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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/11/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 654/2025 di R.G. promossa da
C.F. , con il patrocinio degli avv.ti LA FALCE Parte_1 C.F._1
GI EL e RL LO e domicilio eletto presso il loro studio in Milano via
AV CC 1
-ricorrente-
contro
) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio degli avv.ti COLLERONE FLORIANA, IMPARATO ALFONSINO e TOMMASELLI
CLARA e domicilio eletto in Monza via Morandi 1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/03/2025, esponeva quanto segue: Parte_1 il ricorrente è stato assunto il 1° luglio 2013 dalla società La Lampada Srl con contratto a tempo indeterminato come operaio, livello 5° del CCNL Metalmeccanica Confindustria. Il 27/01/2021 ha ricevuto comunicazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con decorrenza immediata e pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso (pari a 2 mesi per la sua anzianità). Tuttavia, il licenziamento è stato fatto decorrere dal 01/02/2021; il 02/02/2021 ha presentato domanda per la NASPI, accolta dall' il 17/02/2021, con CP_2 decorrenza dal 10/04/2021 e durata di 679 giorni. Il 24/02/2021 ha richiesto l'anticipazione della NASPI, che è stata accolta il 25/05/2021. L' ha quindi erogato l'intera indennità CP_2 in un'unica soluzione, calcolando: Giorni erogati: 697; Importo lordo: € 23.860,02; Recupero indennità già erogata: - € 259,96; Trattenute IRPEF: - € 5.428,04; Totale netto ricevuto: € 18.172,12; 1 successivamente, il ricorrente ha avviato un'attività autonoma, che però, dopo due anni, non gli ha permesso più il sostentamento. Di conseguenza ha iniziato a cercare una nuova occupazione aspettando lo scadere del termine di 697 giorni pari alla durata dell'indennità di disoccupazione (con scadenza 8 marzo 2023); è stato assunto da Proramillenote Srl il 20 marzo 2023, quindi dopo la fine del periodo NASPI. Tuttavia, il 18/09/2024 l ha inviato a mezzo PEC un avviso bonario di indebito, CP_2 sostenendo che il ricorrente aveva ricevuto indebitamente € 18.372,21, con la seguente motivazione: “È stata corrisposta indennità di anticipazione NASPI non spettante per rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato”; il 30/10/2024 il ricorrente ha presentato ricorso amministrativo, contestando il calcolo dell' : secondo lui, la NASPI doveva decorrere dal 10/04/2021, poiché il preavviso (non CP_2 lavorato) terminava il 01/04/2021, non il 2 aprile come indicato dall' . Quindi, il periodo CP_2 di 697 giorni si concludeva correttamente 08/03/2023; il Comitato Provinciale, con delibera del 19/12/2024, ha rigettato il ricorso. Chiedeva pertanto di accertare l'insussistenza del debito restitutorio a favore dell' e la CP_2 conseguente illegittimità della richiesta di pagamento di cui all'avviso bonario in data 18.9.2024, con il quale gli era stata comunicata la corresponsione dell' “indennità di anticipazione NASPI non spettante per rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato”; indennità pari alla somma di euro 18.372,21.
si costituiva in giudizio con Controparte_1 memoria difensiva, nella quale contestava le affermazioni e le richieste del ricorrente. Precisava che, secondo la Circolare n. 94/2015, la NASPI decorre dall'ottavo giorno CP_2 successivo alla fine del periodo di preavviso, che nel caso specifico era stato calcolato dal 02/02/2021 al 02/04/2021, per cui la decorrenza dell'erogazione era stata correttamente individuata nella data del 10/04/2021. L' chiariva, inoltre, che il conteggio dei 697 giorni non si basa sul calendario, ma sui CP_2 giorni retribuiti, corrispondenti a 30 giorni al mese in cui viene di regola eseguita l'erogazione (eccetto febbraio 28/29 giorni). Pertanto, calcolando i suddetti giorni, la scadenza teorica del beneficio assistenziale si era verificata in data 20.3.2023. Conseguentemente, era fondata la pretesa restitutoria pari all'integrale ammontare della somma erogata in via anticipata, avendo il ricorrente iniziato il rapporto di lavoro subordinato alla suddetta scadenza del 20.3.2023.
Stante il tenore documentale della causa. Implicante la disamina di questioni di natura prettamente giuridica, all'udienza del 5.11.2025 si procedeva alla discussione, seguita dalla pronuncia e lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito illustrati. Duplice è, invero, il profilo di accoglimento delle ragioni sottese alla domanda di parte ricorrente, che assume non dovuta la restituzione della soma ricevuta in via anticipata a titolo di NASpI, dopo aver cessato in data 27.1.2021 il rapporto di lavoro subordinato con la società sopra indicata. In primo luogo, sovviene la l'interpretazione della normativa applicabile, da identificarsi con l'art. 8 del D. Lgs. 22/2015, che stabilisce: “Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio … Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero
2 l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale. Il dato letterale di immediato riscontro è costituito dalla dicitura “prima della scadenza”, il cui significato non può essere che quello per cui l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, ostativo al mantenimento del beneficio conseguito con la NASpI anticipata, deve cronologicamente precedere la scadenza teorica (tale, perché corrisposta anticipatamente in un'unica soluzione) dell'erogazione medesima. Nel caso in esame, quest'ultima, sulla base della comunicazione dell' in data CP_2
25.5.2021, è stata fatta coincidere con il 20.3.2023, e in questo stesso giorno il ricorrente risulta essere stato assunto dalla società Proramilleonte s.r.l. con contratto di lavoro subordinato (vd. busta paga prodotta sub doc. 11 ricorr.). Ciò basterebbe ad escludere la sussistenza dei presupposti per la restituzione della somma erogata a titolo di NASpI, testualmente condizionata all'instaurazione del suddetto rapporto in epoca anteriore, e non coincidente con la sua scadenza. Siffatta interpretazione, oltre a rispecchiare il già rimarcato dato testuale della norma, esprime un rigore applicativo, che si giustifica in ragione delle conseguenze spiccatamente penalizzanti ivi previste, quali la restituzione dell'importo integrale ricevuto a seguito della perdita del posto di lavoro;
rigore ben avuto presente, là dove è stata investita la stessa Corte Costituzione, che con la sentenza n. 194/21 ha ritenuto l'obbligo restitutorio coerente con la “finalità antielusiva della disposizione censurata, dal momento che il legislatore considera l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato un elemento fattuale indicativo della mancanza del presupposto stesso del beneficio (ossia dell'inizio, e poi prosecuzione, di un'impresa individuale ovvero di un'attività di lavoro autonomo), secondo un criterio semplificato, che non richiede indagini sulla portata della prestazione di lavoro subordinato”. Tuttavia, la stessa Corte è di recente intervenuta con la sentenza 10 aprile 2024-20 maggio 2024, n. 90, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, c. 4, del d.lvo 22/2015, nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della Controparte_3
nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro
[...] Pt_2 Controparte_4 subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione era stata erogata. Trattasi di un temperamento imposto da un'interpretazione, altrimenti adottata, eccessivamente rigida e vincolante, nella cui ottica può inserirsi l'ulteriore chiave di lettura per cui, in sede di sequenza temporale, la scadenza rilevante, da cui dipende la perdita del beneficio assistenziale, è quella posteriore all'inizio dell'attività da lavoro subordinato, e non coincidente, come nel caso in esame. A tale rilievo si affianca quello specificatamente dedotto da parte ricorrente, che assume una diversa scadenza dell'indennità, riconosciuta a titolo di NASpI, la quale, ove corrispondente ai 697 giorni indicati dall'Ente previdenziale con decorrenza - parimenti indicata - del 10.4.2021, viene ad essere quella dell'8.3.2023, e non del 20.3.2023, con conseguente rispetto del termine a fronte dell'assunzione avvenuta in data 20.3.2023. Non è, sul punto, condivisibile l'obiezione di parte resistente circa il criterio di calcolo del termine, che non dovrebbe rapportarsi ai giorni di calendario, bensì al parametro dei 30 giorni mensili (ad eccezione del mese di febbraio), che costituisce la prassi di erogazione periodica dell'indennità di disoccupazione. Trattasi, infatti, di una modalità di computo convenzionalmente assunta, ma non necessariamente nota al beneficiario, il quale può aver fatto incolpevole affidamento sulla data di scadenza della prestazione all' 8.3.2023, individuata all'esito di un calcolo “ordinario” di 697 giorni decorrenti dal 10.4.2021 (cfr. in senso conforme la sentenza nr. 646/21 del Tribunale di Verona, richiamata da parte attrice). Alla luce della disamina che precede, non può, quindi, ritenersi che la costituzione del rapporto di lavoro subordinato in data 20.3.2023 da parte del ricorrente si sia verificata
3 anteriormente alla scadenza dell'indennità corrisposta in via anticipata, con la conseguenza che nessun obbligo restitutorio grava sul predetto. Appare giustificata l'opzione per una integrale compensazione delle spese di lite, in considerazione delle difficoltà interpretative e applicative della disciplina dettata in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie il ricorso, e per l'effetto dichiara non dovuta, a titolo di restituzione per indennità di disoccupazione NASpI, la somma di euro 18.372,21 di cui all'avviso bonario notificato in data 18.9.2024;
compensa le spese di lite.
Fissa in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.
Monza 5.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 654/2025 di R.G. promossa da
C.F. , con il patrocinio degli avv.ti LA FALCE Parte_1 C.F._1
GI EL e RL LO e domicilio eletto presso il loro studio in Milano via
AV CC 1
-ricorrente-
contro
) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio degli avv.ti COLLERONE FLORIANA, IMPARATO ALFONSINO e TOMMASELLI
CLARA e domicilio eletto in Monza via Morandi 1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/03/2025, esponeva quanto segue: Parte_1 il ricorrente è stato assunto il 1° luglio 2013 dalla società La Lampada Srl con contratto a tempo indeterminato come operaio, livello 5° del CCNL Metalmeccanica Confindustria. Il 27/01/2021 ha ricevuto comunicazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con decorrenza immediata e pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso (pari a 2 mesi per la sua anzianità). Tuttavia, il licenziamento è stato fatto decorrere dal 01/02/2021; il 02/02/2021 ha presentato domanda per la NASPI, accolta dall' il 17/02/2021, con CP_2 decorrenza dal 10/04/2021 e durata di 679 giorni. Il 24/02/2021 ha richiesto l'anticipazione della NASPI, che è stata accolta il 25/05/2021. L' ha quindi erogato l'intera indennità CP_2 in un'unica soluzione, calcolando: Giorni erogati: 697; Importo lordo: € 23.860,02; Recupero indennità già erogata: - € 259,96; Trattenute IRPEF: - € 5.428,04; Totale netto ricevuto: € 18.172,12; 1 successivamente, il ricorrente ha avviato un'attività autonoma, che però, dopo due anni, non gli ha permesso più il sostentamento. Di conseguenza ha iniziato a cercare una nuova occupazione aspettando lo scadere del termine di 697 giorni pari alla durata dell'indennità di disoccupazione (con scadenza 8 marzo 2023); è stato assunto da Proramillenote Srl il 20 marzo 2023, quindi dopo la fine del periodo NASPI. Tuttavia, il 18/09/2024 l ha inviato a mezzo PEC un avviso bonario di indebito, CP_2 sostenendo che il ricorrente aveva ricevuto indebitamente € 18.372,21, con la seguente motivazione: “È stata corrisposta indennità di anticipazione NASPI non spettante per rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato”; il 30/10/2024 il ricorrente ha presentato ricorso amministrativo, contestando il calcolo dell' : secondo lui, la NASPI doveva decorrere dal 10/04/2021, poiché il preavviso (non CP_2 lavorato) terminava il 01/04/2021, non il 2 aprile come indicato dall' . Quindi, il periodo CP_2 di 697 giorni si concludeva correttamente 08/03/2023; il Comitato Provinciale, con delibera del 19/12/2024, ha rigettato il ricorso. Chiedeva pertanto di accertare l'insussistenza del debito restitutorio a favore dell' e la CP_2 conseguente illegittimità della richiesta di pagamento di cui all'avviso bonario in data 18.9.2024, con il quale gli era stata comunicata la corresponsione dell' “indennità di anticipazione NASPI non spettante per rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato”; indennità pari alla somma di euro 18.372,21.
si costituiva in giudizio con Controparte_1 memoria difensiva, nella quale contestava le affermazioni e le richieste del ricorrente. Precisava che, secondo la Circolare n. 94/2015, la NASPI decorre dall'ottavo giorno CP_2 successivo alla fine del periodo di preavviso, che nel caso specifico era stato calcolato dal 02/02/2021 al 02/04/2021, per cui la decorrenza dell'erogazione era stata correttamente individuata nella data del 10/04/2021. L' chiariva, inoltre, che il conteggio dei 697 giorni non si basa sul calendario, ma sui CP_2 giorni retribuiti, corrispondenti a 30 giorni al mese in cui viene di regola eseguita l'erogazione (eccetto febbraio 28/29 giorni). Pertanto, calcolando i suddetti giorni, la scadenza teorica del beneficio assistenziale si era verificata in data 20.3.2023. Conseguentemente, era fondata la pretesa restitutoria pari all'integrale ammontare della somma erogata in via anticipata, avendo il ricorrente iniziato il rapporto di lavoro subordinato alla suddetta scadenza del 20.3.2023.
Stante il tenore documentale della causa. Implicante la disamina di questioni di natura prettamente giuridica, all'udienza del 5.11.2025 si procedeva alla discussione, seguita dalla pronuncia e lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito illustrati. Duplice è, invero, il profilo di accoglimento delle ragioni sottese alla domanda di parte ricorrente, che assume non dovuta la restituzione della soma ricevuta in via anticipata a titolo di NASpI, dopo aver cessato in data 27.1.2021 il rapporto di lavoro subordinato con la società sopra indicata. In primo luogo, sovviene la l'interpretazione della normativa applicabile, da identificarsi con l'art. 8 del D. Lgs. 22/2015, che stabilisce: “Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio … Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero
2 l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale. Il dato letterale di immediato riscontro è costituito dalla dicitura “prima della scadenza”, il cui significato non può essere che quello per cui l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, ostativo al mantenimento del beneficio conseguito con la NASpI anticipata, deve cronologicamente precedere la scadenza teorica (tale, perché corrisposta anticipatamente in un'unica soluzione) dell'erogazione medesima. Nel caso in esame, quest'ultima, sulla base della comunicazione dell' in data CP_2
25.5.2021, è stata fatta coincidere con il 20.3.2023, e in questo stesso giorno il ricorrente risulta essere stato assunto dalla società Proramilleonte s.r.l. con contratto di lavoro subordinato (vd. busta paga prodotta sub doc. 11 ricorr.). Ciò basterebbe ad escludere la sussistenza dei presupposti per la restituzione della somma erogata a titolo di NASpI, testualmente condizionata all'instaurazione del suddetto rapporto in epoca anteriore, e non coincidente con la sua scadenza. Siffatta interpretazione, oltre a rispecchiare il già rimarcato dato testuale della norma, esprime un rigore applicativo, che si giustifica in ragione delle conseguenze spiccatamente penalizzanti ivi previste, quali la restituzione dell'importo integrale ricevuto a seguito della perdita del posto di lavoro;
rigore ben avuto presente, là dove è stata investita la stessa Corte Costituzione, che con la sentenza n. 194/21 ha ritenuto l'obbligo restitutorio coerente con la “finalità antielusiva della disposizione censurata, dal momento che il legislatore considera l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato un elemento fattuale indicativo della mancanza del presupposto stesso del beneficio (ossia dell'inizio, e poi prosecuzione, di un'impresa individuale ovvero di un'attività di lavoro autonomo), secondo un criterio semplificato, che non richiede indagini sulla portata della prestazione di lavoro subordinato”. Tuttavia, la stessa Corte è di recente intervenuta con la sentenza 10 aprile 2024-20 maggio 2024, n. 90, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, c. 4, del d.lvo 22/2015, nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della Controparte_3
nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro
[...] Pt_2 Controparte_4 subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione era stata erogata. Trattasi di un temperamento imposto da un'interpretazione, altrimenti adottata, eccessivamente rigida e vincolante, nella cui ottica può inserirsi l'ulteriore chiave di lettura per cui, in sede di sequenza temporale, la scadenza rilevante, da cui dipende la perdita del beneficio assistenziale, è quella posteriore all'inizio dell'attività da lavoro subordinato, e non coincidente, come nel caso in esame. A tale rilievo si affianca quello specificatamente dedotto da parte ricorrente, che assume una diversa scadenza dell'indennità, riconosciuta a titolo di NASpI, la quale, ove corrispondente ai 697 giorni indicati dall'Ente previdenziale con decorrenza - parimenti indicata - del 10.4.2021, viene ad essere quella dell'8.3.2023, e non del 20.3.2023, con conseguente rispetto del termine a fronte dell'assunzione avvenuta in data 20.3.2023. Non è, sul punto, condivisibile l'obiezione di parte resistente circa il criterio di calcolo del termine, che non dovrebbe rapportarsi ai giorni di calendario, bensì al parametro dei 30 giorni mensili (ad eccezione del mese di febbraio), che costituisce la prassi di erogazione periodica dell'indennità di disoccupazione. Trattasi, infatti, di una modalità di computo convenzionalmente assunta, ma non necessariamente nota al beneficiario, il quale può aver fatto incolpevole affidamento sulla data di scadenza della prestazione all' 8.3.2023, individuata all'esito di un calcolo “ordinario” di 697 giorni decorrenti dal 10.4.2021 (cfr. in senso conforme la sentenza nr. 646/21 del Tribunale di Verona, richiamata da parte attrice). Alla luce della disamina che precede, non può, quindi, ritenersi che la costituzione del rapporto di lavoro subordinato in data 20.3.2023 da parte del ricorrente si sia verificata
3 anteriormente alla scadenza dell'indennità corrisposta in via anticipata, con la conseguenza che nessun obbligo restitutorio grava sul predetto. Appare giustificata l'opzione per una integrale compensazione delle spese di lite, in considerazione delle difficoltà interpretative e applicative della disciplina dettata in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie il ricorso, e per l'effetto dichiara non dovuta, a titolo di restituzione per indennità di disoccupazione NASpI, la somma di euro 18.372,21 di cui all'avviso bonario notificato in data 18.9.2024;
compensa le spese di lite.
Fissa in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.
Monza 5.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
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