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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 25/09/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 235/2021.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 235/2021 R.G. e vertente tra
(C.F. , con l'avv. LORIS MARIA NISI Parte_1 C.F._1
(C.F. CodiceFiscale_2 Email_1
-parte appellante- nei confronti di
(P.I. ), già in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 proprio l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ ”, con l'avv. KATY Controparte_1
ROVINI (C.F. ed CodiceFiscale_3 Email_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Benedetta Letizia Barriale (sito in Reggio
Calabria, alla Via Demetrio Tripepi n. 133)
-parte appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 675/2020, pubblicata il
25.10.2020 ed emessa a definizione del proc. n. 227/2019 R.G..
* * *
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Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
29.05.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la parte , già Controparte_1 [...]
(impresa territorialmente designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada Controparte_2 ai sensi dell'art. 286 D.lgs. 209/2005, qui di seguito anche solo “l'impresa designata dal
FGVS”) ha adito il Tribunale di Locri, instaurando il giudizio di 1° grado (proc. n. 227/2019
R.G.) nei confronti del e ivi in particolare rappresentato che: Parte_1
(1) l'impresa designata dal FGVS aveva assunto in gestione un sinistro occorso in data
6.08.2000, alle ore 17:00 ca., in Galati di Brancaleone-C.da Caldara, allorquando l'autovettura Jeep ND ER (priva di copertura assicurativa) di proprietà e condotta nell'occasione dal predetto a causa di una manovra errata, si Parte_1
ribaltava, cagionando così lesioni all'integrità psico-fisica in danno di Parte_2
terzo trasportato sulla stessa Jeep ND ER;
(2) il predetto per il tramite del suo procuratore, aveva poi richiesto il Parte_2
ristoro dei danni patiti, conseguendo dall'impresa designata dal FGVS il pagamento di €
12.346,40;
(3) a fronte di ciò essa impresa designata dal FGVS, attesa la mancata definizione in via stragiudiziale, aveva interesse ad agire in regresso ex art. 292, comma I, D.lgs. 209/2005 nei confronti del Parte_1
Sulla scorta di ciò essa società ha chiesto al Tribunale di voler condannare il
[...]
a rimborsarle l'importo di € 12.346,40, oltre interessi. Parte_1
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I.1.2.- Con comparsa del 10.06.2019 si è poi costituito il convenuto
[...]
replicando alle avverse prospettazioni e in particolare evidenziando che: Parte_1
(A) esso convenuto aveva contestato, in rito e nel merito e nell'ambito del procedimento instaurato presso il Tribunale di Locri nel quale era stato convenuto (proc. n. 2000819/2002
R.G.), la ricostruzione della dinamica del sinistro prospettata dall' Parte_2
(costituitosi anche per il figlio minore – , avendo tuttavia l'impresa Persona_1
designata dal FGVS ritenuto di rimborsare l'importo da lui richiesto senza esperire alcuna istruttoria e superando le obiezioni mosse dal , così determinando la conclusione della predetta procedura Pt_1
con declaratoria di improcedibilità (sent. n. 288/2006 del 27.04.2006, emessa a definizione del menzionato proc. n. 2000819/2002 R.G.);
(B) tale somma era stata erogata a favore dell' senza accertare la dinamica del Pt_2
sinistro occorso, la legittimità dell'azione esperita, l'eventuale responsabilità, nella causazione del sinistro, del e la sua qualità di legittimo proprietario del mezzo;
Pt_1
(C) tale ultima qualità, non provata e altresì contestata, giustificava inoltre l'eccezione di carenza di legittimazione passiva;
(D) ricorrevano altresì gli estremi della prescrizione della richiesta risarcitoria formulata dall' poiché formulata all'impresa designata dal FGVS solo in data 21.03.03, e Pt_2
dunque oltre il biennio dal sinistro (occorso, come detto, in data 6.09.2000);
(E) la somma risultava inoltre contestabile sia nell'an, sia nel quantum, sussistendo, in capo all' quantomeno gli estremi del concorso di colpa. Pt_2
Sulla scorta di ciò tale convenuto ha chiesto al Tribunale di voler rigettare l'azione proposta ex adverso e in particolare di voler: (a) dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'azione di regresso per non aver sollevato l'impresa designata dal FGVS l'eccezione di prescrizione;
(b) dichiarare la carenza di legittimazione passiva di esso convenuto, perché non proprietario del mezzo e/o per non aver concorso nella causazione del danno;
(c) limitare, in subordine, la pretesa dell'attrice esclusivamente all'indennizzo corrisposto al terzo trasportato
(essendo l conducente del mezzo e, come tale, non indennizzabile) e, Parte_2 comunque, limitarne l'ammontare nei limiti di quanto ex adverso provato e comunque entro limiti di maggiore equità.
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I.1.3.- All'esito del giudizio di 1° grado, istruito con le produzioni documentali delle parti e con l'audizione di n. 2 testi ( e entrambi esaminati Parte_2 Testimone_1 all'udienza del 18.02.2020), è stata poi emessa la sentenza qui gravata (n. 675/2020, pubblicata in data 25.10.2020), nella quale il giudice di prime cure, oltre a disporre la trasmissione degli atti alla competente Procura con riguardo alla deposizione della teste ha: Testimone_1
(a) accolto la domanda attorea e per l'effetto condannato a Parte_1
rifondere all'attrice la somma di € 12.346,40, oltre interessi;
(b) regolato le spese di lite, ponendole a carico del convenuto soccombente.
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto l'odierno appello (proc. n. 235/2021) dal il quale ne ha richiesto la riforma e la sospensione ex art. 283 c.p.c. Parte_1
e ha ivi in particolare contestato:
(1) il mancato accertamento della propria responsabilità nella causazione del sinistro;
(2) l'incapacità a testimoniare del teste Parte_2
(3) l'erronea valutazione delle prove;
(4) l'erronea valutazione, altresì e al fine di ritenere adempiuto l'onere probatorio, della deposizione resa dall' e di alcune dichiarazioni scritte acquisite nel corso Parte_2 dell'istruttoria svolta dal FGVS;
(5) l'erroneità, infine, anche delle valutazioni svolte in punto di quantum della somma.
I.2.2.- Con comparsa del 20.07.2021 si è poi costituita l'appellata , Controparte_1 contestando le prospettazioni dell'appellante e in particolare eccependo:
(A) l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.;
(B) l'integrale infondatezza, in ogni caso, dello stesso.
I.2.3.- Con provvedimento del 3.-6.05.2024, disattesa la richiesta di inibitoria per le ragioni ivi indicate e da intendersi qui richiamate, il gravame è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.05.2025.
I.2.4.- All'esito, infine, di tale udienza, con provvedimento del 4.06.2025, comunicato in pari data, l'appello è stato assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare che:
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(1) risulta pacificamente da disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. [v. supra, sub I.2.2., punto (A)], considerando che nel gravame proposto l'appellante risulta aver circoscritto in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, proponendo specifici punti di censura e formulando motivate ragioni di dissenso, sicché, a prescindere dalla delibazione della sua fondatezza [qui di seguito da scrutinarsi – v. infra], è pacifico che nell'atto di appello in ogni caso si rinviene “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confut[a] e contrast[a] le ragioni addotte dal primo giudice” [v., in termini e da ultimo, Cass. civ., 10/03/2020, n. 6732 e Cass. civ., Sez. un., 16/11/2017, n. 27199], non potendosi quindi dar luogo alla richiesta reiezione in rito;
(2) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, poi, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un.,
16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199/2017, cit., e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019,
n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ.,
24/05/2001, n. 7088), conseguentemente delimitata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
IV.- Svolte tali preliminari precisazioni, nel merito l'appello è poi da rigettarsi, a ciò conseguendo la necessità di confermare la sentenza di prime cure.
V.- Prendendo le mosse, in specie, dal 1° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], la parte appellante ha in particolare contestato:
(a) la mancanza di valutazione della responsabilità del sinistro, pur necessaria ai fini del regresso ex art. 292, comma I, D.lgs. 209/2005;
(b) l'erroneo scrutinio, da parte del giudice di prime cure, delle risultanze della prova testimoniale ( e , non correttamente esaminate né in rito Parte_2 Testimone_1
(art. 246 c.p.c.), né nel merito (valutazione delle relative risultanze).
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Tali deduzioni risultano tuttavia da disattendere.
V.1.- Chiaramente meritevole di reiezione, in particolare, risulta la censura compendiata supra, sub V., punto (a), atteso che, diversamente da quanto contestato dalla parte impugnante, il Tribunale di prime cure risulta aver senz'altro esaminato - peraltro in termini diffusi [cfr. pagg. 11-16 della sentenza di 1° grado] e altresì del tutto condivisibili [v. infra] - il profilo della responsabilità del sinistro [pacificamente integrante un “presupposto” dell'azione di c.d. regresso di cui all'art. 292 D.lgs. 209/2005 (cfr. Cass. civ., Sez. un.,
7/07/2022, n. 21514) e dunque puntualmente indagato nella sentenza di prime cure, ivi appunto evidenziandosi che proprio la “responsabilità per la causazione del sinistro avvenuto il 06.08.2000” risultava il profilo da scrutinarsi, poiché unico profilo strettamente “valutabile nel merito nel presente giudizio” (cfr. pag. 11, 2° cpv., della sentenza di prime cure)].
V.2.- Quanto poi al rilievo indicato supra, sub V., punto (b), afferendo all'art. 246 c.p.c. e alla valutazione delle prove, il suo scrutinio può essere evidentemente compiuto unitamente ai motivi di gravame a ciò appositamente dedicati [i.e. il 2° motivo d'appello, in tema di incapacità testimoniale (v. supra, sub I.2.1., punto (2)), nonché il 3° e il 4° motivo di gravame, relativi alla valutazione delle prove (v. supra, sub I.2.1., punti (3))].
VI.- Ciò detto e volgendo lo sguardo proprio al 2° motivo di gravame, vertente sulla contestazione di incapacità ex art. 246 c.p.c. del teste [v. supra, sub I.2.1., Parte_2
punto (1)], occorre qui osservare che:
(1) “l'eccezione di incapacità a testimoniare”, come noto e da ultimo ribadito anche in sede nomofilattica, “non p[uò] essere riproposta in sede d'impugnazione” ove la predetta eccezione, pur ove proposta “prima dell'ammissione del mezzo”, non risulti essere stata specificamente reiterata “subito dopo l'escussione del teste”; e ciò perché la sua proposizione
“in vista dell'assunzione”, come noto, “non esime” “dal proporre l'eccezione di nullità della testimonianza, ove assunta nonostante l'eccezione di incapacità, successivamente al suo espletamento, nonché in sede di precisazione delle conclusioni”, trattandosi di eccezione altrimenti “definitivamente sanata” e pertanto ovviamente non riproponibile in sede di gravame [cfr. Cass. civ., Sez. un., 6/04/2023, n. 9456];
(2) nel caso di specie è evidente che non siano stati rispettati tutti i – necessari - passaggi di tale rigorosa “sequenza processuale” [cfr. ancora Cass., Sez. un., n. 9456/2023, cit.], essendo invero pacifico che l'eccezione de qua, pur proposta prima dell'ammissione [cfr. 2° e 3°
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memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. del convenuto (e specificamente pagg. 2 e 3, 1° cpv., della memoria del 10.09.2019 e pag. 1, ult. cpv., della memoria del 30.09.2019)], non sia stata tuttavia poi reiterata subito dopo l'escussione del teste [cfr. verbale del 18.02.2020], ciò evidentemente precludendone qualsivoglia delibazione in questa sede.
VI.1.- Né, a fronte della pacifica decisività di quanto precede – come già evidenziato in prime cure [cfr. pag. 5, 2° cpv., della sentenza appellata] e oggi definitivamente sancito dalle
Sezioni Unite della S. Corte [al cui dictum, in particolare con riguardo a norme processuali, occorre senz'altro attenersi, trattandosi di “oggettivazione convenzionale di significato” “da ritenersi … esatta” e la cui interpretazione, poi, “mira ad una tendenziale stabilità e valenza generale”, con uniformità che poi “influ[isce] positivamente sulla prevedibilità delle successive decisioni”, costituendo “l'affidabilità, prevedibilità e uniformità dell'interpretazione delle norme processuali”, in definitiva, “imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di “giustizia” del processo” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 3/05/2019,
n. 11747, nonché Cass. civ., Sez. un., 12/02/2019, n. 4135 e Cass. civ., Sez. un., 6/11/2014, n.
23675)] –, possono ritenersi utilmente invocabili le contestazioni dell'odierna parte appellante, la quale ha in particolare sostenuto [cfr. pagg. 13-14 dell'atto d'appello] la persistente scrutinabilità della sua exceptio, pur se non ribadita subito dopo l'escussione del teste, in virtù della sua formulazione sia nelle proprie memorie ex art. 183, comma VI, nn. 2)
e 3), c.p.c., sia negli atti successivi all'udienza di escussione (note di trattazione scritta per l'udienza del 16.06.2020 e scritti conclusivi).
VI.2.- E infatti, in senso contrario a tali deduzioni occorre qui evidenziare che:
(A) la previa “formulazione dell'eccezione di incapacità a testimoniare”, come detto [v. supra, sub VI., punto (1)], pacificamente “non esime l'interessato dal proporre l'eccezione di nullità della testimonianza, ove assunta nonostante l'eccezione di incapacità, successivamente al suo espletamento”, vigendo, in definitiva, “un duplice onere di eccezione”, sia “ex ante”, sia “ex post” (“prima dell'ammissione e dopo l'assunzione del mezzo cionondimeno ammesso”) dovuto, per un verso, alla circostanza che “la preventiva eccezione di incapacità a testimoniare” “non include”, né può ritenersi “comprensiva”,
“dell'eccezione di nullità della testimonianza comunque ammessa ed assunta nonostante
l'opposizione” – e ciò “in ragione dell'impossibilità logica di configurare un'eccezione di nullità di un atto di là da venire” -, nonché, per altro verso, all'operatività della generale
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sanatoria di cui all'“art. 157, comma 2, c.p.c.”, legata a un'evidente “esigenza” “di ordine pubblico processuale” e “di celerità del processo” – “i cui atti non devono essere passibili di caducazione per un tempo indefinito” – e comportante la necessità che “l'eccezione di nullità” vada ribadita “al momento dell'espletamento” e “a ridosso dell'assunzione del mezzo”, dovendo qualsivoglia invalidità altrimenti da “ritenersi definitivamente sanata” [cfr. ancora
Cass., Sez. un., n. 9456/2023, cit., nonché, ex multis, Cass. civ., 23/11/2016, n. 23896; Cass. civ., 10/10/2014, n. 21395; Cass. civ., 19/08/2014, n. 18036; Cass. civ., Sez. Un., 23/09/2013,
n. 21670; Cass. civ., 25/09/2009, n. 20652; Cass. civ., 3/04/2007, n. 8358; Cass. civ.,
12/01/2006, n. 403; Cass. civ., 24/06/2003, n. 10006; Cass. civ., 1/07/2002, n. 9553; Cass. civ., 18/01/2002, n. 543; Cass. civ., 15/11/1999, n. 12634; Cass. civ., 21/04/1999, n. 3962];
(B) onde scongiurare la predetta definitiva sanatoria l'eccezione doveva essere poi formulata, come appena evidenziato, “al momento dell'espletamento” e “a ridosso dell'assunzione del mezzo” - e pertanto già all'udienza del 18.11.2020 -, non potendo invece valere gli atti (solo) successivi [e dunque le (successive) note scritte del 9.06.2020 ovvero la comparsa conclusionale del 6.07.2020], né invocarsi a tal fine l'asserita “assenza” della difesa dell'interessato all'udienza de qua [considerando che per la “parte convenuta”, già prima del dominus – sopraggiunto, in ogni caso, nel corso della stessa udienza (cfr. pag. 2 del verbale d'udienza) -, vi era altro difensore, e in specie il legale all'uopo delegato (“l'Avv. Carmelo
Miriello per delega dell'Avv. Nisi”: cfr. pag. 1 del medesimo verbale d'udienza), munito, come noto, di “tutti i diritti” e “i doveri” “del difensore” e dunque pienamente legittimato ad esercitare l'assistenza difensiva nella “pienezza delle sue funzioni defensionali” (cfr., ex multis, Cass. n. 7458/2008; Cass. n. 40230/2005 e Cass. n. 14115/1999, nonché, rammentando la pacifica persistenza e continuità della difesa, anche in sede civile, nel caso di “sostituzione mediante delega conferita ad un collega”, Cass. n. 25783/2018)].
VI.3.- Alla luce delle evidenze che precedono, ovviamente assorbenti e preclusive rispetto a qualsivoglia valutazione nel merito dell'exceptio [attesa l'intervenuta sanatoria e la sua conseguente pacifica “non riproponibilità” in questa sede (v. supra, sub VI.)], non v'è dubbio che debba pertanto disattendersi il 2° motivo d'appello [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
VII.- Parimenti meritevoli di reiezione risultano altresì il 3° e il 4° motivo del gravame [v. supra, sub I.2.1., punti (3) e (4)], entrambi vertenti sulla valutazione delle risultanze istruttorie compiuta in prime cure e dunque suscettibili di essere congiuntamente esaminati.
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VII.1.- Nell'ambito di tali ragioni di doglianza la parte impugnante ha contestato, in particolare, la non corretta valutazione, a suo avviso, della prova testimoniale e in specie:
(a) la mancata valorizzazione di quanto dichiarato dalla teste Testimone_1
(b) l'erronea valorizzazione, per converso, di quanto riferito da e della di Parte_2
lui moglie ( ). Parte_3
Anche tali contestazioni, tuttavia, risultano da disattendere.
VII.2.- Giova preliminarmente rammentare, a tal riguardo, che la “valutazione sulla credibilità o meno del testimone”, così come “la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione”, “compete al giudice del merito”, rientrando nel pieno apprezzamento, latamente discrezionale, a lui strettamente “riservato”
(essendo il giudice senz'altro “libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili” e “scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” – all'uopo valutando, nella loro globalità, gli “elementi probatori acquisiti” al fine di “apprezzar[n]e discrezionalmente” il grado di complessiva convergenza, decisività e “concludenza”, “senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze … logicamente incompatibili con la decisione adottata”) e di per sé incensurabile (trattandosi invero di potere valutativo che “non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento”) [cfr., fra le tante, Cass. civ.,
27/07/2024, n. 21074; Cass. civ., 1/03/2021, n. 5560; Cass. n. 21239/2019, cit.; Cass. civ.,
8/08/2019, n. 21187; Cass. civ., 4/07/2017, n. 16467; Cass. civ., 2/08/2016, n. 16056; Cass. n.
7623/2016, cit.; Cass. civ., 10/06/2014, n. 13054; Cass. civ., 23/05/2014, n. 11511; Cass. civ.,
14/02/2014, n. 3424; Cass. civ., 15/05/2013, n. 11699; Cass. civ., 2/05/2013, n. 12988; Cass. civ., 28/07/2010, n. 17630; Cass. civ., 6/08/2004, n. 15197].
VII.3.- Ciò rammentato, è poi evidente che la valutazione (discrezionale e incensurabile) effettuata nel caso di specie dal Tribunale di prime cure non risulti inficiata da alcuno specifico vizio, né risulti meritevole di rimeditazione alcuna.
VII.3.1.- Muovendo, in specie, dalla deposizione resa dalla sorella di Testimone_1
e suocera del (già convenuto e odierno Parte_2 Parte_1
appellante), nonché unica teste espressasi nel senso della ricostruzione di quest'ultimo [come emergente ex actis e già evidenziato dal Tribunale di prime cure (v. pag. 13, 2° cpv., 2° rigo,
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della sentenza impugnata, ivi sottolineandosi come invero “solo” tale “deposizione” militasse, in thesi, per la “versione del fatto” prospettata dal “convenuto”)], non v'è dubbio che essa fosse ex se afflitta da numerose e gravi criticità, tanto intrinseche quanto estrinseche
[considerando, poi e quanto a queste ultime, la pacifica contraddittorietà e incompatibilità delle sue dichiarazioni non solo con riguardo a tutte le ulteriori emergenze istruttorie (v. infra), ma altresì rispetto alle stesse deduzioni della parte convenuta]; e ciò considerando quanto riferito dalla teste con riguardo, e.g.:
(A) alla disponibilità del veicolo oggetto di causa - da ella riferito (e circoscritto) al proprio coniuge, [“Da qualche giorno mio fratello diceva che suo Persona_2 Pt_2
figlio voleva fare una passeggiata sul fuoristrada ed anche lui voleva fare un giro, ma Per_1
mio marito gli diceva che non era possibile in quanto il veicolo non era Persona_2 assicurato”, “preciso che mio marito utilizza[v]a il veicolo solo per i lavori in campagna senza portarlo fuori in quanto non assicurato” (cfr. test. pag. 3 del Testimone_1 verbale d'udienza del 18.02.2020)], ciò tuttavia chiaramente confliggendo con quanto esposto dallo stesso convenuto, avendo quest'ultimo invece riferito tale disponibilità (a più riprese e senza affatto menzionare il proprio e solo a sé stesso [trattandosi, appunto, di Per_2
“mezzo” “nella sua disponibilità”, da lui utilizzato “solo ed esclusivamente all'interno dei fondi agricoli dei quali … aveva la disponibilità” e per “provare” il quale l'“ , “in Pt_2 virtù dell'allora rapporto amicale che lo legava al ”, si rivolgeva proprio a lui, Pt_1
essendo sempre egli convenuto, quale unico ed esclusivo dominus del mezzo, che poi glielo avrebbe asseritamente negato per essere “l'autovettura” “sprovvista di copertura assicurativa” (cfr. pagg.
8-9 della comparsa di costituzione in 1° grado del 10.06.2019)];
(B) ai soggetti presenti o meno - avendo la teste invero esposto che, nel “frangente” del sinistro occorso in data 6.08.2000, il convenuto si sarebbe trovato “al mare”, sopraggiungendo solo in seguito e dopo la chiamata di essa teste [“in quel frangente il sig. Parte_1 non si trovava sul posto in quanto stava al mare”, “preciso di aver chiamato il sig. il Pt_1 quale giunse sul posto” (cfr. test. pagg.
3-4 del cfr. del verbale d'udienza Testimone_1
del 18.02.2020)], in evidente contrasto, pur in tal caso, con quanto dedotto dal convenuto, il quale aveva invece evidenziato di essere presente sul luogo del sinistro, tanto da aver prestato
“immediato soccorso” già “nel momento in cui si [ra] reso conto di quanto accaduto” [cfr. pagg.
9-10 della comparsa di costituzione in 1° grado del 10.06.2019)];
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(C) alle stesse modalità di verificazione della vicenda sottesa – globalmente ricostruita dalla teste [“Nel giorno del fatto, mio marito stava in casa a riposare così come anch'io … Preciso che sul veicolo vi era solo mio fratello con il bambino, non vi era nessun altro … in quel frangente il sig. non si trovava sul posto in quanto stava al mare .. Non ho Parte_1 visto l'incidente ma ho sentito il rumore … Preciso che il luogo dell'incidente si trovava a circa 100-150 metri da casa mia. Forse anche 200 in linea d'aria. A questo punto, io e mio marito siamo usciti fuori, abbiamo chiamato i soccorsi e ci siamo portati sul luogo del sinistro. Preciso di aver chiamato il sig. il quale giunse sul posto. Preciso ancora che Pt_1 venne chiamata l'ambulanza la quale però non era disponibile in qual momento e quindi mio fratello venne posto su una autovettura per andare incontro all'ambulanza. Tale autovettura, di proprietà di mio marito, era condotta da mio genero ” (cfr. ancora test. Parte_1
pagg.
3-4 del verbale d'udienza del 18.02.2020)] in termini Testimone_1
pacificamente non credibili né coerenti, non avendo in particolare chiarito:
(a) né le ragioni per cui ella e il coniuge ( , una volta giunti sul luogo del Persona_2
sinistro – asseritamente “sentito”, peraltro, anche se a 200 metri di distanza e mentre ella e il marito “riposavano” “in casa” (ciò invero confliggendo anche con la riferita possibilità per la teste di stabilire chi fosse o meno “sul veicolo” - trovandosi la stessa altrove e in specie, come detto, “a riposare” “in casa”) – e aver preso atto dell'indisponibilità dell'ambulanza, più che prontamente trasportare i feriti ( e , avrebbero dovuto Parte_2 Per_1
incongruamente “chiamare” e attendere l'arrivo, “dal mare”, dello stesso [“ci Pt_1 siamo portati sul luogo del sinistro”, “preciso di aver chiamato il sig. il quale giunse Pt_1 sul posto” (cfr. pag. 4 del verbale d'udienza del 18.02.2020)];
(b) né per quale motivo l'autovettura de qua, più che essere immediatamente condotta, con i feriti a bordo, dal (soggetto che pure la “utilizzava” e ne consentiva o Persona_2 meno la fruizione: v. supra, sub (A)), avrebbe dovuto essere guidata dal [“tale Pt_1 autovettura, di proprietà di mio marito, era condotta da mio genero ” (cfr. Parte_1 pag. 4 del verbale d'udienza del 18.02.2020)];
(c) né, infine, con quale mezzo lo stesso sarebbe asseritamente sopraggiunto dal Pt_1
“mare” al luogo del sinistro [atteso che avrebbe poi utilizzato, per il trasporto dell' Pt_2
l'autovettura del (cfr. ancora pag. 4 del verbale d'udienza del 18.02.2020)]. Per_2
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VII.3.2.- A fronte di tali (plurime e radicali) aporie e incongruenze della deposizione [e ciò tanto della testimonianza in sé (v. supra, sub VII.3.1., punto (3)), quanto fra essa e le deduzioni dello stesso convenuto (v. supra, sub VII.3.1., punti (1) e (2))] - peraltro resa da teste dichiaratasi essa stessa pacificamente ostile all' i.e. il suo germano Parte_2 feritosi in occasione del sinistro, con il quale i rapporti si erano “guastati” proprio per aver quest'ultimo denunciato il , genero e marito della figlia di cui aveva preso le parti Pt_1
[“i rapporti con mio fratello si sono poi guastati una volta che, dopo un anno, mio fratello denunciò mio genero per il sinistro ed io stavo dalla parte di mia figlia” (cfr. test. Tes_1
pag. 4 del verbale d'udienza del 18.02.2020), ciò ovviamente ulteriormente
[...] incidendo sulla valutazione della teste (atteso che, come noto, “l'inattendibilità di una deposizione testimoniale può ... essere basata anche [solo] su un” dato “rapporto”, qui esplicitato, “tra il teste e le parti”: cfr. Cass. civ., 9/08/2019, n. 21239; Cass. civ., 18/04/2016,
n. 7623; Cass. civ., 30/03/2010, n. 7763)] -, è evidente che le dichiarazioni qui in esame non risultassero in alcun modo valorizzabili, neanche in parte qua [afferendo le (gravi) criticità ravvisate proprio ai fatti storici oggetto di causa e ai suoi complessivi “contenuti narrativi”, fra loro intimamente connessi e pertanto non scindibili, né autonomamente apprezzabili (arg. ex Cass. civ., 19/05/2016, n. 10347)], non potendo dunque ricavarsi dalla predetta deposizione, inattendibile e integrante il “solo” dato offerto a sostegno della ricostruzione del convenuto [di per sé ovviamente non supportata neanche dalla mera riferita assenza di lesioni refertate, trattandosi di dato neutro ed ex se non decisivo (in quanto evenienza non solo priva di alcun conforto documentale – e.g. verbali di P.S. attestanti l'effettuazione di visite, anche di segno negativo, per il convenuto –, ma di per sé ontologicamente non incompatibile con il suo coinvolgimento nel sinistro e in particolare con la dinamica emersa dall'istruttoria – i.e.
“ribaltamento” del veicolo “su un fianco”, sul lato del passeggero: v. infra, sub VII.3.3.)], alcuna affidabile “informazione probatoria” (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 5/03/2024,
n. 5792).
VII.3.3.- “Informazioni probatorie”, al contrario, pacificamente ritraibili dagli altri elementi istruttori in atti – elementi univoci e tutti confliggenti con le dichiarazioni, già di per sé incoerenti e contraddittorie, rese dalla (v. supra, sub VII.3.1.) -, e in Testimone_1
particolare da quanto concordemente emergente:
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(a) dalla deposizione dell' [avendo quest'ultimo riferito che “il … Parte_2
6.08.2000” si trovava, unitamente a suo “figlio” – ” -, “all'interno della Pt_2 Per_1
ND ER condotta dal sig. ” e che il sinistro era poi intervenuto perché, Parte_1
“dopo che eravamo partiti, il sig. prendeva una strada sterrata e dissestata e, quindi, Pt_1 probabilmente per una manovra errata, il mezzo si era capovolto su un fianco”, essendosi il in occasione della visita in ospedale all' altresì poi Parte_1 Pt_2
“assunto la responsabilità del sinistro” (cfr. test. pag. 2 del verbale Parte_2
d'udienza del 18.02.2020)];
(b) dalla dichiarazione scritta resa dall' [evidenziante che, nel frangente del Parte_4
“sinistro” – “avvenuto in data 6 agosto 2000 verso le ore 17.00 in Galati di Brancaleone” -,
“l'autovettura Jeep ND ER”, con “a bordo” ” e ” Parte_2 Persona_1
(padre e fratello della dichiarante), era “condotta dal sig. ” e “si ribaltava”, Parte_1
“finendo fuori strada”, tanto che lo stesso odierno appellante, “ ”, Parte_1
“ammetteva subito la propria responsabilità nella causazione dell'incidente” (cfr. all. 1 fasc. attoreo di 1° grado, dich. scritta del 29.11.2003)];
(c) dalla dichiarazione scritta resa dalla Di [analogamente dichiarante che Parte_5
e il figlio ”, nel “pomeriggio del 6 agosto 2000”, “si trovavano … a Parte_2 Per_1 bordo di una macchina condotta dal sig. ” la quale poi “si ribaltava”, Parte_1 precisando poi che “il sig. ” “aveva immediatamente avvertito dell'accaduto la figlia e Pt_1 la moglie del sig. e altresì “ammetteva la responsabilità dell'accaduto” (cfr. all. 1 Pt_2
fasc. attoreo di 1° grado, dich. scritta del 27.11.2003)];
(d) dalla dichiarazione scritta resa dalla [avente parimenti dichiarato che suo Parte_6 marito, , nonché “il figlio , erano “stati trasportati Parte_2 Persona_1 sull'autovettura Jeep ND ER condotta dal sig. ”, il quale, “guidando Parte_1
l'autovettura”, “era uscito di strada e l'auto si era ribaltata” - come riferitole dallo stesso
(quando, “dopo circa mezz'ora”, l'aveva raggiunta per “chiedere soccorso” e che Pt_1 altresì “ammise la propria piena ed esclusiva responsabilità”), nonché constatato dalla stessa dichiarante (“recatomi sul luogo del sinistro con il sig. vidi il sig. dal lato Pt_1 Pt_2 opposto a quello di guida, ferito, ed il bambino in stato di shock”): cfr. all. 1 fasc. attoreo di
1° grado, dich. scritta del 20.04.2004];
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(e) dalla dichiarazione scritta resa, infine, dalla [anch'essa evidenziante, con Parte_7 riguardo al sinistro occorso “il 6 agosto 2000 verso le ore 17.00 in Galati di Brancaleone”, che “l'autovettura fuoristrada”, “a bordo” della quale “vi era[no] il sig. ed Parte_2 il figlio ”, era “condotta dal sig. ” e “si” era “ribaltata a causa di una Per_1 Parte_1 manovra maldestra”, “ammettendo” poi “il sig. ” “ogni responsabilità per l'accaduto” Pt_1
(cfr. all 1 fasc. attoreo di 1° grado, dich. scritta del 24.11.2003)].
VII.3.4.- A fronte di tali molteplici risultanze istruttorie - pienamente concordi, lineari e coerenti [e ciò diversamente dalla deposizione resa da invece afflitta da Testimone_1
gravi aporie e contraddizioni, intrinseche ed estrinseche (v. supra, sub VII.3.1.)] – è evidente che il Tribunale di prime cure abbia provveduto alla valutazione [a sé esclusivamente riservata (v. supra, sub VII.2.)] in termini immuni da censure e del tutto condivisibili, risultando dimostrato il “presupposto” della responsabilità nella causazione del sinistro (cfr.
Cass., Sez. un., n. 21514/2022, cit.) e dunque risultando senz'altro da accogliersi la domanda ex art. 292, comma I, D.lgs. 209/2005 fatta valere dall'impresa designata dal FGVS.
VII.3.5.- Né possono ritenersi accoglibili e tali da sovvertire le pacifiche risultanze che precedono le deduzioni critiche della parte appellante, la quale ha in particolare contestato:
(a) la testimonianza dell' attesa la sua qualità di terzo trasportato e la sua Parte_2
conseguente incapacità o comunque inattendibilità;
(b) le dichiarazioni rese in sede stragiudiziale all'impresa designata dal FGVS e inidonee, a suo avviso, a fornire sostegno al predetto dichiarato testimoniale.
VII.3.6.- Quanto, in particolare, al profilo indicato supra, sub VII.3.5., punto (a), occorre osservare che:
(1) qualsivoglia valutazione in punto di art. 246 c.p.c. è qui radicalmente preclusa, trattandosi di profilo in ogni caso “non riproponibile in sede d'impugnazione” [v. supra, sub VI.-VI.3.];
(2) “l'attendibilità del teste”, come noto, “non può [mai] essere esclusa aprioristicamente”, occorrendo invece “valutare la sostanza della … deposizione” [cfr., ex multis, Cass. civ.,
8/11/2023, n. 31158; Cass. civ., 2/02/2021, n. 2295 e Cass. civ., 6/08/2004, n. 15197] –
“sostanza” alla luce della quale è del tutto evidente che, al di là della giurisprudenza menzionata dall'appellante in punto di testimonianza del terzo trasportato [e qui evidentemente non invocabile, non vertendosi in giudizio risarcitorio proposto da uno dei danneggiati del sinistro e pertanto in lite nella quale il predetto terzo potrebbe in thesi
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intervenire (come invece nei precedenti richiamati: cfr. Cass. civ., 17/07/2019, n. 19121;
Cass. civ., 23/05/2018, n. 12660; Cass. civ., 29/09/2015, n. 19258; Cass. civ., 28/09/2012, n.
16541; Cass. civ., 21/07/2004, n. 13585), bensì in domanda di regresso ex art. 292 D.lgs.
209/2005 e dunque in “azione autonoma e speciale” in alcun modo “parifica[bile]” a quella
“del danneggiato” e volta esclusivamente al “recupero dell'indennizzo pagato”, anche “in via di transazione”, a quest'ultimo, il cui diritto, ormai transatto, non è ovviamente revisionabile o caducabile sulla scorta dall'esito, anche reiettivo, della predetta azione ex art. 292 D.lgs.
209/2005 (cfr. Cass., Sez. un., n. 21514/2022, cit.)], alcuna inattendibilità risulti qui prospettabile con riguardo alla deposizione dell' [cfr. pag. 2 del verbale Parte_2
d'udienza del 18.02.2020], atteso il suo carattere puntuale e dettagliato, esente da aporie o contraddizioni di ogni tipo [e ciò a differenza di quella dell'altra teste esaminata (v. supra, sub VII.3.1.)] e pienamente lineare e coerente (tanto ex se, quanto rispetto agli ulteriori elementi in atti).
VII.3.7.- Venendo appunto a tali ulteriori elementi, oggetto del rilievo critico compendiato supra, sub VII.3.5., punto (b), occorre qui osservare che:
(1) “le dichiarazioni rilasciate” alla “compagnia assicuratrice” nel corso delle indagini svolte al fine di procedere alla “ricostruzione della dinamica del sinistro denunciato” sono pacificamente “utilizzabili in sede processuale”, nonché ivi pienamente “valutabili”; e ciò “a prescindere dal rispetto dello statuto processuale della prova dichiarativa”, “dovendo essere valutate” “secondo le regole del mezzo di prova che l'immette nel processo” [cfr., ex aliis,
Cass. n. 43927/2022; Cass. n. 10641/2020; Cass. n. 53770/2018; Cass. n. 1731/2017; Cass. n.
38149/2015; Cass. n. 17240/2011];
(2) tali dichiarazioni, senz'altro utilizzabili e valutabili, nonché inidonee a dar luogo ad alcuna
“violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c.” – atteso che “il materiale probatorio atipico”, una volta “regolarmente acquisito al processo”, viene “in tal modo” “sottoposto al contraddittorio”, il quale “si instaura”, del tutto regolarmente, proprio “con la produzione in giudizio”, “posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse” - non potevano poi ritenersi prive di rilievo e poste all'“ultimo gradino della gerarchia delle fonti” [cfr. pag. 15 dell'atto di
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appello]; e ciò considerando che, al di là delle prove legali, “non esiste alcuna gerarchia tra le fonti di prova” e che pertanto, “non avendo” neanche “la prova testimoniale” alcun “valore di prova legale”, sia “il materiale probatorio atipico”, “regolarmente acquisito al processo”
“e in tal modo sottoposto al contraddittorio”, sia “la prova testimoniale”, “prova tipica in quanto prevista e disciplinata dalla legge”, risultano egualmente “soggette al prudente apprezzamento del giudice”, risultando dunque “infondato” dolersi di una qualche
“preferenza” o “prevalenza” “attribuita a prove atipiche” “rispetto a quelle acquisite nel contraddittorio tra le parti” [cfr. Cass. civ., 25/07/2023, n. 22287, nonché, ex multis, Cass. civ., 6/04/2023, n. 9507; Cass. civ., 1/02/2023, n. 2947; Cass. civ., 12/02/2021, n. 3689];
(3) tali elementi, pertanto e come del resto evidenziato anche nelle pronunce menzionate dall'appellante, potevano senz'altro “contribuire a fondare il convincimento del giudice” [cfr.
Cass. civ., 8/10/2018, n. 24695 e Cass. civ., 19/01/2017, n. 1315], qui condivisibilmente fondato sulla piena e pacifica convergenza fra tali plurime e dettagliate dichiarazioni e la deposizione, coerente e lineare, resa dall' e da esse corroborata [v. supra, Parte_2
sub VII.3.4.], risultando tali complessivi e univoci dati probatori - ovviamente insuscettibili di essere inficiati dal “solo” dichiarato, peraltro ex se contraddittorio e incongruente, dalla teste
[v. supra, sub VII.3.1.-VII.3.2.] – del tutto idonei, congiuntamente Testimone_1 esaminati, a giustificare l'accoglimento della domanda ex art. 292, comma I, D.lgs. 209/2005 fatta valere dall'impresa designata dal FGVS.
VII.4.- Non risultando pertanto accoglibili, per le ragioni qui indicate, le complessive contestazioni della parte appellante relative alla valutazione delle risultanze istruttorie compiuta in prime cure [v. supra, sub VII.-VII.3.7.], è evidente che anche i relativi motivi d'appello [v. supra, sub I.2.1., punti (3) e (4)], come detto e qui da ribadirsi, siano da integralmente rigettarsi.
VIII.- Parimenti meritevole di reiezione, infine, risulta anche la contestazione in punto di quantum [v. infra, sub I.2.1., punto (5)], atteso che:
(a) “l'asserita eccessività della quantificazione della somma versata dal Fondo a titolo di risarcimento danni a favore dell' , come correttamente e condivisibilmente Pt_2 evidenziato dal primo giudicante, rientra fra “le questioni” “del tutto irrilevanti in questa sede”, “non” potendosi invero “addurre nei confronti del Fondo le medesime eccezioni” astrattamente “opponibili” con riguardo al “rapporto debitorio da fatto illecito”, “non
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trattandosi … del medesimo rapporto obbligatorio”, ma di diritto ex art. 292 D.Lgs. 209/2005
e dunque di posizione del tutto “autonoma e distinta” rispetto a quella del “danneggiato” [cfr. pagg. 5 e 8-10 della sentenza appellata];
(b) “il diritto” “dell'impresa designata”, infatti, è un quid alii rispetto “alla posizione del danneggiato”, trattandosi di azione “autonoma e speciale” mediante la quale “l'impresa designata” non esercita il “diritto risarcitorio da questo vantato”, ma agisce “per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato”, atteso che, “non applicandosi né l'art. 1299 né l'art. 2055 c.c.”, “può pretendere da uno qualsiasi dei responsabili l'intero importo pagato” – e ciò considerando che, “all'esigenza, considerata di pubblico interesse, di garantire il risarcimento dei danni alle vittime della strada nel caso di inoperatività o di inesistenza di una polizza assicurativa” (con conseguente costituzione di un'“obbligazione posta ex lege” “in capo all'impresa designata per il Fondo” e alla quale indefettibilmente ottemperarsi), “non può che accompagnarsi anche l'esigenza di assicurare un efficace recupero del sacrificio solidaristicamente imposto dalla legge all'impresa designata” e da essa assolto nell'ambito di un “vincolo di solidarietà” tuttavia “atipico”, poiché
“nell'interesse unisoggettivo di un terzo” [cfr. Cass., Sez. un., n. 21514/2022, cit.];
(c) il quantum qui da rifondersi, pertanto e in coerenza alla natura recuperatoria dell'azione de qua [volta appunto al “recupero dell'indennizzo pagato” (art. 292 D.Lgs. 209/2005)] e alla stessa natura del “regresso” [posizione giuridica in virtù della quale “il soggetto … acquista il diritto a vedere rimborsata in tutto o in parte la somma pagata” proprio per “il fatto di aver compiuto un pagamento che si risolve in tutto o in parte nell'interesse di un terzo” (cfr. Cass.,
Sez. un., n. 21514/2022, cit.)], era quindi pacificamente pari all'intero importo corrisposto dall'impresa designata dal FGVS [cfr. all. 4 fasc. attoreo di 1° grado], ciò evidentemente escludendo ogni possibilità di accoglimento, pur con riferimento a tale ultimo motivo di gravame, delle contestazioni dell'appellante [trattandosi di contestazioni “del tutto irrilevanti in questa sede” (v. supra, sub (a)) e in ogni caso non analitiche, né inidonee a inficiare quanto globalmente evidenziato ex adverso, considerando le puntuali allegazioni (cfr. pag. 6 della 1° memoria attorea ex art. 183, VI comma, c.p.c., nonché successivi scritti difensivi, anche di questo grado – cfr. pag. 12 della comparsa del 20.07.2021 -, ivi esplicitandosi anche il carattere onnicomprensivo della somma, comprensiva anche delle “lesioni lievi subite dal figlio”, i.e. e produzioni (comprovanti l'intervenuta liquidazione del danno Persona_1
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sulla base di specifiche evidenze medico-legali – cfr. all. 3 fasc. attoreo di 1° grado –, peraltro autonome e non sic et simpliciter adesive alle richieste dell'istante – cfr. all. 7 medesimo fasc.) della parte attrice in prime cure e odierna appellata].
IX.- Apprezzando quindi in via sistematica quanto globalmente precede, non risultando le diverse ragioni di gravame avanzate meritevoli di accoglimento [v. supra, sub V.-VIII.] e non sussistendo ulteriori profili qui delibabili [v. supra, sub III., punto (2)], occorre evidentemente ribadire, come detto [v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza appellata.
X.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza appellata e il difetto di specifico gravame, anche incidentale, con riguardo alle statuizioni ex art. 91
c.p.c. di prime cure (non integrando ovviamente valida impugnativa la mera istanza dell'appellante di “vittoria di spese e competenze di giustizia in entrambi i gradi di giudizio”, poiché prospettata solo quale automatica conseguenza, ex art. 336 c.p.c., dell'accoglimento del proprio gravame – e dunque per evenienza qui non realizzatasi - e in ogni caso non corroborata da alcuna specifica ragione di censura avverso la regolazione delle spese di prime cure - chiaramente difettando, per l'effetto e al contempo, sia il quia appellatum, sia alcun valido gravame ex art. 342 c.p.c.) ciò ovviamente precludendo in questa sede ogni “nuovo regolamento” a tal riguardo: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ.,
14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526], esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo avendo riguardo:
(1) alle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto e qui applicabile);
(2) alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello e al valore della causa (con conseguente applicabilità dello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00);
(3) alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione (occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” – cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857)] e alla necessità di procedere a tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, considerando il carattere strettamente documentale del presente grado di giudizio, il limitato numero di attività svolte e infine il non eccessivo numero e grado di complessità e specificità
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delle questioni di fatto e di diritto trattate, tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
X.1.- Trattandosi, poi, di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 235/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 675/2020, pubblicata il 25.10.2020 ed emessa a definizione del proc. n. 227/2019 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
2) CONDANNA l'appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della parte appellata, spese liquidate in € 2.906,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre
C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) DÀ ATTO, con riguardo all'appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 24 settembre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 235/2021 R.G. e vertente tra
(C.F. , con l'avv. LORIS MARIA NISI Parte_1 C.F._1
(C.F. CodiceFiscale_2 Email_1
-parte appellante- nei confronti di
(P.I. ), già in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 proprio l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ ”, con l'avv. KATY Controparte_1
ROVINI (C.F. ed CodiceFiscale_3 Email_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Benedetta Letizia Barriale (sito in Reggio
Calabria, alla Via Demetrio Tripepi n. 133)
-parte appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 675/2020, pubblicata il
25.10.2020 ed emessa a definizione del proc. n. 227/2019 R.G..
* * *
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Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
29.05.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la parte , già Controparte_1 [...]
(impresa territorialmente designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada Controparte_2 ai sensi dell'art. 286 D.lgs. 209/2005, qui di seguito anche solo “l'impresa designata dal
FGVS”) ha adito il Tribunale di Locri, instaurando il giudizio di 1° grado (proc. n. 227/2019
R.G.) nei confronti del e ivi in particolare rappresentato che: Parte_1
(1) l'impresa designata dal FGVS aveva assunto in gestione un sinistro occorso in data
6.08.2000, alle ore 17:00 ca., in Galati di Brancaleone-C.da Caldara, allorquando l'autovettura Jeep ND ER (priva di copertura assicurativa) di proprietà e condotta nell'occasione dal predetto a causa di una manovra errata, si Parte_1
ribaltava, cagionando così lesioni all'integrità psico-fisica in danno di Parte_2
terzo trasportato sulla stessa Jeep ND ER;
(2) il predetto per il tramite del suo procuratore, aveva poi richiesto il Parte_2
ristoro dei danni patiti, conseguendo dall'impresa designata dal FGVS il pagamento di €
12.346,40;
(3) a fronte di ciò essa impresa designata dal FGVS, attesa la mancata definizione in via stragiudiziale, aveva interesse ad agire in regresso ex art. 292, comma I, D.lgs. 209/2005 nei confronti del Parte_1
Sulla scorta di ciò essa società ha chiesto al Tribunale di voler condannare il
[...]
a rimborsarle l'importo di € 12.346,40, oltre interessi. Parte_1
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I.1.2.- Con comparsa del 10.06.2019 si è poi costituito il convenuto
[...]
replicando alle avverse prospettazioni e in particolare evidenziando che: Parte_1
(A) esso convenuto aveva contestato, in rito e nel merito e nell'ambito del procedimento instaurato presso il Tribunale di Locri nel quale era stato convenuto (proc. n. 2000819/2002
R.G.), la ricostruzione della dinamica del sinistro prospettata dall' Parte_2
(costituitosi anche per il figlio minore – , avendo tuttavia l'impresa Persona_1
designata dal FGVS ritenuto di rimborsare l'importo da lui richiesto senza esperire alcuna istruttoria e superando le obiezioni mosse dal , così determinando la conclusione della predetta procedura Pt_1
con declaratoria di improcedibilità (sent. n. 288/2006 del 27.04.2006, emessa a definizione del menzionato proc. n. 2000819/2002 R.G.);
(B) tale somma era stata erogata a favore dell' senza accertare la dinamica del Pt_2
sinistro occorso, la legittimità dell'azione esperita, l'eventuale responsabilità, nella causazione del sinistro, del e la sua qualità di legittimo proprietario del mezzo;
Pt_1
(C) tale ultima qualità, non provata e altresì contestata, giustificava inoltre l'eccezione di carenza di legittimazione passiva;
(D) ricorrevano altresì gli estremi della prescrizione della richiesta risarcitoria formulata dall' poiché formulata all'impresa designata dal FGVS solo in data 21.03.03, e Pt_2
dunque oltre il biennio dal sinistro (occorso, come detto, in data 6.09.2000);
(E) la somma risultava inoltre contestabile sia nell'an, sia nel quantum, sussistendo, in capo all' quantomeno gli estremi del concorso di colpa. Pt_2
Sulla scorta di ciò tale convenuto ha chiesto al Tribunale di voler rigettare l'azione proposta ex adverso e in particolare di voler: (a) dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'azione di regresso per non aver sollevato l'impresa designata dal FGVS l'eccezione di prescrizione;
(b) dichiarare la carenza di legittimazione passiva di esso convenuto, perché non proprietario del mezzo e/o per non aver concorso nella causazione del danno;
(c) limitare, in subordine, la pretesa dell'attrice esclusivamente all'indennizzo corrisposto al terzo trasportato
(essendo l conducente del mezzo e, come tale, non indennizzabile) e, Parte_2 comunque, limitarne l'ammontare nei limiti di quanto ex adverso provato e comunque entro limiti di maggiore equità.
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I.1.3.- All'esito del giudizio di 1° grado, istruito con le produzioni documentali delle parti e con l'audizione di n. 2 testi ( e entrambi esaminati Parte_2 Testimone_1 all'udienza del 18.02.2020), è stata poi emessa la sentenza qui gravata (n. 675/2020, pubblicata in data 25.10.2020), nella quale il giudice di prime cure, oltre a disporre la trasmissione degli atti alla competente Procura con riguardo alla deposizione della teste ha: Testimone_1
(a) accolto la domanda attorea e per l'effetto condannato a Parte_1
rifondere all'attrice la somma di € 12.346,40, oltre interessi;
(b) regolato le spese di lite, ponendole a carico del convenuto soccombente.
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto l'odierno appello (proc. n. 235/2021) dal il quale ne ha richiesto la riforma e la sospensione ex art. 283 c.p.c. Parte_1
e ha ivi in particolare contestato:
(1) il mancato accertamento della propria responsabilità nella causazione del sinistro;
(2) l'incapacità a testimoniare del teste Parte_2
(3) l'erronea valutazione delle prove;
(4) l'erronea valutazione, altresì e al fine di ritenere adempiuto l'onere probatorio, della deposizione resa dall' e di alcune dichiarazioni scritte acquisite nel corso Parte_2 dell'istruttoria svolta dal FGVS;
(5) l'erroneità, infine, anche delle valutazioni svolte in punto di quantum della somma.
I.2.2.- Con comparsa del 20.07.2021 si è poi costituita l'appellata , Controparte_1 contestando le prospettazioni dell'appellante e in particolare eccependo:
(A) l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.;
(B) l'integrale infondatezza, in ogni caso, dello stesso.
I.2.3.- Con provvedimento del 3.-6.05.2024, disattesa la richiesta di inibitoria per le ragioni ivi indicate e da intendersi qui richiamate, il gravame è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.05.2025.
I.2.4.- All'esito, infine, di tale udienza, con provvedimento del 4.06.2025, comunicato in pari data, l'appello è stato assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare che:
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(1) risulta pacificamente da disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. [v. supra, sub I.2.2., punto (A)], considerando che nel gravame proposto l'appellante risulta aver circoscritto in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, proponendo specifici punti di censura e formulando motivate ragioni di dissenso, sicché, a prescindere dalla delibazione della sua fondatezza [qui di seguito da scrutinarsi – v. infra], è pacifico che nell'atto di appello in ogni caso si rinviene “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confut[a] e contrast[a] le ragioni addotte dal primo giudice” [v., in termini e da ultimo, Cass. civ., 10/03/2020, n. 6732 e Cass. civ., Sez. un., 16/11/2017, n. 27199], non potendosi quindi dar luogo alla richiesta reiezione in rito;
(2) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, poi, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un.,
16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199/2017, cit., e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019,
n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ.,
24/05/2001, n. 7088), conseguentemente delimitata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
IV.- Svolte tali preliminari precisazioni, nel merito l'appello è poi da rigettarsi, a ciò conseguendo la necessità di confermare la sentenza di prime cure.
V.- Prendendo le mosse, in specie, dal 1° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], la parte appellante ha in particolare contestato:
(a) la mancanza di valutazione della responsabilità del sinistro, pur necessaria ai fini del regresso ex art. 292, comma I, D.lgs. 209/2005;
(b) l'erroneo scrutinio, da parte del giudice di prime cure, delle risultanze della prova testimoniale ( e , non correttamente esaminate né in rito Parte_2 Testimone_1
(art. 246 c.p.c.), né nel merito (valutazione delle relative risultanze).
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Tali deduzioni risultano tuttavia da disattendere.
V.1.- Chiaramente meritevole di reiezione, in particolare, risulta la censura compendiata supra, sub V., punto (a), atteso che, diversamente da quanto contestato dalla parte impugnante, il Tribunale di prime cure risulta aver senz'altro esaminato - peraltro in termini diffusi [cfr. pagg. 11-16 della sentenza di 1° grado] e altresì del tutto condivisibili [v. infra] - il profilo della responsabilità del sinistro [pacificamente integrante un “presupposto” dell'azione di c.d. regresso di cui all'art. 292 D.lgs. 209/2005 (cfr. Cass. civ., Sez. un.,
7/07/2022, n. 21514) e dunque puntualmente indagato nella sentenza di prime cure, ivi appunto evidenziandosi che proprio la “responsabilità per la causazione del sinistro avvenuto il 06.08.2000” risultava il profilo da scrutinarsi, poiché unico profilo strettamente “valutabile nel merito nel presente giudizio” (cfr. pag. 11, 2° cpv., della sentenza di prime cure)].
V.2.- Quanto poi al rilievo indicato supra, sub V., punto (b), afferendo all'art. 246 c.p.c. e alla valutazione delle prove, il suo scrutinio può essere evidentemente compiuto unitamente ai motivi di gravame a ciò appositamente dedicati [i.e. il 2° motivo d'appello, in tema di incapacità testimoniale (v. supra, sub I.2.1., punto (2)), nonché il 3° e il 4° motivo di gravame, relativi alla valutazione delle prove (v. supra, sub I.2.1., punti (3))].
VI.- Ciò detto e volgendo lo sguardo proprio al 2° motivo di gravame, vertente sulla contestazione di incapacità ex art. 246 c.p.c. del teste [v. supra, sub I.2.1., Parte_2
punto (1)], occorre qui osservare che:
(1) “l'eccezione di incapacità a testimoniare”, come noto e da ultimo ribadito anche in sede nomofilattica, “non p[uò] essere riproposta in sede d'impugnazione” ove la predetta eccezione, pur ove proposta “prima dell'ammissione del mezzo”, non risulti essere stata specificamente reiterata “subito dopo l'escussione del teste”; e ciò perché la sua proposizione
“in vista dell'assunzione”, come noto, “non esime” “dal proporre l'eccezione di nullità della testimonianza, ove assunta nonostante l'eccezione di incapacità, successivamente al suo espletamento, nonché in sede di precisazione delle conclusioni”, trattandosi di eccezione altrimenti “definitivamente sanata” e pertanto ovviamente non riproponibile in sede di gravame [cfr. Cass. civ., Sez. un., 6/04/2023, n. 9456];
(2) nel caso di specie è evidente che non siano stati rispettati tutti i – necessari - passaggi di tale rigorosa “sequenza processuale” [cfr. ancora Cass., Sez. un., n. 9456/2023, cit.], essendo invero pacifico che l'eccezione de qua, pur proposta prima dell'ammissione [cfr. 2° e 3°
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memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. del convenuto (e specificamente pagg. 2 e 3, 1° cpv., della memoria del 10.09.2019 e pag. 1, ult. cpv., della memoria del 30.09.2019)], non sia stata tuttavia poi reiterata subito dopo l'escussione del teste [cfr. verbale del 18.02.2020], ciò evidentemente precludendone qualsivoglia delibazione in questa sede.
VI.1.- Né, a fronte della pacifica decisività di quanto precede – come già evidenziato in prime cure [cfr. pag. 5, 2° cpv., della sentenza appellata] e oggi definitivamente sancito dalle
Sezioni Unite della S. Corte [al cui dictum, in particolare con riguardo a norme processuali, occorre senz'altro attenersi, trattandosi di “oggettivazione convenzionale di significato” “da ritenersi … esatta” e la cui interpretazione, poi, “mira ad una tendenziale stabilità e valenza generale”, con uniformità che poi “influ[isce] positivamente sulla prevedibilità delle successive decisioni”, costituendo “l'affidabilità, prevedibilità e uniformità dell'interpretazione delle norme processuali”, in definitiva, “imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di “giustizia” del processo” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 3/05/2019,
n. 11747, nonché Cass. civ., Sez. un., 12/02/2019, n. 4135 e Cass. civ., Sez. un., 6/11/2014, n.
23675)] –, possono ritenersi utilmente invocabili le contestazioni dell'odierna parte appellante, la quale ha in particolare sostenuto [cfr. pagg. 13-14 dell'atto d'appello] la persistente scrutinabilità della sua exceptio, pur se non ribadita subito dopo l'escussione del teste, in virtù della sua formulazione sia nelle proprie memorie ex art. 183, comma VI, nn. 2)
e 3), c.p.c., sia negli atti successivi all'udienza di escussione (note di trattazione scritta per l'udienza del 16.06.2020 e scritti conclusivi).
VI.2.- E infatti, in senso contrario a tali deduzioni occorre qui evidenziare che:
(A) la previa “formulazione dell'eccezione di incapacità a testimoniare”, come detto [v. supra, sub VI., punto (1)], pacificamente “non esime l'interessato dal proporre l'eccezione di nullità della testimonianza, ove assunta nonostante l'eccezione di incapacità, successivamente al suo espletamento”, vigendo, in definitiva, “un duplice onere di eccezione”, sia “ex ante”, sia “ex post” (“prima dell'ammissione e dopo l'assunzione del mezzo cionondimeno ammesso”) dovuto, per un verso, alla circostanza che “la preventiva eccezione di incapacità a testimoniare” “non include”, né può ritenersi “comprensiva”,
“dell'eccezione di nullità della testimonianza comunque ammessa ed assunta nonostante
l'opposizione” – e ciò “in ragione dell'impossibilità logica di configurare un'eccezione di nullità di un atto di là da venire” -, nonché, per altro verso, all'operatività della generale
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sanatoria di cui all'“art. 157, comma 2, c.p.c.”, legata a un'evidente “esigenza” “di ordine pubblico processuale” e “di celerità del processo” – “i cui atti non devono essere passibili di caducazione per un tempo indefinito” – e comportante la necessità che “l'eccezione di nullità” vada ribadita “al momento dell'espletamento” e “a ridosso dell'assunzione del mezzo”, dovendo qualsivoglia invalidità altrimenti da “ritenersi definitivamente sanata” [cfr. ancora
Cass., Sez. un., n. 9456/2023, cit., nonché, ex multis, Cass. civ., 23/11/2016, n. 23896; Cass. civ., 10/10/2014, n. 21395; Cass. civ., 19/08/2014, n. 18036; Cass. civ., Sez. Un., 23/09/2013,
n. 21670; Cass. civ., 25/09/2009, n. 20652; Cass. civ., 3/04/2007, n. 8358; Cass. civ.,
12/01/2006, n. 403; Cass. civ., 24/06/2003, n. 10006; Cass. civ., 1/07/2002, n. 9553; Cass. civ., 18/01/2002, n. 543; Cass. civ., 15/11/1999, n. 12634; Cass. civ., 21/04/1999, n. 3962];
(B) onde scongiurare la predetta definitiva sanatoria l'eccezione doveva essere poi formulata, come appena evidenziato, “al momento dell'espletamento” e “a ridosso dell'assunzione del mezzo” - e pertanto già all'udienza del 18.11.2020 -, non potendo invece valere gli atti (solo) successivi [e dunque le (successive) note scritte del 9.06.2020 ovvero la comparsa conclusionale del 6.07.2020], né invocarsi a tal fine l'asserita “assenza” della difesa dell'interessato all'udienza de qua [considerando che per la “parte convenuta”, già prima del dominus – sopraggiunto, in ogni caso, nel corso della stessa udienza (cfr. pag. 2 del verbale d'udienza) -, vi era altro difensore, e in specie il legale all'uopo delegato (“l'Avv. Carmelo
Miriello per delega dell'Avv. Nisi”: cfr. pag. 1 del medesimo verbale d'udienza), munito, come noto, di “tutti i diritti” e “i doveri” “del difensore” e dunque pienamente legittimato ad esercitare l'assistenza difensiva nella “pienezza delle sue funzioni defensionali” (cfr., ex multis, Cass. n. 7458/2008; Cass. n. 40230/2005 e Cass. n. 14115/1999, nonché, rammentando la pacifica persistenza e continuità della difesa, anche in sede civile, nel caso di “sostituzione mediante delega conferita ad un collega”, Cass. n. 25783/2018)].
VI.3.- Alla luce delle evidenze che precedono, ovviamente assorbenti e preclusive rispetto a qualsivoglia valutazione nel merito dell'exceptio [attesa l'intervenuta sanatoria e la sua conseguente pacifica “non riproponibilità” in questa sede (v. supra, sub VI.)], non v'è dubbio che debba pertanto disattendersi il 2° motivo d'appello [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
VII.- Parimenti meritevoli di reiezione risultano altresì il 3° e il 4° motivo del gravame [v. supra, sub I.2.1., punti (3) e (4)], entrambi vertenti sulla valutazione delle risultanze istruttorie compiuta in prime cure e dunque suscettibili di essere congiuntamente esaminati.
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VII.1.- Nell'ambito di tali ragioni di doglianza la parte impugnante ha contestato, in particolare, la non corretta valutazione, a suo avviso, della prova testimoniale e in specie:
(a) la mancata valorizzazione di quanto dichiarato dalla teste Testimone_1
(b) l'erronea valorizzazione, per converso, di quanto riferito da e della di Parte_2
lui moglie ( ). Parte_3
Anche tali contestazioni, tuttavia, risultano da disattendere.
VII.2.- Giova preliminarmente rammentare, a tal riguardo, che la “valutazione sulla credibilità o meno del testimone”, così come “la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione”, “compete al giudice del merito”, rientrando nel pieno apprezzamento, latamente discrezionale, a lui strettamente “riservato”
(essendo il giudice senz'altro “libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili” e “scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” – all'uopo valutando, nella loro globalità, gli “elementi probatori acquisiti” al fine di “apprezzar[n]e discrezionalmente” il grado di complessiva convergenza, decisività e “concludenza”, “senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze … logicamente incompatibili con la decisione adottata”) e di per sé incensurabile (trattandosi invero di potere valutativo che “non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento”) [cfr., fra le tante, Cass. civ.,
27/07/2024, n. 21074; Cass. civ., 1/03/2021, n. 5560; Cass. n. 21239/2019, cit.; Cass. civ.,
8/08/2019, n. 21187; Cass. civ., 4/07/2017, n. 16467; Cass. civ., 2/08/2016, n. 16056; Cass. n.
7623/2016, cit.; Cass. civ., 10/06/2014, n. 13054; Cass. civ., 23/05/2014, n. 11511; Cass. civ.,
14/02/2014, n. 3424; Cass. civ., 15/05/2013, n. 11699; Cass. civ., 2/05/2013, n. 12988; Cass. civ., 28/07/2010, n. 17630; Cass. civ., 6/08/2004, n. 15197].
VII.3.- Ciò rammentato, è poi evidente che la valutazione (discrezionale e incensurabile) effettuata nel caso di specie dal Tribunale di prime cure non risulti inficiata da alcuno specifico vizio, né risulti meritevole di rimeditazione alcuna.
VII.3.1.- Muovendo, in specie, dalla deposizione resa dalla sorella di Testimone_1
e suocera del (già convenuto e odierno Parte_2 Parte_1
appellante), nonché unica teste espressasi nel senso della ricostruzione di quest'ultimo [come emergente ex actis e già evidenziato dal Tribunale di prime cure (v. pag. 13, 2° cpv., 2° rigo,
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della sentenza impugnata, ivi sottolineandosi come invero “solo” tale “deposizione” militasse, in thesi, per la “versione del fatto” prospettata dal “convenuto”)], non v'è dubbio che essa fosse ex se afflitta da numerose e gravi criticità, tanto intrinseche quanto estrinseche
[considerando, poi e quanto a queste ultime, la pacifica contraddittorietà e incompatibilità delle sue dichiarazioni non solo con riguardo a tutte le ulteriori emergenze istruttorie (v. infra), ma altresì rispetto alle stesse deduzioni della parte convenuta]; e ciò considerando quanto riferito dalla teste con riguardo, e.g.:
(A) alla disponibilità del veicolo oggetto di causa - da ella riferito (e circoscritto) al proprio coniuge, [“Da qualche giorno mio fratello diceva che suo Persona_2 Pt_2
figlio voleva fare una passeggiata sul fuoristrada ed anche lui voleva fare un giro, ma Per_1
mio marito gli diceva che non era possibile in quanto il veicolo non era Persona_2 assicurato”, “preciso che mio marito utilizza[v]a il veicolo solo per i lavori in campagna senza portarlo fuori in quanto non assicurato” (cfr. test. pag. 3 del Testimone_1 verbale d'udienza del 18.02.2020)], ciò tuttavia chiaramente confliggendo con quanto esposto dallo stesso convenuto, avendo quest'ultimo invece riferito tale disponibilità (a più riprese e senza affatto menzionare il proprio e solo a sé stesso [trattandosi, appunto, di Per_2
“mezzo” “nella sua disponibilità”, da lui utilizzato “solo ed esclusivamente all'interno dei fondi agricoli dei quali … aveva la disponibilità” e per “provare” il quale l'“ , “in Pt_2 virtù dell'allora rapporto amicale che lo legava al ”, si rivolgeva proprio a lui, Pt_1
essendo sempre egli convenuto, quale unico ed esclusivo dominus del mezzo, che poi glielo avrebbe asseritamente negato per essere “l'autovettura” “sprovvista di copertura assicurativa” (cfr. pagg.
8-9 della comparsa di costituzione in 1° grado del 10.06.2019)];
(B) ai soggetti presenti o meno - avendo la teste invero esposto che, nel “frangente” del sinistro occorso in data 6.08.2000, il convenuto si sarebbe trovato “al mare”, sopraggiungendo solo in seguito e dopo la chiamata di essa teste [“in quel frangente il sig. Parte_1 non si trovava sul posto in quanto stava al mare”, “preciso di aver chiamato il sig. il Pt_1 quale giunse sul posto” (cfr. test. pagg.
3-4 del cfr. del verbale d'udienza Testimone_1
del 18.02.2020)], in evidente contrasto, pur in tal caso, con quanto dedotto dal convenuto, il quale aveva invece evidenziato di essere presente sul luogo del sinistro, tanto da aver prestato
“immediato soccorso” già “nel momento in cui si [ra] reso conto di quanto accaduto” [cfr. pagg.
9-10 della comparsa di costituzione in 1° grado del 10.06.2019)];
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(C) alle stesse modalità di verificazione della vicenda sottesa – globalmente ricostruita dalla teste [“Nel giorno del fatto, mio marito stava in casa a riposare così come anch'io … Preciso che sul veicolo vi era solo mio fratello con il bambino, non vi era nessun altro … in quel frangente il sig. non si trovava sul posto in quanto stava al mare .. Non ho Parte_1 visto l'incidente ma ho sentito il rumore … Preciso che il luogo dell'incidente si trovava a circa 100-150 metri da casa mia. Forse anche 200 in linea d'aria. A questo punto, io e mio marito siamo usciti fuori, abbiamo chiamato i soccorsi e ci siamo portati sul luogo del sinistro. Preciso di aver chiamato il sig. il quale giunse sul posto. Preciso ancora che Pt_1 venne chiamata l'ambulanza la quale però non era disponibile in qual momento e quindi mio fratello venne posto su una autovettura per andare incontro all'ambulanza. Tale autovettura, di proprietà di mio marito, era condotta da mio genero ” (cfr. ancora test. Parte_1
pagg.
3-4 del verbale d'udienza del 18.02.2020)] in termini Testimone_1
pacificamente non credibili né coerenti, non avendo in particolare chiarito:
(a) né le ragioni per cui ella e il coniuge ( , una volta giunti sul luogo del Persona_2
sinistro – asseritamente “sentito”, peraltro, anche se a 200 metri di distanza e mentre ella e il marito “riposavano” “in casa” (ciò invero confliggendo anche con la riferita possibilità per la teste di stabilire chi fosse o meno “sul veicolo” - trovandosi la stessa altrove e in specie, come detto, “a riposare” “in casa”) – e aver preso atto dell'indisponibilità dell'ambulanza, più che prontamente trasportare i feriti ( e , avrebbero dovuto Parte_2 Per_1
incongruamente “chiamare” e attendere l'arrivo, “dal mare”, dello stesso [“ci Pt_1 siamo portati sul luogo del sinistro”, “preciso di aver chiamato il sig. il quale giunse Pt_1 sul posto” (cfr. pag. 4 del verbale d'udienza del 18.02.2020)];
(b) né per quale motivo l'autovettura de qua, più che essere immediatamente condotta, con i feriti a bordo, dal (soggetto che pure la “utilizzava” e ne consentiva o Persona_2 meno la fruizione: v. supra, sub (A)), avrebbe dovuto essere guidata dal [“tale Pt_1 autovettura, di proprietà di mio marito, era condotta da mio genero ” (cfr. Parte_1 pag. 4 del verbale d'udienza del 18.02.2020)];
(c) né, infine, con quale mezzo lo stesso sarebbe asseritamente sopraggiunto dal Pt_1
“mare” al luogo del sinistro [atteso che avrebbe poi utilizzato, per il trasporto dell' Pt_2
l'autovettura del (cfr. ancora pag. 4 del verbale d'udienza del 18.02.2020)]. Per_2
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VII.3.2.- A fronte di tali (plurime e radicali) aporie e incongruenze della deposizione [e ciò tanto della testimonianza in sé (v. supra, sub VII.3.1., punto (3)), quanto fra essa e le deduzioni dello stesso convenuto (v. supra, sub VII.3.1., punti (1) e (2))] - peraltro resa da teste dichiaratasi essa stessa pacificamente ostile all' i.e. il suo germano Parte_2 feritosi in occasione del sinistro, con il quale i rapporti si erano “guastati” proprio per aver quest'ultimo denunciato il , genero e marito della figlia di cui aveva preso le parti Pt_1
[“i rapporti con mio fratello si sono poi guastati una volta che, dopo un anno, mio fratello denunciò mio genero per il sinistro ed io stavo dalla parte di mia figlia” (cfr. test. Tes_1
pag. 4 del verbale d'udienza del 18.02.2020), ciò ovviamente ulteriormente
[...] incidendo sulla valutazione della teste (atteso che, come noto, “l'inattendibilità di una deposizione testimoniale può ... essere basata anche [solo] su un” dato “rapporto”, qui esplicitato, “tra il teste e le parti”: cfr. Cass. civ., 9/08/2019, n. 21239; Cass. civ., 18/04/2016,
n. 7623; Cass. civ., 30/03/2010, n. 7763)] -, è evidente che le dichiarazioni qui in esame non risultassero in alcun modo valorizzabili, neanche in parte qua [afferendo le (gravi) criticità ravvisate proprio ai fatti storici oggetto di causa e ai suoi complessivi “contenuti narrativi”, fra loro intimamente connessi e pertanto non scindibili, né autonomamente apprezzabili (arg. ex Cass. civ., 19/05/2016, n. 10347)], non potendo dunque ricavarsi dalla predetta deposizione, inattendibile e integrante il “solo” dato offerto a sostegno della ricostruzione del convenuto [di per sé ovviamente non supportata neanche dalla mera riferita assenza di lesioni refertate, trattandosi di dato neutro ed ex se non decisivo (in quanto evenienza non solo priva di alcun conforto documentale – e.g. verbali di P.S. attestanti l'effettuazione di visite, anche di segno negativo, per il convenuto –, ma di per sé ontologicamente non incompatibile con il suo coinvolgimento nel sinistro e in particolare con la dinamica emersa dall'istruttoria – i.e.
“ribaltamento” del veicolo “su un fianco”, sul lato del passeggero: v. infra, sub VII.3.3.)], alcuna affidabile “informazione probatoria” (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 5/03/2024,
n. 5792).
VII.3.3.- “Informazioni probatorie”, al contrario, pacificamente ritraibili dagli altri elementi istruttori in atti – elementi univoci e tutti confliggenti con le dichiarazioni, già di per sé incoerenti e contraddittorie, rese dalla (v. supra, sub VII.3.1.) -, e in Testimone_1
particolare da quanto concordemente emergente:
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(a) dalla deposizione dell' [avendo quest'ultimo riferito che “il … Parte_2
6.08.2000” si trovava, unitamente a suo “figlio” – ” -, “all'interno della Pt_2 Per_1
ND ER condotta dal sig. ” e che il sinistro era poi intervenuto perché, Parte_1
“dopo che eravamo partiti, il sig. prendeva una strada sterrata e dissestata e, quindi, Pt_1 probabilmente per una manovra errata, il mezzo si era capovolto su un fianco”, essendosi il in occasione della visita in ospedale all' altresì poi Parte_1 Pt_2
“assunto la responsabilità del sinistro” (cfr. test. pag. 2 del verbale Parte_2
d'udienza del 18.02.2020)];
(b) dalla dichiarazione scritta resa dall' [evidenziante che, nel frangente del Parte_4
“sinistro” – “avvenuto in data 6 agosto 2000 verso le ore 17.00 in Galati di Brancaleone” -,
“l'autovettura Jeep ND ER”, con “a bordo” ” e ” Parte_2 Persona_1
(padre e fratello della dichiarante), era “condotta dal sig. ” e “si ribaltava”, Parte_1
“finendo fuori strada”, tanto che lo stesso odierno appellante, “ ”, Parte_1
“ammetteva subito la propria responsabilità nella causazione dell'incidente” (cfr. all. 1 fasc. attoreo di 1° grado, dich. scritta del 29.11.2003)];
(c) dalla dichiarazione scritta resa dalla Di [analogamente dichiarante che Parte_5
e il figlio ”, nel “pomeriggio del 6 agosto 2000”, “si trovavano … a Parte_2 Per_1 bordo di una macchina condotta dal sig. ” la quale poi “si ribaltava”, Parte_1 precisando poi che “il sig. ” “aveva immediatamente avvertito dell'accaduto la figlia e Pt_1 la moglie del sig. e altresì “ammetteva la responsabilità dell'accaduto” (cfr. all. 1 Pt_2
fasc. attoreo di 1° grado, dich. scritta del 27.11.2003)];
(d) dalla dichiarazione scritta resa dalla [avente parimenti dichiarato che suo Parte_6 marito, , nonché “il figlio , erano “stati trasportati Parte_2 Persona_1 sull'autovettura Jeep ND ER condotta dal sig. ”, il quale, “guidando Parte_1
l'autovettura”, “era uscito di strada e l'auto si era ribaltata” - come riferitole dallo stesso
(quando, “dopo circa mezz'ora”, l'aveva raggiunta per “chiedere soccorso” e che Pt_1 altresì “ammise la propria piena ed esclusiva responsabilità”), nonché constatato dalla stessa dichiarante (“recatomi sul luogo del sinistro con il sig. vidi il sig. dal lato Pt_1 Pt_2 opposto a quello di guida, ferito, ed il bambino in stato di shock”): cfr. all. 1 fasc. attoreo di
1° grado, dich. scritta del 20.04.2004];
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(e) dalla dichiarazione scritta resa, infine, dalla [anch'essa evidenziante, con Parte_7 riguardo al sinistro occorso “il 6 agosto 2000 verso le ore 17.00 in Galati di Brancaleone”, che “l'autovettura fuoristrada”, “a bordo” della quale “vi era[no] il sig. ed Parte_2 il figlio ”, era “condotta dal sig. ” e “si” era “ribaltata a causa di una Per_1 Parte_1 manovra maldestra”, “ammettendo” poi “il sig. ” “ogni responsabilità per l'accaduto” Pt_1
(cfr. all 1 fasc. attoreo di 1° grado, dich. scritta del 24.11.2003)].
VII.3.4.- A fronte di tali molteplici risultanze istruttorie - pienamente concordi, lineari e coerenti [e ciò diversamente dalla deposizione resa da invece afflitta da Testimone_1
gravi aporie e contraddizioni, intrinseche ed estrinseche (v. supra, sub VII.3.1.)] – è evidente che il Tribunale di prime cure abbia provveduto alla valutazione [a sé esclusivamente riservata (v. supra, sub VII.2.)] in termini immuni da censure e del tutto condivisibili, risultando dimostrato il “presupposto” della responsabilità nella causazione del sinistro (cfr.
Cass., Sez. un., n. 21514/2022, cit.) e dunque risultando senz'altro da accogliersi la domanda ex art. 292, comma I, D.lgs. 209/2005 fatta valere dall'impresa designata dal FGVS.
VII.3.5.- Né possono ritenersi accoglibili e tali da sovvertire le pacifiche risultanze che precedono le deduzioni critiche della parte appellante, la quale ha in particolare contestato:
(a) la testimonianza dell' attesa la sua qualità di terzo trasportato e la sua Parte_2
conseguente incapacità o comunque inattendibilità;
(b) le dichiarazioni rese in sede stragiudiziale all'impresa designata dal FGVS e inidonee, a suo avviso, a fornire sostegno al predetto dichiarato testimoniale.
VII.3.6.- Quanto, in particolare, al profilo indicato supra, sub VII.3.5., punto (a), occorre osservare che:
(1) qualsivoglia valutazione in punto di art. 246 c.p.c. è qui radicalmente preclusa, trattandosi di profilo in ogni caso “non riproponibile in sede d'impugnazione” [v. supra, sub VI.-VI.3.];
(2) “l'attendibilità del teste”, come noto, “non può [mai] essere esclusa aprioristicamente”, occorrendo invece “valutare la sostanza della … deposizione” [cfr., ex multis, Cass. civ.,
8/11/2023, n. 31158; Cass. civ., 2/02/2021, n. 2295 e Cass. civ., 6/08/2004, n. 15197] –
“sostanza” alla luce della quale è del tutto evidente che, al di là della giurisprudenza menzionata dall'appellante in punto di testimonianza del terzo trasportato [e qui evidentemente non invocabile, non vertendosi in giudizio risarcitorio proposto da uno dei danneggiati del sinistro e pertanto in lite nella quale il predetto terzo potrebbe in thesi
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intervenire (come invece nei precedenti richiamati: cfr. Cass. civ., 17/07/2019, n. 19121;
Cass. civ., 23/05/2018, n. 12660; Cass. civ., 29/09/2015, n. 19258; Cass. civ., 28/09/2012, n.
16541; Cass. civ., 21/07/2004, n. 13585), bensì in domanda di regresso ex art. 292 D.lgs.
209/2005 e dunque in “azione autonoma e speciale” in alcun modo “parifica[bile]” a quella
“del danneggiato” e volta esclusivamente al “recupero dell'indennizzo pagato”, anche “in via di transazione”, a quest'ultimo, il cui diritto, ormai transatto, non è ovviamente revisionabile o caducabile sulla scorta dall'esito, anche reiettivo, della predetta azione ex art. 292 D.lgs.
209/2005 (cfr. Cass., Sez. un., n. 21514/2022, cit.)], alcuna inattendibilità risulti qui prospettabile con riguardo alla deposizione dell' [cfr. pag. 2 del verbale Parte_2
d'udienza del 18.02.2020], atteso il suo carattere puntuale e dettagliato, esente da aporie o contraddizioni di ogni tipo [e ciò a differenza di quella dell'altra teste esaminata (v. supra, sub VII.3.1.)] e pienamente lineare e coerente (tanto ex se, quanto rispetto agli ulteriori elementi in atti).
VII.3.7.- Venendo appunto a tali ulteriori elementi, oggetto del rilievo critico compendiato supra, sub VII.3.5., punto (b), occorre qui osservare che:
(1) “le dichiarazioni rilasciate” alla “compagnia assicuratrice” nel corso delle indagini svolte al fine di procedere alla “ricostruzione della dinamica del sinistro denunciato” sono pacificamente “utilizzabili in sede processuale”, nonché ivi pienamente “valutabili”; e ciò “a prescindere dal rispetto dello statuto processuale della prova dichiarativa”, “dovendo essere valutate” “secondo le regole del mezzo di prova che l'immette nel processo” [cfr., ex aliis,
Cass. n. 43927/2022; Cass. n. 10641/2020; Cass. n. 53770/2018; Cass. n. 1731/2017; Cass. n.
38149/2015; Cass. n. 17240/2011];
(2) tali dichiarazioni, senz'altro utilizzabili e valutabili, nonché inidonee a dar luogo ad alcuna
“violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c.” – atteso che “il materiale probatorio atipico”, una volta “regolarmente acquisito al processo”, viene “in tal modo” “sottoposto al contraddittorio”, il quale “si instaura”, del tutto regolarmente, proprio “con la produzione in giudizio”, “posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse” - non potevano poi ritenersi prive di rilievo e poste all'“ultimo gradino della gerarchia delle fonti” [cfr. pag. 15 dell'atto di
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appello]; e ciò considerando che, al di là delle prove legali, “non esiste alcuna gerarchia tra le fonti di prova” e che pertanto, “non avendo” neanche “la prova testimoniale” alcun “valore di prova legale”, sia “il materiale probatorio atipico”, “regolarmente acquisito al processo”
“e in tal modo sottoposto al contraddittorio”, sia “la prova testimoniale”, “prova tipica in quanto prevista e disciplinata dalla legge”, risultano egualmente “soggette al prudente apprezzamento del giudice”, risultando dunque “infondato” dolersi di una qualche
“preferenza” o “prevalenza” “attribuita a prove atipiche” “rispetto a quelle acquisite nel contraddittorio tra le parti” [cfr. Cass. civ., 25/07/2023, n. 22287, nonché, ex multis, Cass. civ., 6/04/2023, n. 9507; Cass. civ., 1/02/2023, n. 2947; Cass. civ., 12/02/2021, n. 3689];
(3) tali elementi, pertanto e come del resto evidenziato anche nelle pronunce menzionate dall'appellante, potevano senz'altro “contribuire a fondare il convincimento del giudice” [cfr.
Cass. civ., 8/10/2018, n. 24695 e Cass. civ., 19/01/2017, n. 1315], qui condivisibilmente fondato sulla piena e pacifica convergenza fra tali plurime e dettagliate dichiarazioni e la deposizione, coerente e lineare, resa dall' e da esse corroborata [v. supra, Parte_2
sub VII.3.4.], risultando tali complessivi e univoci dati probatori - ovviamente insuscettibili di essere inficiati dal “solo” dichiarato, peraltro ex se contraddittorio e incongruente, dalla teste
[v. supra, sub VII.3.1.-VII.3.2.] – del tutto idonei, congiuntamente Testimone_1 esaminati, a giustificare l'accoglimento della domanda ex art. 292, comma I, D.lgs. 209/2005 fatta valere dall'impresa designata dal FGVS.
VII.4.- Non risultando pertanto accoglibili, per le ragioni qui indicate, le complessive contestazioni della parte appellante relative alla valutazione delle risultanze istruttorie compiuta in prime cure [v. supra, sub VII.-VII.3.7.], è evidente che anche i relativi motivi d'appello [v. supra, sub I.2.1., punti (3) e (4)], come detto e qui da ribadirsi, siano da integralmente rigettarsi.
VIII.- Parimenti meritevole di reiezione, infine, risulta anche la contestazione in punto di quantum [v. infra, sub I.2.1., punto (5)], atteso che:
(a) “l'asserita eccessività della quantificazione della somma versata dal Fondo a titolo di risarcimento danni a favore dell' , come correttamente e condivisibilmente Pt_2 evidenziato dal primo giudicante, rientra fra “le questioni” “del tutto irrilevanti in questa sede”, “non” potendosi invero “addurre nei confronti del Fondo le medesime eccezioni” astrattamente “opponibili” con riguardo al “rapporto debitorio da fatto illecito”, “non
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trattandosi … del medesimo rapporto obbligatorio”, ma di diritto ex art. 292 D.Lgs. 209/2005
e dunque di posizione del tutto “autonoma e distinta” rispetto a quella del “danneggiato” [cfr. pagg. 5 e 8-10 della sentenza appellata];
(b) “il diritto” “dell'impresa designata”, infatti, è un quid alii rispetto “alla posizione del danneggiato”, trattandosi di azione “autonoma e speciale” mediante la quale “l'impresa designata” non esercita il “diritto risarcitorio da questo vantato”, ma agisce “per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato”, atteso che, “non applicandosi né l'art. 1299 né l'art. 2055 c.c.”, “può pretendere da uno qualsiasi dei responsabili l'intero importo pagato” – e ciò considerando che, “all'esigenza, considerata di pubblico interesse, di garantire il risarcimento dei danni alle vittime della strada nel caso di inoperatività o di inesistenza di una polizza assicurativa” (con conseguente costituzione di un'“obbligazione posta ex lege” “in capo all'impresa designata per il Fondo” e alla quale indefettibilmente ottemperarsi), “non può che accompagnarsi anche l'esigenza di assicurare un efficace recupero del sacrificio solidaristicamente imposto dalla legge all'impresa designata” e da essa assolto nell'ambito di un “vincolo di solidarietà” tuttavia “atipico”, poiché
“nell'interesse unisoggettivo di un terzo” [cfr. Cass., Sez. un., n. 21514/2022, cit.];
(c) il quantum qui da rifondersi, pertanto e in coerenza alla natura recuperatoria dell'azione de qua [volta appunto al “recupero dell'indennizzo pagato” (art. 292 D.Lgs. 209/2005)] e alla stessa natura del “regresso” [posizione giuridica in virtù della quale “il soggetto … acquista il diritto a vedere rimborsata in tutto o in parte la somma pagata” proprio per “il fatto di aver compiuto un pagamento che si risolve in tutto o in parte nell'interesse di un terzo” (cfr. Cass.,
Sez. un., n. 21514/2022, cit.)], era quindi pacificamente pari all'intero importo corrisposto dall'impresa designata dal FGVS [cfr. all. 4 fasc. attoreo di 1° grado], ciò evidentemente escludendo ogni possibilità di accoglimento, pur con riferimento a tale ultimo motivo di gravame, delle contestazioni dell'appellante [trattandosi di contestazioni “del tutto irrilevanti in questa sede” (v. supra, sub (a)) e in ogni caso non analitiche, né inidonee a inficiare quanto globalmente evidenziato ex adverso, considerando le puntuali allegazioni (cfr. pag. 6 della 1° memoria attorea ex art. 183, VI comma, c.p.c., nonché successivi scritti difensivi, anche di questo grado – cfr. pag. 12 della comparsa del 20.07.2021 -, ivi esplicitandosi anche il carattere onnicomprensivo della somma, comprensiva anche delle “lesioni lievi subite dal figlio”, i.e. e produzioni (comprovanti l'intervenuta liquidazione del danno Persona_1
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sulla base di specifiche evidenze medico-legali – cfr. all. 3 fasc. attoreo di 1° grado –, peraltro autonome e non sic et simpliciter adesive alle richieste dell'istante – cfr. all. 7 medesimo fasc.) della parte attrice in prime cure e odierna appellata].
IX.- Apprezzando quindi in via sistematica quanto globalmente precede, non risultando le diverse ragioni di gravame avanzate meritevoli di accoglimento [v. supra, sub V.-VIII.] e non sussistendo ulteriori profili qui delibabili [v. supra, sub III., punto (2)], occorre evidentemente ribadire, come detto [v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza appellata.
X.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza appellata e il difetto di specifico gravame, anche incidentale, con riguardo alle statuizioni ex art. 91
c.p.c. di prime cure (non integrando ovviamente valida impugnativa la mera istanza dell'appellante di “vittoria di spese e competenze di giustizia in entrambi i gradi di giudizio”, poiché prospettata solo quale automatica conseguenza, ex art. 336 c.p.c., dell'accoglimento del proprio gravame – e dunque per evenienza qui non realizzatasi - e in ogni caso non corroborata da alcuna specifica ragione di censura avverso la regolazione delle spese di prime cure - chiaramente difettando, per l'effetto e al contempo, sia il quia appellatum, sia alcun valido gravame ex art. 342 c.p.c.) ciò ovviamente precludendo in questa sede ogni “nuovo regolamento” a tal riguardo: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ.,
14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526], esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo avendo riguardo:
(1) alle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto e qui applicabile);
(2) alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello e al valore della causa (con conseguente applicabilità dello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00);
(3) alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione (occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” – cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857)] e alla necessità di procedere a tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, considerando il carattere strettamente documentale del presente grado di giudizio, il limitato numero di attività svolte e infine il non eccessivo numero e grado di complessità e specificità
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delle questioni di fatto e di diritto trattate, tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
X.1.- Trattandosi, poi, di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 235/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 675/2020, pubblicata il 25.10.2020 ed emessa a definizione del proc. n. 227/2019 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
2) CONDANNA l'appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della parte appellata, spese liquidate in € 2.906,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre
C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) DÀ ATTO, con riguardo all'appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 24 settembre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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