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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/12/2025, n. 4085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4085 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 6536/2024 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Circolazione stradale - risarcimento danni”
VERTENTE
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. Alessandro Vannini Parte_1
-Attore- E
in persona del procuratore speciale e legale Controparte_1 rappresentante dot. rappresentata e difesa dall'avv. Marta Fidolini CP_2
-Convenuta-
Controparte_3
-Convenuto contumace-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281-decies cpc depositato in data 5.6.2024, Parte_1
evocava in giudizio innanzi a questo Tribunale Alessandro
[...] pagina 1 di 13 e la chiedendone la condanna in CP_3 Controparte_1
solido tra loro, il primo quale proprietario del mezzo e responsabile civile, la seconda quale società assicuratrice per la responsabilità civile da circolazione stradale, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del sinistro stradale in cui era stato coinvolto in data 18 Agosto 2021.
Esponeva parte attrice, a fondamento della propria pretesa, che il giorno 18
Agosto 2021 alle ore 18:30 circa il a bordo del proprio motoveicolo Pt_1
Honda, targato EB36825, in transito sulla rotatoria di Viale XI Agosto, all'altezza della Via Jan Palach, proveniente dal lato UI e con direzione
Luder, era stato urtato dal veicolo Ford Mondeo targato EZ243EJ di proprietà
e condotto da il quale, proveniente dal lato Olmatello, Controparte_3
giunto all'intersezione con Via XI Agosto, aveva omesso di fermarsi e di dargli la precedenza.
Sul luogo del sinistro erano intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di
Firenze che avevano redatto il verbale contenente gli accertamenti ed i rilievi a seguito di incidente stradale all'esito dei quali avevano elevato al la CP_3
contravvenzione di cui all'art. 145 commi 4, 10 e 11 CdS per non aver dato la precedenza in presenza di una intersezione.
In conseguenza dell'urto aveva riportato, oltre che danni Parte_1
materiali al proprio veicolo già risarciti dalla quale compagnia del CP_4
ricorrente in regime di indennizzo diretto, gravi lesioni personali per le quali, nell'immediato, era stato trasportato in ambulanza al C.T.O di Careggi con diagnosi di «frattura biossea gamba dx» alla rx: “frattura diafisaria di tibia e di perone allineate” con prognosi iniziale di 35 giorni.
Precisava che l'infortunio si era verificato lungo il tragitto tra la propria sede di lavoro e l'abitazione e che, di conseguenza, era stato aperto un infortunio sul lavoro in itinere ed i sanitari dell' avevano prolungato la malattia con CP_5
varie certificazioni fino al 3 Settembre 2022, data della guarigione clinica, e pagina 2 di 13 aggiungeva che l' gli aveva corrisposto a titolo di indennizzo per il CP_5
danno biologico la somma di euro 8.343.
Evidenziava che in data 26 Gennaio 2023, aveva Controparte_1
provveduto al pagamento, in favore del della somma di € 17.820, Pt_1
oltre ad € 2.000 per spese legali, a titolo di danno da inabilità temporanea, somma che era stata accettata da parte ricorrente in acconto sul maggior avere.
Chiedeva, pertanto, il risarcimento del danno biologico, quantificata la percentuale di invalidità permanente nella misura del 14%, e del danno da inabilità temporanea, con personalizzazione massima pari ad € 89.092, in conseguenza delle gravi lesioni personali subite dallo stesso.
Chiedeva, altresì, il risarcimento del danno patrimoniale da mancato guadagno pari ad euro 56.036,83 relativo alla contrazione dei redditi durante il periodo di inabilità, oltre al danno subìto per spese mediche e spese di trasporto, €
8.837,00, e al rimborso per spese legali stragiudiziali pari ad € 8.089,37.
Si costituiva la quale contestava esclusivamente il Controparte_1
quantum della avversaria pretesa ed in particolare la percentuale di invalidità stimata dal consulente tecnico di parte, la non spettanza della personalizzazione del danno, nonché l'infondatezza del danno patrimoniale da mancato guadagno pari ad € 56.036,83.
Parte convenuta evidenziava altresì l'avvenuto integrale ristoro del danno biologico da invalidità permanente da parte di la quale aveva già CP_5
corrisposto al la complessiva somma di € 43.188,70, come da Pt_1
comunicazione del 28 Agosto 2023.
Non si costituiva del quale, pertanto, veniva Controparte_3
dichiarata la contumacia.
La causa, istruita con produzioni documentali ed espletamento di CTU medico legale, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.12.2025 ai sensi dell'art. 281-sexies co
III cpc. pagina 3 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita parziale accoglimento.
1) Sull'An debeatur
L'art. 2054, comma 1, c.c. prevede che «Il conducente di un veicolo senza guide di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile ad evitare il danno».
L'an debeatur della dedotta responsabilità del convenuto Controparte_3
nella causazione del sinistro oggetto di causa non è stato contestato dalla convenuta avendo quest'ultima limitato le proprie Controparte_1
doglianze al quantum debeatur.
Ad ogni modo si precisa, anche in considerazione del fatto che al convenuto contumace non è applicabile il principio di non contestazione di cui CP_3
all'art. 115 c.p.c. (ex multis Cass. 14623/2009), che la responsabilità esclusiva del convenuto contumace nella causazione del sinistro emerge CP_3
incontrovertibilmente dal verbale della Polizia Municipale (doc. 1) nel quale si legge che « alla guida del veicolo FORD MONDEO targato Controparte_3
EZ243EJ, transitava in via Jan Palache proveniente lato Olmatello e direzione XI Agosto, giunto, all'intersezione con quest'ultima, ometteva di fermarsi e dare la precedenza al motociclo HONDA RC 750 targato EB36825 condotto da che si Controparte_6
trovava già in transito sulla rotatoria, proveniente lato UI e direzione Luder.
L'impatto avveniva con la parte anteriore sinistra dell'autoveicolo Ford Mondeo contro la fiancata destra del motociclo, colpendo anche l'arto inferiore destro del conducente. A seguito dell'urto il motociclo veniva sospinto sull'aiuola al centro della rotatoria ed il conducente veniva proiettato in avanti sull'asfalto riportando lesioni come da referto allegato».
pagina 4 di 13 A seguito di tale condotta, infatti, al conducente stata anche elevata CP_3
la contravvenzione di cui all'art. 145 commi 4, 10 e 11 C.d.S. per non aver dato la precedenza ai veicoli già in circolazione nella intersezione.
La ricostruzione del sinistro sopra rappresentata trova ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto dallo stesso il quale ha CP_3
ammesso di non aver visto la moto proveniente dalla Via XI Agosto lato
UI e di averla urtata con la parte anteriore sinistra del suo veicolo.
In definitiva, da quanto sin qui esposto, deve ritenersi provata la responsabilità esclusiva in capo al convenuto contumace nella Controparte_3
causazione del sinistro stradale occorso il 21 Agosto 2021 verso le ore 18:30 in
Firenze, nei pressi della rotatoria del Viale XI Agosto all'altezza di Via Jan
Palach, nel quale veniva urtato il motoveicolo condotto da Parte_1
il quale riportava gravi lesioni personali.
2)Sul Quantum
2.1) NN biologico, danno morale e spese mediche sostenute
Tanto precisato in punto di accertamento del sinistro, ed operato il giudizio di responsabilità nei termini appena esposti, va evidenziato che il CTU nominato in corso di causa Dott. a seguito di un percorso di analisi e di Persona_1
verifica razionale, ben motivata ed immune da vizi logici, ha affermato che le lesioni subite dal ricorrente risultano compatibili con la dinamica del sinistro descritta nell'atto introduttivo, sussistendo pertanto il nesso di causalità.
Il CTU ha rilevato che «in considerazione delle argomentazioni sopra riferite, è accertato che il Sig seguito del riferito incidente stradale in itinere Parte_1
ha riportato una frattura biossea di gamba destra che ha comportato un iniziale ricovero ospedaliero per intervento di osteosintesi con MDS (23/08/2021) poi rimossi il
22/02/2023 con prolungato periodo di FKT per ritardo di consolidazione della frattura
Attualmente oltre ai postumi ortopedici evidenziati nell'obiettività clinica sopra descritta, per
pagina 5 di 13 quanto riguarda la componente ansiosa, è presente a tutt'oggi un disturbo dell'adattamento con sintomi ansioso depressivi di entità lieve non complicato.
Per la temporanea si riconoscono complessivamente 11 mesi suddivisibili in :
ITA per 70 gg
ITP al 75% per 90 gg
ITP al 50% per 70 gg
ITP al 25% per 100 gg
Permangono postumi permanenti come da esame obiettivo sopra riportato comprensivo del danno psichico valutabili attualmente nella misura del 10,5% (dieci virgola cinque per cento) da considerare quale esclusivo danno biologico non incidente sulla capacità lavorativa specifica né sulla capacità generica del leso Attualmente lo stato clinico del periziando risulta stabilizzato».
Si evidenzia che i risultati cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio sono stati condivisi dai CTP che, difatti, non hanno fatto pervenire alcuna osservazione.
Si procede, quindi, alla quantificazione del danno biologico da inabilità sia temporanea che permanente subito dal ricorrente, secondo le tabelle del
Tribunale di Milano 2024 cui si è fatto ricorso nella fattispecie in esame, ottenendo i seguenti importi:
- 70 giorni di inabilità temporanea totale: € 8.050,00 (70 x 115);
- 90 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%: € 7.762,50 (90 x 86,25);
- 70 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%: € 4.025,00 (70 x 57,50);
- 100 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%: € 2.875,00 (100 x 28,75);
Totale degli importi come sopra determinati pari ad € 22.712,50
Per quanto attiene al danno biologico permanente, questo viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità previsti dalle citate tabelle milanesi del 2024 che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una pagina 6 di 13 funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro.
Tenuto conto dell'età del danneggiato al momento dell'evento (42 anni) e della percentuale di invalidità permanente riscontrata dal CTU (10,5 %), si ottiene un importo complessivo di € 50.970,50 a titolo di danno non patrimoniale, quest'ultimo comprensivo:
1) del danno, sopra calcolato, da inabilità temporanea, assoluta e parziale
(corrispondente ad euro 22.712,50);
2) dell'accertata lesione permanente (10,5%) dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale (pari ad euro 22.332,50);
3) del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di
“dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione (pari ad € 5.925,50): presunzioni desumibili, nella fattispecie, dal notevole periodo di inabilità riscontrato dal CTU nonché dalle stesse conseguenze non lievi del sinistro.
Al riguardo, infatti, la Corte di Cassazione (ordinanza cd. decalogo n.
7513/2018) ha stabilito che il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del bene salute «va liquidato, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con sé stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico relazionale della vita del soggetto leso».
Deve, infine, essere pure liquidato il danno patrimoniale subito dal ricorrente per le spese mediche documentate e ritenute congrue dalla CTU medico legale, per € 7.095,87.
Si riconosce altresì in favore del ricorrente l'importo di euro 100,00 relativo alle spese sostenute per trasporti, via taxi, alle visite presso il CTO o l'Istituto
Fanfani, rilevando che alcune corse non possono essere rimborsate, stante l'assenza di specificazioni in ordine alla tratta (doc. 10).
pagina 7 di 13 Non può, invece, essere riconosciuta nel caso in questione anche la c.d. personalizzazione del danno poiché «in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento» (Cass. n. 5865/2021;
Cass. n. 28988/2019).
Va puntualizzato che la distinzione giuridicamente rilevante in tema di liquidazione del danno alla persona è quella tra conseguenze indefettibili dell'invalidità e conseguenze peculiari. Le prime sono le conseguenze inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti: ad es. la zoppia per chi abbia sofferto un accorciamento dell'arto inferiore, oppure la rinuncia all'attività fisica per chi abbia patito una grave riduzione della capacità respiratoria.
Le conseguenze peculiari sono invece quelle sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi (si veda, in parte motiva, la già citata Cass. n. 5865/2021).
Parte ricorrente ha allegato circostanze non qualificabili in termini di
“peculiarità” e “anomalia” dei danni subiti, limitandosi a dedurre l'impossibilità di svolgere attività fisica e di guidare la moto.
2.2) NN cd. differenziale
Così liquidato complessivamente il danno biologico patito dal ricorrente a seguito del sinistro, occorre provvedere al calcolo del cd. danno differenziale, posto che il sinistro oggetto di causa costituisce anche un infortunio sul lavoro pagina 8 di 13 in itinere per cui è già stato liquidata dall' , a titolo di indennizzo del CP_5
danno biologico da invalidità permanente ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n.
38/2000, la somma di € 8.343(v. doc. 4) di cui euro 6.438,06 corrisposti in data
10.12.2022 ed euro 1.905,88 corrisposti in data 29.08.2023, somma complessivamente rivalutata all'attualità in euro 8.578,95.
Al riguardo, la Corte di Cassazione (n. 9112/2019 e n. 3694/2023) ha chiarito in merito che la diversità strutturale tra l'indennizzo ed il risarcimento CP_5
secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'Istituto siano satisfattive del pregiudizio subito dall'infortunato, per cui il giudice - dopo aver liquidato il danno civilistico - deve compararlo con l'indennizzo anche perché questo ristora il solo danno biologico CP_5
permanente e non gli altri pregiudizi non patrimoniali quali il danno morale ed il danno biologico da inabilità temporanea (totale o parziale).
La necessità di calcolare e liquidare il cd. danno differenziale risponde anche all'esigenza di evitare ingiustificate locupletazioni del danneggiato.
In merito al quantum dell'importo corrisposto dall' occorre rilevare CP_5
l'infondatezza della deduzione della convenuta la quale sostiene che il danneggiato avrebbe ricevuto dall' , a titolo di danno biologico da CP_5
invalidità permanente, la complessiva somma di euro 43.188,70.
Difatti dall'allegato 2 emerge come tale importo sia equivalente al complessivo
“costo infortunio” comprensivo di svariate voci (tra cui l'indennità temporanea ed il costo di varie visite), ma che l'indennizzo corrisposto a titolo di danno biologico sia pari, alla data del 28.08.2023, ad euro 6.438,06.
Dunque, per procedere alla individuazione del danno da liquidare- ossia il cd. danno differenziale- occorre sottrarre dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico da inabilità temporanea) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il CP_5
pagina 9 di 13 danno biologico permanente (Cass. n. 9112/2019), operando in tal modo un computo per poste omogenee.
Seguendo tale modus operandi si deve detrarre, dalla somma liquidata al punto
2.1) a titolo di risarcimento del solo danno biologico permanente (€ 22.332,50)
l'importo, rivalutato all'attualità, corrisposto dall' a titolo di indennizzo CP_5
per il danno biologico (€ 8.578,95), residuando così una somma pari ad €
13.753,55.
Considerato, infine, che la convenuta in data 26 Controparte_1
Gennaio 2023 ha già corrisposto, quale anticipo a titolo di risarcimento del danno da inabilità temporanea, la somma di € 17.820,00 (v. doc. 16) occorre sottrarre, dall'importo sopra determinato a titolo di inabilità temporanea (€
22.712,50), la somma già erogata, dopo aver provveduto alla rivalutazione della stessa alla data del 30.09.2025 (€ 18.336,78 sulla base dell'ultima rivalutazione
ISTAT).
Il danno complessivo risarcibile al ricorrente, operate le detrazioni delle somme già incamerate dal danneggiato, pertanto, ammonta ad euro 31.250,64, così composto:
- euro 4.375,72 a titolo di risarcimento del danno da inabilità temporanea
(totale e parziale), già operata la detrazione dell'acconto corrisposto dall'assicurazione
- euro 13.753,55 di cd. danno differenziale a titolo di danno biologico da invalidità permanente (già operata la detrazione dell'indennità corrisposta da
); CP_5
- euro 5.925,50 a titolo di danno da sofferenza soggettiva;
- euro 7.195,87 a titolo di spese mediche e di trasporto documentate;
Trattandosi di importi espressi in moneta attuale, niente sarà dovuto a titolo di rivalutazione monetaria (Cass. n. 3131/2010; Cass. n. 16237/2005).
pagina 10 di 13 2.3) NN patrimoniale da mancato guadagno
Parte ricorrente deduce altresì la spettanza del danno patrimoniale da mancato guadagno relativo alla compressione del proprio reddito in seguito al sinistro, allegando le Certificazioni Uniche e calcolando la riduzione dei redditi negli anni 2021 e 2022 rispetto al quantitativo incamerato nel 2018, 2019 e 2020.
Tale riduzione sarebbe dovuta al fatto che il ricorrente, dopo il sinistro, non avendo lavorato (per 381 giorni dal 18.8.21 al 3.9.22) non ha potuto neppure effettuare le trasferte per conto dell'azienda al fine di installare i software ai clienti stranieri.
Sebbene dalla documentazione reddituale prodotta dal ricorrente emerga effettivamente una compressione della capacità reddituale negli anni 2021 e
2022, non risulta provato il nesso di causalità tra la predetta diminuzione reddituale e l'incidente stradale.
Inoltre parte ricorrente, pur dolendosi della diminuzione reddituale subita, derivante anche dalla mancata effettuazione delle trasferte all'estero e dunque dall'omessa percezione della relativa indennità, non documenta né il quantitativo di trasferte che era solito fare prima dell'incidente, né l'ammontare delle indennità per i viaggi all'estero, non essendo tale valore desumibile dalle
CU depositate.
Pertanto, non essendo univocamente individuabile la parte del decremento reddituale imputabile alla mancata percezione delle indennità di trasferta, considerato che tale diminuzione potrebbe essere addebitabile anche ad altri elementi estranei al sinistro, tale voce di danno non potrà essere riconosciuta.
A fortiori si evidenzia anche che nella consulenza tecnica d'ufficio è stato accertato che il danno biologico subito non ha inciso sulla capacità lavorativa specifica del né sulla sua capacità generica. Pt_1
2.4) Le spese stragiudiziali e le spese di lite
pagina 11 di 13 Infine, in merito alle spese legali relative alla fase stragiudiziale, si evidenzia come parte ricorrente abbia già incamerato in data 26.01.2023 la somma di euro 2.000 da somma ritenuta congrua e satisfattiva Controparte_1
dell'attività stragiudiziale svolta, in considerazione anche del fatto che la somma liquidata per il presente giudizio ristora parzialmente anche la fase stragiudiziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, sulla base del valore del decisum, assunto quale scaglione di riferimento, nei suoi valori medi, quello compreso tra € 26.000,01
e € 52.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, accertata l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro, in accoglimento della Controparte_3
domanda di parte attrice, condanna e la Controparte_3 [...]
in solido tra loro al pagamento, in favore di Controparte_1
della complessiva somma di € 31.250,64 oltre, Parte_1
sull'importo come sopra determinato, interessi legali dalla data della domanda e al dì dell'avvenuto saldo;
condanna e la in Controparte_3 Controparte_1
solido tra loro alla rifusione, in favore di delle spese Parte_1
processuali del presente giudizio che si liquidano, complessivamente, in € 786 per esborsi, € 7.616 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CAP come per legge;
pone definitivamente a carico di e della Controparte_3 [...]
in solido tra loro le spese della espletata CTU medico Controparte_1
legale e condanna gli stessi, in solido, al pagamento di quanto sostenuto da parte attrice per il compenso del proprio CTP. pagina 12 di 13 Firenze, 16.XII.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT, dott.ssa Camilla Biotti
pagina 13 di 13
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 6536/2024 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Circolazione stradale - risarcimento danni”
VERTENTE
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. Alessandro Vannini Parte_1
-Attore- E
in persona del procuratore speciale e legale Controparte_1 rappresentante dot. rappresentata e difesa dall'avv. Marta Fidolini CP_2
-Convenuta-
Controparte_3
-Convenuto contumace-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281-decies cpc depositato in data 5.6.2024, Parte_1
evocava in giudizio innanzi a questo Tribunale Alessandro
[...] pagina 1 di 13 e la chiedendone la condanna in CP_3 Controparte_1
solido tra loro, il primo quale proprietario del mezzo e responsabile civile, la seconda quale società assicuratrice per la responsabilità civile da circolazione stradale, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del sinistro stradale in cui era stato coinvolto in data 18 Agosto 2021.
Esponeva parte attrice, a fondamento della propria pretesa, che il giorno 18
Agosto 2021 alle ore 18:30 circa il a bordo del proprio motoveicolo Pt_1
Honda, targato EB36825, in transito sulla rotatoria di Viale XI Agosto, all'altezza della Via Jan Palach, proveniente dal lato UI e con direzione
Luder, era stato urtato dal veicolo Ford Mondeo targato EZ243EJ di proprietà
e condotto da il quale, proveniente dal lato Olmatello, Controparte_3
giunto all'intersezione con Via XI Agosto, aveva omesso di fermarsi e di dargli la precedenza.
Sul luogo del sinistro erano intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di
Firenze che avevano redatto il verbale contenente gli accertamenti ed i rilievi a seguito di incidente stradale all'esito dei quali avevano elevato al la CP_3
contravvenzione di cui all'art. 145 commi 4, 10 e 11 CdS per non aver dato la precedenza in presenza di una intersezione.
In conseguenza dell'urto aveva riportato, oltre che danni Parte_1
materiali al proprio veicolo già risarciti dalla quale compagnia del CP_4
ricorrente in regime di indennizzo diretto, gravi lesioni personali per le quali, nell'immediato, era stato trasportato in ambulanza al C.T.O di Careggi con diagnosi di «frattura biossea gamba dx» alla rx: “frattura diafisaria di tibia e di perone allineate” con prognosi iniziale di 35 giorni.
Precisava che l'infortunio si era verificato lungo il tragitto tra la propria sede di lavoro e l'abitazione e che, di conseguenza, era stato aperto un infortunio sul lavoro in itinere ed i sanitari dell' avevano prolungato la malattia con CP_5
varie certificazioni fino al 3 Settembre 2022, data della guarigione clinica, e pagina 2 di 13 aggiungeva che l' gli aveva corrisposto a titolo di indennizzo per il CP_5
danno biologico la somma di euro 8.343.
Evidenziava che in data 26 Gennaio 2023, aveva Controparte_1
provveduto al pagamento, in favore del della somma di € 17.820, Pt_1
oltre ad € 2.000 per spese legali, a titolo di danno da inabilità temporanea, somma che era stata accettata da parte ricorrente in acconto sul maggior avere.
Chiedeva, pertanto, il risarcimento del danno biologico, quantificata la percentuale di invalidità permanente nella misura del 14%, e del danno da inabilità temporanea, con personalizzazione massima pari ad € 89.092, in conseguenza delle gravi lesioni personali subite dallo stesso.
Chiedeva, altresì, il risarcimento del danno patrimoniale da mancato guadagno pari ad euro 56.036,83 relativo alla contrazione dei redditi durante il periodo di inabilità, oltre al danno subìto per spese mediche e spese di trasporto, €
8.837,00, e al rimborso per spese legali stragiudiziali pari ad € 8.089,37.
Si costituiva la quale contestava esclusivamente il Controparte_1
quantum della avversaria pretesa ed in particolare la percentuale di invalidità stimata dal consulente tecnico di parte, la non spettanza della personalizzazione del danno, nonché l'infondatezza del danno patrimoniale da mancato guadagno pari ad € 56.036,83.
Parte convenuta evidenziava altresì l'avvenuto integrale ristoro del danno biologico da invalidità permanente da parte di la quale aveva già CP_5
corrisposto al la complessiva somma di € 43.188,70, come da Pt_1
comunicazione del 28 Agosto 2023.
Non si costituiva del quale, pertanto, veniva Controparte_3
dichiarata la contumacia.
La causa, istruita con produzioni documentali ed espletamento di CTU medico legale, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.12.2025 ai sensi dell'art. 281-sexies co
III cpc. pagina 3 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita parziale accoglimento.
1) Sull'An debeatur
L'art. 2054, comma 1, c.c. prevede che «Il conducente di un veicolo senza guide di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile ad evitare il danno».
L'an debeatur della dedotta responsabilità del convenuto Controparte_3
nella causazione del sinistro oggetto di causa non è stato contestato dalla convenuta avendo quest'ultima limitato le proprie Controparte_1
doglianze al quantum debeatur.
Ad ogni modo si precisa, anche in considerazione del fatto che al convenuto contumace non è applicabile il principio di non contestazione di cui CP_3
all'art. 115 c.p.c. (ex multis Cass. 14623/2009), che la responsabilità esclusiva del convenuto contumace nella causazione del sinistro emerge CP_3
incontrovertibilmente dal verbale della Polizia Municipale (doc. 1) nel quale si legge che « alla guida del veicolo FORD MONDEO targato Controparte_3
EZ243EJ, transitava in via Jan Palache proveniente lato Olmatello e direzione XI Agosto, giunto, all'intersezione con quest'ultima, ometteva di fermarsi e dare la precedenza al motociclo HONDA RC 750 targato EB36825 condotto da che si Controparte_6
trovava già in transito sulla rotatoria, proveniente lato UI e direzione Luder.
L'impatto avveniva con la parte anteriore sinistra dell'autoveicolo Ford Mondeo contro la fiancata destra del motociclo, colpendo anche l'arto inferiore destro del conducente. A seguito dell'urto il motociclo veniva sospinto sull'aiuola al centro della rotatoria ed il conducente veniva proiettato in avanti sull'asfalto riportando lesioni come da referto allegato».
pagina 4 di 13 A seguito di tale condotta, infatti, al conducente stata anche elevata CP_3
la contravvenzione di cui all'art. 145 commi 4, 10 e 11 C.d.S. per non aver dato la precedenza ai veicoli già in circolazione nella intersezione.
La ricostruzione del sinistro sopra rappresentata trova ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto dallo stesso il quale ha CP_3
ammesso di non aver visto la moto proveniente dalla Via XI Agosto lato
UI e di averla urtata con la parte anteriore sinistra del suo veicolo.
In definitiva, da quanto sin qui esposto, deve ritenersi provata la responsabilità esclusiva in capo al convenuto contumace nella Controparte_3
causazione del sinistro stradale occorso il 21 Agosto 2021 verso le ore 18:30 in
Firenze, nei pressi della rotatoria del Viale XI Agosto all'altezza di Via Jan
Palach, nel quale veniva urtato il motoveicolo condotto da Parte_1
il quale riportava gravi lesioni personali.
2)Sul Quantum
2.1) NN biologico, danno morale e spese mediche sostenute
Tanto precisato in punto di accertamento del sinistro, ed operato il giudizio di responsabilità nei termini appena esposti, va evidenziato che il CTU nominato in corso di causa Dott. a seguito di un percorso di analisi e di Persona_1
verifica razionale, ben motivata ed immune da vizi logici, ha affermato che le lesioni subite dal ricorrente risultano compatibili con la dinamica del sinistro descritta nell'atto introduttivo, sussistendo pertanto il nesso di causalità.
Il CTU ha rilevato che «in considerazione delle argomentazioni sopra riferite, è accertato che il Sig seguito del riferito incidente stradale in itinere Parte_1
ha riportato una frattura biossea di gamba destra che ha comportato un iniziale ricovero ospedaliero per intervento di osteosintesi con MDS (23/08/2021) poi rimossi il
22/02/2023 con prolungato periodo di FKT per ritardo di consolidazione della frattura
Attualmente oltre ai postumi ortopedici evidenziati nell'obiettività clinica sopra descritta, per
pagina 5 di 13 quanto riguarda la componente ansiosa, è presente a tutt'oggi un disturbo dell'adattamento con sintomi ansioso depressivi di entità lieve non complicato.
Per la temporanea si riconoscono complessivamente 11 mesi suddivisibili in :
ITA per 70 gg
ITP al 75% per 90 gg
ITP al 50% per 70 gg
ITP al 25% per 100 gg
Permangono postumi permanenti come da esame obiettivo sopra riportato comprensivo del danno psichico valutabili attualmente nella misura del 10,5% (dieci virgola cinque per cento) da considerare quale esclusivo danno biologico non incidente sulla capacità lavorativa specifica né sulla capacità generica del leso Attualmente lo stato clinico del periziando risulta stabilizzato».
Si evidenzia che i risultati cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio sono stati condivisi dai CTP che, difatti, non hanno fatto pervenire alcuna osservazione.
Si procede, quindi, alla quantificazione del danno biologico da inabilità sia temporanea che permanente subito dal ricorrente, secondo le tabelle del
Tribunale di Milano 2024 cui si è fatto ricorso nella fattispecie in esame, ottenendo i seguenti importi:
- 70 giorni di inabilità temporanea totale: € 8.050,00 (70 x 115);
- 90 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%: € 7.762,50 (90 x 86,25);
- 70 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%: € 4.025,00 (70 x 57,50);
- 100 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%: € 2.875,00 (100 x 28,75);
Totale degli importi come sopra determinati pari ad € 22.712,50
Per quanto attiene al danno biologico permanente, questo viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità previsti dalle citate tabelle milanesi del 2024 che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una pagina 6 di 13 funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro.
Tenuto conto dell'età del danneggiato al momento dell'evento (42 anni) e della percentuale di invalidità permanente riscontrata dal CTU (10,5 %), si ottiene un importo complessivo di € 50.970,50 a titolo di danno non patrimoniale, quest'ultimo comprensivo:
1) del danno, sopra calcolato, da inabilità temporanea, assoluta e parziale
(corrispondente ad euro 22.712,50);
2) dell'accertata lesione permanente (10,5%) dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale (pari ad euro 22.332,50);
3) del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di
“dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione (pari ad € 5.925,50): presunzioni desumibili, nella fattispecie, dal notevole periodo di inabilità riscontrato dal CTU nonché dalle stesse conseguenze non lievi del sinistro.
Al riguardo, infatti, la Corte di Cassazione (ordinanza cd. decalogo n.
7513/2018) ha stabilito che il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del bene salute «va liquidato, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con sé stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico relazionale della vita del soggetto leso».
Deve, infine, essere pure liquidato il danno patrimoniale subito dal ricorrente per le spese mediche documentate e ritenute congrue dalla CTU medico legale, per € 7.095,87.
Si riconosce altresì in favore del ricorrente l'importo di euro 100,00 relativo alle spese sostenute per trasporti, via taxi, alle visite presso il CTO o l'Istituto
Fanfani, rilevando che alcune corse non possono essere rimborsate, stante l'assenza di specificazioni in ordine alla tratta (doc. 10).
pagina 7 di 13 Non può, invece, essere riconosciuta nel caso in questione anche la c.d. personalizzazione del danno poiché «in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento» (Cass. n. 5865/2021;
Cass. n. 28988/2019).
Va puntualizzato che la distinzione giuridicamente rilevante in tema di liquidazione del danno alla persona è quella tra conseguenze indefettibili dell'invalidità e conseguenze peculiari. Le prime sono le conseguenze inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti: ad es. la zoppia per chi abbia sofferto un accorciamento dell'arto inferiore, oppure la rinuncia all'attività fisica per chi abbia patito una grave riduzione della capacità respiratoria.
Le conseguenze peculiari sono invece quelle sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi (si veda, in parte motiva, la già citata Cass. n. 5865/2021).
Parte ricorrente ha allegato circostanze non qualificabili in termini di
“peculiarità” e “anomalia” dei danni subiti, limitandosi a dedurre l'impossibilità di svolgere attività fisica e di guidare la moto.
2.2) NN cd. differenziale
Così liquidato complessivamente il danno biologico patito dal ricorrente a seguito del sinistro, occorre provvedere al calcolo del cd. danno differenziale, posto che il sinistro oggetto di causa costituisce anche un infortunio sul lavoro pagina 8 di 13 in itinere per cui è già stato liquidata dall' , a titolo di indennizzo del CP_5
danno biologico da invalidità permanente ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n.
38/2000, la somma di € 8.343(v. doc. 4) di cui euro 6.438,06 corrisposti in data
10.12.2022 ed euro 1.905,88 corrisposti in data 29.08.2023, somma complessivamente rivalutata all'attualità in euro 8.578,95.
Al riguardo, la Corte di Cassazione (n. 9112/2019 e n. 3694/2023) ha chiarito in merito che la diversità strutturale tra l'indennizzo ed il risarcimento CP_5
secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'Istituto siano satisfattive del pregiudizio subito dall'infortunato, per cui il giudice - dopo aver liquidato il danno civilistico - deve compararlo con l'indennizzo anche perché questo ristora il solo danno biologico CP_5
permanente e non gli altri pregiudizi non patrimoniali quali il danno morale ed il danno biologico da inabilità temporanea (totale o parziale).
La necessità di calcolare e liquidare il cd. danno differenziale risponde anche all'esigenza di evitare ingiustificate locupletazioni del danneggiato.
In merito al quantum dell'importo corrisposto dall' occorre rilevare CP_5
l'infondatezza della deduzione della convenuta la quale sostiene che il danneggiato avrebbe ricevuto dall' , a titolo di danno biologico da CP_5
invalidità permanente, la complessiva somma di euro 43.188,70.
Difatti dall'allegato 2 emerge come tale importo sia equivalente al complessivo
“costo infortunio” comprensivo di svariate voci (tra cui l'indennità temporanea ed il costo di varie visite), ma che l'indennizzo corrisposto a titolo di danno biologico sia pari, alla data del 28.08.2023, ad euro 6.438,06.
Dunque, per procedere alla individuazione del danno da liquidare- ossia il cd. danno differenziale- occorre sottrarre dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico da inabilità temporanea) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il CP_5
pagina 9 di 13 danno biologico permanente (Cass. n. 9112/2019), operando in tal modo un computo per poste omogenee.
Seguendo tale modus operandi si deve detrarre, dalla somma liquidata al punto
2.1) a titolo di risarcimento del solo danno biologico permanente (€ 22.332,50)
l'importo, rivalutato all'attualità, corrisposto dall' a titolo di indennizzo CP_5
per il danno biologico (€ 8.578,95), residuando così una somma pari ad €
13.753,55.
Considerato, infine, che la convenuta in data 26 Controparte_1
Gennaio 2023 ha già corrisposto, quale anticipo a titolo di risarcimento del danno da inabilità temporanea, la somma di € 17.820,00 (v. doc. 16) occorre sottrarre, dall'importo sopra determinato a titolo di inabilità temporanea (€
22.712,50), la somma già erogata, dopo aver provveduto alla rivalutazione della stessa alla data del 30.09.2025 (€ 18.336,78 sulla base dell'ultima rivalutazione
ISTAT).
Il danno complessivo risarcibile al ricorrente, operate le detrazioni delle somme già incamerate dal danneggiato, pertanto, ammonta ad euro 31.250,64, così composto:
- euro 4.375,72 a titolo di risarcimento del danno da inabilità temporanea
(totale e parziale), già operata la detrazione dell'acconto corrisposto dall'assicurazione
- euro 13.753,55 di cd. danno differenziale a titolo di danno biologico da invalidità permanente (già operata la detrazione dell'indennità corrisposta da
); CP_5
- euro 5.925,50 a titolo di danno da sofferenza soggettiva;
- euro 7.195,87 a titolo di spese mediche e di trasporto documentate;
Trattandosi di importi espressi in moneta attuale, niente sarà dovuto a titolo di rivalutazione monetaria (Cass. n. 3131/2010; Cass. n. 16237/2005).
pagina 10 di 13 2.3) NN patrimoniale da mancato guadagno
Parte ricorrente deduce altresì la spettanza del danno patrimoniale da mancato guadagno relativo alla compressione del proprio reddito in seguito al sinistro, allegando le Certificazioni Uniche e calcolando la riduzione dei redditi negli anni 2021 e 2022 rispetto al quantitativo incamerato nel 2018, 2019 e 2020.
Tale riduzione sarebbe dovuta al fatto che il ricorrente, dopo il sinistro, non avendo lavorato (per 381 giorni dal 18.8.21 al 3.9.22) non ha potuto neppure effettuare le trasferte per conto dell'azienda al fine di installare i software ai clienti stranieri.
Sebbene dalla documentazione reddituale prodotta dal ricorrente emerga effettivamente una compressione della capacità reddituale negli anni 2021 e
2022, non risulta provato il nesso di causalità tra la predetta diminuzione reddituale e l'incidente stradale.
Inoltre parte ricorrente, pur dolendosi della diminuzione reddituale subita, derivante anche dalla mancata effettuazione delle trasferte all'estero e dunque dall'omessa percezione della relativa indennità, non documenta né il quantitativo di trasferte che era solito fare prima dell'incidente, né l'ammontare delle indennità per i viaggi all'estero, non essendo tale valore desumibile dalle
CU depositate.
Pertanto, non essendo univocamente individuabile la parte del decremento reddituale imputabile alla mancata percezione delle indennità di trasferta, considerato che tale diminuzione potrebbe essere addebitabile anche ad altri elementi estranei al sinistro, tale voce di danno non potrà essere riconosciuta.
A fortiori si evidenzia anche che nella consulenza tecnica d'ufficio è stato accertato che il danno biologico subito non ha inciso sulla capacità lavorativa specifica del né sulla sua capacità generica. Pt_1
2.4) Le spese stragiudiziali e le spese di lite
pagina 11 di 13 Infine, in merito alle spese legali relative alla fase stragiudiziale, si evidenzia come parte ricorrente abbia già incamerato in data 26.01.2023 la somma di euro 2.000 da somma ritenuta congrua e satisfattiva Controparte_1
dell'attività stragiudiziale svolta, in considerazione anche del fatto che la somma liquidata per il presente giudizio ristora parzialmente anche la fase stragiudiziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, sulla base del valore del decisum, assunto quale scaglione di riferimento, nei suoi valori medi, quello compreso tra € 26.000,01
e € 52.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, accertata l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro, in accoglimento della Controparte_3
domanda di parte attrice, condanna e la Controparte_3 [...]
in solido tra loro al pagamento, in favore di Controparte_1
della complessiva somma di € 31.250,64 oltre, Parte_1
sull'importo come sopra determinato, interessi legali dalla data della domanda e al dì dell'avvenuto saldo;
condanna e la in Controparte_3 Controparte_1
solido tra loro alla rifusione, in favore di delle spese Parte_1
processuali del presente giudizio che si liquidano, complessivamente, in € 786 per esborsi, € 7.616 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CAP come per legge;
pone definitivamente a carico di e della Controparte_3 [...]
in solido tra loro le spese della espletata CTU medico Controparte_1
legale e condanna gli stessi, in solido, al pagamento di quanto sostenuto da parte attrice per il compenso del proprio CTP. pagina 12 di 13 Firenze, 16.XII.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT, dott.ssa Camilla Biotti
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