Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/05/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE VERBALE DI UDIENZA Il giorno 28 maggio 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento R.G. n. 3346/2021, alle ore 10,50, è comparso l'Avv. Claudio Collurà per delega dell'Avv. Tommasini Silvio per parte opponente e l'Avv. Gianmarco Berenato per delega dell'Avv. Neri Salvatore per parte opposta, che discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insistono, riportandosi ai rispettivi atti, e chiedono la decisione Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA – I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 28/05/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. R.G. 3346/2021
TRA
(P. I.V.A. TE Pt_2
), in persona del Presidente e rappresentante legale pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Tommasini Silvio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in via XXIV Maggio n. 18, giusta procura in atti;
Pt_1
- OPPONENTE – CONTRO
, con sede legale in Catania, via Renato Imbriani, n. Controparte_1
217, (c.f. p.i. ), rappresentato e difeso, sia C.F._1 P.IVA_2 congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Giorgianni Michele e Neri Salvatore ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Catania, via Gabriele D'Annunzio, n. 41, giusta procura in atti;
- OPPOSTA- Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di appalto di servizi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione, TE Parte_3 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 753/2021 emesso
[...] dal Tribunale di Messina, con cui le era stato ingiunto il pagamento in favore della ditta della somma pari ad € 21.666,70, oltre ad interessi nella Controparte_1 misura e con la decorrenza indicata in ricorso sino al saldo effettivo ed oltre alle spese del procedimento monitorio, provvisoriamente esecutivo. Parte opponente riferiva che la ditta individuale Ata di AN PE era risultata aggiudicataria del “servizio di rilevamento quadrimestrale letture dei contatori idrici con eventuale installazione, sostituzione, asportazione e sigillatura degli stessi misuratori – 2018 – CIG: 7317235557”, come da bando del 13/12/2017 prot. n.17- 34621, in esecuzione della determinazione dirigenziale n.269/541PA del 12/12/2017, servizio affidato per la durata di dodici mesi consecutivi;
che, con missiva registrata al protocollo al n.00165341 del 23/07/2019 la ditta aveva poi comunicato la Pt_2 propria volontà di non proseguire nell'appalto alla scadenza dell'ultimo quadrimestre, volontà pure ribadita con la missiva registrata al protocollo al n.0016680 del Pt_2
02/08/2019. L' rappresentava ancora che, dapprima con mail del 19/09/2019 e Parte_3 successivamente con missiva prot. n. 0020408/2019 del 18/10/2019, il Direttore dei lavori aveva richiesto la trasmissione dei tracciati relativi alle letture rilevate per poter procedere con l'emissione del certificato di regolare esecuzione necessario per il saldo delle fatture emesse oltre che per lo svincolo della polizza fideiussoria e che i files prodotti dalla ditta non erano risultati conformi alla richiesta. Con l'atto di opposizione, l' opponente chiedeva, anzitutto, la riunione Parte_3 del presente giudizio a quello portante il n.r.g. 670/2020 pendente dinanzi al Tribunale di Messina per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva. Sempre in via preliminare, l'opponente evidenziava che l'opposizione fosse fondata su prova scritta con conseguente rigetto dell'eventuale richiesta di concessione di esecutorietà del decreto ingiuntivo. Nel merito, l'opponente contestava la fattura n.1/9 dell'01 agosto 2019 di importo pari a € 21.666,70, al netto dell'IVA, in ogni sua parte, e, in particolare, la certezza del credito ingiunto e la dovutezza delle somme, non avendo parte creditrice dimostrato le attività effettivamente espletate e le letture realmente effettuate e fatturate. La ditta, invece, a dire dell' avrebbe omesso di trasmettere i report dell'attività Parte_3 espletata e delle letture eseguite nel quadrimestre fatturato secondo le indicazioni fornite nella mail del 19/09/2019, necessarie per inserire i dati nel nuovo sistema e, dunque, per poter procedere alla validazione dei risultati da parte del direttore dei lavori. L' hiedeva, pertanto, che, nel merito, fosse dichiarata l'inesistenza del Parte_3 credito, sia in ordine all'an che in ordine al quantum, e l'assoluta carenza di prova in ordine alla certezza, liquidità ed esigibilità delle pretese somme, con conseguente revoca e/o annullamento e/o con qualunque statuizione il decreto ingiuntivo opposto;
il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari. Instauratosi il contraddittorio, la ditta si costituiva e Controparte_1 domandava, in via preliminare, che fosse confermata l'esecutività del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Messina n. 753/2021 dell'8 giugno 2021; nel merito che fosse rigettata l'opposizione di controparte in quanto infondata con condanna dell' al pagamento delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Parte_3
La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE La questione che occupa ha ad oggetto l'opposizione proposta da TE
( di seguito avverso il decreto ingiuntivo n. 753/2021
[...] Pt_2 emesso dal Tribunale di Messina, con cui le è stato richiesto il pagamento in favore della ditta della somma pari ad € 21.666,70, oltre agli Controparte_1 interessi nella misura e con la decorrenza indicata in ricorso sino al saldo effettivo ed oltre alle spese del procedimento monitorio, provvisoriamente esecutivo, a titolo di corrispettivo per i servizi prestati dalla ditta individuale. Ai fini della decisione, in via assolutamente preliminare, deve osservarsi come non vi sia contestazione in ordine al rapporto contrattuale tra le stesse intercorso avente ad oggetto il “servizio di rilevamento quadrimestrale letture dei contatori idrici con eventuale installazione, sostituzione, asportazione e sigillatura degli stessi misuratori
– 2018 – CIG: 7317235557”, di cui la ditta ATA di è risultata Controparte_1 affidataria, come comunicato da on nota prot. 2538 del 30 gennaio 2018 Parte_3
e verbale di consegna del 20 febbraio 2018. La presente controversia verte, dunque, sulla debenza della somma ingiunta Contr all' pari a € 21.666,70, oltre accessori, richiesta dalla ditta di Parte_3
a titolo di corrispettivo per i servizi espletati nel periodo compreso Controparte_1 tra il 18/03/2019 ed il 17/07/2019, ultimo quadrimestre contrattuale, in forza della fattura n.1/19 dell'1/08/2019, come modificata a seguito di nota di credito n.
1 -1 del 12 agosto 2019. Ora, rispetto a tale richiesta, parte opponente osserva che per il periodo in questione non vi sarebbe certezza in ordine alle attività effettivamente espletate dalla ditta individuale ATA di AN PE, in assenza della trasmissione dei reports dell'attività svolta in tale quadrimestre. In particolare, l' a esposto come, tra maggio e ottobre 2019, sia avvenuta Parte_3 la migrazione dei dati del software del Sistema Idrico Integrato (SII) dal database 4D a MySql, con transito ad un nuovo sistema informativo di interfaccia e gestione documentale di tutti i dati relativi alle fatturazioni. A tale circostanza, parte opponente ricollega la necessità, pure manifestata dal Direttore Lavori dell'appalto, Ing.
[...]
, di ottenere dalla ditta affidataria l'elenco delle letture effettuate in un CP_2 formato specifico e idoneo ad essere riconosciuto e gestito dal nuovo software generale. Secondo quanto lamentato dall'opponente, in mancanza dei reports redatti secondo le indicazioni fornite nella mail del 19/09/2019 non sarebbe stato possibile per l'
[...] verificare la correttezza delle prestazioni e procedere a validazione. Pt_3
Sempre a dire dell sarebbe stato possibile rilevare solo il numero Parte_3 presumibile di letture eseguito dalla ditta nel periodo in contestazione, pari a 53.534 interventi, senza tuttavia essere in grado di verificare se tale numero sia rispondente a realtà e definire per quali utenze non sia stata effettuata la lettura. Ora, al fine di verificare la fondatezza delle deduzioni di parte opponente è stata ammessa la prova testimoniale articolata con memoria di cui all'art. 183, comma 6, n.2 c.p.c., con l'escussione del teste all'udienza del 02/12/2022. Controparte_2
Il teste, dipendente dell' responsabile dei sistemi informativi, con la qualifica Pt_2 di RUP e di direttore di esecuzione del servizio nell'ambito dell'appalto de quo, ha confermato i capitolati di prova in ordine all'adozione da parte dell' nelle Parte_3 more dell'espletamento del contratto, di un nuovo sistema di lettura e bollettazione per il cui funzionamento era necessaria la migrazione dei dati dal sistema informativo Acq al sistema informativo Sikuel, specificando che, a seguito della migrazione iniziata nel 2019 dalla metà in poi, era stato richiesto alla ditta la Controparte_1 produzione del tabulato relativo alle letture dei consumi. Il teste ha poi precisato che i file inviati dalla ditta non risultavano leggibili alla luce del nuovo sistema e che, per tale ragione, lo stesso aveva fornito alla ditta indicazioni circa il formato da rispettare. Il ha dichiarato, infine, che la ditta aveva inviato CP_2
