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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 24/02/2026, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1613/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente
NO DR MA MASSIMO, Relatore
AR GIORGIO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6619/2025 depositato il 27/11/2025
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Salvatore Galati Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ministeri Mef - Dir. Prov. Servizi Vari Roma - Via Xx Settembre Indirizzo_1 Roma RM elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_1 - Agenzia Per Le Erogazioni In Agricoltura - 97181460581
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN C/O TERZI n. 29384202500006543001
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente1. aveva impugnato, innanzi al Giudice ordinario, un atto di pignoramento presso terzi fondato su varie cartelle di pagamento. Con ordinanza notificata alla società in data 12/9/2025, il Tribunale di Catania rilevava il proprio difetto di giurisdizione in relazione a tre cartelle di pagamento aventi ad oggetto crediti tributari, e fissava il termine di sessanta giorni per la riassunzione della causa innanzi a questa A.G.
Pertanto, con ricorso notificato a mezzo PEC il 10/11/2025 e depositato nella segreteria di questa
Corte il 27/11/2025, il legale rappresentante della società riassumeva il giudizio innanzi a questa Corte, chiedendo l'annullamento dell'atto di pignoramento presso terzi n. 29384202500006543001 emesso dall'Agenzia delle Entrate, limitatamente alle cartelle n. 29320230032802387000, n.
29320240010611358000 e n. 29320240038418358000;
adduceva i seguenti motivi:
- omessa notifica delle cartelle;
- la cartella n. 29320230032802387000 non era inserita nell'intimazione di pagamento prodromica;
- le cartelle n. 29320240010611358000 e n. 29320240038418358000 attengono in realtà al medesimo debito. Con note depositate il 30/12/2025 l'Agenzia delle Entrate - IO si costituiva in giudizio chiedendo rigettarsi il ricorso.
Con note depositate il 5/1/2026 l'Agenzia delle Entrate di Catania si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.
In data 17/2/2026, udienza originariamente fissata per l'esame dell'istanza cautelare, la causa veniva trattata in pubblica udienza e trattenuta in decisione, sussistendo i presupposti per la decisione con sentenza semplificata.
Con riguardo al primo ed al secondo motivo di ricorso, si evidenzia che la cartella n.
29320230032802387000 era stata richiamata nell'avviso di intimazione n. … 7118, notificato a mezzo
PEC il 19/2/2025; mentre le cartelle n. 29320240010611358000 e n. 29320240038418358000 erano state richiamate nell'avviso di intimazione n. … 2744, notificato a mezzo PEC il 14/5/2025. La notifica di tali intimazioni precede di pochi mesi quella dell'atto di pignoramento impugnato. Per far valere l'omessa notifica delle cartelle, il contribuente avrebbe dovuto impugnarle entro sessanta giorni dalla ricezione delle intimazioni che le richiamavano, avendone avuto contezza in quel momento.
Anche il terzo motivo è infondato, in quanto la cartella n. 293 2024 0038418358 attiene a tasse automobilistiche pretese dalla Regione Siciliana, mentre la cartella n. 293 2024 0010611358 attiene ad
IRPEF di competenza dell'Agenzia delle Entrate.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e possono liquidarsi, avuto riguardo all'importo complessivo delle tre cartelle ed alle tariffe vigenti, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio, che liquida in € 500 in favore dell'Agenzia delle Entrate ed in € 800 oltre IVA ed accessori in favore dell'Agenzia delle Entrate -
IO.
- Così deciso in Catania, il 17/2/2026 - Il Giudice Estensore
EA NO
(firmato digitalmente)
- Il Presidente
FL MP
(firmato digitalmente)
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente
NO DR MA MASSIMO, Relatore
AR GIORGIO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6619/2025 depositato il 27/11/2025
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Salvatore Galati Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ministeri Mef - Dir. Prov. Servizi Vari Roma - Via Xx Settembre Indirizzo_1 Roma RM elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_1 - Agenzia Per Le Erogazioni In Agricoltura - 97181460581
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN C/O TERZI n. 29384202500006543001
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente1. aveva impugnato, innanzi al Giudice ordinario, un atto di pignoramento presso terzi fondato su varie cartelle di pagamento. Con ordinanza notificata alla società in data 12/9/2025, il Tribunale di Catania rilevava il proprio difetto di giurisdizione in relazione a tre cartelle di pagamento aventi ad oggetto crediti tributari, e fissava il termine di sessanta giorni per la riassunzione della causa innanzi a questa A.G.
Pertanto, con ricorso notificato a mezzo PEC il 10/11/2025 e depositato nella segreteria di questa
Corte il 27/11/2025, il legale rappresentante della società riassumeva il giudizio innanzi a questa Corte, chiedendo l'annullamento dell'atto di pignoramento presso terzi n. 29384202500006543001 emesso dall'Agenzia delle Entrate, limitatamente alle cartelle n. 29320230032802387000, n.
29320240010611358000 e n. 29320240038418358000;
adduceva i seguenti motivi:
- omessa notifica delle cartelle;
- la cartella n. 29320230032802387000 non era inserita nell'intimazione di pagamento prodromica;
- le cartelle n. 29320240010611358000 e n. 29320240038418358000 attengono in realtà al medesimo debito. Con note depositate il 30/12/2025 l'Agenzia delle Entrate - IO si costituiva in giudizio chiedendo rigettarsi il ricorso.
Con note depositate il 5/1/2026 l'Agenzia delle Entrate di Catania si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.
In data 17/2/2026, udienza originariamente fissata per l'esame dell'istanza cautelare, la causa veniva trattata in pubblica udienza e trattenuta in decisione, sussistendo i presupposti per la decisione con sentenza semplificata.
Con riguardo al primo ed al secondo motivo di ricorso, si evidenzia che la cartella n.
29320230032802387000 era stata richiamata nell'avviso di intimazione n. … 7118, notificato a mezzo
PEC il 19/2/2025; mentre le cartelle n. 29320240010611358000 e n. 29320240038418358000 erano state richiamate nell'avviso di intimazione n. … 2744, notificato a mezzo PEC il 14/5/2025. La notifica di tali intimazioni precede di pochi mesi quella dell'atto di pignoramento impugnato. Per far valere l'omessa notifica delle cartelle, il contribuente avrebbe dovuto impugnarle entro sessanta giorni dalla ricezione delle intimazioni che le richiamavano, avendone avuto contezza in quel momento.
Anche il terzo motivo è infondato, in quanto la cartella n. 293 2024 0038418358 attiene a tasse automobilistiche pretese dalla Regione Siciliana, mentre la cartella n. 293 2024 0010611358 attiene ad
IRPEF di competenza dell'Agenzia delle Entrate.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e possono liquidarsi, avuto riguardo all'importo complessivo delle tre cartelle ed alle tariffe vigenti, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio, che liquida in € 500 in favore dell'Agenzia delle Entrate ed in € 800 oltre IVA ed accessori in favore dell'Agenzia delle Entrate -
IO.
- Così deciso in Catania, il 17/2/2026 - Il Giudice Estensore
EA NO
(firmato digitalmente)
- Il Presidente
FL MP
(firmato digitalmente)