Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 13/05/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00085/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00001/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 1 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Elena Cainelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S., in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Madonia, Marta Odorizzi e Vincenza Marina Marinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via delle Orfane, n. 8 nella sede della Avvocatura Distrettuale dell’I.N.P.S. stesso;
per l’accertamento e la declaratoria del diritto patrimoniale della parte ricorrente al riconoscimento dei sei scatti contributivi tra le voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità di fine servizio e per la conseguente condanna dell’Amministrazione intimata alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali con il conseguente pagamento delle differenze maturate, oltre rivalutazione e interessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S.;
Viste le ulteriori memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 il consigliere Antonia Tassinari e uditi i difensori delle parti, come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. L’odierno ricorrente, signor -OMISSIS-, ha prestato servizio nella Polizia di Stato - da ultimo presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Rovereto (TN) con il grado di Assistente Capo con qualifica - ed è cessato dall’impiego dopo aver maturato 55 anni di età e oltre 35 anni di servizio utile. È stato collocato in quiescenza percependo il trattamento pensionistico nella forma della “ Pensione diretta ordinaria di Anzianità ” liquidata con il sistema misto a decorrere dall’8 marzo 2020. La Direzione provinciale di Trento dell’I.N.P.S. ha peraltro omesso di considerare quanto alla base di calcolo del Trattamento di Fine Servizio (TFS) i sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 6 bis del d.l. 21 settembre 1987 n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987 n. 472.
2. Il signor -OMISSIS- ritiene di essere in possesso dei requisiti previsti dal citato art. 6 bis e di aver diritto al riconoscimento dei benefici suddetti consistenti in scatti stipendiali aggiuntivi, ciascuno pari al 2,50 per cento, da computarsi sull’ultimo stipendio percepito. La relativa disciplina, come innovata dall’articolo 21 della l. 7 agosto 1990, n. 232, così infatti dispone: “ Art. 6-bis 1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all’articolo 2,commi 5, 6 e 10 e all’articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990 ”. L’art. 20 della l. 7 agosto 1990, n. 232 ha integrato il citato art. 6 bis fornendo in merito la seguente interpretazione autentica: " Al comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, l'espressione "sei scatti di stipendio" va interpretata nel senso che i sei scatti sono calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 ". L’odierno ricorrente ha quindi chiesto alla Direzione provinciale di Trento dell’I.N.P.S. di provvedere al ricalcolo del TFS ricevendo tuttavia al riguardo riscontri negativi.
3. Con il ricorso in esame il signor -OMISSIS-, precisato che l’unico soggetto obbligato a corrispondere il TFS è il competente Ente previdenziale, ha chiesto a questo Tribunale di accertare in senso difforme rispetto ai provvedimenti di liquidazione il diritto al riconoscimento di sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione del TFS allo scopo deducendo:
I. Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 bis d.l. n. 387/1987 convertito nella legge 472/1987, modificato dall’art. 21della legge 232/1990; dell’art. 1911 del codice dell’ordinamento militare (d.lgs. 66/2010)
Il beneficio di cui all’art. 6 bis d.l. n. 387 del 1987, valevole per i ruoli apicali delle Forze Armate, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza, deve essere riconosciuto indistintamente anche per tutto il personale della Polizia di Stato. Infatti la previsione di cui all’art. 1911 comma 3 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (c.d. Codice dell’ordinamento militare) testualmente dispone: “ Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 ”, e tale espresso richiamo all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 esclude dunque tutte le eventuali preclusioni nel frattempo previste dalle normative successive. In tal senso, riferisce la difesa del ricorrente, risulta allo stato l’orientamento della prevalente e più recente giurisprudenza (Cons. Stato, sez. II, n. 2875 del 21 marzo 2023; Cons. Stato, sez. II, n. 2986 del 23 marzo 2023). In definitiva in base all’attuale assetto normativo, i sei scatti stipendiali devono essere computati nella determinazione della misura del TFS quando la cessazione dal servizio sia avvenuta per le seguenti cause: - per il raggiungimento del limite di età; - per permanente inabilità al servizio; - per decesso; - a domanda, nel caso in cui il congedo sia avvenuto con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
In dipendenza e per l’effetto dell’accertamento del diritto al riconoscimento di sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione del TFS, il ricorrente conclude quindi chiedendo la condanna dell’I.N.P.S. alla rideterminazione del medesimo TFS con l’inclusione appunto nella relativa base di calcolo del beneficio contemplato dall’art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987 n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987 n. 472, e il conseguente pagamento delle differenze maturate tra quanto percepito a titolo di indennità di buonuscita e quanto invece avrebbe dovuto correttamente percepire, oltre interessi come per legge.
