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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 26/01/2026, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1015/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LORENZO SABRINA, Presidente
MANTINI MARGHERITA, Relatore
SALARI LL, CE
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4426/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130319703000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: “Alla On.le Corte di Giustizia di primo grado di Roma, previa fissazione della udienza di discussione del ricorso avverso la intimazione di pagamento sopraindicata per tutti i motivi dedotto ed in particolare perché nulla, illegittima, decaduta ed infondata in fatto e diritto.Stante la connessione oggettiva e soggettiva con i ricorsi sopra indicati si chiede la sospensione e/o la riunione con gli stessi. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Resistente: "l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado adita voglia, contrariis reiectis, così giudicare: - nel merito: • dichiarare la legittimità dell'attività posta in essere dall'agente della Riscossione. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Commissione riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha ritualmente impugnato dinanzi a questa Corte l'intimazione di pagamento n.
09720249130310703/000, notificata in data 05.12.2024 dall'AdER in relazione ai seguenti sottesi avvisi di accertamento n. TK503R300076/24 notificato il 17.01.2024 per un totale di Iva, Ires e Irap di € 2.351,63 e avviso di accertamento n. TK503R300086/2024 notificato in pari data per un totale di Iva e Irap di € 4.056,68 oltre interessi e oneri per un totale complessivo di € 8.568,96, emessi dall'Ente creditore Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale 2 di Roma.
-A)A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa:
-Invalidità dell'atto impugnato in quanto sottoscritto dal Signor Nominativo_2, indicato come responsabile del procedimento di emissione e notifica, soggetto non abilitato e non acquisito dall'ente per concorso pubblico e non abilitato all'espletamento di tale incarico perché non vincitore di concorso pubblico e in quanto dipendente privato, mai vincitore di concorso pubblico presso l'AdER;
-Mancata indicazione del calcolo delle sanzioni e degli interessi in relazione agli atti sottesi all'avviso di intimazione impugnato già oggetto di impugnativa in separati giudizi.
A tal fine ha richiamato i giudizi pendenti innanzi alla CGT di primo grado di Roma avverso gli atti di accertamento sottesi all'avviso di intimazione rgn 5112/24 e l'altro con udienza fissata al 15.1.2025 innanzi alla 9 Sezione e richiesto sospensione del giudizio.
Tanto premesso ha formulato le conclusioni sopra riportate.
-B) Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, instando per la sua reiezione deducendo di svolgere l'attività di agente della riscossione su tutto il territorio nazionale in quanto ente, istituito ai sensi dell'articolo 1 del Decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze ed è strumentale dell'Agenzia delle Entrate, a cui è attribuita la titolarità della riscossione nazionale;
-ha controdedotto che sono inconferenti i riferimenti alla sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità delle proroghe ripetute per gli incarichi dirigenziali dei funzionari dell'Agenzia delle
Entrate e affermato l'illegittimità di alcune norme che avevano permesso il conferimento di mansioni dirigenziali senza concorso ad alcuni funzionari delle Agenzie Fiscali, in quanto gli enti pubblici economici – ed i loro dipendenti quali sono quelli di Agenzia delle Entrate Riscossione – non sono ricompresi tra le “amministrazioni pubbliche” indicate dall'art. 1, co. 2, d. lgs. n. 165/2001 e totalmente differenti sono i contratti di lavoro applicati.
-ha evidenziato che gli atti disposti da tali soggetti sono stati ravvisati del tutto legittimi dal CE di legittimità: gli atti dell'Agenzia delle Entrate sono stati ritenuti legittimi anche se sottoscritti da un funzionario che non abbia partecipato a (o, comunque, superato) concorsi per la qualifica dirigenziale. A confermarlo è la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 14851 del 14 giugno 2017.
- ha sottolineato che la sentenza cautelare n. 02677/2017 del 26.6.2017 emessa dal Consiglio di Stato, è superata dalla recentissima sentenza emessa sempre dal Consiglio di Stato, la n. 346/2021 REC.PROV.
COLL. pubblicata il 11/01/2021, che di fatto ha rigettato definitivamente l'appello promosso da
Associazione_1 (n. 10604/2019 r.g.) che contestava la mancata applicazione della regola del concorso pubblico per l'accesso al rapporto di impiego con l'odierno ente pubblico economico, con particolare riferimento agli uffici dirigenziali. In buona sostanza, oggetto di contestazione era “…il trasferimento senza soluzione di continuità del personale delle soppresse società del gruppo Equitalia all'Agenzia delle Entrate – Riscossione”. E' stata rigettata l'asserita violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 24, 39, 51, 97, 101, 103 e 111 della Costituzione e degli artt. 1 e 35 c.p.a., confermando di fatto la correttezza dell'operato, stigmatizzando che la vicenda della costituzione dell'ente pubblico economico fuoriesce dagli interessi dei dipendenti (pubblici) delle agenzie fiscali. Di conseguenza legittimi sono gli atti della riscossione realizzati dal predetto personale”;
-in relazione agli atti sottesi all'avviso di intimazione impugnato, ha evidenziato che – così come specificato da controparte – gli stessi risultano già oggetto di impugnativa in separati giudizi.
A supporto delle controdeduzioni ha prodotto estratto di ruolo ed ha concluso come sopra indicato.
C) Successivamente, rinviata l'udienza dal 16.10.2025, all'udienza del giorno 15.01.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti del fascicolo telematico, il Collegio ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.
-) Le eccezione relative all'invalidità dell'atto impugnato in quanto sottoscritto da un soggetto non abilitato trattandosi di personale non acquisito dall'ente per concorso pubblico e alla nullità e inesistenza dei documenti prodotti da parte resistente per violazione dell'art. 97 Cost. è infondata.
L'organico dell'attuale Agenzia delle Entrate – Riscossione è costituito dal personale dipendente delle società del Gruppo Equitalia, trasferito al nuovo ente, senza soluzione di continuità, a decorrere dall'01/07/2017, per garantire la funzionalità delle attività di riscossione, in forza dell'art. 1 comma 9 del D.
L. 22/10/2016, n. 193, convertito dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225. L'assegnazione ex lege del predetto personale comporta l'automatica legittimazione dello stesso allo svolgimento delle funzioni connesse al servizio pubblico di riscossione delle imposte, peraltro già svolto dal predetto personale alle dipendenze di Equitalia SpA.
L'art. 1 D.L. 22-10-2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1/12/2016, n. 225, dispone testualmente quanto segue: “1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte, a esclusione della società di cui alla lettera b) del comma 11, che svolge funzioni diverse dalla riscossione Le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione (...) 2. Dalla data di cui al comma l, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma l, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è attribuito all'Agenzia delle Entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed è svolto dall'ente strumentale di cui al comma 3. 3. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1° luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze … . L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia”.
Sempre l'art. 1, al comma 9, del citato D.L., poi dispone: “Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1 il personale delle società del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fino a scadenza, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, è trasferito all'ente pubblico economico di cui al comma 3, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile”.
La scelta compiuta dal Legislatore di dare continuità al servizio di riscossione delle pubbliche entrate è chiara.
Non ricorre alcun motivo per rivolgere all'A.E.R. le contestazioni che hanno preso le mosse dalla sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale. Infatti, la deroga alla regola del pubblico concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni è giustificata dalla specifica esigenza di interesse pubblico di disporre del personale necessario, e già adeguatamente formato, allo svolgimento della funzione della riscossione dei tributi al fine di non fermare il sistema di riscossione ed evitare grave danno al superiore interesse di disporre delle risorse indispensabili per il funzionamento dell'intero apparato statale. Quanto sopra esposto, smentisce l'assunto avversario secondo il quale il dipendente dell'A.D.E.R., tra cui figura il Signor Nominativo_2, indicato come responsabile del procedimento di emissione e notifica, a cui è riferibile l'atto in contestazione, sarebbero stati assunti dal nuovo ente per “chiamata diretta”.
-) Anche le altre censure formulate dal ricorrente sono infondate.
- In particolare l'espresso riferimento alla pendenza di giudizi in ordine agli atti presupposti non genera alcuna preclusione alla valutazione del giudice nell'ambito di questo giudizio.
Il Collegio rileva infatti che in atti non sono stati documentati, nonostante l'ordinanza di rinvio nr.2867/2025 emessa all'udienza del 16.12.2025 che invitava le parti a produrre l'esito dei giudizi relativi agli atti di accertamento oggetto dell'intimazione impugnata ai fini della richiesta sospensione del presente giudizio.
Sta di fatto che solo attraverso accesso alla relativa banca dati è stato possibile verificare che il richiamato ricorso rgn. 5112/24 a cui ha fatto generico riferimento la Parte ricorrente risulta respinto.
-) La parte ha inoltre contestato con ulteriore motivo di impugnazione la mancata indicazione del calcolo delle sanzioni e degli interessi in relazione agli atti sottesi all'avviso di intimazione già oggetto di impugnativa in separati giudizi.
-Le censure relative alle dette maggiorazioni non considerano il principio affermato dalla Corte di legittimità nel suo massimo consesso, con riferimento alla cartella di pagamento, estensibile all'intimazione di pagamento, secondo cui la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi è congruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; solo se la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati, la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (Cass., Sez. U, 14 luglio 2022, n. 22281).
Va considerato infatti che il tasso degli interessi è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale, e i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) necessari per il calcolo sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.
Deve pertanto essere disattesa, in quanto del tutto generica, la contestazione in ordine agli interessi applicati, laddove il contribuente nel sollevare tale doglianza non disponga alcuna specifica indicazione degli eventuali errori commessi in sede di calcolo da parte dell'ente esattore. Invero il tasso di interesse applicato è definito ai sensi dell'art. 30 del DPR n. 602/73 che prevede “ Interessi di mora: “1. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.
Riguardo alla non necessarietà dell'indicazione del saggio applicato e delle modalità di calcolo degli interessi iscritti a ruolo è intervenuta anche la Corte di Cassazione Sezioni Unite che con la sentenza del 14 luglio
2022 n. 22281 ha enunciato il seguente principio di diritto: “Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori”. …Ed ancora gli atti impositivi sono predisposti secondo la normativa prevista all'art. 25 del D.P.R. 602/1973, ovvero secondo un modello approvato dal Ministero delle Finanze con decreto direttoriale del 28 giugno 1999, modificato con provvedimento del 31/10/2005 e del 13/02/2007 dell'Agenzia delle Entrate. nonché con provvedimento del 22/04/2008. Difatti, gli elementi formali e sostanziali degli atti sono rigidamente prefissati da parte del legislatore e non possono essere derogati motu proprio dall'Agente, al quale nessuna responsabilità può pertanto essere imputata, per presunte eventuali incompletezze della stessa. L'art. 7 L. 212/2000 (statuto del contribuente), prevede quanto segue: “ in tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione;
infatti, un'interpretazione puramente formalistica si porrebbe in contrasto con il criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell'interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia loro propria, limitando al massimo le cause d'invalidità o d'inammissibilità chiaramente irragionevoli” (Cass. civ. Sez. VI - 5, 15-04-2014, n. 8704).
- Infine, con riferimento alle eccezioni riguardanti l'applicazione delle sanzioni si osserva che nell'intimazione impugnata non si rilevano somme riferite a sanzioni, in quanto le uniche voci di maggiorazione del debito erariale sono riferite a: “anno di riferimento del debito, debito originario, debito residuo scaduto interessi di mora, oneri di riscossione e totale debito scaduto”.
Conclusivamente, per le suesposte motivazioni, il ricorso non merita accoglimento e va confermata la legittimità dell'atto impugnato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Roma respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento di euro 2.000,00 a favore della parte resistente.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il giorno 15.01.2026
Il relatore estensore (Margherita Mantini)
Il Presidente (Sabrina Lorenzo )
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LORENZO SABRINA, Presidente
MANTINI MARGHERITA, Relatore
SALARI LL, CE
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4426/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130319703000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: “Alla On.le Corte di Giustizia di primo grado di Roma, previa fissazione della udienza di discussione del ricorso avverso la intimazione di pagamento sopraindicata per tutti i motivi dedotto ed in particolare perché nulla, illegittima, decaduta ed infondata in fatto e diritto.Stante la connessione oggettiva e soggettiva con i ricorsi sopra indicati si chiede la sospensione e/o la riunione con gli stessi. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Resistente: "l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado adita voglia, contrariis reiectis, così giudicare: - nel merito: • dichiarare la legittimità dell'attività posta in essere dall'agente della Riscossione. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Commissione riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha ritualmente impugnato dinanzi a questa Corte l'intimazione di pagamento n.
09720249130310703/000, notificata in data 05.12.2024 dall'AdER in relazione ai seguenti sottesi avvisi di accertamento n. TK503R300076/24 notificato il 17.01.2024 per un totale di Iva, Ires e Irap di € 2.351,63 e avviso di accertamento n. TK503R300086/2024 notificato in pari data per un totale di Iva e Irap di € 4.056,68 oltre interessi e oneri per un totale complessivo di € 8.568,96, emessi dall'Ente creditore Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale 2 di Roma.
-A)A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa:
-Invalidità dell'atto impugnato in quanto sottoscritto dal Signor Nominativo_2, indicato come responsabile del procedimento di emissione e notifica, soggetto non abilitato e non acquisito dall'ente per concorso pubblico e non abilitato all'espletamento di tale incarico perché non vincitore di concorso pubblico e in quanto dipendente privato, mai vincitore di concorso pubblico presso l'AdER;
-Mancata indicazione del calcolo delle sanzioni e degli interessi in relazione agli atti sottesi all'avviso di intimazione impugnato già oggetto di impugnativa in separati giudizi.
A tal fine ha richiamato i giudizi pendenti innanzi alla CGT di primo grado di Roma avverso gli atti di accertamento sottesi all'avviso di intimazione rgn 5112/24 e l'altro con udienza fissata al 15.1.2025 innanzi alla 9 Sezione e richiesto sospensione del giudizio.
Tanto premesso ha formulato le conclusioni sopra riportate.
-B) Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, instando per la sua reiezione deducendo di svolgere l'attività di agente della riscossione su tutto il territorio nazionale in quanto ente, istituito ai sensi dell'articolo 1 del Decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze ed è strumentale dell'Agenzia delle Entrate, a cui è attribuita la titolarità della riscossione nazionale;
-ha controdedotto che sono inconferenti i riferimenti alla sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità delle proroghe ripetute per gli incarichi dirigenziali dei funzionari dell'Agenzia delle
Entrate e affermato l'illegittimità di alcune norme che avevano permesso il conferimento di mansioni dirigenziali senza concorso ad alcuni funzionari delle Agenzie Fiscali, in quanto gli enti pubblici economici – ed i loro dipendenti quali sono quelli di Agenzia delle Entrate Riscossione – non sono ricompresi tra le “amministrazioni pubbliche” indicate dall'art. 1, co. 2, d. lgs. n. 165/2001 e totalmente differenti sono i contratti di lavoro applicati.
-ha evidenziato che gli atti disposti da tali soggetti sono stati ravvisati del tutto legittimi dal CE di legittimità: gli atti dell'Agenzia delle Entrate sono stati ritenuti legittimi anche se sottoscritti da un funzionario che non abbia partecipato a (o, comunque, superato) concorsi per la qualifica dirigenziale. A confermarlo è la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 14851 del 14 giugno 2017.
- ha sottolineato che la sentenza cautelare n. 02677/2017 del 26.6.2017 emessa dal Consiglio di Stato, è superata dalla recentissima sentenza emessa sempre dal Consiglio di Stato, la n. 346/2021 REC.PROV.
