3 l. n. 218/90 (applicabile anche ai dipendenti delle Ferrovie in virtù dell'art. 2 d.l. n. 198/93) per i "dipendenti sono fatti salvi i diritti quesiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente". Evidente era l'intenzione del legislatore di evitare che la regolamentazione dei rapporti di lavoro di dipendenti di enti trasformati in società per azioni mutasse in conseguenza della privatizzazione;
da ciò derivava il riconoscimento in favore dei lavoratori dei diritti ad essi già attribuiti da leggi speciali e comunque ricollegabili alla natura pubblica dell'ente. Prima della trasformazione in SPA un dipendente dell'Azienda inviato in missione in Alto Adige poteva essere rinviato all'impianto di appartenenza solo alle condizioni stabilite dal DPR n. 752/76 e D.Lgs. n. 32/91 e questa disciplina doveva essere rispettata anche dopo la trasformazione dell'ente in SPA.
Il motivo è infondato. Il contrasto fra il D.Lgs. n. 32/91 ed il principio di libertà economica di cui all'art. 41 della Cost. comporta l'abrogazione tacita del primo a norma dell'art 15 della preleggi al c.c., sussistendo una netta incompatibilità fra l'obbligo di effettuare i concorsi e la libertà di organizzazione del lavoro garantita da detto articolo della Costituzione. Con il quinto motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, primo e ultimo comma del D.Lgs.
9.9.1997 n. 354 nonché dell'art. 14 DPR 26.7.1976 n. 752, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Il ricorrente deduce che la decisione impugnata si fondava esclusivamente sulla trasformazione delle Ferrovie dello Stato da ente pubblico economico in società di capitali, da cui deriverebbe che quest'ultima non sarebbe più tenuta al rispetto del criterio della proporzionale etnica con conseguente inapplicabilità dell'art. 14 DPR n. 752/76. Questa conclusione era in palese contrasto con l'art. 1 del D. Lgs. n. 354 del 9.9.1997, con il quale il legislatore aveva introdotto, dopo l'art. 32 del DPR n. 752 del 1976, l'art. 32 bis, in virtù del quale "le assunzioni di personale, a qualsiasi titolo effettuate,... nella società... che abbiano assunto o assumano funzioni delle disciolte aziende delle Poste... o delle Ferrovie dello Stato, vengono realizzate nel rispetto delle quote proporzionali di ciascuno dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, in rapporto all'ultimo censimento..."; da qui l'applicabilità anche alla SPA Ferrovie dello Stato del DPR n. 752/76 e quindi l'infondatezza ed erroneità di tutte le argomentazioni contrarie contenute nella sentenza impugnata. L'ultimo comma del citato art. 32 bis aveva abrogato espressamente il D.Lgs. n. 32 del 1991, che pertanto era rimasto in vigore fino alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 354/97. Il motivo è infondato.
La società Ferrovie dello Stato SPA non è più obbligata a fare i concorsi previsti dalla legge per il vecchio Ente Pubblico Ferrovie, in quanto il D.Lgs. n. 32 del 1991 non è più vincolante per la società essendo in contrasto con il principio della libertà di iniziativa economica e quindi dell'organizzazione dell'impresa previsto dall'art. 41 Cost. Con il sesto motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del decreto legislativo 21.1.1991 n. 32 e dell'art. 1 del D.Lgs. n. 354 del 1997, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Il ricorrente deduce che doveva in ogni caso disattendersi la tesi del Tribunale secondo cui la trasformazione dell'Ente in SPA aveva comportato l'abrogazione implicita del D.Lgs. n. 32/1991 e quindi del DPR n. 752/76: il primo dettava una disciplina specifica per le Ferrovie dello Stato e quindi era in ogni caso applicabile a prescindere sia dalla struttura organizzativa delle stesse (ente pubblico economico o società per azioni) e sia dall'applicabilità o meno del secondo che si riferiva alle amministrazioni pubbliche in genere.
Peraltro il D.Lgs. n. 32/1991 era stato esplicitamente abrogato soltanto con il D.Lgs. n. 354/1997 e quindi era rimasto in vigore anche dopo la privatizzazione delle Ferrovie e la costituzione della società per azioni che era succeduta in tutti i rapporti del vecchio ente pubblico ai sensi dell'art. 1 comma 3^, del d.l. n. 386 del 5.12.1991 la tesi secondo cui la trasformazione in SPA avrebbe comportato la caducazione di tutta la normativa ispirata alla tutela di un pubblico interesse era smentita dal D.Lgs. del 1997, che aveva previsto che le Ferrovie per le assunzioni nella provincia di AN dovevano in ogni caso rispettare le quote proporzionali di ciascuno dei gruppi linguistici.
Il motivo è infondato.
Come già osservato in relazione al quarto motivo, il contrasto fra il D.Lgs. n. 32/91 ed il principio di libertà economica di cui all'art. 41 Cost. comporta l'abrogazione tacita del primo a norma dell'art. 15 delle preleggi al c.c., sussistendo una netta incompatibilità fra l'obbligo di effettuare i concorsi e la libertà di organizzazione del lavoro.
Con il settimo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1372 c.c., dell'art. 1362 c.c. nonché dell'art. 1, 3^ comma, del d.l.
5.12.1991 n. 3C6 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. (applicabilità degli accordi sindacali del 1988 e del 1991). Il ricorrente deduce che secondo il primo di detti accordi la società poteva revocare le assegnazioni quando si fosse verificata "una eccedenza nell'ambito dell'impianto del profilo della categoria dell'agente e nell'ambito dell'Alto Adige non vi fosse la possibilità di utilizzazione in altri settori"; l'accordo del 1991 in sostanza confermava il contenuto del D.Lgs. n. 32/1991, prevedendo che "gli eventuali rientri potranno effettuarsi a seguito della immissione in servizio dai concorsi di cui al punto 3 del presente accordo". Nessuna di queste condizioni si era verificata e quindi illegittima era la mancata applicazione di queste norme contrattuali. Gli accordi dettavano una disciplina del rientro dalle missioni in Alto Adige in modo assolutamente autonomo rispetto alle disposizioni di legge citate ed erano stati applicati dall'azienda anche successivamente, come si desumeva da un accordo sindacale del 9.2.1995, secondo cui le parti avevano concordato di fare rientrare dall'art. 14 un numero di agenti pari a quello assunto presso il deposito locomotive di AN.
Con l'accordo sindacale del 19.7.1995 le parti avevano stabilito che "la società FS potrà disporre la revoca e/o rientro del comando missione art. 14 e trasferimento temporaneo anche prima della scadenza stabilita a seguito di motivate esigenze tecniche, organizzative, produttive".
Tutti gli accordi in questione erano stati assolutamente ignorami dal Tribunale, mentre erano stati ritenuti decisivi dalla Pretura nella sentenza di primo grado. In ogni caso la società avrebbe dovuto revocare il provvedimento in adempimento dell'accordo sindacale del 7.11.1994, in base al quale "la società revoca i provvedimenti di rientro dei macchinisti dal D.L. di AN per Verona"; non vi era alcuna limitazione personale di detto accordo e quindi lo stesso era applicabile anche per il ricorrente, che rivestiva la qualifica di macchinista.
Il motivo è infondato.
Quanto all'applicabilità degli accordi sindacali del 1988 e del 1991, richiamata nell'epigrafe del motivo di ricorso, il Tribunale ha quanto meno implicitamente ritenuto che una volta accertata la inapplicabilità della disciplina legislativa, ne veniva di conseguenza l'inoperatività anche di tali accordi contrattuali. Lo stesso ricorrente, d'altra parte, deduce in ricorso - come si è detto, - in relazione all'accordo del 1991, che questo in sostanza confermava il contenuto del D.Lgs. n. 32/91. Il Tribunale ha dunque implicitamente escluso che la disciplina contrattuale fosse sopravvissuta rispetto all'istituto del quale valevano a costituire dettaglio.
Per quanto riguarda di altri accordi contrattuali il ricorrente si limita a richiamare genericamente gli accordi stessi, senza una puntuale specificazione di essi, e la censura non risponde pertanto al principio di autosufficienza del ricorso.
Con l'ottavo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 2103 del codice civile in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. (sulla natura giuridica dell'invio in Alto Adige).
Il ricorrente deduce che la questione relativa alla natura giuridica del comando missione in Alto Adige era superata dall'esistenza della normativa speciale esaminata in precedenza e quindi aveva carattere residuale. Si trattava, in ogni caso, di un vero e proprio trasferimento. ai sensi dell'art. 2103 c.c., con l'unica particolarità che al dipendente venivano attribuiti un'indennità mensile e il diritto alla permanenza in Alto Adige fino all'espletamento dei concorsi di cui al DPR citato e al D.Lgs. del 1991 n. 32; il foglio disposizioni n. 199 del 9.12.1988 prevedeva, infatti, la proroga tacita della trasferta ex art. 14, salvo disdetta dell'interessato da comunicarsi almeno 60 giorni prima;
il rientro a Verona era quindi illegittimo per difetto dei presupposti di cui all'art. 2103 c.c. Il motivo è infondato, perché le due condizioni cui era subordinata la permanenza a AN (la indennità di missione spettante al dipendente comandato ed il rientro dello stesso alla sede di provenienza dopo l'espletamento dei concorsi da parte dell'ente ferrovie) escludono che l'assegnazione a quella sede di servizio potesse essere qualificata come trasferimento in Alto Adige. Alla stregua delle considerazioni predette, il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2002