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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/05/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2334/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente
dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 17 febbraio 2025, promossa da:
C.F. ) nato ad [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dell'avv. MAGATTI ALESSANDRO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
attore contro
C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. ZAMBELLI MARCO ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuta
C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_2 C.F._3 dall'avv. RACALBUTO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuta
(C.F. nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_3 C.F._4 difesa dall'avv. PONTE VALENTINA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
1 convenuta
Oggetto: Altri istituti relativi alle successioni
Conclusioni delle parti
per “nel merito in via principale: accertare e dichiarare che la convenuta Parte_1 _1
si è appropriata della somma complessiva non inferiore ad € 117.671,50 appartenente alla GN
[...]
, con riferimento a Controparte_4
i prelievi e le operazioni effettuate sul libretto di risparmio n. 1200/23 presso Intesa Sanpaolo S.p.A. nel periodo 2009-2014;
i prelievi e le operazioni effettuate sul c/c n. 1016062570 presso nel periodo 2014-2019; Controparte_5
le somme ingiustificatamente addebitate sul libretto postale n. 0664552445 nel periodo 7/9/2013 – 9/11/2013;
i canoni afferenti il contratto di locazione dell'immobile di EN AI (BG), Via Tironega n. 24, registrato in Clusone il 24/7/2017 al n. 1533 Serie 3T;
e, per l'effetto, condannare la stessa a restituire il predetto importo, o quello diverso che verrà accertato in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo, agli eredi della GN;
Controparte_4
nel merito e in via incidentale: accertare e dichiarare che la condotta contestata alla GN integra _1 la fattispecie prevista dall'art. 646 c.p. e per l'effetto condannare la stessa a versare all'attore un importo, da liquidare in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno morale ex art. 185 c.p. e 2059 c.c.;
nel merito e in via principale: nel caso in cui la somma restituita dalla convenuta sia insufficiente a _1 colmare la differenza tra la quota spettante all'odierno attore e quanto suo di diritto in forza di legittima, accertare e dichiarare che l'odierno attore ha subìto una lesione della sua quota di legittima e per l'effetto disporre la reintegrazione della stessa, nei limiti della quota di competenza dell'attore come in narrativa indicata o alla somma maggiore o minore che sarà stabilita in corso di causa;
nel merito e in via principale: disporre la divisione del patrimonio ereditario, con assegnazione della quota di competenza di ogni erede, con i necessari eventuali conguagli in denaro.
In ogni caso: con vittoria di spese di causa”;
per “
1. accertare e dichiarare che la convenuta si è appropriata CP_2 Controparte_1 della somma complessiva non inferiore ad € 119.614,50, appartenente alla GN , con Controparte_4 riferimento a:
• i prelievi e le operazioni effettuate sul libretto di risparmio n. 1200/23 presso Intesa Sanpaolo S.p.A. nel periodo 2009-2014;
• i prelievi e le operazioni effettuate sul c/c n. 1016062570 presso nel periodo 2014-2019; Controparte_5
• i prelievi effettuati dal libretto postale n. 0664552445 nel periodo 7/9/2013 – 9/11/2013;
2 • i canoni afferenti il contratto di locazione dell'immobile di EN AI (BG), Via Tironega n. 24, registrato in Clusone il 24/7/2017 al n. 1533 Serie 3T;
e, per l'effetto, condannare a restituire a la quota di sua spettanza, pari Controparte_1 CP_2 ad € 39.871,50, ossia pari a 1/3 del predetto importo di € 119.614,50, o quello diverso che verrà accertato in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo;
2. accertare e dichiarare che la condotta contestata alla GN ntegra la fattispecie prevista dall'art. _1
646 c.p. e per l'effetto condannare a versare al deducente un importo, da liquidare in Controparte_1 via equitativa, a titolo di risarcimento del danno morale ex art. 185 c.p. e 2059 Cod.Civ.;
3. disporre la divisione del patrimonio ereditario di con assegnazione della quota di Controparte_4 competenza di ogni erede, con gli eventuali conguagli in denaro;
4. rigettare le domande ed eccezioni svolte dalla GN _1
5. con vittoria di spese di causa”;
per “previe tutte le declaratorie del caso e di legge, ogni contraria istanza ed eccezione Controparte_3 disattesa, dichiarata la non accettazione del contraddittorio su eventuali domande nuove e/o modificate,
in via preliminare: rigettarsi l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Bergamo, in quanto infondata;
in via riconvenzionale nei confronti della GN : previo rigetto dell'avversaria Controparte_1 eccezione di decadenza, accertare e dichiarare che le somme di cui al libretto di risparmio n. 1200/23 presso
Intesa Sanpaolo S.p.A. e quelle di cui al c/c n. 1016062570 presso erano di esclusiva Controparte_5 proprietà della de cuius, accertare e dichiarare la simulazione della cointestazione dei predetti conti, accertare
e dichiarare che la GN si è appropriata della somma di euro 131.630,23 appartenente alla GN _1
, con riferimento ai prelievi ed alle operazioni effettuate sul libretto di risparmio n. 1200/23 Controparte_4 presso Intesa Sanpaolo S.p.A. nel periodo 2009-2014, ai prelievi ed alle operazioni effettuate sul c/c n.
1016062570 presso nel periodo 2014-2019, alla sottoscrizione della polizza di Controparte_5 assicurazione sulla vita n. 50009302232 presso e della polizza di Parte_2 CP_5 assicurazione sulla vita Postafuturo certo 2011 n. 50008732482 presso , alle somme CP_5 ingiustificatamente addebitate ed ai prelievi effettuati dal libretto postale n. 0664552445 nel periodo 7/9/2013
– 9/11/2013, alla riscossione dei canoni del contratto di locazione dell'immobile di EN AI (BG), Via
Tironega n. 24, registrato in Clusone il 24/7/2017 al n. 1533 Serie 3T; per l'effetto, condannare la GN
a restituire la predetta somma o quella diversa somma che verrà accertata in corso di Controparte_1 causa, oltre interessi dal dovuto al saldo, alla comunione ereditaria ovvero agli eredi della GN CP
[...]
in via principale: dichiararsi inesistenti, nulle e comunque infondate sia le asserite donazioni remuneratorie rivendicate dalla convenuta sia le asserite prestazioni ricevute dalla rigettarsi tutte le _1 CP_6
3 domande e le eccezioni riconvenzionali svolte dalla convenuta in quanto nulle, inammissibili, _1 infondate e non provate;
in via principale e nel merito:
ricostruirsi l'asse ereditario della de cuius, tenendo conto dei seguenti beni:
- immobili siti in EN AI, mappali 2207 sub. 701, 2207 sub. 2 e 2207 sub. 3, stimati in euro 132.000,00 come da perizia del 15.1.2024 prodotta dall'attore (attribuiti ex art. 734 c.c. al signor e quindi Controparte_7 ai convenuti e;
Controparte_3 CP_2
- quota di 1/2 del bosco ceduo sito in EN AI, mappale 453, da stimarsi tramite CTU;
- saldo del c/c n. 1016062570 presso di euro 1.306,58; Controparte_5
- buoni postali esistenti al momento del decesso avvenuto il 9.2.2019 per la quota del 50% intestata alla de cuius, tenendo conto del loro effettivo valore alla medesima data ovvero alla successiva data dell'incasso degli stessi, ed in particolare dei seguenti buoni risultanti dalla documentazione in atti:
buoni cointestati con la GN : Controparte_1
n. 9295723 con valore nominale di euro 7.500,00
n. 21322553 con valore nominale di euro 1.000,00
n. 15346924 riscosso dopo la morte con valore di euro 1.351,28
n. 15346925 riscosso dopo la morte con valore di euro 1.351,28
n. 42253581001 con valore di euro 1.219,95
buoni cointestati con la GN : Controparte_8
n. 9295722 con valore nominale di euro 7.500,00
n. 71902127 con valore nominale di euro 4.000,00
n. 15346905 con valore nominale di euro 1.000,00
n. 15346906 con valore nominale di euro 1.000,00
n. 303096001 con valore di euro 9.281,43
n. 303096002 con valore di euro 4.015,95
buoni cointestato con la GN : Persona_1
n. 3445706 con valore di euro 1.748,19
n. 740468 con valore nominale di euro 1.000,00
n. 674654 con valore nominale di euro 500,00
4 buoni cointestato con il signor : Persona_2
n. 674653 con valore nominale di euro 500,00
n. 13976117 riscosso dopo la morte con valore di euro 1.307,57
n. 13976118 riscosso dopo la morte con valore di euro 1.307,57
buoni cointestati con altro soggetto non identificato:
n. 3629756 con valore nominale di lire 1.000.000
n. 3629771 con valore nominale di lire 1.000.000
n. 3629789 con valore nominale di lire 1.000.000
n. 3626766 con valore nominale di lire 1.000.000;
- somme prelevate o sottratte o riscosse o comunque in possesso della GN ed Controparte_1 appartenenti alla de cuius, previo accoglimento della domanda riconvenzionale svolta;
accertarsi l'esatto valore dell'asse ereditario, anche tramite CTU;
rigettare la domanda di riduzione dell'attore non avendo quest'ultimo subito alcuna lesione della quota di legittima;
in via subordinata, nell'ipotesi in cui il valore dell'asse ereditario sia tale per cui effettivamente sussiste la lesione della quota di legittima dell'attore ovvero, a seguito delle eventuali difese della GN non _1 risulti dovuta da quest'ultima alcuna somma o la somma restituita sia comunque insufficiente a soddisfare la quota attorea di legittima, la convenuta non si oppone alla domanda di riduzione nei limiti di Controparte_3 legge;
sempre in via principale, procedere alla divisione del patrimonio ereditario secondo le quote di spettanza di ciascun erede, tenendo conto di quanto disposto per testamento, anche ex art. 734 c.c.”;
per “in via preliminare, Controparte_1
- accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bergamo a favore della competenza del
Tribunale di Brescia, ex art. 22 c.p.c.;
sempre in via preliminare,
- accertare e dichiarare inammissibili le domande da e proposte in confronto Controparte_3 CP_2 di Controparte_1
in via principale,
- rigettare in tutto o in subordine in parte le domande di parte attrice perché inammissibili e infondate così in fatto come in diritto;
5 - rigettare in tutto o in subordine in parte le domande di e perché Controparte_3 CP_2 inammissibili e infondate così in fatto come in diritto;
in via di eccezione riconvenzionale condizionata all'accoglimento, in tutto od in parte, delle domande avversarie tutte,
- accertata e dichiarata la natura di donazioni remuneratorie degli atti di disposizione che a vantaggio della GN risultino compiuti, accertare e dichiarare l'obbligazione gravante a carico dei Controparte_1 signori e questi ultimi per rappresentazione del padre Parte_1 CP_2 Controparte_3 premorto figlio della de cuius GN in solido tra loro e nella loro qualità Controparte_7 Controparte_4 di eredi della GN medesima, di tenere indenne la GN Controparte_4 Controparte_1 dall'evizione che dei beni donati abbia a soffrire, a norma dell'art. 797 comma 1 n. 3 c.c. sino a concorrenza dell'entità delle prestazioni ricevute dalla donante, e così per l'importo come nella comparsa di risposta indicato in € 184.785,91, ovvero nel differente maggiore o minore importo che sia dal giudice ritenuto dovuto, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo;
per l'effetto condannare i signori
e questi ultimi per rappresentazione del premorto Parte_1 CP_2 Controparte_3 CP_7 in solido tra loro e nella loro qualità di eredi della GN a tenere indenne la GN
[...] Controparte_4 dall'evizione che dei beni donati abbia a soffrire, a norma dell'art. 797 comma 1 n. 3 Controparte_1
c.c. sino a concorrenza dell'entità delle prestazioni ricevute dalla donante, e così per l'importo come sopra indicato in € 184.785,91, ovvero nel differente maggiore o minore importo che sia dal giudice ritenuto dovuto, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo;
in ogni caso,
- riconoscere vittoria delle spese tanto in confronto di quanto in confronto di e Parte_1 CP_3 CP_2
.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con atto di citazione iscritto a ruolo generale in data 1° aprile 2022, citava in giudizio Parte_1 CP_2
e per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “nel merito in
[...] Controparte_3 Controparte_1 via principale: accertare e dichiarare che la convenuta si è appropriata della somma Controparte_1 complessiva non inferiore ad € 119.614,50 appartenente alla GN , con riferimento a Controparte_4
i prelievi e le operazioni effettuate sul libretto di risparmio n. 1200/23 presso Intesa Sanpaolo S.p.A. nel periodo 2009-2014;
i prelievi e le operazioni effettuate sul c/c n. 1016062570 presso nel periodo 2014-2019; Controparte_5
i prelievi effettuati dal libretto postale n. 0664552445 nel periodo 7/9/2013 – 9/11/2013;
6 i canoni afferenti il contratto di locazione dell'immobile di EN AI (BG), Via Tironega n. 24, registrato in Clusone il 24/7/2017 al n. 1533 Serie 3T;
e, per l'effetto, condannare la stessa a restituire il predetto importo, o quello diverso che verrà accertato in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo, agli eredi della GN;
Controparte_4
nel merito e in via incidentale: accertare e dichiarare che la condotta contestata alla GN integra _1 la fattispecie prevista dall'art. 646 c.p. e per l'effetto condannare la stessa a versare all'attore un importo, da liquidare in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno morale ex art. 185 c.p. e 2059 c.c.;
nel merito e in via principale: nel caso in cui la somma restituita dalla convenuta sia insufficiente a _1 colmare la differenza tra la quota spettante all'odierno attore e quanto suo di diritto in forza di legittima, accertare e dichiarare che l'odierno attore ha subìto una lesione della sua quota di legittima e per l'effetto disporre la reintegrazione della stessa, nei limiti della quota di competenza dell'attore come in narrativa indicata o alla somma maggiore o minore che sarà stabilita in corso di causa;
nel merito e in via principale: disporre la divisione del patrimonio ereditario, con assegnazione della quota di competenza di ogni erede, con i necessari eventuali conguagli in denaro.
In ogni caso: con vittoria di spese di causa”.
A fondamento delle domande formulate con l'atto di citazione, esponeva: Parte_1
- che in data 9 febbraio 2019 decedeva in Pisogne Adele Guizzetti, vedova, la quale in vita risiedeva in
EN AI, Via J. F. Kennedy n. 4;
- che, alla morte della GN la famiglia era composta dall'attore figlio della de CP_9 Parte_1 cuius, nonché dai signori discendenti dell'altro figlio della de cuius, CP_2 Controparte_3
premorto, in quanto deceduto il 31 luglio 2018 Controparte_7
- che, in vita, era coniugato con Controparte_7 Controparte_1
- che, al momento del decesso della sig.ra l'asse ereditario era composto dai seguenti beni CP immobili siti nel comune di ENDINE AN, identificati catastalmente come segue:
- Foglio EN/10, Particella 2207 Sub. 701, cat. C/6, classe 2, consistenza 111 mq, rendita € 137,58 (piena proprietà);
- Foglio EN/10, Particella 2207 Sub. 2, cat. A/3, classe 1, consistenza 6 vani, rendita € 371,85 (piena proprietà);
- Foglio EN/10, Particella 2207 Sub. 3, cat. A/3, classe 1, consistenza 6 vani, rendita € 371,85 (piena proprietà);
- Foglio 9 Particella 453, classe 3 (bosco ceduo), superficie 6 ha 4 are 30 ca, reddito dominicale € 93,63, reddito agrario € 9,36 (quota di proprietà 1/2);
7 - che, nell'asse ereditario, andavano ricompresi anche:
i- gli arredi, comunque di valore modesto;
ii- il rapporto di conto corrente n. 2570, acceso presso cointestato con la sig.ra Controparte_5
con saldo alla data del decesso di euro 1.306,58; _1
iii- una serie di buoni postali di cui la sig.ra era cointestataria;
CP
- che, dal 2009, la sig.ra era titolare del libretto di risparmio n. 1200/23 presso Intesa San Paolo, CP filiale di EN AI, e che, alla chiusura del libretto di risparmio n. 1200/23, avvenuta nel 2014, la medesima risultava essere titolare del conto corrente sopra indicato n. 2570, acceso presso Controparte_5
[...]
- che tali rapporti bancari erano entrambi cointestati con la sig.ra e venivano alimentati in via _1
esclusiva dalla sig.ra in quanto, sugli stessi, veniva accreditata la pensione della medesima;
CP
- che la sig.ra in ragione dell'età e delle condizioni di salute, non era in grado di esercitare un CP controllo dettagliato sulle operazioni di conto corrente che pertanto venivano effettuate dalla sig.ra
_1
- che, a seguito della morte della sig.ra domandava agli Istituti di credito CP Parte_1 interessati copia dei rendiconti e degli estratti-conto inerenti ai movimenti e alle operazioni effettuate dalla sig.ra _1
- che, dalla disamina della documentazione consegnata dagli Istituti di credito, risultava che dal 2009 fino alla data del decesso della sig.ra la sig.ra prelevava (prima dal libretto di CP _1 risparmio n. 1200/23 acceso presso Intesa San Paolo e poi dal conto corrente n. 2570), ovvero faceva uso di ingenti somme di denaro;
- che le operazioni delle quali contestava la regolarità ammontavano all'importo Parte_1 complessivo di euro 85.964,50;
- che, inoltre, risultava la sottoscrizione di un'assicurazione sulla vita “Poste Vita Spa” n. 2232, con l'indicazione della sig.ra quale contraente e di quale beneficiaria, con premio _1 Controparte_3 mensile di euro 50,00 (versato per 59 mensilità per complessivi euro 2.950,00), oltre a un versamento integrativo effettuato in data 15 novembre 2014 di euro 15.000,00, per complessivi euro 17.950,00;
- che la sig.ra risultava altresì essere titolare del libretto postale n. 2445, rilasciato il 7 settembre CP
2013 ed estinto il 6 novembre 2013, dal quale veniva prelevata la somma di euro 13.000,00;
- che i rapporti bancari e postali erano alimentati in via esclusiva dalle risorse della sig.ra CP titolare di trattamento pensionistico INPS;
- che la sig.ra avrebbe dovuto rendicontare e giustificare le spese sostenute nell'interesse della _1 sig.ra CP
8 - che non era possibile sostenere che le somme accreditate sul conto corrente potessero costituire una donazione indiretta in favore della cointestataria sig.ra per mancanza della prova dello spirito _1 di liberalità;
- che, di conseguenza, la sig.ra era tenuta a restituire alla massa ereditaria la somma complessiva _1 di euro 116.914,50;
- che, in data 24 luglio 2017, la sig.ra concedeva in locazione a l'immobile CP Controparte_10 sito in EN AI, Via Tironega n. 24, per il periodo dal 1° agosto 2017 al 31 febbraio 2021, con canone di euro 5.400,00 annui;
- che la sig.ra e il coniuge riscuotevano e trattenevano per sé i ratei mensili _1 Controparte_7
del canone di locazione, pari a euro 450,00 al mese;
- che conseguentemente la sig.ra tratteneva illegittimamente la somma di euro 2.700,00, somma _1
che doveva essere restituita alla massa ereditaria;
- che la sig.ra redigeva testamento olografo datato l'11 febbraio 2017, pubblicato il 9 marzo CP
2019, con il quale nominava suo erede, nella quota di legittima e lasciva a Parte_1 CP_7
'immobile sito in EN AI via J.f. Kennedy n. 4;
[...]
- che ai sensi dell'art. 537 c.c., nel caso di concorso tra due o più figli (allorché il de cuius non abbia né ascendenti, né coniuge), la quota di riserva è pari a 2/3 del patrimonio;
- che, di conseguenza, a spettava una quota di 2/6 dell'intero asse, mentre a Parte_1 CP_7
i 4/6 (di cui 1/3 a titolo di quota disponibile e 2/6 a titolo di quota di legittima);
[...]
- che a premorto subentravano ex art. 467 c.c. i discendenti e Controparte_7 Parte_3 CP_3
[...]
- che di conseguenza, il patrimonio della sig.ra avrebbe dovuto essere diviso tra CP Parte_1
e in pari quote di 1/3 ciascuno;
CP_2 Controparte_3
- che alla data di apertura della successione, l'asse ereditario era composto dall'immobile assegnato a dal saldo di conto corrente, da un terreno a dai buoni postali cointestati;
Controparte_7
- che l'immobile, in virtù di perizia di parte, aveva un valore di euro 160.000,00;
- che il bosco ceduo di cui la sig.ra era proprietaria per la quota di ½ aveva un valore venale CP complessivo di euro 35.000,00 (spettante quindi alla de cuius per la quota di euro 17.500,00);
- che l'intero asse ereditario alla data di apertura della successione aveva un valore complessivo di euro
199.736,08: - compendio immobiliare di EN AI dal valore di euro 160.000,00; - saldo conto corrente n. 2570 di euro 1.306,58; - buoni postali cointestati per l'importo di euro 20.929,50); - bosco ceduo per la quota di ½ pari a euro 17.500,00;
9 - che la quota di legittima dell'attore risultava lesa, formulando pertanto domanda di riduzione della disposizione testamentaria lesiva;
- che non occorreva l'accettazione con beneficio di inventario non essendo l'azione di riduzione stata promossa nei confronti di terzi.
Con comparsa di risposta depositata il 20 luglio 2022, si costituiva in giudizio il quale aderiva CP_2 alla ricostruzione in fatto e in diritto dell'attore, domandando la condanna della sig.ra alla restituzione _1 in favore della massa ereditaria della somma di euro 119.614,50; aderiva alla domanda di CP_2 divisione svolta dall'attore.
Con comparsa di risposta depositata il 25 luglio 2022, si costituiva in giudizio la quale aderiva Controparte_3 parzialmente alla ricostruzione attorea, in quanto, rispetto ai buoni postali, evidenziava che sarebbe stato necessario prendere in considerazione unicamente quelli esistenti al momento del decesso avvenuto il 9 febbraio
2019 per la quota di ½ intestata alla de cuius, tenendo conto dell'effettivo valore;
parimenti Controparte_3 domandava la condanna della sig.ra alla restituzione in favore dell'asse ereditario dell'importo _1 complessivo di euro 119.614,50 e aderiva alla domanda di divisione.
Con comparsa di risposta depositata il 29 luglio 2024, si costituiva in giudizio la sig.ra la quale, _1 contestando la ricostruzione dei fatti dell'attore, domandava, in via preliminare, di dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bergamo in favore del Tribunale di Brescia ex art. 22 c.p.c. e, nel merito, domandava il rigetto delle domande dell'attore; la sig.ra formulava altresì eccezione riconvenzionale _1 invocando la garanzia per evizione di cui all'art. 797 c.c.
A seguito della prima udienza celebratasi in modalità “cartolare”, il Giudice istruttore, concedeva i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c., e rinviava, per l'ammissione dei mezzi di prova, la causa all'udienza del 10 gennaio 2023, da tenersi parimenti in modalità “cartolare”. Con provvedimento del 10 gennaio 2023, il Giudice istruttore rinviava la causa all'udienza del 23 marzo 2023 invitando le parti a prendere posizione sulla proposta conciliativa formulata dall'attore, udienza successivamente rinviata al 19 settembre 2023.
All'udienza del 19 settembre 2023, le parti domandavano un ulteriore rinvio per trattive;
di conseguenza, il
Giudice istruttore rinviava la causa all'udienza del 13 dicembre 2023.
All'udienza del 13 dicembre 2023, le parti domandavo un rinvio al mese di marzo 2024 al fine di completare la stima dell'immobile oggetto di causa e di proseguire le trattative;
il Giudice istruttore rinviava pertanto la causa all'udienza del 12 marzo 2024.
Con decreto del Presidente del Tribunale n. 9/2024 veniva disposta la sostituzione del Giudice relatore e la causa veniva assegnata alla dott.ssa Liboria Maria Stancampiano.
All'udienza del 13 marzo 2024, le parti facevano presente che le trattative non avevano dato esito positivo;
le parti insistevano pertanto per l'ammissione delle istanze istruttorie. Con riservata ordinanza del 14 marzo 2024, il Giudice istruttore si pronunciava sulle istanze istruttorie e rinviava la causa all'udienza del 4 luglio 2024 per
10 l'escussione delle prove testimoniali ammesse, istruttoria che proseguiva anche all'udienza del 4 settembre
2024. Con riservata ordinanza del 5 settembre 2024, il Giudice istruttore “ritenuta la causa matura per la decisione senza ulteriore istruzione, in quanto risulta preliminarmente necessario risolvere una serie di questioni logicamente e giuridicamente presupposte rispetto alla domanda di divisione, sulle quali il Tribunale dovrà pronunciarsi con sentenza”, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 21 gennaio 2025, da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 17 febbraio 2025, il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione, assegnando il termine di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e il termine di ulteriori
20 giorni per il deposito delle memorie di replica
L'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Bergamo
ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale Ordinario di Controparte_1
Bergamo sull'assunto che, essendo deceduta in Pisogne, la presente causa avrebbe dovuto Controparte_4 essere radicata dinanzi al Tribunale Ordinario di Brescia ex art. 22 c.p.c.
L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta è priva di pregio, Controparte_1 per il fatto che il “luogo dell'aperta successione” deve essere inteso non già come il luogo in cui è sopraggiunta la morte, né come il luogo di residenza anagrafica, trattandosi del luogo dell'ultimo domicilio del de cuius, atteso che “La determinazione della competenza per territorio nelle cause ereditarie va stabilita ai sensi degli artt. 22 cod. proc. civ. e 456 cod. civ., con riferimento al luogo in cui il "de cuius" aveva al momento della morte l'ultimo domicilio, intendendosi con tale locuzione il luogo ove la persona concentra la generalità dei suoi interessi sia materiali ed economici, sia morali, sociali e familiari, prescindendosi dalla dimora o dalla presenza effettiva del medesimo in detto luogo” (v. Cassazione civile sez. VI, 02/08/2013, n.18560).
A tal riguardo, dagli atti di causa è emerso come abbia trascorso la maggior parte della propria Controparte_4 vita in EN AI e che la stessa è stata trasferita presso la residenza sanitaria “L'Abbraccio” di Pisogne soltanto in data 22 dicembre 2018, vale a dire nemmeno due mesi prima del decesso, e ciò al solo fine di ricevere assistenza sanitaria (v. doc. 13, , né, d'altra parte, ha contestato che fino Parte_1 Controparte_1 alla data del ricovero avesse il proprio centro di interessi in EN AI. Controparte_4
Per le ragioni sopra esposte, l'eccezione di incompetenza per territorio deve essere rigettata.
Le operazioni contestate a _1 Parte_4
ha domandato di condannare a restituire agli eredi di la
[...] Controparte_1 Controparte_4 somma complessiva di euro 119.614,50, sull'assunto che la convenuta si sarebbe appropriata illecitamente del predetto importo appartenente alla de cuius. Precisamente, ha dedotto che Parte_1 Controparte_1 avrebbe sottratto dal libretto di risparmio n. 1200/23 presso Intesa San Paolo S.p.a. nel periodo 2009-2014 e dal rapporto di conto corrente n. 2570 presso nel periodo 2014-2019, entrambi cointestati tra Controparte_5
11 la de cuius e e alimentanti in via esclusiva dalla de cuius, l'importo complessivo di euro Controparte_1
85.964,50, mediante una serie di prelievi e atti di disposizione analiticamente indicati nell'atto di citazione.
ha poi dedotto che avrebbe sottratto dal conto corrente n. 2570 presso Parte_1 Controparte_1 [...] anche l'ulteriore somma di euro 17.950,00, in quanto, nel mese di giugno del 2014, Controparte_5 _1 sottoscriveva una polizza vita con beneficiaria con pagamento, dal predetto conto
[...] Controparte_3 corrente n. 2570, dei premi mensili di euro 50,00 per 59 mensilità e del versamento integrativo. Secondo la tesi di avrebbe sottratto anche la somma di euro 13.000,00 dal libretto postale Parte_1 _1 _1
n. 2445, rilasciato il 7 settembre 2013 ed estinto il 6 novembre 20213, essendo anche tale rapporto cointestato tra e alimentato in via esclusiva dalle risorse della de cuius. Infine, Controparte_4 Controparte_1 [...]
a contestato che si sarebbe illecitamente appropriata anche della somma di euro Pt_1 Controparte_1
2.700,00 di proprietà della de cuius, provvedendo essa stessa a riscuotere, in luogo della de cuius, sei mensilità del canone di locazione spettante ad in forza del contratto sottoscritto in data 24 luglio 2017 Controparte_4 con , avente ad oggetto la concessione in locazione dell'immobile sito in EN AI, Controparte_10
Via Tironega n. 24. I convenuti e hanno aderito alla ricostruzione dell'attore, insistendo CP_2 Controparte_3 anch'essi per la condanna di alla restituzione dei predetti importi in favore degli eredi. Controparte_1
ha domandato il rigetto delle domande restitutorie formulate dall'attore e dai convenuti Controparte_1
e sostenendo che non ci sarebbe evidenza documentale dei prelievi e degli altri atti di CP_2 Controparte_3 disposizione contestati, che i rapporti bancari non sarebbero stati alimentati in via esclusiva dalla de cuius, con la conseguenza che, nel caso di specie, dovrebbe trovare applicazione la presunzione di cui all'art. 1298 c.c., e che, in ogni caso, gli atti di disposizione, complessivamente considerati, avrebbero natura di “donazione remuneratoria anche indiretta, di modico valore”.
Per quanto riguarda i prelievi e gli atti disposizione contestati dall'attore in ordine al libretto di risparmio n.
1200/23 e al conto corrente n. 2570 indicati analiticamente a pagina 4-5 dell'atto di citazione, osserva preliminarmente il Collegio che dalla disamina degli estratti conto prodotti dall'attore emerge con chiarezza come tali rapporti siano stati alimentati in via esclusiva dalla de cuius, con la conseguente inoperatività nel caso di specie della presunzione di cui all'art. 1298, comma secondo, c.c.
Invero, dalla disamina degli estratti conto del libretto di risparmio n. 1200/2023 presso Intesa San Paolo S.p.a, risulta che tale rapporto era cointestato a e a e che i versamenti in Controparte_4 Controparte_1 accredito non riconducibili alla pensione di erano di importo assolutamente marginale, venendo Controparte_4 in considerazione unicamente il versamento di euro 42,63, effettuato in data 15 novembre 2010, con causale
“versamento A/B corris.fuori piazza” e il versamento di euro 56,00, effettuato in data 2 dicembre 2013, con causale “versamento A/B corris.fuori piazza”, entrambi rivendicati da (v. doc. 2, Controparte_1 [...]
. In proposito, è significativo osservare come non sia affatto dimostrato che tali versamenti venivano Pt_1 effettuati da e che, in ogni caso, quand'anche ci fosse tale prova, si tratterebbe di Controparte_1 versamenti di importo assolutamente modesto, come tali del tutto irrilevanti, essendo documentale che tutti gli
12 altri accrediti sul libretto di risparmio n. 1200/23 siano riconducibili alla pensione della de cuius. Ne consegue che, non avendo contestato che gli accrediti con causale “stipendio o pensione” attenessero Controparte_1
a emolumenti di ritiene il Collegio che sia documentale come il libretto di risparmio n. Controparte_4
1200/2023 venisse alimentato in via esclusiva dalla pensione della de cuius.
Venendo ora al conto corrente n. 2570 presso dalla disamina degli estratti-conto prodotti Controparte_5 dall'attore, emerge che, sul conto corrente n. 2570, oltre agli emolumenti a titolo di pensione per
[...]
confluivano alcuni accrediti relativi alla gestione del conto (a titolo esemplificativo, si segnalano i CP versamenti con causale “riaccredito mensile conto più”, oppure “competenze liquidazione”, v. doc. 3,
[...]
, alcuni accrediti provenienti da A2A S.p.a. (in data 3 novembre 2014 per euro 43.00 e in data 2 Pt_1 novembre 2015 per euro 67,00) e un accredito di euro 42,25 del 21 ottobre 2014 con causale “versamento assegni bancari”, rivendicato quest'ultimo da Ne consegue che, alla luce della modesta Controparte_1 entità del versamento rivendicato da – restando peraltro indimostrato che sia stata la stessa Controparte_1
a effettuarlo – ritiene il Collegio che sia documentale che anche il conto corrente n. 2570 fosse alimentato in via esclusive dalle risorse economiche di Controparte_4
Chiarito, dunque, che, nel caso di specie, non trova applicazione la presunzione di cui all'art. 1298, comma secondo, c.c., essendo dimostrato, a livello documentale, che la pressoché totalità degli accrediti sui rapporti bancari cointestati n. 1200/23 e n. 2570 sia riconducibile agli emolumenti spettanti ad a titolo Controparte_4 di pensione, occorre ora soffermarsi sui prelievi e le altre operazioni contestate.
In primo luogo, osserva il Collegio che né l'attore, né i convenuti e hanno dimostrato CP_2 Controparte_3 di aver chiesto agli Istituti di credito “copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni” sui conti intestai alla de cuius ai sensi dell'art. 119, comma quarto, T.U.B., né d'altra parte hanno formulato istanza ex art. 210 c.p.c. al fine di ottenere documentazione ulteriore (distinte delle singole operazioni contestate) rispetto agli estratti-conto prodotti (istanza che, in ogni caso, in mancanza della prova della preventiva richiesta alla banca ex art. 119, comma quarto, T.U.B., sarebbe stata inammissibile).
Orbene, dalla disamina degli estratti-conto prodotti non emerge a livello documentale che i prelievi e gli atti di disposizione contestati per il libretto di risparmio n. 1200/23 e per il conto corrente n. 2570 (indicati analiticamente nell'atto di citazione), siano stati materialmente compiuti da In altri Controparte_1 termini, gli estratti conti danno evidenza delle operazioni di prelievo, ma non forniscono nessuna indicazione con riguardo all'autore di ogni singola operazione. Per dirla ancora diversamente, dalla disamina degli estratti- conto prodotti, emerge il compimento delle operazioni, mentre non emerge l'autore materiale di ogni singola operazione, con la conseguenza che, trattandosi di rapporti bancari cointestati, tali prelievi ben avrebbero potuto essere concretamente effettuati tanto da quanto da essendo entrambe Controparte_4 Controparte_1 cointestatarie. A ciò si aggiunga che, in mancanza delle distinte, il quadro probatorio agli atti è peraltro insufficiente per potersi ritenere raggiunta la prova presuntiva del compimento da parte di Controparte_1 delle singole operazioni contestate.
13 Dunque, non essendovi evidenza documentale del compimento delle operazioni indicate a pagina 4-5 dell'atto di citazione da parte di né potendosi ritenere raggiunta tale prova in via presuntiva, in Controparte_1 mancanza di qualsivoglia principio di prova sul punto, la domanda di condanna alla restituzione agli eredi delle somme asseritamente prelevate da dal libretto di risparmio n. 1200/23 e dal conto corrente Controparte_1
n. 2570 deve essere rigettata.
Venendo ora alla domanda di condanna di alla restituzione agli eredi dell'importo di euro Controparte_1
13.000,00, che, secondo l'attore e i convenuti e avrebbe CP_2 Controparte_3 Controparte_1 illecitamente sottratto dal libretto postale n. 2445 (cointestato con la de cuius), rilasciato il 7 settembre 2013 ed estinto il 6 novembre 20213, ritiene il Collegio che anche tale domanda debba essere rigettata. Ciò in quanto, anche in questo caso, non vi è evidenza documentale dell'esecuzione materiale del prelievo, per l'importo complessivo di euro 13.000,00, da parte di (v. doc. 13, . Controparte_1 Parte_1
Come si è visto, l'attore e i convenuti e hanno poi domandato la condanna di CP_2 Controparte_3 [...] alla restituzione in favore degli eredi dell'importo di euro 2.700,00, importo corrispondente a _1 sei mensilità del canone di locazione di euro 450,00 al mese spettante ad in forza del contratto Controparte_4 di locazione sottoscritto dalla medesima con in data 24 luglio 2017, avente ad oggetto Controparte_10
l'immobile sito in EN AI, Via Tironega n. 24 (v. doc. 4-5, . Anche tale domanda di Parte_1 condanna è infondata, per il fatto che, in primo luogo, le ricevute di pagamento non riportano il nominativo della parte conduttrice , bensì il nome di e, in secondo luogo, per il Controparte_10 Parte_5 fatto che, dinnanzi al disconoscimento della sottoscrizione tempestivamente compiuto da Controparte_1 in sede di comparsa di risposta, né l'attore, né i convenuti e hanno formulato tempestiva CP_2 Controparte_3
e rituale istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., dovendosi ritenere la dichiarazione di di CP_2 volersi avvalere delle ricevute di pagamento prodotte sub doc. 5 di di cui alle note scritte ex art. Parte_1
127-ter c.p.c. del 14 settembre 2022, insufficiente a tal fine, non avendo egli indicato né i mezzi di prova, né le scritture di comparazione, tenuto conto che “La produzione o l'indicazione delle scritture di comparazione da parte di colui che intende valersi della scrittura privata disconosciuta costituisce un onere imprescindibile per una corretta proposizione dell'istanza di verificazione;
né evidentemente tale onere può essere assolto mediante
l'allegazione di tali scritture ad una perizia di parte, tale fase del procedimento attenendo all' espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio che comunque, oltre che eventuale, è in ogni caso successiva alla proposizione dell'istanza di verificazione” (v. Cassazione civile sez. II, 17/10/2014, n.22078). Ne consegue che, in mancanza della tempestiva proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta, deve ritenersi che le parti interessate non abbiano inteso avvalersi di tale scrittura come mezzo di prova, non potendosene dunque tenere in considerazione ai fini della decisione (v. Cassazione civile sez. I, 20/11/2017, n.27506).
Pt_
, e hanno poi dedotto che avrebbe sottratto dal conto corrente CP_2 Controparte_3 Controparte_1
n. 2570 l'ulteriore somma di euro 17.950,00, in quanto, nel mese di giugno del 2014, la stessa sottoscriveva una polizza vita con beneficiaria provvedendo al pagamento dei premi mensili di euro 50,00 al Controparte_3 mese (per 59 mensilità) e al versamento integrativo di euro 15.000,00 con la liquidità del conto corrente n. 2570.
14 All'esito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. disposto dal Giudice istruttore con l'ordinanza di ammissione dei mezzi di prova del 14 marzo 2024, ha prodotto la Polizza di Assicurazione sulla vita n. 2232 Parte_1 sottoscritta da in data 11 giugno 2014 con Gruppo Poste Italiane S.p.a., con Controparte_1 _11 beneficiario in caso di vita la stessa e in caso di morte (v. doc. c1, Controparte_1 Controparte_3 [...]
. Dalla disamina del testo della polizza risulta che il pagamento del premio mensile di euro 50,00 Pt_1 dovesse avvenire mediante addebito sul conto corrente n. 2570.
Orbene, dalla disamina degli estratti-conto prodotti per il conto corrente n. 2570 risulta sia il pagamento mensile dell'importo di euro 50,00 al mese, con la causale “addebito rata premio polizza vita pagamento rata (…) polizza nr. 50009302232”, che il pagamento dell'importo di euro 15.000,00 effettuato in data 25 novembre
2014, con la causale “versamento integrativo polizza” (v. doc. 3, . Sebbene nella causale del Parte_1 versamento di euro 15.000,00 manchi l'esplicito riferimento alla polizza n. 2232, ritiene il Collegio che detto pagamento possa ricondursi, dal punto di vista causale, alla polizza n. 2232 con ragionamento presuntivo, e ciò in considerazione sia dell'esplicito riferimento contenuto nel testo della polizza n. 2232 al conto corrente n.
2570, che degli addebiti di euro 50,00 al mese, con l'espressa indicazione del numero della polizza n. 2232, risultanti dagli estratti conto. Ne deriva che la polizza cui fa riferimento il versamento di euro 15.000,00 del 25 novembre 2014, con causale “versamento integrativo polizza”, in mancanza di elementi da cui potersi inferire l'esistenza di altre polizze collegate al conto corrente n. 2570, non può che intendersi come riferito alla polizza n. 2232. Deve pertanto ritenersi dimostrato che abbia impiegato il denaro della de cuius Controparte_1 giacente sul conto corrente cointestato n. 2570 per la sottoscrizione della Polizza Vita n. 2232.
A tal riguardo, ha dedotto di non dover versare alcunché agli eredi di Controparte_1 Controparte_4 sull'assunto che, alla base della cointestazione del conto corrente n. 2570, vi sarebbe un atto di liberalità della de cuius, segnatamente una donazione indiretta remuneratoria, per il fatto di aver prestato assistenza continuativa e rilevante in favore di e di dal 1973 fino alla data del decesso, e Controparte_4 _12 che, in virtù dell'attività assistenziale prestata, in segno di riconoscenza, avrebbe inteso Controparte_4 beneficiarla mediante la cointestazione dei rapporti bancari oggetto di causa.
Orbene, la tesi della liberalità è priva di fondamento.
In primo luogo, è significativo osservare che, a detta di l'atto di liberalità sarebbe Controparte_1 ravvisabile nella scelta della de cuius di intestare anche alla nuora i rapporti bancari oggetto di causa, venendo pertanto in considerazione una donazione indiretta tramite cointestazione di conto corrente.
Sennonché, tale fattispecie non è ravvisabile nel caso concreto, per il fatto che, venendo in rilievo tre conti correnti cointestati (il libretto postale 1200/23 acceso nel 2009, il conto corrente n. 2570 acceso nel 2024 e infine il libretto postale n. 2445 acceso ed estinto nel 2013), avrebbe dovuto fornire la Controparte_1 dimostrazione dello spirito di liberalità con riguardo a ciascuno di tali rapporti, spirito di liberalità che va accertato rispetto al tempo della coinetstazione, secondo il principio “La contestazione di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, con firma e disponibilità disgiunte, costituisce donazione indiretta
15 qualora la predetta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari, sempre ferma restando l'esistenza dell'animus donandi, che va accertata al momento della cointestazione” (v.
Tribunale Torino sez. II, 01/06/2021, n.2794).
Limitando l'analisi al conto corrente n. 2570, essendo questo il conto corrente sul quale è stato accertato il compimento da parte di di versamenti con denaro della de cuius, per proprie finalità Controparte_1 personali, è significativo rilevare che i fatti addotti da a sostegno della tesi della causa Controparte_1 liberale della cointestazione di conto corrente sono tutti risalenti nel tempo, avendo la stessa allegato di aver prestato assistenza in favore di e di per molti anni a partire dal 1973, _12 Controparte_4 precisando che, dal 1980 fino al dicembre del 1988, la stessa si dedicava a e ad _12 Controparte_4 intensificando l'assistenza in favore di quest'ultima a partire dal 2004, in concomitanza dell'aggravamento delle condizioni di salute della de cuius. Peraltro, l'intensa attività assistenziale asseritamente prestata da
[...] in favore di non ha trovato riscontro nemmeno all'esito dell'istruttoria orale, _1 Controparte_4 per il fatto che i testi escussi per hanno confermato esclusivamente l'attività assistenziale Controparte_1 prestata nel 1988 e nel 2011, avendo per il resto riferito di non ricordare i fatti oggetto dei capitoli, oppure avendo riportato fatti appresi de relato (v. in particolare, verbale udienza 4 luglio 2024).
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, ha invocato la donazione remuneratoria indiretta, in Controparte_1 mancanza di un contratto formale di donazione. Tuttavia, la tesi della liberalità si rivela priva di pregio anche da questo punto di vista, per il fatto che, notoriamente, la donazione remuneratoria viene ricondotta alla categoria della donazione diretta, occorrendo pertanto la forma dell'atto pubblico e la presenza di due testimoni, tenuto conto che “La donazione remuneratoria, contratto che soggiace alle condizioni di forma previste dall'art.
782 c.c., consiste in un'attribuzione gratuita, compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale, sociale, volta a compensare i servizi resi dal donatario” (v.
Cassazione civile sez. II, 18/05/2016, n.10262) e che “A differenza del cosiddetto "negotium mixtum cum donatione", nel quale sullo scopo di liberalità prevale lo scopo oneroso e per la cui validità è sufficiente la forma richiesta per il negozio tipico a cui lo scopo oneroso corrisponde, la forma prescritta per la donazione remuneratoria, nella quale il donante persegue oltre allo scopo di liberalità anche lo scopo del riconoscimento di particolari meriti del beneficiario, è quella dell'atto pubblico” (v. Cassazione civile sez. II, 10/04/1999,
n.3499).
Per tutte le ragioni sopra esposte, la tesi della donazione remuneratoria indiretta non può trovare accoglimento, mancando la prova dello spirito di liberalità all'atto della contestazione del conto corrente n. 2570 e per il fatto che, in ogni caso, non sarebbe giuridicamente ipotizzabile una donazione remuneratoria (quale quella invocata dalla convenuta) indiretta, mediante cioè non già la stipula di un contratto formale di donazione ex art. 782 c.c. bensì mediante la cointestazione di conto corrente.
Ne consegue che, essendosi impossessata del denaro della de cuius depositato sul conto Controparte_1 corrente cointestato n. 2750, per averlo impiegato per sottoscrivere la polizza n. 2232, la stessa deve essere
16 condannata a restituire agli eredi l'importo di euro 17.950,00, oltre agli interessi legali dalla data della percezione sino al saldo effettivo.
La domanda di risarcimento del danno morale da reato
ha domandato di condannare al risarcimento del danno morale da reato ex Parte_1 Controparte_1 artt. 185 c.p. e 2059 c.c., sull'assunto che la condotta della medesima integri gli estremi della fattispecie incriminatrice dell'art. 646 c.p.
Tale domanda – peraltro formulata in termini assolutamente generici – è infondata, non avendo l'attore né dimostrato la sussistenza nel caso concreto degli elementi costitutivi del reato, né ha allegato di aver concretamente sofferto un danno, tenuto conto che “se è vero che il danno morale è risarcibile qualora derivi da un reato, ciò non significa che il reato non debba essere accertato e il danno non debba essere provato: anche quando il danno morale è invocato quale conseguenza di un reato, è necessario che il giudice civile ne accerti i presupposti incidenter tantum, pur in mancanza di una decisione del giudice penale (…). Inoltre, anche qualora si accerti che taluno è vittima di un reato, il risarcimento del danno non è in re ipsa, ossia nel fatto stesso che taluno è vittima del reato: occorre pur sempre dimostrare che quel reato ha provocato un pregiudizio risarcibile” (v. Cassazione civile sez. III, 26/07/2024, n.21037).
La garanzia per evizione ex art. 797, comma primo, n. 3 c.c.
per l'ipotesi dell'accoglimento delle domande avversarie, ha invocato la garanzia per Controparte_1 evizione ai sensi dell'art. 797, comma primo, n. 3 c.c.
Trattasi di domanda infondata, tenuto conto delle osservazioni che precedono relativamente all'insussistenza nel caso di specie degli elementi costitutivi di un atto liberalità da parte di in favore di Controparte_4 [...]
_1
Con separata ordinanza contestuale alla presente sentenza, deve essere disposta la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore ai fini della prosecuzione del giudizio con riguardo alle ulteriori domande;
la pronuncia sulle spese di lite viene pertanto riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
dichiara la competenza per territorio del Tribunale Ordinario di Bergamo;
accerta e dichiara che ha illecitamente sottratto dal conto corrente cointestato n. Controparte_1
1016062570, acceso presso la somma di euro 17.950,00; per l'effetto, condanna Controparte_5 [...]
a restituire alla massa ereditaria l'importo di euro 17.950,00, oltre agli interessi legali dalla data _1 della percezione sino al saldo effettivo;
17 rigetta le altre domande per quanto in motivazione;
provvede in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza;
spese al definitivo.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente
dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 17 febbraio 2025, promossa da:
C.F. ) nato ad [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dell'avv. MAGATTI ALESSANDRO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
attore contro
C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. ZAMBELLI MARCO ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuta
C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_2 C.F._3 dall'avv. RACALBUTO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuta
(C.F. nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_3 C.F._4 difesa dall'avv. PONTE VALENTINA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
1 convenuta
Oggetto: Altri istituti relativi alle successioni
Conclusioni delle parti
per “nel merito in via principale: accertare e dichiarare che la convenuta Parte_1 _1
si è appropriata della somma complessiva non inferiore ad € 117.671,50 appartenente alla GN
[...]
, con riferimento a Controparte_4
i prelievi e le operazioni effettuate sul libretto di risparmio n. 1200/23 presso Intesa Sanpaolo S.p.A. nel periodo 2009-2014;
i prelievi e le operazioni effettuate sul c/c n. 1016062570 presso nel periodo 2014-2019; Controparte_5
le somme ingiustificatamente addebitate sul libretto postale n. 0664552445 nel periodo 7/9/2013 – 9/11/2013;
i canoni afferenti il contratto di locazione dell'immobile di EN AI (BG), Via Tironega n. 24, registrato in Clusone il 24/7/2017 al n. 1533 Serie 3T;
e, per l'effetto, condannare la stessa a restituire il predetto importo, o quello diverso che verrà accertato in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo, agli eredi della GN;
Controparte_4
nel merito e in via incidentale: accertare e dichiarare che la condotta contestata alla GN integra _1 la fattispecie prevista dall'art. 646 c.p. e per l'effetto condannare la stessa a versare all'attore un importo, da liquidare in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno morale ex art. 185 c.p. e 2059 c.c.;
nel merito e in via principale: nel caso in cui la somma restituita dalla convenuta sia insufficiente a _1 colmare la differenza tra la quota spettante all'odierno attore e quanto suo di diritto in forza di legittima, accertare e dichiarare che l'odierno attore ha subìto una lesione della sua quota di legittima e per l'effetto disporre la reintegrazione della stessa, nei limiti della quota di competenza dell'attore come in narrativa indicata o alla somma maggiore o minore che sarà stabilita in corso di causa;
nel merito e in via principale: disporre la divisione del patrimonio ereditario, con assegnazione della quota di competenza di ogni erede, con i necessari eventuali conguagli in denaro.
In ogni caso: con vittoria di spese di causa”;
per “
1. accertare e dichiarare che la convenuta si è appropriata CP_2 Controparte_1 della somma complessiva non inferiore ad € 119.614,50, appartenente alla GN , con Controparte_4 riferimento a:
• i prelievi e le operazioni effettuate sul libretto di risparmio n. 1200/23 presso Intesa Sanpaolo S.p.A. nel periodo 2009-2014;
• i prelievi e le operazioni effettuate sul c/c n. 1016062570 presso nel periodo 2014-2019; Controparte_5
• i prelievi effettuati dal libretto postale n. 0664552445 nel periodo 7/9/2013 – 9/11/2013;
2 • i canoni afferenti il contratto di locazione dell'immobile di EN AI (BG), Via Tironega n. 24, registrato in Clusone il 24/7/2017 al n. 1533 Serie 3T;
e, per l'effetto, condannare a restituire a la quota di sua spettanza, pari Controparte_1 CP_2 ad € 39.871,50, ossia pari a 1/3 del predetto importo di € 119.614,50, o quello diverso che verrà accertato in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo;
2. accertare e dichiarare che la condotta contestata alla GN ntegra la fattispecie prevista dall'art. _1
646 c.p. e per l'effetto condannare a versare al deducente un importo, da liquidare in Controparte_1 via equitativa, a titolo di risarcimento del danno morale ex art. 185 c.p. e 2059 Cod.Civ.;
3. disporre la divisione del patrimonio ereditario di con assegnazione della quota di Controparte_4 competenza di ogni erede, con gli eventuali conguagli in denaro;
4. rigettare le domande ed eccezioni svolte dalla GN _1
5. con vittoria di spese di causa”;
per “previe tutte le declaratorie del caso e di legge, ogni contraria istanza ed eccezione Controparte_3 disattesa, dichiarata la non accettazione del contraddittorio su eventuali domande nuove e/o modificate,
in via preliminare: rigettarsi l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Bergamo, in quanto infondata;
in via riconvenzionale nei confronti della GN : previo rigetto dell'avversaria Controparte_1 eccezione di decadenza, accertare e dichiarare che le somme di cui al libretto di risparmio n. 1200/23 presso
Intesa Sanpaolo S.p.A. e quelle di cui al c/c n. 1016062570 presso erano di esclusiva Controparte_5 proprietà della de cuius, accertare e dichiarare la simulazione della cointestazione dei predetti conti, accertare
e dichiarare che la GN si è appropriata della somma di euro 131.630,23 appartenente alla GN _1
, con riferimento ai prelievi ed alle operazioni effettuate sul libretto di risparmio n. 1200/23 Controparte_4 presso Intesa Sanpaolo S.p.A. nel periodo 2009-2014, ai prelievi ed alle operazioni effettuate sul c/c n.
1016062570 presso nel periodo 2014-2019, alla sottoscrizione della polizza di Controparte_5 assicurazione sulla vita n. 50009302232 presso e della polizza di Parte_2 CP_5 assicurazione sulla vita Postafuturo certo 2011 n. 50008732482 presso , alle somme CP_5 ingiustificatamente addebitate ed ai prelievi effettuati dal libretto postale n. 0664552445 nel periodo 7/9/2013
– 9/11/2013, alla riscossione dei canoni del contratto di locazione dell'immobile di EN AI (BG), Via
Tironega n. 24, registrato in Clusone il 24/7/2017 al n. 1533 Serie 3T; per l'effetto, condannare la GN
a restituire la predetta somma o quella diversa somma che verrà accertata in corso di Controparte_1 causa, oltre interessi dal dovuto al saldo, alla comunione ereditaria ovvero agli eredi della GN CP
[...]
in via principale: dichiararsi inesistenti, nulle e comunque infondate sia le asserite donazioni remuneratorie rivendicate dalla convenuta sia le asserite prestazioni ricevute dalla rigettarsi tutte le _1 CP_6
3 domande e le eccezioni riconvenzionali svolte dalla convenuta in quanto nulle, inammissibili, _1 infondate e non provate;
in via principale e nel merito:
ricostruirsi l'asse ereditario della de cuius, tenendo conto dei seguenti beni:
- immobili siti in EN AI, mappali 2207 sub. 701, 2207 sub. 2 e 2207 sub. 3, stimati in euro 132.000,00 come da perizia del 15.1.2024 prodotta dall'attore (attribuiti ex art. 734 c.c. al signor e quindi Controparte_7 ai convenuti e;
Controparte_3 CP_2
- quota di 1/2 del bosco ceduo sito in EN AI, mappale 453, da stimarsi tramite CTU;
- saldo del c/c n. 1016062570 presso di euro 1.306,58; Controparte_5
- buoni postali esistenti al momento del decesso avvenuto il 9.2.2019 per la quota del 50% intestata alla de cuius, tenendo conto del loro effettivo valore alla medesima data ovvero alla successiva data dell'incasso degli stessi, ed in particolare dei seguenti buoni risultanti dalla documentazione in atti:
buoni cointestati con la GN : Controparte_1
n. 9295723 con valore nominale di euro 7.500,00
n. 21322553 con valore nominale di euro 1.000,00
n. 15346924 riscosso dopo la morte con valore di euro 1.351,28
n. 15346925 riscosso dopo la morte con valore di euro 1.351,28
n. 42253581001 con valore di euro 1.219,95
buoni cointestati con la GN : Controparte_8
n. 9295722 con valore nominale di euro 7.500,00
n. 71902127 con valore nominale di euro 4.000,00
n. 15346905 con valore nominale di euro 1.000,00
n. 15346906 con valore nominale di euro 1.000,00
n. 303096001 con valore di euro 9.281,43
n. 303096002 con valore di euro 4.015,95
buoni cointestato con la GN : Persona_1
n. 3445706 con valore di euro 1.748,19
n. 740468 con valore nominale di euro 1.000,00
n. 674654 con valore nominale di euro 500,00
4 buoni cointestato con il signor : Persona_2
n. 674653 con valore nominale di euro 500,00
n. 13976117 riscosso dopo la morte con valore di euro 1.307,57
n. 13976118 riscosso dopo la morte con valore di euro 1.307,57
buoni cointestati con altro soggetto non identificato:
n. 3629756 con valore nominale di lire 1.000.000
n. 3629771 con valore nominale di lire 1.000.000
n. 3629789 con valore nominale di lire 1.000.000
n. 3626766 con valore nominale di lire 1.000.000;
- somme prelevate o sottratte o riscosse o comunque in possesso della GN ed Controparte_1 appartenenti alla de cuius, previo accoglimento della domanda riconvenzionale svolta;
accertarsi l'esatto valore dell'asse ereditario, anche tramite CTU;
rigettare la domanda di riduzione dell'attore non avendo quest'ultimo subito alcuna lesione della quota di legittima;
in via subordinata, nell'ipotesi in cui il valore dell'asse ereditario sia tale per cui effettivamente sussiste la lesione della quota di legittima dell'attore ovvero, a seguito delle eventuali difese della GN non _1 risulti dovuta da quest'ultima alcuna somma o la somma restituita sia comunque insufficiente a soddisfare la quota attorea di legittima, la convenuta non si oppone alla domanda di riduzione nei limiti di Controparte_3 legge;
sempre in via principale, procedere alla divisione del patrimonio ereditario secondo le quote di spettanza di ciascun erede, tenendo conto di quanto disposto per testamento, anche ex art. 734 c.c.”;
per “in via preliminare, Controparte_1
- accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bergamo a favore della competenza del
Tribunale di Brescia, ex art. 22 c.p.c.;
sempre in via preliminare,
- accertare e dichiarare inammissibili le domande da e proposte in confronto Controparte_3 CP_2 di Controparte_1
in via principale,
- rigettare in tutto o in subordine in parte le domande di parte attrice perché inammissibili e infondate così in fatto come in diritto;
5 - rigettare in tutto o in subordine in parte le domande di e perché Controparte_3 CP_2 inammissibili e infondate così in fatto come in diritto;
in via di eccezione riconvenzionale condizionata all'accoglimento, in tutto od in parte, delle domande avversarie tutte,
- accertata e dichiarata la natura di donazioni remuneratorie degli atti di disposizione che a vantaggio della GN risultino compiuti, accertare e dichiarare l'obbligazione gravante a carico dei Controparte_1 signori e questi ultimi per rappresentazione del padre Parte_1 CP_2 Controparte_3 premorto figlio della de cuius GN in solido tra loro e nella loro qualità Controparte_7 Controparte_4 di eredi della GN medesima, di tenere indenne la GN Controparte_4 Controparte_1 dall'evizione che dei beni donati abbia a soffrire, a norma dell'art. 797 comma 1 n. 3 c.c. sino a concorrenza dell'entità delle prestazioni ricevute dalla donante, e così per l'importo come nella comparsa di risposta indicato in € 184.785,91, ovvero nel differente maggiore o minore importo che sia dal giudice ritenuto dovuto, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo;
per l'effetto condannare i signori
e questi ultimi per rappresentazione del premorto Parte_1 CP_2 Controparte_3 CP_7 in solido tra loro e nella loro qualità di eredi della GN a tenere indenne la GN
[...] Controparte_4 dall'evizione che dei beni donati abbia a soffrire, a norma dell'art. 797 comma 1 n. 3 Controparte_1
c.c. sino a concorrenza dell'entità delle prestazioni ricevute dalla donante, e così per l'importo come sopra indicato in € 184.785,91, ovvero nel differente maggiore o minore importo che sia dal giudice ritenuto dovuto, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo;
in ogni caso,
- riconoscere vittoria delle spese tanto in confronto di quanto in confronto di e Parte_1 CP_3 CP_2
.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con atto di citazione iscritto a ruolo generale in data 1° aprile 2022, citava in giudizio Parte_1 CP_2
e per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “nel merito in
[...] Controparte_3 Controparte_1 via principale: accertare e dichiarare che la convenuta si è appropriata della somma Controparte_1 complessiva non inferiore ad € 119.614,50 appartenente alla GN , con riferimento a Controparte_4
i prelievi e le operazioni effettuate sul libretto di risparmio n. 1200/23 presso Intesa Sanpaolo S.p.A. nel periodo 2009-2014;
i prelievi e le operazioni effettuate sul c/c n. 1016062570 presso nel periodo 2014-2019; Controparte_5
i prelievi effettuati dal libretto postale n. 0664552445 nel periodo 7/9/2013 – 9/11/2013;
6 i canoni afferenti il contratto di locazione dell'immobile di EN AI (BG), Via Tironega n. 24, registrato in Clusone il 24/7/2017 al n. 1533 Serie 3T;
e, per l'effetto, condannare la stessa a restituire il predetto importo, o quello diverso che verrà accertato in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo, agli eredi della GN;
Controparte_4
nel merito e in via incidentale: accertare e dichiarare che la condotta contestata alla GN integra _1 la fattispecie prevista dall'art. 646 c.p. e per l'effetto condannare la stessa a versare all'attore un importo, da liquidare in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno morale ex art. 185 c.p. e 2059 c.c.;
nel merito e in via principale: nel caso in cui la somma restituita dalla convenuta sia insufficiente a _1 colmare la differenza tra la quota spettante all'odierno attore e quanto suo di diritto in forza di legittima, accertare e dichiarare che l'odierno attore ha subìto una lesione della sua quota di legittima e per l'effetto disporre la reintegrazione della stessa, nei limiti della quota di competenza dell'attore come in narrativa indicata o alla somma maggiore o minore che sarà stabilita in corso di causa;
nel merito e in via principale: disporre la divisione del patrimonio ereditario, con assegnazione della quota di competenza di ogni erede, con i necessari eventuali conguagli in denaro.
In ogni caso: con vittoria di spese di causa”.
A fondamento delle domande formulate con l'atto di citazione, esponeva: Parte_1
- che in data 9 febbraio 2019 decedeva in Pisogne Adele Guizzetti, vedova, la quale in vita risiedeva in
EN AI, Via J. F. Kennedy n. 4;
- che, alla morte della GN la famiglia era composta dall'attore figlio della de CP_9 Parte_1 cuius, nonché dai signori discendenti dell'altro figlio della de cuius, CP_2 Controparte_3
premorto, in quanto deceduto il 31 luglio 2018 Controparte_7
- che, in vita, era coniugato con Controparte_7 Controparte_1
- che, al momento del decesso della sig.ra l'asse ereditario era composto dai seguenti beni CP immobili siti nel comune di ENDINE AN, identificati catastalmente come segue:
- Foglio EN/10, Particella 2207 Sub. 701, cat. C/6, classe 2, consistenza 111 mq, rendita € 137,58 (piena proprietà);
- Foglio EN/10, Particella 2207 Sub. 2, cat. A/3, classe 1, consistenza 6 vani, rendita € 371,85 (piena proprietà);
- Foglio EN/10, Particella 2207 Sub. 3, cat. A/3, classe 1, consistenza 6 vani, rendita € 371,85 (piena proprietà);
- Foglio 9 Particella 453, classe 3 (bosco ceduo), superficie 6 ha 4 are 30 ca, reddito dominicale € 93,63, reddito agrario € 9,36 (quota di proprietà 1/2);
7 - che, nell'asse ereditario, andavano ricompresi anche:
i- gli arredi, comunque di valore modesto;
ii- il rapporto di conto corrente n. 2570, acceso presso cointestato con la sig.ra Controparte_5
con saldo alla data del decesso di euro 1.306,58; _1
iii- una serie di buoni postali di cui la sig.ra era cointestataria;
CP
- che, dal 2009, la sig.ra era titolare del libretto di risparmio n. 1200/23 presso Intesa San Paolo, CP filiale di EN AI, e che, alla chiusura del libretto di risparmio n. 1200/23, avvenuta nel 2014, la medesima risultava essere titolare del conto corrente sopra indicato n. 2570, acceso presso Controparte_5
[...]
- che tali rapporti bancari erano entrambi cointestati con la sig.ra e venivano alimentati in via _1
esclusiva dalla sig.ra in quanto, sugli stessi, veniva accreditata la pensione della medesima;
CP
- che la sig.ra in ragione dell'età e delle condizioni di salute, non era in grado di esercitare un CP controllo dettagliato sulle operazioni di conto corrente che pertanto venivano effettuate dalla sig.ra
_1
- che, a seguito della morte della sig.ra domandava agli Istituti di credito CP Parte_1 interessati copia dei rendiconti e degli estratti-conto inerenti ai movimenti e alle operazioni effettuate dalla sig.ra _1
- che, dalla disamina della documentazione consegnata dagli Istituti di credito, risultava che dal 2009 fino alla data del decesso della sig.ra la sig.ra prelevava (prima dal libretto di CP _1 risparmio n. 1200/23 acceso presso Intesa San Paolo e poi dal conto corrente n. 2570), ovvero faceva uso di ingenti somme di denaro;
- che le operazioni delle quali contestava la regolarità ammontavano all'importo Parte_1 complessivo di euro 85.964,50;
- che, inoltre, risultava la sottoscrizione di un'assicurazione sulla vita “Poste Vita Spa” n. 2232, con l'indicazione della sig.ra quale contraente e di quale beneficiaria, con premio _1 Controparte_3 mensile di euro 50,00 (versato per 59 mensilità per complessivi euro 2.950,00), oltre a un versamento integrativo effettuato in data 15 novembre 2014 di euro 15.000,00, per complessivi euro 17.950,00;
- che la sig.ra risultava altresì essere titolare del libretto postale n. 2445, rilasciato il 7 settembre CP
2013 ed estinto il 6 novembre 2013, dal quale veniva prelevata la somma di euro 13.000,00;
- che i rapporti bancari e postali erano alimentati in via esclusiva dalle risorse della sig.ra CP titolare di trattamento pensionistico INPS;
- che la sig.ra avrebbe dovuto rendicontare e giustificare le spese sostenute nell'interesse della _1 sig.ra CP
8 - che non era possibile sostenere che le somme accreditate sul conto corrente potessero costituire una donazione indiretta in favore della cointestataria sig.ra per mancanza della prova dello spirito _1 di liberalità;
- che, di conseguenza, la sig.ra era tenuta a restituire alla massa ereditaria la somma complessiva _1 di euro 116.914,50;
- che, in data 24 luglio 2017, la sig.ra concedeva in locazione a l'immobile CP Controparte_10 sito in EN AI, Via Tironega n. 24, per il periodo dal 1° agosto 2017 al 31 febbraio 2021, con canone di euro 5.400,00 annui;
- che la sig.ra e il coniuge riscuotevano e trattenevano per sé i ratei mensili _1 Controparte_7
del canone di locazione, pari a euro 450,00 al mese;
- che conseguentemente la sig.ra tratteneva illegittimamente la somma di euro 2.700,00, somma _1
che doveva essere restituita alla massa ereditaria;
- che la sig.ra redigeva testamento olografo datato l'11 febbraio 2017, pubblicato il 9 marzo CP
2019, con il quale nominava suo erede, nella quota di legittima e lasciva a Parte_1 CP_7
'immobile sito in EN AI via J.f. Kennedy n. 4;
[...]
- che ai sensi dell'art. 537 c.c., nel caso di concorso tra due o più figli (allorché il de cuius non abbia né ascendenti, né coniuge), la quota di riserva è pari a 2/3 del patrimonio;
- che, di conseguenza, a spettava una quota di 2/6 dell'intero asse, mentre a Parte_1 CP_7
i 4/6 (di cui 1/3 a titolo di quota disponibile e 2/6 a titolo di quota di legittima);
[...]
- che a premorto subentravano ex art. 467 c.c. i discendenti e Controparte_7 Parte_3 CP_3
[...]
- che di conseguenza, il patrimonio della sig.ra avrebbe dovuto essere diviso tra CP Parte_1
e in pari quote di 1/3 ciascuno;
CP_2 Controparte_3
- che alla data di apertura della successione, l'asse ereditario era composto dall'immobile assegnato a dal saldo di conto corrente, da un terreno a dai buoni postali cointestati;
Controparte_7
- che l'immobile, in virtù di perizia di parte, aveva un valore di euro 160.000,00;
- che il bosco ceduo di cui la sig.ra era proprietaria per la quota di ½ aveva un valore venale CP complessivo di euro 35.000,00 (spettante quindi alla de cuius per la quota di euro 17.500,00);
- che l'intero asse ereditario alla data di apertura della successione aveva un valore complessivo di euro
199.736,08: - compendio immobiliare di EN AI dal valore di euro 160.000,00; - saldo conto corrente n. 2570 di euro 1.306,58; - buoni postali cointestati per l'importo di euro 20.929,50); - bosco ceduo per la quota di ½ pari a euro 17.500,00;
9 - che la quota di legittima dell'attore risultava lesa, formulando pertanto domanda di riduzione della disposizione testamentaria lesiva;
- che non occorreva l'accettazione con beneficio di inventario non essendo l'azione di riduzione stata promossa nei confronti di terzi.
Con comparsa di risposta depositata il 20 luglio 2022, si costituiva in giudizio il quale aderiva CP_2 alla ricostruzione in fatto e in diritto dell'attore, domandando la condanna della sig.ra alla restituzione _1 in favore della massa ereditaria della somma di euro 119.614,50; aderiva alla domanda di CP_2 divisione svolta dall'attore.
Con comparsa di risposta depositata il 25 luglio 2022, si costituiva in giudizio la quale aderiva Controparte_3 parzialmente alla ricostruzione attorea, in quanto, rispetto ai buoni postali, evidenziava che sarebbe stato necessario prendere in considerazione unicamente quelli esistenti al momento del decesso avvenuto il 9 febbraio
2019 per la quota di ½ intestata alla de cuius, tenendo conto dell'effettivo valore;
parimenti Controparte_3 domandava la condanna della sig.ra alla restituzione in favore dell'asse ereditario dell'importo _1 complessivo di euro 119.614,50 e aderiva alla domanda di divisione.
Con comparsa di risposta depositata il 29 luglio 2024, si costituiva in giudizio la sig.ra la quale, _1 contestando la ricostruzione dei fatti dell'attore, domandava, in via preliminare, di dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bergamo in favore del Tribunale di Brescia ex art. 22 c.p.c. e, nel merito, domandava il rigetto delle domande dell'attore; la sig.ra formulava altresì eccezione riconvenzionale _1 invocando la garanzia per evizione di cui all'art. 797 c.c.
A seguito della prima udienza celebratasi in modalità “cartolare”, il Giudice istruttore, concedeva i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c., e rinviava, per l'ammissione dei mezzi di prova, la causa all'udienza del 10 gennaio 2023, da tenersi parimenti in modalità “cartolare”. Con provvedimento del 10 gennaio 2023, il Giudice istruttore rinviava la causa all'udienza del 23 marzo 2023 invitando le parti a prendere posizione sulla proposta conciliativa formulata dall'attore, udienza successivamente rinviata al 19 settembre 2023.
All'udienza del 19 settembre 2023, le parti domandavano un ulteriore rinvio per trattive;
di conseguenza, il
Giudice istruttore rinviava la causa all'udienza del 13 dicembre 2023.
All'udienza del 13 dicembre 2023, le parti domandavo un rinvio al mese di marzo 2024 al fine di completare la stima dell'immobile oggetto di causa e di proseguire le trattative;
il Giudice istruttore rinviava pertanto la causa all'udienza del 12 marzo 2024.
Con decreto del Presidente del Tribunale n. 9/2024 veniva disposta la sostituzione del Giudice relatore e la causa veniva assegnata alla dott.ssa Liboria Maria Stancampiano.
All'udienza del 13 marzo 2024, le parti facevano presente che le trattative non avevano dato esito positivo;
le parti insistevano pertanto per l'ammissione delle istanze istruttorie. Con riservata ordinanza del 14 marzo 2024, il Giudice istruttore si pronunciava sulle istanze istruttorie e rinviava la causa all'udienza del 4 luglio 2024 per
10 l'escussione delle prove testimoniali ammesse, istruttoria che proseguiva anche all'udienza del 4 settembre
2024. Con riservata ordinanza del 5 settembre 2024, il Giudice istruttore “ritenuta la causa matura per la decisione senza ulteriore istruzione, in quanto risulta preliminarmente necessario risolvere una serie di questioni logicamente e giuridicamente presupposte rispetto alla domanda di divisione, sulle quali il Tribunale dovrà pronunciarsi con sentenza”, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 21 gennaio 2025, da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 17 febbraio 2025, il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione, assegnando il termine di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e il termine di ulteriori
20 giorni per il deposito delle memorie di replica
L'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Bergamo
ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale Ordinario di Controparte_1
Bergamo sull'assunto che, essendo deceduta in Pisogne, la presente causa avrebbe dovuto Controparte_4 essere radicata dinanzi al Tribunale Ordinario di Brescia ex art. 22 c.p.c.
L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta è priva di pregio, Controparte_1 per il fatto che il “luogo dell'aperta successione” deve essere inteso non già come il luogo in cui è sopraggiunta la morte, né come il luogo di residenza anagrafica, trattandosi del luogo dell'ultimo domicilio del de cuius, atteso che “La determinazione della competenza per territorio nelle cause ereditarie va stabilita ai sensi degli artt. 22 cod. proc. civ. e 456 cod. civ., con riferimento al luogo in cui il "de cuius" aveva al momento della morte l'ultimo domicilio, intendendosi con tale locuzione il luogo ove la persona concentra la generalità dei suoi interessi sia materiali ed economici, sia morali, sociali e familiari, prescindendosi dalla dimora o dalla presenza effettiva del medesimo in detto luogo” (v. Cassazione civile sez. VI, 02/08/2013, n.18560).
A tal riguardo, dagli atti di causa è emerso come abbia trascorso la maggior parte della propria Controparte_4 vita in EN AI e che la stessa è stata trasferita presso la residenza sanitaria “L'Abbraccio” di Pisogne soltanto in data 22 dicembre 2018, vale a dire nemmeno due mesi prima del decesso, e ciò al solo fine di ricevere assistenza sanitaria (v. doc. 13, , né, d'altra parte, ha contestato che fino Parte_1 Controparte_1 alla data del ricovero avesse il proprio centro di interessi in EN AI. Controparte_4
Per le ragioni sopra esposte, l'eccezione di incompetenza per territorio deve essere rigettata.
Le operazioni contestate a _1 Parte_4
ha domandato di condannare a restituire agli eredi di la
[...] Controparte_1 Controparte_4 somma complessiva di euro 119.614,50, sull'assunto che la convenuta si sarebbe appropriata illecitamente del predetto importo appartenente alla de cuius. Precisamente, ha dedotto che Parte_1 Controparte_1 avrebbe sottratto dal libretto di risparmio n. 1200/23 presso Intesa San Paolo S.p.a. nel periodo 2009-2014 e dal rapporto di conto corrente n. 2570 presso nel periodo 2014-2019, entrambi cointestati tra Controparte_5
11 la de cuius e e alimentanti in via esclusiva dalla de cuius, l'importo complessivo di euro Controparte_1
85.964,50, mediante una serie di prelievi e atti di disposizione analiticamente indicati nell'atto di citazione.
ha poi dedotto che avrebbe sottratto dal conto corrente n. 2570 presso Parte_1 Controparte_1 [...] anche l'ulteriore somma di euro 17.950,00, in quanto, nel mese di giugno del 2014, Controparte_5 _1 sottoscriveva una polizza vita con beneficiaria con pagamento, dal predetto conto
[...] Controparte_3 corrente n. 2570, dei premi mensili di euro 50,00 per 59 mensilità e del versamento integrativo. Secondo la tesi di avrebbe sottratto anche la somma di euro 13.000,00 dal libretto postale Parte_1 _1 _1
n. 2445, rilasciato il 7 settembre 2013 ed estinto il 6 novembre 20213, essendo anche tale rapporto cointestato tra e alimentato in via esclusiva dalle risorse della de cuius. Infine, Controparte_4 Controparte_1 [...]
a contestato che si sarebbe illecitamente appropriata anche della somma di euro Pt_1 Controparte_1
2.700,00 di proprietà della de cuius, provvedendo essa stessa a riscuotere, in luogo della de cuius, sei mensilità del canone di locazione spettante ad in forza del contratto sottoscritto in data 24 luglio 2017 Controparte_4 con , avente ad oggetto la concessione in locazione dell'immobile sito in EN AI, Controparte_10
Via Tironega n. 24. I convenuti e hanno aderito alla ricostruzione dell'attore, insistendo CP_2 Controparte_3 anch'essi per la condanna di alla restituzione dei predetti importi in favore degli eredi. Controparte_1
ha domandato il rigetto delle domande restitutorie formulate dall'attore e dai convenuti Controparte_1
e sostenendo che non ci sarebbe evidenza documentale dei prelievi e degli altri atti di CP_2 Controparte_3 disposizione contestati, che i rapporti bancari non sarebbero stati alimentati in via esclusiva dalla de cuius, con la conseguenza che, nel caso di specie, dovrebbe trovare applicazione la presunzione di cui all'art. 1298 c.c., e che, in ogni caso, gli atti di disposizione, complessivamente considerati, avrebbero natura di “donazione remuneratoria anche indiretta, di modico valore”.
Per quanto riguarda i prelievi e gli atti disposizione contestati dall'attore in ordine al libretto di risparmio n.
1200/23 e al conto corrente n. 2570 indicati analiticamente a pagina 4-5 dell'atto di citazione, osserva preliminarmente il Collegio che dalla disamina degli estratti conto prodotti dall'attore emerge con chiarezza come tali rapporti siano stati alimentati in via esclusiva dalla de cuius, con la conseguente inoperatività nel caso di specie della presunzione di cui all'art. 1298, comma secondo, c.c.
Invero, dalla disamina degli estratti conto del libretto di risparmio n. 1200/2023 presso Intesa San Paolo S.p.a, risulta che tale rapporto era cointestato a e a e che i versamenti in Controparte_4 Controparte_1 accredito non riconducibili alla pensione di erano di importo assolutamente marginale, venendo Controparte_4 in considerazione unicamente il versamento di euro 42,63, effettuato in data 15 novembre 2010, con causale
“versamento A/B corris.fuori piazza” e il versamento di euro 56,00, effettuato in data 2 dicembre 2013, con causale “versamento A/B corris.fuori piazza”, entrambi rivendicati da (v. doc. 2, Controparte_1 [...]
. In proposito, è significativo osservare come non sia affatto dimostrato che tali versamenti venivano Pt_1 effettuati da e che, in ogni caso, quand'anche ci fosse tale prova, si tratterebbe di Controparte_1 versamenti di importo assolutamente modesto, come tali del tutto irrilevanti, essendo documentale che tutti gli
12 altri accrediti sul libretto di risparmio n. 1200/23 siano riconducibili alla pensione della de cuius. Ne consegue che, non avendo contestato che gli accrediti con causale “stipendio o pensione” attenessero Controparte_1
a emolumenti di ritiene il Collegio che sia documentale come il libretto di risparmio n. Controparte_4
1200/2023 venisse alimentato in via esclusiva dalla pensione della de cuius.
Venendo ora al conto corrente n. 2570 presso dalla disamina degli estratti-conto prodotti Controparte_5 dall'attore, emerge che, sul conto corrente n. 2570, oltre agli emolumenti a titolo di pensione per
[...]
confluivano alcuni accrediti relativi alla gestione del conto (a titolo esemplificativo, si segnalano i CP versamenti con causale “riaccredito mensile conto più”, oppure “competenze liquidazione”, v. doc. 3,
[...]
, alcuni accrediti provenienti da A2A S.p.a. (in data 3 novembre 2014 per euro 43.00 e in data 2 Pt_1 novembre 2015 per euro 67,00) e un accredito di euro 42,25 del 21 ottobre 2014 con causale “versamento assegni bancari”, rivendicato quest'ultimo da Ne consegue che, alla luce della modesta Controparte_1 entità del versamento rivendicato da – restando peraltro indimostrato che sia stata la stessa Controparte_1
a effettuarlo – ritiene il Collegio che sia documentale che anche il conto corrente n. 2570 fosse alimentato in via esclusive dalle risorse economiche di Controparte_4
Chiarito, dunque, che, nel caso di specie, non trova applicazione la presunzione di cui all'art. 1298, comma secondo, c.c., essendo dimostrato, a livello documentale, che la pressoché totalità degli accrediti sui rapporti bancari cointestati n. 1200/23 e n. 2570 sia riconducibile agli emolumenti spettanti ad a titolo Controparte_4 di pensione, occorre ora soffermarsi sui prelievi e le altre operazioni contestate.
In primo luogo, osserva il Collegio che né l'attore, né i convenuti e hanno dimostrato CP_2 Controparte_3 di aver chiesto agli Istituti di credito “copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni” sui conti intestai alla de cuius ai sensi dell'art. 119, comma quarto, T.U.B., né d'altra parte hanno formulato istanza ex art. 210 c.p.c. al fine di ottenere documentazione ulteriore (distinte delle singole operazioni contestate) rispetto agli estratti-conto prodotti (istanza che, in ogni caso, in mancanza della prova della preventiva richiesta alla banca ex art. 119, comma quarto, T.U.B., sarebbe stata inammissibile).
Orbene, dalla disamina degli estratti-conto prodotti non emerge a livello documentale che i prelievi e gli atti di disposizione contestati per il libretto di risparmio n. 1200/23 e per il conto corrente n. 2570 (indicati analiticamente nell'atto di citazione), siano stati materialmente compiuti da In altri Controparte_1 termini, gli estratti conti danno evidenza delle operazioni di prelievo, ma non forniscono nessuna indicazione con riguardo all'autore di ogni singola operazione. Per dirla ancora diversamente, dalla disamina degli estratti- conto prodotti, emerge il compimento delle operazioni, mentre non emerge l'autore materiale di ogni singola operazione, con la conseguenza che, trattandosi di rapporti bancari cointestati, tali prelievi ben avrebbero potuto essere concretamente effettuati tanto da quanto da essendo entrambe Controparte_4 Controparte_1 cointestatarie. A ciò si aggiunga che, in mancanza delle distinte, il quadro probatorio agli atti è peraltro insufficiente per potersi ritenere raggiunta la prova presuntiva del compimento da parte di Controparte_1 delle singole operazioni contestate.
13 Dunque, non essendovi evidenza documentale del compimento delle operazioni indicate a pagina 4-5 dell'atto di citazione da parte di né potendosi ritenere raggiunta tale prova in via presuntiva, in Controparte_1 mancanza di qualsivoglia principio di prova sul punto, la domanda di condanna alla restituzione agli eredi delle somme asseritamente prelevate da dal libretto di risparmio n. 1200/23 e dal conto corrente Controparte_1
n. 2570 deve essere rigettata.
Venendo ora alla domanda di condanna di alla restituzione agli eredi dell'importo di euro Controparte_1
13.000,00, che, secondo l'attore e i convenuti e avrebbe CP_2 Controparte_3 Controparte_1 illecitamente sottratto dal libretto postale n. 2445 (cointestato con la de cuius), rilasciato il 7 settembre 2013 ed estinto il 6 novembre 20213, ritiene il Collegio che anche tale domanda debba essere rigettata. Ciò in quanto, anche in questo caso, non vi è evidenza documentale dell'esecuzione materiale del prelievo, per l'importo complessivo di euro 13.000,00, da parte di (v. doc. 13, . Controparte_1 Parte_1
Come si è visto, l'attore e i convenuti e hanno poi domandato la condanna di CP_2 Controparte_3 [...] alla restituzione in favore degli eredi dell'importo di euro 2.700,00, importo corrispondente a _1 sei mensilità del canone di locazione di euro 450,00 al mese spettante ad in forza del contratto Controparte_4 di locazione sottoscritto dalla medesima con in data 24 luglio 2017, avente ad oggetto Controparte_10
l'immobile sito in EN AI, Via Tironega n. 24 (v. doc. 4-5, . Anche tale domanda di Parte_1 condanna è infondata, per il fatto che, in primo luogo, le ricevute di pagamento non riportano il nominativo della parte conduttrice , bensì il nome di e, in secondo luogo, per il Controparte_10 Parte_5 fatto che, dinnanzi al disconoscimento della sottoscrizione tempestivamente compiuto da Controparte_1 in sede di comparsa di risposta, né l'attore, né i convenuti e hanno formulato tempestiva CP_2 Controparte_3
e rituale istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., dovendosi ritenere la dichiarazione di di CP_2 volersi avvalere delle ricevute di pagamento prodotte sub doc. 5 di di cui alle note scritte ex art. Parte_1
127-ter c.p.c. del 14 settembre 2022, insufficiente a tal fine, non avendo egli indicato né i mezzi di prova, né le scritture di comparazione, tenuto conto che “La produzione o l'indicazione delle scritture di comparazione da parte di colui che intende valersi della scrittura privata disconosciuta costituisce un onere imprescindibile per una corretta proposizione dell'istanza di verificazione;
né evidentemente tale onere può essere assolto mediante
l'allegazione di tali scritture ad una perizia di parte, tale fase del procedimento attenendo all' espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio che comunque, oltre che eventuale, è in ogni caso successiva alla proposizione dell'istanza di verificazione” (v. Cassazione civile sez. II, 17/10/2014, n.22078). Ne consegue che, in mancanza della tempestiva proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta, deve ritenersi che le parti interessate non abbiano inteso avvalersi di tale scrittura come mezzo di prova, non potendosene dunque tenere in considerazione ai fini della decisione (v. Cassazione civile sez. I, 20/11/2017, n.27506).
Pt_
, e hanno poi dedotto che avrebbe sottratto dal conto corrente CP_2 Controparte_3 Controparte_1
n. 2570 l'ulteriore somma di euro 17.950,00, in quanto, nel mese di giugno del 2014, la stessa sottoscriveva una polizza vita con beneficiaria provvedendo al pagamento dei premi mensili di euro 50,00 al Controparte_3 mese (per 59 mensilità) e al versamento integrativo di euro 15.000,00 con la liquidità del conto corrente n. 2570.
14 All'esito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. disposto dal Giudice istruttore con l'ordinanza di ammissione dei mezzi di prova del 14 marzo 2024, ha prodotto la Polizza di Assicurazione sulla vita n. 2232 Parte_1 sottoscritta da in data 11 giugno 2014 con Gruppo Poste Italiane S.p.a., con Controparte_1 _11 beneficiario in caso di vita la stessa e in caso di morte (v. doc. c1, Controparte_1 Controparte_3 [...]
. Dalla disamina del testo della polizza risulta che il pagamento del premio mensile di euro 50,00 Pt_1 dovesse avvenire mediante addebito sul conto corrente n. 2570.
Orbene, dalla disamina degli estratti-conto prodotti per il conto corrente n. 2570 risulta sia il pagamento mensile dell'importo di euro 50,00 al mese, con la causale “addebito rata premio polizza vita pagamento rata (…) polizza nr. 50009302232”, che il pagamento dell'importo di euro 15.000,00 effettuato in data 25 novembre
2014, con la causale “versamento integrativo polizza” (v. doc. 3, . Sebbene nella causale del Parte_1 versamento di euro 15.000,00 manchi l'esplicito riferimento alla polizza n. 2232, ritiene il Collegio che detto pagamento possa ricondursi, dal punto di vista causale, alla polizza n. 2232 con ragionamento presuntivo, e ciò in considerazione sia dell'esplicito riferimento contenuto nel testo della polizza n. 2232 al conto corrente n.
2570, che degli addebiti di euro 50,00 al mese, con l'espressa indicazione del numero della polizza n. 2232, risultanti dagli estratti conto. Ne deriva che la polizza cui fa riferimento il versamento di euro 15.000,00 del 25 novembre 2014, con causale “versamento integrativo polizza”, in mancanza di elementi da cui potersi inferire l'esistenza di altre polizze collegate al conto corrente n. 2570, non può che intendersi come riferito alla polizza n. 2232. Deve pertanto ritenersi dimostrato che abbia impiegato il denaro della de cuius Controparte_1 giacente sul conto corrente cointestato n. 2570 per la sottoscrizione della Polizza Vita n. 2232.
A tal riguardo, ha dedotto di non dover versare alcunché agli eredi di Controparte_1 Controparte_4 sull'assunto che, alla base della cointestazione del conto corrente n. 2570, vi sarebbe un atto di liberalità della de cuius, segnatamente una donazione indiretta remuneratoria, per il fatto di aver prestato assistenza continuativa e rilevante in favore di e di dal 1973 fino alla data del decesso, e Controparte_4 _12 che, in virtù dell'attività assistenziale prestata, in segno di riconoscenza, avrebbe inteso Controparte_4 beneficiarla mediante la cointestazione dei rapporti bancari oggetto di causa.
Orbene, la tesi della liberalità è priva di fondamento.
In primo luogo, è significativo osservare che, a detta di l'atto di liberalità sarebbe Controparte_1 ravvisabile nella scelta della de cuius di intestare anche alla nuora i rapporti bancari oggetto di causa, venendo pertanto in considerazione una donazione indiretta tramite cointestazione di conto corrente.
Sennonché, tale fattispecie non è ravvisabile nel caso concreto, per il fatto che, venendo in rilievo tre conti correnti cointestati (il libretto postale 1200/23 acceso nel 2009, il conto corrente n. 2570 acceso nel 2024 e infine il libretto postale n. 2445 acceso ed estinto nel 2013), avrebbe dovuto fornire la Controparte_1 dimostrazione dello spirito di liberalità con riguardo a ciascuno di tali rapporti, spirito di liberalità che va accertato rispetto al tempo della coinetstazione, secondo il principio “La contestazione di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, con firma e disponibilità disgiunte, costituisce donazione indiretta
15 qualora la predetta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari, sempre ferma restando l'esistenza dell'animus donandi, che va accertata al momento della cointestazione” (v.
Tribunale Torino sez. II, 01/06/2021, n.2794).
Limitando l'analisi al conto corrente n. 2570, essendo questo il conto corrente sul quale è stato accertato il compimento da parte di di versamenti con denaro della de cuius, per proprie finalità Controparte_1 personali, è significativo rilevare che i fatti addotti da a sostegno della tesi della causa Controparte_1 liberale della cointestazione di conto corrente sono tutti risalenti nel tempo, avendo la stessa allegato di aver prestato assistenza in favore di e di per molti anni a partire dal 1973, _12 Controparte_4 precisando che, dal 1980 fino al dicembre del 1988, la stessa si dedicava a e ad _12 Controparte_4 intensificando l'assistenza in favore di quest'ultima a partire dal 2004, in concomitanza dell'aggravamento delle condizioni di salute della de cuius. Peraltro, l'intensa attività assistenziale asseritamente prestata da
[...] in favore di non ha trovato riscontro nemmeno all'esito dell'istruttoria orale, _1 Controparte_4 per il fatto che i testi escussi per hanno confermato esclusivamente l'attività assistenziale Controparte_1 prestata nel 1988 e nel 2011, avendo per il resto riferito di non ricordare i fatti oggetto dei capitoli, oppure avendo riportato fatti appresi de relato (v. in particolare, verbale udienza 4 luglio 2024).
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, ha invocato la donazione remuneratoria indiretta, in Controparte_1 mancanza di un contratto formale di donazione. Tuttavia, la tesi della liberalità si rivela priva di pregio anche da questo punto di vista, per il fatto che, notoriamente, la donazione remuneratoria viene ricondotta alla categoria della donazione diretta, occorrendo pertanto la forma dell'atto pubblico e la presenza di due testimoni, tenuto conto che “La donazione remuneratoria, contratto che soggiace alle condizioni di forma previste dall'art.
782 c.c., consiste in un'attribuzione gratuita, compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale, sociale, volta a compensare i servizi resi dal donatario” (v.
Cassazione civile sez. II, 18/05/2016, n.10262) e che “A differenza del cosiddetto "negotium mixtum cum donatione", nel quale sullo scopo di liberalità prevale lo scopo oneroso e per la cui validità è sufficiente la forma richiesta per il negozio tipico a cui lo scopo oneroso corrisponde, la forma prescritta per la donazione remuneratoria, nella quale il donante persegue oltre allo scopo di liberalità anche lo scopo del riconoscimento di particolari meriti del beneficiario, è quella dell'atto pubblico” (v. Cassazione civile sez. II, 10/04/1999,
n.3499).
Per tutte le ragioni sopra esposte, la tesi della donazione remuneratoria indiretta non può trovare accoglimento, mancando la prova dello spirito di liberalità all'atto della contestazione del conto corrente n. 2570 e per il fatto che, in ogni caso, non sarebbe giuridicamente ipotizzabile una donazione remuneratoria (quale quella invocata dalla convenuta) indiretta, mediante cioè non già la stipula di un contratto formale di donazione ex art. 782 c.c. bensì mediante la cointestazione di conto corrente.
Ne consegue che, essendosi impossessata del denaro della de cuius depositato sul conto Controparte_1 corrente cointestato n. 2750, per averlo impiegato per sottoscrivere la polizza n. 2232, la stessa deve essere
16 condannata a restituire agli eredi l'importo di euro 17.950,00, oltre agli interessi legali dalla data della percezione sino al saldo effettivo.
La domanda di risarcimento del danno morale da reato
ha domandato di condannare al risarcimento del danno morale da reato ex Parte_1 Controparte_1 artt. 185 c.p. e 2059 c.c., sull'assunto che la condotta della medesima integri gli estremi della fattispecie incriminatrice dell'art. 646 c.p.
Tale domanda – peraltro formulata in termini assolutamente generici – è infondata, non avendo l'attore né dimostrato la sussistenza nel caso concreto degli elementi costitutivi del reato, né ha allegato di aver concretamente sofferto un danno, tenuto conto che “se è vero che il danno morale è risarcibile qualora derivi da un reato, ciò non significa che il reato non debba essere accertato e il danno non debba essere provato: anche quando il danno morale è invocato quale conseguenza di un reato, è necessario che il giudice civile ne accerti i presupposti incidenter tantum, pur in mancanza di una decisione del giudice penale (…). Inoltre, anche qualora si accerti che taluno è vittima di un reato, il risarcimento del danno non è in re ipsa, ossia nel fatto stesso che taluno è vittima del reato: occorre pur sempre dimostrare che quel reato ha provocato un pregiudizio risarcibile” (v. Cassazione civile sez. III, 26/07/2024, n.21037).
La garanzia per evizione ex art. 797, comma primo, n. 3 c.c.
per l'ipotesi dell'accoglimento delle domande avversarie, ha invocato la garanzia per Controparte_1 evizione ai sensi dell'art. 797, comma primo, n. 3 c.c.
Trattasi di domanda infondata, tenuto conto delle osservazioni che precedono relativamente all'insussistenza nel caso di specie degli elementi costitutivi di un atto liberalità da parte di in favore di Controparte_4 [...]
_1
Con separata ordinanza contestuale alla presente sentenza, deve essere disposta la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore ai fini della prosecuzione del giudizio con riguardo alle ulteriori domande;
la pronuncia sulle spese di lite viene pertanto riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
dichiara la competenza per territorio del Tribunale Ordinario di Bergamo;
accerta e dichiara che ha illecitamente sottratto dal conto corrente cointestato n. Controparte_1
1016062570, acceso presso la somma di euro 17.950,00; per l'effetto, condanna Controparte_5 [...]
a restituire alla massa ereditaria l'importo di euro 17.950,00, oltre agli interessi legali dalla data _1 della percezione sino al saldo effettivo;
17 rigetta le altre domande per quanto in motivazione;
provvede in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza;
spese al definitivo.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
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