Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 27/03/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Matera – sez. civile
R.G. n. 1034/2024– Giudice dott.ssa Antonia Quartarella
VERBALE DI UDIENZA DEL 27/03/2025
La presente udienza si tiene nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. Solo il ricorrente, unico costituito, ha depositato note scritte d'udienza chiedendo di decidere la causa con annullamento dell'ordinanza- ingiunzione opposta.
Il Giudice decide come da sentenza che segue.
Il Giudice
Dott.ssa Antonia Quartarella
RG n. 1034/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Matera
Il Tribunale di Matera, in persona del Giudice dott.ssa Antonia Quartarella, al termine della discussione cartolare come da verbale che precede, ha emesso, ai sensi dell'art. 429 comma
1 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia instaurata da
c.f.: , rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Domenico Ranù (c.f. ), con domicilio eletto presso C.F._1 lo studio del difensore in Policoro (MT), via Varrone n. 14;
1
(c.f. , in persona del Presidente della Giunta Controparte_1 P.IVA_2
Regionale pro tempore, con sede in Potenza, viale Vincenzo Verrastro n. 4; resistente contumace
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. Con ricorso iscritto a ruolo in data 14/08/2024, la Parte_1 proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della somma di euro
20.000,00 emessa dalla Controparte_2
– con Determina Dirigenziale n. 23BD./2024/D.00909 DEL
[...]
15/07/2024 e notificata in pari data, per violazione dell'art. 29 comma 2 d.lgs. n. 152/2006, poiché avrebbe effettuato la coltivazione della cava di conglomerati sita in località
Campofreddo nel Comune di UR (MT) non ottemperando alla prescrizione della V.I.A.
n. 10 della D.G.R. n. 1073/2014.
All'uopo, precisava che: la coltivazione della cava era stata autorizzata con Delibera di
Giunta Regionale n. 1073 del 09/09/2014; in data 31/12/2022, aveva inviato a mezzo pec alla (prot. n. 7/23AH del Controparte_1 Controparte_3
02/01/2023) la richiesta di proroga dell'autorizzazione di cui alla succitata determina di
Giunta Regionale;
a detta richiesta erano stati allegati diversi elaborati progettuali, tra i quali la Tav. 10 “nella quale era indicata la ragione della posticipazione della fase due rispetto alla fase tre, in quanto la seconda non risultava essere stata scavata: “l'analisi puntuale [aveva] evidenziato che si potevano soddisfare le richieste prelevando il materiale dalla zona appartenente alla terza fase anziché dalla zona appartenente alla seconda fase per poter soddisfare la richiesta di materiale delle ditte esterne, si [era] passato ad invertire la numerazione della seconda fase con la terza fase punto di fatto ambedue le fasi non erano state ancora interessate dai lavori di scavo e quindi non vi era interferenza fra le due aree essendo separate morfologicame… di fatto questo cambio di numerazione non [aveva comportato] alcuna variazione nella coltivazione della cava e nell'estrazione dei volumi autorizzati, essendo le due aree distinte e separate fra di loro senza interessare alcune fasi sovrapposte. In questo modo si [era potuto] soddisfare la richiesta di fornitura di materiale presente nella terza fase di coltivazione che non erano presenti nella seconda fase ed economicamente soddisfare la continuità lavorativa degli addetti ai lavori di
2 coltivazione”; della predetta difformità la regione era comunque a conoscenza fin dalla ricezione della pec del 21/12/2023 – prot. 274486/24BB del 27/12/2023, avente ad oggetto la “relazione sullo stato di avanzamento dei lavori al novembre 2023”, come si evince dalla nota dell'ente convenuto n. 0111849 del 14/05/2024.
Lamentava, pertanto: a) la conclusione del procedimento sanzionatorio oltre il termine perentorio di 90 giorni previsto dall'art. 14 Legge 689/1981, con conseguente nullità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata;
b) l'illegittimità dell'atto opposto per violazione dell'art. 18 Legge n. 689/1981, per la mancata comunicazione dell'atto presupposto costituito dalla diffida nota n. 76 927/23DB del 03/04/2024, espressamente riportato nella nota della Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale prot. n. 77351 del
04/04/2024, avente ad oggetto la contestazione dell'illecito amministrativo;
c) la violazione dell'art. 3 comma 4 Legge n. 241/1990. Per l'omessa indicazione dell'autorità competente a decidere sull'opposizione stessa;
d) l'inesistenza della violazione contestata, in quanto l'art. 29 comma 5 d.lgs. n. 152/2006, subordinava la sanzione al mancato rispetto delle condizioni ambientali riportate nel provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale. Nel caso di specie, dette condizioni erano state rispettate, perché non erano state assolutamente modificate o compromesse rispetto a quelle che erano state recepite e approvate e sicuramente non si erano manifestati rischi di impatti ambientali significativi e negativi così come richiesto dalla lettera b) dalla norma sanzionatoria, anche in ragione del fatto che non vi era stato alcuno sconfinamento dell'area di cava netto tantomeno un aumento di prelievo dei volumi autorizzati. essa inoltre aveva proceduto alla inversione delle fasi in assoluta buona fede, dimostrata dal fatto che a seguito della richiesta di proroga, nella quale era stata indicata l'inversione cronologica della coltivazione della cava, la l'Ufficio con nota n. 76395/23AH del 04/04/2023 prendeva atto della proroga di un anno. inoltre, ritenute sussistenti le gravi e circostanziate ragioni previste dagli artt. 5 e 6 d.lgs. n.
150/2011 sotto il profilo del fumus boni juris e del periculum in mora, chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata.
II. Con provvedimento del 02/09/2024, non essendo stato prospettato un pericolo imminente di danno grave e irreparabile e non essendo stato neppure specificato il pregiudizio che l'opponente avrebbe subito dalla esecuzione del provvedimento impugnato.
3 Fissata l'udienza di discussione per il giorno 17/09/2024, con pec del 02/09/2024 la cancelleria notificava alla il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione Controparte_1
d'udienza nel quale era ordinato all'ente di depositare, entro 10 giorni prima dell'udienza, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della relazione.
III. La non si costituiva in giudizio, né ottemperava all'ordine di Controparte_1 esibizione della documentazione relativa al procedimento sanzionatorio. Sicché dopo alcuni rinvii connessi al carico di ruolo, veniva calendarizzata per il 27/03/2025 l'udienza di discussione e decisione, con rito lavoro.
All'esito dell'udienza cartolare di cui al verbale che precede, la causa è stata trattenuta per la decisione.
IV. L'opposizione va accolta per le ragioni di cui infra.
IV.1. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della che, Controparte_1 pur regolarmente evocata in giudizio, non si è mai costituita.
IV.2. Venendo al merito della controversia, in assenza della documentazione necessaria dalla quale poter desumere gli elementi costitutivi della violazione lamentata dall'
[...]
, allo stato, appare impossibile ricostruire con chiarezza se la contestazione attenga CP_4 effettivamente all'esercizio abusivo dell'attività di cava mineraria in relazione alla quale non era stata autorizzata oppure se, come sostiene l'opponente, si sia trattato solamente di una rimodulazione temporale della attività di coltivazione interessanti le aree per le quali vi era l'autorizzazione amministrativa, senza che ciò abbia determinato un danno ambientale concreto, relegandosi la condotta ad una mera infrazione formale.
Non essendo emerse prove sufficienti per accertare la responsabilità dell'opponente e considerata la contumacia della , che non ha neppure depositato la Controparte_1 documentazione dell'iter amministrativo svolto, su cui gravava l'onere della prova, ai sensi dell'art. 6 comma 11 d.lgs. n. 150/2011, l'opposizione deve essere accolta.
IV. Considerato che l'inversione delle fasi è pacifica ma che la non ha Controparte_1 ottemperato agli oneri probatori sulla stessa incombenti, si ritiene opportuno disporre tra le parti l'integrale compensazione delle spese processuali.
PQM
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede
4 ACCOGLIE l'opposizione proposta dalla e per Parte_2
l'effetto, ANNULLA l'Ordinanza-Ingiunzione emessa dalla -Direzione Controparte_1
, Controparte_5 giusta Determina Dirigenziale N. 23BD.2024/D.00909 del 15/07/2024;
COMPENSA integralmente le spese processuali tra le parti.
Matera, 27/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonia Quartarella
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