Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 31/03/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del Lavoro dott. Francesco Aragona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2901 del R.G. per l'anno 2023, promossa da nata a [...], il [...], C.F.: , difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Vincenzo Crupi;
ricorrente contro
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Ministro p. t. e per esso l' Controparte_2
(C.F: ) in persona del
[...] P.IVA_2
Dirigente p. t., difeso dalla Funzionaria dott.ssa Elvira Sarubbi;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, docente con contratto a tempo determinato alle dipendenze del convenuto , ha chiesto di usufruire del beneficio previsto CP_1 dall'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015 (c.d. carta elettronica del docente) per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, in cui ha prestato servizio in forza di plurimi contratti a termine.
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fondatezza della pretesa attorea relativamente agli aa. ss. 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, mentre ne ne ha chiesto il rigetto per l'a. s. 2018/2019 per il quale era maturata la prescrizione quinquennale del beneficio che a tal fine eccepiva.
L'ammissione ad opera del del proprio debito, in forza dell'art. 1, co. 121, CP_1
L. n. 107/2015, integra il riconoscimento della fondatezza della pretesa attorea per gli aa. ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/23, che, comunque, non è più controversa, a seguito della sentenza n. 29961 emessa dalla Sezione Lavoro della
Suprema Corte in data 27.10.2023, la quale ha riconosciuto che i docenti con supplenza fino al termine delle attività didattiche rientrano tra i destinatari della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. La motivazione espressa dai giudici di legittimità viene pienamente condivisa e recepita da questo giudice, sicché non resta che dichiarare l'esistenza del diritto di credito azionato dall'istante in relazione al suddetto periodo.
E' invece fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale che il ha CP_1
opposto in relazione all'a. s. 2018/2019, atteso che la menzionata sentenza n.
29961/2023 della Suprema Corte ha statuito, in punto di prescrizione, che l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, L. n.
124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
che, inoltre, la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Nel caso concreto, la docente ha prestato servizio, nel corso dell'anno 2018/2019,
C presso l' “Avv. O. in Roccella Ionica ed il termine prescrizionale ha CP_4
2 preso a decorrere dal 11.10.2018, data di conferimento dell'incarico di supplenza per tale annualità, sicché la prescrizione è maturata il 11.10.2023, in assenza di costituzione in mora che ne hanno interrotto il decorso. Pertanto, il presente ricorso giudiziale, notificato al il 26.01.2024, non ha interrotto il termine di CP_1
prescrizione quinquennale della pretesa creditoria relativa a detta annualità che, dunque, non può esserle riconosciuta.
Conseguentemente, va dichiarato il diritto della ricorrente a percepire la somma di euro 2.000,00, nelle forme della c.d. carta elettronica docente, limitatamente agli aa. ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Non potendo, tuttavia, pronunciarsi una condanna del resistente al CP_1
pagamento diretto del suddetto importo, dal momento che la norma di legge prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non è suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario, l'amministrazione deve essere condannata ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi tariffari, attesa la serialità della controversia, con distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, accerta il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, condannando parte resistente a metterle a disposizione, per il tramite della Carta elettronica del docente, la somma complessiva di € 2.000,00;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.030,00 per onorario, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario.
Catanzaro, 28.03.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Francesco Aragona
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