Sentenza breve 20 maggio 2024
Ordinanza cautelare 14 marzo 2025
Improcedibile
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 14/03/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01007/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00021/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 21 del 2025, proposto dal Comune di Fisciano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Cirillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AS LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza resa in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 1099/2024, con la quale è stato accolto il ricorso di primo grado (R.G. n. 501/2024) proposto per l’annullamento del provvedimento prot. n. 1759 del 18 gennaio 2024, recante diniego di rilascio del permesso di costruire.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AS LL;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti.
Considerato che il ricorso in appello non appare assistito dai presupposti necessari per la concessione della invocata tutela cautelare, in quanto:
a) sotto il profilo del fumus , la motivazione individuata dalla Amministrazione comunale per respingere l’istanza di rilascio del permesso di costruire (la mancanza della previa approvazione del piano urbanistico comunale – P.U.C.) non appare prima facie compatibile con la formulazione letterale dell’art. 4 della l.r. della Campania n. 13/2022;
b) sotto il profilo del periculum in mora , dall’annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento di diniego impugnato consegue l’obbligo della Amministrazione comunale di riesaminare l’istanza presentata dall’appellato, verificando la sussistenza dei requisiti (formali e sostanziali) richiesti dalla predetta legge regionale per il rilascio del titolo abilitativo richiesto (con la conseguenza che non si ravvisa la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile);
Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 21/2025).
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere, Estensore
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Marotta | Francesco Gambato Spisani |
IL SEGRETARIO