COLL. pubblicata il 11/01/2021, che di fatto ha rigettato definitivamente l'appello promosso da
Associazione_1 (n. 10604/2019 r.g.) che contestava la mancata applicazione della regola del concorso pubblico per l'accesso al rapporto di impiego con l'odierno ente pubblico economico, con particolare riferimento agli uffici dirigenziali. In buona sostanza, oggetto di contestazione era “…il trasferimento senza soluzione di continuità del personale delle soppresse società del gruppo Equitalia all'Agenzia delle Entrate – Riscossione”. E' stata rigettata l'asserita violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 24, 39, 51, 97, 101, 103 e 111 della Costituzione e degli artt. 1 e 35 c.p.a., confermando di fatto la correttezza dell'operato, stigmatizzando che la vicenda della costituzione dell'ente pubblico economico fuoriesce dagli interessi dei dipendenti (pubblici) delle agenzie fiscali. Di conseguenza legittimi sono gli atti della riscossione realizzati dal predetto personale”;
-in relazione agli atti sottesi all'avviso di intimazione impugnato, ha evidenziato che – così come specificato da controparte – gli stessi risultano già oggetto di impugnativa in separati giudizi.
A supporto delle controdeduzioni ha prodotto estratto di ruolo ed ha concluso come sopra indicato.
C) Successivamente, rinviata l'udienza dal 16.10.2025, all'udienza del giorno 15.01.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti del fascicolo telematico, il Collegio ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.
-) Le eccezione relative all'invalidità dell'atto impugnato in quanto sottoscritto da un soggetto non abilitato trattandosi di personale non acquisito dall'ente per concorso pubblico e alla nullità e inesistenza dei documenti prodotti da parte resistente per violazione dell'art. 97 Cost. è infondata.
L'organico dell'attuale Agenzia delle Entrate – Riscossione è costituito dal personale dipendente delle società del Gruppo Equitalia, trasferito al nuovo ente, senza soluzione di continuità, a decorrere dall'01/07/2017, per garantire la funzionalità delle attività di riscossione, in forza dell'art. 1 comma 9 del D.
L. 22/10/2016, n. 193, convertito dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225. L'assegnazione ex lege del predetto personale comporta l'automatica legittimazione dello stesso allo svolgimento delle funzioni connesse al servizio pubblico di riscossione delle imposte, peraltro già svolto dal predetto personale alle dipendenze di Equitalia SpA.
L'art. 1 D.L. 22-10-2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1/12/2016, n. 225, dispone testualmente quanto segue: “1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte, a esclusione della società di cui alla lettera b) del comma 11, che svolge funzioni diverse dalla riscossione Le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione (...) 2. Dalla data di cui al comma l, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma l, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è attribuito all'Agenzia delle Entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed è svolto dall'ente strumentale di cui al comma 3. 3. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1° luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze … . L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia”.
Sempre l'art. 1, al comma 9, del citato D.L., poi dispone: “Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1 il personale delle società del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fino a scadenza, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, è trasferito all'ente pubblico economico di cui al comma 3, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile”.
La scelta compiuta dal Legislatore di dare continuità al servizio di riscossione delle pubbliche entrate è chiara.
Non ricorre alcun motivo per rivolgere all'A.E.R. le contestazioni che hanno preso le mosse dalla sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale. Infatti, la deroga alla regola del pubblico concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni è giustificata dalla specifica esigenza di interesse pubblico di disporre del personale necessario, e già adeguatamente formato, allo svolgimento della funzione della riscossione dei tributi al fine di non fermare il sistema di riscossione ed evitare grave danno al superiore interesse di disporre delle risorse indispensabili per il funzionamento dell'intero apparato statale. Quanto sopra esposto, smentisce l'assunto avversario secondo il quale il dipendente dell'A.D.E.R., tra cui figura il Signor Nominativo_2, indicato come responsabile del procedimento di emissione e notifica, a cui è riferibile l'atto in contestazione, sarebbero stati assunti dal nuovo ente per “chiamata diretta”.
