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Sentenza 28 marzo 2024
Sentenza 28 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/03/2024, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2024 |
Testo completo
N. 5309/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in primo grado al n. R.G. 5309/2020 promossa da
, P.IV N. , in persona del l.r.p.t.; Parte_1 P.IV_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti per Notar di Maio Rep. Nr. 6393, Racc. Per_1 nr. 4123, Registrata in Napoli il 30.07.2020 al nr. 12684 Serie 1T, allegata all'atto di citazione, dagli avv.ti Anna Ambra (C.F. ) e Patrizio Cesarano (C.F. C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale dell' C.F._2 CP_1
alla Piazza Cesaro, 27 in Torre Annunziata (NA);
[...]
ATTRICE OPPONENTE
contro
P.IV: , in persona del l.p.r.t.; Controparte_2 P.IV_2 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso per D.I. ed espressamente conferita anche per la fase esecutiva, dall'avv. Maria Giordano (C.F. , presso la C.F._3 quale elettivamente domicilia in TT (NA) alla via Piazza, n. 17, che la rappresenta e difende;
CONVENUTA OPPOSTA
nonché contro
C.F. in persona del l.p.r.t., con sede in Torino, alla Controparte_3 P.IV_3
Piazza San Carlo n. 156; rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di intervento, dall'avv. Maria Giordano (C.F.
, con cui elettivamente domicilia in TT (NA), alla via Piazza n. 18; C.F._3
TERZA INTERVENUTA
Oggetto: opposizione a precetto ex artt. 615, co. I, e 617, co. I, c.p.c. CONCLUSIONI
PER : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, sulla scorta delle motivazioni esposte, previo rigetto di ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così statuire:
In via preliminare:
- Concedersi, anche inaudita altera parte e, prima, dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva del Decreto ingiuntivo n. 1247/2010 stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato all'opponente.
Nel merito:
- Accertare i vizi di nullità del precetto in quanto mancante degli elementi previsti ai sensi dell'art.
480 c.p.c. e per l'effetto, dichiararlo invalido e quindi nullo;
- Accertare altresì la carenza di legittimazione e titolarità della a procedere Controparte_2 all'esecuzione forzata a cui il Precetto è preordinato nonché l'infondatezza della pretesa pronunciando la nullità, illegittimità, infondatezza, inammissibilità ed improponibilità dell'atto di precetto e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;
- Condannare altresì l'istante precettante alla refusione delle spese legali con dispositivo di liquidazione degli oneri riflessi, in luogo di IV e CPA, a carico della parte soccombente, in favore dell'Amministrazione intimata, qualora difesa – come nel caso di specie – da avvocati iscritti all'Albo speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici”;
PER Controparte_2
“Consegue che:
-la fusione non genera alcun mutamento nella titolarità dei rapporti giuridici anche se posti in essere prima della fusione, restando la sostituzione nella titolarità dei rapporti pregressi limitata ai soli rapporti che in precedenza facevano capo alle società incorporate;
-l'originaria società intervenuta nel processo esecutivo, essendo sempre società incorporante, non può ritenersi estinta, con la conseguente validità della procura alle liti da questa rilasciata al legale costituito.
Ci si oppone altresì alla richiesta di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo 1427/2010 non ricorrendo gravi motivi e della richiesta di risarcimento del danno, richiesta pretestuosa e quindi priva di fondamento”;
PER Controparte_3
“Dichiara di volersi costituire volontariamente nel giudizio rg 5309/2020 in sostituzione del Centro
spa, di fare proprie tutte le difese gia' proposte in atti e chiede il rigetto dell'opposizione CP_2
a precetto con vittoria di diritti e spese, con attribuzione”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di precetto notificato in data 12/10/2020, la società intimava Controparte_2 all' il pagamento della somma complessiva di € 1.108.187,55, di cui € 624.512,48 a Parte_1 titolo di sorta capitale sulla scorta del Decreto Ingiuntivo n. 1247/2010, emesso dal Tribunale di Nola in data 21.10.2010; € 479.727,39 a titolo di interessi moratori;
ed € 3.947,48 per spese legali più competenze di precetto, oltre a spese di notifica ed imposta di registro.
Con atto di citazione notificato in data 23/10/2020, l'intimata, , proponeva Parte_1 opposizione avverso il suddetto atto di precetto, sulla scorta dei seguenti motivi:
(i) la nullità del precetto perché privo degli elementi prescritti a pena di nullità dall'art. 480, comma 2, c.p.c., non recando alcuna menzione della data di notifica, dell'autorità emittente il Decreto Ingiuntivo n. 1247/2010, dell'eventuale giudizio oppositivo, del provvedimento che ne ha disposto la provvisoria esecutorietà e dell'apposizione della formula di esecutiva;
(ii) la carenza di legittimazione attiva e di titolarità della posizione creditoria in capo alla precettante, in quanto società estinta a seguito di fusione per incorporazione avvenuta in data 17/12/2013 (con effetto dal 31/12/2013), e dunque ben prima della notifica dell'atto di precetto;
(iii) l'eccessività e infondatezza della pretesa creditoria, atteso che la Società procedente ha provveduto a precettare somme ultronee rispetto a quelle sorrette dal decreto provvisoriamente esecutivo (quali interessi moratori per € 479.727,39 e spese legali per
€ 3.947,48, nonché spese di notifica ed imposta di registro da liquidarsi). Chiedeva pertanto, previa sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del precetto, dichiararsi nullo e comunque infondato il precetto notificato dall'opposta società, con condanna di quest'ultima ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e vittoria di spese di lite.
1.1 Con decreto del 18/03/2021, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione inaudita altera parte e fissava l'udienza di comparizione delle parti per il 01/07/2021, onerando l'opponente della notifica dell'opposizione e del decreto medesimo alla controparte.
2. Si costituiva tardivamente, seppur regolarmente citata, la eccependo: (i) Controparte_2 la validità sostanziale del precetto, permettendo il tenore di questo di individuare gli elementi essenziali della pretesa;
(ii) la sussistenza della propria legittimazione attiva, comportando la fusione per incorporazione esclusivamente un fenomeno di modificazione dell'assetto societario, senza la nascita di un nuovo e distinto soggetto giuridico e senza l'estinzione della società incorporata. Si opponeva quindi alla concessione della sospensiva invocata dall'opponente. 2.2 In data 01/02/2022, si costituiva l'interventore volontario precisando Controparte_3 che, nel corso del giudizio con RG 7554/2010 innanzi al Tribunale di Nola, di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1247/2010 (azionato quale titolo esecutivo con il precetto opposto), la
[...] aveva proceduto a fusione per incorporazione nella società Controparte_2 Controparte_4
e, successivamente, anche quest'ultima si era fusa per incorporazione proprio nella società
[...]
che interveniva quindi nel presente giudizio “in sostituzione del Controparte_5 Controparte_2
(cfr. atto di intervento), facendo proprie le difese e le richieste di quest'ultima.
[...]
3. La causa, istruita a mezzo di produzione documentale, in data 20/02/2023 transitava sul ruolo del giudice scrivente che, all'udienza cartolare ex art, 127 ter c.p.c. del 29/06/2023, la tratteneva in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dal 15.09.2023, per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
⁎⁎⁎⁎⁎ L'opposizione è fondata e merita accoglimento, per le ragioni che si vanno ad esporre.
4. Preliminarmente, occorre soffermarsi sulla qualificazione giuridica della domanda, che si presenta di natura composita. Secondo un principio ampiamente consolidato, infatti, compete esclusivamente al giudice adito la qualificazione giuridica della domanda, previa valutazione delle contestazioni sottoposte al suo esame, e senza essere in ciò vincolato alla prospettazione operata dal ricorrente. A tal fine, nelle opposizioni esecutive occorre fare riferimento alla “causa petendi” ed al "petitum" che, nell'opposizione all'esecuzione, investono l'“an” e il “quantum” della esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi, investono il "quomodo", vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva (cfr., ex multis, Cass. Civ., sent.
n. 13381/2017; Cass. Civ., sent. n. 3404/2004; Trib. di Napoli, sent. n. 2010/2014).
Ciò posto, si ritiene che abbia natura di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617, co. 1, c.p.c. il motivo di opposizione volto a fare valere la nullità dell'atto di precetto per l'assenza di requisiti di cui all'art. 480 c.p.c. mentre vadano qualificate quali opposizione all'esecuzione, ex art. 615, co. I,
c.p.c., le doglianze volte a far valere la carenza di legittimazione attiva e di titolarità della posizione creditoria in capo alla precettante nonché l'eccessività e infondatezza della pretesa creditoria.
5. Ed infatti, con riguardo all'eccepita nullità del precetto, si rileva che l'art. 480 c.p.c., rubricato
“Forma del precetto”, detta, al comma II, i requisiti formali essenziali dell'atto, prescritti a pena di nullità; in particolare, per quanto d'interesse, è richiesta l'indicazione “della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente”.
Al riguardo, preliminarmente, deve rilevarsi come la domanda, nella parte in cui riveste la forma di opposizione agli atti esecutivi, risulti ritualmente esperita secondo le prescrizioni di cui all'art. 617 co. 1 c.p.c., essendo stata proposta con atto di citazione e nel rispetto del termine di venti giorni, decorrenti, per l'opposizione avverso precetto, dalla data di notifica di questo. Dalla documentazione acquisita risulta in atti emerge, infatti, che il precetto è stato notificato a mezzo
PEC in data 12/10/2020, mentre l'opposizione è stata notificata, sempre a mezzo PEC, il
23/10/2020.
Nel caso di specie, come rilevato dall'opponente e per quanto emerge dagli atti prodotti da entrambe le parti in giudizio, l'atto di precetto è stato notificato senza essere accompagnato dal titolo esecutivo di riferimento (ovvero dal D.I. n. 1247/2010 del Tribunale di Nola) e, effettivamente, risulta carente dell'indicazione della data di notifica di quest'ultimo.
Sul punto, deve osservarsi che, in tema di vizi di nullità del precetto, determinati da carenze circa aspetti contenutistici e sostanziali dell'atto, è venuto affermandosi nella giurisprudenza di legittimità più recente un principio di stampo “sostanzialistico”, fondato sulla valorizzazione del c.d. principio di raggiungimento dello scopo, che si ricava dall'art. 156 co. 3 c.p.c., in forza del quale “la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.
Si è ritenuto, in particolare, di poter considerare ugualmente valido ed efficace l'atto di precetto, nonostante la mancata indicazione della data di notifica dell'ingiunzione su cui è fondato, qualora, a dispetto del vizio di difformità dallo schema legale, vi sia stato il raggiungimento dello scopo cui l'atto è destinato ed il debitore sia stato messo in condizione di individuare comunque il creditore, la somma azionata ed il titolo su cui si fonda la pretesa. Ciò in considerazione della natura e della funzione svolta dal precetto, che è un atto, di natura recettizia, non propriamente processuale, in quanto preliminare e prodromico del processo esecutivo, contenente la manifestazione di natura esplicita e solenne con cui il creditore evidenzia e avverte dell'intenzione di procedere all'esecuzione forzata in un breve termine, non minore di dieci giorni, così da consentire al debitore l'adempimento spontaneo dell'obbligazione, prevenendo così l'esecuzione stessa. Al fine di vagliare l'eccezione di nullità del precetto, è quindi necessario preliminarmente verificare l'eventuale carenza dei requisiti formali richiesti dalla Legge per la sua validità e, in caso di riscontrata mancanza di questi ultimi, valutare se tale omissione abbia impedito al debitore di sapere chi sia il creditore, quale sia il credito di cui chiede conto e quale il titolo che lo sorregge, non potendosi giungere a ritenere nullo un atto che ha sostanzialmente e compiutamente esplicato i propri effetti, raggiungendo lo scopo cui è destinato (cfr. Cass. Civ., sent. n. 1928/2020). Pertanto,
l'omessa o erronea indicazione degli elementi formali del precetto (ex art. 480 c. 2 c.p.c.) non ne determina automaticamente la nullità, se l'esigenza d'individuazione del titolo esecutivo risulti soddisfatta da altri elementi contenuti nel precetto stesso, quali: l'indicazione dell'autorità promanante, la data di emissione del decreto ingiuntivo, la data di notifica del precetto (cfr. Cass.
Civ., sent. n. 6536/1987).
5.1 Tanto premesso, e pur ritenendosi condivisibile l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, si ritiene che, nel caso in esame, la censura di nullità del precetto mossa dall'opponente appaia meritevole di accoglimento.
Al riguardo, innanzitutto, va chiarito che la previsione legale di nullità del precetto per il vizio di mancata indicazione della data di notifica del titolo esecutivo, se fatta separatamente, è il frutto di una valutazione preventiva ed astratta del legislatore circa la sussistenza, in tal caso, di un pregiudizio certo del diritto di difesa del debitore, “al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse di fondano” (Cass. Civ., ord. n. 1096/2021). Dunque, bisogna sottolineare che, se con la mancata notificazione del titolo si dà vita ad una invalidità “formale” del precetto, l'esigenza ad essa sottesa di regola non manca di avere un peso anche “sostanziale” in quanto non consente al debitore di effettuare le verifiche circa la fonte, la titolarità ed il quantum del diritto di credito esercitato con l'atto di precetto.
In particolare, nel caso in esame, il precetto notificato da risulta Controparte_2 espressamente fondato su decreto ingiuntivo: sul punto, giova rammentare che, nell'espropriazione forzata promossa in forza di ingiunzione esecutiva, il precetto deve contenere l'indicazione delle parti, della data di notifica del decreto ingiuntivo, nonché del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva, in quanto la completa identificazione del titolo sostituisce, in forza dell'art. 654 c.p.c., la notifica dello stesso, sicché, in assenza di tali indicazioni,
l'atto è viziato ex art. 480 c.p.c., producendosi una nullità equivalente a quella che colpisce il precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass.
Civ., ord. n. 31226/2019).
Dall'esame della documentazione prodotta dall' emerge che il precetto notificato Parte_1 dall'odierna opposta riporta esclusivamente – e lapidariamente – che “con titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo n. 1247/2010 provvisoriamente esecutivo, ad oggi la parte debitrice non ha provveduto a corrispondere alla parte istante il dovuto quantificato in € 624.512,48 […] e che pertanto si rende necessario procedere esecutivamente”. Si evidenzia pertanto come il precetto contenga un'indicazione assolutamente insufficiente ad individuare correttamente il titolo in forza del quale viene intimato il pagamento della somma richiesta, non essendo riportate nel precetto, non solo la data di notifica del titolo e l'Autorità Giudiziaria emanante, ma anche la data e gli estremi del provvedimento di concessione della sua provvisoria esecutività, se conferite successivamente (la
Cassazione ha precisato, peraltro, che la menzione del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà non si può evincere dall'indicazione di apposizione della formula esecutiva, e ciò per plurime ragioni:
1. si tratta di menzioni distintamente previste dal legislatore, sicché l'opposta conclusione si tradurrebbe in una interpretazione abrogante, come tale inammissibile;
2. le menzioni corrispondono a due diverse attività e garanzie per l'ingiunto: l'una, del giudice, che, dichiarando l'esecutorietà, attesta di aver verificato la regolarità della notificazione e il legale decorso dei termini per l'opposizione; l'altra, del cancelliere, che autorizza il richiedente legittimato all'utilizzo del documento contenente il titolo a fini coattivi, ovvero ad avvalersi, per quello, dell'organo esecutivo;
cfr. Cass. Civ., sent. n. 2093/2022).
Alla luce di quanto precede, si ritiene quindi che il vizio dell'atto di precetto opposto in questa sede, quanto alla omessa indicazione della data di notifica del titolo esecutivo ed alla mancata prova di effettiva avvenuta notifica di quest'ultimo, sia di gravità tale da non renderlo idoneo a conseguire il proprio scopo. Ne consegue che l'atto di precetto opposto va dichiarato radicalmente nullo.
6. Quanto sopra detto sarebbe sufficiente a determinare l'accoglimento dell'opposizione.
Al fine di una compiuta disamina della domanda attorea, anche con riguardo alla invocata condanna ex art. 96 co. 1 c.p.c., si ritiene tuttavia opportuno esaminare anche il successivo motivo di censura
(da qualificarsi come opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c.), stante l'evidente difetto di titolarità attiva della situazione giuridica azionata e della legittimazione attiva della precettante,
Controparte_2
Ed infatti, come risulta inequivocabilmente dalla visura della Organizzazione_1
di Firenze relativa alla P. IV , la
[...] Controparte_2 P.IV_2 società precettante risulta “cancellata in data 17/12/2013 con data domanda 16/12/2013. Causale: fusione mediante incorporazione in altra società – la fusione avrà effetto dal 31 dicembre 2013 ai sensi dell'art. 2504 del c.c. secondo comma […] Fusione mediante incorporazione in:
(cfr. all. 2 di parte opponente, pag. 4). Controparte_4
L'anno successivo, la procedeva a sua volta alla fusione per incorporazione Controparte_4 in con effetto dal primo luglio 2014. Tale circostanza, dedotta e provata in Controparte_5 via documentale dall'opponente, non è stata peraltro contestata dall'opposta, né dall'interventore
, che si sono limitati a sostenere che la fusione per incorporazione non determini Controparte_5
l'estinzione del soggetto incorporato, ma “soltanto” la prosecuzione di tutti i rapporti di questo in capo alla società incorporante, venendo pertanto in rilievo una mera vicenda modificativa.
Sul punto, deve osservarsi che, successivamente all'entrata in vigore della riforma del diritto societario (D.Lgs. n. 6/2003), la nuova formulazione dell'art. 2504 bis c.c., da cui è stato espunto ogni riferimento esplicito all'estinzione della società oggetto di incorporazione, ha dato la stura ad un filone interpretativo secondo cui, in tali ipotesi, la vicenda non determina l'estinzione della società incorporata, ma realizza una sorta di unificazione attraverso l'integrazione reciproca delle società che partecipano alla medesima fusione. Questo fenomeno si tradurrebbe, pertanto, in una vicenda evolutiva-modificativa dello stesso soggetto giuridico, il quale conserverebbe la propria identità pur assumendo un assetto organizzativo del tutto nuovo;
con esclusione, pertanto, dell'effetto successorio ed estintivo.
La successiva evoluzione giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. n. 21970/2021), condivisa da chi scrive, ha portato ad approfondire gli effetti della fusione, allontanandosi in buona parte dal citato orientamento iniziale, le cui conclusioni sono apparse contrastanti con il tenore letterale del nuovo art. 2504 bis c.c., il quale (pur espungendo il riferimento testuale all'estinzione) stabilisce che tutti i rapporti, sia sostanziali sia processuali, proseguono in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione: l'opzione per la “prosecuzione” dei rapporti sembrerebbe, più propriamente, indicare che ne è cambiato il titolare, sebbene l'oggettivo rapporto resti il medesimo. A seguito dell'incorporazione, dunque, ogni rapporto giuridico, attivo e passivo, viene imputato ad un soggetto giuridico diverso da quello originario (un vero e proprio “successore”), ossia la società incorporante, mentre la società incorporata viene cancellata dal registro delle imprese. Sul punto, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno infatti precisato che “è perfettamente condivisibile
l'idea che l'espressione "proseguendo in tutti i rapporti" non autorizzi a ritenere che il soggetto incorporato non sia estinto;
ed, anzi, in forza del diritto positivo, in particolare processuale, è proprio il contrario, laddove la norma del codice di rito sancisce che "il processo è proseguito" ad opera o nei confronti di chi ha assunto tutti i rapporti della parte venuta meno: il quale, nell'usuale linguaggio giuridico, viene denominato successore universale” (Cass. Civ. S.U., sent. n.
21970/2021).
Pertanto, se è vero che la fusione determina un fenomeno di “concentrazione giuridica ed economica” dal quale consegue che i rapporti giuridici, attivi e passivi, di cui era titolare la società incorporata o fusa, siano imputati ad un diverso soggetto giuridico, ovvero alla società incorporante o risultante dalla fusione, la conseguenza logico – giuridica di tale assunto è proprio che ogni rapporto giuridico, attivo e passivo, è imputato ad un soggetto giuridico diverso da quello originario, ossia la società incorporante, mentre la società incorporata viene cancellata dal registro delle imprese. Nelle parole delle Sezioni Unite, invero, “se tutti i rapporti passano ad altro soggetto, con cancellazione dal registro delle imprese, quello primigenio non li conserva, ma si estingue. Se, quanto ai rapporti giuridici, provvede l'art. 2504-bis c.c., chiarendo che essi proseguono tutti in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione, quale successore per legge esplicitamente identificato, si ha, nel contempo, che le persone fisiche (soci, esponenti aziendali, dipendenti) perdono il loro ruolo originario (derivando la loro sorte dal progetto di fusione) e le persone giuridiche - diverse dalla incorporante o risultante dalla fusione - si estinguono. Cessano, infatti, per la società incorporata, la sede sociale, la denominazione, gli organi amministrativi e di controllo, il capitale nominale, le azioni o quote che lo rappresentano, e così via;
in una parola, la primigenia organizzazione di dissolve e nessuna situazione soggettiva residua”. A riprova di ciò, d'altronde, la parte opponente ha documentato che la società Controparte_2
è stata cancellata dal registro delle imprese tenuto dalla : la cancellazione di una
[...] Org_2 società di persone dal registro delle imprese, pur avendo natura dichiarativa, ne implica l'estinzione immediata (Cass. Civ. S.U., sent., n. 6071/2013; Cass. Civ., sent. 1677/2012), con l'inevitabile conseguenza che le società fuse o incorporate non restano soggetti del mercato e, pertanto, non possono legittimamente proporre cause civili né esercitare diritti.
Dal che consegue che l'azione pre-esecutiva promossa dalla società opposta Controparte_2 dopo la cancellazione (avvenuta con effetti decorrenti dal 31/12/2013), mediante la notifica
[...] dell'atto di precetto (in data 12/1072020), è da considerarsi nulla in quanto, di fatto, proveniente da un soggetto giuridico inesistente: essendosi estinto il soggetto in favore del quale era stato pronunciato il titolo monitorio, il precetto non avrebbe potuto essere validamente intimato da quello stesso soggetto, ormai inesistente.
Né si comprende, per le medesime ragioni, come la abbia potuto costituirsi Controparte_2 nel presente giudizio, sussistendo esclusivamente la legittimazione attiva dell'incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei diritti originariamente appartenenti alla società incorporata e la sua legittimazione passiva a subire e difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla società incorporata, mentre quest'ultima, non possedendo più la propria soggettività a seguito della fusione e della cancellazione dal registro delle imprese, neppure vanta una propria autonoma legittimazione processuale attiva e passiva. Il precetto emanato in nome e per conto della soggetto estinto dal 2013, è Controparte_2 pertanto radicalmente nullo.
7. Deve considerarsi, infine, la posizione di , intervenuta nel giudizio “in Controparte_5 sostituzione” (cfr. atto di intervento) di . Controparte_2
Al riguardo, si rileva che appare il corretto legittimato passivo della domanda attorea. Come CP_3 sopra detto, infatti, la fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati. La successione universale, come vicenda giuridica, ben si attaglia invero anche a quella fra enti, avente ad oggetto un patrimonio unitariamente considerato e non soltanto gli elementi che lo compongono.
Tale soluzione avrebbe giustificato l'applicazione del combinato disposto degli artt. 110 c.p.c. e
2504 bis c.c. (nella parte in cui quest'ultimo prevede la prosecuzione in capo all'incorporante dei rapporti “anche” processuali). Nel caso in esame, tuttavia, poiché sia quando il precetto è stato notificato (in data 12/10/2020) sia quando è stato opposto (in data 23/10/2020), la società creditrice era estinta già da tempo (ovvero con effetti dal 31/12/2013), si ritiene che Controparte_2
l'intervento spiegato da non sia idoneo a sanare, ex post, l'azione pre-esecutiva Controparte_5 intrapresa dalla mediante la notifica dell'atto di precetto opposto. Controparte_2
Considerando, tuttavia, che l'interventore ha fato proprie, nel presente giudizio, tutte le difese e le conclusioni proposte dall'opposta , si ritiene di poter individuare in Controparte_2 [...]
il soggetto su cui “riversare” gli effetti della soccombenza della (inesistente) CP_5 [...]
, stante il pieno accoglimento dell'opposizione. CP_2
8. Alla luce di tutto quanto precede, e assorbita ogni altra questione, si ritiene che l'opposizione Parte proposta dalla vada accolta. Pt_1
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano, come di seguito esposto, applicando i valori di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. n.147/2022, sulla base dei seguenti parametri: cause di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della causa da € 1.000.000,01 ad € 2.000.000,00 (in considerazione dell'importo precettato, pari ad € 1.108.187,55), con applicazione dei valori medi, non rinvenendosi ragione per discostarsi dagli stessi, applicati per tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria (che non ha avuto luogo neanche mediante lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI, c.p.c.), per un totale pari a € 20.357,00, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovuti, oltre esborsi pari ad € 195,00 (di cui C.U. pari a € 168,00 e marca da bollo pari a € 27,00).
9. Deve valutarsi, da ultimo, il profilo della responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., domandata dall'opponente . Parte_1
Occorre rilevare, al riguardo, che la temerarietà dell'azione va ravvisata nella condotta della parte, totalmente soccombente all'esito del giudizio, che abbia agito nella coscienza dell'infondatezza della sua pretesa o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (ex multis, Cass. Civ. sent. n. 1619/1998).
È altrettanto noto che, in tema di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c., la relativa liquidazione può essere compiuta anche con il ricorso alla valutazione equitativa, come previsto dall'art. 1226 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c., rientrando tale tipo di responsabilità aggravata nel genus della responsabilità extracontrattuale).
Nel caso in esame, avuto riguardo alla posizione di (come precisato dall'opponente con le CP_3 proprie memorie conclusionali), vi sono due profili da valutare. In primo luogo, come detto, essa ha spiegato intervento in adesione alle difese di , Controparte_2 comunque direttamente riferibili, in ultima analisi, alla stessa (che incorporava nel 2014 la CP_3
, a sua volta incorporante la ), con ciò sostenendo la validità di un CP_4 Controparte_2 precetto emesso da una società estinta, al tempo di emissione del precetto, da circa 7 anni. La gravità dell'invalidità dell'atto di precetto basta a ritenere sussistente quanto meno la colpa grave nel resistere in giudizio in adesione alla posizione della società opposta . Controparte_2
In secondo luogo, si rileva che è intervenuta spontaneamente in giudizio (in data 01/02/2022) CP_3 dopo essersi già spogliata del credito in virtù del quale era stato richiesto, nel 2010, il provvedimento monitorio alla base dell'atto di precetto opposto.
Sul punto, infatti, l'opponente ha prodotto, in corso di giudizio, il contratto del 18/11/2021 (per
Notar Registrato a in data 25/11/2021 al numero 24165) con cui Persona_2 Org_3
risolveva gli effetti della cessione di crediti intervenuta originariamente tra la Controparte_5 [...]
e la crediti su cui poi Parte_2 Controparte_2 quest'ultima società ha fondato il ricorso per decreto ingiuntivo, che ha dato la stura a tutta la vicenda oggetto di causa.
A seguito delle due fusioni intervenute nel 2013 e nel 2014, il soggetto titolare di tali crediti diveniva infatti ma, con la risoluzione del primigenio contratto di cessione (cfr. all. Controparte_5
Parte 2 depositato dall'opponente in data 06.07.2022), avventa in data 18/11/2021, la tornava nella disponibilità esclusiva dei crediti oggetto del decreto ingiuntivo n. 1247/2010, reclamati con il precetto opposto in questa sede. Successivamente, in data 25.11.2021, la suddetta risoluzione del
Parte contratto di cessione dei crediti in massa, intervenuta tra e , veniva notificata anche CP_3
Parte all'opponente in qualità di debitore “ceduto”, ad opera del Notaio come da Per_2
Parte comunicazione in atti. La ne diveniva così consapevole e lo rappresentava nel presente giudizio.
A riprova della mancanza di titolarità del credito oggetto di causa in capo ad Controparte_6 all'atto del suo intervenuto, la parte opponente, in data 20/02/2023, ha altresì depositato, ad Parte abundantiam, la “Nota protocollo in entrata n. 19279 del 30.01.2023”, contenente la Parte comunicazione di diffida e messa in mora ad istanza proprio della , la quale, affermando di essere “l'unica titolare dei crediti sopra indicati” (cfr. pag.3), chiedeva il pagamento dei crediti non ancora incassati portati dal decreto ingiuntivo n. 1247/2010, rientrati nella titolarità della
[...]
a seguito dell'atto di retrocessione del credito intervenuto con , succeduta Pt_2 Controparte_5 alla . Controparte_2
Sul punto, né né tantomeno hanno preso posizione alcuna (cessando anzi di CP_3 Controparte_2 comparire in giudizio all'udienza di precisazione delle conclusioni ed omettendo il deposito delle comparse conclusionali).
Per quanto sopra esposto, appare chiaro, pertanto, che , avendo spiegato atto di Controparte_5 intervento in data 01/02/2022, e dunque quando si era già spogliata del credito intimato, abbia resistito nel presente giudizio in mala fede, conscia di non essere più titolare della pretesa.
Ricorre, altresì, nel caso di specie, il requisito della totale soccombenza dell'opponente.
Tanto basta a riconoscere che ha agito e resistito, per tutta la durata del processo, Controparte_5 quantomeno con colpa grave, giustificandosi pertanto la condanna al pagamento di un'ulteriore somma nei confronti della controparte a titolo di risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. Parte In accoglimento della domanda ex art 96, co. I, c.p.c. avanzata dall'opponente si ritiene pertanto equo stimare il pregiudizio da quest'ultima subito, in conseguenza della necessità di instaurare un'azione processuale per difendersi dalle avverse pretese creditorie, nella somma pari ad
€ 6.107,10, corrispondente al 30% dell'importo riconosciuto a titolo di compenso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'opposizione;
2. condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti della Controparte_5 [...]
, che quantifica in € 195,00 per esborsi, € 20.357,00 per compensi oltre CP_1 spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per Legge.;
3. condanna altresì al pagamento, nei confronti di Controparte_5 CP_1
, dell'ulteriore somma di € 6.107,10 a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
[...]
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 27/03/2024.
Il Giudice
Anita Carughi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in primo grado al n. R.G. 5309/2020 promossa da
, P.IV N. , in persona del l.r.p.t.; Parte_1 P.IV_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti per Notar di Maio Rep. Nr. 6393, Racc. Per_1 nr. 4123, Registrata in Napoli il 30.07.2020 al nr. 12684 Serie 1T, allegata all'atto di citazione, dagli avv.ti Anna Ambra (C.F. ) e Patrizio Cesarano (C.F. C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale dell' C.F._2 CP_1
alla Piazza Cesaro, 27 in Torre Annunziata (NA);
[...]
ATTRICE OPPONENTE
contro
P.IV: , in persona del l.p.r.t.; Controparte_2 P.IV_2 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso per D.I. ed espressamente conferita anche per la fase esecutiva, dall'avv. Maria Giordano (C.F. , presso la C.F._3 quale elettivamente domicilia in TT (NA) alla via Piazza, n. 17, che la rappresenta e difende;
CONVENUTA OPPOSTA
nonché contro
C.F. in persona del l.p.r.t., con sede in Torino, alla Controparte_3 P.IV_3
Piazza San Carlo n. 156; rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di intervento, dall'avv. Maria Giordano (C.F.
, con cui elettivamente domicilia in TT (NA), alla via Piazza n. 18; C.F._3
TERZA INTERVENUTA
Oggetto: opposizione a precetto ex artt. 615, co. I, e 617, co. I, c.p.c. CONCLUSIONI
PER : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, sulla scorta delle motivazioni esposte, previo rigetto di ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così statuire:
In via preliminare:
- Concedersi, anche inaudita altera parte e, prima, dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva del Decreto ingiuntivo n. 1247/2010 stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato all'opponente.
Nel merito:
- Accertare i vizi di nullità del precetto in quanto mancante degli elementi previsti ai sensi dell'art.
480 c.p.c. e per l'effetto, dichiararlo invalido e quindi nullo;
- Accertare altresì la carenza di legittimazione e titolarità della a procedere Controparte_2 all'esecuzione forzata a cui il Precetto è preordinato nonché l'infondatezza della pretesa pronunciando la nullità, illegittimità, infondatezza, inammissibilità ed improponibilità dell'atto di precetto e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;
- Condannare altresì l'istante precettante alla refusione delle spese legali con dispositivo di liquidazione degli oneri riflessi, in luogo di IV e CPA, a carico della parte soccombente, in favore dell'Amministrazione intimata, qualora difesa – come nel caso di specie – da avvocati iscritti all'Albo speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici”;
PER Controparte_2
“Consegue che:
-la fusione non genera alcun mutamento nella titolarità dei rapporti giuridici anche se posti in essere prima della fusione, restando la sostituzione nella titolarità dei rapporti pregressi limitata ai soli rapporti che in precedenza facevano capo alle società incorporate;
-l'originaria società intervenuta nel processo esecutivo, essendo sempre società incorporante, non può ritenersi estinta, con la conseguente validità della procura alle liti da questa rilasciata al legale costituito.
Ci si oppone altresì alla richiesta di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo 1427/2010 non ricorrendo gravi motivi e della richiesta di risarcimento del danno, richiesta pretestuosa e quindi priva di fondamento”;
PER Controparte_3
“Dichiara di volersi costituire volontariamente nel giudizio rg 5309/2020 in sostituzione del Centro
spa, di fare proprie tutte le difese gia' proposte in atti e chiede il rigetto dell'opposizione CP_2
a precetto con vittoria di diritti e spese, con attribuzione”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di precetto notificato in data 12/10/2020, la società intimava Controparte_2 all' il pagamento della somma complessiva di € 1.108.187,55, di cui € 624.512,48 a Parte_1 titolo di sorta capitale sulla scorta del Decreto Ingiuntivo n. 1247/2010, emesso dal Tribunale di Nola in data 21.10.2010; € 479.727,39 a titolo di interessi moratori;
ed € 3.947,48 per spese legali più competenze di precetto, oltre a spese di notifica ed imposta di registro.
Con atto di citazione notificato in data 23/10/2020, l'intimata, , proponeva Parte_1 opposizione avverso il suddetto atto di precetto, sulla scorta dei seguenti motivi:
(i) la nullità del precetto perché privo degli elementi prescritti a pena di nullità dall'art. 480, comma 2, c.p.c., non recando alcuna menzione della data di notifica, dell'autorità emittente il Decreto Ingiuntivo n. 1247/2010, dell'eventuale giudizio oppositivo, del provvedimento che ne ha disposto la provvisoria esecutorietà e dell'apposizione della formula di esecutiva;
(ii) la carenza di legittimazione attiva e di titolarità della posizione creditoria in capo alla precettante, in quanto società estinta a seguito di fusione per incorporazione avvenuta in data 17/12/2013 (con effetto dal 31/12/2013), e dunque ben prima della notifica dell'atto di precetto;
(iii) l'eccessività e infondatezza della pretesa creditoria, atteso che la Società procedente ha provveduto a precettare somme ultronee rispetto a quelle sorrette dal decreto provvisoriamente esecutivo (quali interessi moratori per € 479.727,39 e spese legali per
€ 3.947,48, nonché spese di notifica ed imposta di registro da liquidarsi). Chiedeva pertanto, previa sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del precetto, dichiararsi nullo e comunque infondato il precetto notificato dall'opposta società, con condanna di quest'ultima ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e vittoria di spese di lite.
1.1 Con decreto del 18/03/2021, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione inaudita altera parte e fissava l'udienza di comparizione delle parti per il 01/07/2021, onerando l'opponente della notifica dell'opposizione e del decreto medesimo alla controparte.
2. Si costituiva tardivamente, seppur regolarmente citata, la eccependo: (i) Controparte_2 la validità sostanziale del precetto, permettendo il tenore di questo di individuare gli elementi essenziali della pretesa;
(ii) la sussistenza della propria legittimazione attiva, comportando la fusione per incorporazione esclusivamente un fenomeno di modificazione dell'assetto societario, senza la nascita di un nuovo e distinto soggetto giuridico e senza l'estinzione della società incorporata. Si opponeva quindi alla concessione della sospensiva invocata dall'opponente. 2.2 In data 01/02/2022, si costituiva l'interventore volontario precisando Controparte_3 che, nel corso del giudizio con RG 7554/2010 innanzi al Tribunale di Nola, di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1247/2010 (azionato quale titolo esecutivo con il precetto opposto), la
[...] aveva proceduto a fusione per incorporazione nella società Controparte_2 Controparte_4
e, successivamente, anche quest'ultima si era fusa per incorporazione proprio nella società
[...]
che interveniva quindi nel presente giudizio “in sostituzione del Controparte_5 Controparte_2
(cfr. atto di intervento), facendo proprie le difese e le richieste di quest'ultima.
[...]
3. La causa, istruita a mezzo di produzione documentale, in data 20/02/2023 transitava sul ruolo del giudice scrivente che, all'udienza cartolare ex art, 127 ter c.p.c. del 29/06/2023, la tratteneva in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dal 15.09.2023, per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
⁎⁎⁎⁎⁎ L'opposizione è fondata e merita accoglimento, per le ragioni che si vanno ad esporre.
4. Preliminarmente, occorre soffermarsi sulla qualificazione giuridica della domanda, che si presenta di natura composita. Secondo un principio ampiamente consolidato, infatti, compete esclusivamente al giudice adito la qualificazione giuridica della domanda, previa valutazione delle contestazioni sottoposte al suo esame, e senza essere in ciò vincolato alla prospettazione operata dal ricorrente. A tal fine, nelle opposizioni esecutive occorre fare riferimento alla “causa petendi” ed al "petitum" che, nell'opposizione all'esecuzione, investono l'“an” e il “quantum” della esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi, investono il "quomodo", vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva (cfr., ex multis, Cass. Civ., sent.
n. 13381/2017; Cass. Civ., sent. n. 3404/2004; Trib. di Napoli, sent. n. 2010/2014).
Ciò posto, si ritiene che abbia natura di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617, co. 1, c.p.c. il motivo di opposizione volto a fare valere la nullità dell'atto di precetto per l'assenza di requisiti di cui all'art. 480 c.p.c. mentre vadano qualificate quali opposizione all'esecuzione, ex art. 615, co. I,
c.p.c., le doglianze volte a far valere la carenza di legittimazione attiva e di titolarità della posizione creditoria in capo alla precettante nonché l'eccessività e infondatezza della pretesa creditoria.
5. Ed infatti, con riguardo all'eccepita nullità del precetto, si rileva che l'art. 480 c.p.c., rubricato
“Forma del precetto”, detta, al comma II, i requisiti formali essenziali dell'atto, prescritti a pena di nullità; in particolare, per quanto d'interesse, è richiesta l'indicazione “della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente”.
Al riguardo, preliminarmente, deve rilevarsi come la domanda, nella parte in cui riveste la forma di opposizione agli atti esecutivi, risulti ritualmente esperita secondo le prescrizioni di cui all'art. 617 co. 1 c.p.c., essendo stata proposta con atto di citazione e nel rispetto del termine di venti giorni, decorrenti, per l'opposizione avverso precetto, dalla data di notifica di questo. Dalla documentazione acquisita risulta in atti emerge, infatti, che il precetto è stato notificato a mezzo
PEC in data 12/10/2020, mentre l'opposizione è stata notificata, sempre a mezzo PEC, il
23/10/2020.
Nel caso di specie, come rilevato dall'opponente e per quanto emerge dagli atti prodotti da entrambe le parti in giudizio, l'atto di precetto è stato notificato senza essere accompagnato dal titolo esecutivo di riferimento (ovvero dal D.I. n. 1247/2010 del Tribunale di Nola) e, effettivamente, risulta carente dell'indicazione della data di notifica di quest'ultimo.
Sul punto, deve osservarsi che, in tema di vizi di nullità del precetto, determinati da carenze circa aspetti contenutistici e sostanziali dell'atto, è venuto affermandosi nella giurisprudenza di legittimità più recente un principio di stampo “sostanzialistico”, fondato sulla valorizzazione del c.d. principio di raggiungimento dello scopo, che si ricava dall'art. 156 co. 3 c.p.c., in forza del quale “la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.
Si è ritenuto, in particolare, di poter considerare ugualmente valido ed efficace l'atto di precetto, nonostante la mancata indicazione della data di notifica dell'ingiunzione su cui è fondato, qualora, a dispetto del vizio di difformità dallo schema legale, vi sia stato il raggiungimento dello scopo cui l'atto è destinato ed il debitore sia stato messo in condizione di individuare comunque il creditore, la somma azionata ed il titolo su cui si fonda la pretesa. Ciò in considerazione della natura e della funzione svolta dal precetto, che è un atto, di natura recettizia, non propriamente processuale, in quanto preliminare e prodromico del processo esecutivo, contenente la manifestazione di natura esplicita e solenne con cui il creditore evidenzia e avverte dell'intenzione di procedere all'esecuzione forzata in un breve termine, non minore di dieci giorni, così da consentire al debitore l'adempimento spontaneo dell'obbligazione, prevenendo così l'esecuzione stessa. Al fine di vagliare l'eccezione di nullità del precetto, è quindi necessario preliminarmente verificare l'eventuale carenza dei requisiti formali richiesti dalla Legge per la sua validità e, in caso di riscontrata mancanza di questi ultimi, valutare se tale omissione abbia impedito al debitore di sapere chi sia il creditore, quale sia il credito di cui chiede conto e quale il titolo che lo sorregge, non potendosi giungere a ritenere nullo un atto che ha sostanzialmente e compiutamente esplicato i propri effetti, raggiungendo lo scopo cui è destinato (cfr. Cass. Civ., sent. n. 1928/2020). Pertanto,
l'omessa o erronea indicazione degli elementi formali del precetto (ex art. 480 c. 2 c.p.c.) non ne determina automaticamente la nullità, se l'esigenza d'individuazione del titolo esecutivo risulti soddisfatta da altri elementi contenuti nel precetto stesso, quali: l'indicazione dell'autorità promanante, la data di emissione del decreto ingiuntivo, la data di notifica del precetto (cfr. Cass.
Civ., sent. n. 6536/1987).
5.1 Tanto premesso, e pur ritenendosi condivisibile l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, si ritiene che, nel caso in esame, la censura di nullità del precetto mossa dall'opponente appaia meritevole di accoglimento.
Al riguardo, innanzitutto, va chiarito che la previsione legale di nullità del precetto per il vizio di mancata indicazione della data di notifica del titolo esecutivo, se fatta separatamente, è il frutto di una valutazione preventiva ed astratta del legislatore circa la sussistenza, in tal caso, di un pregiudizio certo del diritto di difesa del debitore, “al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse di fondano” (Cass. Civ., ord. n. 1096/2021). Dunque, bisogna sottolineare che, se con la mancata notificazione del titolo si dà vita ad una invalidità “formale” del precetto, l'esigenza ad essa sottesa di regola non manca di avere un peso anche “sostanziale” in quanto non consente al debitore di effettuare le verifiche circa la fonte, la titolarità ed il quantum del diritto di credito esercitato con l'atto di precetto.
In particolare, nel caso in esame, il precetto notificato da risulta Controparte_2 espressamente fondato su decreto ingiuntivo: sul punto, giova rammentare che, nell'espropriazione forzata promossa in forza di ingiunzione esecutiva, il precetto deve contenere l'indicazione delle parti, della data di notifica del decreto ingiuntivo, nonché del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva, in quanto la completa identificazione del titolo sostituisce, in forza dell'art. 654 c.p.c., la notifica dello stesso, sicché, in assenza di tali indicazioni,
l'atto è viziato ex art. 480 c.p.c., producendosi una nullità equivalente a quella che colpisce il precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass.
Civ., ord. n. 31226/2019).
Dall'esame della documentazione prodotta dall' emerge che il precetto notificato Parte_1 dall'odierna opposta riporta esclusivamente – e lapidariamente – che “con titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo n. 1247/2010 provvisoriamente esecutivo, ad oggi la parte debitrice non ha provveduto a corrispondere alla parte istante il dovuto quantificato in € 624.512,48 […] e che pertanto si rende necessario procedere esecutivamente”. Si evidenzia pertanto come il precetto contenga un'indicazione assolutamente insufficiente ad individuare correttamente il titolo in forza del quale viene intimato il pagamento della somma richiesta, non essendo riportate nel precetto, non solo la data di notifica del titolo e l'Autorità Giudiziaria emanante, ma anche la data e gli estremi del provvedimento di concessione della sua provvisoria esecutività, se conferite successivamente (la
Cassazione ha precisato, peraltro, che la menzione del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà non si può evincere dall'indicazione di apposizione della formula esecutiva, e ciò per plurime ragioni:
1. si tratta di menzioni distintamente previste dal legislatore, sicché l'opposta conclusione si tradurrebbe in una interpretazione abrogante, come tale inammissibile;
2. le menzioni corrispondono a due diverse attività e garanzie per l'ingiunto: l'una, del giudice, che, dichiarando l'esecutorietà, attesta di aver verificato la regolarità della notificazione e il legale decorso dei termini per l'opposizione; l'altra, del cancelliere, che autorizza il richiedente legittimato all'utilizzo del documento contenente il titolo a fini coattivi, ovvero ad avvalersi, per quello, dell'organo esecutivo;
cfr. Cass. Civ., sent. n. 2093/2022).
Alla luce di quanto precede, si ritiene quindi che il vizio dell'atto di precetto opposto in questa sede, quanto alla omessa indicazione della data di notifica del titolo esecutivo ed alla mancata prova di effettiva avvenuta notifica di quest'ultimo, sia di gravità tale da non renderlo idoneo a conseguire il proprio scopo. Ne consegue che l'atto di precetto opposto va dichiarato radicalmente nullo.
6. Quanto sopra detto sarebbe sufficiente a determinare l'accoglimento dell'opposizione.
Al fine di una compiuta disamina della domanda attorea, anche con riguardo alla invocata condanna ex art. 96 co. 1 c.p.c., si ritiene tuttavia opportuno esaminare anche il successivo motivo di censura
(da qualificarsi come opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c.), stante l'evidente difetto di titolarità attiva della situazione giuridica azionata e della legittimazione attiva della precettante,
Controparte_2
Ed infatti, come risulta inequivocabilmente dalla visura della Organizzazione_1
di Firenze relativa alla P. IV , la
[...] Controparte_2 P.IV_2 società precettante risulta “cancellata in data 17/12/2013 con data domanda 16/12/2013. Causale: fusione mediante incorporazione in altra società – la fusione avrà effetto dal 31 dicembre 2013 ai sensi dell'art. 2504 del c.c. secondo comma […] Fusione mediante incorporazione in:
(cfr. all. 2 di parte opponente, pag. 4). Controparte_4
L'anno successivo, la procedeva a sua volta alla fusione per incorporazione Controparte_4 in con effetto dal primo luglio 2014. Tale circostanza, dedotta e provata in Controparte_5 via documentale dall'opponente, non è stata peraltro contestata dall'opposta, né dall'interventore
, che si sono limitati a sostenere che la fusione per incorporazione non determini Controparte_5
l'estinzione del soggetto incorporato, ma “soltanto” la prosecuzione di tutti i rapporti di questo in capo alla società incorporante, venendo pertanto in rilievo una mera vicenda modificativa.
Sul punto, deve osservarsi che, successivamente all'entrata in vigore della riforma del diritto societario (D.Lgs. n. 6/2003), la nuova formulazione dell'art. 2504 bis c.c., da cui è stato espunto ogni riferimento esplicito all'estinzione della società oggetto di incorporazione, ha dato la stura ad un filone interpretativo secondo cui, in tali ipotesi, la vicenda non determina l'estinzione della società incorporata, ma realizza una sorta di unificazione attraverso l'integrazione reciproca delle società che partecipano alla medesima fusione. Questo fenomeno si tradurrebbe, pertanto, in una vicenda evolutiva-modificativa dello stesso soggetto giuridico, il quale conserverebbe la propria identità pur assumendo un assetto organizzativo del tutto nuovo;
con esclusione, pertanto, dell'effetto successorio ed estintivo.
La successiva evoluzione giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. n. 21970/2021), condivisa da chi scrive, ha portato ad approfondire gli effetti della fusione, allontanandosi in buona parte dal citato orientamento iniziale, le cui conclusioni sono apparse contrastanti con il tenore letterale del nuovo art. 2504 bis c.c., il quale (pur espungendo il riferimento testuale all'estinzione) stabilisce che tutti i rapporti, sia sostanziali sia processuali, proseguono in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione: l'opzione per la “prosecuzione” dei rapporti sembrerebbe, più propriamente, indicare che ne è cambiato il titolare, sebbene l'oggettivo rapporto resti il medesimo. A seguito dell'incorporazione, dunque, ogni rapporto giuridico, attivo e passivo, viene imputato ad un soggetto giuridico diverso da quello originario (un vero e proprio “successore”), ossia la società incorporante, mentre la società incorporata viene cancellata dal registro delle imprese. Sul punto, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno infatti precisato che “è perfettamente condivisibile
l'idea che l'espressione "proseguendo in tutti i rapporti" non autorizzi a ritenere che il soggetto incorporato non sia estinto;
ed, anzi, in forza del diritto positivo, in particolare processuale, è proprio il contrario, laddove la norma del codice di rito sancisce che "il processo è proseguito" ad opera o nei confronti di chi ha assunto tutti i rapporti della parte venuta meno: il quale, nell'usuale linguaggio giuridico, viene denominato successore universale” (Cass. Civ. S.U., sent. n.
21970/2021).
Pertanto, se è vero che la fusione determina un fenomeno di “concentrazione giuridica ed economica” dal quale consegue che i rapporti giuridici, attivi e passivi, di cui era titolare la società incorporata o fusa, siano imputati ad un diverso soggetto giuridico, ovvero alla società incorporante o risultante dalla fusione, la conseguenza logico – giuridica di tale assunto è proprio che ogni rapporto giuridico, attivo e passivo, è imputato ad un soggetto giuridico diverso da quello originario, ossia la società incorporante, mentre la società incorporata viene cancellata dal registro delle imprese. Nelle parole delle Sezioni Unite, invero, “se tutti i rapporti passano ad altro soggetto, con cancellazione dal registro delle imprese, quello primigenio non li conserva, ma si estingue. Se, quanto ai rapporti giuridici, provvede l'art. 2504-bis c.c., chiarendo che essi proseguono tutti in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione, quale successore per legge esplicitamente identificato, si ha, nel contempo, che le persone fisiche (soci, esponenti aziendali, dipendenti) perdono il loro ruolo originario (derivando la loro sorte dal progetto di fusione) e le persone giuridiche - diverse dalla incorporante o risultante dalla fusione - si estinguono. Cessano, infatti, per la società incorporata, la sede sociale, la denominazione, gli organi amministrativi e di controllo, il capitale nominale, le azioni o quote che lo rappresentano, e così via;
in una parola, la primigenia organizzazione di dissolve e nessuna situazione soggettiva residua”. A riprova di ciò, d'altronde, la parte opponente ha documentato che la società Controparte_2
è stata cancellata dal registro delle imprese tenuto dalla : la cancellazione di una
[...] Org_2 società di persone dal registro delle imprese, pur avendo natura dichiarativa, ne implica l'estinzione immediata (Cass. Civ. S.U., sent., n. 6071/2013; Cass. Civ., sent. 1677/2012), con l'inevitabile conseguenza che le società fuse o incorporate non restano soggetti del mercato e, pertanto, non possono legittimamente proporre cause civili né esercitare diritti.
Dal che consegue che l'azione pre-esecutiva promossa dalla società opposta Controparte_2 dopo la cancellazione (avvenuta con effetti decorrenti dal 31/12/2013), mediante la notifica
[...] dell'atto di precetto (in data 12/1072020), è da considerarsi nulla in quanto, di fatto, proveniente da un soggetto giuridico inesistente: essendosi estinto il soggetto in favore del quale era stato pronunciato il titolo monitorio, il precetto non avrebbe potuto essere validamente intimato da quello stesso soggetto, ormai inesistente.
Né si comprende, per le medesime ragioni, come la abbia potuto costituirsi Controparte_2 nel presente giudizio, sussistendo esclusivamente la legittimazione attiva dell'incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei diritti originariamente appartenenti alla società incorporata e la sua legittimazione passiva a subire e difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla società incorporata, mentre quest'ultima, non possedendo più la propria soggettività a seguito della fusione e della cancellazione dal registro delle imprese, neppure vanta una propria autonoma legittimazione processuale attiva e passiva. Il precetto emanato in nome e per conto della soggetto estinto dal 2013, è Controparte_2 pertanto radicalmente nullo.
7. Deve considerarsi, infine, la posizione di , intervenuta nel giudizio “in Controparte_5 sostituzione” (cfr. atto di intervento) di . Controparte_2
Al riguardo, si rileva che appare il corretto legittimato passivo della domanda attorea. Come CP_3 sopra detto, infatti, la fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati. La successione universale, come vicenda giuridica, ben si attaglia invero anche a quella fra enti, avente ad oggetto un patrimonio unitariamente considerato e non soltanto gli elementi che lo compongono.
Tale soluzione avrebbe giustificato l'applicazione del combinato disposto degli artt. 110 c.p.c. e
2504 bis c.c. (nella parte in cui quest'ultimo prevede la prosecuzione in capo all'incorporante dei rapporti “anche” processuali). Nel caso in esame, tuttavia, poiché sia quando il precetto è stato notificato (in data 12/10/2020) sia quando è stato opposto (in data 23/10/2020), la società creditrice era estinta già da tempo (ovvero con effetti dal 31/12/2013), si ritiene che Controparte_2
l'intervento spiegato da non sia idoneo a sanare, ex post, l'azione pre-esecutiva Controparte_5 intrapresa dalla mediante la notifica dell'atto di precetto opposto. Controparte_2
Considerando, tuttavia, che l'interventore ha fato proprie, nel presente giudizio, tutte le difese e le conclusioni proposte dall'opposta , si ritiene di poter individuare in Controparte_2 [...]
il soggetto su cui “riversare” gli effetti della soccombenza della (inesistente) CP_5 [...]
, stante il pieno accoglimento dell'opposizione. CP_2
8. Alla luce di tutto quanto precede, e assorbita ogni altra questione, si ritiene che l'opposizione Parte proposta dalla vada accolta. Pt_1
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano, come di seguito esposto, applicando i valori di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. n.147/2022, sulla base dei seguenti parametri: cause di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della causa da € 1.000.000,01 ad € 2.000.000,00 (in considerazione dell'importo precettato, pari ad € 1.108.187,55), con applicazione dei valori medi, non rinvenendosi ragione per discostarsi dagli stessi, applicati per tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria (che non ha avuto luogo neanche mediante lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI, c.p.c.), per un totale pari a € 20.357,00, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovuti, oltre esborsi pari ad € 195,00 (di cui C.U. pari a € 168,00 e marca da bollo pari a € 27,00).
9. Deve valutarsi, da ultimo, il profilo della responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., domandata dall'opponente . Parte_1
Occorre rilevare, al riguardo, che la temerarietà dell'azione va ravvisata nella condotta della parte, totalmente soccombente all'esito del giudizio, che abbia agito nella coscienza dell'infondatezza della sua pretesa o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (ex multis, Cass. Civ. sent. n. 1619/1998).
È altrettanto noto che, in tema di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c., la relativa liquidazione può essere compiuta anche con il ricorso alla valutazione equitativa, come previsto dall'art. 1226 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c., rientrando tale tipo di responsabilità aggravata nel genus della responsabilità extracontrattuale).
Nel caso in esame, avuto riguardo alla posizione di (come precisato dall'opponente con le CP_3 proprie memorie conclusionali), vi sono due profili da valutare. In primo luogo, come detto, essa ha spiegato intervento in adesione alle difese di , Controparte_2 comunque direttamente riferibili, in ultima analisi, alla stessa (che incorporava nel 2014 la CP_3
, a sua volta incorporante la ), con ciò sostenendo la validità di un CP_4 Controparte_2 precetto emesso da una società estinta, al tempo di emissione del precetto, da circa 7 anni. La gravità dell'invalidità dell'atto di precetto basta a ritenere sussistente quanto meno la colpa grave nel resistere in giudizio in adesione alla posizione della società opposta . Controparte_2
In secondo luogo, si rileva che è intervenuta spontaneamente in giudizio (in data 01/02/2022) CP_3 dopo essersi già spogliata del credito in virtù del quale era stato richiesto, nel 2010, il provvedimento monitorio alla base dell'atto di precetto opposto.
Sul punto, infatti, l'opponente ha prodotto, in corso di giudizio, il contratto del 18/11/2021 (per
Notar Registrato a in data 25/11/2021 al numero 24165) con cui Persona_2 Org_3
risolveva gli effetti della cessione di crediti intervenuta originariamente tra la Controparte_5 [...]
e la crediti su cui poi Parte_2 Controparte_2 quest'ultima società ha fondato il ricorso per decreto ingiuntivo, che ha dato la stura a tutta la vicenda oggetto di causa.
A seguito delle due fusioni intervenute nel 2013 e nel 2014, il soggetto titolare di tali crediti diveniva infatti ma, con la risoluzione del primigenio contratto di cessione (cfr. all. Controparte_5
Parte 2 depositato dall'opponente in data 06.07.2022), avventa in data 18/11/2021, la tornava nella disponibilità esclusiva dei crediti oggetto del decreto ingiuntivo n. 1247/2010, reclamati con il precetto opposto in questa sede. Successivamente, in data 25.11.2021, la suddetta risoluzione del
Parte contratto di cessione dei crediti in massa, intervenuta tra e , veniva notificata anche CP_3
Parte all'opponente in qualità di debitore “ceduto”, ad opera del Notaio come da Per_2
Parte comunicazione in atti. La ne diveniva così consapevole e lo rappresentava nel presente giudizio.
A riprova della mancanza di titolarità del credito oggetto di causa in capo ad Controparte_6 all'atto del suo intervenuto, la parte opponente, in data 20/02/2023, ha altresì depositato, ad Parte abundantiam, la “Nota protocollo in entrata n. 19279 del 30.01.2023”, contenente la Parte comunicazione di diffida e messa in mora ad istanza proprio della , la quale, affermando di essere “l'unica titolare dei crediti sopra indicati” (cfr. pag.3), chiedeva il pagamento dei crediti non ancora incassati portati dal decreto ingiuntivo n. 1247/2010, rientrati nella titolarità della
[...]
a seguito dell'atto di retrocessione del credito intervenuto con , succeduta Pt_2 Controparte_5 alla . Controparte_2
Sul punto, né né tantomeno hanno preso posizione alcuna (cessando anzi di CP_3 Controparte_2 comparire in giudizio all'udienza di precisazione delle conclusioni ed omettendo il deposito delle comparse conclusionali).
Per quanto sopra esposto, appare chiaro, pertanto, che , avendo spiegato atto di Controparte_5 intervento in data 01/02/2022, e dunque quando si era già spogliata del credito intimato, abbia resistito nel presente giudizio in mala fede, conscia di non essere più titolare della pretesa.
Ricorre, altresì, nel caso di specie, il requisito della totale soccombenza dell'opponente.
Tanto basta a riconoscere che ha agito e resistito, per tutta la durata del processo, Controparte_5 quantomeno con colpa grave, giustificandosi pertanto la condanna al pagamento di un'ulteriore somma nei confronti della controparte a titolo di risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. Parte In accoglimento della domanda ex art 96, co. I, c.p.c. avanzata dall'opponente si ritiene pertanto equo stimare il pregiudizio da quest'ultima subito, in conseguenza della necessità di instaurare un'azione processuale per difendersi dalle avverse pretese creditorie, nella somma pari ad
€ 6.107,10, corrispondente al 30% dell'importo riconosciuto a titolo di compenso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'opposizione;
2. condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti della Controparte_5 [...]
, che quantifica in € 195,00 per esborsi, € 20.357,00 per compensi oltre CP_1 spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per Legge.;
3. condanna altresì al pagamento, nei confronti di Controparte_5 CP_1
, dell'ulteriore somma di € 6.107,10 a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
[...]
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 27/03/2024.
Il Giudice
Anita Carughi