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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 20/05/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2983 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti PESCI FERRARI RAIMONDA e SASSI MIRCO parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e dife- Controparte_1 C.F._2
sa dagli Avv.ti GATTI FEDERICA e SARTI RAFFAELLA parte resistente
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
Voglia il Tribunale Ill.mo,
pagina 1 di 4 dato atto che con sentenza non definitiva n. 829 pubblicata il 7 giugno 2024 è sta- ta dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti:
1) Disporre che il SI corrisponda alla OR Parte_1 CP_1
a titolo di assegno post matrimoniale la somma mensile di euro 1.648,90
[...]
annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita a decorrere dal febbraio 2026;
2) Dare atto che le parti intendono risolvere ogni altra questione patrimoniale tra le stesse pendente derivante dal loro rapporto di ex coniugi in regime di comu- nione dei beni e contitolari di quote della società M.P.F. s.r.l. alle condizioni sot- to riportate che ritengono elemento funzionale ed indispensabile alla soluzione della crisi coniugale e dei contenziosi in atto:
a) la OR in qualità di proprietaria del 20% delle quote Controparte_1
della società M.P.F. s.r.l., si impegna a cedere le suindicate quote in parti uguali
(10% ciascuna) al SI e alla IG;
Parte_1 Per_1
b) il SI si impegna a corrispondere alla OR Parte_1 CP_2
la complessiva somma di euro 167.500,00 con le seguenti modalità:
[...]
- euro 50.000,00 già corrisposti al momento del deposito dell'istanza del 17 mar- zo 2025;
- euro 117.500,00 al momento della cessione delle quote;
c) l'atto di cessione delle quote sarà stipulato in esenzione da imposte ex art. 19
L. 74/87 dal notaio entro 60 gg. dal passaggio in giudicato Persona_2
della sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) le spese notarili saranno ad esclusivo carico del SI;
Parte_1
e) le parti si impegnano ad abbandonare a spese integralmente compensate la causa iscritta la numero 1199/2023 R.G. del Tribunale di Parma e chiamata all'udienza del 16 aprile 2025;
f) le parti, subordinatamente all'integrale accoglimento delle suesposte conclu- sioni, rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 2 di 4 4) Spese legali della presente causa compensate, con espressa rinuncia alla soli- darietà professionale di cui all'art. 13, comma 8, della Legge Professionale Fo- rense.
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 25/08/2023 chiedeva a que- Parte_1
sto Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con- cordatario celebrato in Parma il 26/09/1987 tra il ricorrente e CP_1
unione dalla quale nascevano tre figli, (nata il
[...] Persona_3
24/07/1989), (nato il [...]) e (nata il [...]). La dife- Per_4 Per_1
sa di parte ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando atto che i coniu- gi vivevano separati dal 4/02/2020, data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione, poi definito con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Parma in data 8/07/2020. Parte ricorrente formulava, altresì, ulte- riori domande accessorie inerenti la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
Si costituiva la quale non si opponeva alla declarato- Controparte_1
ria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, tuttavia, una diver- sa regolamentazione delle questioni accessorie.
All'udienza fissata a norma dell'art. 473-bis.21 c.p.c. in data 13/02/2024 compari- vano personalmente entrambi i coniugi e il Giudice delegato, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti di propria competenza, dando le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giu- dizio nel merito.
Successivamente, con istanza depositata in data 2/04/2025, entrambe le parti da- vano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione consensuale del proce- dimento, nei termini di cui alle conclusioni congiunte riportate in epigrafe.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 15/04/2025 i difensori delle parti confermavano di voler definire in via conciliativa il giudizio alle suddette condi- zioni, precisando le conclusioni in conformità.
pagina 3 di 4 La causa veniva quindi assegnata in decisione al Collegio e discussa nella camera di consiglio del 20/05/2025.
§
Preliminarmente, va dato atto del fatto che, per effetto della sentenza parziale di questo Tribunale n. 869/2024, pubblicata il 7/06/2024, il vincolo matrimoniale che legava i sigg.ri e è ormai Parte_1 Controparte_1
sciolto, con conseguente definitiva modifica del relativo status a far data dal pas- saggio in giudicato della predetta sentenza.
In merito alle questioni accessorie, inerenti gli aspetti più propriamente economi- ci, ritiene il Collegio che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposi- zioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle ri- spettive posizioni.
Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere fatte proprie dal Tri- bunale, nei termini di cui in dispositivo.
Alla luce della natura e dell'esito del giudizio sussistono giustificati motivi per di- sporre una compensazione integrale delle spese di lite, così come richiesto dalle parti.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) recepisce e fa proprie le condizioni concordate tra le parti nelle conclusioni congiunte di cui in epigrafe, qui da intendersi integralmente trascritte;
2) dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 20/05/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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