Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3538 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del 03 febbraio 2025 e vertente TRA (C.F. , con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Roberta Sacripanti PARTE APPELLANTE E Controparte_1
POZZO PANTALEO 74/54 (C.F. ), con l'avvocato
[...] P.IVA_1
Nicola Pagnotta PARTE APPELLATA OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 2267/2018 emessa dal Tribunale di Roma, sez. III, pubblicata in data 16.11.2018 in materia di opposizione all'esecuzione. Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Primo grado:
- con ricorso ex artt. 615 e 617 c.p.c., promosso in pendenza di opposizione all'esecuzione mobiliare presso terzi, Parte_1 ha proposto opposizione all'esecuzione, chiedendo preliminarmente di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e dell'esecuzione promossa dal Parte_2
e Via Pozzo Pantaleo nn. 74/75, rassegnando
[...] le seguenti conclusioni:
1
- in via principale, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e l'esecuzione così promossa dal
[...]
Via Pozzo Pantaleo n. 74/75, per la Parte_3 sussistenza di gravi motivi;
- in via principale e nel merito, dichiarare l'inefficacia, la nullità, l'annullabilità, l'illegittimità e comunque revocare il titolo esecutivo per il quale si procede nonché del relativo precetto e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione e/o l'improcedibilità della presente procedura esecutiva immobiliare promossa ai danni dell'odierna opponente;
- in via subordinata, e nella denegata ipotesi di rigetto delle suddette richieste, ordinare all'Amministrazione pro-tempore IG.
di ricalcolare definitivamente ed esaustivamente le somme Per_1 effettivamente dovute dalla IG.ra come da relativa Parte_1 quota di contribuzione alle spese per l'impianto di riscaldamento condominiale, somme queste che l'odierna opponente si è sempre dichiarata disponibile a versare»;
- con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, la Controparte_2 conferma del decreto ingiuntivo opposto e la sua provvisoria esecuzione, rassegnando le seguenti conclusioni: «in via preliminare rigettare la domanda proposta dall'attrice perché improcedibile;
in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta alla signora in quanto del tutto infondata Parte_1 in fatto e in diritto e comunque perché l'impugnazione della delibera assembleare del 6 novembre 2013 non è stata proposta entro il termine di trenta giorni dalla sua formazione (in quanto annullabile non nulla) ed è, quindi, tardiva;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di annullamento della delibera assembleare del 6 novembre 2013 e quindi del decreto ingiuntivo 4776/2014 del 24 febbraio 2014, condannare l'attrice al pagamento di tutte le spese relative all'impianto centralizzato di riscaldamento ad essa, comunque, spettanti nel periodo in questione»;
- il Tribunale, ritenuti superflui i mezzi istruttori articolati dalle parti e concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 10 luglio 2018 assegnando alle parti termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
2 § 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso: « 1. respinge l'opposizione;
2. condanna alla Parte_1 rifusione delle spese di lite sostenute dal Supercondominio convenuto, che si quantificano in €1.500,00 oltre spese generali, iva e cpa.».
A fondamento della decisione, il primo Giudice ha stabilito che:
“Le domande di parte attrice/opponente non possono essere accolte. Deve intanto osservarsi come sia presente un profilo di inammissibilità della proposta opposizione: la stessa, infatti, appare certamente tardiva, sol che si pensi al fatto che parte opponente ha articolato nell'originario ricorso unicamente motivi di opposizione all'esecuzione (contestando la stessa esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata) e che l'opposizione all'esecuzione deve ritenersi ammissibile fintanto che la procedura esecutiva sia ancora pendente, mentre una volta intervenuto l'atto che definisce la procedura esecutiva (nel caso del pignoramento presso terzi si tratta della ordinanza di assegnazione) tale mezzo di opposizione non può più essere validamente esperito. Sotto altro profilo, e venendo al merito della proposta opposizione, deve evidenziarsi come l'esecuzione risultasse fondata su un titolo di origine giudiziale, costituito dal decreto ingiuntivo n. 4776/2014. Ebbene, stando alla consolidata giurisprudenza di legittimità, allorquando l'esecuzione sia fondata su un titolo giudiziale, non possono essere sollevati, in sede esecutiva, motivi di opposizione che avrebbero dovuto o potuto essere svolti in sede di merito e, nel caso del decreto ingiuntivo, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 3277 del 2015). Senza considerare, infine, che anche nel merito le doglianze di parte opponente appaiono destituite di fondamento, atteso che la sentenza n. 45806/2012 del Giudice di Pace di Roma, che dichiarava nullo un precetto notificato alla era di molto Pt_1 precedente al decreto ingiuntivo posto a base dell'esecuzione r.g.e. 21021/2014 e si riferiva ad un atto di precetto evidentemente diverso da quello posto a base dell'esecuzione ora in esame, non potendo quindi spiegare alcun effetto sull'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 4776/2014.
3 Deve allora respingersi la proposta opposizione, con ogni effetto in merito alle spese di lite, da ridursi in relazione alla sostanziale assenza di attività istruttoria”.
§ 4. — Ha proposto appello ed ha così Parte_1 concluso: “In accoglimento dello spiegato gravale, annullare e/o riformare parzialmente la sentenza n. 22167/2018, emessa dal Tribunale civile di Roma, sezione III (ex IV) esecuzioni mobiliari all'esito del procedimento di merito sull'opposizione all'esecuzione iscritta al n. r.g. 68957/2015, emessa in data 10/11/2018, depositata in cancelleria in data 16/11/2018, non notificata, per tutti i motivi come sopra dedotti e per l'effetto: accertare e dichiarare l'insussistenza del credito vantato dal Supercondominio di Via Quirino Majorana nn. 88-154 e Via Pozzo Pantaleo nn. 74/75 relativamente alle spese di consumo di riscaldamento nei confronti della IG.ra accertando Parte_1 altresì in via incidentale, la nullità radicale della delibera dell'assemblea del 6 novembre 2013 (ed eventuali pregresse) adottata in violazione del diritto individuale del condominio
[...]
(art. 1418 c.c.) e dichiarare la stessa tenuta al pagamento Pt_1 delle sole spese di manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento e della sua conservazione e messa a norma, e, per l'effetto: ordinare al convenuto, in persona Parte_2 dell'amministratore protempore, a ricalcolare definitivamente ed esaustivamente le somme effettivamente dovute dalla IG.ra
[...]
a titolo di spese di riscaldamento e per l'effetto Pt_1 condannare il medesimo ente convenuto a restituire la somma di
€ 6.204,41, ovvero la minor somma che risulterà essere stata indebitamente incamerata dal di Via Quirino Parte_2
Majorana nn. 88-154 e Via Pozzo Pantaleo n. 54 – 74 tramite l'ordinanza di assegnazione conclusiva del procedimento r.g.e.n. 21021/2014. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge del doppio grado di giudizio. In via istruttoria si ribadisce la richiesta di CTU, laddove sia reputata opportuna e necessaria formulata già nel primo grado di giudizio”.
Controparte_1 Parte_4
ha resistito al gravame ed ha così concluso:
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto dalla signora nei Parte_1 confronti del Controparte_3
[...] Via Pozzo Pantaleo 74/54 in Roma perché infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, Voglia confermare la sentenza impugnata in ogni sua parte. In ogni caso con il favore delle spese.”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del 03 febbraio 2025, previa concessione dei termini come da decreto pubblicato il 24.12.2024.
§ 5. — L'appello contiene i seguenti motivi di impugnazione:
- Errata statuizione in ordine all'inammissibilità dell'opposizione esecutiva. Con il primo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto sussistente "un profilo di inammissibilità” dell'opposizione proposta. Secondo l'appellante tale punto di motivazione sarebbe suscettibile di annullamento per due ordini di ragioni:
1. l'attrice depositava ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 e 617 c.p.c. in pendenza del procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi, atteso che in data 12/02/2015 il procedimento di esecuzione era andato in riserva e alla data del deposito del ricorso non era stata data esecuzione della successiva ordinanza di assegnazione. Precisando oltretutto che alcun termine è indicato nell'art. 615 c.p.c. per la proposizione dell'esecuzione, né con l'atto di pignoramento presso terzi era stato indicato alcun termine per la proposizione dell'opposizione.
Inoltre, il ricorso era stato proposto anche ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione per cui la stessa non poteva di certo intendersi definitiva e il primo giudice ha errato a ritenere che siccome l'ordinanza era stata emessa, il mezzo di opposizione non poteva più essere validamente esperito.
2. la statuizione del giudice di primo grado di inammissibilità dell'opposizione violerebbe l'art. 101 secondo comma c.p.c., in quanto il giudice non ha assegnato termine alle parti per garantire il diritto di difesa in merito ad una questione di inammissibilità rilevata d'ufficio.
- Erronea, mancata e, comunque, carente valutazione sui motivi di opposizione all'esecuzione (profili di nullità del titolo esecutivo). Con il secondo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha rilevato che
5 essendo l'esecuzione fondata su un titolo giudiziale – il decreto ingiuntivo n. 4776/2016 – non potevano essere sollevati, in sede esecutiva, motivi di opposizione che avrebbero dovuto essere svolti in sede di opposizione al decreto ingiuntivo. Ad avviso dell'appellante, in realtà, la nullità sarebbe un vizio che può essere fatto valere in ogni stato del procedimento e anche in via incidentale e nel caso di specie era stata eccepita la nullità in merito sia al titolo esecutivo che del precetto. Prosegue l'appellante, la sentenza del giudice di pace n. 45806/2012 – non impugnata e quindi passata in giudicato – dichiarava nullo l'atto di precetto basato su di un decreto ingiuntivo emesso proprio per il mancato versamento degli oneri condominiali inerenti alle spese per il riscaldamento centralizzato, nonostante la mancata impugnativa delle delibera e del decreto precedenti. Peraltro, per espressa previsione normativa, il condomino che si è distaccato dall'impianto di riscaldamento resta tenuto a conservare al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma e modificare tale criterio richiederebbe il consenso di tutti i proprietari a pena di nullità della delibera. Di talché, ad avviso dell'appellante la delibera del 6 novembre 2013, benché non impugnata nei termini, è nulla e non potrà essere riconosciuta la sua efficacia, in quanto violativa di un diritto individuale, anche in virtù del fatto che altri condomini che si erano già distaccati dall'impianto di riscaldamento non pagano il consumo di riscaldamento ma solo le spese straordinarie e di manutenzione.
§ 5. — L'appello è infondato. Deve essere rigettato il primo motivo. Ai sensi dell'art. 615 secondo comma c.p.c. l'opposizione all'esecuzione non può più essere proposta dopo che è stata disposta l'assegnazione. A nulla rileva che il giudice dell'esecuzione, dopo l'ordinanza di assegnazione in data 18.2.2015, a fronte dell'opposizione della abbia fissato l'udienza del Pt_1
7.7.2015. Rileva, invece, che il G.E. non ha sospeso l'ordinanza di assegnazione neppure con l'ordinanza del 20.7.2015. In proposito la S.C. ha affermato il seguente principio: In tema di espropriazione presso terzi, avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. è esperibile unicamente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per
6 contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l'hanno preceduto, atteso che, una volta concluso il procedimento esecutivo con l'assegnazione del credito pignorato, non è più possibile contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.. Cass. n. 15822 del 06/06/2023. Quanto alla prospettata qualificazione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. si rileva, da un lato, che l'opposizione spiegata dalla Pt_1 non atteneva a vizi formali del titolo;
dall'altro lato, l'appellante avrebbe dovuto specificamente censurare la qualificazione dell'opposizione ritenuta dal giudice di primo grado quale opposizione all'esecuzione. In assenza di specifica censura sul punto di motivazione in questione, non essendo certo sufficiente la mera allegazione della proposizione dell'opposizione anche ai sensi dell'art. 617 c.p.c., rimane ferma la qualificazione dell'opposizione quale opposizione all'esecuzione. Quanto alla dedotta nullità della sentenza per violazione dell'art. 101 secondo comma c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione proposta senza che controparte avesse sollevato eccezione al riguardo e senza la concessione del termine di rito alle parti, deve rilevarsi che la giurisprudenza della S.C., fin dalla sentenza delle S.U. n. 20935 del 30/09/2009, ha affermato il principio secondo il quale la nullità in questione non riguarda l'omessa segnalazione da parte del giudice delle questioni di solo diritto, ma solo quelle di fatto (conformi: Cass. n. 8936 del 12/04/2013, Cass.
n. 2984 del 16/02/2016, Cass. n. 822 del 09/01/2024). Nel caso in questione, il rilievo dell'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 615 secondo comma c.p.c. involge, all'evidenza, una questione di solo diritto, con la conseguenza che il Tribunale non è incorso nella violazione dell'art. 101 secondo comma c.p.c. Il rigetto del primo motivo comporta la conferma della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto l'inammissibilità della opposizione ex art. 615 secondo comma c.p.c. proposta dalla di talché resta assorbito il secondo Pt_1 motivo riguardante la ritenuta infondatezza dell'opposizione.
§ 6. — Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza, e vanno poste interamente a carico della parte appellante. Esse si liquidano secondo i valori medi, avuto riguardo al valore e alla complessità della causa, ai sensi del D.M. n.
7 147/2022, (scaglione da 5.201 a 26.000), nella misura di euro 5.809 oltre a spese generali, Iva e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e Via Pozzo Pantaleo contro la sentenza resa tra
[...] le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — rigetta l'appello;
2. — condanna la parte al rimborso, in favore della parte, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 5.809,00 oltre a spese generali, Iva e CPA.
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contribuito unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il giorno 03 febbraio 2025. Il Presidente estensore
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