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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 20/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini presidente relatore estensore
Elga Bulgarelli giudice
Sara Pozzetti giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile nr. 1370/2024 R.G.
avente per oggetto: separazione personale, affidamento, collocazione e incontri per i figli minori, assegnazione della casa coniugale, contribuzione al mantenimento dei figli minori;
promossa da:
Parte_1
nata in [...] il [...], residente in [...]d'Asti, rappresentata e difesa dall'avvocato Patrizia Fagioli del Foro di Torino, presso il suo studio elettivamente domiciliata
RICORRENTE
contro
Controparte_1
nato in [...]ù) il 3 marzo 1987, residente anagraficamente in Villafranca d'Asti
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero in Sede
PARTE NECESSARIA
trattenuta in decisione, previa discussione orale, all'udienza del 16 gennaio 2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
“autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciarne la separazione personale alle seguenti condizioni:
La casa coniugale, di comproprietà fra i coniugi al 50%, sarà assegnata alla moglie che continuerà a viverci con i tre figli minori, sita in Villanova D'Asti in via Degli Alpini
n. 20/1; Il sig. dovrà cambiare la residenza portandola presso altro luogo. CP_1
Il padre si è già allontanato dalla casa coniugale il 28 agosto 2023, di comune accordo con la moglie, e vive in altro immobile;
I figli saranno affidati congiuntamente a entrambi i genitori, che quando li avranno con sé decideranno e provvederanno per l'ordinaria amministrazione dei medesimi;
il padre dovrà contribuire, con un assegno mensile di almeno euro 600,00 (di cui euro 200,00 per ogni figlio) al mantenimento dei tre figli minorenni, da pagare entro e non oltre il 5 di ogni mese, con rivalutazione Istat annuale automatica, come per legge;
importo indicato in euro complessivi 600,00 integrato e condizionato al fatto che il padre provveda al pagamento dell'intero mutuo pendente sulla casa coniugale (quindi anche del
50% spettante alla moglie) e costi a esso connessi e che la signora ercepisca Pt_1 il 100% dell'assegno unico familiare per i figli. Tali integrazioni economiche dette fanno parte della totale quantificazione del contributo al mantenimento dei minori e in caso di mancato adempimento, con riserva di chiedere una quantificazione maggiore. Inoltre il mantenimento dei minori è quantificato anche in tale somma complessiva di euro 600,00 se il padre rispetta e mantiene con se i figli minori nei tempi e modalità previste.
Il padre provvederà al pagamento delle spese scolastiche, doposcuola, baby setter, trasporti, mediche, sportive, ricreative e ogni altra spesa extra per i figli al 50% con la moglie, anticipandole e non dopo il pagamento;
Le spese relative ai centri sportivi e/o estivi per il periodo di chiusura delle scuole saranno sempre divise al 50% fra i genitori.
L'assegno unico per i figli minori è già percepito al 100% dalla madre e resterà così, come sopradetto a integrazione del mantenimento per i minori da parte del padre. Per le spese non indicate si farà fede al Protocollo di Intesa del Tribunale di Asti del
07.07.2017.
Il padre potrà tenere con sé i figli a fine settimane alterne dal sabato mattina prendendoli presso la loro casa alle 9.00 e riportandoli la domenica sera, sempre presso la loro abitazione entro e non oltre le 19.00; nella stessa settimana anche il giovedì dall'uscita da scuola sino alle 20.30; Il padre non potrà portare i figli minori in ambienti non idonei ai medesimi.
La settimana che non avrà il padre i figli nel fine settimana, li terrà con sé sempre il giovedì alle medesime condizioni;
In ogni caso i genitori potranno decidere concordemente di modificare le dette condizioni di visita con i minori e il padre secondo necessità e volontà anche dei figli, solo se entrambi d'accordo;
Le vacanze di Natale, Pasqua, compleanni, chiusure scuola per giorni festivi, saranno ad anni alterni fra i genitori, Natale dal 23 al 30 con un genitore e dal 31 al 6 con l'altro genitore;
Le vacanze estive due settimane anche non consecutive, che il padre dovrà e potrà tenere con sé tutti i figli, da comunicare alla madre entro e non oltre il 30 maggio;
In merito ai costi dei coniugi, la casa coniugale ha un mutuo variabile che al 12.23
è di euro 800,00 al mese e sarà integralmente pagato dal sig. come già avviene, CP_1 direttamente dal conto bancario già cointestato che rimarrà tale solo per il pagamento del mutuo;
Invece, la sig.ra rovvederà a pagare la rata mensile del finanziamento Pt_1
di euro 255,00, che è già addebitata alla medesima, per l'acquisto del veicolo cointestato ai coniugi, sino all'estinzione dello stesso;
I coniugi sono in regime di comunione patrimoniale dei beni e posseggono, oltre all'immobile detto, un conto corrente cointestato presso la Banca Unicredit di Villanova
d'Asti, dove è appoggiato il mutuo, che la signora non alimenta e pertanto Pt_1
resterà cointestato solo per il pagamento della rata del mutuo da parte del sig. CP_1
La signora è intestataria e proprietaria del veicolo Ford Fiesta Pt_1
tg.CS944XS, di sua esclusiva proprietà perché acquistata prima del matrimonio;
Mentre i coniugi sono comproprietari del veicolo Kia CEE'D tg FC575JB, (quella per la quale paga la rata mensile la sig.ra che resterà alla signora di proprietà Pt_1 Pt_1
esclusiva; invece il veicolo Ford Fiesta suddetto sarà ceduto a titolo gratuito al sig.
il quale provvederà al pagamento della voltura a suo favore. CP_1
I coniugi sono altresì proprietari al 50%, quale pertinenza dell'immobile coniugale, anche un garage siti in Villanova d'Asti in Piazza Alfieri, che sarà adoperato in via esclusiva dalla moglie quale pertinenza dell'immobile coniugale”; con la precisazione, resa dalla difesa attrice all'udienza del 15 gennaio 2025, che l'inciso
“in merito ai costi dei coniugi, la casa coniugale ha un mutuo variabile che al 12.23 è di euro 800,00 al mese e sarà integralmente pagato dal sig. come già avviene, CP_1
direttamente dal conto bancario già cointestato che rimarrà tale solo per il pagamento del mutuo;
invece, la sig.ra rovvederà a pagare la rata mensile del finanziamento Pt_1
di euro 255,00, che è già addebitata alla medesima, per l'acquisto del veicolo cointestato ai coniugi, sino all'estinzione dello stesso” costituisce mera esplicazione degli accordi intervenuti fra i coniugi posti a base delle conclusioni dalla sua difesa e non rappresenta richiesta di condanna in tal senso.
Il pubblico ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole, da ultimo in data 6 gennaio 2025 Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27 giugno 2024, nata in [...] il 20 Parte_1
gennaio 1983, sposatasi in Valfenera in data 23 febbraio 2013 con CP_1
nato in [...]ù) il 3 marzo 1987, matrimonio trascritto nei registri
[...]
degli atti di stato civile del comune di Valfenera al n. 1, parte II, serie A, matrimonio da cui erano nati tre figli, rispettivamente in data 30 gennaio 2013, n Persona_1 Per_2
data 11 settembre 2015 e in data 12 settembre 2017, chiedeva che fosse Per_3
pronunciata la separazione giudiziale dei due coniugi, alle condizioni in epigrafe trascritte e successivamente precisate, puntualizzando che si trattava di condizioni concordate con il marito, pur se quest'ultimo, peraltro trasferitosi a Torino, rifiutava di costituirsi per proporre domanda consensuale.
Produceva documentazione a sostegno delle sue pretese.
Il pubblico ministero spiegava intervento in data 4 luglio 2024, esprimendo parere favorevole.
Il marito non si costituiva, né compariva all'udienza e la causa, dopo l'audizione del minore prossimo ai dodici anni, giudicato provvisto di capacità di discernimento, sulle conclusioni di cui all'epigrafe ed a seguito di discussione orale, era trattenuta in decisione all'udienza del 19 dicembre 2024.
Va innanzitutto dichiarata la contumacia del convenuto, ricorrendone i presupposti di legge.
Nel merito, la domanda attrice al definitivo formulata va accolta, per la sua evidente congruità, per la sua necessaria aderenza alle esigenze della prole e tenuto conto dell'età di questa e dei genitori, per la natura sostanzialmente concorde delle condizioni, secondo quanto prospettato dalla moglie senza che il marito, pur a seguito di notifica del ricorso contenente tale affermazione, si sia costituito, ovvero quantomeno sia personalmente comparso all'udienza per smentire la circostanza, per la conferma della sua complessiva bontà derivata dall'audizione dell'unico figlio oramai prossimo all'età di dodici anni.
Difettando la ravvisabilità di una soccombenza, le spese di lite anticipate dalla parte ricorrente sono dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, dichiarata la contumacia della parte convenuta, pronuncia la separazione personale di nata in [...] il [...], con Parte_1
nato in [...]ù) il 3 marzo 1987, matrimonio celebrato in Valfenera in Controparte_1
data 23 febbraio 2013 e trascritto nei registri degli atti di stato civile del comune di Valfenera al n. 1, parte II, serie A, alle condizioni di cui alle conclusioni in epigrafe trascritte e precisate;
dichiara irripetibili le spese di lite anticipate dalla parte ricorrente.
Asti, 16 gennaio 2025
Il presidente est.