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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 13/03/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MESSINA SEZIONE I CIVILE
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai magistrati: Dott. Augusto SABATINI Presidente Dott.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere Dott. Francesco TREPPICCIONE Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 911/2021 R.G., vertente tra
in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 lettivamente domiciliato in Messina (ME) nella P.IVA_1
Via Santa na 25 presso lo studio dell'Avv. Pietro Cami, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Sicilia per procura alle liti rilasciata su foglio separato in calce all'atto d'appello
APPELLANTE e
, con sede legale in Rocca di Controparte_1 rappresentante pro tempore c.f.
elettivamente domiciliata in Messina nella Via Ghibellina n. 48 P.IVA_2 preso lo studio dell'avv. Ketty Favazzo che la rappresenta e difende per procura alle liti rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione in appello APPELLATA
.
*** Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 424/2021 (n. 100338/2013R.G.) emessa dal Tribunale di Patti in data 13-14.05.2021, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 All'udienza del 20.05.2024 tenuta in “trattazione cartolare” con note ritualmente depositate i procuratori delle parti hanno chiesto che la causa fosse decisa.
Il procuratore della parte appellante riportandosi alle conclusioni rassegnate nell'atto d'appello ha così concluso:
“Accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare e/o annullare la sentenza n. 424/2021 del Tribunale di Patti, emessa in data 13-14/05/2021 nel procedimento civile 100338/2013 r.g.; Per l'effetto, accogliere le domande formulate dalla appellante con l'atto introduttivo della controversia di primo grado;
Ritenere e dichiarare, in via preliminare nullo o inesistente e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo 57/2013 emesso dal Tribunale di S. Agata Militello in data 25/03/2013 e notificato in data 18/04/2013 nei confronti della per le Parte_2 ragioni esposte nel presente atto;
In ogni caso, ritenere e dichiarare non dovute alla Controparte_1
le somme ingiunte per le ragioni esposte;
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i
[...] dizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore.”.
Il procuratore di parte appellata riportandosi agli atti di causa ha così precisato le sue conclusioni:
“Nell'interesse della ”, con le presenti note autorizzate per la Controparte_1 trattazione scritta del procedimento indicato in epigrafe, si precisano le conclusioni riportandosi integralmente a quelle già formulate nella comparsa di costituzione e risposta, ritualmente depositata in atti, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedendo il rigetto dell'impugnazione e, per l'effetto, la conferma della sentenza n° 424/2021 R. Sent. Tribunale di Patti. Si chiede, pertanto, che la causa venga assunta in decisione, con la concessione dei termini di legge, ai sensi dell'art. 190 cpc, per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 14.12.2021 la società ha Parte_1 impugnato avanti a questa Corte d'Appello, nei co
[...]
la sentenza indicata in oggetto con la quale il Controparte_1 Tribunale di Patti rigettando l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 57/2013 emesso il 25.03.2013 dal Giudice del Tribunale di Patti Sez. Distaccata di S. Agata di Militello, aveva così disposto:
“Il Giudice di Pace di Patti, dott.ssa Giulia Saitta, definitivamente pronunciando nella causa civile con R.G. n. 338/2013 promossa da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, nei confronti della , così decide: Rigetta per quanto di ragione Controparte_1 l'opposizione a decreto ingi onferma il decreto ingiuntivo n. 57/2013 emesso in data 25.03.2013 dal Giudice del Tribunale di S. Agata di Militello;
compensa integralmente le spese dei lite tra le parti ricorrendo giusti motivi.”
La società ha contestato la sentenza per i motivi che Parte_1 s'illustreran o dichiarare nullo e/o inesistente il decreto ingiuntivo emesso a carico dell'opponente per i motivi indicati ritenendo e dichiarando non dovute per le medesime ragioni le somme ingiunte, con il favore delle spese processuali dei due gradi di giudizio.
2 Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 2.05.2022 si è costituita la per resistere al gravame eccependo Controparte_1
l'inammissib to d'appello per i motivi indicati nell'atto di costituzione e chiesto la conferma della sentenza impugnata. In subordine ha chiesto l'ammissione della prova per testi allegata con la memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. e la condanna alle spese e compensi del presente grado di giudizio.
La Corte con ordinanza del 6.5.2022 ritenuto che non sussistevano le condizioni per una pronuncia d'inammissibilità dell'atto di appello rinviava la causa ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni. Quindi, dopo un rinvio per motivi di organizzazione dell'ufficio, all'udienza del 20.05.2024 tenuta in trattazione cartolare, la Corte ha trattenuto la causa in decisione con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive a sensi dell'art. 190 c.p.c. Le parti hanno depositato scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve trovare accoglimento.
PRELIMINARMENTE: SULL'INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO AI SENSI DELL'ART. 342 E 348 C.P.C.
Con ordinanza del 6.05.2022 la Corte ha rilevato che non sussistevano i presupposti di cui agli artt. 348 bis e ter c.p.c. rinviando la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni. Invero, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità l'art. 342 comma I c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l.n. 134 del 2012) non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum” formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere”. (Cass. Civ. Sezione Terza Ord. N.10916 del 05/05/2017). Al riguardo, è sufficiente, osservare che l'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito nella l. n. 134 del 2012, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione
3 appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. (Cass. Civ., sez. lav., 05/02/2015, n. 2143). Nella specie, risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche e la loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata, come, peraltro, dimostra la circostanza che la stessa appellata è stata in grado di predisporre una congrua difesa. 1
In via preliminare la Corte osserva che nella sentenza impugnata sono presenti alcuni errori materiali che non necessitano d'essere emendati (in particolare, nella parte dispositiva della sentenza ove è erroneamente trascritto ai righi 6 e 15 di pag. 5 “Il Giudice di Pace di Patti” deve leggersi ed intendersi correttamente “Il Giudice del Tribunale di Patti”) dato l'epilogo del presente giudizio, come appreso si chiarirà.
1. SULL'OMESSA PRONUNCIA IN RELAZIONE ALLA INSUSSISTENZA DEL DEBITO E CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA.
Con l'unico motivo di gravame la parte appellante si duole che erroneamente il Giudice di prime cure non ha motivato il rigetto dell'opposizione in ordine alla
4 eccepita insussistenza del credito per carenza di legittimazione passiva della società appellante.
Assume la di essere carente di legittimazione passiva in Parte_1 relazione all'obbligazione dedotta in giudizio per essere stata detta società costituita successivamente al sorgere del credito risultante dalle prestazioni non adempiute e indicate nelle fatture emesse dalla creditrice opposta.
L'atto di costituzione della società, come da certificazione del registro delle imprese prodotta in atti è avvenuta il 19.6.2012, non contestata dalla parte opposta. Le fatture rimaste impagate e fatte valere con l'azione monitoria hanno riguardo, invece, a prestazioni eseguite nel periodo dal 31.12.2010 al 23.02.2012, anteriormente alla sua stessa costituzione, e sorte a carico della
[...]
(portato dalle fatture nn. 167/2010 e 65/2011) e Controparte_2
(portato dalle fatture nn. 211/2011 e 13/2012) per il Controparte_2 trasporto della locale squadra di pallavolo.
Entrambe le suddette associazioni (sportive), assume l'appellante, sono soggetti estranei alla società opponente, successivamente costituita, che non può rispondere delle obbligazioni assunte prima della sua costituzione dalle predette associazioni in quanto terzi.
Integrato il contradditorio la ha eccepito Controparte_1
l'infondatezza della domanda rilevando che le prestazioni per le quali era stato ingiunto il credito erano relative al trasporto della medesima squadra locale di pallavolo della quale il Sig. legale rappresentante della Persona_1 società opponente, si era se aveva richiesto le prestazioni rimaste insolute. Aggiungeva la società opposta che non rispondeva al vero che la società opponente “fosse una entità nuova in quanto si trattava della stessa società di pallavolo maschile del comune di i cui amministratori, nel 2012, contestualmente all'ascesa della squadra dal Pt_1 campionato di serie B1 a quello di serie A2, hanno evidentemente ritenuto necessario comparire con una diversa denominazione sociale mantenendo però la sessa compagine sociale , con la conseguenza che tutti gli impegni assunti dovevano essere soddisfatti, anche se precedenti a tale data.”
A tal fine la parte appellata ha chiesto l'ammissione della prova testimoniale per provare che la si era occupata del trasporto della Controparte_1 squadra di pallavolo di e della quale il Messina provvedeva alla gestione, Pt_1 intrattenendo contatti terzi, e che essa risaliva a periodi antecedenti al 2012. In sostanza, la società opponente era obbligata al pagamento delle prestazioni fornite poiché aveva mutato solo il “nomen iuris”.
5 L'appello è fondato e le argomentazioni della società opposta devono essere disattese.
Dalle prove fornite in giudizio costituite dal certificato camerale, dalle fatture in atti e dal deferito interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente è emerso che il credito ingiunto ha riguardo al trasporto della squadra di pallavolo in occasione delle manifestazioni sportive tenutesi sino al febbraio 2012. Tali prestazioni, tuttavia, pur se richieste alla dal Sig. CP_1
che ricopre la qualità di legale rappresentante della società Persona_1 ono riferibili alla stessa quanto invece alle due associazioni intestatarie delle relative fatture che sono soggetti giuridici terzi rispetto alla società appellante.
Non si è trattato, come eccepito dalla società opposta, di una mera mutazione della denominazione di un società già esistente ma della costituzione nel giugno del 2012, dopo l'esecuzione delle prestazioni in favore delle associazioni sopra indicate, di un nuovo soggetto giuridico a responsabilità limitata e con autonomia patrimoniale perfetta nel senso che delle obbligazioni sociali contratti dalla stessa ne risponde esclusivamente quest'ultima con il suo capitale sociale.
A nulla vale la circostanza che il legale rappresentante della società opposta sia la stessa persona fisica che rappresentava le anzidette associazioni debitrici e nei cui confronti è sorto il credito della in Controparte_1 quanto delle relative obbligazioni ne devono rispondere le rispettive associazioni o, ricorrendone le condizioni, personalmente colui che ha agito in nome e per conto delle stesse. La circostanza che si tratti di rapporti contrattuali autonomi e distinti da quello della società opponente è provata dalla diversa sede sociale e posizione fiscale: l' (debitrice delle fatture nn. 167/2010 e 65/2011) Controparte_2
h Trento 89 con partita iva n. e la Pt_1 P.IVA_3
(debitrice delle fatture nn. 211/2011 e sede Parte_4 in Brolo C.da Malpertuso e con partita iva n. identificativi fiscali P.IVA_4 diversi da quello della società opponente reca P.IVA_1
Rileva la Corte che seppur il mero mutamento della denominazione della società (già esistente) non modifica la sua posizione fiscale;
tuttavia, tale circostanza non si rinviene nella vicenda in esame nella quale la società appellante non era ancora costituita al sorgere delle obbligazioni e che le stesse (come si ricava dai destinatari delle fatture) avevano riguardo a rapporti contrattuali intervenuti con terzi. Il Sig. in occasione del deferito interrogatorio formale ha Persona_1 ricono to in precedenza il legale rappresentante delle due associazioni risultanti debitrici del credito ingiunto riconoscendo l'esecuzione delle prestazioni (a carico delle stesse) ma riguardo alla loro quantificazione ha
6 così risposto: “non ricordo se è vero che a fronte dei servizi ricevuti vi sia un debito e, ove vi fosse, a quanto ammonta posto che in ogni caso l'ammontare del corrispettivo dovuto peri servizi prestati risulta eccessivo”. CP_2
Anche da tale mezzo istruttorio non v'è prova della riconducibilità del credito ingiunto alla società opponente che è soggetto giuridico ben diverso dalla persona fisica che la rappresenta e la chiesta prova testimoniale riguardo la circostanza che fosse stato il legale rappresentante delle Persona_1 predette associazioni appare inammissibile poiché riferita dallo stesso in sede di interrogatorio formale e comunque irrilevante ai fini della decisione.
“La responsabilità di cui all'art. 38, comma 2, c.c. presuppone sempre un'attività negoziale posta in essere da colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta creando rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che detta responsabilità non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa. Grava, pertanto, su colui che invochi in giudizio tale responsabilità l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente”. (Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10490 del 18/04/2024 - Rv. 670881 - 01)
Nell'associazione non riconosciuta la responsabilità personale grava esclusivamente sui soggetti, che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, attesa l'esigenza di tutela dei terzi che, nell'instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti, non potendo il semplice avvicendamento nelle cariche sociali comportare alcun fenomeno di successione del debito in capo al soggetto subentrante, con l'esclusione di quello che aveva in origine contratto l'obbligazione. Ne consegue che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile tra le garanzie "ex lege" assimilabile alla fideiussione, con conseguente applicazione dei principi contenuti negli artt. 1944 e 1957 cod. civ.. (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 29733 del 29/12/2011 - Rv. 621019 - 01)
Del credito ingiunto ne devono, pertanto, rispondere le relative associazioni intestatarie dei documenti fiscali e che avevano commissionato alla i servizi di trasporto della squadra di pallavolo con il Controparte_1 é personalmente di colui che per conto della stesse le aveva commissionate e non la società appellante con il suo Parte_1 patrimonio sociale perché è carente di legittimazione passiva.
L'appello deve dunque essere accolto ed il decreto ingiuntivo revocato.
Tenuto conto dell'esito della lite, le spese processuali dei due gradi di giudizio sono poste a carico della parte appellata risultante soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate per la non complessità delle questioni giuridiche trattate nei valori minimi del D.M. 147/2022 in relazione allo scaglione di valore della causa (da € 5.201 a € 26.000), in € 2.540,00 oltre rimb. forfett. 15%, i.v.a. (ove dovuta) e c.p.a. (studio € 460,00 – introduttiva € 389,00 – istrutt/trattazione € 840,00 – decisionale € 851,99) per il giudizio di primo grado e in € 2.906,00 oltre rimb. forfett. 15%, i.v.a. (ove dovuta) e c.p.a.
7 (studio € 567,00 – introduttiva € 461,00 – istrutt/trattazione € 922,00 – decisionale € 956,99) per il presente grado di giudizio , oltre il rimborso del contributo unificato. Deve disporsi la distrazione delle spese processuali in favore del procuratore della società appellante per aver anticipato le spese e non riscosso i compensi da parte della sia assistita.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
424/2021 (n. 100338/2013R.G.) e le di Patti in data 13- 14.05.2021, così statuisce:
a) accoglie l'appello e ad integrale riforma della sentenza impugnata revoca il decreto ingiuntivo n. 57/2013 emesso il 25.03.2013 dal Giudice del Tribunale di Patti, Sezione Distaccata di S. Agata di Militello;
b) condanna la (c.f. in persona Controparte_1 P.IVA_2 del suo legal gam della
[...] (c.f. , delle spese processuali dei due g Parte_1 P.IVA_2 giudizio come liquidate in parte motiva in € 2.540,00 per il giudizio di primo grado ed € 2.906,00 per il presente grado di giudizio oltre rimb. forfett. 15%, i.v.a. (ove dovuta) e c.p.a. nonché al rimborso del contributo unificato da distrarsi in favore del suo procuratore perché distrattario.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto), il 12.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Francesco TREPPICCIONE) (dr. Augusto SABATINI)
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Nella specie, la
S.C., estendendo la portata applicativa di tale principio anche l'impugnazione avverso le pronunce del dinanzi al TSAP, ha cassato la sentenza di merito, ritenendo Pt_3 adeguatamente specificati i motivi proposti dall'appellante sia in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione - anche sul piano della conoscibilità dell'evento da considerare del diritto al risarcimento del danno ad essa occorso in seguito all'esondazione di un fiume, sia in ordine all'onere probatorio). (Cass. Civ. Sez. U -
, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022).
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai magistrati: Dott. Augusto SABATINI Presidente Dott.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere Dott. Francesco TREPPICCIONE Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 911/2021 R.G., vertente tra
in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 lettivamente domiciliato in Messina (ME) nella P.IVA_1
Via Santa na 25 presso lo studio dell'Avv. Pietro Cami, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Sicilia per procura alle liti rilasciata su foglio separato in calce all'atto d'appello
APPELLANTE e
, con sede legale in Rocca di Controparte_1 rappresentante pro tempore c.f.
elettivamente domiciliata in Messina nella Via Ghibellina n. 48 P.IVA_2 preso lo studio dell'avv. Ketty Favazzo che la rappresenta e difende per procura alle liti rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione in appello APPELLATA
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*** Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 424/2021 (n. 100338/2013R.G.) emessa dal Tribunale di Patti in data 13-14.05.2021, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 All'udienza del 20.05.2024 tenuta in “trattazione cartolare” con note ritualmente depositate i procuratori delle parti hanno chiesto che la causa fosse decisa.
Il procuratore della parte appellante riportandosi alle conclusioni rassegnate nell'atto d'appello ha così concluso:
“Accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare e/o annullare la sentenza n. 424/2021 del Tribunale di Patti, emessa in data 13-14/05/2021 nel procedimento civile 100338/2013 r.g.; Per l'effetto, accogliere le domande formulate dalla appellante con l'atto introduttivo della controversia di primo grado;
Ritenere e dichiarare, in via preliminare nullo o inesistente e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo 57/2013 emesso dal Tribunale di S. Agata Militello in data 25/03/2013 e notificato in data 18/04/2013 nei confronti della per le Parte_2 ragioni esposte nel presente atto;
In ogni caso, ritenere e dichiarare non dovute alla Controparte_1
le somme ingiunte per le ragioni esposte;
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i
[...] dizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore.”.
Il procuratore di parte appellata riportandosi agli atti di causa ha così precisato le sue conclusioni:
“Nell'interesse della ”, con le presenti note autorizzate per la Controparte_1 trattazione scritta del procedimento indicato in epigrafe, si precisano le conclusioni riportandosi integralmente a quelle già formulate nella comparsa di costituzione e risposta, ritualmente depositata in atti, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedendo il rigetto dell'impugnazione e, per l'effetto, la conferma della sentenza n° 424/2021 R. Sent. Tribunale di Patti. Si chiede, pertanto, che la causa venga assunta in decisione, con la concessione dei termini di legge, ai sensi dell'art. 190 cpc, per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 14.12.2021 la società ha Parte_1 impugnato avanti a questa Corte d'Appello, nei co
[...]
la sentenza indicata in oggetto con la quale il Controparte_1 Tribunale di Patti rigettando l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 57/2013 emesso il 25.03.2013 dal Giudice del Tribunale di Patti Sez. Distaccata di S. Agata di Militello, aveva così disposto:
“Il Giudice di Pace di Patti, dott.ssa Giulia Saitta, definitivamente pronunciando nella causa civile con R.G. n. 338/2013 promossa da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, nei confronti della , così decide: Rigetta per quanto di ragione Controparte_1 l'opposizione a decreto ingi onferma il decreto ingiuntivo n. 57/2013 emesso in data 25.03.2013 dal Giudice del Tribunale di S. Agata di Militello;
compensa integralmente le spese dei lite tra le parti ricorrendo giusti motivi.”
La società ha contestato la sentenza per i motivi che Parte_1 s'illustreran o dichiarare nullo e/o inesistente il decreto ingiuntivo emesso a carico dell'opponente per i motivi indicati ritenendo e dichiarando non dovute per le medesime ragioni le somme ingiunte, con il favore delle spese processuali dei due gradi di giudizio.
2 Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 2.05.2022 si è costituita la per resistere al gravame eccependo Controparte_1
l'inammissib to d'appello per i motivi indicati nell'atto di costituzione e chiesto la conferma della sentenza impugnata. In subordine ha chiesto l'ammissione della prova per testi allegata con la memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. e la condanna alle spese e compensi del presente grado di giudizio.
La Corte con ordinanza del 6.5.2022 ritenuto che non sussistevano le condizioni per una pronuncia d'inammissibilità dell'atto di appello rinviava la causa ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni. Quindi, dopo un rinvio per motivi di organizzazione dell'ufficio, all'udienza del 20.05.2024 tenuta in trattazione cartolare, la Corte ha trattenuto la causa in decisione con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive a sensi dell'art. 190 c.p.c. Le parti hanno depositato scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve trovare accoglimento.
PRELIMINARMENTE: SULL'INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO AI SENSI DELL'ART. 342 E 348 C.P.C.
Con ordinanza del 6.05.2022 la Corte ha rilevato che non sussistevano i presupposti di cui agli artt. 348 bis e ter c.p.c. rinviando la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni. Invero, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità l'art. 342 comma I c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l.n. 134 del 2012) non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum” formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere”. (Cass. Civ. Sezione Terza Ord. N.10916 del 05/05/2017). Al riguardo, è sufficiente, osservare che l'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito nella l. n. 134 del 2012, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione
3 appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. (Cass. Civ., sez. lav., 05/02/2015, n. 2143). Nella specie, risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche e la loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata, come, peraltro, dimostra la circostanza che la stessa appellata è stata in grado di predisporre una congrua difesa. 1
In via preliminare la Corte osserva che nella sentenza impugnata sono presenti alcuni errori materiali che non necessitano d'essere emendati (in particolare, nella parte dispositiva della sentenza ove è erroneamente trascritto ai righi 6 e 15 di pag. 5 “Il Giudice di Pace di Patti” deve leggersi ed intendersi correttamente “Il Giudice del Tribunale di Patti”) dato l'epilogo del presente giudizio, come appreso si chiarirà.
1. SULL'OMESSA PRONUNCIA IN RELAZIONE ALLA INSUSSISTENZA DEL DEBITO E CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA.
Con l'unico motivo di gravame la parte appellante si duole che erroneamente il Giudice di prime cure non ha motivato il rigetto dell'opposizione in ordine alla
4 eccepita insussistenza del credito per carenza di legittimazione passiva della società appellante.
Assume la di essere carente di legittimazione passiva in Parte_1 relazione all'obbligazione dedotta in giudizio per essere stata detta società costituita successivamente al sorgere del credito risultante dalle prestazioni non adempiute e indicate nelle fatture emesse dalla creditrice opposta.
L'atto di costituzione della società, come da certificazione del registro delle imprese prodotta in atti è avvenuta il 19.6.2012, non contestata dalla parte opposta. Le fatture rimaste impagate e fatte valere con l'azione monitoria hanno riguardo, invece, a prestazioni eseguite nel periodo dal 31.12.2010 al 23.02.2012, anteriormente alla sua stessa costituzione, e sorte a carico della
[...]
(portato dalle fatture nn. 167/2010 e 65/2011) e Controparte_2
(portato dalle fatture nn. 211/2011 e 13/2012) per il Controparte_2 trasporto della locale squadra di pallavolo.
Entrambe le suddette associazioni (sportive), assume l'appellante, sono soggetti estranei alla società opponente, successivamente costituita, che non può rispondere delle obbligazioni assunte prima della sua costituzione dalle predette associazioni in quanto terzi.
Integrato il contradditorio la ha eccepito Controparte_1
l'infondatezza della domanda rilevando che le prestazioni per le quali era stato ingiunto il credito erano relative al trasporto della medesima squadra locale di pallavolo della quale il Sig. legale rappresentante della Persona_1 società opponente, si era se aveva richiesto le prestazioni rimaste insolute. Aggiungeva la società opposta che non rispondeva al vero che la società opponente “fosse una entità nuova in quanto si trattava della stessa società di pallavolo maschile del comune di i cui amministratori, nel 2012, contestualmente all'ascesa della squadra dal Pt_1 campionato di serie B1 a quello di serie A2, hanno evidentemente ritenuto necessario comparire con una diversa denominazione sociale mantenendo però la sessa compagine sociale , con la conseguenza che tutti gli impegni assunti dovevano essere soddisfatti, anche se precedenti a tale data.”
A tal fine la parte appellata ha chiesto l'ammissione della prova testimoniale per provare che la si era occupata del trasporto della Controparte_1 squadra di pallavolo di e della quale il Messina provvedeva alla gestione, Pt_1 intrattenendo contatti terzi, e che essa risaliva a periodi antecedenti al 2012. In sostanza, la società opponente era obbligata al pagamento delle prestazioni fornite poiché aveva mutato solo il “nomen iuris”.
5 L'appello è fondato e le argomentazioni della società opposta devono essere disattese.
Dalle prove fornite in giudizio costituite dal certificato camerale, dalle fatture in atti e dal deferito interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente è emerso che il credito ingiunto ha riguardo al trasporto della squadra di pallavolo in occasione delle manifestazioni sportive tenutesi sino al febbraio 2012. Tali prestazioni, tuttavia, pur se richieste alla dal Sig. CP_1
che ricopre la qualità di legale rappresentante della società Persona_1 ono riferibili alla stessa quanto invece alle due associazioni intestatarie delle relative fatture che sono soggetti giuridici terzi rispetto alla società appellante.
Non si è trattato, come eccepito dalla società opposta, di una mera mutazione della denominazione di un società già esistente ma della costituzione nel giugno del 2012, dopo l'esecuzione delle prestazioni in favore delle associazioni sopra indicate, di un nuovo soggetto giuridico a responsabilità limitata e con autonomia patrimoniale perfetta nel senso che delle obbligazioni sociali contratti dalla stessa ne risponde esclusivamente quest'ultima con il suo capitale sociale.
A nulla vale la circostanza che il legale rappresentante della società opposta sia la stessa persona fisica che rappresentava le anzidette associazioni debitrici e nei cui confronti è sorto il credito della in Controparte_1 quanto delle relative obbligazioni ne devono rispondere le rispettive associazioni o, ricorrendone le condizioni, personalmente colui che ha agito in nome e per conto delle stesse. La circostanza che si tratti di rapporti contrattuali autonomi e distinti da quello della società opponente è provata dalla diversa sede sociale e posizione fiscale: l' (debitrice delle fatture nn. 167/2010 e 65/2011) Controparte_2
h Trento 89 con partita iva n. e la Pt_1 P.IVA_3
(debitrice delle fatture nn. 211/2011 e sede Parte_4 in Brolo C.da Malpertuso e con partita iva n. identificativi fiscali P.IVA_4 diversi da quello della società opponente reca P.IVA_1
Rileva la Corte che seppur il mero mutamento della denominazione della società (già esistente) non modifica la sua posizione fiscale;
tuttavia, tale circostanza non si rinviene nella vicenda in esame nella quale la società appellante non era ancora costituita al sorgere delle obbligazioni e che le stesse (come si ricava dai destinatari delle fatture) avevano riguardo a rapporti contrattuali intervenuti con terzi. Il Sig. in occasione del deferito interrogatorio formale ha Persona_1 ricono to in precedenza il legale rappresentante delle due associazioni risultanti debitrici del credito ingiunto riconoscendo l'esecuzione delle prestazioni (a carico delle stesse) ma riguardo alla loro quantificazione ha
6 così risposto: “non ricordo se è vero che a fronte dei servizi ricevuti vi sia un debito e, ove vi fosse, a quanto ammonta posto che in ogni caso l'ammontare del corrispettivo dovuto peri servizi prestati risulta eccessivo”. CP_2
Anche da tale mezzo istruttorio non v'è prova della riconducibilità del credito ingiunto alla società opponente che è soggetto giuridico ben diverso dalla persona fisica che la rappresenta e la chiesta prova testimoniale riguardo la circostanza che fosse stato il legale rappresentante delle Persona_1 predette associazioni appare inammissibile poiché riferita dallo stesso in sede di interrogatorio formale e comunque irrilevante ai fini della decisione.
