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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/11/2025, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5164/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa EL LL
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5164 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 26 giugno 2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Lepera;
Parte_1
Opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Vittorio Camilleri;
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società l' proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1370/2019, emesso dal Tribunale di Cosenza nell'ambito del pagina 1 di 7 procedimento R.G. n. 3866/2019 in data 8 ottobre 2019 e notificato in data 8 novembre 2019, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 21.927,83, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore di per asseriti consumi di energia elettrica nel Controparte_1 periodo compreso tra il 12.2.2014 al 4.4.2016 come da fattura rimasta insoluta n. 0780440202021501A del 12.1.2017.
Deduceva preliminarmente la società opponente la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, essendo il ricorso monitorio fondato sulla semplice fattura non accompagnata dagli estratti autentici delle scritture contabili previste dal codice civile (artt. 2214 e ss.) e dalle leggi tributarie (nella fattispecie, il registro delle fatturazioni ex art. 23 d.p.r. n. 633 del 1972); nel merito, deduceva la totale infondatezza della pretesa creditoria, evidenziando che: la società non è operativa e non ha Parte_1 dunque alcuna utenza elettrica attiva da almeno tre anni, in ogni caso nel corso degli anni non le è mai pervenuta alcuna fattura per fornitura di energia elettrica;
la fattura azionata in monitorio riporta consumi assolutamente inverosimili, se si considera che il locale interessato dalla verifica da parte dei tecnici del distributore (in Castrolibero alla via Fratelli Cervi n. 1) era adibito esclusivamente alla vendita al dettaglio di pane e prodotti da forno mentre l'attività di produzione, certamente molto più dispendiosa dal punto di vista del consumo energetico, era svolta presso la sede legale della società (in Castrolibero alla c.da
Fontanesi).
Tanto premesso, concludeva per l'accoglimento della opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio Controparte_1 deducendo che la pretesa creditoria sottesa al titolo opposto trae origine dall'accertamento condotto in data 5.4.2016 dai tecnici di Enel Distribuzione s.p.a. (oggi E-Distribuzione s.p.a.) incaricati di pubblico servizio presso il punto di prelievo ubicato nel Comune di Castrolibero, piazza fratelli Cervi n. 1, contraddistinto con il n. POD IT001E04562599, fornitura formalmente cessata ma di fatto utilizzata, al momento della verifica e pur in assenza di contratto, dalla società per lo svolgimento Parte_1 della propria attività commerciale di panificio, come attestato in seno al verbale di verifica;
deduceva, ancora, la società opposta che con nota del 29.7.2016 il Distributore aveva precisato che, in sede di verifica, era stata riscontrata una riattivazione abusiva della fornitura mediante auto-attivazione del misuratore e che la ricostruzione dei consumi addebitabili ad era relativa al periodo Parte_1 intercorrente dal 12.2.2014 al 4.4.2016, ovvero al periodo in cui il punto di prelievo risultava di fatto nella disponibilità dell'odierno opponente;
il Distributore aveva chiarito altresì che la ricostruzione dei consumi era stata effettuata a mezzo del criterio oggettivo “dei consumi regolarmente registrati dal contatore
pagina 2 di 7 elettronico correttamente ripartiti sulle tre fasce”; sosteneva ancora la società venditrice che - pur non essendo la genesi del rapporto riconducibile ad un ordinario contratto di fornitura essendo stato accertato un prelievo irregolare correlato ad una riattivazione illecita della fornitura in assenza di contratto - deve ritenersi costituito un rapporto di fornitura ex lege tra l' (quale utilizzatrice di fatto Parte_1 della fornitura) ed il (quale esercente il Servizio di Maggior Tutela e Controparte_1 quindi fornitore di ultima istanza) in forza dell'art.
4.3 del testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia dei clienti finali (All. A deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL), con la conseguenza che la società opponente deve essere ritenuta civilmente responsabile del prelievo irregolare.
Tanto premesso, concludeva per il rigetto della opposizione, con Controparte_1 conferma del decreto ingiuntivo e vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del procedimento monitorio e del giudizio di opposizione.
Istruita la causa con i documenti offerti comunicazione dalle parti e con l'esame dei testi indicati dall'opponente, questo giudice la tratteneva in decisione all'udienza del 26 giugno 2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata.
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, all'interno del quale, sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore, mentre quella di convenuto è propria del debitore;
da ciò deriva che, in applicazione delle regole relative al riparto dell'onere probatorio, incombe sull'opposto (attore in senso sostanziale) l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo, mentre spetta all'opponente (convenuto in senso sostanziale) l'onere di provare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa.
Il giudice della opposizione a decreto ingiuntivo non deve verificare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'emissione del monitorio ma piuttosto la fondatezza della pretesa creditoria azionata.
Ancora più precisamente, in materia contrattuale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto modificativo,
pagina 3 di 7 impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. ex plurimis Cass. Civ. n. 9351 del 19.4.2007; Cass. Sez. Un.
n. 13533 del 30.10.2001).
Ancora, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di somme per prelievi irregolari di energia elettrica in assenza di contratto di somministrazione, grava sul fornitore, quale attore in senso sostanziale, l'onere di provare non soltanto il titolo posto a base della fornitura,
l'entità dei consumi fatturati e l'ammontare del corrispettivo dovuto, ma anche l'imputabilità dei prelievi irregolari al soggetto nei cui confronti si fa valere la pretesa creditoria. “La semplice qualità di proprietario dell'immobile sul quale è stato rinvenuto il gruppo di misura non vale ad attribuire, per ciò solo, la responsabilità dei prelievi irregolari, essendo necessaria la prova specifica della condotta imputabile al convenuto e dell'esatta quantificazione dei consumi riferibili al periodo contestato.
L'insufficienza del quadro probatorio in ordine alla imputabilità della condotta e alla quantificazione dei consumi comporta il rigetto della pretesa creditoria” (Tribunale civile di Roma sentenza n. 715 del
16.1.2025).
Ebbene, è pacifico nel caso di specie che il diritto di credito azionato - avente ad oggetto il corrispettivo dei consumi non misurati che equivale al risarcimento del danno dovuto per la somministrazione di energia elettrica non calcolata in ragione della riattivazione non autorizzata della fornitura - non è fondato su un contratto stipulato dalla società somministrante con il preteso debitore, siccome il Controparte_1 ha dedotto che - al momento della verifica dell'illecita auto-riattivazione del misuratore -
[...] il punto di prelievo non era associato ad alcun contratto di fornitura, già cessata.
Le ridette circostanze, incontestate, trovano riscontro nel verbale di verifica del 5.4.2016 e nei successivi atti della società di distribuzione.
Ciò posto, certamente non sussiste la responsabilità della società individuata quale utilizzatrice della fornitura a titolo contrattuale, come vorrebbe la società venditrice quando invoca una obbligazione ex lege discendente dalla citata deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.
Invero, il proprietario o comunque l'utilizzatore dell'immobile che non sia anche intestatario dell'utenza non può rispondere civilmente dei consumi non misurati per effetto della predisposizione di un sistema idoneo a sottrarre illecitamente energia.
Né tale obbligo può farsi discendere ex lege, come vorrebbe l'opposta, dall'invocata clausola della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas che riguarda specificamente la presa in carico del punto di prelievo del cliente finale che si trovi privo di venditore sul mercato libero al fornitore di ultima istanza, atteso che con tutta evidenza si tratta di disposizione che regola i rapporti fra gli operatori pagina 4 di 7 del settore energia ed è vincolante solo nei rapporti interni e che in ogni caso eventuali prescrizioni specifiche dell'Autorità regolatrice possono integrarsi in via automatica nei rapporti contrattuali di utenza individuali ex art. 1339 c.c. ma evidentemente solo se un contratto fra somministrante e utente sia stato stipulato.
Venendo all'esame dell'ulteriore profilo invocato, si rileva che la società opposta ha fornito la prova che la società che aveva nella sua disponibilità l'immobile era altresì l'effettiva utilizzatrice dell'utenza, dunque la beneficiaria del riscontrato illecito prelievo di energia.
Occorre chiarire che, avendo fondato la richiesta di pagamento (anche) sulla imputabilità del consumo illecito all'utilizzatore dell'immobile, la società opposta ha articolato una ulteriore domanda risarcitoria a titolo extracontrattuale (cfr Cass. Sez. 1 sentenza n. 5633 del 2012): “L'utente di fatto, che ha beneficiato di erogazioni abusive di energia elettrica, è legittimato passivo dell'azione di risarcimento per fatto illecito intentata dall'impresa somministrante (Enel distribuzione s.p.a.), ancorchè il contratto di somministrazione sia intestato a diversa persona giuridica, trattandosi di pretesa non dispiegata nell'ambito di un rapporto contrattuale, ma ai sensi dell'art. 2043 c.c.”.
Tanto premesso, dal verbale di verifica tecnica risulta che, nell'immobile dove era allocato il misuratore già associato a fornitura cessata e relativo al punto di prelievo oggetto di indagine, era operativa e svolgeva la sua attività commerciale la società tant'è che alle operazioni assisteva Parte_1 tale , qualificatasi quale moglie di , legale rappresentante della società. La Persona_1 Persona_2
dichiarava testualmente agli accertatori nel corso delle operazioni “di verificare l'emissione delle Per_1 fatture ed impegnarsi a contrattualizzare”, quindi sottoscriveva il verbale.
A riscontro delle circostanze attestate dagli agenti accertatori, vi sono poi le dichiarazioni dei testi di parte opponente e della stessa . La , infatti, nel riferire che l'attività di produzione del Persona_1 Per_1 panificio si svolgeva esclusivamente presso la sede legale della società in Castrolibero alla c.da Fontanesi, affermava però che il locale in via fratelli Cervi era adibito alla vendita al dettaglio, così confermando quanto già emerso dalla verifica ovvero che l' svolgeva nell'immobile associato al punto di Parte_1 prelievo (quantomeno parte della) propria attività commerciale e che quindi era utente di fatto della fornitura nel periodo interessato dalla ricostruzione degli illeciti prelievi. Le medesime circostanze sono state riferite da socio di e cognato dell'amministratore della Testimone_1 Parte_1 società.
Consegue che è stata raggiunta la prova che il soggetto chiamato a rispondere del prelievo abusivo è
l'autore materiale dell'illecita continuativa captazione come prospettata e dimostrata dall'opposta.
pagina 5 di 7 Per la fatturazione dei consumi, il Servizio Elettrico Nazionale si è rifatto alla ricostruzione del distributore sulla base dei criteri presuntivi esplicitati nella relativa nota.
Ciò posto, l'opponente si è limitato ad allegare la manifesta eccessività dei consumi fatturati, senza però dimostrare che essi non corrispondono a quelli reali, per esempio fornendo il dato storico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente ad un determinato impiego di energia derivante dalla specifica attività svolta anche nel periodo in contestazione ovvero contestando efficacemente il calcolo del distributore eventualmente con una consulenza tecnica di parte di stima dei consumi sulla base di criteri più affidabili.
L'opponente si è limitato ad allegare e a dimostrare per testimoni che la società svolgeva nel locale interessato dalla verifica solo l'attività di vendita al dettaglio di pane e prodotti da forno, mentre l'attività di produzione avveniva altrove. Dalla circostanza descritta può inferirsi semplicemente che l'attività di vendita al dettaglio è meno costosa per dispendio energetico rispetto a quella di produzione, ma non possono ricavarsi elementi concreti che valgano a contrastare efficacemente la ricostruzione dei consumi di E-Distribuzione.
Invero, in tema di contratti di somministrazione, se è vero che “la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicchè, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con l'azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante” (v. da ultimo, Cass. Sez. 6-
3,ordinanza n. 18195 del 2021, Sez. 3 ordinanza n. 19154 del 2018), il principio opposto è stato affermato con riferimento a pretese di pagamento che traggono fondamento, invece, dall'accertamento di prelievi abusivi. La Corte di legittimità ha affermato, infatti, che quando “l'apparecchio-contatore risulta manomesso”, l'utente che intenda far accertare che “la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi” e a sua insaputa, così contestando, pertanto, “l'anomalia dei consumi registrati ritenuta eccessiva”, è tenuto, sempre in difetto di prova evidente della alterazione dello strumento, “a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto”, dovendo altresì “provare l'attività illecita del terzo” (v. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 13605 del 2019).
Si ritiene dunque provata la pretesa di pagamento del Servizio Elettrico Nazionale sia nell'an che nel quantum debeatur.
Consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, da dichiararsi esecutivo ex art. 653 c.p.c..
pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo applicando i parametri minimi della tabella n. 2 del d.m. n. 147/2022 (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), tanto sia per la semplicità delle questioni affrontate che per la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da l' e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1370 del 2019 emesso dal Tribunale di Cosenza l'8.10.2019, che dichiara esecutivo;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in euro
2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Cosenza, 20 novembre 2025
Il Giudice
EL LL
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa EL LL
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5164 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 26 giugno 2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Lepera;
Parte_1
Opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Vittorio Camilleri;
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società l' proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1370/2019, emesso dal Tribunale di Cosenza nell'ambito del pagina 1 di 7 procedimento R.G. n. 3866/2019 in data 8 ottobre 2019 e notificato in data 8 novembre 2019, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 21.927,83, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore di per asseriti consumi di energia elettrica nel Controparte_1 periodo compreso tra il 12.2.2014 al 4.4.2016 come da fattura rimasta insoluta n. 0780440202021501A del 12.1.2017.
Deduceva preliminarmente la società opponente la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, essendo il ricorso monitorio fondato sulla semplice fattura non accompagnata dagli estratti autentici delle scritture contabili previste dal codice civile (artt. 2214 e ss.) e dalle leggi tributarie (nella fattispecie, il registro delle fatturazioni ex art. 23 d.p.r. n. 633 del 1972); nel merito, deduceva la totale infondatezza della pretesa creditoria, evidenziando che: la società non è operativa e non ha Parte_1 dunque alcuna utenza elettrica attiva da almeno tre anni, in ogni caso nel corso degli anni non le è mai pervenuta alcuna fattura per fornitura di energia elettrica;
la fattura azionata in monitorio riporta consumi assolutamente inverosimili, se si considera che il locale interessato dalla verifica da parte dei tecnici del distributore (in Castrolibero alla via Fratelli Cervi n. 1) era adibito esclusivamente alla vendita al dettaglio di pane e prodotti da forno mentre l'attività di produzione, certamente molto più dispendiosa dal punto di vista del consumo energetico, era svolta presso la sede legale della società (in Castrolibero alla c.da
Fontanesi).
Tanto premesso, concludeva per l'accoglimento della opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio Controparte_1 deducendo che la pretesa creditoria sottesa al titolo opposto trae origine dall'accertamento condotto in data 5.4.2016 dai tecnici di Enel Distribuzione s.p.a. (oggi E-Distribuzione s.p.a.) incaricati di pubblico servizio presso il punto di prelievo ubicato nel Comune di Castrolibero, piazza fratelli Cervi n. 1, contraddistinto con il n. POD IT001E04562599, fornitura formalmente cessata ma di fatto utilizzata, al momento della verifica e pur in assenza di contratto, dalla società per lo svolgimento Parte_1 della propria attività commerciale di panificio, come attestato in seno al verbale di verifica;
deduceva, ancora, la società opposta che con nota del 29.7.2016 il Distributore aveva precisato che, in sede di verifica, era stata riscontrata una riattivazione abusiva della fornitura mediante auto-attivazione del misuratore e che la ricostruzione dei consumi addebitabili ad era relativa al periodo Parte_1 intercorrente dal 12.2.2014 al 4.4.2016, ovvero al periodo in cui il punto di prelievo risultava di fatto nella disponibilità dell'odierno opponente;
il Distributore aveva chiarito altresì che la ricostruzione dei consumi era stata effettuata a mezzo del criterio oggettivo “dei consumi regolarmente registrati dal contatore
pagina 2 di 7 elettronico correttamente ripartiti sulle tre fasce”; sosteneva ancora la società venditrice che - pur non essendo la genesi del rapporto riconducibile ad un ordinario contratto di fornitura essendo stato accertato un prelievo irregolare correlato ad una riattivazione illecita della fornitura in assenza di contratto - deve ritenersi costituito un rapporto di fornitura ex lege tra l' (quale utilizzatrice di fatto Parte_1 della fornitura) ed il (quale esercente il Servizio di Maggior Tutela e Controparte_1 quindi fornitore di ultima istanza) in forza dell'art.
4.3 del testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia dei clienti finali (All. A deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL), con la conseguenza che la società opponente deve essere ritenuta civilmente responsabile del prelievo irregolare.
Tanto premesso, concludeva per il rigetto della opposizione, con Controparte_1 conferma del decreto ingiuntivo e vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del procedimento monitorio e del giudizio di opposizione.
Istruita la causa con i documenti offerti comunicazione dalle parti e con l'esame dei testi indicati dall'opponente, questo giudice la tratteneva in decisione all'udienza del 26 giugno 2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata.
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, all'interno del quale, sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore, mentre quella di convenuto è propria del debitore;
da ciò deriva che, in applicazione delle regole relative al riparto dell'onere probatorio, incombe sull'opposto (attore in senso sostanziale) l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo, mentre spetta all'opponente (convenuto in senso sostanziale) l'onere di provare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa.
Il giudice della opposizione a decreto ingiuntivo non deve verificare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'emissione del monitorio ma piuttosto la fondatezza della pretesa creditoria azionata.
Ancora più precisamente, in materia contrattuale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto modificativo,
pagina 3 di 7 impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. ex plurimis Cass. Civ. n. 9351 del 19.4.2007; Cass. Sez. Un.
n. 13533 del 30.10.2001).
Ancora, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di somme per prelievi irregolari di energia elettrica in assenza di contratto di somministrazione, grava sul fornitore, quale attore in senso sostanziale, l'onere di provare non soltanto il titolo posto a base della fornitura,
l'entità dei consumi fatturati e l'ammontare del corrispettivo dovuto, ma anche l'imputabilità dei prelievi irregolari al soggetto nei cui confronti si fa valere la pretesa creditoria. “La semplice qualità di proprietario dell'immobile sul quale è stato rinvenuto il gruppo di misura non vale ad attribuire, per ciò solo, la responsabilità dei prelievi irregolari, essendo necessaria la prova specifica della condotta imputabile al convenuto e dell'esatta quantificazione dei consumi riferibili al periodo contestato.
L'insufficienza del quadro probatorio in ordine alla imputabilità della condotta e alla quantificazione dei consumi comporta il rigetto della pretesa creditoria” (Tribunale civile di Roma sentenza n. 715 del
16.1.2025).
Ebbene, è pacifico nel caso di specie che il diritto di credito azionato - avente ad oggetto il corrispettivo dei consumi non misurati che equivale al risarcimento del danno dovuto per la somministrazione di energia elettrica non calcolata in ragione della riattivazione non autorizzata della fornitura - non è fondato su un contratto stipulato dalla società somministrante con il preteso debitore, siccome il Controparte_1 ha dedotto che - al momento della verifica dell'illecita auto-riattivazione del misuratore -
[...] il punto di prelievo non era associato ad alcun contratto di fornitura, già cessata.
Le ridette circostanze, incontestate, trovano riscontro nel verbale di verifica del 5.4.2016 e nei successivi atti della società di distribuzione.
Ciò posto, certamente non sussiste la responsabilità della società individuata quale utilizzatrice della fornitura a titolo contrattuale, come vorrebbe la società venditrice quando invoca una obbligazione ex lege discendente dalla citata deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.
Invero, il proprietario o comunque l'utilizzatore dell'immobile che non sia anche intestatario dell'utenza non può rispondere civilmente dei consumi non misurati per effetto della predisposizione di un sistema idoneo a sottrarre illecitamente energia.
Né tale obbligo può farsi discendere ex lege, come vorrebbe l'opposta, dall'invocata clausola della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas che riguarda specificamente la presa in carico del punto di prelievo del cliente finale che si trovi privo di venditore sul mercato libero al fornitore di ultima istanza, atteso che con tutta evidenza si tratta di disposizione che regola i rapporti fra gli operatori pagina 4 di 7 del settore energia ed è vincolante solo nei rapporti interni e che in ogni caso eventuali prescrizioni specifiche dell'Autorità regolatrice possono integrarsi in via automatica nei rapporti contrattuali di utenza individuali ex art. 1339 c.c. ma evidentemente solo se un contratto fra somministrante e utente sia stato stipulato.
Venendo all'esame dell'ulteriore profilo invocato, si rileva che la società opposta ha fornito la prova che la società che aveva nella sua disponibilità l'immobile era altresì l'effettiva utilizzatrice dell'utenza, dunque la beneficiaria del riscontrato illecito prelievo di energia.
Occorre chiarire che, avendo fondato la richiesta di pagamento (anche) sulla imputabilità del consumo illecito all'utilizzatore dell'immobile, la società opposta ha articolato una ulteriore domanda risarcitoria a titolo extracontrattuale (cfr Cass. Sez. 1 sentenza n. 5633 del 2012): “L'utente di fatto, che ha beneficiato di erogazioni abusive di energia elettrica, è legittimato passivo dell'azione di risarcimento per fatto illecito intentata dall'impresa somministrante (Enel distribuzione s.p.a.), ancorchè il contratto di somministrazione sia intestato a diversa persona giuridica, trattandosi di pretesa non dispiegata nell'ambito di un rapporto contrattuale, ma ai sensi dell'art. 2043 c.c.”.
Tanto premesso, dal verbale di verifica tecnica risulta che, nell'immobile dove era allocato il misuratore già associato a fornitura cessata e relativo al punto di prelievo oggetto di indagine, era operativa e svolgeva la sua attività commerciale la società tant'è che alle operazioni assisteva Parte_1 tale , qualificatasi quale moglie di , legale rappresentante della società. La Persona_1 Persona_2
dichiarava testualmente agli accertatori nel corso delle operazioni “di verificare l'emissione delle Per_1 fatture ed impegnarsi a contrattualizzare”, quindi sottoscriveva il verbale.
A riscontro delle circostanze attestate dagli agenti accertatori, vi sono poi le dichiarazioni dei testi di parte opponente e della stessa . La , infatti, nel riferire che l'attività di produzione del Persona_1 Per_1 panificio si svolgeva esclusivamente presso la sede legale della società in Castrolibero alla c.da Fontanesi, affermava però che il locale in via fratelli Cervi era adibito alla vendita al dettaglio, così confermando quanto già emerso dalla verifica ovvero che l' svolgeva nell'immobile associato al punto di Parte_1 prelievo (quantomeno parte della) propria attività commerciale e che quindi era utente di fatto della fornitura nel periodo interessato dalla ricostruzione degli illeciti prelievi. Le medesime circostanze sono state riferite da socio di e cognato dell'amministratore della Testimone_1 Parte_1 società.
Consegue che è stata raggiunta la prova che il soggetto chiamato a rispondere del prelievo abusivo è
l'autore materiale dell'illecita continuativa captazione come prospettata e dimostrata dall'opposta.
pagina 5 di 7 Per la fatturazione dei consumi, il Servizio Elettrico Nazionale si è rifatto alla ricostruzione del distributore sulla base dei criteri presuntivi esplicitati nella relativa nota.
Ciò posto, l'opponente si è limitato ad allegare la manifesta eccessività dei consumi fatturati, senza però dimostrare che essi non corrispondono a quelli reali, per esempio fornendo il dato storico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente ad un determinato impiego di energia derivante dalla specifica attività svolta anche nel periodo in contestazione ovvero contestando efficacemente il calcolo del distributore eventualmente con una consulenza tecnica di parte di stima dei consumi sulla base di criteri più affidabili.
L'opponente si è limitato ad allegare e a dimostrare per testimoni che la società svolgeva nel locale interessato dalla verifica solo l'attività di vendita al dettaglio di pane e prodotti da forno, mentre l'attività di produzione avveniva altrove. Dalla circostanza descritta può inferirsi semplicemente che l'attività di vendita al dettaglio è meno costosa per dispendio energetico rispetto a quella di produzione, ma non possono ricavarsi elementi concreti che valgano a contrastare efficacemente la ricostruzione dei consumi di E-Distribuzione.
Invero, in tema di contratti di somministrazione, se è vero che “la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicchè, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con l'azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante” (v. da ultimo, Cass. Sez. 6-
3,ordinanza n. 18195 del 2021, Sez. 3 ordinanza n. 19154 del 2018), il principio opposto è stato affermato con riferimento a pretese di pagamento che traggono fondamento, invece, dall'accertamento di prelievi abusivi. La Corte di legittimità ha affermato, infatti, che quando “l'apparecchio-contatore risulta manomesso”, l'utente che intenda far accertare che “la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi” e a sua insaputa, così contestando, pertanto, “l'anomalia dei consumi registrati ritenuta eccessiva”, è tenuto, sempre in difetto di prova evidente della alterazione dello strumento, “a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto”, dovendo altresì “provare l'attività illecita del terzo” (v. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 13605 del 2019).
Si ritiene dunque provata la pretesa di pagamento del Servizio Elettrico Nazionale sia nell'an che nel quantum debeatur.
Consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, da dichiararsi esecutivo ex art. 653 c.p.c..
pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo applicando i parametri minimi della tabella n. 2 del d.m. n. 147/2022 (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), tanto sia per la semplicità delle questioni affrontate che per la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da l' e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1370 del 2019 emesso dal Tribunale di Cosenza l'8.10.2019, che dichiara esecutivo;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in euro
2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Cosenza, 20 novembre 2025
Il Giudice
EL LL
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