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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 23/06/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R. G. 144/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 144/2022 promossa da:
, (cf: ed elettivamente domiciliata PA CodiceFiscale_1 in via XX Settembre n. 57, presso lo Studio dell'Avv. Roberto Rubino, che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
, in persona dell'Amministratore pro _1 tempore, con sede in , alla Via Campo di Marte n. 2/S/3 (P.I.: CP_1
), elettivamente domiciliato in Perugia (PG), Via Volte della P.IVA_1
Pace n. 9, presso lo studio legale dell'Avv. Nicola Ghinelli, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità ex art. 2049 – 2051 – 2052 c.c.”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato PA
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 151/2022, emessa
[...] dal Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data 25.01.2022, pubblicata il 28.01.2022 e notificata l'1.02.2022, nella causa iscritta al n. r. g.1980/2019, con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c. avanzata avverso il CP_1 pagina 1 di 13 in ragione della caduta della sulle scale di CP_2 PA accesso al Condominio. Con i motivi di appello si deducono un'errata interpretazione e valutazione delle risultanze istruttorie, errata valutazione dei fatti di causa e violazione di legge, laddove si perviene all'erronea conclusione secondo la quale, nella concreta fattispecie, le prove raccolte nel processo sono tali da poter affermare la sig.ra
[...]
abbia posto in essere una condotta tale da essere considerata PA unica causa del sinistro, e ritenere il convenuto _1 esente da responsabilità .Assume l'appellante che la sentenza è solo
[...] apparentemente motivata, essendosi il giudice limitato ad affermazioni o non sorrette dalla completa esplicazione delle ragioni che conducono alla soluzione di diritto data alle varie questioni o contrastanti con i principi dominanti del diritto vivente o con prove acquisite al giudizio e coinvolgenti apprezzamenti in fatto non ricavabili dalle risultanze istruttorie, con errata ricostruzione anche del fatto storico. In particolare, evidenzia un'errata e/o mancata interpretazione della produzione documentale prodotta, una mancata valutazione risultanze delle consulenze medico legali ed una errata valutazione della testimonianza acquisita, che si sono rivelate parziali, superficiali ed omissive di quegli elementi che, ove adeguatamente valutati, avrebbero dovuto portare a conclusioni di segno opposto con accoglimento della domanda spiegata dall'appellante. Ha, quind, concluso chiedendo alla Corte di:”1) accertare
e dichiarare la esclusiva responsabilità del Controparte_3 in persona del rappresentante pt in merito al sinistro verificatosi in
[...] data 11/03/2016 in danno della sig.ra ai sensi e per gli PA effetti dell'art. 2051 c.c.;2) riconoscere e dichiarare, sulla base delle risultanze istruttorie, che la sig.ra abbia tenuto una condotta PA consona allo stato dei luoghi e che per i motivi di cui in premessa, nessuna responsabilità può essere imputata alla stessa in merito al sinistro di cui è causa;
3) per l'effetto condannare il convenuto
al risarcimento del danno subito dalla sig.ra CP_1 PA
a causa della omissione posta in essere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 del codice civile, in subordine in considerazione della portata generale della norma ai sensi dell'art.2043 c.c. qualora si ritenga raggiunta la prova dell'omissione colposa del dovere di custodia e vigilanza del custode, nella misura del danno quantificato secondo la percentuale del 16% di invalidità permanente così come determinata dalla pagina 2 di 13 Dott.ssa medico fiduciario della compagnia assicuratrice Persona_1
, al tempo compagnia presso la quale era stipulata la polizza CP_4 assicurativa del convenuto per l'importo complessivo di euro CP_1
47.290,75 o nella misura del 30% di invalidità permanente come determinato nella perizia medico legale di parte redatta dalla Dott.ssa
[...]
per la somma totale di euro 146.381,00 entrambe comprensive di Persona_2 spese mediche e riabilitative;
oltre interessi legali dalla decorrenza al saldo, o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia”.
2.In data 6.06.2022 si è costituito il appellato, mediante CP_1 comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, contestando gli avversi motivi di impugnazione, chiedendo: “In via preliminare: Dichiarare inammissibile l'appello proposto ex art. 348 bis, comma I, c.p.c. con ogni consequenziale provvedimento di legge.Nel merito:
Rigettare ogni richiesta di riforma dell'impugnata sentenza, poiché le doglianze e censure mosse alla sentenza di primo grado sono destituite di fondamento in fatto ed in diritto, nei termini di loro formulazione;
per
l'effetto, confermare la sentenza n. 151/2022 del Tribunale di Perugia emessa dalla Dottoressa Gaia Muscato. In ogni caso, con vittoria di spese del grado di appello”.
3. All'udienza del 12.10.2023 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con ordinanza del 12.03.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo, onde fissare udienza di comparizione delle parti per verificare la possibilità di una conciliazione prima di disporre CTU medico-legale.
Stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, è stata disposta
CTU medico-legale, all'esito della quale, all'udienza del 13.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4. L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Ad avviso della Corte erroneamente il Giudice di prime cure ha ritenuto non provata l'esatta dinamica della caduta, ha affermato la possibilità di ricostruzioni alternative dell'eziologia della caduta e ritenuto comunque raggiunta la prova della prevedibilità ed evitabilità del pericolo da parte della danneggiata, dunque, l'esistenza di una condotta imprudente dell'attrice che avrebbe, da sola, costituito causa efficiente della caduta.
pagina 3 di 13 4.1 Prima di entrare nel merito, appare opportuno richiamare la normativa e gli approdi giurisprudenziali ormai consolidati in materia di responsabilità del custode, pure richiamati dal primo Giudice, ma di cui non risulta esserne stata fatta corretta applicazione.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima (cfr., da ultimo, Cass.„ S.U. n. 20943/2022); tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode - come detto- l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa"
o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno); giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n.
25837/2017 (già recepite, fra le altre, da Cass. n. 26524/2020 e da Cass.
n. 4035/2021), secondo cui «la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del pagina 4 di 13 custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. [ ... ] La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima»; nel caso, ad esempio, della caduta del pedone in corrispondenza di una buca stradale, non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile
(sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano;
ciò non GNifica, peraltro, che tale condotta -ancorché non integrante il fortuito- non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma questo non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1 0 co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2 0 co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della pagina 5 di 13 controparte;
deve dunque affermarsi che, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, 1 0 0 2 0 co. c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno ( cfr. ex multis Cass. 37059/2022).
4.2 Tanto premesso, deve rilevarsi come, nel caso di specie, il primo giudice sia incorso in plurimi errori di diritto che l'hanno condotto a prescindere del tutto dalla normativa applicabile -quella appunto di cui all'art. 2051 c.c.. Premesso che, ad avviso della Corte e per come appresso si dirà, le risultanze istruttorie consentono di ritenere accertata la dinamica della caduta come prospettata dalla (in termini di PA caduta conseguente alla pavimentazione delle scale sconnessa, perchè la copertura antiscivolo in gomma era sollevata dai sottostanti gradini a causa dell'usura e delle intemperie, determinando così un dislivello sul piano di appoggio del piede), il Tribunale, anche considerando l'ipotesi di ritenere dimostrata la dinamica, ha pretermesso la necessità di verificare se il avesse fornito la richiesta prova del fortuito;
Controparte_5 invero, dopo avere evidenziato -correttamente- l'onere del custode di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, il giudice di prime cure ha "virato" su un tema diverso, affermando che « In ogni caso, anche volendo assumere per dimostrata la dinamica allegata in ricorso, dovrebbe comunque ritenersi raggiunta la prova della prevedibilità ed evitabilità del pericolo da parte della danneggiata e dunque dell'esistenza di una condotta imprudente dell'attrice che ha costituito, da sola, causa efficiente della caduta.
Quanto alla prevedibilità, si osserva che la sig.ra abita PA nell'edificio in cui è avvenuto il fatto e dunque ben conosce le scale che lo servono e che si trovano sul prospetto principale del palazzo.Va inoltre considerato che la caduta è avvenuta di giorno (alle ore 15.00 del giorno pagina 6 di 13 11 marzo) e, dunque, in condizioni di luce naturale, che certamente assicurava una buona visibilità della pavimentazione. Al riguardo si osserva anche che la diversa colorazione del gradino e della copertura antiscivolo rendeva immediatamente percepibile la buca nella pavimentazione
e dunque l'esistenza di un dislivello pari allo spessore del rivestimento in gomma. Quanto all'evitabilità, deve darsi atto che la scala è molto ampia, estendendosi per diversi metri lungo il prospetto del palazzo e che pertanto l'attrice, vedendo la presenza del punto dissestato, ben avrebbe potuto spostarsi per scendere il gradino in un altro punto della scala. In tal modo la donna avrebbe poggiato il piede dove non vi era alcun dislivello e non avrebbe perso l'equilibrio, così in definitiva evitando la caduta. Risulta pertanto che una condotta prudente avrebbe evitato
l'evento, secondo un criterio di probabilità logica. Tale condotta era certamente esigibile da chiunque si trovasse a scendere le scale e deve dunque concludersi che la caduta sia stata determinata dalla condotta imprudente della sig.ra e che la cosa (la scala) sia stata mera CP_6 occasione dell'evento.”
Da ciò emerge chiaramente che il Tribunale, tradendo le sue stesse premesse, non ha compiuto alcun accertamento sulla ricorrenza del fortuito
(quale elemento estraneo alla serie causale riferibile al modo di essere della cosa, imprevedibile ed inevitabile e tale, quindi da elidere il nesso causale con la stessa), ma si è limitato a valutare il raggiungimento della prova della prevedibilità ed evitabilità del pericolo osservando che “ la diversa colorazione del gradino e della copertura antiscivolo rendeva immediatamente percepibile la buca nella pavimentazione”, con ciò compiendo un accertamento del tutto inconferente nella cornice dell'art. 2051 c.c.; in essa, infatti, rilevano esclusivamente il riscontro dell'incidenza causale del modo di essere della cosa (nello specifico, pavimentazione delle scale sconnessa)nel determinismo del danno (nel caso, le lesioni conseguite alla caduta) e l'indagine su eventuali elementi esterni, imprevedibili e inevitabili, che abbiano sviluppato un'autonoma ed esclusiva incidenza causale (tale, nella specie, da elidere o rendere irrilevante ogni nesso con il degrado e sconnessione del piano di appoggio della pavimentazione). Per altro verso, il Tribunale ha mostrato
(implicitamente) di aderire ad una nozione di caso fortuito comprendente anche la condotta colposa del danneggiato, senza tuttavia tener conto della necessità di verificare se detta condotta presentasse anche i requisiti pagina 7 di 13 della non prevedibilità e non prevenibilità da parte del custode;
è noto, invece, che la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può escludere la responsabilità del custode solo «ove sia colposa ed imprevedibile» (Cass.
n. 25837/2017), ossia «quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell' evento lesivo» (Cass. n. 18317/2015), giacché
l'idoneità ad interrompere il nesso causale può essere riconosciuta solo ad un fattore estraneo avente «carattere di imprevedibilità ed eccezionalità»
(Cass. n. 2660/2013); in tal senso sono orientati anche i più recenti arresti di legittimità, che, pur affermando che il comportamento del danneggiato (da valutare anche officiosamente ex art. 1227, co. 1 c.c.) può assumere incidenza causale tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, non hanno mancato di evidenziare che ciò può avvenire
«quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale» (Cass. n. 2480/2018 e Cass. n.9315/2019); non rilevano dunque la pericolosità della cosa e la correlata prevedibilità del danno, quanto piuttosto il fatto che la cosa abbia -in concreto- avuto incidenza causale nella produzione del danno, mentre i profili della non prevedibilità e non prevenibilità assumono rilevanza in relazione a un diverso elemento, ossia al fatto esterno (naturale o di un terzo o della stessa vittima) che il custode abbia individuato come caso fortuito, dovendosi peraltro escludere che il mero rilievo di una condotta colposa della vittima possa valere, se non connotato da imprevedibilità e inevitabilità, a integrare il fortuito (potendo al più rilevare ai fini dell'applicazione dell'art. 1227 c.c.).
5. Nel caso di specie, le complessive risultanze istruttorie consentono innanzi tutto di ritenere provato che la IG.ra in data PA
11.03.2016 è caduta scendendo lungo la scala condominiale.
Il teste all'udienza del 5.10.2020 ha dichiarato: “Sì, ho Testimone_1 visto la IG.ra cadere. Io mi trovavo a passare in PA CP_1 perché ero stata dal sindacato che si trova lì e ho visto la IG.ra
che è scivolata ed è caduta e ricordo che aveva qualcosa in mano. PA
La IG.ra è caduta sulle scalette di un condominio che affaccia PA in non ricordo quale condominio fosse. Quando è caduta era da CP_1 sola e io l'ho aiutata ad alzarsi. Lei mi disse che c'era il marito davanti pagina 8 di 13 e in effetti dopo poco è arrivato il marito. Non ricordo che anno fosse, ma sono passati tanti anni;
non ricordo neanche il mese né la stagione.
Ricordo che non era buio e certamente non è accaduto di mattina perché la mattina lavoro. Non so essere più precisa.” A D.R.: “Io ho visto la IG.ra
mentre cadeva sulle scale, ma non so dire perché è caduta”. PA
Inoltre, l'attrice ha, altresì, correttamente provato il nesso di causalità materiale fra la caduta sofferta e le particolari condizioni della res in custodia, e, nello specifico, della scala condominiale antistante l'ingresso dello stabile. Sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'attrice ha rappresentato che “circa alle 15:00 usciva dalla propria abitazione un appartamento facente parte del condominio sito in CP_1 alla via Sicilia 9. Gli scalini condominiali, antistanti l'ingresso dello stabile all'epoca dei fatti si trovavano in un pessimo stato di conservazione, la copertura antiscivolo in gomma, infatti, a causa dell'usura e delle intemperie era sollevata dai sottostanti gradini seppur ancora li ricopriva in parte, determinando così un dislivello sul piano di appoggio del piede. La mancanza asimmetrica della copertura antiscivolo determinando la disomogeneità del pavimento- posto che il sottostante gradino seppur coperto non era integro ma si presentava “sbriciolato” con frammenti di vario spessore invisibili perché coperti- traeva innegabilmente in inganno chi si trovava a percorrerlo. La GN.ra
, pur conoscendo i luoghi e pur prestando la dovuta attenzione, PA malauguratamente poggiava male il piede a causa della situazione suesposta
e perdendo l'equilibrio cadeva”.
L'attrice ha correttamente provato la pericolosità intrinseca della res, allegando documentazione fotografica comprovante che la copertura antiscivolo in gomma presente sull'intera scalinata, evidentemente a causa dell'usura, era spaccata in più parti, in altre completamente divelta e in altre parti, pur ricoprendoli, era sollevata dai sottostanti gradini, così creando dei dislivelli sul piano di appoggio non immediatamente percepibili
( cfr. all.1 all'atto di citazione).
Ne consegue il corretto assolvimento dell'onere della prova, incombente su parte attrice, del nesso di causalità materiale fra la res in custodia ed il sinistro, avendo correttamente provato che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, della scalinata, già posseduta in ragione dell'elevato stato di usura della copertura. pagina 9 di 13 6. Nel contempo, non risulta affatto provata una condotta della danneggiata abnorme ed eccezionale, idonea ad assurgere a caso fortuito interrompendo il nesso eziologico fra la res e l'evento di danno, posto che la caduta del pedone in corrispondenza di un dislivello non visibile della copertura della scala non può evidentemente sostenersi che sia imprevedibile
(rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente), né essendo emerso che la sig. , nello scendere le scale, abbia tenuto una PA condotta stravagante, ad esempio percorrendole di corsa o saltando.
7.Risulta, invece, specificatamente allegata e provata una condotta negligente dell'appellante idonea a fondare una riduzione del quantum risarcitorio in ragione del suo concorso nella causazione dell'evento di danno, risultando comprovato che la sig.ra comunque non ha tenuto PA una condotta del tutto congrua alle condizioni della scala, posto che la caduta è avvenuta di giorno, in condizioni di piena visibilità, e la stessa, per sua espressa ammissione, conosceva bene il luogo che stava percorrendo, trattandosi della scala di accesso alla propria abitazione, ed era certamente consapevole della risalente situazione di usura degli scalini, circostanza che le imponeva l'adozione di una maggiore cautela ed attenzione, rispetto a quella ordinaria, nello scendere e nel posare i piedi sul piano di appoggio, anche ricercando punti di appoggio più evidentemente rassicuranti. Appare congruo, in ragione delle predette circostanze, quantificare detto concorso della danneggiata nella causazione dell'evento nella misura del 70%.
8. Acclarato, dunque, il diritto al risarcimento del danno in favore di deve provvedersi alla valutazione equitativa delle PA lesioni invalidanti causalmente ascrivibili all'evento di danno, come accertate dal Consulente tecnico nominato nel presente giudizio dr.sas Per_3
, le cui conclusioni sono pienamente condivise dalla Corte, per
[...]
l'esaustività della trattazione, l'aderenza al complessivo tenore delle risultanze istruttorie, la correttezza logico-giuridica delle valutazioni compiute. Nello specifico, dopo aver accertato che, in conseguenza del sinistro de quo, la danneggiata ha riportato “Frattura pluriframmentaria del condilo omerale laterale del gomito destro complicata da un danno neurotmesico tronculare completo interessante il nervo cutaneo posteriore dell'avambraccio, inizialmente trattata (in data 14/03/2026) con intervento pagina 10 di 13 di riduzione ed osteosintesi e successivamente trattata (in data
21/12/2016) con intervento chirurgico di rimozione viti ed artrolisi”, il
Consulente tecnico nominato ha ritenuto che tali postumi invalidanti hanno determinato un'invalidità permanente quantificabile in 18 punti percentuali ed un un periodo di inabilità temporanea biologica totale al 100% di 30 giorni, un periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 75% di 40 giorni, un periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 50% di 40 giorni, un periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 25% di 40 giorni.
La liquidazione del danno non patrimoniale deve essere effettuata assumendo a parametro di riferimento i valori standard previsti dalle Tabelle di
Milano in materia di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica, permanente e transitorio, in quanto considerate dalla giurisprudenza di legittimità come parametro unico di riferimento nella valutazione equitativa del danno, a garanzia di uniforme applicazione del diritto sul territorio dello Stato, fermo restandone il carattere solo para-normativo e non vincolante per il giudice di merito delle medesime
(come recentemente ribadito da Corte Cass., sent. N. 22859/ 2020), e fondate sul parametro dell'aspettativa di vita del soggetto leso in base all' età del medesimo al momento della verificazione dell'evento di danno, nel cd. sistema del punto variabile ancorato alle fasce d'età. La liquidazione deve, inoltre, del pregiudizio morale allegato da parte attrice e del criterio logico-presuntivo fondato sulla massima di esperienza per la quale ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l'id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamico-relazionali ordinarie, funzionali all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute, su una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva (Cassazione civile sez. III - 12/07/2023, n. 19922). Al contrario, non sono state allegate né provate ulteriori conseguenze pregiudizievoli dinamico-esistenziali idonee a fondare una personalizzazione in aumento dei suddetti valori tabellari.
8.1 Pertanto, a ristoro dell'invalidità permanente sofferta dalla danneggiata all'epoca del sinistro di anni 71, devono PA essere liquidati € 55.975,00, già considerata la rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo. A ristoro dell'invalidità transitoria complessivamente sofferta dalla danneggiata in pagina 11 di 13 conseguenza del medesimo evento di danno, devono essere liquidati €
10.350,00, già considerata la rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo. Quindi, complessivamente €
76.325,00, oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo.
La domanda di risarcimento del danno patrimoniale deve essere ugualmente accolta limitatamente alle spese mediche effettivamente sostenute e la loro ascrivibilità causale all'evento di danno, quantificate in € 350,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
8.2 Dette somme, tenuto conto dell'accertato concorso colposo della danneggiata nella causazione del sinistro quantificato nella misura del
70%, devono essere, quindi, decurtate in tale misura.
9.Conclusivamente, dunque, devono essere liquidati in favore di PA
€ 22.897,50, oltre interessi legali dalla data del sinistro al
[...] saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed € 105,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
10.In accoglimento dell'impugnazione ed in ossequio al principio della soccombenza, le spese di lite del primo grado di giudizio, come liquidate dal Giudice di prime cure, sono poste a carico dell'appellato.
11. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico dell'appellato.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 405/2023, emessa dal Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data
07.03.2023, pubblicata il 09.03.2023, nella causa iscritta al n. r. g.
7720/2014:
1. Condanna il al pagamento, a titolo di _1 risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dalla IG.ra della somma di complessivi € 22.897,50, già PA compresa la rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro al saldo;
2. Condanna il al pagamento, a titolo di _1 risarcimento del danno patrimoniale sofferto dalla IG.ra PA
, della somma di € 105,00, oltre agli interessi legali dalla
[...] domanda al saldo;
pagina 12 di 13 3. Condanna il alla refusione delle spese di _1 lite del primo grado di giudizio, come liquidate dal Giudice di prime cure, in favore di;
PA
4. Condanna il alla refusione delle spese di _1 lite del presente grado del giudizio, in favore di PA liquidate in € 5.800,00 oltre accessori di legge.
5. Pone definitivamente le spese CTU a carico del _1
.
[...]
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 12.06.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 144/2022 promossa da:
, (cf: ed elettivamente domiciliata PA CodiceFiscale_1 in via XX Settembre n. 57, presso lo Studio dell'Avv. Roberto Rubino, che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
, in persona dell'Amministratore pro _1 tempore, con sede in , alla Via Campo di Marte n. 2/S/3 (P.I.: CP_1
), elettivamente domiciliato in Perugia (PG), Via Volte della P.IVA_1
Pace n. 9, presso lo studio legale dell'Avv. Nicola Ghinelli, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità ex art. 2049 – 2051 – 2052 c.c.”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato PA
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 151/2022, emessa
[...] dal Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data 25.01.2022, pubblicata il 28.01.2022 e notificata l'1.02.2022, nella causa iscritta al n. r. g.1980/2019, con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c. avanzata avverso il CP_1 pagina 1 di 13 in ragione della caduta della sulle scale di CP_2 PA accesso al Condominio. Con i motivi di appello si deducono un'errata interpretazione e valutazione delle risultanze istruttorie, errata valutazione dei fatti di causa e violazione di legge, laddove si perviene all'erronea conclusione secondo la quale, nella concreta fattispecie, le prove raccolte nel processo sono tali da poter affermare la sig.ra
[...]
abbia posto in essere una condotta tale da essere considerata PA unica causa del sinistro, e ritenere il convenuto _1 esente da responsabilità .Assume l'appellante che la sentenza è solo
[...] apparentemente motivata, essendosi il giudice limitato ad affermazioni o non sorrette dalla completa esplicazione delle ragioni che conducono alla soluzione di diritto data alle varie questioni o contrastanti con i principi dominanti del diritto vivente o con prove acquisite al giudizio e coinvolgenti apprezzamenti in fatto non ricavabili dalle risultanze istruttorie, con errata ricostruzione anche del fatto storico. In particolare, evidenzia un'errata e/o mancata interpretazione della produzione documentale prodotta, una mancata valutazione risultanze delle consulenze medico legali ed una errata valutazione della testimonianza acquisita, che si sono rivelate parziali, superficiali ed omissive di quegli elementi che, ove adeguatamente valutati, avrebbero dovuto portare a conclusioni di segno opposto con accoglimento della domanda spiegata dall'appellante. Ha, quind, concluso chiedendo alla Corte di:”1) accertare
e dichiarare la esclusiva responsabilità del Controparte_3 in persona del rappresentante pt in merito al sinistro verificatosi in
[...] data 11/03/2016 in danno della sig.ra ai sensi e per gli PA effetti dell'art. 2051 c.c.;2) riconoscere e dichiarare, sulla base delle risultanze istruttorie, che la sig.ra abbia tenuto una condotta PA consona allo stato dei luoghi e che per i motivi di cui in premessa, nessuna responsabilità può essere imputata alla stessa in merito al sinistro di cui è causa;
3) per l'effetto condannare il convenuto
al risarcimento del danno subito dalla sig.ra CP_1 PA
a causa della omissione posta in essere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 del codice civile, in subordine in considerazione della portata generale della norma ai sensi dell'art.2043 c.c. qualora si ritenga raggiunta la prova dell'omissione colposa del dovere di custodia e vigilanza del custode, nella misura del danno quantificato secondo la percentuale del 16% di invalidità permanente così come determinata dalla pagina 2 di 13 Dott.ssa medico fiduciario della compagnia assicuratrice Persona_1
, al tempo compagnia presso la quale era stipulata la polizza CP_4 assicurativa del convenuto per l'importo complessivo di euro CP_1
47.290,75 o nella misura del 30% di invalidità permanente come determinato nella perizia medico legale di parte redatta dalla Dott.ssa
[...]
per la somma totale di euro 146.381,00 entrambe comprensive di Persona_2 spese mediche e riabilitative;
oltre interessi legali dalla decorrenza al saldo, o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia”.
2.In data 6.06.2022 si è costituito il appellato, mediante CP_1 comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, contestando gli avversi motivi di impugnazione, chiedendo: “In via preliminare: Dichiarare inammissibile l'appello proposto ex art. 348 bis, comma I, c.p.c. con ogni consequenziale provvedimento di legge.Nel merito:
Rigettare ogni richiesta di riforma dell'impugnata sentenza, poiché le doglianze e censure mosse alla sentenza di primo grado sono destituite di fondamento in fatto ed in diritto, nei termini di loro formulazione;
per
l'effetto, confermare la sentenza n. 151/2022 del Tribunale di Perugia emessa dalla Dottoressa Gaia Muscato. In ogni caso, con vittoria di spese del grado di appello”.
3. All'udienza del 12.10.2023 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con ordinanza del 12.03.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo, onde fissare udienza di comparizione delle parti per verificare la possibilità di una conciliazione prima di disporre CTU medico-legale.
Stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, è stata disposta
CTU medico-legale, all'esito della quale, all'udienza del 13.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4. L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Ad avviso della Corte erroneamente il Giudice di prime cure ha ritenuto non provata l'esatta dinamica della caduta, ha affermato la possibilità di ricostruzioni alternative dell'eziologia della caduta e ritenuto comunque raggiunta la prova della prevedibilità ed evitabilità del pericolo da parte della danneggiata, dunque, l'esistenza di una condotta imprudente dell'attrice che avrebbe, da sola, costituito causa efficiente della caduta.
pagina 3 di 13 4.1 Prima di entrare nel merito, appare opportuno richiamare la normativa e gli approdi giurisprudenziali ormai consolidati in materia di responsabilità del custode, pure richiamati dal primo Giudice, ma di cui non risulta esserne stata fatta corretta applicazione.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima (cfr., da ultimo, Cass.„ S.U. n. 20943/2022); tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode - come detto- l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa"
o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno); giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n.
25837/2017 (già recepite, fra le altre, da Cass. n. 26524/2020 e da Cass.
n. 4035/2021), secondo cui «la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del pagina 4 di 13 custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. [ ... ] La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima»; nel caso, ad esempio, della caduta del pedone in corrispondenza di una buca stradale, non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile
(sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano;
ciò non GNifica, peraltro, che tale condotta -ancorché non integrante il fortuito- non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma questo non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1 0 co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2 0 co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della pagina 5 di 13 controparte;
deve dunque affermarsi che, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, 1 0 0 2 0 co. c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno ( cfr. ex multis Cass. 37059/2022).
4.2 Tanto premesso, deve rilevarsi come, nel caso di specie, il primo giudice sia incorso in plurimi errori di diritto che l'hanno condotto a prescindere del tutto dalla normativa applicabile -quella appunto di cui all'art. 2051 c.c.. Premesso che, ad avviso della Corte e per come appresso si dirà, le risultanze istruttorie consentono di ritenere accertata la dinamica della caduta come prospettata dalla (in termini di PA caduta conseguente alla pavimentazione delle scale sconnessa, perchè la copertura antiscivolo in gomma era sollevata dai sottostanti gradini a causa dell'usura e delle intemperie, determinando così un dislivello sul piano di appoggio del piede), il Tribunale, anche considerando l'ipotesi di ritenere dimostrata la dinamica, ha pretermesso la necessità di verificare se il avesse fornito la richiesta prova del fortuito;
Controparte_5 invero, dopo avere evidenziato -correttamente- l'onere del custode di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, il giudice di prime cure ha "virato" su un tema diverso, affermando che « In ogni caso, anche volendo assumere per dimostrata la dinamica allegata in ricorso, dovrebbe comunque ritenersi raggiunta la prova della prevedibilità ed evitabilità del pericolo da parte della danneggiata e dunque dell'esistenza di una condotta imprudente dell'attrice che ha costituito, da sola, causa efficiente della caduta.
Quanto alla prevedibilità, si osserva che la sig.ra abita PA nell'edificio in cui è avvenuto il fatto e dunque ben conosce le scale che lo servono e che si trovano sul prospetto principale del palazzo.Va inoltre considerato che la caduta è avvenuta di giorno (alle ore 15.00 del giorno pagina 6 di 13 11 marzo) e, dunque, in condizioni di luce naturale, che certamente assicurava una buona visibilità della pavimentazione. Al riguardo si osserva anche che la diversa colorazione del gradino e della copertura antiscivolo rendeva immediatamente percepibile la buca nella pavimentazione
e dunque l'esistenza di un dislivello pari allo spessore del rivestimento in gomma. Quanto all'evitabilità, deve darsi atto che la scala è molto ampia, estendendosi per diversi metri lungo il prospetto del palazzo e che pertanto l'attrice, vedendo la presenza del punto dissestato, ben avrebbe potuto spostarsi per scendere il gradino in un altro punto della scala. In tal modo la donna avrebbe poggiato il piede dove non vi era alcun dislivello e non avrebbe perso l'equilibrio, così in definitiva evitando la caduta. Risulta pertanto che una condotta prudente avrebbe evitato
l'evento, secondo un criterio di probabilità logica. Tale condotta era certamente esigibile da chiunque si trovasse a scendere le scale e deve dunque concludersi che la caduta sia stata determinata dalla condotta imprudente della sig.ra e che la cosa (la scala) sia stata mera CP_6 occasione dell'evento.”
Da ciò emerge chiaramente che il Tribunale, tradendo le sue stesse premesse, non ha compiuto alcun accertamento sulla ricorrenza del fortuito
(quale elemento estraneo alla serie causale riferibile al modo di essere della cosa, imprevedibile ed inevitabile e tale, quindi da elidere il nesso causale con la stessa), ma si è limitato a valutare il raggiungimento della prova della prevedibilità ed evitabilità del pericolo osservando che “ la diversa colorazione del gradino e della copertura antiscivolo rendeva immediatamente percepibile la buca nella pavimentazione”, con ciò compiendo un accertamento del tutto inconferente nella cornice dell'art. 2051 c.c.; in essa, infatti, rilevano esclusivamente il riscontro dell'incidenza causale del modo di essere della cosa (nello specifico, pavimentazione delle scale sconnessa)nel determinismo del danno (nel caso, le lesioni conseguite alla caduta) e l'indagine su eventuali elementi esterni, imprevedibili e inevitabili, che abbiano sviluppato un'autonoma ed esclusiva incidenza causale (tale, nella specie, da elidere o rendere irrilevante ogni nesso con il degrado e sconnessione del piano di appoggio della pavimentazione). Per altro verso, il Tribunale ha mostrato
(implicitamente) di aderire ad una nozione di caso fortuito comprendente anche la condotta colposa del danneggiato, senza tuttavia tener conto della necessità di verificare se detta condotta presentasse anche i requisiti pagina 7 di 13 della non prevedibilità e non prevenibilità da parte del custode;
è noto, invece, che la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può escludere la responsabilità del custode solo «ove sia colposa ed imprevedibile» (Cass.
n. 25837/2017), ossia «quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell' evento lesivo» (Cass. n. 18317/2015), giacché
l'idoneità ad interrompere il nesso causale può essere riconosciuta solo ad un fattore estraneo avente «carattere di imprevedibilità ed eccezionalità»
(Cass. n. 2660/2013); in tal senso sono orientati anche i più recenti arresti di legittimità, che, pur affermando che il comportamento del danneggiato (da valutare anche officiosamente ex art. 1227, co. 1 c.c.) può assumere incidenza causale tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, non hanno mancato di evidenziare che ciò può avvenire
«quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale» (Cass. n. 2480/2018 e Cass. n.9315/2019); non rilevano dunque la pericolosità della cosa e la correlata prevedibilità del danno, quanto piuttosto il fatto che la cosa abbia -in concreto- avuto incidenza causale nella produzione del danno, mentre i profili della non prevedibilità e non prevenibilità assumono rilevanza in relazione a un diverso elemento, ossia al fatto esterno (naturale o di un terzo o della stessa vittima) che il custode abbia individuato come caso fortuito, dovendosi peraltro escludere che il mero rilievo di una condotta colposa della vittima possa valere, se non connotato da imprevedibilità e inevitabilità, a integrare il fortuito (potendo al più rilevare ai fini dell'applicazione dell'art. 1227 c.c.).
5. Nel caso di specie, le complessive risultanze istruttorie consentono innanzi tutto di ritenere provato che la IG.ra in data PA
11.03.2016 è caduta scendendo lungo la scala condominiale.
Il teste all'udienza del 5.10.2020 ha dichiarato: “Sì, ho Testimone_1 visto la IG.ra cadere. Io mi trovavo a passare in PA CP_1 perché ero stata dal sindacato che si trova lì e ho visto la IG.ra
che è scivolata ed è caduta e ricordo che aveva qualcosa in mano. PA
La IG.ra è caduta sulle scalette di un condominio che affaccia PA in non ricordo quale condominio fosse. Quando è caduta era da CP_1 sola e io l'ho aiutata ad alzarsi. Lei mi disse che c'era il marito davanti pagina 8 di 13 e in effetti dopo poco è arrivato il marito. Non ricordo che anno fosse, ma sono passati tanti anni;
non ricordo neanche il mese né la stagione.
Ricordo che non era buio e certamente non è accaduto di mattina perché la mattina lavoro. Non so essere più precisa.” A D.R.: “Io ho visto la IG.ra
mentre cadeva sulle scale, ma non so dire perché è caduta”. PA
Inoltre, l'attrice ha, altresì, correttamente provato il nesso di causalità materiale fra la caduta sofferta e le particolari condizioni della res in custodia, e, nello specifico, della scala condominiale antistante l'ingresso dello stabile. Sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'attrice ha rappresentato che “circa alle 15:00 usciva dalla propria abitazione un appartamento facente parte del condominio sito in CP_1 alla via Sicilia 9. Gli scalini condominiali, antistanti l'ingresso dello stabile all'epoca dei fatti si trovavano in un pessimo stato di conservazione, la copertura antiscivolo in gomma, infatti, a causa dell'usura e delle intemperie era sollevata dai sottostanti gradini seppur ancora li ricopriva in parte, determinando così un dislivello sul piano di appoggio del piede. La mancanza asimmetrica della copertura antiscivolo determinando la disomogeneità del pavimento- posto che il sottostante gradino seppur coperto non era integro ma si presentava “sbriciolato” con frammenti di vario spessore invisibili perché coperti- traeva innegabilmente in inganno chi si trovava a percorrerlo. La GN.ra
, pur conoscendo i luoghi e pur prestando la dovuta attenzione, PA malauguratamente poggiava male il piede a causa della situazione suesposta
e perdendo l'equilibrio cadeva”.
L'attrice ha correttamente provato la pericolosità intrinseca della res, allegando documentazione fotografica comprovante che la copertura antiscivolo in gomma presente sull'intera scalinata, evidentemente a causa dell'usura, era spaccata in più parti, in altre completamente divelta e in altre parti, pur ricoprendoli, era sollevata dai sottostanti gradini, così creando dei dislivelli sul piano di appoggio non immediatamente percepibili
( cfr. all.1 all'atto di citazione).
Ne consegue il corretto assolvimento dell'onere della prova, incombente su parte attrice, del nesso di causalità materiale fra la res in custodia ed il sinistro, avendo correttamente provato che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, della scalinata, già posseduta in ragione dell'elevato stato di usura della copertura. pagina 9 di 13 6. Nel contempo, non risulta affatto provata una condotta della danneggiata abnorme ed eccezionale, idonea ad assurgere a caso fortuito interrompendo il nesso eziologico fra la res e l'evento di danno, posto che la caduta del pedone in corrispondenza di un dislivello non visibile della copertura della scala non può evidentemente sostenersi che sia imprevedibile
(rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente), né essendo emerso che la sig. , nello scendere le scale, abbia tenuto una PA condotta stravagante, ad esempio percorrendole di corsa o saltando.
7.Risulta, invece, specificatamente allegata e provata una condotta negligente dell'appellante idonea a fondare una riduzione del quantum risarcitorio in ragione del suo concorso nella causazione dell'evento di danno, risultando comprovato che la sig.ra comunque non ha tenuto PA una condotta del tutto congrua alle condizioni della scala, posto che la caduta è avvenuta di giorno, in condizioni di piena visibilità, e la stessa, per sua espressa ammissione, conosceva bene il luogo che stava percorrendo, trattandosi della scala di accesso alla propria abitazione, ed era certamente consapevole della risalente situazione di usura degli scalini, circostanza che le imponeva l'adozione di una maggiore cautela ed attenzione, rispetto a quella ordinaria, nello scendere e nel posare i piedi sul piano di appoggio, anche ricercando punti di appoggio più evidentemente rassicuranti. Appare congruo, in ragione delle predette circostanze, quantificare detto concorso della danneggiata nella causazione dell'evento nella misura del 70%.
8. Acclarato, dunque, il diritto al risarcimento del danno in favore di deve provvedersi alla valutazione equitativa delle PA lesioni invalidanti causalmente ascrivibili all'evento di danno, come accertate dal Consulente tecnico nominato nel presente giudizio dr.sas Per_3
, le cui conclusioni sono pienamente condivise dalla Corte, per
[...]
l'esaustività della trattazione, l'aderenza al complessivo tenore delle risultanze istruttorie, la correttezza logico-giuridica delle valutazioni compiute. Nello specifico, dopo aver accertato che, in conseguenza del sinistro de quo, la danneggiata ha riportato “Frattura pluriframmentaria del condilo omerale laterale del gomito destro complicata da un danno neurotmesico tronculare completo interessante il nervo cutaneo posteriore dell'avambraccio, inizialmente trattata (in data 14/03/2026) con intervento pagina 10 di 13 di riduzione ed osteosintesi e successivamente trattata (in data
21/12/2016) con intervento chirurgico di rimozione viti ed artrolisi”, il
Consulente tecnico nominato ha ritenuto che tali postumi invalidanti hanno determinato un'invalidità permanente quantificabile in 18 punti percentuali ed un un periodo di inabilità temporanea biologica totale al 100% di 30 giorni, un periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 75% di 40 giorni, un periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 50% di 40 giorni, un periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 25% di 40 giorni.
La liquidazione del danno non patrimoniale deve essere effettuata assumendo a parametro di riferimento i valori standard previsti dalle Tabelle di
Milano in materia di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica, permanente e transitorio, in quanto considerate dalla giurisprudenza di legittimità come parametro unico di riferimento nella valutazione equitativa del danno, a garanzia di uniforme applicazione del diritto sul territorio dello Stato, fermo restandone il carattere solo para-normativo e non vincolante per il giudice di merito delle medesime
(come recentemente ribadito da Corte Cass., sent. N. 22859/ 2020), e fondate sul parametro dell'aspettativa di vita del soggetto leso in base all' età del medesimo al momento della verificazione dell'evento di danno, nel cd. sistema del punto variabile ancorato alle fasce d'età. La liquidazione deve, inoltre, del pregiudizio morale allegato da parte attrice e del criterio logico-presuntivo fondato sulla massima di esperienza per la quale ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l'id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamico-relazionali ordinarie, funzionali all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute, su una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva (Cassazione civile sez. III - 12/07/2023, n. 19922). Al contrario, non sono state allegate né provate ulteriori conseguenze pregiudizievoli dinamico-esistenziali idonee a fondare una personalizzazione in aumento dei suddetti valori tabellari.
8.1 Pertanto, a ristoro dell'invalidità permanente sofferta dalla danneggiata all'epoca del sinistro di anni 71, devono PA essere liquidati € 55.975,00, già considerata la rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo. A ristoro dell'invalidità transitoria complessivamente sofferta dalla danneggiata in pagina 11 di 13 conseguenza del medesimo evento di danno, devono essere liquidati €
10.350,00, già considerata la rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo. Quindi, complessivamente €
76.325,00, oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo.
La domanda di risarcimento del danno patrimoniale deve essere ugualmente accolta limitatamente alle spese mediche effettivamente sostenute e la loro ascrivibilità causale all'evento di danno, quantificate in € 350,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
8.2 Dette somme, tenuto conto dell'accertato concorso colposo della danneggiata nella causazione del sinistro quantificato nella misura del
70%, devono essere, quindi, decurtate in tale misura.
9.Conclusivamente, dunque, devono essere liquidati in favore di PA
€ 22.897,50, oltre interessi legali dalla data del sinistro al
[...] saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed € 105,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
10.In accoglimento dell'impugnazione ed in ossequio al principio della soccombenza, le spese di lite del primo grado di giudizio, come liquidate dal Giudice di prime cure, sono poste a carico dell'appellato.
11. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico dell'appellato.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 405/2023, emessa dal Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data
07.03.2023, pubblicata il 09.03.2023, nella causa iscritta al n. r. g.
7720/2014:
1. Condanna il al pagamento, a titolo di _1 risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dalla IG.ra della somma di complessivi € 22.897,50, già PA compresa la rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro al saldo;
2. Condanna il al pagamento, a titolo di _1 risarcimento del danno patrimoniale sofferto dalla IG.ra PA
, della somma di € 105,00, oltre agli interessi legali dalla
[...] domanda al saldo;
pagina 12 di 13 3. Condanna il alla refusione delle spese di _1 lite del primo grado di giudizio, come liquidate dal Giudice di prime cure, in favore di;
PA
4. Condanna il alla refusione delle spese di _1 lite del presente grado del giudizio, in favore di PA liquidate in € 5.800,00 oltre accessori di legge.
5. Pone definitivamente le spese CTU a carico del _1
.
[...]
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 12.06.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
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