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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 14/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Il Presidente designato della Corte d'Appello di Trieste
All'esito dell'odierna udienza relativa alla convalida del trattenimento di nato il Persona_1
11.10.2005 a Sfax in Tunisia – se dicente - CUI 067XVCT, ritiene che sussistano le condizioni richieste dalla legge per la convalida del provvedimento di trattenimento del Questore di Gorizia di data
12.2.2025, notificato in pari data ad ore 16.35 e comunicato a questo ufficio il 13.2.2025 ad ore 10.14.
Osservato che l'interessato è entrato irregolarmente in territorio dello Stato in data 11.11.2021 (
DU ) .
Nei confronti dello stesso è stato emesso provvedimento di espulsione dal Prefetto di Pesaro-Urbino il
6.2.2025, notificato in pari data.
A seguito di detto decreto di espulsione il Questore di Pesaro-Urbino disponeva il trattenimento presso il CPR di Gorizia, convalidato il successivo 10.2.2025 dal giudice di pace di Gorizia.
In data 12.2.2025 il Questore di Gorizia ha disposto il trattenimento del prevenuto presso il CPR di
Gorizia ai sensi dell'art. 6, co. 2 lett. b), e d) e co. 3 e 5 del D.Lgs. n. 142/2015 per giorni 60, vista la presentazione il 12.2.2025 di una domanda di protezione internazionale.
Nel provvedimento si mette in evidenza:
l'ingresso in Italia il 11.11.2021, la concomitanza della richiesta protezione con il trattenimento in CPR;
l'esistenza di più segnalazioni di polizia afferenti reati di rapina , rissa lesioni, resistenza a P.U. furto ed altri reati commessi in concorso con un gruppo di altri giovani con le modalità delle gang cittadine sempre in zona di Pesaro-Urbino la pericolosità del prevenuto stante l'abitualità nel delitto, la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 6, co. 2 lett. d) del D.Lgs. 142/2015 siccome sprovvisto di valido documento, di stabile dimora – afferma residenza in Modena ma come sottolinea il Prefetto di Urbino è sempre stato ai controlli trovato nel CP_ territorio della provincia marchigiana - ed occupazione – nulla risulta da banca dati e CO -; la pretestuosità della domanda, presentata ad oltre tre anni dall'ingresso nello Stato e circa un anno e mezzo dal raggiungimento della maggior età solo dopo che era stato disposto il trattenimento presso il
CPR di Gorizia per eseguire l'espulsione.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per il trattenimento dello straniero presso il CPR.
In primo luogo, ricorrono evidenti segni di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica, in considerazione della serie di segnalazioni da parte delle Forze dell'Ordine per delitti di violenza contro il patrimonio, l'altrui proprietà e resistenza a P.U. commessi in concorso con altri giovani con modalità tipiche da gang urbana.
La particolare natura dei reati e la loro esecuzione in raggruppamento tipo gang, la reiterazione della loro commissione, la mancanza di mezzi di sostentamento e di un'occupazione lavorativa stabile e documentabile costituiscono elementi a sostegno della valutazione di pericolosità, in quanto la sua personalità risulta caratterizzata da sprezzante disconoscimento della Pubblica Autorità, da reiterazione di comportamenti delittuosi, per giunta nell'ambito di una gang, dalla mancanza di qualsiasi progetto lavorativo o educativo, con grave e concreto pericolo di commissione di altri reati, essendo sprovvisto di verificabili fonti di reddito.
Si tratta pertanto di persona la cui condotta lumeggia una concreta minaccia, attuale e grave, per la civile convivenza, sicché non assume alcun rilievo la circostanza che per una condanna ha goduto del beneficio della condizionale.
Sussiste inoltre il pericolo di fuga in relazione al procedimento conseguito all'istanza di protezione, in quanto il trattenuto non è in possesso di documento valido ed è necessario determinare gli elementi su cui si fonda la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e non è possibile – seriamente - adottare altra e meno afflittiva misura circa la quale alcun elemento fattuale documentato è stato offerto mentre l'asserita residenza in Modena appare fittizia e di comodo.
Sta poi di fatto che il prevenuto è da oltre quattro anni in Italia – è maggiorenne da circa un anno e mezzo
- ed esistono fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione in quanto non è verosimile che, specialmente durante i suoi ripetuti contatti con le Autorità di Polizia, non sia stato adeguatamente informato di tale possibilità, neanche da parte dei difensori che lo hanno patrocinato in sede penale.
Ritenuto che la richiesta di convalida sia stata presentata tempestivamente e l'eventuale possibilità di godere dilla protezione speciale non fa venir meno l'apparente – allo stato - pretestuosità dell'istanza di protezione e quindi la possibilità che il trattenuto si renda irreperibile nella more del procedimento d'esame della sua istanza poiché privo di documenti e documentata stabile dimora ed attività lavorativa;
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste convalida il provvedimento di trattenimento del Questore di Gorizia di data
12.2.2025 ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. b) e d) e comma 3 e 5 del D.Lgs. n. 142 del 18.8.2015, nei confronti di nato il [...] a Sfax in [...] – se dicente - CUI 067XVCT, per giorni Persona_1 sessanta salvo proroga.
Si comunichi alle parti interessate.
Così deliberato in Trieste il 14 febbraio 2025
Il Presidente
Sergio Gorjan
All'esito dell'odierna udienza relativa alla convalida del trattenimento di nato il Persona_1
11.10.2005 a Sfax in Tunisia – se dicente - CUI 067XVCT, ritiene che sussistano le condizioni richieste dalla legge per la convalida del provvedimento di trattenimento del Questore di Gorizia di data
12.2.2025, notificato in pari data ad ore 16.35 e comunicato a questo ufficio il 13.2.2025 ad ore 10.14.
Osservato che l'interessato è entrato irregolarmente in territorio dello Stato in data 11.11.2021 (
DU ) .
Nei confronti dello stesso è stato emesso provvedimento di espulsione dal Prefetto di Pesaro-Urbino il
6.2.2025, notificato in pari data.
A seguito di detto decreto di espulsione il Questore di Pesaro-Urbino disponeva il trattenimento presso il CPR di Gorizia, convalidato il successivo 10.2.2025 dal giudice di pace di Gorizia.
In data 12.2.2025 il Questore di Gorizia ha disposto il trattenimento del prevenuto presso il CPR di
Gorizia ai sensi dell'art. 6, co. 2 lett. b), e d) e co. 3 e 5 del D.Lgs. n. 142/2015 per giorni 60, vista la presentazione il 12.2.2025 di una domanda di protezione internazionale.
Nel provvedimento si mette in evidenza:
l'ingresso in Italia il 11.11.2021, la concomitanza della richiesta protezione con il trattenimento in CPR;
l'esistenza di più segnalazioni di polizia afferenti reati di rapina , rissa lesioni, resistenza a P.U. furto ed altri reati commessi in concorso con un gruppo di altri giovani con le modalità delle gang cittadine sempre in zona di Pesaro-Urbino la pericolosità del prevenuto stante l'abitualità nel delitto, la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 6, co. 2 lett. d) del D.Lgs. 142/2015 siccome sprovvisto di valido documento, di stabile dimora – afferma residenza in Modena ma come sottolinea il Prefetto di Urbino è sempre stato ai controlli trovato nel CP_ territorio della provincia marchigiana - ed occupazione – nulla risulta da banca dati e CO -; la pretestuosità della domanda, presentata ad oltre tre anni dall'ingresso nello Stato e circa un anno e mezzo dal raggiungimento della maggior età solo dopo che era stato disposto il trattenimento presso il
CPR di Gorizia per eseguire l'espulsione.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per il trattenimento dello straniero presso il CPR.
In primo luogo, ricorrono evidenti segni di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica, in considerazione della serie di segnalazioni da parte delle Forze dell'Ordine per delitti di violenza contro il patrimonio, l'altrui proprietà e resistenza a P.U. commessi in concorso con altri giovani con modalità tipiche da gang urbana.
La particolare natura dei reati e la loro esecuzione in raggruppamento tipo gang, la reiterazione della loro commissione, la mancanza di mezzi di sostentamento e di un'occupazione lavorativa stabile e documentabile costituiscono elementi a sostegno della valutazione di pericolosità, in quanto la sua personalità risulta caratterizzata da sprezzante disconoscimento della Pubblica Autorità, da reiterazione di comportamenti delittuosi, per giunta nell'ambito di una gang, dalla mancanza di qualsiasi progetto lavorativo o educativo, con grave e concreto pericolo di commissione di altri reati, essendo sprovvisto di verificabili fonti di reddito.
Si tratta pertanto di persona la cui condotta lumeggia una concreta minaccia, attuale e grave, per la civile convivenza, sicché non assume alcun rilievo la circostanza che per una condanna ha goduto del beneficio della condizionale.
Sussiste inoltre il pericolo di fuga in relazione al procedimento conseguito all'istanza di protezione, in quanto il trattenuto non è in possesso di documento valido ed è necessario determinare gli elementi su cui si fonda la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e non è possibile – seriamente - adottare altra e meno afflittiva misura circa la quale alcun elemento fattuale documentato è stato offerto mentre l'asserita residenza in Modena appare fittizia e di comodo.
Sta poi di fatto che il prevenuto è da oltre quattro anni in Italia – è maggiorenne da circa un anno e mezzo
- ed esistono fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione in quanto non è verosimile che, specialmente durante i suoi ripetuti contatti con le Autorità di Polizia, non sia stato adeguatamente informato di tale possibilità, neanche da parte dei difensori che lo hanno patrocinato in sede penale.
Ritenuto che la richiesta di convalida sia stata presentata tempestivamente e l'eventuale possibilità di godere dilla protezione speciale non fa venir meno l'apparente – allo stato - pretestuosità dell'istanza di protezione e quindi la possibilità che il trattenuto si renda irreperibile nella more del procedimento d'esame della sua istanza poiché privo di documenti e documentata stabile dimora ed attività lavorativa;
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste convalida il provvedimento di trattenimento del Questore di Gorizia di data
12.2.2025 ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. b) e d) e comma 3 e 5 del D.Lgs. n. 142 del 18.8.2015, nei confronti di nato il [...] a Sfax in [...] – se dicente - CUI 067XVCT, per giorni Persona_1 sessanta salvo proroga.
Si comunichi alle parti interessate.
Così deliberato in Trieste il 14 febbraio 2025
Il Presidente
Sergio Gorjan