“La responsabilità di cui all'art. 38, comma 2, c.c. presuppone sempre un'attività negoziale posta in essere da colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta creando rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che detta responsabilità non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa. Grava, pertanto, su colui che invochi in giudizio tale responsabilità l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente”. (Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10490 del 18/04/2024 - Rv. 670881 - 01)
Nell'associazione non riconosciuta la responsabilità personale grava esclusivamente sui soggetti, che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, attesa l'esigenza di tutela dei terzi che, nell'instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti, non potendo il semplice avvicendamento nelle cariche sociali comportare alcun fenomeno di successione del debito in capo al soggetto subentrante, con l'esclusione di quello che aveva in origine contratto l'obbligazione. Ne consegue che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile tra le garanzie "ex lege" assimilabile alla fideiussione, con conseguente applicazione dei principi contenuti negli artt. 1944 e 1957 cod. civ.. (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 29733 del 29/12/2011 - Rv. 621019 - 01)
Del credito ingiunto ne devono, pertanto, rispondere le relative associazioni intestatarie dei documenti fiscali e che avevano commissionato alla i servizi di trasporto della squadra di pallavolo con il Controparte_1 é personalmente di colui che per conto della stesse le aveva commissionate e non la società appellante con il suo Parte_1 patrimonio sociale perché è carente di legittimazione passiva.
L'appello deve dunque essere accolto ed il decreto ingiuntivo revocato.
Tenuto conto dell'esito della lite, le spese processuali dei due gradi di giudizio sono poste a carico della parte appellata risultante soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate per la non complessità delle questioni giuridiche trattate nei valori minimi del D.M. 147/2022 in relazione allo scaglione di valore della causa (da € 5.201 a € 26.000), in € 2.540,00 oltre rimb. forfett. 15%, i.v.a. (ove dovuta) e c.p.a. (studio € 460,00 – introduttiva € 389,00 – istrutt/trattazione € 840,00 – decisionale € 851,99) per il giudizio di primo grado e in € 2.906,00 oltre rimb. forfett. 15%, i.v.a. (ove dovuta) e c.p.a.
7 (studio € 567,00 – introduttiva € 461,00 – istrutt/trattazione € 922,00 – decisionale € 956,99) per il presente grado di giudizio , oltre il rimborso del contributo unificato. Deve disporsi la distrazione delle spese processuali in favore del procuratore della società appellante per aver anticipato le spese e non riscosso i compensi da parte della sia assistita.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
424/2021 (n. 100338/2013R.G.) e le di Patti in data 13- 14.05.2021, così statuisce:
a) accoglie l'appello e ad integrale riforma della sentenza impugnata revoca il decreto ingiuntivo n. 57/2013 emesso il 25.03.2013 dal Giudice del Tribunale di Patti, Sezione Distaccata di S. Agata di Militello;
b) condanna la (c.f. in persona Controparte_1 P.IVA_2 del suo legal gam della
[...] (c.f. , delle spese processuali dei due g Parte_1 P.IVA_2 giudizio come liquidate in parte motiva in € 2.540,00 per il giudizio di primo grado ed € 2.906,00 per il presente grado di giudizio oltre rimb. forfett. 15%, i.v.a. (ove dovuta) e c.p.a. nonché al rimborso del contributo unificato da distrarsi in favore del suo procuratore perché distrattario.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto), il 12.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Francesco TREPPICCIONE) (dr. Augusto SABATINI)
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Nella specie, la
S.C., estendendo la portata applicativa di tale principio anche l'impugnazione avverso le pronunce del dinanzi al TSAP, ha cassato la sentenza di merito, ritenendo Pt_3 adeguatamente specificati i motivi proposti dall'appellante sia in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione - anche sul piano della conoscibilità dell'evento da considerare del diritto al risarcimento del danno ad essa occorso in seguito all'esondazione di un fiume, sia in ordine all'onere probatorio). (Cass. Civ. Sez. U -
, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022).