i reports nel formato già trasmesso in precedenza e che: “in assenza di tale inoltro nel formato richiesto per l' non era possibile procedere alla liquidazione delle Pt_2 fatture ed alla attestazione di regolare svolgimento del servizio.” (cfr. verbale d'udienza del 02/12/2022). Ciò posto, va richiamato il riparto dell'onere probatorio che, in applicazione dei principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, prevede che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento. Al creditore istante sarà, pertanto, sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.1.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). Con specifico riferimento al contratto d'appalto, poi, come di recente chiarito dalla Corte di Cassazione, secondo cui: “il principio generale che regola la condanna all'adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive comporta, in effetti, che la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non dev'essere, a sua volta, inadempiente, avendo, piuttosto, l'onere di offrire l'esecuzione della propria, se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente, ovvero dimostrare di avere adempiuto la propria obbligazione, se essa, come avviene per l'appaltatore, precede l'adempimento in ordine al pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7763 del 22/03/2024). L'applicazione di tale regola al contratto di appalto (cui, per giurisprudenza costante, si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto) implica, quindi, che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere adempiuto la propria obbligazione, e cioè di avere eseguito l'opera, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa” (Cass. civ. sez. 2 ordinanza n. 15287 del 2024). Facendo corretta applicazione di tali principi al caso che occupa, si osserva che, a fronte delle contestazioni di controparte in ordine alla corretta esecuzione del servizio in conformità alle prescrizioni contrattuali, l'appaltatore non ha dato prova del corretto adempimento. Ciò anche alla luce dell'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto, secondo cui “l' Pt_3
fornirà alla ditta Aggiudicataria appena possibile elenco di tutti i contatori attivi
[...] suddiviso per zone. La ditta aggiudicataria provvederà con cadenza mensile, all'invio di una relazione ove saranno registrate le letture dei contatori delle utenze rilevate secondo il programma concordato comparandolo con l'elenco complessivo dei contatori attivi precedentemente fornito.” (v.) Ora, in considerazione delle contestazioni dell' circa la regolare Parte_3 esecuzione dei servizi appaltati, non può dirsi sia stata raggiunta la prova del fatto costitutivo della pretesa ingiunta ovvero dell'effettuazione delle prestazioni allegate dall'opposta a sostegno della domanda di pagamento secondo le prescrizioni di cui all'art. 3 del capitolato speciale d'appalto, non avendo parte opposta dimostrato l'esatto adempimento della prestazione dell'appaltatore, come sarebbe stato suo onere fare in virtù del sopracitato criterio di riparto. Né si ritiene vi sia stato alcun riconoscimento del debito da parte dell' Parte_3 la quale, anche in sede stragiudiziale, ha richiesto la trasmissione dei tracciati relativi alle letture rilevate al fine di poter procedere all'emissione del certificato di regolare esecuzione necessario per il saldo delle fatture emesse nonché per lo svincolo della polizza fideiussoria (v. nota del 18/10/2019 di Parte_3
Per le considerazioni suesposte, l'opposizione proposta da proposta dall'
[...] va accolta con conseguente revoca del decreto TE ingiuntivo n. 753/2021 emesso dal Tribunale di Messina Ogni altra questione è assorbita. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo in applicazione del DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia, seguono la soccombenza e si pongono a carico di e in favore di Controparte_1 Parte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta dall' TE
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 753/2021
[...] emesso dal Tribunale di Messina;
- Condanna la ditta alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali in favore dell' TE
che si liquidano in complessivi € 2.540,00, oltre contributo unificato e oltre
[...]
IVA e cpa, spese generali come per legge.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Viviana
Abbate, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Così deciso in Messina, il 28.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna