Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/06/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5079 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, residente in (98028) Santa Teresa di Riva, (ME), C.F._1
via Francesco Crispi, n. 29, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Giuseppe Romano del foro di Messina, cod. fisc.:
, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2
professionale, via Dei Sei Mulini, n. 30, (98035) Giardini Naxos, (ME), e che assieme al suo difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata:
PARTE RICORRENTE Email_1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1
, e residente in [...]
Merenda 8, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv.
Francesco Ponzio (C.F.: ) con studio in Messina, via C.F._4
Cesareo, n. 20, (Tel. e Fax: 090/9561233, pec:
1
PARTE Email_2
RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 09.12.2024, , premesso che in data Parte_1
28.03.1987 aveva contratto a ET CL (ME) matrimonio con
(atto iscritto al n. 1 parte 1 anno 1987); che dal CP_1
matrimonio erano nati due figli, nata a [...] il [...] e Per_1
nata a [...] il [...]; che le parti si erano separate Persona_2
consensualmente con decreto di omologa del 22.05.2024; che erano decorsi i termini di rito per la procedibilità della domanda di divorzio senza che i coniugi si fossero riconciliati;
che la ancor prima della CP_1
separazione aveva instaurato una convivenza more uxorio con tale dalla quale era nata una figlia;
che le figlie Persona_3
maggiorenni erano autonome;
che egli era stato riconosciuto invalido all'80
% e percepiva un assegno sociale mensile di € 534,40; che egli era inserito nel centro di accoglienza denominato "La Cura"; tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciato il divorzio dei coniugi.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 07/14.01.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata l'11.02.2025 si costituiva la quale non si opponeva alla pronuncia di CP_1
divorzio ed evidenziava che il rito avrebbe potuto essere mutato da contenzioso in congiunto.
All'udienza del 20.03.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c.
i procuratori delle parti chiedevano un rinvio ed alla successiva udienza del
2 19.06.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. il Giudice delegato, sulle concordi conclusioni delle parti, riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente, diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio da lui contratto con CP_1
meriti accoglimento.
[...]
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi della separazione consensuale, come nella specie, è sufficiente l'emissione del decreto di omologa degli accordi di separazione;
inoltre occorre che lo stato di separazione dei coniugi duri ininterrotto da un anno nel caso di separazione giudiziale o da sei mesi in caso di separazione consensuale sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata con decreto del 22.05.2024 e che dalla data del provvedimento in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, emesso il 22.05.2023, alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. Il ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliato con la moglie dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle
3 suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a ET CL (ME) il 28.03.1987 con atto iscritto al n. 1 parte 1 anno 1987.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti, non essendo configurabile una soccombenza, tenuto conto della natura della causa, che richiedeva un intervento giurisdizionale, e della circostanza che non è stata formulata alcuna ingiustificata opposizione all'accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 09.12.2024, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a ET
CL (ME) il 28.03.1987 con atto iscritto al n. 1 parte 1 anno 1987 tra nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
ata a IT (ME) il 11/01/1969; CP_1
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di ET CL di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 21/06/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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