Articolo 22 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179
Articolo 21Articolo 23
Versione
15 marzo 1992
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Versione
19 maggio 1999
Art. 22. (Disposizioni per l'attuazione dei programmi). 1. L' articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e successive modificazioni, e' esteso a tutti i comuni. Il termine di cui all'ultimo comma dell' articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e successive modificazioni, e' prorogato fino al 31 dicembre 1995.
(( 2. I programmi di edilizia agevolata sono localizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n.167 , e successive modificazioni, in aree delimitate ai sensi dell' articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e successive modificazioni, ovvero in aree esterne ai predetti piani e perimetrazioni, purche' destinate dallo strumento urbanistico vigente all'edificazione a carattere residenziale. In tale ultimo caso gli interventi sono convenzionati con i comuni, secondo criteri definiti dalle regioni, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e successive modificazioni ))
Entrata in vigore il 19 maggio 1999
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