4. L’I.N.P.S., costituitosi in giudizio per resistere al ricorso, ha eccepito la decadenza del ricorrente dal beneficio poiché l’art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987 n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987 n. 472 ne limita l’operatività solo a chi abbia presentato la domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell’anno nel quale siano maturati entrambi i due requisiti dei 55 anni d’età e dei 35 anni di servizio utile. L’I.N.P.S ha ricostruito la cornice normativa di riferimento per poi nel merito evidenziare che solo la legge può determinare la composizione dell’indennità di buonuscita e che l’elenco tassativo delle voci da computare ai fini della predetta indennità è contenuto nell’art. 38 del D.P.R. n. 1032 del 1973. L’art. 4 del D.lgs. n. 165 del 1997 poi sarebbe in radice ostativo all’accoglimento della pretesa degli odierni ricorrenti poiché tale disposizione (la cui efficacia non sarebbe circoscritta all’ambito previdenziale, ma si estenderebbe anche alla determinazione dell’indennità di fine servizio), nell’intervenire nella materia disciplinata dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 (come modificato dall'art. 21, co. 1, della L. n. 232/1990), avrebbe inteso ripristinare l'originario ambito applicativo del beneficio (riguardante, in coerenza con la sua ratio premiale, le sole ipotesi di cessazione dal servizio per morte, inabilità fisica o raggiungimento dei limiti di età), escludendone ex professo il riconoscimento nei casi quali quelli in esame di cessazione dal servizio a domanda (salvo il pagamento, che in specie non risulta eseguito o richiesto, della restante contribuzione previdenziale). In definitiva l’I.N.P.S. sostiene che i sei scatti stipendiali sono valutabili sul TFS unicamente per i soggetti collocati a riposo per raggiungimento del limite di età ordinamentale, oppure per invalidità o per decesso, mentre non possono essere riconosciuti al personale che sia stato collocato a riposo a domanda. Una diversa interpretazione dell’art. 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387 d’altra parte ne comporterebbe l’incostituzionalità per manifesta irragionevolezza con riferimento agli articoli 3 e 81 della Costituzione. L’I.N.P.S. infine ha affermato che l’Istituto si limiterebbe a liquidare agli aventi titolo il TFS sulla base del computo del relativo ammontare previamente effettuato dalle Amministrazioni di appartenenza del personale collocato in quiescenza.
5. Alla pubblica udienza dell’8 maggio 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
I) In limine litis va riscontrata l’infondatezza, rispetto a quanto in effetti adombrato solo per scrupolo difensivo dall’I.N.P.S., circa la propria legittimazione passiva. Per unanime giurisprudenza l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231; Cons. Stato, Sez. VI, 6 settembre 2010, n. 6465; Cons. Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2006, n. 329; cfr., altresì, in senso conforme la sentenza n. 17 del 6 febbraio 2023 resa da questo stesso Tribunale), nei cui esclusivi confronti, quindi, deve essere ritualmente instaurata la controversia, mentre nessuna pretesa patrimoniale può essere esercitata nei riguardi delle Amministrazioni di appartenenza per quanto attiene all’erogazione del TFS, il cui pagamento compete - per l’appunto - in via esclusiva all’I.N.P.S.
II) Tanto premesso, nel merito il ricorso in esame è fondato per le ragioni già sostenute da questo Tribunale in fattispecie sovrapponibili alla presente. L’oggetto del contendere ha infatti del pari riguardo all’accertamento del diritto del ricorrente, già dipendente del Ministero degli interni in forza alla Polizia di Stato, al riconoscimento di sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione del Trattamento di Fine Servizio. La competente Direzione provinciale dell’I.N.P.S. non ha infatti inteso conteggiare il beneficio di cui trattasi nonostante l’interessato sia stato collocato in quiescenza a domanda e avendo compiuto i 55 anni di età e almeno 35 anni di servizio utile e, quindi, secondo la prospettazione della difesa del ricorrente medesimo sussistendo le condizioni alle quali attualmente è subordinato il beneficio stesso (cfr. comma 2 dell’art. 6 bis del d.l. 21 settembre 1987 n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987 n. 472 così come modificato dall’art. 21 della l. 7 agosto 1990, n. 232).
III) Vale evidenziare che questo Tribunale con i recenti arresti 11 novembre 2024, n. 163, 22 aprile 2024, n. 63, 13 febbraio 2024, n. 24, 12 febbraio 2024, n. 22 e 19 gennaio 2024, n. 9, ha ritenuto di modificare l’indirizzo in precedenza seguito (cfr., ex plurimis , le sentenze 6 febbraio 2023 n. 17, 4 agosto 2022 n. 148, 27 giugno 2022 n. 130, 13 giugno 2022 n. 117, 3 maggio 2022 n. 89, 14 aprile 2022 n. 83 e 1 luglio 2021, n. 114). Tale revirement discende dalla giurisprudenza del giudice d’appello di segno favorevole all’interessato formatasi su omologhe fattispecie anche in riforma delle sentenze di questo Tribunale e allo stato da ritenersi ormai consolidata (Cons. Stato, sez. II, 14 dicembre 2023, n. 10823 e n. 10810; idem 5 dicembre 2023, n. 10520; idem 30 novembre 2023, n. 9997 e n. 10353, idem 23 marzo 2023, n. 2988; idem 20 marzo 2023, n. 2831; idem 16 marzo 2023, n. 2760) anche sulla scorta di quanto analogamente statuito dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana (cfr. ad es. le sentenze nn. 467 usque 487 del 27 luglio 2023, nonché la sentenza n. 500 del 31 luglio 2023, tutte peraltro conformi alle precedenti sentenze dello stesso Giudice nn. 770 e 771 del 28 giugno 2022) a fronte dell’oggettiva complessità del contesto normativo tra l’altro non privo di elementi tra di loro incoerenti sotto il profilo sistematico. Il Collegio anche per quanto si riferisce al caso ora in esame reputa pertanto di dare continuità all’orientamento che in conformità alla posizione espressa dal Consiglio di Stato questo Tribunale ha da ultimo adottato.
IV) Avuto riguardo all’univoco indirizzo ermeneutico richiamato vale allora ricostruire sotto il profilo anche storico la cornice normativa di riferimento per quanto riguarda l’istituto dei cc.dd. 6 scatti che devono essere computati sull’ultimo stipendio del personale avente titolo a percepire il TFS in dipendenza del servizio prestato nei Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché nelle Forze Armate. Si consideri allora che l’art. 13 della l. 10 dicembre 1973, n. 804 - poi abrogato dall’art. 2268, comma 1, del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell’ordinamento militare - ha attribuito in un primo tempo ai (soli) generali ed ai colonnelli del Corpo della Guardia di Finanza collocati “ a disposizione ” all’atto della cessazione dal servizio, “ sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante ” in luogo della promozione al grado superiore. Con l’art. 32, comma 9-bis della l. 19 maggio 1986, n. 224 (a sua volta abrogato dall’art. 67, comma 3, del d. lgs. 19 marzo 2001, n. 69) il beneficio è stato successivamente esteso a tutti gli ufficiali dello stesso Corpo i quali potevano infatti chiedere, in alternativa alla promozione attribuita il giorno precedente, la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età con l’attribuzione di 6 scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita, ossia dell’odierno TFS (cfr. ivi: “ A tutti gli ufficiali è data la facoltà di chiedere in luogo della promozione di cui al comma 6 l’attribuzione, dal giorno antecedente la cessazione dal servizio, di sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita ”). Di poi, ai sensi dell’art. 1, comma 15 bis, del d.l. 16 settembre 1987 n. 379, introdotto dalla legge di conversione 14 novembre 1987, n. 468 e come poi sostituito dall’art. 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, l’attribuzione di 6 scatti ai fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita è stata estesa “ ai sottufficiali delle Forze Armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati ”, peraltro nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione pertanto dell’ipotesi di cessazione dal servizio “ a domanda ”, e quindi prima dell’obbligatoria collocazione in congedo per limite di età. Si badi che l’art. 1, comma 15 bis, da ultimo richiamato, non è stato espressamente abrogato dal d.lgs. n. 66 nel 2010, nel mentre è stato formalmente abrogato il solo art. 11 della l. n. 231 del 1990, che peraltro ne aveva integralmente novellato il testo. In ogni caso questo Tribunale ha già avuto modo di sottolineare proprio con la sentenza n. 9 del 19 gennaio 2024 che la richiamata giurisprudenza del Giudice d’appello “ esclude - a differenza di quanto in precedenza reputato da questo Tribunale - che l’abrogazione di una disposizione che ne novella una precedente ripristini la vigenza di quest’ultima nella sua versione originaria, e ritiene pertanto che il d.lgs. n. 66 del 2010, nell’abrogare l’art. 11 della l. n. 231 del 1990, abbia inteso rimuovere ex nunc dall’ordinamento anche l’originario testo dell’art. 1, comma 15 bis del d.l. n. 379 del 1987 che limitava l’applicazione dell’istituto ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con conseguente esclusione del relativo beneficio per coloro che cessano dal servizio “a domanda”. ” Il Giudice d’appello, analogamente a quanto sottende il ricorrente, reputa che l’istituto della reviviscenza, in forza del quale una norma cronologicamente abrogata riprende a esplicare effetti al venir meno del fatto o dell’atto che ne ha determinato l’abrogazione, assume nell’ordinamento carattere eminentemente eccezionale (cfr. in tal senso Cons. Stato, Sez. II, 21 marzo 2023, n. 2883 e Cons. Giust. Sic., 9 marzo 2023, n. 209), “ posto che la vigenza di una regolamentazione espressa da un atto normativo è fattore sufficiente a escludere, quantomeno per incompatibilità, che possa esserci spazio per il ripristino della normativa precedente sulla stessa materia ” e che, in dipendenza di ciò, “ in base al criterio cronologico l’interprete dovrà preferire sempre la norma più recente e, di conseguenza, considerare abrogata quella più antica ” (così, in particolare, la predetta sentenza n. 9997 del 2023 della Sez. II del Consiglio di Stato); né la stessa giurisprudenza sottace che anche la Corte costituzionale, con sentenza n. 13 del 24 gennaio 2012 ammette eccezionalmente la reviviscenza solo allorquando essa sia desumibile da una volontà certa e indiscutibile del legislatore, come nel caso di doppia mera abrogazione, circostanza, questa, che il medesimo Giudice d’appello non ravvisa nella presente fattispecie.
Nel caso di specie, riguardante un appartenente alla Polizia di Stato, rileva, altresì, che secondo il Giudice d’appello in buona sostanza nell’art. 6 bis del d.l. n. 387 del 1987, la nozione di “ Forze di Polizia ” ivi enunciata “ è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del provvedimento nel quale si colloca, che all’art. 1 è esplicitata nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti del d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, appunto, al Corpo degli agenti di custodia e all’allora distinto Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Non a caso, ridetta norma, inserita come detto nella legge n. 121 del 1981, recante «Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza», è espressamente richiamata, al fine di definire la categoria delle forze di polizia, dal precedente art. 6 del d.l. n. 387/1987, così da poter essere utilizzata per delineare il portato della relativa nozione -di forze di polizia- anche ai fini dell’applicazione dell’art. 6-bis. 9.6. Del resto, il d.P.R. n. 150/1987 (di cui appunto è disposta l’estensione con l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987) si applica «al personale dei ruoli della Polizia di Stato» (art. 1), senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare, sicché anche l’ambito di applicazione soggettivo delle norme non può che comprendere gli appartenenti a tutte le forze di polizia ” (cfr. la medesima sentenza n. 9997 del 2023 dianzi citata). E il Giudice d’appello rimarca pure che “ quanto all’ambito oggettivo di applicazione, esso è delineato da una duplice previsione. Ai sensi del comma 1 sono attribuiti, ‘ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita’, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 l. n.668/1986, art.2 commi 5-6-10 e art.3 commi 3 e 6 del presente decreto’) al personale ‘che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto’. Il comma 2 estende l’attribuzione dei sei scatti ‘al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile’, con la precisazione che «la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque annidi servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990 ” (cfr. ibidem).
V) Tenuto conto della dianzi descritta vigente disciplina e delle argomentazioni del Giudice d’appello recepite dal Collegio e di per sé assorbenti, merita allora favorevole apprezzamento in primo luogo la domanda di accertamento avanzata dal ricorrente circa il diritto al riconoscimento di sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione del Trattamento di Fine Servizio. Invero da un lato il ricorrente ha incontestatamente maturato il requisito previsto dei “ 55 anni di età e 35 anni di servizio utile ” mentre per quanto attiene alla disciplina contenuta nell’art. 4 del l d.lgs. n. 165 del 1997 nella medesima sentenza del Giudice d’appello n. 9997 del 2023 si evidenzia che con essa si “ dispone l’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell’articolo 13 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, che riguarda l’importo della pensione: al comma 1 con riferimento ai casi di cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e al comma 2 con riferimento al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. Detta disposizione di applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione («sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile […]») e al riferimento all’articolo 13 del d. lgs. n.503/1992, che riguarda l’importo della pensione. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica pertanto il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6-bis del d.l.n. 387/1987 ”.
Non va inoltre sottaciuto che secondo la predetta sentenza n. 9997 del 2023 resa dal Giudice d’appello, “ nel quadro così delineato, che vede l’applicazione dell’istituto de quo all’indennità di buonuscita del personale delle forze di polizia ai sensi dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, trova la propria ragion d’essere l’art. 1911 comma 3 del c.o.m. Detta disposizione, che si applica a tutte le forze di polizia ad ordinamento militare in ragione della collocazione della stessa all’interno del Codice dell’ordinamento militare, dispone, con riferimento all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che ‘continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472’ ai soli fini del trattamento di fine rapporto (così la rubrica dell’articolo). Il Codice dell’ordinamento militare si è quindi limitato a non innovare (anzi sottolineando la perdurante vigenza), con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare (essendo questo il suo ambito di applicazione), il regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6-bis del d.l. n.387/1987, che comprende, come visto, sia gli appartenenti all’ordinamento militare, sia gli appartenenti all’ordinamento civile delle forze di polizia. Né depone in senso contrario la circostanza che l’art. 1911 c.o.m. si riferisca al trattamento di fine rapporto mentre l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987disciplina l’indennità di buonuscita, atteso che, indipendentemente dall’esatta, o meno, coincidenza fra i due istituti, il richiamo contenuto nell’art. 1911 determina quanto meno l’assunzione che il trattamento di fine rapporto comprenda, con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare la disciplina (dell’indennità di buonuscita) recata dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ”.
VI) All’accoglimento della domanda di accertamento consegue la condanna dell’I.N.P.S. a rideterminare il TFS mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987 n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987 n. 472, e al conseguente pagamento dell’importo rideterminato ovvero delle differenze maturate tra quanto eventualmente percepito a titolo di indennità di buonuscita e quanto invece il ricorrente avrebbe dovuto correttamente percepire.
VII) Va accolta anche l’ulteriore domanda di parte ricorrente tesa al riconoscimento degli interessi. Il Collegio condivide sul punto quanto statuito dal T.A.R. Lazio, Roma, 5 settembre 2023, n. 11398 secondo cui sulla somma spettante a titolo di TFS mediante inclusione nella relativa base di calcolo dei 6 scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis del d.l. n. 387 del 1987 dal dì del dovuto al saldo devono essere corrisposti gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, come al riguardo disposto dall’art. 16, comma 6, della l. 30 dicembre 1991, n. 412 e dall’art. 22, comma 36, della l. 23 dicembre 1994, n. 724.
Le spese di lite, stante l’ormai consolidata giurisprudenza del Giudice d’appello sull’oggetto del contendere, sono poste a carico della resistente Amministrazione soccombente in giudizio che non ha neppure colto l’invito di questo Tribunale “ pro futuro a rimuovere, mediante solleciti provvedimenti da adottare in autotutela, ogni residua ragione di lite per gli omologhi contenziosi a tutt’oggi pendenti (cfr. T.R.G.A, 19 gennaio 2024 n. 9; 13 febbraio 2024, n. 24) ”
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione quanto alla domanda di accertamento proposta, con conseguente condanna dell’I.N.P.S. a riliquidare l’importo del TFS spettante al ricorrente e con il riconoscimento degli interessi parimenti come da motivazione.
Condanna l’I.N.P.S. a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite nella misura complessiva di euro 1.000,00 oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Antonia Tassinari, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonia Tassinari | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO