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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/09/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 77 2025
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bic c.c.
Oggi 11/09/2025, innanzi al giudice dott. Stefania Del Gais, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Stefano Di Giacomo in presenza, per la parte convenuta l'avv. Guarino nonché i dottori e ai fini della pratica forense. Controparte_1 CP_2
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Di Giacomo dà atto che è avvenuto l'accredito dell'importo e fa presente che il provvedimento dell'Inps è successivo al depsoto del ricorso, ai fini della liquidazione delle spese di lite.
I procuratori delle parti si riportano a quanto dedotto all'udienza del
22.4.2025 in merito alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere ed al regime delle spese di lite e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, alle ore 14,30 pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Stefania Del Gais
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Stefania Del Gais, all'udienza del 11/09/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 77 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il
14/01/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. DI GIACOMO STEFANO e dell'avv. DI GIACOMO ANTONINO, elettivamente domiciliato in VIA SORDA SAMPIERI N.27 97015 MODICA presso il difensore avv. DI GIACOMO STEFANO
Contro
INPS (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO P.IVA_1
DANIELA, elettivamente domiciliato in VIA C. BATTISTI, 19 37122
VERONA presso il difensore avv. GUARINO DANIELA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 14.1.2025 la sig.ra impugnava la Parte_1
comunicazione del 30.7.2024 con cui l'Inps richiedeva la restituzione della somma di euro 20.810,46 per indebita percezione della pensione cat.
1 INVCIV n. 044-900007094253 a causa dell'insussistenza del requisito reddituale. Ritenendo già noti all'Inps i redditi percepiti sin dalla data di decorrenza della prestazione assistenziale, e dunque non dovute le somme richieste in restituzione per il presunto superamento del limite reddituale, chiedeva accertarsi e dichiararsi non ripetibili le somme in contestazione relative al periodo agosto 2019 – agosto 2024 e la condanna dell'Inps alla restituzione di quanto già trattenuto, con condanna alle spese di lite.
Si è costituito l'INPS ed ha dichiarato che l'indebito era derivato dalla lettura batch dei redditi del coniuge della ricorrente che aveva determinato il superamento dei limiti reddituali ma che da una verifica successiva la ricorrente era risultata divorziata. Per tale motivo aveva provveduto all'annullamento in autotutela del provvedimento ed aveva proceduto alla riliquidazione della prestazione, ricalcolandola a decorrere dall'1.1.2019.
Chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Parte ricorrente, nel prendere atto dell'avvenuto accoglimento delle domande formulate in ricorso, si è associata alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di lite in virtù del principio di soccombenza virtuale.
L'INPS ha comunicato di aver provveduto all'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato ed alla riliquidazione della prestazione soltanto in epoca successiva alla data di deposito del ricorso.
Per tali motivi deve essere dichiarata cessata la materia del contendere e l'INPS deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi dei nuovi parametri forensi,
2 tenuto conto del valore della domanda (20.810,46) e delle fasi di giudizio svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.865,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Verona, 11 settembre 2025
IL GIUDICE
Stefania Del Gais
3
SEZIONE LAVORO
Causa n. 77 2025
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bic c.c.
Oggi 11/09/2025, innanzi al giudice dott. Stefania Del Gais, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Stefano Di Giacomo in presenza, per la parte convenuta l'avv. Guarino nonché i dottori e ai fini della pratica forense. Controparte_1 CP_2
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Di Giacomo dà atto che è avvenuto l'accredito dell'importo e fa presente che il provvedimento dell'Inps è successivo al depsoto del ricorso, ai fini della liquidazione delle spese di lite.
I procuratori delle parti si riportano a quanto dedotto all'udienza del
22.4.2025 in merito alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere ed al regime delle spese di lite e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, alle ore 14,30 pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Stefania Del Gais
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Stefania Del Gais, all'udienza del 11/09/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 77 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il
14/01/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. DI GIACOMO STEFANO e dell'avv. DI GIACOMO ANTONINO, elettivamente domiciliato in VIA SORDA SAMPIERI N.27 97015 MODICA presso il difensore avv. DI GIACOMO STEFANO
Contro
INPS (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO P.IVA_1
DANIELA, elettivamente domiciliato in VIA C. BATTISTI, 19 37122
VERONA presso il difensore avv. GUARINO DANIELA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 14.1.2025 la sig.ra impugnava la Parte_1
comunicazione del 30.7.2024 con cui l'Inps richiedeva la restituzione della somma di euro 20.810,46 per indebita percezione della pensione cat.
1 INVCIV n. 044-900007094253 a causa dell'insussistenza del requisito reddituale. Ritenendo già noti all'Inps i redditi percepiti sin dalla data di decorrenza della prestazione assistenziale, e dunque non dovute le somme richieste in restituzione per il presunto superamento del limite reddituale, chiedeva accertarsi e dichiararsi non ripetibili le somme in contestazione relative al periodo agosto 2019 – agosto 2024 e la condanna dell'Inps alla restituzione di quanto già trattenuto, con condanna alle spese di lite.
Si è costituito l'INPS ed ha dichiarato che l'indebito era derivato dalla lettura batch dei redditi del coniuge della ricorrente che aveva determinato il superamento dei limiti reddituali ma che da una verifica successiva la ricorrente era risultata divorziata. Per tale motivo aveva provveduto all'annullamento in autotutela del provvedimento ed aveva proceduto alla riliquidazione della prestazione, ricalcolandola a decorrere dall'1.1.2019.
Chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Parte ricorrente, nel prendere atto dell'avvenuto accoglimento delle domande formulate in ricorso, si è associata alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di lite in virtù del principio di soccombenza virtuale.
L'INPS ha comunicato di aver provveduto all'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato ed alla riliquidazione della prestazione soltanto in epoca successiva alla data di deposito del ricorso.
Per tali motivi deve essere dichiarata cessata la materia del contendere e l'INPS deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi dei nuovi parametri forensi,
2 tenuto conto del valore della domanda (20.810,46) e delle fasi di giudizio svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.865,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Verona, 11 settembre 2025
IL GIUDICE
Stefania Del Gais
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