Sentenza 26 ottobre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/10/2018, n. 27230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27230 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2018 |
Testo completo
e SENTENZA sul ricorso 17347-2016 proposto da: HI AM, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLE ACACIE
13 (c/o CENTRO CAF), presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO DI GENIO, rappresentata e difesa dall'avvocato FELICE AMATO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 1559/2015 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 27/01/2016 R.G.N. 579/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2018 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato GIUSEPPE MATANO.
Fatti di causa
La Corte d'appello di Salerno (sentenza del 27.1.2016), decidendo in sede di giudizio di rinvio limitatamente alle spese di lite, ha riliquidato le spese di primo grado del giudizio intercorso tra HI SA e l'Inps, relativo all'accertamento del diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2004 e, per l'effetto, ha determinato in euro 1313,00 i diritti ed in euro 500,00 l'onorario, con distrazione a favore del difensore anticipatario. Nel contempo, la stessa Corte ha confermato per il resto la sentenza ed ha compensato per intero tra le parti le spese del giudizio di legittimità, oltre quelle del rinvio, affermando che sussistevano gravi ed eccezionali motivi dovuti al fatto che il ricorso per cassazione era stato accolto in minima parte, limitatamente a talune voci per diritti, a fronte di una domanda proposta in termini di gran lunga più consistenti. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso HI SA con un solo motivo, illustrato da memoria, mentre per l'Inps vi è procura speciale in atti e per lo stesso ente è comparso all'udienza l'avv. Matano Giuseppe. Ragioni della decisione 1. Con un solo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrente lamenta l'erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui la Corte d'appello di Salerno ha disposto la totale compensazione delle spese del giudizio di legittimità e di quelle della fase di rinvio, malgrado l'Inps fosse rimasto soccombente in tali procedimenti. Aggiunge la ricorrente che non poteva ritenersi che i motivi esplicitati dalla Corte di merito ai fini della compensazione delle spese fossero gravi ed eccezionali, così come espressamente previsto dalla citata norma di rito.
2. Il motivo è fondato. Anzitutto, va rilevato che il ricorso di primo grado fu depositato il tAf 27.7.2009, per cui nel 'a fattispecie trova applicazione ia norma di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., nel nuovo testo risultante dall'art. 45, comma 11„ clHa ' 69 del 2009, per effetto del quale la compensazione delle spese di lite può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, soltanto per "gravi ed eccezionali ragioni".
3. Orbene, questa Corte (Cass. Sez. 3„ sentenza n. 21083 del 19.10.2015'; ha già avuto occasione di statuire che <