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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 18/12/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 607/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Orlando ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 607/2023 con OGGETTO: lesione personale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOIRIVANT Parte_1 C.F._1 UGO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZENTI MA- Controparte_1 P.IVA_1 RIA TERESA e dell'avv. SARDI CRISTIANA
CONVENUTO/I
1 Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha evocato in giudizio il Parte_1
, esponendo: Controparte_1 a) che il 5.11.2020, alle ore 18,15, mentre camminava su via Accademia Labroni- ca, all'altezza del numero civico 13, era rimasta “con il piede incastrato tra un chiusino e il pavimento in betonelle, a causa del mancato allineamento tra le suddette betonelle e lo stesso chiusino”; b) che pertanto era caduta frontalmente sul selciato, riportando lesioni personali. L'attrice ha concluso chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento dei danni per responsabilità da cosa in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
2. Con comparsa di costituzione depositata il 30.5.2023, il si è Controparte_1 costituito deducendo: a) che è necessaria la prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso;
b) che “il tipo di pavimentazione, costituita da singoli elementi, comporta per sua stessa natura un non perfetto livellamento del manto stradale”; c) che “la presenza del chiusino determina di per sé una disomogeneità del manto medesimo, anch'esso determinante la possibilità di leggeri dislivelli nella coper- tura”; d) che si esclude che “la deformità non potesse essere né prevedibile né evitabile, proprio per la conformazione del manto stradale”; e) che il sinistro si era verificato perché la aveva “percorso il marciapiede Pt_1 in modo imprudente e negligente, non prestando la dovuta attenzione”; f) che “spetta all'attore fornire la rigorosa prova della sussistenza obiettiva di un pericolo che presenti entrambi i caratteri dell'insidia e della non prevedibilità, e che sia imputabile alla condotta omissiva e/o commissiva del soggetto su cui grava l'obbligo di custodia della cosa e del nesso di causalità tra tale condotta e l'evento dannoso subito dall'utente in conformità con quanto ritenuto dalla comune giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le tante Cass. citata da ultimo e Cass. n. 366/2000)”; g) che “la responsabilità dell'Ente proprietario viene meno laddove venga provata l'esistenza del caso fortuito, il quale si identifica nella esistenza di una causa in- terruttiva del nesso eziologico”. Il ha concluso chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, di dichiarare il CP_1 concorso causale da parte della danneggiata.
3. La causa è stata istruita con produzione di documenti, con escussione di un teste e con la consulenza medico-legale del dott. Per_1
4. Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 18.12.25, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter cpc con il deposito di note scritte:
- in data 2.12.25, da parte attrice;
- in data 2.12.25, da parte convenuta. 5. La causa è stata poi assegnata a decisione, ai sensi degli artt. 281sexies e 189 cpc.
Motivi della decisione
2 6. Inquadramento giuridico La responsabilità per danno cagionato da cose che si hanno in custodia è disciplinata dall'art. 2051 c.c. La norma, stabilendo che "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito", contempla un criterio dì imputazione della re- sponsabilità che, per quanto oggettivo in relazione all'irrilevanza del profilo attinente alla condotta del custode, è comunque volto a sollecitare chi ha il potere di intervenire sulla co- sa all'adozione di precauzioni, tali da evitare che siano arrecati danni a terzi. La giurisprudenza, però, ha chiarito che chi entra in contatto con la cosa oggetto di custodia ha, a sua volta, un dovere di assumere le opportune cautele (Cass. 17199/2015). Al giudice spetta il compito di stabilire, nella fattispecie concreta che gli viene sottoposta, se il danno sia stato cagionato:
- dalla cosa;
- o dal comportamento della stessa vittima;
- o, ancora, se vi sia concorso causale tra i due fattori. Occorre cioè una prudente disamina di come si configurano, nel caso concreto, i doveri di precauzione (del custode) e di cautela (a carico di chi usa o comunque entri in contatto con la cosa). Si possono, infatti, verificarsi casi in cui il comportamento colposo del danneggiato può at- teggiarsi a concorso causale colposo e, quindi, rilevare ai sensi dell'art. 1227, primo com- ma, c.c. O, in alternativa, vi possono essere casi in cui la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinaria- mente cauto da parte dello stesso danneggiato. Quando ciò si verifica, si può ritenere inte- grato il caso fortuito e pervenire al risultato di escludere che il danno sia stato cagionato dalla cosa, che pertanto sarà ridotta al rango di mera occasione dell'evento (Cass. 20 di- cembre 2013, n. 28616; Cass. 20 gennaio 2014; Cass. 13 gennaio 2015, n. 287; Cass. 999/2014).
Sul rapporto tra dovere di protezione e dovere di cautela la giurisprudenza ha indicato la seguente massima di esperienza: “quanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è tale da essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più influente deve conside- rarsi l'efficienza causale dell'imprudente condotta della vittima, fino ad interromperne il nesso tra la cosa ed il danno” (Cass. 2345/2019). Tuttavia, l'obbligo di cautela di chi entra in contatto con la cosa non può certamente far ve- nire meno la presunzione di responsabilità oggettiva che l'art. 2051 cc pone a carico del cu- stode, sul quale spetta l'obbligo di dimostrare che l'evento dannoso si è verificato per “caso fortuito”. E' per tale ragione che la giurisprudenza, a partire dal 2004 (Cass. 19653/2004; Cass. 9547/2015; Cass. 10916/2017; Cass. 18753/2017), ha ampliato l'ambito di protezione del danneggiato, affermando l'obbligo del custode di provare il fortuito in termini rigorosi, al fine di distribuire tra le parti l'onere probatorio ed estendere la responsabilità del custode sui beni destinati all'uso comune dei cittadini sui quali sia possibile esercitare il controllo (strade, edifici, complessi immobiliari).
3 Nel 2018 (Cass. 2480/2018), nel 2022 (Cass., S.U., 20943/2022) e nel 2023 (Cass. 15447/2023) sono poi intervenute altre importanti pronunce, che hanno stabilito i seguenti punti fermi: a) carattere oggettivo della responsabilità del custode;
b) il danneggiato deve solo provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il dan- no;
c) non rileva la pericolosità intrinseca della cosa;
d) il custode ha l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito;
e) il caso fortuito è caratterizzato da imprevedibilità ed inevitabilità; occorre quindi che il danno sia evitabile solamente con l'impiego di mezzi (non già di entità meramente considerevole, bensì) straordinari;
f) le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle con- dizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
g) la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diver- samente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in appli- cazione anche officiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata te- nendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; h) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e su- perata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele nor- malmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del mede- simo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto com- portamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benchè astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. Nella sentenza 15447/2023 la Corte ha poi chiarito che “la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227 c.c., comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n. 21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del cu- stode.”. La condotta colposa del danneggiato o del terzo possono avere efficacia causale assorbente o concorrente, a seconda che, rispettivamente, sia da sola sufficiente a provocare l'evento dannoso oppure che vi abbia concorso. In tali casi, la preesistenza e la specifica caratterizzazione della cosa conferiscono a questa il rango di mera occasione. In conclusione, si può dire che la più recente ed autorevole giurisprudenza ha ormai abban- donato il “modello colpevolistico della responsabilità della condotta” ed è approdata senza incertezze al riconoscimento di una responsabilità custodiale di tipo oggettivo.
Le pronunce che seguono confermano la validità e l'attualità dei su riportati principi giuri- sprudenziali.
4 Per quanto riguarda la obiettiva pericolosità della cosa, alcune pronunce hanno affermato
“il danneggiato è tenuto a dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (Cass. 6833/2017), specialmente quando “il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in partico- lare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte” (Cass. 2660/2013). Tuttavia, la distinzione tra dinamismo o inerzia della cosa oggetto di custodia, che compor- terebbe un diverso atteggiarsi dell'onere probatorio a carico del danneggiato, è stata supera- ta dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che sono irrilevanti le in- trinseche caratteristiche di pericolosità della res (Cass. 12663/2024). Con la stessa decisio- ne, la Corte ha però chiarito che “la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo cau- sale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode.”. Rimangono quindi confermati gli approdi giurisprudenziali relativi alla natura oggettiva della responsabilità del custode e all'onere a suo carico di dimostrare l'imprudenza della condotta del danneggiato al fine di ridurre la responsabilità risarcitoria del custode ai sen- si dell'art. 1227, primo comma, cc.
Ben diversa, invece, è la valutazione che occorre compiere per addivenire al giudizio di esclusione in toto della responsabilità del custode. E' noto il principio giurisprudenziale secondo cui la condotta del danneggiato assume i connotati del caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del custode, solo quando essa è “oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custo- de.” (Cass. 15447/2023). Ed invero: a) l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 6034/2018 ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato un concorso di responsabilità in misura pari al 50% tra il proprietario della strada ed il ciclista caduto per terra in orario CP_1 mattutino a causa di una buca;
la Corte di appello aveva valorizzato, per ravvisa- re la concorrente responsabilità del danneggiato, sia le circostanze di fatto con- tingenti (relative allo stato dei luoghi, all'ora e alle modalità dell'accadimento), sia il grado di attenzione richiesto al danneggiato stesso in rapporto a dette cir- costanze;
b) con ordinanza n. 30775/2017, la Corte ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso che la vittima fosse caduta per un difetto di custodia del marcia- piede comunale e fosse, invece, imputabile esclusivamente a una sua disatten- zione;
in particolare, il giudice del merito aveva accertato che l'incidente era av- venuto in quanto la vittima, spostandosi all'indietro, non si era avveduta del marciapiede, perfettamente visibile e privo di insidie;
5 c) la sentenza 17443/2019 ha escluso la responsabilità dell'amministrazione perché
“vi era un grave dissesto della strada, noto al danneggiato”; egli quindi aveva il dovere di adottare le cautele richieste dalle circostanze del caso”; d) la sentenza 15761/2016 ha stabilito che “la condotta della vittima …. assume ef- ficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in rela- zione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso cau- sale ai sensi dell'art. 1227 c.c.”; nel caso d specie, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, escludendo che lo stato di una strada comunale - risultata "molto sconnessa" e contraddi12027stinta dalla presenza di "buche e rappezzi" - costituisse esimente della responsabilità dell'ente per i danni subiti da un pedone, caduto a causa di una delle buche presenti sul manto stradale, at- teso che “il comportamento disattento dell'utente non è astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile”; e) l'ordinanza 9315/2019 ha ribadito il principio per cui “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'ado- zione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza cau- sale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusi- va efficienza causale nella produzione del sinistro.”; e ha confermato la senten- za di merito che aveva escluso la responsabilità dell'amministrazione comunale per danno da cosa in custodia, perché nella fattispecie concreta era stata accerta- ta “la mancanza di un nesso di causalità tra la presenza del tombino e dell'av- vallamento e la caduta, posto che la situazione dei luoghi e l'orario diurno era- no prova del fatto che l'uso dell'ordinaria diligenza avrebbe evitato la caduta”.
Conclusioni Pertanto, all'esito della disamina che precede, si può concludere che: a) grava sull'attore l'onere di provare (soltanto) il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno;
b) per contro, la presunzione di responsabilità del custode può essere:
- attenuata, quando il danno si è verificato con il concorso del comportamento di- sattento dell'utente;
6 - esclusa in radice, quando il comportamento del danneggiato ha “i caratteri dell'autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità e sia da solo ido- neo a produrre l'evento, escludendo i fattori causali concorrenti” (ord. Cass. 456/2021; Cass. 31209/25). Il caso fortuito, che libera il custode, può essere in- tegrato anche dal fatto del terzo. Tuttavia, affinché il custode sia liberato, non è sufficiente la mera possibilità dell'attribuzione dell'evento dannoso al fatto del terzo, ma è necessario un accertamento positivo, concreto e certo del fatto del terzo, che deve possedere le caratteristiche dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, in relazione alle condizioni della cosa custodita (Cass. 31164/2025).
7. Responsabilità del Controparte_1 Il teste coniuge dell'attrice, ha confermato la dinamica del sinistro, Testimone_1 avendo riferito che il giorno del sinistro era assieme alla moglie e che costei era caduta frontalmente sul marciapiede, dopo aver messo “il piede nella fessura che, guardando la foto n. 1 di cui all'allegato 1 di parte attrice, si presenta in basso a destra rispetto al chiu- sino in ferro con il simbolo della Città di Livorno”. Egli ha aggiunto che “tra le betonelle che costituivano il manto stradale ed il bordo del chiusino relativo alle strutture sottostradali vi era una depressione che creava una fenditu- ra sul suolo di calpestio”. Il dopo il sinistro oggetto di causa, “ha provveduto a riparare il disallineamento CP_1 tra le betonelle ed il chiusino, nonché la fenditura sul piano di calpestio con l'applicazione di cemento che ha portato a livello del chiusino la pavimentazione in betonelle”.
Dalle dichiarazioni del teste, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, emerge chiaramente che la rovinosa caduta in cui è incorsa la teste è stata provocata da un apprez- zabile dislivello tra le betonelle e il chiusino. L'attrice ha quindi dimostrato il nesso causale tra la strada da lei percorsa e l'incidente. Il invece, non ha assolto l'onere probatorio a suo carico, richiesto dalla giurispru- CP_1 denza per escludere del tutto la sua responsabilità e, cioè, che il comportamento dell'attrice sia stato contrassegnato da “autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità e sia da solo idoneo a produrre l'evento, escludendo i fattori causali concorrenti” (ord. Cass. 456/2021; Cass. 31209/25). Il fatto che il dislivello tra betonelle e chiusino fosse pericoloso è poi stato implicitamente ammesso dal perché l'Amministrazione ha provveduto ad eliminarlo, riempiendo CP_1 le fessure con cemento (cfr. doc. 11, fasc. att.).
E' innegabile, però, che il comportamento dell'attrice sia stato, a sua volta, negligente. Infatti, l'orario in cui il sinistro è avvenuto (ore 18.15 del 5.11.2020) avrebbe dovuto in- durre la LP a maggior cautela, ad esempio chiedendo di accompagnarsi al marito. Questa precauzione sarebbe stata opportuna, se si considera che sia il marciapiede che la strada sono ricoperte di betonelle, cioè di masselli autobloccanti che si posano “a secco”, cioè senza cemento. Il fatto che tra un elemento e l'altro non vi sia cemento rende altamen- te probabile la presenza di irregolarità o distacchi, nei quali il piede si può incastrare o, co- munque, inciampare.
7 Nel caso di specie, la è caduta perché il piede si è incastrato nella fessura esistente tra Pt_1 betonella e chiusino, situazione che era agevolmente prevedibile. Per queste ragioni, il Giudice ritiene che ai sensi degli artt. 2056 e 1227 c.c. vada ravvisata una concorrente e paritaria responsabilità della danneggiata.
8. Quantificazione del danno Il CTU dott. ha accertato che dal sinistro verificatosi il Persona_2 Parte_1 5.11.2020, ha riportato un “traumatismo poli-distrettuale connotato da frattura delle ossa nasali e da frattura della mano destra alla base del V metacarpo”. Residuano “sequele permanenti a carico della piramide nasale ed alla regione metacarpale del V raggio dell'arto superiore dominante a plausibile genesi post-traumatica, che risulta strumentalmente accertato e ben compatibile con la obiettività clinica accertata in sede pe- ritale.”. Il danno biologico è pari al 5 %. L'invalidità temporanea è stata di 60 giorni, di cui:
- 20 giorni, al tasso del 75 %;
- 20 giorni al 50 %;
- 20 giorni al tasso del 25%.
Non si ritiene che ricorrano i presupposti per la c.d. “personalizzazione del danno”, non ravvisandosi “conseguenze anomale o del tutto peculiari” né, tantomeno, “specifiche ed ec- cezionali” che la giurisprudenza richiede per compiere tale incremento del risarcimento (Cass. 31681/2024; Cass. 21062/2024). Va infatti considerato che le conseguenze peculiari sono quelle sofferte solo da quella par- ticolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche le- sioni guarite con identici postumi. Orbene, l'attrice non ha addotto alcuna specifica situazione personale idonea a far ritenere che le conseguenze derivanti dal sinistro occorsole siano state più gravi di quelle a carico di persone della stessa età e attinte da incidenti analoghi.
Per quel che concerne il danno morale, va rammentato che secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale “sebbene il danno non patrimoniale costituisca una catego- ria unitaria, le tradizionali sottocategorie del "danno biologico" e del "danno morale" con- tinuano a svolgere una funzione, per quanto solo descrittiva, del contenuto pregiudizievole preso in esame dal giudice, al fine di parametrare la liquidazione del danno risarcibile”. Tanto premesso, appare congruo l'importo di € 1.500,00.
Applicando il decreto del Ministero delle imprese del 18.7.25 (emanato a norma dell'art. 139, comma 5, d. lgs. 7 settembre 2005 n. 209, il risarcimento ad oggi spettante sarebbe pa- ri a € 8.387,76, tenuto conto dell'età di (66 anni nel 2020), di cui: Parte_1
- € 5.202,36 per danno non patrimoniale risarcibile;
- € 842,70 per invalidità temporanea parziale al 75%;
- € 561,80 per invalidità temporanea parziale al 50%;
- € 280,90 per invalidità temporanea parziale al 25%;
- € 1.500,00 per danno morale.
8 Devalutando tale somma al 5.11.2020, data del sinistro, si ottiene che il valore del danno, a tale data, è pari a € 7.096,24. A questo importo vanno aggiunte le spese, pari a € 2.035,00, che sono state ritenute con- grue dal ctu. La somma complessivamente spettante alla data del sinistro è pari a € 9.131,24. Applicando poi la rivalutazione monetaria e gli interessi sul capitale via via rivalutato (dal 5.11.2020 ad oggi, applicando l'insegnamento di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995), l'importo a cui avrebbe diritto è pari a € 11.983,18, di cui: Parte_1
- € 9.131,24 per capitale devalutato al 5.11.2020;
- € 1.734,94 per rivalutazione monetaria;
- € 1.117,00 per interessi legali dal 5.11.2020 (data del sinistro) fino ad oggi.
Considerato che è stata ritenuta corresponsabile ,la somma a lei spettante è pari Parte_1 a € 5.991,59. Dal giorno successivo al deposito della sentenza, il debito di valore si trasforma in debito di valuta (Cass. 8507/2011). Spettano, quindi, solo gli interessi, nella misura stabilita dall'art. 1284, primo comma, c.c., ricorrendo tutti i presupposti previsti.
9. Spese Dalla soccombenza consegue l'obbligo del di rifondere a le spese CP_1 Parte_1 processuali, liquidate come in dispositivo. Tenuto conto della concorrente responsabilità dell'attrice, le spese vanno compensate nella misura del 50%
PQM
Il Giudice definitivamente decidendo, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così prov- vede: a) condanna il a pagare a la somma di € Controparte_1 Parte_1
5.991,59 oltre interessi ex art. 1284, primo comma, c.c., dal 19.12.2025 al saldo;
b) compensa per il 50% le spese processuali;
c) condanna il a rifondere a il restante 50% del- Controparte_1 Parte_1 le spese processuali e pertanto:
- € 1.500,00 per compenso;
- rimborso forfetario del 15%;
- cpa e iva nelle misure di legge;
- € 132,00 per spese anticipate;
- spese del procedimento di mediazione;
- il 50% del compenso liquidato al ctu dott. con decreto del 9.9.24; Per_1
- € 152,50 per 50% del compenso al CTP;
- € 150,00 oltre cpa e iva per la fase iniziale della negoziazione assistita;
9 - spese successive occorrende.
Livorno, 18.12.2025
Il Giudice dott. Massimo Orlando
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Orlando ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 607/2023 con OGGETTO: lesione personale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOIRIVANT Parte_1 C.F._1 UGO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZENTI MA- Controparte_1 P.IVA_1 RIA TERESA e dell'avv. SARDI CRISTIANA
CONVENUTO/I
1 Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha evocato in giudizio il Parte_1
, esponendo: Controparte_1 a) che il 5.11.2020, alle ore 18,15, mentre camminava su via Accademia Labroni- ca, all'altezza del numero civico 13, era rimasta “con il piede incastrato tra un chiusino e il pavimento in betonelle, a causa del mancato allineamento tra le suddette betonelle e lo stesso chiusino”; b) che pertanto era caduta frontalmente sul selciato, riportando lesioni personali. L'attrice ha concluso chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento dei danni per responsabilità da cosa in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
2. Con comparsa di costituzione depositata il 30.5.2023, il si è Controparte_1 costituito deducendo: a) che è necessaria la prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso;
b) che “il tipo di pavimentazione, costituita da singoli elementi, comporta per sua stessa natura un non perfetto livellamento del manto stradale”; c) che “la presenza del chiusino determina di per sé una disomogeneità del manto medesimo, anch'esso determinante la possibilità di leggeri dislivelli nella coper- tura”; d) che si esclude che “la deformità non potesse essere né prevedibile né evitabile, proprio per la conformazione del manto stradale”; e) che il sinistro si era verificato perché la aveva “percorso il marciapiede Pt_1 in modo imprudente e negligente, non prestando la dovuta attenzione”; f) che “spetta all'attore fornire la rigorosa prova della sussistenza obiettiva di un pericolo che presenti entrambi i caratteri dell'insidia e della non prevedibilità, e che sia imputabile alla condotta omissiva e/o commissiva del soggetto su cui grava l'obbligo di custodia della cosa e del nesso di causalità tra tale condotta e l'evento dannoso subito dall'utente in conformità con quanto ritenuto dalla comune giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le tante Cass. citata da ultimo e Cass. n. 366/2000)”; g) che “la responsabilità dell'Ente proprietario viene meno laddove venga provata l'esistenza del caso fortuito, il quale si identifica nella esistenza di una causa in- terruttiva del nesso eziologico”. Il ha concluso chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, di dichiarare il CP_1 concorso causale da parte della danneggiata.
3. La causa è stata istruita con produzione di documenti, con escussione di un teste e con la consulenza medico-legale del dott. Per_1
4. Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 18.12.25, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter cpc con il deposito di note scritte:
- in data 2.12.25, da parte attrice;
- in data 2.12.25, da parte convenuta. 5. La causa è stata poi assegnata a decisione, ai sensi degli artt. 281sexies e 189 cpc.
Motivi della decisione
2 6. Inquadramento giuridico La responsabilità per danno cagionato da cose che si hanno in custodia è disciplinata dall'art. 2051 c.c. La norma, stabilendo che "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito", contempla un criterio dì imputazione della re- sponsabilità che, per quanto oggettivo in relazione all'irrilevanza del profilo attinente alla condotta del custode, è comunque volto a sollecitare chi ha il potere di intervenire sulla co- sa all'adozione di precauzioni, tali da evitare che siano arrecati danni a terzi. La giurisprudenza, però, ha chiarito che chi entra in contatto con la cosa oggetto di custodia ha, a sua volta, un dovere di assumere le opportune cautele (Cass. 17199/2015). Al giudice spetta il compito di stabilire, nella fattispecie concreta che gli viene sottoposta, se il danno sia stato cagionato:
- dalla cosa;
- o dal comportamento della stessa vittima;
- o, ancora, se vi sia concorso causale tra i due fattori. Occorre cioè una prudente disamina di come si configurano, nel caso concreto, i doveri di precauzione (del custode) e di cautela (a carico di chi usa o comunque entri in contatto con la cosa). Si possono, infatti, verificarsi casi in cui il comportamento colposo del danneggiato può at- teggiarsi a concorso causale colposo e, quindi, rilevare ai sensi dell'art. 1227, primo com- ma, c.c. O, in alternativa, vi possono essere casi in cui la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinaria- mente cauto da parte dello stesso danneggiato. Quando ciò si verifica, si può ritenere inte- grato il caso fortuito e pervenire al risultato di escludere che il danno sia stato cagionato dalla cosa, che pertanto sarà ridotta al rango di mera occasione dell'evento (Cass. 20 di- cembre 2013, n. 28616; Cass. 20 gennaio 2014; Cass. 13 gennaio 2015, n. 287; Cass. 999/2014).
