Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 14/05/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 14.05.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2488 / 2020
promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. GAROFALO ALESSANDRA, Pt_1 P.IVA_1
giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: impugnazione verbale unico di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 16 ottobre 2020, la società indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019002141/DDL del
29/11/2019, esponendo che:
-in data 21-2-2019 è stato effettuato un accertamento ispettivo;
“Responsabile di struttura”, inquadrati al livello II del CCNL Turismo, entrambi a tempo part time rispettivamente al 60% al 45%. Contestava il verbale nella misura in cui gli ispettori hanno argomentato circa il mancato inquadramento di responsabile di struttura dei predetti lavoratori, sostenuto il lavoro nero svolto da altro lavoratore, nonché il Parte_4
maggiore orario di n. 4 ore settimanali da parte del dipendente per il periodo Persona_1
16-12- 2015 / 4-11-2016, un errato inquadramento di , il mancato Parte_5
versamento di contributi previdenziali per ferie e permessi non goduti in favore degli ex dipendenti e , il mancato versamento del minimo contributivo, Parte_6 Persona_1
seppur in presenza di assenze ingiustificate, in favore di e , il mancato Pt_6 Parte_7
versamento del contributo dovuto nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 2, co. 31 della legge n. 92/2012 in favore di , Parte_8
l'indebita fruizione dei benefici contributivi relativi all'assunzione dei lavoratori Per_2
, , e . Chiedeva, quindi, di
[...] Persona_3 Persona_1 Parte_5
annullare il verbale, con vittoria di spese.
Si costituiva l'ente previdenziale, contestando dettagliatamente il ricorso e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
La causa, istruita mediante prova testimoniale e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Orbene, i crediti avanzati dall' traggono origine dall'accertamento ispettivo CP_1
conclusosi con verbale unico di accertamento e notificazione N. 2019002141/DDL del
29/11/2019.
Giova evidenziare come incombe sull' nella sua qualità di attore in senso sostanziale, CP_1
l'onere processuale di allegare e provare tutte le circostanze di fatto e di diritto utili a fondare le suddette pretese contributive;
invero, in tema di riparto dell'onere della prova,
ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere provata CP_1
dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (cfr. Cass. sent. n. 22862/2010).
Si rileva che il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (cfr. Cass. sent. n. 14965/2012); esso fa piena prova, fino a querela di falso, solo con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché in relazione alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e delle dichiarazioni rese dalle parti, mentre non è necessario, in applicazione della disciplina di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c., l'esperimento del rimedio della querela qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, cui non si estende la fede privilegiata del documento (cfr. Cass. sent. n. 12545/1992; Cass. sent. n. 17355/2009).
In applicazione del richiamato principio, è stato affermato che le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori dell'autorità che espleta funzioni di vigilanza e controllo non hanno di per sé un valore probatorio precostituito ed il giudice non può porre il verbale a fondamento della decisione, considerandolo come fonte esclusiva del proprio convincimento. Vanno, infatti, liberamente apprezzate dal giudice, nell'ambito di tutto il materiale raccolto, le circostanze che l'ispettore riferisce di avere appreso da dichiarazioni di terzi quali i lavoratori o che sono frutto di sue deduzioni (cfr. Cass. sent. n. 17049/2008;
Cass. sent. n. 17869/2000).
Occorre, pertanto, valutare partitamente i vari motivi di ricorso.
1)Col primo motivo, l'ente ha annullato i rapporti di lavoro di e Parte_9
sostenendo che gli stessi non si limitassero a svolgere le mansioni per Parte_3 le quali sono stati formalmente assunti, ma si occupassero, sin dalla data di costituzione della società, di collaborare insieme nella gestione e conduzione dell'attività di famiglia.
Orbene, , in sede di dichiarazioni rese agli ispettori, ha affermato “… non Parte_3
ho un orario di lavoro fisso in quanto essendo una gestione familiare cerco di far fronte alle esigente
dell'attività” , e ancora, “all'interno della sociètà per l'attività lavorativa che svolgo sono autonoma
e non ricevo direttive ma io e mio fratello ci gestiamo e organizziamo in autonomia … mio fratello
all'interno del bar fa quello che faccio io, cioè gestisce la clientela e in genere si occupa di gestire ed
organizzare l'attività aziendale in particolare sia io che mio fratello ci occupiamo della gestione
dell'attività sotto tutti i punti di vista, intesa come gestione del personale e gestione dell'attività
commerciale in particolare io mi occupo di fare ordini e mio fratello di pagare i fornitori”.
Ha infine aggiunto altresì “sia io che mio fratello impartiamo direttive al Signor e poi Pt_4
“non so dire che attività svolga mia madre per conto della società” (cfr. verbale di acquisizione di dichiarazioni del 21.02.2019).
Durante, invece, l'escussione testimoniale ha precisato “ero responsabile di struttura” ed ha viceversa affermato che “prendevo delle direttive da mia madre, amministratore, e le eseguivo, ad
esempio mi dava il budjet da rispettare e io facevo gli ordini, dei dipendenti se ne occupava
l'amministratore che non veniva giornalmente ma eravamo sempre in comunicazione. Se i dipendenti
avevano bisogno di permessi o ferie li chiedevano all'amministratore, non so in che modalità. Anche
io mi interfacciavo con lei, non ero completamente autonoma, glielo comunicavo se mi dovevo
assentare, non è capitato di ricevere rifiuti. Mi muovevo in autonomia ma sempre sotto le direttive”;
ha, poi, aggiunto “non ricordo bene gli orari, più o meno alle 9 del mattino, lavoravo maggiormente
la mattina, solitamente rimanevo a pranzo” mentre nelle spontanee dichiarazioni aveva affermato “in
genere copro la fascia mattutina, fino ad ora di pranzo….poi torno di pomeriggio intorno alle 18.00
fino a chiusura”. Su domanda dell'avv. Carlisi “Non so riferire in merito a sistemi di rilevazione
della presenza, né miei né dei dipendenti, non ho mai badato a queste cose, facevo le ore da contratto”.
E' evidente, pertanto, la contraddittorietà delle dichiarazioni rese prima dinnanzi agli
Ispettori ed, in seguito, in sede di escussione testimoniale: in prima battuta ha riferito di essere completamente autonoma nella gestione del lavoro, di non sapere che tipo di ruolo amministrativo svolgesse la madre in quanto era lei stessa – col fratello – a dare le direttive, a gestire i dipendenti ed i fornitori;
viceversa, ha poi riferito di prendere direttive dalla madre, di non essersi mai occupata dei dipendenti - onere dell'amministratore - e di non essere completamente autonoma.
Passando a quanto riferito da agli ispettori, “mi sono sempre Parte_9
occupato di gestire e organizzare l'attività commerciale con mia sorella”, “ci occupiamo insieme di
provvedere a tutti gli adempimenti necessari per portare avanti l'attività, dall'acquisto dei prodotti,
al pagamento dei fornitori, all'assunzione e gestione del personale. Io e mia sorella organizziamo
l'attività secondo una vera e propria conduzione familiare, per cui collaboriamo a vicenda nella
gestione dell'attività e cerchiamo di essere sempre presenti”, “mia madre è amministratore unico e si
occupa di curare i rapporti con consulenti e le banche”.
In sede testimoniale, per il periodo in cui non era rappresentante legale, ha riferito “noi ci
occupiamo di impartire le direttive ma sotto le direttive a nostra volta dell'amministratore
[...]
le merci e in contratti venivano gestiti dall'amministratore ma i fornitori capitava li CP_2
pagassimo noi. Io mi occupo ancora adesso della vendita al banco e della gestione della sala, è un bar,
si compone di una quindicina di tavoli. Gli incassi li gestiva l'amministratore, ma capitava che stavo
alla cassa”; “2) “mia madre non lavora all'interno del bar ma di tutta la gestione esterna se ne
occupava lei” e poi “ad esempio questa settimana abbiamo un budjet per acquistare determinata
merce, io ero responsabile di struttura ma sempre secondo le direttive dell'amministratore che
sentivamo giornalmente. Non mi occupavo né di rapporti con le banche né del pagamento delle tasse,
gli stipendi li pagava l'amministratore. I dipendenti se dovevano chiedere permessi o ferie li
chiedevano a me ma io mi dovevo confrontare con l'amministratore”.
Tali divergenze, secondo il Giudicante, trovano una composizione nella testimonianza del il quale ha affermato “ero dipendente, prima ho fatto un tirocinio di sei mesi se non Persona_1
sbaglio nel 2015 e poi sono stato assunto per un anno fino al 2016 a novembre. Ricevevo direttive dai
responsabili che coordinavano il lavoro, i signori che in maniera troncante ha Parte_9
confermato quanto riferito dagli stessi fratelli agli ispettori. Parte_9
Peraltro, anche ha confermato il ruolo gestionale coperto dagli stessi “Cap. Testimone_1
3) “mi ha assunta , non lo conoscevo prima, ho saputo che cercava qualcuno e mi Parte_2
sono proposto” e poi “Le cose da fare me le diceva non so se era cuoco, stava lì al bar” e, Parte_9 Pt_ su domanda, “ era pure amministratore, ma prendevo le direttive da , Parte_3
qualche volta stava la al bar”.
Pertanto, deve ritenersi che il lavoro svolto dai signori non fosse meramente Parte_9
subordinato ma, al contrario, è emersa dall'istruttoria la totale assenza di eterodirezione e di assoggettamento al potere disciplinare, direttivo e organizzativo della madre, che pare si sia occupata soltanto di aspetti burocratici ma non di gestione del locale.
Dunque, non può annullarsi il verbale impugnato sotto tale primo profilo.
2) Con il secondo motivo, l'ente previdenziale ha contestato l'asserito lavoro nero svolto da
, regolarizzato un secondo momento per 30 ore piuttosto che per 36 Parte_10
settimanali.
Orbene, nelle dichiarazioni rese agli ispettori il ha affermato “Lavoro per conto di Tes_1
da dicembre 2018. Ho svolto la mansione di cuoco anche se non sono stato ancora Parte_2
assunto”.
In sede testimoniale ha riferito “si, da dicembre 2018 fino al Covid 2020, poi mi sono ammalato e
non sono andato più. Facevo l'aiuto cuoco, piatto freddi come panini, arancini”. Cap. 2) “Di solito
lavoravo la mattina, poi a seconda delle esigenze, facevo dalle 5 alle 6 ore al giorno. Iniziavo verso le
8.30-9 più o meno finivo verso le 15.00, io pranzavo lì, avevo una pausa pranzo di venti minuti circa.
Preparavo piatti freddi, insalatone, panini, friggevo gli arancini che erano surgelati, io poi alle 15
andavo via”.
Orbene, non è stato provato che lo stesso lavorasse sei giorni su sette e, dunque, lo svolgimento di 36 ore settimanali;
pertanto, il verbale ispettivo deve essere sul punto annullato.
3) Con il terzo motivo, l'ente ha denunciato l'irregolarità con riferimento all'orario di lavoro osservato dal lavoratore il quale, nonostante sia stato assunto dal 16.12.2015 al Persona_1
04.11.2016 con contratto di lavoro part-time di 26 ore settimanali, avrebbe osservato un orario di lavoro pari a 30 ore settimanali, distribuito su n. 6 giorni a settimana per n. 5 ore al giorno.
Lo stesso, sentito a prova testimoniale, ha affermato “io lavoravo 4 giorni a settimana dalle
12.00 alle 16.00 e 2 giorni dalle 12.00 alle 17.00. Io servivo ai tavoli, non ricordo quanti eravamo, è passato davvero tanto tempo”. Pertanto, anche in questo caso, l'ente non ha raggiunto la prova,
in quanto le ore dichiaratamente svolte dal lavoratore sono state n. 26.
Anche sul punto, pertanto, il verbale deve essere annullato.
4) Con il quarto motivo, l'ente ha contestato l'inquadramento del lavoratore sin Parte_5
dalla data di assunzione, il quale non avrebbe svolto le mansioni di aiuto cuoco bensì quelle di cuoco per le quali è previsto l'inquadramento al 4° liv. del CCNL - Pubblici Esercizi;
tuttavia, nessuna prova di tale circostanza è stata articolata sul punto.