-) Anche le altre censure formulate dal ricorrente sono infondate.
- In particolare l'espresso riferimento alla pendenza di giudizi in ordine agli atti presupposti non genera alcuna preclusione alla valutazione del giudice nell'ambito di questo giudizio.
Il Collegio rileva infatti che in atti non sono stati documentati, nonostante l'ordinanza di rinvio nr.2867/2025 emessa all'udienza del 16.12.2025 che invitava le parti a produrre l'esito dei giudizi relativi agli atti di accertamento oggetto dell'intimazione impugnata ai fini della richiesta sospensione del presente giudizio.
Sta di fatto che solo attraverso accesso alla relativa banca dati è stato possibile verificare che il richiamato ricorso rgn. 5112/24 a cui ha fatto generico riferimento la Parte ricorrente risulta respinto.
-) La parte ha inoltre contestato con ulteriore motivo di impugnazione la mancata indicazione del calcolo delle sanzioni e degli interessi in relazione agli atti sottesi all'avviso di intimazione già oggetto di impugnativa in separati giudizi.
-Le censure relative alle dette maggiorazioni non considerano il principio affermato dalla Corte di legittimità nel suo massimo consesso, con riferimento alla cartella di pagamento, estensibile all'intimazione di pagamento, secondo cui la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi è congruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; solo se la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati, la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (Cass., Sez. U, 14 luglio 2022, n. 22281).
Va considerato infatti che il tasso degli interessi è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale, e i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) necessari per il calcolo sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.
Deve pertanto essere disattesa, in quanto del tutto generica, la contestazione in ordine agli interessi applicati, laddove il contribuente nel sollevare tale doglianza non disponga alcuna specifica indicazione degli eventuali errori commessi in sede di calcolo da parte dell'ente esattore. Invero il tasso di interesse applicato è definito ai sensi dell'art. 30 del DPR n. 602/73 che prevede “ Interessi di mora: “1. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.
Riguardo alla non necessarietà dell'indicazione del saggio applicato e delle modalità di calcolo degli interessi iscritti a ruolo è intervenuta anche la Corte di Cassazione Sezioni Unite che con la sentenza del 14 luglio
2022 n. 22281 ha enunciato il seguente principio di diritto: “Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori”. …Ed ancora gli atti impositivi sono predisposti secondo la normativa prevista all'art. 25 del D.P.R. 602/1973, ovvero secondo un modello approvato dal Ministero delle Finanze con decreto direttoriale del 28 giugno 1999, modificato con provvedimento del 31/10/2005 e del 13/02/2007 dell'Agenzia delle Entrate. nonché con provvedimento del 22/04/2008. Difatti, gli elementi formali e sostanziali degli atti sono rigidamente prefissati da parte del legislatore e non possono essere derogati motu proprio dall'Agente, al quale nessuna responsabilità può pertanto essere imputata, per presunte eventuali incompletezze della stessa. L'art. 7 L. 212/2000 (statuto del contribuente), prevede quanto segue: “ in tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione;
infatti, un'interpretazione puramente formalistica si porrebbe in contrasto con il criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell'interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia loro propria, limitando al massimo le cause d'invalidità o d'inammissibilità chiaramente irragionevoli” (Cass. civ. Sez. VI - 5, 15-04-2014, n. 8704).
- Infine, con riferimento alle eccezioni riguardanti l'applicazione delle sanzioni si osserva che nell'intimazione impugnata non si rilevano somme riferite a sanzioni, in quanto le uniche voci di maggiorazione del debito erariale sono riferite a: “anno di riferimento del debito, debito originario, debito residuo scaduto interessi di mora, oneri di riscossione e totale debito scaduto”.
Conclusivamente, per le suesposte motivazioni, il ricorso non merita accoglimento e va confermata la legittimità dell'atto impugnato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Roma respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento di euro 2.000,00 a favore della parte resistente.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il giorno 15.01.2026
Il relatore estensore (Margherita Mantini)
Il Presidente (Sabrina Lorenzo )