Sul rapporto tra dovere di protezione e dovere di cautela la giurisprudenza ha indicato la seguente massima di esperienza: “quanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è tale da essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più influente deve conside- rarsi l'efficienza causale dell'imprudente condotta della vittima, fino ad interromperne il nesso tra la cosa ed il danno” (Cass. 2345/2019). Tuttavia, l'obbligo di cautela di chi entra in contatto con la cosa non può certamente far ve- nire meno la presunzione di responsabilità oggettiva che l'art. 2051 cc pone a carico del cu- stode, sul quale spetta l'obbligo di dimostrare che l'evento dannoso si è verificato per “caso fortuito”. E' per tale ragione che la giurisprudenza, a partire dal 2004 (Cass. 19653/2004; Cass. 9547/2015; Cass. 10916/2017; Cass. 18753/2017), ha ampliato l'ambito di protezione del danneggiato, affermando l'obbligo del custode di provare il fortuito in termini rigorosi, al fine di distribuire tra le parti l'onere probatorio ed estendere la responsabilità del custode sui beni destinati all'uso comune dei cittadini sui quali sia possibile esercitare il controllo (strade, edifici, complessi immobiliari).
3 Nel 2018 (Cass. 2480/2018), nel 2022 (Cass., S.U., 20943/2022) e nel 2023 (Cass. 15447/2023) sono poi intervenute altre importanti pronunce, che hanno stabilito i seguenti punti fermi: a) carattere oggettivo della responsabilità del custode;
b) il danneggiato deve solo provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il dan- no;
c) non rileva la pericolosità intrinseca della cosa;
d) il custode ha l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito;
e) il caso fortuito è caratterizzato da imprevedibilità ed inevitabilità; occorre quindi che il danno sia evitabile solamente con l'impiego di mezzi (non già di entità meramente considerevole, bensì) straordinari;
f) le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle con- dizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
g) la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diver- samente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in appli- cazione anche officiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata te- nendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; h) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e su- perata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele nor- malmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del mede- simo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto com- portamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benchè astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. Nella sentenza 15447/2023 la Corte ha poi chiarito che “la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227 c.c., comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n. 21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del cu- stode.”. La condotta colposa del danneggiato o del terzo possono avere efficacia causale assorbente o concorrente, a seconda che, rispettivamente, sia da sola sufficiente a provocare l'evento dannoso oppure che vi abbia concorso. In tali casi, la preesistenza e la specifica caratterizzazione della cosa conferiscono a questa il rango di mera occasione. In conclusione, si può dire che la più recente ed autorevole giurisprudenza ha ormai abban- donato il “modello colpevolistico della responsabilità della condotta” ed è approdata senza incertezze al riconoscimento di una responsabilità custodiale di tipo oggettivo.
Le pronunce che seguono confermano la validità e l'attualità dei su riportati principi giuri- sprudenziali.
4 Per quanto riguarda la obiettiva pericolosità della cosa, alcune pronunce hanno affermato
“il danneggiato è tenuto a dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (Cass. 6833/2017), specialmente quando “il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in partico- lare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte” (Cass. 2660/2013). Tuttavia, la distinzione tra dinamismo o inerzia della cosa oggetto di custodia, che compor- terebbe un diverso atteggiarsi dell'onere probatorio a carico del danneggiato, è stata supera- ta dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che sono irrilevanti le in- trinseche caratteristiche di pericolosità della res (Cass. 12663/2024). Con la stessa decisio- ne, la Corte ha però chiarito che “la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo cau- sale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode.”. Rimangono quindi confermati gli approdi giurisprudenziali relativi alla natura oggettiva della responsabilità del custode e all'onere a suo carico di dimostrare l'imprudenza della condotta del danneggiato al fine di ridurre la responsabilità risarcitoria del custode ai sen- si dell'art. 1227, primo comma, cc.
Ben diversa, invece, è la valutazione che occorre compiere per addivenire al giudizio di esclusione in toto della responsabilità del custode. E' noto il principio giurisprudenziale secondo cui la condotta del danneggiato assume i connotati del caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del custode, solo quando essa è “oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custo- de.” (Cass. 15447/2023). Ed invero: a) l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 6034/2018 ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato un concorso di responsabilità in misura pari al 50% tra il proprietario della strada ed il ciclista caduto per terra in orario CP_1 mattutino a causa di una buca;
la Corte di appello aveva valorizzato, per ravvisa- re la concorrente responsabilità del danneggiato, sia le circostanze di fatto con- tingenti (relative allo stato dei luoghi, all'ora e alle modalità dell'accadimento), sia il grado di attenzione richiesto al danneggiato stesso in rapporto a dette cir- costanze;
b) con ordinanza n. 30775/2017, la Corte ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso che la vittima fosse caduta per un difetto di custodia del marcia- piede comunale e fosse, invece, imputabile esclusivamente a una sua disatten- zione;
in particolare, il giudice del merito aveva accertato che l'incidente era av- venuto in quanto la vittima, spostandosi all'indietro, non si era avveduta del marciapiede, perfettamente visibile e privo di insidie;
5 c) la sentenza 17443/2019 ha escluso la responsabilità dell'amministrazione perché
“vi era un grave dissesto della strada, noto al danneggiato”; egli quindi aveva il dovere di adottare le cautele richieste dalle circostanze del caso”; d) la sentenza 15761/2016 ha stabilito che “la condotta della vittima …. assume ef- ficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in rela- zione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso cau- sale ai sensi dell'art. 1227 c.c.”; nel caso d specie, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, escludendo che lo stato di una strada comunale - risultata "molto sconnessa" e contraddi12027stinta dalla presenza di "buche e rappezzi" - costituisse esimente della responsabilità dell'ente per i danni subiti da un pedone, caduto a causa di una delle buche presenti sul manto stradale, at- teso che “il comportamento disattento dell'utente non è astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile”; e) l'ordinanza 9315/2019 ha ribadito il principio per cui “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'ado- zione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza cau- sale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusi- va efficienza causale nella produzione del sinistro.”; e ha confermato la senten- za di merito che aveva escluso la responsabilità dell'amministrazione comunale per danno da cosa in custodia, perché nella fattispecie concreta era stata accerta- ta “la mancanza di un nesso di causalità tra la presenza del tombino e dell'av- vallamento e la caduta, posto che la situazione dei luoghi e l'orario diurno era- no prova del fatto che l'uso dell'ordinaria diligenza avrebbe evitato la caduta”.
Conclusioni Pertanto, all'esito della disamina che precede, si può concludere che: a) grava sull'attore l'onere di provare (soltanto) il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno;
b) per contro, la presunzione di responsabilità del custode può essere:
- attenuata, quando il danno si è verificato con il concorso del comportamento di- sattento dell'utente;
6 - esclusa in radice, quando il comportamento del danneggiato ha “i caratteri dell'autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità e sia da solo ido- neo a produrre l'evento, escludendo i fattori causali concorrenti” (ord. Cass. 456/2021; Cass. 31209/25). Il caso fortuito, che libera il custode, può essere in- tegrato anche dal fatto del terzo. Tuttavia, affinché il custode sia liberato, non è sufficiente la mera possibilità dell'attribuzione dell'evento dannoso al fatto del terzo, ma è necessario un accertamento positivo, concreto e certo del fatto del terzo, che deve possedere le caratteristiche dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, in relazione alle condizioni della cosa custodita (Cass. 31164/2025).
7. Responsabilità del Controparte_1 Il teste coniuge dell'attrice, ha confermato la dinamica del sinistro, Testimone_1 avendo riferito che il giorno del sinistro era assieme alla moglie e che costei era caduta frontalmente sul marciapiede, dopo aver messo “il piede nella fessura che, guardando la foto n. 1 di cui all'allegato 1 di parte attrice, si presenta in basso a destra rispetto al chiu- sino in ferro con il simbolo della Città di Livorno”. Egli ha aggiunto che “tra le betonelle che costituivano il manto stradale ed il bordo del chiusino relativo alle strutture sottostradali vi era una depressione che creava una fenditu- ra sul suolo di calpestio”. Il dopo il sinistro oggetto di causa, “ha provveduto a riparare il disallineamento CP_1 tra le betonelle ed il chiusino, nonché la fenditura sul piano di calpestio con l'applicazione di cemento che ha portato a livello del chiusino la pavimentazione in betonelle”.
Dalle dichiarazioni del teste, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, emerge chiaramente che la rovinosa caduta in cui è incorsa la teste è stata provocata da un apprez- zabile dislivello tra le betonelle e il chiusino. L'attrice ha quindi dimostrato il nesso causale tra la strada da lei percorsa e l'incidente. Il invece, non ha assolto l'onere probatorio a suo carico, richiesto dalla giurispru- CP_1 denza per escludere del tutto la sua responsabilità e, cioè, che il comportamento dell'attrice sia stato contrassegnato da “autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità e sia da solo idoneo a produrre l'evento, escludendo i fattori causali concorrenti” (ord. Cass. 456/2021; Cass. 31209/25). Il fatto che il dislivello tra betonelle e chiusino fosse pericoloso è poi stato implicitamente ammesso dal perché l'Amministrazione ha provveduto ad eliminarlo, riempiendo CP_1 le fessure con cemento (cfr. doc. 11, fasc. att.).
E' innegabile, però, che il comportamento dell'attrice sia stato, a sua volta, negligente. Infatti, l'orario in cui il sinistro è avvenuto (ore 18.15 del 5.11.2020) avrebbe dovuto in- durre la LP a maggior cautela, ad esempio chiedendo di accompagnarsi al marito. Questa precauzione sarebbe stata opportuna, se si considera che sia il marciapiede che la strada sono ricoperte di betonelle, cioè di masselli autobloccanti che si posano “a secco”, cioè senza cemento. Il fatto che tra un elemento e l'altro non vi sia cemento rende altamen- te probabile la presenza di irregolarità o distacchi, nei quali il piede si può incastrare o, co- munque, inciampare.
7 Nel caso di specie, la è caduta perché il piede si è incastrato nella fessura esistente tra Pt_1 betonella e chiusino, situazione che era agevolmente prevedibile. Per queste ragioni, il Giudice ritiene che ai sensi degli artt. 2056 e 1227 c.c. vada ravvisata una concorrente e paritaria responsabilità della danneggiata.
8. Quantificazione del danno Il CTU dott. ha accertato che dal sinistro verificatosi il Persona_2 Parte_1 5.11.2020, ha riportato un “traumatismo poli-distrettuale connotato da frattura delle ossa nasali e da frattura della mano destra alla base del V metacarpo”. Residuano “sequele permanenti a carico della piramide nasale ed alla regione metacarpale del V raggio dell'arto superiore dominante a plausibile genesi post-traumatica, che risulta strumentalmente accertato e ben compatibile con la obiettività clinica accertata in sede pe- ritale.”. Il danno biologico è pari al 5 %. L'invalidità temporanea è stata di 60 giorni, di cui:
- 20 giorni, al tasso del 75 %;
- 20 giorni al 50 %;
- 20 giorni al tasso del 25%.
Non si ritiene che ricorrano i presupposti per la c.d. “personalizzazione del danno”, non ravvisandosi “conseguenze anomale o del tutto peculiari” né, tantomeno, “specifiche ed ec- cezionali” che la giurisprudenza richiede per compiere tale incremento del risarcimento (Cass. 31681/2024; Cass. 21062/2024). Va infatti considerato che le conseguenze peculiari sono quelle sofferte solo da quella par- ticolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche le- sioni guarite con identici postumi. Orbene, l'attrice non ha addotto alcuna specifica situazione personale idonea a far ritenere che le conseguenze derivanti dal sinistro occorsole siano state più gravi di quelle a carico di persone della stessa età e attinte da incidenti analoghi.
Per quel che concerne il danno morale, va rammentato che secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale “sebbene il danno non patrimoniale costituisca una catego- ria unitaria, le tradizionali sottocategorie del "danno biologico" e del "danno morale" con- tinuano a svolgere una funzione, per quanto solo descrittiva, del contenuto pregiudizievole preso in esame dal giudice, al fine di parametrare la liquidazione del danno risarcibile”. Tanto premesso, appare congruo l'importo di € 1.500,00.
Applicando il decreto del Ministero delle imprese del 18.7.25 (emanato a norma dell'art. 139, comma 5, d. lgs. 7 settembre 2005 n. 209, il risarcimento ad oggi spettante sarebbe pa- ri a € 8.387,76, tenuto conto dell'età di (66 anni nel 2020), di cui: Parte_1
- € 5.202,36 per danno non patrimoniale risarcibile;
- € 842,70 per invalidità temporanea parziale al 75%;
- € 561,80 per invalidità temporanea parziale al 50%;
- € 280,90 per invalidità temporanea parziale al 25%;
- € 1.500,00 per danno morale.
8 Devalutando tale somma al 5.11.2020, data del sinistro, si ottiene che il valore del danno, a tale data, è pari a € 7.096,24. A questo importo vanno aggiunte le spese, pari a € 2.035,00, che sono state ritenute con- grue dal ctu. La somma complessivamente spettante alla data del sinistro è pari a € 9.131,24. Applicando poi la rivalutazione monetaria e gli interessi sul capitale via via rivalutato (dal 5.11.2020 ad oggi, applicando l'insegnamento di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995), l'importo a cui avrebbe diritto è pari a € 11.983,18, di cui: Parte_1
- € 9.131,24 per capitale devalutato al 5.11.2020;
- € 1.734,94 per rivalutazione monetaria;
- € 1.117,00 per interessi legali dal 5.11.2020 (data del sinistro) fino ad oggi.
Considerato che è stata ritenuta corresponsabile ,la somma a lei spettante è pari Parte_1 a € 5.991,59. Dal giorno successivo al deposito della sentenza, il debito di valore si trasforma in debito di valuta (Cass. 8507/2011). Spettano, quindi, solo gli interessi, nella misura stabilita dall'art. 1284, primo comma, c.c., ricorrendo tutti i presupposti previsti.
9. Spese Dalla soccombenza consegue l'obbligo del di rifondere a le spese CP_1 Parte_1 processuali, liquidate come in dispositivo. Tenuto conto della concorrente responsabilità dell'attrice, le spese vanno compensate nella misura del 50%
PQM
Il Giudice definitivamente decidendo, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così prov- vede: a) condanna il a pagare a la somma di € Controparte_1 Parte_1
5.991,59 oltre interessi ex art. 1284, primo comma, c.c., dal 19.12.2025 al saldo;
b) compensa per il 50% le spese processuali;
c) condanna il a rifondere a il restante 50% del- Controparte_1 Parte_1 le spese processuali e pertanto:
- € 1.500,00 per compenso;
- rimborso forfetario del 15%;
- cpa e iva nelle misure di legge;
- € 132,00 per spese anticipate;
- spese del procedimento di mediazione;
- il 50% del compenso liquidato al ctu dott. con decreto del 9.9.24; Per_1
- € 152,50 per 50% del compenso al CTP;
- € 150,00 oltre cpa e iva per la fase iniziale della negoziazione assistita;
9 - spese successive occorrende.
Livorno, 18.12.2025
Il Giudice dott. Massimo Orlando
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