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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/07/2024, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Maika Marini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1073 del registro generale degli affari civili dell'anno 2014 e vertente
TRA
( C.F. ), in persona dell'amministratore p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to st. Giamila Dezio e dall'Avv. Stefano Ciapanna, come da procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
OPPONENTE
ING. (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Anna Maria Pomenti, come da procura a margine della comparsa di costituzione,
OPPOSTO
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 4 gennaio 2024.
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente procedimento, il , in persona Parte_1 dell'amministratore p.t., ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1657/2013, emesso dal
Tribunale di Latina il 21.11.2013 su ricorso dell'Ing. , con il quale è stato Controparte_1
ingiunto ad esso opponente il pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 14.955,35 oltre interessi come da domanda e spese di procedura, a titolo di versamento dei compensi dovuti per l'attività prestata dall'Ing. quale progettista, direttore dei lavori, responsabile della CP_1
sicurezza e della contabilità per i lavori di riqualificazione energetica, di miglioramento statico dei bovindi e per l'intervento locale di manutenzione ordinaria effettuati sull'edificio condominiale sito
1 in Cisterna di Latina, via Bortolani 8, e autorizzati con le delibere condominiali del 4.5.2010,
10.1.2011, 21.7.2011 e 17.12.2011.
A sostegno dell'opposizione, il ha dedotto l'infondatezza della Parte_1 pretesa creditoria sull'assunto che le prestazioni ingiunte sono state oggetto di una transazione intervenuta tra le parti, sulla base della quale è stato concordato il pagamento della somma omnicomprensiva di euro 8.000,00 e per effetto della quale l'ingiungente avrebbe dovuto agire solo per il pagamento dell'importo non ancora versato, pari ad euro 1.500,00.
Il condominio, in proposito, ha dedotto che l'accordo transattivo è ancora valido ed efficace, in quanto l'essenzialità del termine per il pagamento, previsto dalle parti, non avrebbe potuto operare tenuto conto del ritardo con il quale l'Ing. avrebbe inviato i documenti contabili CP_1
per il pagamento della rata prevista nel piano di rientro, conseguentemente la transazione non avrebbe potuto ritenersi risolta ipso iure, anche in considerazione del mancato invio da parte dell'Ing. di alcuna comunicazione di risoluzione contenente la dichiarazione di volersi CP_1
avvalere della clausola risolutva espressa.
Il Condominio, poi, ha eccepito l'erronea quantificazione del credito ingiunto, contestando la notula professionale posta alla base del decreto ingiuntivo opposto. Ha evidenziato, infatti, che l'Ing. , avrebbe assunto l'incarico professionale quando era contemporaneamente CP_1
amministratore del Condominio, previa offerta della propria prestazione ad un prezzo di euro
1.500,00, vale a dire per un importo pari all'offerta presentata in assemblea da un altro ingegnere (
Ing. , che sarebbe stata preferita a quest'ultima, essendo il anche condomino del Per_1 CP_1
condominio.
Il Condominio ha inoltre esposto che nonostante l'accordo verbale sul prezzo, il CP_1
avrebbe inserito arbitrariamente nel verbale di assemblea del 21.7.2011 il rinvio alle tariffe
Con professionali di cui II. per la determinazione del proprio compenso, fatto dopo il quale i condomini avrebbero azionato un procedimento penale e, successivamente, stipulato una transazione presso l' . CP_3
Da ultimo, il ha eccepito anche la non debenza delle somme richieste perché Parte_1
relative ad attività non prestate.
Alla luce delle eccezioni formulate, il ha chiesto la revoca del Parte_1
decreto ingiuntivo opposto e l' accertamento dell'esistenza del credito limitatamente alla somma pattuita, pari ad euro 1.500,00, con la conseguente restituzione degli importi maggiori corrisposti in seguito all'accordo transattivo, pari ad euro 5.000,00. In via subordinata, ha chiesto, previo accertamento della validità ed efficacia dell'accordo del 6.12.2012, la condanna al pagamento della somma residua pari ad euro 1.500,00, con richiesta, in ulteriore subordine, previo accertamento
2 dell'incongruità della somma ingiunta, della riduzione del quantum dovuto all'attività effettivamente espletata dall'ingegnere.
Costituitosi in giudizio, l'Ing. ha contestato la fondatezza dei motivi di opposizione. CP_1
L'opposto ha innanzitutto evidenziato che nel verbale di conferimento del suo incarico, di cui alla delibera di assemblea del 4.5.2010, non vi sarebbe menzione del presunto preventivo presentato da un altro ingegnere e che comunque non risulterebbero contestati né il mandato né
l'avvenuta presentazione della parcella professionale per il pagamento dei propri compensi relativi all'attività effettivamente espletata;
quanto al rinvio alle tariffe previste per la determinazione del corrispettivo, ne ha evidenziato la correttezza in ragione della mancata impugnazione della relativa delibera assembleare.
Con riferimento all'intervenuta transazione tra le parti, l'Ing. ha dedotto inoltre che CP_1 nell'atto sarebbe stata inserita la clausola dell'essenzialità del termine per il pagamento e la risoluzione automatica di diritto dell'accordo transattivo in caso di inadempimento, per la cui operatività, dunque, non era necessaria alcuna diffida;
l'opposto al riguardo ha altresì eccepito che il ritardo nei pagamenti delle rate del piano di rientro siano addebitabili esclusivamente al
, in quanto a conoscenza delle coordinate bancarie dell'ing. senza che fosse a Parte_1 CP_1 tal fine necessario l'invio dei documenti contabili.
Per questi motivi
la parte opposta ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna del previo accertamento e dichiarazione dell' avvenuta risoluzione della Parte_1 transazione intercorsa tra le parti, al pagamento della somma di euro 14.955,35 detratto l'importo già versato, oltre interessi e rivalutazione, con contestuale condanna del al risarcimento Parte_1
del danno per lite temeraria.
Instaurato il contraddittorio e concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita attraverso l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, attraverso l'assunzione della prova testimoniale e mediante l'espletamento della consulenza tecnica diretta ad accertare le prestazioni professionali svolte dall'Ing. ; quindi, precisate le conclusioni, il CP_1
giudizio è stato assunto in decisione con provvedimento del 4 gennaio 2024 all'esito del deposito delle note scritte di udienza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Tanto premesso, l'opposizione proposta dal , in persona Parte_1 dell'amministratore p.t., merita accoglimento nei limiti e per le motivazioni di seguito indicate.
Pacifico e incontestato è l'intervenuto conferimento dell'incarico all'Ing. di CP_1
direzione dei lavori e sicurezza delle opere dirette alla riqualificazione energetica, al miglioramento statico dei bovinidi e all'intervento locale di manutenzione ordinaria dell'immobile oggetto di causa.
