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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 05/06/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.198 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza di discussione del 28.05.2025
TRA
( , rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1
dagli Avv.ti Cristina Surico e Vittorio Romeo, elettivamente domiciliata in
Laterza alla via Matera n. 58, giusta mandato rilasciato su foglio separato ma congiunto materialmente all'atto introduttivo ex art. 83;
-APPELLANTE-
E
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Antonio Andriulli, Francesco Certomà e Rita
Battiato in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio Per_1
in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente
[...] domiciliati presso la sede della Direzione Provinciale dell' in Via CP_1
Golfo di Taranto, n. 7/D, 74100, TARANTO;
- APPELLATO-
All'udienza del 28.05.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.851 /2021), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro,rigettava la domanda proposta da nei Parte_1
confronti dell' , diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del CP_1
dell'indebito pari ad € 2.579,85 richiesto con comunicazione del 2.7.2018
a titolo di recupero di ratei dell'assegno sociale n.04033526 Cat. AS indebitamente percepiti nel periodo dall'1.1.2016 al 31.12.2016 e la condanna dell' al pagamento della prestazione a decorrere Controparte_2
da gennaio 2016.
Nulla per le spese di giudizio ex art.152 disp.att.cpc.
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone la Parte_1
erroneità e chiedendone la riforma.
Resisteva l' , in persona del legale rappresentante, concludendo per il CP_1
rigetto dell'avverso gravame.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante lamenta l'erroneità della decisione impugnata per non aver individuato l'imputabilità dell'errore all' . CP_1
L'appello è fondato.
2 Ebbene, la ricorrente ha agito in giudizio asserendo di aver ricevuto il Pt_1
CP_ provvedimento di indebito,con il quale l' le comunicava la percezione senza titolo, della prestazione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016,affermando che l'indebito era irripetibile sia ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge n. 412/1991, per intervenuta decadenza, sia per mancanza di dolo del percipiente.
CP_ L' costituendosi in giudizio evidenziava l'assenza di errore ad esso imputabile e l'assenza di un dato reddituale certo.
CP_ Il Tribunale,accogliendo la tesi dell' rigettava la domanda attorea, ritenendo infondata sia l'eccezione di irripetibilità in relazione al comma 1 dell'art. 13, in
CP_ assenza dell'errore imputabile dell' sia l'eccezione di irripetibilità in relazione al comma 2 dell'art. 13, in quanto, trattandosi di indebito riferito al 2016, i redditi diventavano definitivi nel corso del 2017 ed il conseguente termine annuale quindi scadeva solo il 31 dicembre 2018, mentre l'indebito veniva contestato il 2 luglio
2018.
Il Tribunale,dunque, applicatva la disciplina di cui all'art. 13 L 412/91 prevista per l'indebito previdenziale e riteneva ripetibile l'intera somma percepita indebitamente,
in primis, perchè accertata entro l'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi e poi ritenendo la sussistenza dell'indebito, perché il ricorrente aveva trasmesso la propria dichiarazione reddituale solo
CP_ all'amministrazione finanziaria e non aveva comunicato all' i redditi con apposita comunicazione.
Ebbene, la Corte non condivide il ragionamento seguito dal primo giudice.
Invero,la disciplina dell'indebito assistenziale, vertendo in materia di assegno sociale, non soggiace alla disciplina di cui all'art 13 L 412/91, ma non per questo resta assoggettata alla regola generale di cui all'art 2033 e ss c.c.
3 Sul punto la giurisprudenza di legittimità più recente in modo concorde, ha affermato che in materia di indebito assistenziale non vige un principio di libera ripetibilità,
anzi vige un principio contrario, proprio per la natura assistenziale delle prestazioni,
cioè per il fatto che sono utilizzate per far fronte ai bisogni alimentari dell'assistito.
L'orientamento più recente è ben riepilogato nella sentenza Cass. N. 23323/2020 che fa il punto della situazione sull'argomento, richiamando i precedenti giurisprudenziali in materia, affermando principi che poi sono stati seguiti anche nelle successive pronunce. Per tal ragione è opportuno riportarne i passi salienti: “In
termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008
est. v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza Per_2
obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della
Corte Cost. in materia di indebito assistenziale, allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost.,
appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto
4 obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo la Corte di Cassazione ha affermato
(Sez. L - , Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che " L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'
"IE", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
La pronuncia si pone sulla scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018
che pure aveva affermato che l' indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è
stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che
"l'IE" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito". Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati
5 nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale
13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38
Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l' erogazione (..) non sia
(..) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)."
Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. ; e che anche le Sez. Unite Per_2
della Suprema Corte (sentenza n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit.
richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'IE" atto a far venir meno l'affidamento dell'IE. E ricordano che lo stesso art. 42 d.l.
269/2003 conv. in legge 326/2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali-
preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( , Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba CP_1
procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
L'art. 42 d.l. 269/2003 cit. ha previsto, dunque, che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003 mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali
6 effettuate dall' , si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme CP_1
erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003,
che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre.
In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della
IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42) , salvo il dolo comprovato. Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza. Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'IE rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'IE ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò
conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 CP_1
consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica,
che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire
7 all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a CP_1
loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010
convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del " Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, CP_1
la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1
situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ciò discende perciò
confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale CP_1
già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207
convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente : "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo
13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito,
di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti
previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
8 L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari,
postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc. ) devono essere però dichiarati all' . CP_1
Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi -natura (previdenziale o assistenziale)
erogata dall' e che quindi l' già conosce. CP_1 CP_1
In questa ipotesi, l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione CP_1
reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse.
Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di CP_1
sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito.
Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' CP_1
conosce o ha l'onere di conoscere. Inoltre come già detto, l'art. 13, d.l. 78 del 2010
convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la CP_1
conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale. Il secondo comma 2
stabilisce " Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato,
gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una
9 base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La informazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del
Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali."
Infine, va osservato che, in casi simili ( secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale)allorché le situazioni ostative all'erogazione, siano note all'ente previdenziale, ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n.
8731/2019).
Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).
Va, pertanto, affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'IE, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile 'dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere”. CP_1
Tale ragionamento è pienamente applicabile al caso di specie, in cui il superamento dei limiti di reddito per l'anno in questione, peraltro minimo, era perfettamente
10 CP_ CP_ conoscibili dall' atteso che l' stesso erogava l'assegno sociale, da diversi anni,all'appellante.
CP_ L' avrebbe dovuto verificare dal casellario dell'assistenza la complessiva situazione reddituale familiare, non sussistendo un obbligo da parte del ricorrente di
CP_ comunicare all' la situazione reddituale.
Come chiarito nella esposta sentenza l'obbligo di comunicazione riguarda altre entrate, tipo quelle derivanti da investimenti finanziari e bancari, redditi prodotti
CP_ all'Estero, che l' non è tenuto a conoscere, ma non i redditi prodotti in Italia o
CP_ addirittura prestazioni erogate dall' che come chiarito dalla Cassazione “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi -natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi CP_1
l' già conosce”. CP_1
Non è emerso poi il dolo dell'IE ossia la consapevolezza del superamento dei limiti, che non emergeva icto oculi.
Le spese del doppio grado, seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
1)Accoglie l'appello e, per l'effetto,in riforma della sentenza appellata dichiara la non ripetibilità delle somme per l'ammontare complessivo pari ad
€2.579,85,corrisposte alla sig.ra sulla sua pensione cat.AS N.04033526 per il Pt_1
periodo dal 01\01\2016 al 31\12\2016 ;Condanna l' ,in persona del legale CP_1
rappresentante alla rifusione in favore dell'appellante delle somme relative alle prestazioni a far data dalla mensilità di gennaio 2016 oltre interessi e rivalutzione monetaria;
CP_ 2) Condanna l' in persona del legale rappresentante,al pagamento delle spese di lite del primo grado che si liquidano in € 1000,00 e del secondo grado che si
11 liquidano in € 800,00 oltre accessori,con distrazione in favore dei procuratori anticipanti.
Taranto, 28.05.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.Antonella GIALDINO Dott.Annamaria LASTELLA
12
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.198 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza di discussione del 28.05.2025
TRA
( , rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1
dagli Avv.ti Cristina Surico e Vittorio Romeo, elettivamente domiciliata in
Laterza alla via Matera n. 58, giusta mandato rilasciato su foglio separato ma congiunto materialmente all'atto introduttivo ex art. 83;
-APPELLANTE-
E
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Antonio Andriulli, Francesco Certomà e Rita
Battiato in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio Per_1
in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente
[...] domiciliati presso la sede della Direzione Provinciale dell' in Via CP_1
Golfo di Taranto, n. 7/D, 74100, TARANTO;
- APPELLATO-
All'udienza del 28.05.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.851 /2021), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro,rigettava la domanda proposta da nei Parte_1
confronti dell' , diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del CP_1
dell'indebito pari ad € 2.579,85 richiesto con comunicazione del 2.7.2018
a titolo di recupero di ratei dell'assegno sociale n.04033526 Cat. AS indebitamente percepiti nel periodo dall'1.1.2016 al 31.12.2016 e la condanna dell' al pagamento della prestazione a decorrere Controparte_2
da gennaio 2016.
Nulla per le spese di giudizio ex art.152 disp.att.cpc.
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone la Parte_1
erroneità e chiedendone la riforma.
Resisteva l' , in persona del legale rappresentante, concludendo per il CP_1
rigetto dell'avverso gravame.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante lamenta l'erroneità della decisione impugnata per non aver individuato l'imputabilità dell'errore all' . CP_1
L'appello è fondato.
2 Ebbene, la ricorrente ha agito in giudizio asserendo di aver ricevuto il Pt_1
CP_ provvedimento di indebito,con il quale l' le comunicava la percezione senza titolo, della prestazione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016,affermando che l'indebito era irripetibile sia ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge n. 412/1991, per intervenuta decadenza, sia per mancanza di dolo del percipiente.
CP_ L' costituendosi in giudizio evidenziava l'assenza di errore ad esso imputabile e l'assenza di un dato reddituale certo.
CP_ Il Tribunale,accogliendo la tesi dell' rigettava la domanda attorea, ritenendo infondata sia l'eccezione di irripetibilità in relazione al comma 1 dell'art. 13, in
CP_ assenza dell'errore imputabile dell' sia l'eccezione di irripetibilità in relazione al comma 2 dell'art. 13, in quanto, trattandosi di indebito riferito al 2016, i redditi diventavano definitivi nel corso del 2017 ed il conseguente termine annuale quindi scadeva solo il 31 dicembre 2018, mentre l'indebito veniva contestato il 2 luglio
2018.
Il Tribunale,dunque, applicatva la disciplina di cui all'art. 13 L 412/91 prevista per l'indebito previdenziale e riteneva ripetibile l'intera somma percepita indebitamente,
in primis, perchè accertata entro l'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi e poi ritenendo la sussistenza dell'indebito, perché il ricorrente aveva trasmesso la propria dichiarazione reddituale solo
CP_ all'amministrazione finanziaria e non aveva comunicato all' i redditi con apposita comunicazione.
Ebbene, la Corte non condivide il ragionamento seguito dal primo giudice.
Invero,la disciplina dell'indebito assistenziale, vertendo in materia di assegno sociale, non soggiace alla disciplina di cui all'art 13 L 412/91, ma non per questo resta assoggettata alla regola generale di cui all'art 2033 e ss c.c.
3 Sul punto la giurisprudenza di legittimità più recente in modo concorde, ha affermato che in materia di indebito assistenziale non vige un principio di libera ripetibilità,
anzi vige un principio contrario, proprio per la natura assistenziale delle prestazioni,
cioè per il fatto che sono utilizzate per far fronte ai bisogni alimentari dell'assistito.
L'orientamento più recente è ben riepilogato nella sentenza Cass. N. 23323/2020 che fa il punto della situazione sull'argomento, richiamando i precedenti giurisprudenziali in materia, affermando principi che poi sono stati seguiti anche nelle successive pronunce. Per tal ragione è opportuno riportarne i passi salienti: “In
termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008
est. v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza Per_2
obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della
Corte Cost. in materia di indebito assistenziale, allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost.,
appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto
4 obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo la Corte di Cassazione ha affermato
(Sez. L - , Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che " L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'
"IE", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
La pronuncia si pone sulla scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018
che pure aveva affermato che l' indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è
stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che
"l'IE" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito". Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati
5 nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale
13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38
Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l' erogazione (..) non sia
(..) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)."
Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. ; e che anche le Sez. Unite Per_2
della Suprema Corte (sentenza n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit.
richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'IE" atto a far venir meno l'affidamento dell'IE. E ricordano che lo stesso art. 42 d.l.
269/2003 conv. in legge 326/2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali-
preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( , Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba CP_1
procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
L'art. 42 d.l. 269/2003 cit. ha previsto, dunque, che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003 mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali
6 effettuate dall' , si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme CP_1
erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003,
che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre.
In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della
IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42) , salvo il dolo comprovato. Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza. Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'IE rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'IE ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò
conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 CP_1
consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica,
che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire
7 all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a CP_1
loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010
convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del " Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, CP_1
la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1
situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ciò discende perciò
confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale CP_1
già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207
convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente : "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo
13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito,
di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti
previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
8 L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari,
postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc. ) devono essere però dichiarati all' . CP_1
Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi -natura (previdenziale o assistenziale)
erogata dall' e che quindi l' già conosce. CP_1 CP_1
In questa ipotesi, l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione CP_1
reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse.
Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di CP_1
sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito.
Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' CP_1
conosce o ha l'onere di conoscere. Inoltre come già detto, l'art. 13, d.l. 78 del 2010
convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la CP_1
conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale. Il secondo comma 2
stabilisce " Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato,
gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una
9 base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La informazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del
Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali."
Infine, va osservato che, in casi simili ( secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale)allorché le situazioni ostative all'erogazione, siano note all'ente previdenziale, ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n.
8731/2019).
Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).
Va, pertanto, affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'IE, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile 'dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere”. CP_1
Tale ragionamento è pienamente applicabile al caso di specie, in cui il superamento dei limiti di reddito per l'anno in questione, peraltro minimo, era perfettamente
10 CP_ CP_ conoscibili dall' atteso che l' stesso erogava l'assegno sociale, da diversi anni,all'appellante.
CP_ L' avrebbe dovuto verificare dal casellario dell'assistenza la complessiva situazione reddituale familiare, non sussistendo un obbligo da parte del ricorrente di
CP_ comunicare all' la situazione reddituale.
Come chiarito nella esposta sentenza l'obbligo di comunicazione riguarda altre entrate, tipo quelle derivanti da investimenti finanziari e bancari, redditi prodotti
CP_ all'Estero, che l' non è tenuto a conoscere, ma non i redditi prodotti in Italia o
CP_ addirittura prestazioni erogate dall' che come chiarito dalla Cassazione “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi -natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi CP_1
l' già conosce”. CP_1
Non è emerso poi il dolo dell'IE ossia la consapevolezza del superamento dei limiti, che non emergeva icto oculi.
Le spese del doppio grado, seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
1)Accoglie l'appello e, per l'effetto,in riforma della sentenza appellata dichiara la non ripetibilità delle somme per l'ammontare complessivo pari ad
€2.579,85,corrisposte alla sig.ra sulla sua pensione cat.AS N.04033526 per il Pt_1
periodo dal 01\01\2016 al 31\12\2016 ;Condanna l' ,in persona del legale CP_1
rappresentante alla rifusione in favore dell'appellante delle somme relative alle prestazioni a far data dalla mensilità di gennaio 2016 oltre interessi e rivalutzione monetaria;
CP_ 2) Condanna l' in persona del legale rappresentante,al pagamento delle spese di lite del primo grado che si liquidano in € 1000,00 e del secondo grado che si
11 liquidano in € 800,00 oltre accessori,con distrazione in favore dei procuratori anticipanti.
Taranto, 28.05.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.Antonella GIALDINO Dott.Annamaria LASTELLA
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