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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 20/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE
Dott. Maurizio Alzetta CONSIGLIERE
Dott.ssa Silvia Casarino CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato ai sensi dell'art. 436 bis c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 510/2024 R.G.L. promossa da:
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Patrizia Regaldo, Gabriele Morreale Agnello e
Tommaso Parisi per procura generale alle liti del 22.3.2024, a rogito Dott. Per_1
Notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Torino, Via Arcivescovado n. 9
[...] nell'ufficio legale distrettuale della sede provinciale dell' Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
, residente in [...], C.so Francia n. 270/2, elettivamente Controparte_1
domiciliata in Torino, Via Gropello n. 28, presso lo studio degli Avv.ti Simone Biacca
e Maria Spanò, che la rappresentano e difendono per procura in atti
APPELLATA
Oggetto: indennità NASPI
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 29.10.2024
Per l'appellata: come da memoria depositata il 5.3.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1108/2024 pubblicata il 30.4.2024, il Tribunale di Torino, in accoglimento del ricorso proposto da ha accertato il diritto della Controparte_1
ricorrente di beneficiare del trattamento di NASPI ex d. lgs. 22/2015 accordato
1
dall' in seguito alla domanda presentata il 9.11.2020 ed ha condannato l Pt_1 Pt_1
convenuto alla restituzione delle somme medio tempore versate dalla ricorrente in seguito alla comunicazione di indebito del 22.11.2022.
Il Tribunale ha osservato che la ricorrente aveva dimostrato documentalmente di avere comunicato all' , contestualmente alla domanda di NASPI, la titolarità di Pt_1
un rapporto di lavoro part-time di nove ore settimanali a tempo determinato, da cui presumeva di introitare nell'anno 2020 euro 3.500, e che l non aveva Pt_1
contestato la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la fruizione della
NASPI, ad eccezione della (presunta, ma in realtà insussistente) mancata comunicazione dei redditi, la quale, peraltro, non determinerebbe alcuna decadenza, come ritenuto dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza n. 243/2021.
2. Propone appello l' ; resiste l'appellata. Pt_1
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
3. L'appellante sostiene l'erroneità dell'interpretazione degli artt. 10 e 11 del D. Lgs.
22/15 da parte del Tribunale, secondo cui l'unica ipotesi di decadenza prevista da dette norme sarebbe quella conseguente alla mancata comunicazione (entro 30 giorni) dell'inizio di una attività lavorativa in forma autonoma da parte di chi già fruisce dell'indennità: la comunicazione, secondo tale interpretazione, sarebbe prevista a pena di decadenza solo per le attività iniziate successivamente all'inizio dell'erogazione della NASPI, e non per quelle precedenti, già in corso al momento della percezione della NASPI.
Secondo l questa interpretazione contrasta con la ratio legis della norma sulla Pt_1 decadenza, che è di consentire all'Istituto di verificare la sussistenza o meno dello stato di disoccupazione, presupposto per la fruizione della NASPI, rispetto alla quale
è irrilevante se l'eventuale attività lavorativa sia preesistente o sopravvenuta rispetto alla presentazione della domanda, e porta a conseguenze contraddittorie e paradossali, trattando in modo diverso le situazioni, identiche nei due casi, costituite dallo svolgimento di attività lavorativa.
4. L'appello – come eccepito da parte appellata - è inammissibile.
In esso viene infatti contestata l'interpretazione degli artt. 9, 10 e 11 d. lgs. 22/15, secondo cui (come da giurisprudenza di questa corte territoriale richiamata dal
Tribunale) la decadenza dal diritto di fruire della NASPI si verificherebbe soltanto in caso di mancata comunicazione (entro 30 giorni) dell'inizio di una attività lavorativa subordinata per le attività iniziate successivamente all'inizio dell'erogazione della
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NASPI, e non anche per le attività precedenti all'inizio dell'erogazione della NASPI, già in corso al momento della percezione della prestazione.
Ebbene, se è vero che la S.C. ha cassato le sentenze di questa corte territoriale sulla base delle argomentazioni sostenute dall' (cfr., tra le altre, Cass. 1053/2024), la Pt_1 vera ratio decidendi della sentenza impugnata non è l'inapplicabilità della decadenza per mancata comunicazione dei redditi, ossia la questione interpretativa della norma
(affermazione inserita nella sentenza impugnata, come osservato dall'appellata, come mero obiter dictum tra parentesi), bensì la verifica, in fatto, che la comunicazione relativa all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e al reddito che la lavoratrice presumeva di ricavarne era stata allegata alla domanda di NASPI:
“la ricorrente ha fornito adeguata prova documentale di avere comunicato all' Pt_1
contestualmente al deposito della domanda di Naspi, la titolarità di un rapporto di lavoro part time di nove ore settimanali a tempo determinato da cui presumeva di introitare nell'anno 2020 € 3.500,00 (doc. 1) …)” (par. V pag. 4 sentenza).
Nell'appello l' non ha sollevato alcuna contestazione su questa affermazione del Pt_1
Tribunale, che, come scritto, costituisce il fondamento della decisione di accoglimento del ricorso, né ha svolto alcuna argomentazione sulla validità della comunicazione presentata in allegato alla domanda di NASPI sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, e neppure in merito alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per fruire della prestazione. L'appello è pertanto inammissibile.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri vigenti, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
Alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-
18, L. 228/2012), la dichiarazione che l'appellante è tenuto all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., dichiara l'inammissibilità dell'appello; condanna l a rimborsare all'appellata le spese del presente grado, liquidate in Pt_1
euro 3.966, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per
3
l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 20.3.2025
LA CONSIGLIERA Est.
