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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/12/2025, n. 2070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2070 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2580/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2580/2022 R.G., avente ad oggetto: “scioglimento del matrimonio” promossa da
(codice fiscale ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25.01.1981, ivi residente a[...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Carmelo Tardonato, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Pietro Leo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
***
pagina 1 di 5 Con provvedimento del 2.7.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, sulle conclusioni come in atti precisate, con assegnazione dei termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso depositato il 25.5.2022 , premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con in data 07.1.2006, dal quale nasceva la figlia CP_1 Per_1
(l'1.3.2006) e di essersi separato dalla moglie giusta sentenza n. 192/2022 emessa da questo Tribunale in data 26.1.2022, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili
(rectius scioglimento) del matrimonio.
Quanto alle ulteriori condizioni, domandava di disporre: a) l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
b) la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo liberi accordi;
c) la previsione dell'obbligo posto a suo carico di versare alla ex moglie la somma mensile di euro 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento di oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la quale si opponeva a CP_1 tutte le domande formulate dal ricorrente, in particolare a quella relativa alla determinazione del contributo di mantenimento della figlia minore, per la quale chiedeva il versamento di euro 200,00 mensili, così come statuito nella sentenza di separazione.
All'esito dell'udienza presidenziale del 13.9.2022, rimasto vano il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione della coniuge resistente, il Presidente riteneva di non adottare provvedimenti provvisori e urgenti modificativi delle condizioni riportate nella sentenza di separazione e nominava il giudice istruttore per il prosieguo della causa.
Iniziata la fase di trattazione della causa, su richiesta delle parti, il Collegio pronunciava sentenza non definitiva sullo status e disponeva con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per le altre domande, concedendo i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale.
pagina 2 di 5 Con provvedimento del 2.7.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il Giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2.Esposti i fatti, preliminarmente va evidenziato che la domanda formulata concordemente dalle parti di pronuncia sullo status è stata già accolta con la sentenza non definitiva n.
85/2023 pronunciata in data 12.1.2023, con la quale, preso atto della sussistenza dei presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3 della legge 898/1970, il Collegio ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Richiamato il contenuto di tale pronuncia, vanno esaminate le domande ulteriori formulate dalle parti.
3. Nessuna pronuncia va adottata quanto al regime di affidamento, collocamento e diritto di visita del genitore non collocatario, atteso che nelle more del giudizio la figlia della coppia ha raggiunto la maggiore età.
4. Quanto all'aspetto economico, riguardante il mantenimento della figlia maggiorenne, preliminarmente si osserva che in sede di comparsa conclusionale il ricorrente ha dato atto che la figlia, divenuta maggiorenne nelle more del giudizio, ha raggiunto l'autosufficienza economica, avendo iniziato a svolgere attività lavorativa, pertanto, nessun contributo di mantenimento, a suo dire, deve essere riconosciuto in favore di quest'ultima.
Tale circostanza è stata contestata da controparte, la quale ha insistito nella pronuncia dell'obbligo a carico del padre di corrisponderle – a conferma di quanto statuito in sede di separazione - la somma mensile di euro 200,00 a titolo di contributo di mantenimento della figlia maggiorenne non autonoma economicamente.
In via generale, osserva il Collegio che, in base al combinato disposto degli art. 30 Cost.,
147, 315 bis, 316 bis e 337 septies c.c. deve ritenersi che l'obbligo di mantenimento dei figli permane oltre la maggiore età e il figlio ha diritto ad essere mantenuto, fino a che, completata l'istruzione, possa disporre degli strumenti adeguati alla realizzazione della propria indipendenza economica.
Dunque, l'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli, in virtù delle richiamate norme, non cessa al raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma solo con il conseguimento di indipendenza economica, ossia fin quando costoro non siano pagina 3 di 5 obiettivamente in grado di provvedere direttamente alle proprie esigenze.
Sotto altro profilo, è evidente che l'obbligo di mantenimento gravante sui genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto, esso trovi il suo limite logico e naturale allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentire loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica, o quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita, od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa pur se non abbiano inteso approfittarne, o comunque quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che “la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o meno ch'essi siano con i genitori o con l'un d'essi, va effettuata necessariamente caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in guisa da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe, com'è stato giustamente evidenziato in dottrina, in "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani”. (Cass n. 12477 del 7.7.2004; Cass n. 18076 del 20.8.2014 Sezioni Unite n.
20448 del 29.9.2014).
Tanto premesso, nel caso di specie sussistono i presupposti per continuare a riconoscere il diritto al mantenimento della figlia maggiorenne della coppia.
Sul punto, il ricorrente ha dedotto solo in comparsa conclusionale ed in termini estremamente generici e astratti che la ragazza, una volta divenuta maggiorenne, avrebbe iniziato a svolgere attività lavorativa.
Le superiori affermazioni – prive di riferimenti specifici e concreti- sono state contestate da controparte, la quale ha insistito nel riconoscimento del mantenimento per la figlia, evidenziando che quest'ultima non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica.
Per altro verso, va sottolineato che il ricorrente stesso, in seno alla terza memoria ex art.
pagina 4 di 5 183, comma 6, c.p.c. si è dichiarato disponibile a versare alla ex moglie la somma di euro
200,00 per la figlia, già stabilita in sentenza di separazione, ritenendo pertanto tale somma congrua alle esigenze della figlia e proporzionata alla sua condizione reddituale.
Alla luce di quanto sopra osservato e tenuto conto per un verso dell'assenza, sul piano reddituale, di circostanze sopravvenute rispetto al momento della pronuncia della sentenza di separazione (avvenuta in data recente) e, per altro verso, della giovanissima età di che da poco ha compiuto 18 anni, il Collegio stima equo e proporzionato Per_1 confermare l'obbligo a carico di di corrispondere a la Parte_1 CP_1 somma di euro 200,00 a titolo di contributo di mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
5. Tenuto conto della natura del procedimento e dell'esito della controversia, sussistono le ragioni per compensare interamente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, premesso il contenuto della sentenza non definitiva n. 85/2023; pone l'obbligo a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, la somma di euro 200,00 in favore di a titolo di mantenimento per CP_1 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, fermo per il pregresso quanto stabilito in sede presidenziale;
compensa le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 12/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2580/2022 R.G., avente ad oggetto: “scioglimento del matrimonio” promossa da
(codice fiscale ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25.01.1981, ivi residente a[...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Carmelo Tardonato, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Pietro Leo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
***
pagina 1 di 5 Con provvedimento del 2.7.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, sulle conclusioni come in atti precisate, con assegnazione dei termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso depositato il 25.5.2022 , premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con in data 07.1.2006, dal quale nasceva la figlia CP_1 Per_1
(l'1.3.2006) e di essersi separato dalla moglie giusta sentenza n. 192/2022 emessa da questo Tribunale in data 26.1.2022, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili
(rectius scioglimento) del matrimonio.
Quanto alle ulteriori condizioni, domandava di disporre: a) l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
b) la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo liberi accordi;
c) la previsione dell'obbligo posto a suo carico di versare alla ex moglie la somma mensile di euro 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento di oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la quale si opponeva a CP_1 tutte le domande formulate dal ricorrente, in particolare a quella relativa alla determinazione del contributo di mantenimento della figlia minore, per la quale chiedeva il versamento di euro 200,00 mensili, così come statuito nella sentenza di separazione.
All'esito dell'udienza presidenziale del 13.9.2022, rimasto vano il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione della coniuge resistente, il Presidente riteneva di non adottare provvedimenti provvisori e urgenti modificativi delle condizioni riportate nella sentenza di separazione e nominava il giudice istruttore per il prosieguo della causa.
Iniziata la fase di trattazione della causa, su richiesta delle parti, il Collegio pronunciava sentenza non definitiva sullo status e disponeva con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per le altre domande, concedendo i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale.
pagina 2 di 5 Con provvedimento del 2.7.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il Giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2.Esposti i fatti, preliminarmente va evidenziato che la domanda formulata concordemente dalle parti di pronuncia sullo status è stata già accolta con la sentenza non definitiva n.
85/2023 pronunciata in data 12.1.2023, con la quale, preso atto della sussistenza dei presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3 della legge 898/1970, il Collegio ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Richiamato il contenuto di tale pronuncia, vanno esaminate le domande ulteriori formulate dalle parti.
3. Nessuna pronuncia va adottata quanto al regime di affidamento, collocamento e diritto di visita del genitore non collocatario, atteso che nelle more del giudizio la figlia della coppia ha raggiunto la maggiore età.
4. Quanto all'aspetto economico, riguardante il mantenimento della figlia maggiorenne, preliminarmente si osserva che in sede di comparsa conclusionale il ricorrente ha dato atto che la figlia, divenuta maggiorenne nelle more del giudizio, ha raggiunto l'autosufficienza economica, avendo iniziato a svolgere attività lavorativa, pertanto, nessun contributo di mantenimento, a suo dire, deve essere riconosciuto in favore di quest'ultima.
Tale circostanza è stata contestata da controparte, la quale ha insistito nella pronuncia dell'obbligo a carico del padre di corrisponderle – a conferma di quanto statuito in sede di separazione - la somma mensile di euro 200,00 a titolo di contributo di mantenimento della figlia maggiorenne non autonoma economicamente.
In via generale, osserva il Collegio che, in base al combinato disposto degli art. 30 Cost.,
147, 315 bis, 316 bis e 337 septies c.c. deve ritenersi che l'obbligo di mantenimento dei figli permane oltre la maggiore età e il figlio ha diritto ad essere mantenuto, fino a che, completata l'istruzione, possa disporre degli strumenti adeguati alla realizzazione della propria indipendenza economica.
Dunque, l'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli, in virtù delle richiamate norme, non cessa al raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma solo con il conseguimento di indipendenza economica, ossia fin quando costoro non siano pagina 3 di 5 obiettivamente in grado di provvedere direttamente alle proprie esigenze.
Sotto altro profilo, è evidente che l'obbligo di mantenimento gravante sui genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto, esso trovi il suo limite logico e naturale allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentire loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica, o quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita, od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa pur se non abbiano inteso approfittarne, o comunque quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che “la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o meno ch'essi siano con i genitori o con l'un d'essi, va effettuata necessariamente caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in guisa da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe, com'è stato giustamente evidenziato in dottrina, in "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani”. (Cass n. 12477 del 7.7.2004; Cass n. 18076 del 20.8.2014 Sezioni Unite n.
20448 del 29.9.2014).
Tanto premesso, nel caso di specie sussistono i presupposti per continuare a riconoscere il diritto al mantenimento della figlia maggiorenne della coppia.
Sul punto, il ricorrente ha dedotto solo in comparsa conclusionale ed in termini estremamente generici e astratti che la ragazza, una volta divenuta maggiorenne, avrebbe iniziato a svolgere attività lavorativa.
Le superiori affermazioni – prive di riferimenti specifici e concreti- sono state contestate da controparte, la quale ha insistito nel riconoscimento del mantenimento per la figlia, evidenziando che quest'ultima non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica.
Per altro verso, va sottolineato che il ricorrente stesso, in seno alla terza memoria ex art.
pagina 4 di 5 183, comma 6, c.p.c. si è dichiarato disponibile a versare alla ex moglie la somma di euro
200,00 per la figlia, già stabilita in sentenza di separazione, ritenendo pertanto tale somma congrua alle esigenze della figlia e proporzionata alla sua condizione reddituale.
Alla luce di quanto sopra osservato e tenuto conto per un verso dell'assenza, sul piano reddituale, di circostanze sopravvenute rispetto al momento della pronuncia della sentenza di separazione (avvenuta in data recente) e, per altro verso, della giovanissima età di che da poco ha compiuto 18 anni, il Collegio stima equo e proporzionato Per_1 confermare l'obbligo a carico di di corrispondere a la Parte_1 CP_1 somma di euro 200,00 a titolo di contributo di mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
5. Tenuto conto della natura del procedimento e dell'esito della controversia, sussistono le ragioni per compensare interamente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, premesso il contenuto della sentenza non definitiva n. 85/2023; pone l'obbligo a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, la somma di euro 200,00 in favore di a titolo di mantenimento per CP_1 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, fermo per il pregresso quanto stabilito in sede presidenziale;
compensa le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 12/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
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