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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/05/2025, n. 2087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2087 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa civile iscritta al N. 8397/2024
R.G.L. promossa da nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 7, C.F. , in proprio, nonché n. q. di legale rappresentante C.F._1
della “ , c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Gaspare CP_1 P.IVA_1
Sollena del foro di Palermo presso il suo studio sito in Partinico, via Principe
Umberto n° 48è elettivamente domiciliata
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante, rappresentato CP_2 P.IVA_2
e difeso dall'Avv. Marco DI GLORIA, domiciliato presso gli uffici legali dell'Ente
-resistente -
Avente ad oggetto: Ordinanza ingiunzione mancato versamento contributi
All'udienza del 06.05.2025, definitivamente pronunciando, ha reso ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA
Mediante lettura del dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 893,00, di cui € CP_2
850,00 per compensi ed € 43,00 per anticipazione, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore dell'Avv. Gaspare Sollena, dichiaratosi antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.06.2024 il ricorrente ha opposto l'ordinanza ingiunzione n. OI-002061106, notificata in data 16.05.2024, contestando la nullità dell'ordinanza opposta per mancata notificazione degli atti presupposti.
Ha eccepito altresì la decadenza dal potere impositivo per non essere intervenuta la notifica della violazione nel termine di cui all'art. 14 L. 689/1981.
L' si è costituito con memoria, contestando quanto richiesto e chiedendo il CP_2
rigetto del ricorso. Quindi con note depositate l'11.4.2025 ha depositato provvedimento con il quale, in autotutela, ha annullato l'ordinanza opposta.
All'udienza di oggi entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. Il procuratore del ricorrente ha chiesto la condanna dell' al CP_2
CP_ pagamento delle spese di lite;
l' ne ha chiesto la compensazione.
*
Il Giudice, esaminata la documentazione prodotta e preso atto della concorde richiesta delle parti, atteso l'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto opposto, dichiara cessata la materia del contendere, non avendo più il ricorrente interesse coltivare il giudizio.
Le spese di lite, per il principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell' e si liquidano come in dispositivo in favore del ricorrente e con CP_2
distrazione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo 06.05.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente