Articolo 27 della Legge 5 agosto 1988, n. 330
Articolo 26Articolo 28
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25 agosto 1988
Art. 27. 1. Al secondo comma dell'articolo 265 del codice di procedura penale le parole: "e' prescritto o autorizzato" sono sostituite dalle seguenti: "e' autorizzato".
Nota all'art. 27:
Il testo vigente del secondo comma dell'art. 265 del codice di procedura penale , sulla nullita' dei mandati, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Nondimeno la nullita' e' sanata in conseguenza di un mandato nullo e' arrestato il vero imputato nei casi in cui e' autorizzato il mandato di cattura, ovvero quando l'imputato stesso si e' presentato all'autorita' davanti alla quale doveva comparire".
Entrata in vigore il 25 agosto 1988