3 A fondamento dell'opposizione il ha posto in via principale l'inesistenza Parte_1 del credito ingiunto nella misura in cui è stato richiesto e ottenuto tramite l'emissione del decreto inguntivo, sul presupposto che tra le parti sarebbe intervenuto un accordo verbale circa il compenso spettante al professionista, concordato nella somma di euro 1.500,00, importo corrispondente all'offerta presentata da un altro ingegnere ( Ing. ; il codominio al riguardo ha precisato Per_1
che tale accordo non è stato verbalizzato nella delibera assembleare del 21.7.2011, nella quale tuttaviao l'Ing. avrebbe inserito arbitrariamente il rinvio, per la determinazione del proprio CP_1
compenso, alle tabelle professionali. Il condominio ha anche contestato l'effettivo svolgimento, da parte del professionista, di alcune prestazioni professionali per le quali l'Ing. ha chiesto il CP_1
pagamento del corrispettivo.
In contestazione sono quindi la misura del compenso spettante all'Ing. e le attività CP_1
dallo stesso effettivamente svolte.
Orbene, dalla disamina delle risultanze istruttorie, risulta indiscusso, documentato e confermato dalla CTU in atti, che l'Ing. , all'epoca dei fatti amministratore a titolo gratuito CP_1
del opponente, con le delibere del 4.5.2010, del 10.1.2011, 21.7.2011 e del 17.11.2011 Parte_1
ha ricevuto l'incarico di redigere il capitolato dei lavori, il computo metrico, nonché della direzione dei lavori e della progettazione delle opere da eseguirsi sull'edifcio del Parte_1
Giova osservare che tutte le delibere richiamate sono state assunte dall'assemblea condominiale con decisione presa all'unanimità dei presenti, rappresentanti la totalità delle proprietà, senza alcuna contestazione in ordine all'affidamento dell'incarico o al compenso ivi previsto. Inoltre, tutte le delibere risultano sottoscritte da un segretario e da un Presidente.
In particolare, nella delibera del 21.7.2011, previa verifica della regolare costituzione dell'Assemblea condominiale, rappresentata da 1000/1000, vale a dire da tutti i proprietari, risulta essere stato approvato all'unanimità dei presenti il conferimento dell'incarico di direzione dei lavori all'Ing. con espresso richiamo, per la determinazione del compenso, alle tariffe CP_1
professionali II.AA.. Il verbale risulta sottoscritto dal condomino , in qualità di segretario, e Org_1
dal in qualità di Presidente e risulta essere stato chiuso alle ore 21.00. Parte_1 Pt_2
Il opponente ha eccepito genericamente, a fondamento del primo motivo di Parte_1 opposizione, l'invalidità della richiamata delibera dell'assemblea condominiale del 21.7.2011, sull'assunto del presunto inserimento arbitrario da parte del della clausola di rinvio alle CP_1
tariffe professionali per la determinazione del suo compenso nonché per il mancato inserimento del preventivo presentato dal Ing. senza, tuttavia, nulla provare sul punto. Per_1
Come già osservato, le delibere risultano essere state approvate all'unanimità e senza contestazione alcuna. Il verbale del 21.7.2011, in particolare, risulta essere regolarmente sottoscritto
4 da due condomini, in qualità di segretario e presidente e nessun condomino risulta aver impugnato la delibera nei termini di legge di cui all'art. 1137 c.c..
Invero, le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni che i condomini ritengono adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, possono essere oggetto di impugnazione e, dunque, annullate, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, entro il termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c..
(Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 9839 del 14 aprile 2021).
Nel caso in esame non risulta essere stata fornita alcuna prova dal opponente Parte_1 circa l'inefficacia della delibera con la quale è stato affidato l'incarico all'Ing. e CP_1
determinato il suo compenso con il rinvio alle tariffe professionali.
A nulla valgono le contestazioni mosse dal in ordine alla presenza di un accordo Parte_1
verbale per effetto del quale il compenso sarebbe stato stabilito nella misura di euro 1.500,00, pari alla somma poratta dal preventivo fornito dal Geometra ciò in quanto nelle delibere Per_1
richiamate, tale contraria circostanza non è stata verbalizzata.
Va rilevato, infine, che il condomino escusso nel presente procedimento come Pt_2
testimone, non ha contestato la propria sottoscrizione apposta, in qualità di Presidente, sul verbale di assemblea del 21.7.2011, che risulta essere stato aperto alle ore 19.30 e chiuso alle ore 21.00, di talchè le dichiarazioni in esso contenute sono da considerarsi pienamente genuine e riferibili alla volontà dell'assemblea.
Ad ogni modo, il , sebbene ne fosse onerato, nulla ha provato sul punto. Parte_1
Ne consegue che il primo motivo di opposizione, relativo all'esistenza di un presunto accordo verbale tra le parti sulla determinazione del compenso nella somma di euro 1.500,00, sia da rigettare, dovendosi invero applicare, per la quantificazione del credito, le tariffe professionali richiamate nella delibera del 21.7.2011.
Parimenti, deve rigettarsi il secondo motivo di opposizione incentrato sull'assunta perdurante validità dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti il 6.12.2012, senza che lo stesso possa ritenersi risolto.
Giova osservare, innanzitutto, che risulta provata ed incontestata la scrittura privata sottoscritta il 6 dicembre 2012 con la quale l'ing. , a tacitazione di ogni pretesa relativa alle CP_1
prestazioni professionali rese in favore del quantificate in euro 20.005,31 Parte_1
oltre oneri accessori, ha accettato il pagamento della somma omnicomprensiva di euro 8.000,00, offerta dal debitore e da corrispondersi in modo dilazionato nel tempo ( euro 4.000,00 entro 30 giorni dalla sottoscrizione, euro 2.500,00 entro 60 giorni dalla sottoscrizione ed euro 1.500,00 entro
5 120 giorni dalla sottoscrizione) mediante bonifico da effettuarsi previa emissione da parte del professionista della documentazione contabile.
Il opponente ha contestato la natura essenziale dei termini previsti per il Parte_1
pagamento del compenso, assumendo conseguentemente che non vi sarebbe stata alcuna risoluzione automatica della transazione per il mancato pagamento dell'ultima rata, anche tenuto conto dell'assenza di qualsivoglia comunicazione da parte del creditore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa e dell'imputabilità del ritardo nel pagamento dell'ultima rata allo stesso Ing.
che avrebbe a sua volta omesso di emettere tempestivamente la documentazione contabile CP_1
costituente il presupposto del pagamento della relativa rata.
Ciò posto, l'art. 5 della scrittura privata prevede espressamente che “i termini di pagamento sopra indicati sono essenziali e pertanto il mancato rispetto degli stessi produrrà la risoluzione della presente transazione con effetto immediato e diritto dell'ing. a trattenere le somme già CP_1
corrisposte a titolo di acconto ed il diritto di attivarsi giudizialmente per ottenere il pagamento di quanto richiesto con la notula professionale.”
Ebbene, a fronte del compenso professionale rideterminato nella misura di euro 8.000,00, sono stati eseguiti pacificamente pagamenti per complessivi euro 6.500,00, peraltro tutti oltre i termini previsti nell'accordo, e risultano altresì impagati i residui euro 1.500,00.
Ai fini dell'accertamento incidentale della intervenuta risoluzione dell'accordo transattivo deve quindi procedersi alla qualificazione della clausola di cui all'art.5) della transazione, quale termine essenziale per l'adempimento della prestazione dedotta nel contratto o quale clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.
Come noto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Le fattispecie previste rispettivamente dagli artt. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e 1457 (termine essenziale per una delle parti), ancorché riguardanti entrambe la risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive, hanno propri e differenti presupposti di fatto, tra cui il diverso atteggiarsi della volontà della parte interessata al momento dell'inadempimento dell'altra verificandosi l'effetto risolutivo nella prima, con la dichiarazione dell'intenzione di avvalersi della facoltà potestativa attribuita dalla legge e nella seconda, con lo spirare di tre giorni a partire dalla scadenza dei termini senza che essa abbia dichiarato all'altra di volere l'esecuzione”(Corte di Cassazione, Sez. 2
- , Sentenza n. 32277 del 21/11/2023, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10102 del 26/11/1994, Rv. 488847; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8881 del 03/07/2000, Rv. 538187).
Le due fattispecie, dunque, pur producendo il medesimo effetto finale, rappresentato dalla risoluzione del vincolo contrattuale, operano sostanzialmente in modalità differenti, atteso che, quanto al termine essenziale di cui all'art. 1457 c.c., la risoluzione del contratto per il superamento
6 del termine prefissato si verifica automaticamente salvo che l'altra parte dichiari alla parte inadempiente, entro entro il termine di tre giorni previsto dall'art. 1457, primo comma, c.c., che vuole dare cmunque esecuzione al contratto e accetti un adempimento tardivo;
quanto alla clausola risolutiva espressa, invece, la risoluzone del vincolo negoziale, ai sensi dell'art. 1456 c.c., si verifica soltanto qualora la parte interessata dichiari all'altra parte di volersi avvalere della predetta clausola.
Né, si configura alcun profilo di incompatibilità tra i due diversi istituti, dovendosi richiamare il principio secondo cui “La previsione di un termine essenziale in un contratto ad effetti obbligatori non è incompatibile con l'inserimento nel medesimo contratto di una clausola risolutiva espressa, ne' la scadenza del termine essenziale paralizza per contraddizione gli effetti della clausola, con la conseguenza che il creditore può tanto avvalersi di detta clausola, ai fini della dichiarazione della risoluzione di diritto del contratto, quanto rinunciare all'effetto risolutivo ed esigere
l'adempimento” (Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 32277 del 21/11/2023, Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 5766 del 22/11/1985, Rv. 442951).
Ciò posto, ai fini della qualificazione giuridica della previsione contrattuale in esame, deve anche precisarsi come, secondo le coordinate interpretative indicate dalla giurisprudenza di legittimità, “l'accertamento in ordine alla essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457
c.c., è riservato al giudice di merito e va condotto alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, di modo che risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con
l'inutile decorso del termine medesimo, che non può essere desunta solo dall'uso dell'espressione
"entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione, se non emerga, dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti, che queste hanno inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi.” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14426 del 15 luglio 2016).
Quindi, in applicazione dei principi suesposti al caso in esame, deve osservarsi come dalla lettura della clausola inserita nell'art. 5 della transazione possa agevolmente ritenersi che la stessa contenga la previsione di un termine essenziale per l'adempimento delle prestazioni oggetto dell'obbligazione assunta con l'accordo transattivo. Tanto si ricava innanzitutto dalle parole utilizzate in modo chiaro dalle parti nella clausola risolutiva, ove le stesse hanno espressamente previsto il carattere essenziale del termine per il pagamento del debito, ma anche dalla stessa indicazione precisa di termini di scadenza prestabiliti per provvedere al pagamento dilazionato del medesimo debito, dovendosi desumere dalla stessa concessione del beneficio della dilazione nel tempo del versamento di quanto douvto la perdita della possibilità di rateizzare il debito nell'ipotesi
7 del mancato rispetto dei termini fissati per la corresponsione delle somme previste alle varie scadenze.
Non vi è duque alcun dubbio interpretativo circa la natura dei termini previsti nella clausola di cui all'art. 5 del contratto quali termini essenziali, là dove le parti hanno espressamente stabilito che “i termini di pagamento sopra indicati sono essenziali”, ritenendo quindi perduta l'utilità prefissatasi nel caso di pagamento del minor debito oltre le date considerate.
A nulla rileva che il creditore ha inizialmente accettato il pagamento delle prime due rate, avvenuto oltre le scadenze previste, atteso che il residuo debito non è stato onorato nei termini previsti nel contratto ed è rimasto inadempiuto, con la conseguenza che la clausola assume piena efficacia rispetto a tale ultimo inadempimento e determina, in assenza della dichiarazione contraria del creditore, in ordine alla eventuale accettazione di un adempimento tardivo, la risoluzione di diritto del contratto. Né l'emissione della documentazione contabile è stata espressamente prevista tra le parti come condizione sospensiva dell'obbligo di versamento della somma prestabilita, che comunque il opponente non ha provato di aver offerto nei termini previa emissione Parte_1
della detta documentazione.
La risoluzione dell'accordo transattivo determina pertanto il ritorno in vita del preesistente accordo per effetto del quale il condominio opponente si è impegnato a corrispondere all'Ing.
un compenso da determinarsi sulla base delle tariffe professionali all'epoca vigenti, CP_1
calcolate dal professionista nella somma di euro 14.955,35.
L'ultimo motivo di opposizione è basato sulla contestazione delle attività che l'Ing. CP_1
ha assunto di aver svolto in adempimento del proprio incarico prefessionale.
Sul punto deve innanzitutto precisarsi che nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista, anche nel particolare caso in cui il giudizio si svolga a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo intimato da quest'ultimo. In particolare, al professionista, il quale assuma di essere creditore per l'attività professionale prestata a favore del cliente, incombe l'onere di dimostrare non solo che l'opera è stata posta in essere, ma anche l'entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso. ( Corte di Cassazione, Ordinanza n. 21522 del 20/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n.
2176 del 11/03/1997).
Inoltre, nel caso della richiesta del professionista di pagamento dei compensi ad esso spettanti per le prestazioni professionali rese, ogni contestazione, anche generica, in ordine all'espletamento e alla consistenza dell'attività è idonea e sufficiente ad investire il giudice del
8 potere-dovere di verificare anche il "quantum debeatur", atteso che secondo il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, “la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, non ha valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 cod. civ., ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste. Dunque il Giudice investito della causa non è vincolato al parere di congruità del Consiglio dell'Ordine, dal quale può discostarsi indicando, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto oppure dovuto in misura ridotta” ( Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 712 del
15/01/2018).
Tanto premesso, in ordine alla individuazione della esatta entità delle prestazioni rese dal professionista, da condursi sulla base della documentazione prodotta, e della conseguente quantificazione del credito, è stata disposta ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio, le cui conclusioni questo giudice reputa di condividere in quanto appaiono tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e sulla base di una accurata disamina dei fatti, presentandosi altresì condotte con corretti criteri e con iter logico ineccepibile.
Esse possono quindi essere condivise e fatte proprie da questo Tribunale ai fini delle valutazioni da assumere in questo procedimento.
In particolare, il consulente incaricato, Ing. nella relazione depositata in atti il Persona_2
18 ottobre 2018, ha verificato quali delle attività professionali riportate nella notula in atti risultano essere state effettivamente compiute dall'ing. come progettista e direttore dei lavori. CP_1
Il tecnico incaricato ha evidenziato, infatti, quanto alle attività di cui “al punto 1.2 della notula professionale, riguardante la progettazione di manutenzione ordinaria per intervento locale di miglioramento statico”, che gli importi fatturati non sono coerenti con le attività effettivamente svolte dall'ing. , atteso che, mentre la parcella è stata redatta considerando gli interventi CP_1 come lavori strutturali, sia in fase di progettazione che in fase di consegna al comune, l'intervento da eseguire è stato inquadrato come manutenzione ordinaria (intervento non strutturale).” Quanto all'attività di CONTABILITA' art 23-a (tab E) il consulente ha accertato che “non risulta coerente con quanto indicato nell'art 23-a della legge 02/03/1949 n.143. Infatti, i prescritti documenti contabili che devono essere emessi a cura del Direttore dei Lavori non risultano presenti agli atti.”
In relazione alla Art.13 compensi accessori e spese, voce inserita nei punti 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4 della
9 notula professionale, il consulente tecnico d'ufficio ha osservato inoltre quanto segue: “Alla luce del secondo capoverso dell'art.13, si evince che i compensi accessori di cui all'art 4 e 6, previo accordo col committente, possono essere compensati a percentuale nella misura massima del 60%; invece in riferimento alla documentazione presente agli atti, questa risulta carente di un accordo con il committente in merito alla compensazione a percentuale secondo quanto indicato dall'art.13.”.
Per altro verso, il CTU ha invece accertato il corretto svolgimento dell'incarico relativo alla redazione del capitolato dei lavori e del computo metrico, alla redazione del capitolato con elenco dei lavori e della loro quantità, alla redazione del contratto di appalto, alla elaborazione del progetto di manutenzione straordinaria per la riqualificazione energetica per la palazzina per civili abitazioni nonché dell'incarico di direttore dei lavori, evdenziando la correttezza delle corrispondenti voci indicate nella notula professionale al punto 1.1 (per la progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria), al punto 1.3 (per la progettazione per impianti di contenimento consumi energetici), nonché al punto 2 (per attività di direzione lavori, manutenzione straordinaria ed ordinaria per intervento locale di miglioramento statico).
In sintesi, secondo le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, non risultano coerenti, e quindi non sono dovuti, gli importi indicati nella notula al punto 1.2, afferenti alla progettazione di manutenzione ordinaria per l'intervento locale di miglioramento statico, e al punto 3, relativi alla contabilità, né sono dovute le maggiorazioni indicate all'art. 13 come compensi accessori e spese.
Giova osservare, infine, in ordine all'attività di coordinatore della sicurezza, i cui compensi sono stati inseriti dall'Ing. nella parcella professionale, che, indipendentemente dal CP_1
mancato accertamento del ctu sul punto, non è stata raggiunta alcuna prova in giudizio, il cui onere ricadeva sul professionista, dell'effettivo svolgimento degli adempimenti previsti per l'esecuzione della prestazone, di talchè deve essere decurtata anche la somma indicata quale corrispettivo di tale incarico.
Dunque, prendendo come riferimento l'importo fatturato dall'Ing. , pari alla somma CP_1
di euro 20.005,31, al netto degli oneri accessori, e decurtando le somme non dovute, di cui ai punti
1.2, 3 e art. 13 della notula, per un importo complessivo di euro 2.117,98, nonché la somma di euro
3.547.43 relativa all'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione del progetto, il credito vantato dall'Ing. per l'attività professionale effettivamente svolta ed accertata dal CP_1
CTU, è pari alla mior somma di euro 14.339,90.
Da tale importo, deve essere decurtata altresì la somma di euro 6.500,00 corrisposta dal opponente in esecuzione dell'atto di transazione e trattenuta a titolo di acconto del Parte_1
10 maggior importo dovuto, con la conseguenza che il risulta ancora debitore della somma Parte_1
residua di euro 7.839,90.
Alla luce delle considerazioni svolte, in accogliemnto paziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal , deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1657/2013, emesso dal Tribunale di Latina il 21.11.2013, e il deve essere Parte_1
condannato al pagamento della minor somma di euro 7.839,90, oltre interessi legali dalla data della risoluzione di diritto della transazione ( 4.4.2013) sino all'effettivo soddisfo.
L'accoglimento parziale dell'opposizione esclude la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno svolta dall'Ing. ai sensi dell'art. CP_1
96 c.p.c..
La parziale soccombenza reciproca giustifica la parziale compensazione delle spese di lite nella misura della metà,dovendosi porre la restante aliquota della metà a carico della parte opponente condannata a pagare il residuo credito.
Le spese di CTU vanno poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1657/2013, emesso dal
Tribunale di Latina il 21.11.2013;
2) condanna il in persona dell'amministratore p.t., al pagamento della Parte_1
minor somma di euro 7.839,90, oltre interessi di legali dalla data della risoluzione di diritto della transazione ( 4.4.2013) sino all'effettivo soddisfo;
3) compensa per metà le spese di lite e condanna il in persona Parte_1 dell'amministratore p.t., al pagamento della restante metà delle spese di lite che, nella predetta misura, si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
4) pone definitivamente le già liquidate spese di CTU a carico delle parti, ciascuna per la quota del
50%.
Così deciso in Latina, il 10 luglio 2024
Il Giudice
Maika Marini
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Maika Marini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1073 del registro generale degli affari civili dell'anno 2014 e vertente
TRA
( C.F. ), in persona dell'amministratore p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to st. Giamila Dezio e dall'Avv. Stefano Ciapanna, come da procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
OPPONENTE
ING. (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Anna Maria Pomenti, come da procura a margine della comparsa di costituzione,
OPPOSTO
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 4 gennaio 2024.
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente procedimento, il , in persona Parte_1 dell'amministratore p.t., ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1657/2013, emesso dal
Tribunale di Latina il 21.11.2013 su ricorso dell'Ing. , con il quale è stato Controparte_1
ingiunto ad esso opponente il pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 14.955,35 oltre interessi come da domanda e spese di procedura, a titolo di versamento dei compensi dovuti per l'attività prestata dall'Ing. quale progettista, direttore dei lavori, responsabile della CP_1
sicurezza e della contabilità per i lavori di riqualificazione energetica, di miglioramento statico dei bovindi e per l'intervento locale di manutenzione ordinaria effettuati sull'edificio condominiale sito
1 in Cisterna di Latina, via Bortolani 8, e autorizzati con le delibere condominiali del 4.5.2010,
10.1.2011, 21.7.2011 e 17.12.2011.
A sostegno dell'opposizione, il ha dedotto l'infondatezza della Parte_1 pretesa creditoria sull'assunto che le prestazioni ingiunte sono state oggetto di una transazione intervenuta tra le parti, sulla base della quale è stato concordato il pagamento della somma omnicomprensiva di euro 8.000,00 e per effetto della quale l'ingiungente avrebbe dovuto agire solo per il pagamento dell'importo non ancora versato, pari ad euro 1.500,00.
Il condominio, in proposito, ha dedotto che l'accordo transattivo è ancora valido ed efficace, in quanto l'essenzialità del termine per il pagamento, previsto dalle parti, non avrebbe potuto operare tenuto conto del ritardo con il quale l'Ing. avrebbe inviato i documenti contabili CP_1
per il pagamento della rata prevista nel piano di rientro, conseguentemente la transazione non avrebbe potuto ritenersi risolta ipso iure, anche in considerazione del mancato invio da parte dell'Ing. di alcuna comunicazione di risoluzione contenente la dichiarazione di volersi CP_1
avvalere della clausola risolutva espressa.
Il Condominio, poi, ha eccepito l'erronea quantificazione del credito ingiunto, contestando la notula professionale posta alla base del decreto ingiuntivo opposto. Ha evidenziato, infatti, che l'Ing. , avrebbe assunto l'incarico professionale quando era contemporaneamente CP_1
amministratore del Condominio, previa offerta della propria prestazione ad un prezzo di euro
1.500,00, vale a dire per un importo pari all'offerta presentata in assemblea da un altro ingegnere (
Ing. , che sarebbe stata preferita a quest'ultima, essendo il anche condomino del Per_1 CP_1
condominio.
Il Condominio ha inoltre esposto che nonostante l'accordo verbale sul prezzo, il CP_1
avrebbe inserito arbitrariamente nel verbale di assemblea del 21.7.2011 il rinvio alle tariffe
Con professionali di cui II. per la determinazione del proprio compenso, fatto dopo il quale i condomini avrebbero azionato un procedimento penale e, successivamente, stipulato una transazione presso l' . CP_3
Da ultimo, il ha eccepito anche la non debenza delle somme richieste perché Parte_1
relative ad attività non prestate.
Alla luce delle eccezioni formulate, il ha chiesto la revoca del Parte_1
decreto ingiuntivo opposto e l' accertamento dell'esistenza del credito limitatamente alla somma pattuita, pari ad euro 1.500,00, con la conseguente restituzione degli importi maggiori corrisposti in seguito all'accordo transattivo, pari ad euro 5.000,00. In via subordinata, ha chiesto, previo accertamento della validità ed efficacia dell'accordo del 6.12.2012, la condanna al pagamento della somma residua pari ad euro 1.500,00, con richiesta, in ulteriore subordine, previo accertamento
2 dell'incongruità della somma ingiunta, della riduzione del quantum dovuto all'attività effettivamente espletata dall'ingegnere.
Costituitosi in giudizio, l'Ing. ha contestato la fondatezza dei motivi di opposizione. CP_1
L'opposto ha innanzitutto evidenziato che nel verbale di conferimento del suo incarico, di cui alla delibera di assemblea del 4.5.2010, non vi sarebbe menzione del presunto preventivo presentato da un altro ingegnere e che comunque non risulterebbero contestati né il mandato né
l'avvenuta presentazione della parcella professionale per il pagamento dei propri compensi relativi all'attività effettivamente espletata;
quanto al rinvio alle tariffe previste per la determinazione del corrispettivo, ne ha evidenziato la correttezza in ragione della mancata impugnazione della relativa delibera assembleare.
Con riferimento all'intervenuta transazione tra le parti, l'Ing. ha dedotto inoltre che CP_1 nell'atto sarebbe stata inserita la clausola dell'essenzialità del termine per il pagamento e la risoluzione automatica di diritto dell'accordo transattivo in caso di inadempimento, per la cui operatività, dunque, non era necessaria alcuna diffida;
l'opposto al riguardo ha altresì eccepito che il ritardo nei pagamenti delle rate del piano di rientro siano addebitabili esclusivamente al
, in quanto a conoscenza delle coordinate bancarie dell'ing. senza che fosse a Parte_1 CP_1 tal fine necessario l'invio dei documenti contabili.
Per questi motivi
la parte opposta ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna del previo accertamento e dichiarazione dell' avvenuta risoluzione della Parte_1 transazione intercorsa tra le parti, al pagamento della somma di euro 14.955,35 detratto l'importo già versato, oltre interessi e rivalutazione, con contestuale condanna del al risarcimento Parte_1
del danno per lite temeraria.
Instaurato il contraddittorio e concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita attraverso l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, attraverso l'assunzione della prova testimoniale e mediante l'espletamento della consulenza tecnica diretta ad accertare le prestazioni professionali svolte dall'Ing. ; quindi, precisate le conclusioni, il CP_1
giudizio è stato assunto in decisione con provvedimento del 4 gennaio 2024 all'esito del deposito delle note scritte di udienza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Tanto premesso, l'opposizione proposta dal , in persona Parte_1 dell'amministratore p.t., merita accoglimento nei limiti e per le motivazioni di seguito indicate.
Pacifico e incontestato è l'intervenuto conferimento dell'incarico all'Ing. di CP_1
direzione dei lavori e sicurezza delle opere dirette alla riqualificazione energetica, al miglioramento statico dei bovinidi e all'intervento locale di manutenzione ordinaria dell'immobile oggetto di causa.
3 A fondamento dell'opposizione il ha posto in via principale l'inesistenza Parte_1 del credito ingiunto nella misura in cui è stato richiesto e ottenuto tramite l'emissione del decreto inguntivo, sul presupposto che tra le parti sarebbe intervenuto un accordo verbale circa il compenso spettante al professionista, concordato nella somma di euro 1.500,00, importo corrispondente all'offerta presentata da un altro ingegnere ( Ing. ; il codominio al riguardo ha precisato Per_1
che tale accordo non è stato verbalizzato nella delibera assembleare del 21.7.2011, nella quale tuttaviao l'Ing. avrebbe inserito arbitrariamente il rinvio, per la determinazione del proprio CP_1
compenso, alle tabelle professionali. Il condominio ha anche contestato l'effettivo svolgimento, da parte del professionista, di alcune prestazioni professionali per le quali l'Ing. ha chiesto il CP_1
pagamento del corrispettivo.
In contestazione sono quindi la misura del compenso spettante all'Ing. e le attività CP_1
dallo stesso effettivamente svolte.
Orbene, dalla disamina delle risultanze istruttorie, risulta indiscusso, documentato e confermato dalla CTU in atti, che l'Ing. , all'epoca dei fatti amministratore a titolo gratuito CP_1
del opponente, con le delibere del 4.5.2010, del 10.1.2011, 21.7.2011 e del 17.11.2011 Parte_1
ha ricevuto l'incarico di redigere il capitolato dei lavori, il computo metrico, nonché della direzione dei lavori e della progettazione delle opere da eseguirsi sull'edifcio del Parte_1
Giova osservare che tutte le delibere richiamate sono state assunte dall'assemblea condominiale con decisione presa all'unanimità dei presenti, rappresentanti la totalità delle proprietà, senza alcuna contestazione in ordine all'affidamento dell'incarico o al compenso ivi previsto. Inoltre, tutte le delibere risultano sottoscritte da un segretario e da un Presidente.
In particolare, nella delibera del 21.7.2011, previa verifica della regolare costituzione dell'Assemblea condominiale, rappresentata da 1000/1000, vale a dire da tutti i proprietari, risulta essere stato approvato all'unanimità dei presenti il conferimento dell'incarico di direzione dei lavori all'Ing. con espresso richiamo, per la determinazione del compenso, alle tariffe CP_1
professionali II.AA.. Il verbale risulta sottoscritto dal condomino , in qualità di segretario, e Org_1
dal in qualità di Presidente e risulta essere stato chiuso alle ore 21.00. Parte_1 Pt_2
Il opponente ha eccepito genericamente, a fondamento del primo motivo di Parte_1 opposizione, l'invalidità della richiamata delibera dell'assemblea condominiale del 21.7.2011, sull'assunto del presunto inserimento arbitrario da parte del della clausola di rinvio alle CP_1
tariffe professionali per la determinazione del suo compenso nonché per il mancato inserimento del preventivo presentato dal Ing. senza, tuttavia, nulla provare sul punto. Per_1
Come già osservato, le delibere risultano essere state approvate all'unanimità e senza contestazione alcuna. Il verbale del 21.7.2011, in particolare, risulta essere regolarmente sottoscritto
4 da due condomini, in qualità di segretario e presidente e nessun condomino risulta aver impugnato la delibera nei termini di legge di cui all'art. 1137 c.c..
Invero, le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni che i condomini ritengono adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, possono essere oggetto di impugnazione e, dunque, annullate, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, entro il termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c..
(Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 9839 del 14 aprile 2021).
Nel caso in esame non risulta essere stata fornita alcuna prova dal opponente Parte_1 circa l'inefficacia della delibera con la quale è stato affidato l'incarico all'Ing. e CP_1
determinato il suo compenso con il rinvio alle tariffe professionali.
A nulla valgono le contestazioni mosse dal in ordine alla presenza di un accordo Parte_1
verbale per effetto del quale il compenso sarebbe stato stabilito nella misura di euro 1.500,00, pari alla somma poratta dal preventivo fornito dal Geometra ciò in quanto nelle delibere Per_1
richiamate, tale contraria circostanza non è stata verbalizzata.
Va rilevato, infine, che il condomino escusso nel presente procedimento come Pt_2
testimone, non ha contestato la propria sottoscrizione apposta, in qualità di Presidente, sul verbale di assemblea del 21.7.2011, che risulta essere stato aperto alle ore 19.30 e chiuso alle ore 21.00, di talchè le dichiarazioni in esso contenute sono da considerarsi pienamente genuine e riferibili alla volontà dell'assemblea.
Ad ogni modo, il , sebbene ne fosse onerato, nulla ha provato sul punto. Parte_1
Ne consegue che il primo motivo di opposizione, relativo all'esistenza di un presunto accordo verbale tra le parti sulla determinazione del compenso nella somma di euro 1.500,00, sia da rigettare, dovendosi invero applicare, per la quantificazione del credito, le tariffe professionali richiamate nella delibera del 21.7.2011.
Parimenti, deve rigettarsi il secondo motivo di opposizione incentrato sull'assunta perdurante validità dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti il 6.12.2012, senza che lo stesso possa ritenersi risolto.
Giova osservare, innanzitutto, che risulta provata ed incontestata la scrittura privata sottoscritta il 6 dicembre 2012 con la quale l'ing. , a tacitazione di ogni pretesa relativa alle CP_1
prestazioni professionali rese in favore del quantificate in euro 20.005,31 Parte_1
oltre oneri accessori, ha accettato il pagamento della somma omnicomprensiva di euro 8.000,00, offerta dal debitore e da corrispondersi in modo dilazionato nel tempo ( euro 4.000,00 entro 30 giorni dalla sottoscrizione, euro 2.500,00 entro 60 giorni dalla sottoscrizione ed euro 1.500,00 entro
5 120 giorni dalla sottoscrizione) mediante bonifico da effettuarsi previa emissione da parte del professionista della documentazione contabile.
Il opponente ha contestato la natura essenziale dei termini previsti per il Parte_1
pagamento del compenso, assumendo conseguentemente che non vi sarebbe stata alcuna risoluzione automatica della transazione per il mancato pagamento dell'ultima rata, anche tenuto conto dell'assenza di qualsivoglia comunicazione da parte del creditore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa e dell'imputabilità del ritardo nel pagamento dell'ultima rata allo stesso Ing.
che avrebbe a sua volta omesso di emettere tempestivamente la documentazione contabile CP_1
costituente il presupposto del pagamento della relativa rata.
Ciò posto, l'art. 5 della scrittura privata prevede espressamente che “i termini di pagamento sopra indicati sono essenziali e pertanto il mancato rispetto degli stessi produrrà la risoluzione della presente transazione con effetto immediato e diritto dell'ing. a trattenere le somme già CP_1
corrisposte a titolo di acconto ed il diritto di attivarsi giudizialmente per ottenere il pagamento di quanto richiesto con la notula professionale.”
Ebbene, a fronte del compenso professionale rideterminato nella misura di euro 8.000,00, sono stati eseguiti pacificamente pagamenti per complessivi euro 6.500,00, peraltro tutti oltre i termini previsti nell'accordo, e risultano altresì impagati i residui euro 1.500,00.
Ai fini dell'accertamento incidentale della intervenuta risoluzione dell'accordo transattivo deve quindi procedersi alla qualificazione della clausola di cui all'art.5) della transazione, quale termine essenziale per l'adempimento della prestazione dedotta nel contratto o quale clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.
Come noto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Le fattispecie previste rispettivamente dagli artt. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e 1457 (termine essenziale per una delle parti), ancorché riguardanti entrambe la risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive, hanno propri e differenti presupposti di fatto, tra cui il diverso atteggiarsi della volontà della parte interessata al momento dell'inadempimento dell'altra verificandosi l'effetto risolutivo nella prima, con la dichiarazione dell'intenzione di avvalersi della facoltà potestativa attribuita dalla legge e nella seconda, con lo spirare di tre giorni a partire dalla scadenza dei termini senza che essa abbia dichiarato all'altra di volere l'esecuzione”(Corte di Cassazione, Sez. 2
- , Sentenza n. 32277 del 21/11/2023, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10102 del 26/11/1994, Rv. 488847; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8881 del 03/07/2000, Rv. 538187).
Le due fattispecie, dunque, pur producendo il medesimo effetto finale, rappresentato dalla risoluzione del vincolo contrattuale, operano sostanzialmente in modalità differenti, atteso che, quanto al termine essenziale di cui all'art. 1457 c.c., la risoluzione del contratto per il superamento
6 del termine prefissato si verifica automaticamente salvo che l'altra parte dichiari alla parte inadempiente, entro entro il termine di tre giorni previsto dall'art. 1457, primo comma, c.c., che vuole dare cmunque esecuzione al contratto e accetti un adempimento tardivo;
quanto alla clausola risolutiva espressa, invece, la risoluzone del vincolo negoziale, ai sensi dell'art. 1456 c.c., si verifica soltanto qualora la parte interessata dichiari all'altra parte di volersi avvalere della predetta clausola.
Né, si configura alcun profilo di incompatibilità tra i due diversi istituti, dovendosi richiamare il principio secondo cui “La previsione di un termine essenziale in un contratto ad effetti obbligatori non è incompatibile con l'inserimento nel medesimo contratto di una clausola risolutiva espressa, ne' la scadenza del termine essenziale paralizza per contraddizione gli effetti della clausola, con la conseguenza che il creditore può tanto avvalersi di detta clausola, ai fini della dichiarazione della risoluzione di diritto del contratto, quanto rinunciare all'effetto risolutivo ed esigere
l'adempimento” (Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 32277 del 21/11/2023, Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 5766 del 22/11/1985, Rv. 442951).
Ciò posto, ai fini della qualificazione giuridica della previsione contrattuale in esame, deve anche precisarsi come, secondo le coordinate interpretative indicate dalla giurisprudenza di legittimità, “l'accertamento in ordine alla essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457
c.c., è riservato al giudice di merito e va condotto alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, di modo che risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con
l'inutile decorso del termine medesimo, che non può essere desunta solo dall'uso dell'espressione
"entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione, se non emerga, dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti, che queste hanno inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi.” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14426 del 15 luglio 2016).
Quindi, in applicazione dei principi suesposti al caso in esame, deve osservarsi come dalla lettura della clausola inserita nell'art. 5 della transazione possa agevolmente ritenersi che la stessa contenga la previsione di un termine essenziale per l'adempimento delle prestazioni oggetto dell'obbligazione assunta con l'accordo transattivo. Tanto si ricava innanzitutto dalle parole utilizzate in modo chiaro dalle parti nella clausola risolutiva, ove le stesse hanno espressamente previsto il carattere essenziale del termine per il pagamento del debito, ma anche dalla stessa indicazione precisa di termini di scadenza prestabiliti per provvedere al pagamento dilazionato del medesimo debito, dovendosi desumere dalla stessa concessione del beneficio della dilazione nel tempo del versamento di quanto douvto la perdita della possibilità di rateizzare il debito nell'ipotesi
7 del mancato rispetto dei termini fissati per la corresponsione delle somme previste alle varie scadenze.
Non vi è duque alcun dubbio interpretativo circa la natura dei termini previsti nella clausola di cui all'art. 5 del contratto quali termini essenziali, là dove le parti hanno espressamente stabilito che “i termini di pagamento sopra indicati sono essenziali”, ritenendo quindi perduta l'utilità prefissatasi nel caso di pagamento del minor debito oltre le date considerate.
A nulla rileva che il creditore ha inizialmente accettato il pagamento delle prime due rate, avvenuto oltre le scadenze previste, atteso che il residuo debito non è stato onorato nei termini previsti nel contratto ed è rimasto inadempiuto, con la conseguenza che la clausola assume piena efficacia rispetto a tale ultimo inadempimento e determina, in assenza della dichiarazione contraria del creditore, in ordine alla eventuale accettazione di un adempimento tardivo, la risoluzione di diritto del contratto. Né l'emissione della documentazione contabile è stata espressamente prevista tra le parti come condizione sospensiva dell'obbligo di versamento della somma prestabilita, che comunque il opponente non ha provato di aver offerto nei termini previa emissione Parte_1
della detta documentazione.
La risoluzione dell'accordo transattivo determina pertanto il ritorno in vita del preesistente accordo per effetto del quale il condominio opponente si è impegnato a corrispondere all'Ing.
un compenso da determinarsi sulla base delle tariffe professionali all'epoca vigenti, CP_1
calcolate dal professionista nella somma di euro 14.955,35.
L'ultimo motivo di opposizione è basato sulla contestazione delle attività che l'Ing. CP_1
ha assunto di aver svolto in adempimento del proprio incarico prefessionale.
Sul punto deve innanzitutto precisarsi che nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista, anche nel particolare caso in cui il giudizio si svolga a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo intimato da quest'ultimo. In particolare, al professionista, il quale assuma di essere creditore per l'attività professionale prestata a favore del cliente, incombe l'onere di dimostrare non solo che l'opera è stata posta in essere, ma anche l'entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso. ( Corte di Cassazione, Ordinanza n. 21522 del 20/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n.
2176 del 11/03/1997).
Inoltre, nel caso della richiesta del professionista di pagamento dei compensi ad esso spettanti per le prestazioni professionali rese, ogni contestazione, anche generica, in ordine all'espletamento e alla consistenza dell'attività è idonea e sufficiente ad investire il giudice del
8 potere-dovere di verificare anche il "quantum debeatur", atteso che secondo il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, “la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, non ha valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 cod. civ., ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste. Dunque il Giudice investito della causa non è vincolato al parere di congruità del Consiglio dell'Ordine, dal quale può discostarsi indicando, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto oppure dovuto in misura ridotta” ( Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 712 del
15/01/2018).
Tanto premesso, in ordine alla individuazione della esatta entità delle prestazioni rese dal professionista, da condursi sulla base della documentazione prodotta, e della conseguente quantificazione del credito, è stata disposta ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio, le cui conclusioni questo giudice reputa di condividere in quanto appaiono tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e sulla base di una accurata disamina dei fatti, presentandosi altresì condotte con corretti criteri e con iter logico ineccepibile.
Esse possono quindi essere condivise e fatte proprie da questo Tribunale ai fini delle valutazioni da assumere in questo procedimento.
In particolare, il consulente incaricato, Ing. nella relazione depositata in atti il Persona_2
18 ottobre 2018, ha verificato quali delle attività professionali riportate nella notula in atti risultano essere state effettivamente compiute dall'ing. come progettista e direttore dei lavori. CP_1
Il tecnico incaricato ha evidenziato, infatti, quanto alle attività di cui “al punto 1.2 della notula professionale, riguardante la progettazione di manutenzione ordinaria per intervento locale di miglioramento statico”, che gli importi fatturati non sono coerenti con le attività effettivamente svolte dall'ing. , atteso che, mentre la parcella è stata redatta considerando gli interventi CP_1 come lavori strutturali, sia in fase di progettazione che in fase di consegna al comune, l'intervento da eseguire è stato inquadrato come manutenzione ordinaria (intervento non strutturale).” Quanto all'attività di CONTABILITA' art 23-a (tab E) il consulente ha accertato che “non risulta coerente con quanto indicato nell'art 23-a della legge 02/03/1949 n.143. Infatti, i prescritti documenti contabili che devono essere emessi a cura del Direttore dei Lavori non risultano presenti agli atti.”
In relazione alla Art.13 compensi accessori e spese, voce inserita nei punti 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4 della
9 notula professionale, il consulente tecnico d'ufficio ha osservato inoltre quanto segue: “Alla luce del secondo capoverso dell'art.13, si evince che i compensi accessori di cui all'art 4 e 6, previo accordo col committente, possono essere compensati a percentuale nella misura massima del 60%; invece in riferimento alla documentazione presente agli atti, questa risulta carente di un accordo con il committente in merito alla compensazione a percentuale secondo quanto indicato dall'art.13.”.
Per altro verso, il CTU ha invece accertato il corretto svolgimento dell'incarico relativo alla redazione del capitolato dei lavori e del computo metrico, alla redazione del capitolato con elenco dei lavori e della loro quantità, alla redazione del contratto di appalto, alla elaborazione del progetto di manutenzione straordinaria per la riqualificazione energetica per la palazzina per civili abitazioni nonché dell'incarico di direttore dei lavori, evdenziando la correttezza delle corrispondenti voci indicate nella notula professionale al punto 1.1 (per la progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria), al punto 1.3 (per la progettazione per impianti di contenimento consumi energetici), nonché al punto 2 (per attività di direzione lavori, manutenzione straordinaria ed ordinaria per intervento locale di miglioramento statico).
In sintesi, secondo le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, non risultano coerenti, e quindi non sono dovuti, gli importi indicati nella notula al punto 1.2, afferenti alla progettazione di manutenzione ordinaria per l'intervento locale di miglioramento statico, e al punto 3, relativi alla contabilità, né sono dovute le maggiorazioni indicate all'art. 13 come compensi accessori e spese.
Giova osservare, infine, in ordine all'attività di coordinatore della sicurezza, i cui compensi sono stati inseriti dall'Ing. nella parcella professionale, che, indipendentemente dal CP_1
mancato accertamento del ctu sul punto, non è stata raggiunta alcuna prova in giudizio, il cui onere ricadeva sul professionista, dell'effettivo svolgimento degli adempimenti previsti per l'esecuzione della prestazone, di talchè deve essere decurtata anche la somma indicata quale corrispettivo di tale incarico.
Dunque, prendendo come riferimento l'importo fatturato dall'Ing. , pari alla somma CP_1
di euro 20.005,31, al netto degli oneri accessori, e decurtando le somme non dovute, di cui ai punti
1.2, 3 e art. 13 della notula, per un importo complessivo di euro 2.117,98, nonché la somma di euro
3.547.43 relativa all'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione del progetto, il credito vantato dall'Ing. per l'attività professionale effettivamente svolta ed accertata dal CP_1
CTU, è pari alla mior somma di euro 14.339,90.
Da tale importo, deve essere decurtata altresì la somma di euro 6.500,00 corrisposta dal opponente in esecuzione dell'atto di transazione e trattenuta a titolo di acconto del Parte_1
10 maggior importo dovuto, con la conseguenza che il risulta ancora debitore della somma Parte_1
residua di euro 7.839,90.
Alla luce delle considerazioni svolte, in accogliemnto paziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal , deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1657/2013, emesso dal Tribunale di Latina il 21.11.2013, e il deve essere Parte_1
condannato al pagamento della minor somma di euro 7.839,90, oltre interessi legali dalla data della risoluzione di diritto della transazione ( 4.4.2013) sino all'effettivo soddisfo.
L'accoglimento parziale dell'opposizione esclude la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno svolta dall'Ing. ai sensi dell'art. CP_1
96 c.p.c..
La parziale soccombenza reciproca giustifica la parziale compensazione delle spese di lite nella misura della metà,dovendosi porre la restante aliquota della metà a carico della parte opponente condannata a pagare il residuo credito.
Le spese di CTU vanno poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1657/2013, emesso dal
Tribunale di Latina il 21.11.2013;
2) condanna il in persona dell'amministratore p.t., al pagamento della Parte_1
minor somma di euro 7.839,90, oltre interessi di legali dalla data della risoluzione di diritto della transazione ( 4.4.2013) sino all'effettivo soddisfo;
3) compensa per metà le spese di lite e condanna il in persona Parte_1 dell'amministratore p.t., al pagamento della restante metà delle spese di lite che, nella predetta misura, si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
4) pone definitivamente le già liquidate spese di CTU a carico delle parti, ciascuna per la quota del
50%.
Così deciso in Latina, il 10 luglio 2024
Il Giudice
Maika Marini
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