Dott.ssa Silvia Casarino
4
IL PRESIDENTE
Dott. Piero Rocchetti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE
Dott. Maurizio Alzetta CONSIGLIERE
Dott.ssa Silvia Casarino CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato ai sensi dell'art. 436 bis c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 510/2024 R.G.L. promossa da:
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Patrizia Regaldo, Gabriele Morreale Agnello e
Tommaso Parisi per procura generale alle liti del 22.3.2024, a rogito Dott. Per_1
Notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Torino, Via Arcivescovado n. 9
[...] nell'ufficio legale distrettuale della sede provinciale dell' Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
, residente in [...], C.so Francia n. 270/2, elettivamente Controparte_1
domiciliata in Torino, Via Gropello n. 28, presso lo studio degli Avv.ti Simone Biacca
e Maria Spanò, che la rappresentano e difendono per procura in atti
APPELLATA
Oggetto: indennità NASPI
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 29.10.2024
Per l'appellata: come da memoria depositata il 5.3.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1108/2024 pubblicata il 30.4.2024, il Tribunale di Torino, in accoglimento del ricorso proposto da ha accertato il diritto della Controparte_1
ricorrente di beneficiare del trattamento di NASPI ex d. lgs. 22/2015 accordato
1
dall' in seguito alla domanda presentata il 9.11.2020 ed ha condannato l Pt_1 Pt_1
convenuto alla restituzione delle somme medio tempore versate dalla ricorrente in seguito alla comunicazione di indebito del 22.11.2022.
Il Tribunale ha osservato che la ricorrente aveva dimostrato documentalmente di avere comunicato all' , contestualmente alla domanda di NASPI, la titolarità di Pt_1
un rapporto di lavoro part-time di nove ore settimanali a tempo determinato, da cui presumeva di introitare nell'anno 2020 euro 3.500, e che l non aveva Pt_1
contestato la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la fruizione della
NASPI, ad eccezione della (presunta, ma in realtà insussistente) mancata comunicazione dei redditi, la quale, peraltro, non determinerebbe alcuna decadenza, come ritenuto dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza n. 243/2021.
2. Propone appello l' ; resiste l'appellata. Pt_1
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
3. L'appellante sostiene l'erroneità dell'interpretazione degli artt. 10 e 11 del D. Lgs.
22/15 da parte del Tribunale, secondo cui l'unica ipotesi di decadenza prevista da dette norme sarebbe quella conseguente alla mancata comunicazione (entro 30 giorni) dell'inizio di una attività lavorativa in forma autonoma da parte di chi già fruisce dell'indennità: la comunicazione, secondo tale interpretazione, sarebbe prevista a pena di decadenza solo per le attività iniziate successivamente all'inizio dell'erogazione della NASPI, e non per quelle precedenti, già in corso al momento della percezione della NASPI.
Secondo l questa interpretazione contrasta con la ratio legis della norma sulla Pt_1 decadenza, che è di consentire all'Istituto di verificare la sussistenza o meno dello stato di disoccupazione, presupposto per la fruizione della NASPI, rispetto alla quale
è irrilevante se l'eventuale attività lavorativa sia preesistente o sopravvenuta rispetto alla presentazione della domanda, e porta a conseguenze contraddittorie e paradossali, trattando in modo diverso le situazioni, identiche nei due casi, costituite dallo svolgimento di attività lavorativa.
4. L'appello – come eccepito da parte appellata - è inammissibile.
In esso viene infatti contestata l'interpretazione degli artt. 9, 10 e 11 d. lgs. 22/15, secondo cui (come da giurisprudenza di questa corte territoriale richiamata dal
Tribunale) la decadenza dal diritto di fruire della NASPI si verificherebbe soltanto in caso di mancata comunicazione (entro 30 giorni) dell'inizio di una attività lavorativa subordinata per le attività iniziate successivamente all'inizio dell'erogazione della
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NASPI, e non anche per le attività precedenti all'inizio dell'erogazione della NASPI, già in corso al momento della percezione della prestazione.
Ebbene, se è vero che la S.C. ha cassato le sentenze di questa corte territoriale sulla base delle argomentazioni sostenute dall' (cfr., tra le altre, Cass. 1053/2024), la Pt_1 vera ratio decidendi della sentenza impugnata non è l'inapplicabilità della decadenza per mancata comunicazione dei redditi, ossia la questione interpretativa della norma
(affermazione inserita nella sentenza impugnata, come osservato dall'appellata, come mero obiter dictum tra parentesi), bensì la verifica, in fatto, che la comunicazione relativa all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e al reddito che la lavoratrice presumeva di ricavarne era stata allegata alla domanda di NASPI:
“la ricorrente ha fornito adeguata prova documentale di avere comunicato all' Pt_1
contestualmente al deposito della domanda di Naspi, la titolarità di un rapporto di lavoro part time di nove ore settimanali a tempo determinato da cui presumeva di introitare nell'anno 2020 € 3.500,00 (doc. 1) …)” (par. V pag. 4 sentenza).
Nell'appello l' non ha sollevato alcuna contestazione su questa affermazione del Pt_1
Tribunale, che, come scritto, costituisce il fondamento della decisione di accoglimento del ricorso, né ha svolto alcuna argomentazione sulla validità della comunicazione presentata in allegato alla domanda di NASPI sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, e neppure in merito alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per fruire della prestazione. L'appello è pertanto inammissibile.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri vigenti, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
Alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-
18, L. 228/2012), la dichiarazione che l'appellante è tenuto all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., dichiara l'inammissibilità dell'appello; condanna l a rimborsare all'appellata le spese del presente grado, liquidate in Pt_1
euro 3.966, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per
3
l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 20.3.2025
LA CONSIGLIERA Est.
Dott.ssa Silvia Casarino
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IL PRESIDENTE
Dott. Piero Rocchetti