5) Con il quinto motivo, l' ha rilevato che la società, all'atto della cessazione dei rapporti CP_1
di lavoro, non avrebbe corrisposto o li avrebbe corrisposti in misura inferiore, le spettanze previste dal CCNL in termini di ferie e permessi non goduti, ai lavoratori e Parte_6
. Persona_1
Tuttavia, la motivazione fornita è stata “Dall'esito dell'accertamento si è rilevato…”, senza esplicitazione delle ragioni e degli elementi che hanno condotto gli ispettori a tali esiti. E'
evidente, pertanto, che un tale accertamento non può trovare sostegno in giudizio ed anche relativamente a tale punto, il verbale deve essere annullato.
6) Con il sesto motivo, l'ente ha rilevato - con riferimento ai lavoratori Persona_2
e - un fenomeno di contrazione del normale orario di lavoro derivante da Persona_3
assenze ingiustificate, in relazione al quale ci sarebbe stata una riduzione non giustificata delle ore lavorate e retribuite rispetto a quelle previste da contratto, con conseguente riduzione dell'imponibile assoggettato a contribuzione.
Tale contestazione è fondata, trovando la sua ragion d'essere nell'art. 1, comma 1, del D.L.
n. 338/89, convertito in legge n. 389/89, secondo cui “la retribuzione da assumere come base per
il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle
retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali
più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne
derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”; invero, a fronte delle risultanze emerse dal Libro Unico del Lavoro, che indica una base imponibile inferiore, parte ricorrente non ha provato di avere effettuato i versamenti contributivi dovuti parametrati sul normale orario di lavoro. Sotto tale aspetto, pertanto, il verbale va confermato.
L'ente, ha, altresì, contestato che, nel periodo da marzo 2019 a settembre 2019, per Pt_10
sono state assoggettate a contribuzione delle somme inferiori rispetto alle spettanze
[...]
previste dal CCNL – Pubblici Esercizi, tenuto conto del livello di inquadramento e dell'orario di lavoro indicati nel contratto di lavoro stipulato e nella comunicazione Unilav
trasmessa dalla società in riferimento a detto lavoratore;
nessuna contestazione sul punto è
stata fatta da parte ricorrente e, alla luce delle argomentazioni fornite dagli ispettori, anche sotto questo profilo il verbale va confermato.
7) Con il settimo motivo, gli ispettori hanno accertato il mancato versamento, in favore della lavoratrice , del contributo dovuto nei casi di interruzione dei Parte_11
rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art.2, co. 31, l.92/2012; parte ricorrente ha argomentato circa l'infondatezza di tale pretesa, atteso che la lavoratrice si sarebbe dimessa per giusta causa.
Orbene, tale argomentazione non può trovare seguito, in ragione del fatto che le dimissioni per giusta causa sono considerate un'interruzione del rapporto di lavoro non volontaria, e quindi danno diritto alla NASPI, a patto che il lavoratore ne soddisfi i requisiti (es. aver lavorato un certo numero di settimane nei 4 anni precedenti).
Su tale punto, dunque, il verbale deve essere confermato.
8) Con l'ultimo motivo gli ispettori hanno contestato l'illegittima fruizione, da parte della società, dei benefici contributivi: - agevolazione contributiva prevista ex art. 8, comma 9,
della legge n. 407/90 per l'assunzione del lavoratore;
- agevolazione Persona_2
contributiva prevista ex L. 190/2014 per l'assunzione dei lavoratori , Persona_3 Per_1
e .
[...] Parte_5
Tuttavia, non essendo state provate le circostanze contestate in relazione ai lavoratori Per_1
e , il verbale va annullato limitatamente a queste due posizioni. Parte_5
Per tutte le ragioni esposte, il verbale va solo parzialmente annullato limitatamente ai motivi esposti e le spese compensate, stante il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, accoglie parzialmente il ricorso e annulla il verbale limitatamente ai punti dettagliati in parte motiva;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, il 14/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo